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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 455/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Diaz n. 11, rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. SANZIN SAMO, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) l'alloggio coniugale sito in Gorizia, via Natisone n. 4, di proprietà esclusiva della moglie, rimane in godimento esclusivo, Per unitamente all'arredo, a quest'ultima, che continuerà ad abitarlo assieme alla figlia minore;
Per 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascuno dei due a settimane alterne e parimenti a festività alterne (Natale o Capodanno, 2 o 3 settimane consecutive con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, Pasqua ad anni alternati);
1 3) per le spese ordinarie, ciascuno dei genitori provvederà per la figlia per il periodo in cui l'avrà in collocazione, mentre quelle straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
Per
4) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti di espatrio per la figlia minore;
5) essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti in quanto aventi entrambi un'occupazione, nulla pretendono
l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
”
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Gorizia in data 02/04/2005 (reg. Atti di matrimonio, anno 2005, atto n. 2, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data
17/01/2023 omologato con decreto del 26/01/2023 e pubblicato in data 27.1.2023.
Dall'unione coniugale è nata la figlia minore il 06/02/2009 a Ljubljana (Slovenia). Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/02/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento all'Ufficio del Pubblico Ministero che ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 02/04/2005 in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (reg. Atti di Matrimonio,
2 anno 2005, atto n. 2, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 455/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Diaz n. 11, rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. SANZIN SAMO, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) l'alloggio coniugale sito in Gorizia, via Natisone n. 4, di proprietà esclusiva della moglie, rimane in godimento esclusivo, Per unitamente all'arredo, a quest'ultima, che continuerà ad abitarlo assieme alla figlia minore;
Per 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascuno dei due a settimane alterne e parimenti a festività alterne (Natale o Capodanno, 2 o 3 settimane consecutive con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, Pasqua ad anni alternati);
1 3) per le spese ordinarie, ciascuno dei genitori provvederà per la figlia per il periodo in cui l'avrà in collocazione, mentre quelle straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
Per
4) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti di espatrio per la figlia minore;
5) essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti in quanto aventi entrambi un'occupazione, nulla pretendono
l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
”
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Gorizia in data 02/04/2005 (reg. Atti di matrimonio, anno 2005, atto n. 2, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data
17/01/2023 omologato con decreto del 26/01/2023 e pubblicato in data 27.1.2023.
Dall'unione coniugale è nata la figlia minore il 06/02/2009 a Ljubljana (Slovenia). Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/02/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento all'Ufficio del Pubblico Ministero che ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 02/04/2005 in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (reg. Atti di Matrimonio,
2 anno 2005, atto n. 2, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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