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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 295/2025 promossa in grado d'appello DA C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 P.IVA_1
MOIRAGHI, elettivamente domiciliata in Milano, Via Passione n. 8, presso lo studio del predetto difensore, APPELLANTE CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI LL, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Via I° Maggio 10/B, presso lo studio del predetto difensore, APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così G I U D I C A R E
pagina 1 di 20 In riforma della sentenza del Tribunale di Varese Sez. II civile G.U. Dott.ssa Giulia Tagliapietra avente n. 651/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 e non notificata, Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, a) In integrale riforma della sentenza dal Tribunale di Varese Sez. II civile G.U. avente n. 651/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 e non notificata, e respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte da
[...] nei confronti di CP_1 Pt_1
b) Condannare, di conseguenza, l'appellata a ripetere in favore di le somme tutte da queste corrisposte in spontaneo Pt_1 adempimento ed esecuzione della sentenza appellata con maggiorazione di interessi e rivalutazione In punto spese di lite: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di grado di giudizio da liquidarsi ex DM 37/18 e successive modifiche ed integrazioni. In via istruttoria: A) Si insiste per l'ammissione delle prove come articolate nell'interesse di con la seconda Parte_1 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. qui di seguito integralmente richiamata e trascritta: SIN. 05.984729100.001. Danno da circolazione stradale del 24.5.21
1) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro, incaricava lo di eseguire la perizia sul Parte_1 Parte_2 veicolo tg* FV831GR al fine di accertare esistenza, entità e nesso dei danni lamentati ex adverso (si Controparte_2 indica a teste il legale rappresentante dello e/o altro perito da questi indicato della materiale Parte_2 esecuzione del mandato).
2) Vero che il perito incaricato in data 3 giugno 2021 ha eseguito un primo accesso presso la sede di Controparte_1 ove era ricoverato il veicolo tg* FV831GR nelle condizioni post sinistro (si indica a teste il legale Controparte_2 rappresentante dello e/o altro perito da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). Parte_2
3) Vero che il veicolo tg* FV831GR presentava danni di notevole gravità interessanti la parte anteriore Controparte_2 con maggior intensità (si indica a teste il legale rappresentante dello e/o altro perito da questi Pt_2 Parte_2 indicato della materiale esecuzione del mandato). 5) Vero che il valore ante sinistro del veicolo tg* FV831GR all'epoca dell'evento denunciato era parti al Controparte_2 netto di IVA secondo il listino di in E. 59.850,00 ed in E 60.250,00 secondo il listino Eurotax giallo come Parte_3 da perizia che si rammostra (si indica a teste il legale rappresentante dello e/o altro perito da questi Pt_2 Parte_2 indicato della materiale esecuzione del mandato). 7) Vero che ha incaricato un proprio accertatore al fine di indagare sul sinistro di cui è causa (si indica a teste Parte_1
c/o e/o altro perito da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). Tes_1 Parte_4
9) Vero che l'accertatore ha inviato apposita istanza alla per avere contezza della conoscenza del sinistro, Controparte_3 acquisire informazioni in merito ad un eventuale dispositivo satellitare e a potenziali interventi manutentivi effettuati sul veicolo tg. FV831GR senza ottenere risposta (si indica a teste c/o e/o altro perito Tes_1 Parte_4 da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). 11) Vero che l'accertatore ha cercato riscontri presso la società utilizzatrice e locataria Controparte_4 dell'autovettura (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi indicato della Tes_1 Parte_4 materiale esecuzione del mandato). 14) Vero che l'accertatore si è recato presso la sede operativa della in Dairago (MI) Controparte_4 alla Piazza Giuseppe Mazzini n.7/A senza tuttavia reperire in loco persone dalle quali ottenere informazioni utili all'investigazione (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi indicato della Tes_1 Pt_4 Parte_4 materiale esecuzione del mandato).
pagina 2 di 20 15) Vero che l'accertatore si è recato presso la autofficina ove il veicolo è stato trasportato in seguito al supposto Parte_5 sinistro (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi indicato della materiale Tes_1 Parte_4 esecuzione del mandato). 17) Vero che alcun intervento della Polizia Locale è stato richiesto in occasione del sinistro (si indica a teste c/o Tes_1
e/o altro perito da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). Parte_4
18) Vero che l'esame delle foto ritraenti il presunto luogo di accadimento del sinistro mostrano un ampio spazio privo di muri su ambo i lati della carreggiata (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi Tes_1 Parte_4 indicato della materiale esecuzione del mandato). Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. Si chiede che ex art 210 c.p.c. venga ordinata a ovvero alla società attrice: Controparte_3
> l'esibizione in giudizio di idonea documentazione (contratto di acquisto, libretto di circolazione e/o di specifiche tecniche) afferenti di cui è causa dalla quale poter evincere l'installazione sulla stessa di apparecchio satellitare GPS;
> l'esibizione del tracciato di percorrenza effettuato dal veicolo oggetto di cui è causa nel giorno e fino al momento antecedente il supposto sinistro. SIN. 05.984729100.001 1) Vero che il veicolo Jaguar E-Pace esce dalla fabbrica avendo quale dotazione originaria due “chiavi”/trasponder elettroniche identiche (si indicano a testi e e/o altro tecnico da questi indicato per la Testimone_2 Testimone_3 materiale esecuzione del mandato;
legale rappresentante e/o altro dipendente da questi indicato). Controparte_5
2) Vero che il veicolo Jaguar E-Pace può essere azionato solo utilizzando la parte elettronica della chiave che è specificatamente abbinata al telaio e alla centralina elettronica del veicolo altrimenti “immobilizzato” e inutilizzabile (si indicano a testi e e/o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del Testimone_2 Testimone_3 mandato;
legale rappresentante e/o altro dipendente da questi indicato). Controparte_5
3) Vero che l'appendice meccanica del trasponder (di fatto una chiavetta metallica apparentemente assai poco elaborata) serve solo per l'apertura di emergenza della portiera del conducente per l'ipotesi in cui il trasponder non funzioni, ad esempio a causa delle pile in dotazione scariche (si indicano a testi e e/o altro tecnico da questi indicato Testimone_2 Testimone_3 per la materiale esecuzione del mandato;
legale rappresentante e/o altri dipendente da questi indicato). Controparte_5
4) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro al fine di accertare la effettiva verificazione del furto del Jaguar Parte_1
E-Pace tg* GAOO1YA domandava a la restituzione del kit originale di chiavi in dotazione del Controparte_1 veicolo (interrogatorio del legale rappresentate di . Controparte_1
7) Vero che la chiave “A” e la chiave “B” esaminate in relazione alla vertenza di cui è causa sono risultate avere diversa canalizzazione ed essere destinate alla apertura di differenti serrature (si indicano a testi e Testimone_2 [...] altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato) Tes_4
8) Vero che la chiave “A” esaminata in relazione alla vertenza di cui è causa è risultata essere abbinata elettronicamente al veicolo, mentre la chiave di emergenza (chiave meccanica ) è risultata essere a veicolo differente (si indicano a testi Tes_2
e ; o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato).
[...] Testimone_3
9) Vero che la chiave identificata come “B” è risultata abbinata elettronicamente a d un differente veicolo, mentre è risultata essere abbinata a detto veicolo la chiavetta di emergenza (chiave meccanica) (si indicano a testi e Testimone_2 Tes_3
o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato).
[...]
10) Vero che il responsabile con mail del 26 giugno 2021 che si rammostra ha Controparte_1 Testimone_5 dichiarato che “salvo errori in quanto abbiamo diverse vetture dello stesso modello e anche altre che hanno chiavi esteticamente
pagina 3 di 20 similari, le posso confermare che entrambe le chiavi siano della vettura in questione” che si rammostra (interrogatorio del legale rappresentate di . Controparte_1
13) Vero che la chiave “B” continua a non essere abbinata elettronicamente ma solo meccanicamente mentre la chiave “C” è abbinata tanto elettronicamente che meccanicamente (si indicano a testi e si indicano a Testimone_2 Testimone_3 testi e o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato). Testimone_2 Testimone_3
B) Si reitera ferma opposizione all'accoglimento delle domande, istanze e deduzioni avversarie per i motivi tutti gli dedotti ed evidenziati nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c., qui di seguito richiamata e ritrascritta: Ci oppone alla ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice per i seguenti motivi. SIN. 05.984729100.001. Danno da circolazione stradale del 24.5.21 1-2: in quanto generici. Pt_6
Cap. 2: in quanto generico ed in ogni caso contrario a quanto riportato nella denuncia. Capp. 3: in quanto irrilevante ed in ogni caso contrario a quanto dichiarato dal all'accertatore. Parte_5
Cap. 4: in quanto valutativo ed in ogni caso irrilevante ai fini della conferma della effettiva verificazione del sinistro. Capp. 5-6-7: in quanto irrilevanti ai fini della conferma della effettiva verificazione del sinistro.
Cap. 8: in quanto generico ed irrilevante.
Cap. 9: in quanto da provarsi per tabulas B. Sin. 05.984729100.001 sinistro furto. i. Relativamente al furto del veicolo Jaguar E-Pace tg* GAOO1YA, fermo quanto dedotto nella seconda memoria relativamente all'esame delle chiavi, si contesta l'ammissione della prova per testi di e in Testimone_6 Testimone_7 quanto titolari del contratto di noleggio ed utilizzatori del veicolo (NON PRODOTTI da parte attrice ) e come tali aventi un chiaro interesse in causa. E' del pari inammissibile la pretesa attorea di provare l'esistenza di contratti per tramite di testi incorrente tale pretesa nei limiti di cui all'art. 2721 cod.civ ii. Ciò premesso ci si oppone alla ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice per i seguenti motivi.
Cap. 10: in quanto da provarsi per tabulas.
Cap. 11: in quanto generico.
Cap. 12: in quanto generico.
Cap. 13: in quanto da provarsi per tabulas.
Capp. 14-15: in quanto circostanza non contestata. Cap. 16: in quanto generico. C. Si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli formulati da parte attrice con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e provvedimento, così giudicare: in via preliminare - rigettare l'appello avversario in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. in via principale - comunque rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via di appello incidentale - in parziale riforma della Sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Varese, Sez. II Civile, G.U. Dott.ssa Giulia Tagliapietra ad esito del giudizio sub RG n. 800/2022 condannare lla Parte_1 refusione delle spese di lite di cui al precedente grado di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi di cui alle tabelle allegate pagina 4 di 20 al DM n. 55/2014 in Euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa e spese non imponibili, ovvero in altro importo ritenuto di giustizia. in ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria per mero scrupolo, laddove la Corte di Appello dovesse ritenere meritevole di approfondimento istruttorio le circostanze già dedotte, si reiterano le prove testimoniali già formulate nel giudizio di primo grado e non ammesse e pertanto si chiede di volersi ammettere prova testimoniale su tutti i capitoli di prova formulati con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. non ammessi dal Giudice di prime cure con i testi ivi indicati, e segnatamente i seguenti capitoli: 1) Vero che in data 24.5.2021 il Sig. conduceva l'autoveicolo SE TE targato FV831GR? Persona_1
2) Vero che il primo pomeriggio del giorno 24.5.2021 il veicolo SE TE targ. FV831GR, condotto dal sig.
[...]
stava percorrendo la Via Varese in Arconate? Persona_1
2) Vero che, giunto all'altezza del civico n. 47 della via Varese in Arconate il veicolo di cui ai capitoli precedenti usciva fuori strada ed andava a sbattere contro il muro?
3) Vero che, a seguito dell'incidente di cui al capitolo precedente, in Arconate, Via Varese, all'altezza del civico n. 57, il veicolo veniva caricato sul carro attrezzi targato CF207WD condotto dal Sig. Parte_7
4) Vero che all'atto del soccorso stradale avvenuto in data 24.5.2021 lo stato dell'autoveicolo SE TE targato FV831GR corrispondeva a quanto indicato nelle fotografie che mi vengono rammostrate (mostrare al teste le fotografie prodotte sub doc. 18)? 8) Vero che il veicolo SE TE targato FV831GR, nel mese di Giugno 2021 è stato ispezionato dal perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni ? Pt_1
10) vero che in data 15.12.2020 la famiglia aveva in uso – a titolo di noleggio – Persona_2
l'autoveicolo Jaguar E-Pace targato GA001YA? 11) Vero che il giorno 15.12.2020, intorno alle ore 18.20 circa, la Sig.ra , moglie del Sig. Testimone_7 [...]
parcheggiava l'autoveicolo Jaguar E-Pace targato GA001YA presso il parcheggio antistante il supermercato Lidl in Tes_6
Bisceglie, Via Giovanni Bovio n. 352? 12) Vero che nel medesimo giorno (il 15.12.2020), alle ore 19.30 circa, all'uscita dal supermercato Lidl in Bisceglie, Via Giovanni Bovio n. 352, la Sig.ra constatava la sparizione dell'autoveicolo Jaguar E-Pace targato Controparte_6
GA001YA in precedenza parcheggiato?
13) Vero che all'atto della denuncia del furto alle autorità (Carabinieri Stazione di Barletta), il 16.12.2020, il Sig.
[...]
forniva i dati del tracciamento GPS sino a quando disponibili? Tes_6
14) Vero che alla società sono state consegnate tutte le chiavi dell'autovettura rubata? Pt_1
15) Vero che la società , alla data della presente memoria, detiene entrambe le chiavi dell'autoveicolo rubato (composte Pt_1 ciascuna del dispositivo di apertura elettronica e dal dispositivo di apertura meccanica)? Si indicano a testi sui suindicati capitoli di prova: Sig. residente in [...] (sui capitoli di prova da 1 a 9); Persona_1
Sig. residente in [...] (sui capitoli di prova da 1 a 9); Parte_7
Sig. residente in [...] (sui capitoli di prova da 10 a 14); Testimone_6
Sig.ra residente in [...] (sui capitoli di prova da 10 a 14); Testimone_7
Sig. residente in [...] (su tutti i capitoli di prova). Testimone_5
SI chiede altresì di volere ordinare alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle comunicazioni trasmesse dal perito STUDIO GAMMA S.a.s. alla compagnia di assicurazione indicate nella comparsa di costituzione e risposta, ivi compresa la documentazione fotografica allegata alle stesse e di disporre (ove non ritenuta già pacifica la circostanza) consulenza tecnica pagina 5 di 20 d'ufficio al fine di verificare che le due chiavi consegnate dall'attrice alla compagnia di assicurazione e ad oggi a mani della stessa corrispondano ai dispositivi di apertura dell'autoveicolo Jaguar E-Pace. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Controparte_1
) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese al CP_1 Parte_1 fine di ottenere l'indennizzo dovutole a seguito dei sinistri n. 05.984729141.001 del 24.6.2020 e n. 05.984729100.001 del 15.7.2020, occorsi a due autovetture di sua proprietà, da liquidare rispettivamente nell'importo di € 61.500,00 e di € 42.374,11, o nel diverso importo ritenuto congruo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attrice allegò al riguardo:
- di operare nel settore del noleggio di autoveicoli e di essere proprietaria di un parco mezzi composto da circa n. 250 autovetture (di cui circa 150 di proprietà e circa 100 in leasing);
- che in data 24.6.2020 aveva stipulato con l'agenzia di Varese la polizza Pt_1 automobilistica n. 113524664 in relazione all'autovettura SE TE V6 430 CV S Awd Gransport Targa FV831GR, dotata di copertura kasko per un valore assicurato di € 61.500,00, e che in data 15.7.2020 aveva stipulato con la medesima agenzia la polizza n. 113524707 per la vettura Jaguar, modello Pace 2.00 150 CV Awd Aut. Chequered Flag Targa GAOO1YA, munita di copertura furto per un valore assicurato di € 42.374,11;
- che in data 24/05/2021 la vettura aveva subito un incidente CP_2 prontamente denunciato ad , che aveva conferito al sinistro il n. Pt_1
05.984729141.001 e aveva comunicato di aver inoltrato la pratica al Centro Liquidazione Danni. In via informale l'attrice aveva appreso che il perito incaricato della stima del danno aveva concluso la propria attività e che sin dal 07/07/2021 aveva comunicato alla compagnia assicuratrice che la riparazione del danno era antieconomica, sicché sollecitava alla compagnia assicurativa la liquidazione del sinistro. I vari solleciti inoltrati ad per l'ottenimento Pt_1 dell'indennizzo non avevano sortito alcun pratico effetto e, pertanto, l'attrice era stata costretta ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria che, tuttavia, si era concluso con esito negativo per la mancata partecipazione di;
Pt_1
- che in data 15/12/2020 l'autovettura Jaguar veniva rubata. Anche tale sinistro era stato denunciato ad e registrato con il numero n. 05.984729100.001. Pt_1
pagina 6 di 20 A seguito del furto l'attrice in data 26/03/2021 aveva trasmesso all'assicurazione le chiavi della vettura in duplice esemplare. Stante il silenzio di CO Pt_1 aveva sollecitato la definizione del sinistro ma con comunicazione del 25/06/2021 l'assicurazione si era limitata a chiedere se le chiavi consegnate appartenessero alla stessa vettura. L'attrice rispondeva in para data facendo presente di essere proprietaria di più vetture Jaguar e che, pertanto, poteva esserci stato un errore nella consegna delle chiavi. In data 23/07/2021 Pt_1 comunicava che una delle chiavi consegnate apparteneva ad una vettura diversa, sicché non era possibile procedere alla liquidazione del sinistro. L'attrice chiedeva, quindi, la consegna della chiave errata e la trasmissione di documentazione fotografica relativa alla chiave della vettura rubata, in possesso di , in modo da procedere alla consegna della chiave corretta. Solo dopo Pt_1 numerosi solleciti provvedeva a trasmettere le chiavi in suo possesso, Pt_1 con ciò consentendo a di abbinare correttamente le chiavi della Jaguar CP_1 rubata e di trasmetterle all'assicurazione in data 08/10/2021. Stante la mancata liquidazione del sinistro, CO provvedeva anche in questo caso ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione di che, peraltro, dopo la chiusura del Pt_1 procedimento di mediazione aveva chiesto la riconsegna della chiave errata per procedere alla liquidazione del sinistro;
- che, a fronte del comportamento dilatorio e ingiustificato tenuto da , si Pt_1 era vista costretta ad agire giudizialmente per tutelare i propri diritti. Si costituì in giudizio la compagnia assicurativa contestando la fondatezza della domanda attorea ed evidenziando: a) quanto al primo sinistro che non CP_1 aveva dimostrato che l'incidente si era verificato come dichiarato nella denuncia di sinistro, ovvero a causa di una brusca accelerata - dopo l'uscita dall'autolavaggio di Arconate - a seguito della quale l'automobilista aveva perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un muro. Peraltro, il perito incaricato della liquidazione dell'indennizzo si era limitato a dichiarare che non era possibile effettuare una perizia analitica e che, data l'entità dei danni, non era opportuna la riparazione del veicolo, senza esprimersi sulla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro denunciata dall'utilizzatore. aveva, Pt_1 pertanto, conferito ad un proprio accertatore l'incarico di indagare sul sinistro ma le indagini espletate da quest'ultimo si erano rivelate vane sia perché la società che aveva noleggiato il veicolo ( Controparte_4 non aveva trasmesso le informazioni richieste (i.e. copia della denuncia di pagina 7 di 20 sinistro e del contratto di noleggio del veicolo assicurato, nonché generalità del conducente), sia perché i soggetti coinvolti nell'evento e contattati dall'accertatore (i.e. Polizia Locale e sig. titolare della Parte_7 carrozzeria dove era stata trasportata la vettura dopo l'incidente) non avevano fornito elementi utili a chiarire la dinamica del sinistro. Inoltre, le foto relative al luogo dell'evento non evidenziavano la presenza di muri su ambo i lati della carreggiata e tale circostanza, unita all'assenza di riscontri in merito alla dinamica dell'incidente denunciata all'assicurazione, avevano indotto a non Pt_1 liquidare l'indennizzo; b) quanto al secondo sinistro che la mera denuncia del furto della Jaguar all'autorità giudiziaria non era sufficiente per ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'assicurato che, in realtà, non aveva dimostrato l'effettiva esistenza del furto, né aveva consentito di istruire correttamente la pratica poiché non aveva mai consegnato ad entrambe Pt_1 le chiavi trasponder elettroniche in dotazione all'autovettura. Il che aveva indotto la compagnia assicurativa a non liquidare il sinistro a fronte del sospetto che la chiave non consegnata servisse per continuare ad utilizzare il veicolo.
chiese, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di Pt_1 liquidare i danni eventualmente dovuti all'attrice tenuto conto delle franchigie, degli scoperti e dei massimali previsti nelle polizze. All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale furono assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti, la causa fu trattenuta in decisione. Con sentenza n. 651/2024 pubblicata in data 02/07/2024, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannò al pagamento di un Pt_1 indennizzo di € 58.050,00 per il sinistro occorso al veicolo e di € CP_2
38.136,70 per il furto dell'autovettura Jaguar, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, e compensò le spese di lite tra le parti. In sintesi, il primo giudice motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- il complesso probatorio acquisito nel corso del giudizio consentiva di ritenere raggiunta la prova del sinistro riferito alla e della dinamica dello stesso CP_2 quale risultante dalla relativa denuncia. Ciò in quanto: il signor Parte_7
(proprietario del carroattrezzi che aveva rimosso il veicolo dopo il sinistro), sentito come testimone, aveva confermato di essere intervenuto in loco, precisando che la vettura era stata dapprima parcheggiata in zona industriale di Arconate, davanti alla carrozzeria e solo successivamente portata presso il Per_3 proprio deposito e poi alla di Azzate, nonché dichiarato che sul luogo CP_7 pagina 8 di 20 del sinistro era intervenuta la Polizia Locale di Arconate, la quale evidentemente non aveva redatto alcun verbale di intervento, non essendo stato prodotto agli atti;
le modalità del sinistro dichiarate dall'attrice erano confermate dalle fotografie del sinistro prodotte in atti e dalla testimonianza del teste il quale aveva confermato che erano state scattate alcune fotografie Tes_5 subito dopo il sinistro e precisato di essersi recato sul luogo del sinistro mesi dopo e di aver constatato in quella circostanza che “il muro dove c'è stato l'impatto è stato sostituito e citofonando difronte mi ha risposto il proprietario di casa che mi confermava il sinistro della ; l'attrice aveva, inoltre, prodotto la riproduzione Google CP_2 street view di Arconate, Via Varese civico n. 57 (doc. 19), che risultava essere ictu oculi lo stesso luogo in cui erano state scattate le fotografie relative al sinistro (doc. 18) e aveva riferito che il civico 57 di Via Varese distava 140 m dall'autolavaggio NO (indicato nella denuncia di sinistro) e a meno di un minuto dal luogo di impatto della con ciò smentendo le affermazioni CP_2 dell'“accertatore” di circa l'assenza di autolavaggi nella zona del sinistro. Pt_1
A fronte delle citate produzioni documentali era irrilevante il fatto che le stesse non fossero state prodotte prima della instaurazione del giudizio anche perché
non aveva dato prova di averle richieste. Lo stesso discorso valeva per la Pt_1 produzione dei dati del GPS che era stata avanzata nei confronti di CP_1 solo con la comparsa conclusionale, mentre prima del giudizio era stata rivolta solo al rivenditore della Infine, non aveva CP_2 CP_8 Pt_1 partecipato al procedimento di mediazione e, quindi, risultavano prive di rilievo le censure mosse nei confronti dell'attrice, per non aver collaborato con la IA fornendo le conferme necessarie per dar corso alla liquidazione del danno;
- con riferimento al furto della Jaguar, in replica alla contestazione della convenuta riguardo la mancata consegna delle chiavi richieste.
dalla documentazione agli atti emergeva che al momento della restituzione delle prime due chiavi, aveva abbinato il dispositivo di apertura elettronica di Pt_1 ciascuna chiave al relativo dispositivo di apertura meccanica, contrassegnandoli erroneamente (il dispositivo meccanico contrassegnato con la lettera A era in realtà abbinato al dispositivo elettronico contrassegnato con la lettera B); la chiave indicata da quale chiave corretta (la chiave B) era, quindi, Pt_1 composta dal dispositivo di apertura meccanica (lo spadino) corretto, e dal dispositivo di apertura elettronica sbagliato, entrambi marchiati da con la Pt_1 lettera B, mentre la chiave identificata come “C” (l'ultima trasmessa da CO pagina 9 di 20 Seconda prima dell'avvio del giudizio) presentava dispositivi di apertura meccanica ed elettronica correttamente abbinati al veicolo rubato. Di ciò
si era avveduta solo a seguito della corrispondenza intercorsa tra le CP_1 parti successivamente all'iscrizione a ruolo della causa, cui aveva fatto seguito l'inoltro ad , con spedizione ricevuta in data 1.7.2022, di tutte le chiavi Pt_1 ritenute necessarie per la liquidazione del sinistro, come confermato dalla convenuta all'udienza del 15.3.2023. Pertanto, la ricostruzione dei fatti escludeva una negligenza in capo all'attrice nella consegna delle chiavi come anche qualsivoglia malafede nella non corretta esecuzione di quanto richiesto da Inoltre, la convenuta, nel costituirsi in Pt_1 giudizio, non aveva contestato nel merito l'esistenza del furto, ma lo aveva fatto solamente in sede di comparsa conclusionale, ritenendo non sufficiente la documentazione presentata ai fini dell'indennizzo, sicché, in assenza di una tempestiva contestazione circa l'esistenza dei presupposti per la liquidazione del danno, doveva ritenersi sufficiente la documentazione versata in atti e l'effettiva consegna delle chiavi al fine di ritenere presumibilmente verificatosi il furto di cui era stato chiesto il ristoro;
- quanto all'entità degli indennizzi, il sinistro occorso alla andava CP_2 liquidato ai sensi dell'art. 5, lett. a), della polizza, ovvero in misura pari al valore commerciale del veicolo al momento dell'evento con detrazione della franchigia contrattuale di € 2000,00, per un totale di € 58.050,00 (pari alla media dei valori del veicolo indicati dal perito di al netto della franchigia); mentre Pt_1
l'indennizzo per il furto della Jaguar doveva essere liquidato a termini di polizza sulla base del valore assicurato in caso di furto, pari a € 42.374,11, con detrazione dello scoperto del 10%, per un totale di € 38.136,699;
- la compensazione delle spese processuali era opportuna “alla luce del comportamento processuale delle parti durante il giudizio e alla riduzione del quantum richiesto e dovuto”. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1 riforma. Si è costituita in giudizio CO chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
* * * pagina 10 di 20 §. 2 L'appello principale Con il primo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea relativa al sinistro occorso al veicolo SE TE V6 430 CV S Awd tg* FV831GR affermando che l'attrice ha provato nel CP_9 corso del giudizio il sinistro e la dinamica dello stesso, con conseguente operatività del contratto assicurativo. L'appellante sostiene che, in realtà, CO non avrebbe dimostrato che i gravi danni riportati dal veicolo di sua proprietà siano stati la conseguenza dell'evento indicato nella denuncia di sinistro. A tal fine era indispensabile acquisire i dati registrati dall'impianto satellitare GPS in dotazione alla vettura che, tuttavia, l'appellata non ha mai prodotto e che non è stato possibile acquisire nel corso del giudizio - nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. tempestivamente richiesto da con Pt_1 la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. - poiché il giudice ha erroneamente ritenuto che la richiesta del tracciato GPS fosse stata avanzata nei confronti di soltanto con la comparsa conclusionale e che ante causam tale richiesta CP_1 fosse stata rivolta solo al rivenditore dell'auto CP_8
Inoltre, l'istruttoria non avrebbe consentito di raggiungere la prova nemmeno presuntiva del sinistro atteso che: (i) sono rimaste ignote le generalità del conducente della al momento dell'evento; (ii) nessuno ha assistito al CP_2 sinistro;
appare strano che il conducente del veicolo non abbia riportato lesioni (come dichiarato nella denuncia di sinistro) nonostante l'entità del danno riportato dalla vettura;
(iii) le fotografie del veicolo posizionato sul carroattrezzi prodotte in giudizio da non sarebbero idonee a identificare la vettura CP_1 poiché non riportano la targa e il numero di telaio e non è stata fornita la prova che siano state scattate nell'immediatezza del fatto;
(iv) non risulta provato che i luoghi raffigurati nelle fotografie coincidono con quelli dove si sarebbe verificato il sinistro (i.e. nei pressi dell'autolavaggio NO ad Arconate) anche perché da tali foto emerge l'assenza di muri su ambo i lati della carreggiata;
(v) la testimonianza resa da titolare della carrozzeria ove la Parte_7 CP_2
è stata infine ricoverata, sarebbe inattendibile poiché in contrasto con quanto risultante dalla denuncia di sinistro e con quanto riferito all'investigatore, Tes_1
incaricato da;
(vi) il giudice avrebbe attribuito rilevanza alla
[...] Pt_1 testimonianza resa dal teste senza considerare che all'epoca dei fatti Tes_5 costui era dipendente di CO e, quindi, aveva interesse al buon esito della vertenza e senza considerare che le dichiarazioni rese dal teste quanto al luogo del sinistro non sarebbero idonee a provare il fondamento della pretesa attorea pagina 11 di 20 dato che non è stata prodotta alcuna foto dell'auto accartocciata contro il muro, né del muro danneggiato e che non è mai stata inoltrata ad alcuna Pt_1 richiesta risarcitoria dal proprietario del muro. Infine, l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato la testimonianza resa dall'investigatore di ( che avrebbe Pt_1 Tes_1 confermato che le indagini espletate non hanno condotto alla conferma circa la verificazione del sinistro a causa del comportamento omertoso dei soggetti coinvolti nel sinistro. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea relativa al furto della vettura Jaguar E-Pace, targata GAOO1YA, poiché non ha contestato tempestivamente i presupposti Pt_1 per l'ottenimento dell'indennizzo e in considerazione del fatto che l'effettiva consegna delle chiavi dell'auto rubata ha consentito di ritenere “presumibilmente verificatosi il furto”. L'appellante sostiene di aver contestato l'esistenza del furto sin dalla comparsa di costituzione dove avrebbe evidenziato che, per pacifica giurisprudenza, la mera denuncia del furto non è di per sé sufficiente ad attestare la verificazione dell'evento.
contesta, inoltre, il capo di sentenza in cui il giudice ha affermato che al Pt_1 momento della restituzione delle prime due chiavi l' aveva abbinato Parte_8
“il dispositivo di apertura elettronica di ciascuna chiave al relativo dispositivo di apertura meccanica, contrassegnandoli quindi erroneamente (il dispositivo meccanico contrassegnato con la lettera A era in realtà abbinato al dispositivo elettronico contrassegnato con la lettera B)” e sostiene che nessuna responsabilità le può essere addebitata poiché una delle due chiavi trasmesse inizialmente da non era abbinata alla vettura, CP_1 sicché l'assicurazione aveva restituito le chiavi A e B erroneamente abbinate fin dal principio e ciò aveva costretto a non liquidare il sinistro. Pt_1
Infine, l'appellante evidenzia la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice che, da una parte, ha affermato che il furto ha avuto luogo “presumibilmente”, riconoscendo in tal modo l'inesistenza di prove certe del furto, e dall'altra parte ha condannato la IA all'indennizzo. Con il terzo motivo l'appellante chiede che in accoglimento dell'appello venga riformato anche il capo di sentenza relativo alle spese di lite con conseguente condanna di CO al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
* * * pagina 12 di 20 §.3 L'appello incidentale Con un unico motivo di appello incidentale contesta la sentenza nella CP_1 parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione “del comportamento processuale delle parti durante il giudizio e alla riduzione del quantum richiesto e dovuto”. Quanto al “comportamento tenuto dalle parti” CO sostiene che trattasi di una mera formula di stile avendo dimostrato di aver tenuto un comportamento corretto sia ante causam che nel corso del giudizio, al contrario di che, Pt_1 oltre a non aver riscontrato i vari solleciti di pagamento, non ha partecipato alla mediazione obbligatoria e ha assunto un comportamento processuale ostruzionistico e dilatorio. Con riferimento al “quantum richiesto e dovuto” l'appellata sottolinea di aver chiesto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la liquidazione dei sinistri al netto della franchigia contrattuale. Pertanto, la domanda attorea è stata accolta integralmente con conseguente piena esplicazione del principio della soccombenza che avrebbe dovuto comportare la condanna di al CP_10 pagamento delle spese processuali.
* * *
§.4 L'Opinione della Corte 4.1. L' appello principale è infondato. Preliminarmente occorre evidenziare che la prova dei sinistri oggetto del presente giudizio è necessariamente indiziaria data l'assenza di testimoni sul luogo degli eventi di cui alle denunce inoltrate da ad CP_1 Pt_1 rispettivamente in data 15/12/2020 e in data 24/05/2021. Pertanto, il complesso degli elementi acquisiti in giudizio devono essere valutati unitariamente, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, poiché
“la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente e alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare” (Cass. sent. n. 5787/2014). I. Tanto premesso, in merito al sinistro occorso alla si rileva che le CP_2 censure mosse da alla sentenza gravata sono del tutto inconsistenti ove si Pt_1 consideri che:
pagina 13 di 20 a) il perito incaricato da ha visionato la vettura e ha dichiarato che il Pt_1 danno riportato dalla è coerente con la dinamica del sinistro indicata CP_2 nella relativa denuncia (doc. 2 ) e ciò era ed è di per sé sufficiente a Pt_1 ritenere accertato il fatto che l'evento si è verificato a causa di una accelerata che ha comportato la perdita di controllo dell'auto finita a ridosso di un muro, come dichiarato nella denuncia di sinistro (doc. 2 CO). A fronte dell'accertamento espletato dal citato perito, il Tribunale non era in alcun modo tenuto ad accogliere l'ordine di esibizione del tracciato GPS ex art. 210 c.p.c. che, con ordinanza dell'11/04/2023, è stato dichiarato inammissibile in quanto
“formulato genericamente e, in ogni caso, esplorativo”. L'ordinanza non è stata contestata dall'appellante, sicché il fatto che il giudice abbia erroneamente dichiarato in sentenza che la produzione dei dati del GPS era stata avanzata per la prima volta nei confronti di solo con la CP_1 comparsa conclusionale è del tutto irrilevante, essendo comunque pacifico il fatto che non ha mai chiesto all'appellata l'esibizione del tracciato prima Pt_1 della instaurazione del giudizio. Il che conferma la pretestuosità dell'ordine di esibizione, trattandosi di strumento istruttorio nel caso di specie irrilevante, avendo la Cassazione avuto modo di chiarire che i dati forniti dai dispositivi satellitari montati sulle autovetture non hanno valore di prova legale non essendo stati emanati i decreti di cui all'art 145-bis del Dlgs 209/2005 (Cass. ord. 13725/2025); b) le generalità del conducente il veicolo sono sempre state note ad , Pt_1 come risulta dalla denuncia del sinistro alla quale CO aveva allegato la patente e la carta di identità dell'utilizzatore del veicolo (sig. ), Persona_1 che oltretutto era stato citato come teste dalla appellata sui capitoli di prova concernenti la dinamica del sinistro (cfr. memoria CO del 14/11/2022). Il fatto che il sig. non abbia riportato alcuna lesione non esclude in alcun Per_1 modo la verificazione del sinistro, dato che tutte le moderne autovetture sono dotate di apparecchiature in grado di proteggere il guidatore in caso di incidente;
c) la circostanza che le fotografie della posizionata sul carroattrezzi CP_2
(doc. 18 CO) non mostrano la targa della vettura è del tutto irrilevante dal momento che l'appellata ha dimostrato che il carroattrezzi (la cui targa emerge dalle fotografie), che ha prelevato l'auto subito dopo il sinistro appartiene ad (doc. 21 CO), come confermato da quest'ultimo in sede Parte_7 testimoniale. Inoltre, le predette immagini ritraggono alle spalle della vettura incidentata una abitazione che è palesemente identica a quella ubicata al civico n. pagina 14 di 20 57 di Via Varese ad Arconate, raffigurata nelle ulteriori fotografie prodotte dalla appellata sub docc. 19 e 25. Da tali ultime fotografie risulta che l'abitazione in questione e munita di una recinzione in parte metallica e in parte in muratura e che tale luogo è perfettamente compatibile con il punto in cui si è verificato l'evento dichiarato nella denuncia di sinistro dato che si trova nelle vicinanze dell'autolavaggio NO - da cui proveniva la - ubicato ad Arconate in CP_2 via della Scienza che si immette sulla via Varese (SP 129) in direzione Inveruno, come risulta dalla mappa prodotta dalla appellata sub doc. 25; d) la testimonianza resa da che ha prelevato la subito dopo il Parte_5 CP_2 sinistro, non è inattendibile per il sol fatto che attesta l'intervento della polizia locale in contrasto con quanto dichiarato nella denuncia di sinistro (dove si afferma che “che non c'è stato alcun intervento di carabinieri o polizia”), poiché è ben possibile che che svolge professionalmente l'attività di rimozione di Parte_5 vetture su richiesta dell'autorità giudiziaria, possa aver confuso l'episodio in questione con uno dei tanti interventi effettuati su richiesta della polizia di Arconate. A ciò aggiungasi che il riferito testimone ha dichiarato di aver rimosso la “su richiesta di chi utilizzava la macchina, presumo che gli abbia dato il mio CP_2 numero la polizia locale di Arconate perché mi conoscono” e tale affermazione non è in contrasto con la denuncia di sinistro - dove si afferma che “L'intervento del recupero dell'automobile è avvenuto dal carroattrezzi della stessa società di noleggio”- poiché evidentemente l'intervento del è stato richiesto dalla Parte_5 [...]
che aveva noleggiato il veicolo da;
Controparte_4 CP_1
e) la testimonianza resa dal titolare dell'agenzia investigativa incaricata da Pt_1 di accertare la veridicità del sinistro, è inattendibile, trattandosi di testimonianza de relato che, per pacifica giurisprudenza, può assumere rilievo probatorio solo se supportata da altri elementi oggettivi e concordanti che ne confermino la credibilità (cfr. Cass. ord. 3137/2016; Cass. ord. 14030/2024). Tale non è il caso che ci occupa posto che le dichiarazioni rese dal citato teste, che ha pacificamente ammesso di aver appreso le circostanze oggetto della prova testimoniale dal dipendente ( che ha svolto l'attività Testimone_8 investigativa e dal rapporto redatto dal medesimo dipendente, non sono suffragate da alcun ulteriore elemento probatorio fornito da che, Pt_1 oltretutto, non ha nemmeno depositato il rapporto ricevuto dall'investigatore, sicché bene ha fatto il primo giudice a non tenerne conto. Va da sé che tale testimonianza, priva di alcun rilievo probatorio, non è nemmeno idonea a smentire né la veridicità di quanto dichiarato da in merito al suo Parte_5 pagina 15 di 20 coinvolgimento diretto nel prelievo della dopo il sinistro, né la CP_2 dinamica dell'evento indicata nella denuncia di sinistro;
f) il fatto che fosse dipendente di CO all'epoca del Testimone_5 sinistro non è circostanza idonea ad inficiare la relativa testimonianza. Inoltre, il Tribunale non ha attribuito “ingiusta rilevanza” alle dichiarazioni del essendosi limitato a dare atto che la sua deposizione - che fa Tes_5 riferimento alle foto della sul carroattrezzi e al luogo del sinistro CP_2
“facilmente riconoscibile” dalle medesime immagini - trovava conferma nella documentazione fotografica prodotta da CO (docc. 18 e 19 CO). A ciò aggiungasi che il teste ha anche dichiarato di essersi recato sul Tes_5 luogo del sinistro dopo l'evento e di aver verificato che il muro urtato dalla era stato ripristinato;
di fatto, dal doc. 19 prodotto dall'appellata si CP_2 evince chiaramente che il muro di cinta del civico n. 57 di via Varese reca una tinteggiatura non uniforme, il che rende verosimile quanto dichiarato dal teste, ovvero che la recinzione era stata oggetto di un intervento manutentivo. Il primo motivo di appello non è dunque fondato, in quanto basato su generiche supposizioni prive di riscontro probatorio e inidonee a sconfessare il complesso di indizi gravi, precisi e concordanti forniti dall'appellata quanto alla verificazione del sinistro, al luogo del sinistro e alla relativa dinamica. II. Analogamente è a dirsi con riferimento al secondo sinistro concernente il furto della vettura Jaguar. Dalla comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio emerge pacificamente che , lungi dal contestare le circostanze indicate nella Pt_1 denuncia di furto (doc. 9 CO), si è limitata a richiamare la giurisprudenza della Cassazione che afferma il valore meramente indiziario della denuncia, concentrando tutta la propria difesa sulla vicenda relativa alla consegna delle chiavi della vettura. Al termine della dissertazione sulle chiavi della Jaguar l'appellante ha affermato che: “CO, ancora ad oggi, ha omesso di consegnare ad entrambi gli originali Pt_1 delle chiavi/trasponder del veicolo asseritamente rubato e cioè sia la chiave “A” che la chiave
“C” complete entrambe anche della chiavetta meccanica anch'essa correttamente abbinata al veicolo del quale afferma il furto. E il motivo di tale rifiuto pervicacemente opposto da CO può essere un ed uno soltanto: una delle due chiavi/trasponder abbinata al veicolo è indispensabile per continuare ad utilizzarlo. Il che legittima appieno il rifiuto di Parte_1 di accogliere la insistita pretesa attorea di vedersi indennizzare per il furto del veicolo in
pagina 16 di 20 questione cui viceversa sarebbe stato dato seguito laddove la società attrice avesse adempiuto ai propri obblighi anziché dedicarsi ad un inutile “gioco delle tre chiavi””. Risulta, quindi, per tabulas che l'unico motivo addotto da per giustificare Pt_1 il mancato indennizzo del furto risiedeva nella mancata consegna delle chiavi originali della vettura che, a suo giudizio, era indicativa del fatto che l'auto non era stata affatto rubata e continuava ad essere utilizzata. Tale giustificazione è stata ribadita da nella comparsa conclusionale Pt_1 dove, comunque, da un lato ha dato atto di aver precisato all'udienza del 15/03/2023 che entrambe le chiavi erano in possesso della compagnia assicurativa e che “la chiave “A” è abbinata elettronicamente e non meccanicamente, la chiave “B” non è abbinata elettronicamente ma meccanicamente (la combinazione delle chiavi costituisce la chiave completa), la chiave “C” è abbinata sia elettronicamente che meccanicamente” evidenziando altresì a tale udienza “che la chiave “A” è stata nuovamente consegnata alla parte in data successiva all'instaurazione del presente giudizio”, dall'altro ha insistito sul fatto che la mancata tempestiva consegna delle chiavi originali della Jaguar andava “ascritta alla parte attrice e non certo ad un inesistente tentativo di di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali”. Parte_1
Ebbene, a fronte della assenza di rilievi rispetto ai fatti dichiarati nella denuncia di sinistro - se non in modo del tutto generico e con esclusivo riferimento alla valenza processuale della citata denuncia - e della avvenuta consegna di entrambe le chiavi della vettura da parte di , non è censurabile la CP_1 sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che “non ha contestato nel Pt_1 merito l'esistenza del furto” e che in assenza di contestazione circa i presupposti per l'ottenimento dell'indennizzo “si ritiene sufficiente la documentazione versata in atti e l'effettiva consegna delle chiavi al fine di ritenere presumibilmente verificatosi il furto, da cui discende l'indennizzo di cui oggi viene chiesto il pagamento”. Tale statuizione discende, infatti, dalla pedissequa applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti allegati da una parte e non specificatamente contestati dalla parte avversa, ancorché dimostrati solo in via indiziaria (da qui il
“presumibilmente” utilizzato dal primo giudice in relazione all'accertamento della esistenza del furto). Si osserva, infine, che la vicenda afferente alla consegna delle chiavi è stata ricostruita dal primo giudice sulla base della documentazione agli atti, ovvero alla luce dello scambio di corrispondenza intercorso tra il legale della CO e l'Area Sinistri di (doc. 20 CO). Pt_1 pagina 17 di 20 In particolare, con PEC trasmessa ad il 23/06/2022 (inclusa nel doc. 20 Pt_1 cit. sub lett. J) l'avv. Minella, dopo aver ricapitolato il contenuto delle comunicazioni ricevute dall'ufficio sinistri di , ha affermato quanto segue: Pt_1
“Fermo quanto sopra, la Cliente ci evidenzia e documenta come, dalla Vostra ultima ricostruzione dei fatti, sia evidente il Vostro errore originario nella catena di custodia delle chiavi, aggravato dalla imprecisione, lacunosità, vaghezza e tardività delle Vostre comunicazioni. Da quanto riferite, infatti appare evidente come al momento dell'esame delle prime due chiavi trasmesse, nei primi mesi del 2021, avete erroneamente abbinato il dispositivo di apertura elettronica di ciascuna chiave al relativo dispositivo di apertura meccanica. Per chiarire la circostanza: CO Seconda riferisce di avervi consegnato, per errore, una chiave abbinata all'autoveicolo (dispositivo di apertura elettronica abbinato e dispositivo di apertura meccanica abbinato) ed una chiave non abbinata all'autoveicolo (dispositivo di apertura elettronica non abbinato e dispositivo di apertura meccanica non abbinato). Tuttavia, nelle Vostre operazioni di verifica avete abbinato erroneamente i dispositivi di apertura meccanici ed elettronici di ciascuna chiave e restituito una chiave (da voi marcata con lettera A, di ciò si ha evidenza fotografica) costituita dal dispositivo di apertura elettronica corretto e il dispositivo di apertura meccanica non corretto, e una chiave (da voi marcata con lettera B) costituita da un dispositivo di apertura elettronica non corretto e un dispositivo di apertura meccanica corretto”, sottolineando come tale errore avesse comportato la successiva trasmissione da parte di di due ulteriori chiavi, di cui solo una correttamente abbinata CP_1 nella parte elettronica e meccanica. Tali affermazioni non sono state contestate da , nemmeno nella presenta Pt_1 sede, sicché non sussiste alcun errore nella ricostruzione della vicenda della consegna delle chiavi operata dal primo giudice, il quale, dopo aver dato atto di tutte le comunicazioni intercorse tra le parti e della avvenuta consegna ad di entrambe le chiavi del veicolo, ha correttamente concluso che “siffatta Pt_1 ricostruzione dei fatti sia tale da escludere una negligenza in capo alla società attrice nella consegna delle chiavi. Nessuna prova, inoltre, è stata fornita in ordine all'esistenza di malafede in capo all'attrice nella non corretta esecuzione di quanto richiesto”. E' evidente, infatti, che dopo l'iniziale errore commesso in buona fede da
- che nella mail del 09/08/2021 (doc. 12 CO) ha dichiarato che CP_1 poteva esserci stato un errore nell'abbinamento della seconda chiave in quanto proprietaria di diverse auto dello stesso modello - il ritardo nella consegna dei due originali, cui l'appellata non si è mai sottratta, è imputabile esclusivamente alla restituzione delle chiavi con un abbinamento errato da parte di . Pt_1
pagina 18 di 20 Il che esclude qualsivoglia malafede in capo a e fuga ogni dubbio CP_1 sollevato dall'appellata quanto al fatto che le chiavi non fossero state immediatamente consegnate per consentire l'utilizzo della vettura nonostante la denuncia di furto. 4.2 invece, accoglimento l'appello incidentale. Pt_9
Le domande attoree sono state accolte in toto dal Tribunale che ha liquidato gli indennizzi spettanti a per entrambi i sinistri nei limiti previsti dal CP_1 contratto assicurativo e con l'applicazione delle franchigie di cui alle polizze, come peraltro richiesto dall'appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio (cfr. atto di citazione pag. 6). La compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice risulta, pertanto, del tutto ingiustificata sia perché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., che àncora la compensazione alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione o a un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, sia perché la sentenza non evidenzia alcuna violazione da parte di CO che avrebbe potuto costituire una “grave ragione” da porre a base del mancato riconoscimento delle spese processuali ai sensi della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale che, come noto, ha riconosciuto la possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese anche in ipotesi diverse da quelle normativamente previste. Vanno, pertanto, riconosciute all'appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado che, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
* * * Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, secondo il medesimo criterio, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, senza nulla riconoscere per la non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 651/2024, pubblicata in data 02/07/2024, così dispone: 1. respinge l'appello principale;
pagina 19 di 20 2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
La Consigliera est Francesca Vullo Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 295/2025 promossa in grado d'appello DA C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 P.IVA_1
MOIRAGHI, elettivamente domiciliata in Milano, Via Passione n. 8, presso lo studio del predetto difensore, APPELLANTE CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI LL, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Via I° Maggio 10/B, presso lo studio del predetto difensore, APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così G I U D I C A R E
pagina 1 di 20 In riforma della sentenza del Tribunale di Varese Sez. II civile G.U. Dott.ssa Giulia Tagliapietra avente n. 651/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 e non notificata, Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, a) In integrale riforma della sentenza dal Tribunale di Varese Sez. II civile G.U. avente n. 651/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 e non notificata, e respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte da
[...] nei confronti di CP_1 Pt_1
b) Condannare, di conseguenza, l'appellata a ripetere in favore di le somme tutte da queste corrisposte in spontaneo Pt_1 adempimento ed esecuzione della sentenza appellata con maggiorazione di interessi e rivalutazione In punto spese di lite: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di grado di giudizio da liquidarsi ex DM 37/18 e successive modifiche ed integrazioni. In via istruttoria: A) Si insiste per l'ammissione delle prove come articolate nell'interesse di con la seconda Parte_1 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. qui di seguito integralmente richiamata e trascritta: SIN. 05.984729100.001. Danno da circolazione stradale del 24.5.21
1) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro, incaricava lo di eseguire la perizia sul Parte_1 Parte_2 veicolo tg* FV831GR al fine di accertare esistenza, entità e nesso dei danni lamentati ex adverso (si Controparte_2 indica a teste il legale rappresentante dello e/o altro perito da questi indicato della materiale Parte_2 esecuzione del mandato).
2) Vero che il perito incaricato in data 3 giugno 2021 ha eseguito un primo accesso presso la sede di Controparte_1 ove era ricoverato il veicolo tg* FV831GR nelle condizioni post sinistro (si indica a teste il legale Controparte_2 rappresentante dello e/o altro perito da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). Parte_2
3) Vero che il veicolo tg* FV831GR presentava danni di notevole gravità interessanti la parte anteriore Controparte_2 con maggior intensità (si indica a teste il legale rappresentante dello e/o altro perito da questi Pt_2 Parte_2 indicato della materiale esecuzione del mandato). 5) Vero che il valore ante sinistro del veicolo tg* FV831GR all'epoca dell'evento denunciato era parti al Controparte_2 netto di IVA secondo il listino di in E. 59.850,00 ed in E 60.250,00 secondo il listino Eurotax giallo come Parte_3 da perizia che si rammostra (si indica a teste il legale rappresentante dello e/o altro perito da questi Pt_2 Parte_2 indicato della materiale esecuzione del mandato). 7) Vero che ha incaricato un proprio accertatore al fine di indagare sul sinistro di cui è causa (si indica a teste Parte_1
c/o e/o altro perito da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). Tes_1 Parte_4
9) Vero che l'accertatore ha inviato apposita istanza alla per avere contezza della conoscenza del sinistro, Controparte_3 acquisire informazioni in merito ad un eventuale dispositivo satellitare e a potenziali interventi manutentivi effettuati sul veicolo tg. FV831GR senza ottenere risposta (si indica a teste c/o e/o altro perito Tes_1 Parte_4 da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). 11) Vero che l'accertatore ha cercato riscontri presso la società utilizzatrice e locataria Controparte_4 dell'autovettura (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi indicato della Tes_1 Parte_4 materiale esecuzione del mandato). 14) Vero che l'accertatore si è recato presso la sede operativa della in Dairago (MI) Controparte_4 alla Piazza Giuseppe Mazzini n.7/A senza tuttavia reperire in loco persone dalle quali ottenere informazioni utili all'investigazione (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi indicato della Tes_1 Pt_4 Parte_4 materiale esecuzione del mandato).
pagina 2 di 20 15) Vero che l'accertatore si è recato presso la autofficina ove il veicolo è stato trasportato in seguito al supposto Parte_5 sinistro (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi indicato della materiale Tes_1 Parte_4 esecuzione del mandato). 17) Vero che alcun intervento della Polizia Locale è stato richiesto in occasione del sinistro (si indica a teste c/o Tes_1
e/o altro perito da questi indicato della materiale esecuzione del mandato). Parte_4
18) Vero che l'esame delle foto ritraenti il presunto luogo di accadimento del sinistro mostrano un ampio spazio privo di muri su ambo i lati della carreggiata (si indica a teste c/o e/o altro perito da questi Tes_1 Parte_4 indicato della materiale esecuzione del mandato). Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. Si chiede che ex art 210 c.p.c. venga ordinata a ovvero alla società attrice: Controparte_3
> l'esibizione in giudizio di idonea documentazione (contratto di acquisto, libretto di circolazione e/o di specifiche tecniche) afferenti di cui è causa dalla quale poter evincere l'installazione sulla stessa di apparecchio satellitare GPS;
> l'esibizione del tracciato di percorrenza effettuato dal veicolo oggetto di cui è causa nel giorno e fino al momento antecedente il supposto sinistro. SIN. 05.984729100.001 1) Vero che il veicolo Jaguar E-Pace esce dalla fabbrica avendo quale dotazione originaria due “chiavi”/trasponder elettroniche identiche (si indicano a testi e e/o altro tecnico da questi indicato per la Testimone_2 Testimone_3 materiale esecuzione del mandato;
legale rappresentante e/o altro dipendente da questi indicato). Controparte_5
2) Vero che il veicolo Jaguar E-Pace può essere azionato solo utilizzando la parte elettronica della chiave che è specificatamente abbinata al telaio e alla centralina elettronica del veicolo altrimenti “immobilizzato” e inutilizzabile (si indicano a testi e e/o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del Testimone_2 Testimone_3 mandato;
legale rappresentante e/o altro dipendente da questi indicato). Controparte_5
3) Vero che l'appendice meccanica del trasponder (di fatto una chiavetta metallica apparentemente assai poco elaborata) serve solo per l'apertura di emergenza della portiera del conducente per l'ipotesi in cui il trasponder non funzioni, ad esempio a causa delle pile in dotazione scariche (si indicano a testi e e/o altro tecnico da questi indicato Testimone_2 Testimone_3 per la materiale esecuzione del mandato;
legale rappresentante e/o altri dipendente da questi indicato). Controparte_5
4) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro al fine di accertare la effettiva verificazione del furto del Jaguar Parte_1
E-Pace tg* GAOO1YA domandava a la restituzione del kit originale di chiavi in dotazione del Controparte_1 veicolo (interrogatorio del legale rappresentate di . Controparte_1
7) Vero che la chiave “A” e la chiave “B” esaminate in relazione alla vertenza di cui è causa sono risultate avere diversa canalizzazione ed essere destinate alla apertura di differenti serrature (si indicano a testi e Testimone_2 [...] altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato) Tes_4
8) Vero che la chiave “A” esaminata in relazione alla vertenza di cui è causa è risultata essere abbinata elettronicamente al veicolo, mentre la chiave di emergenza (chiave meccanica ) è risultata essere a veicolo differente (si indicano a testi Tes_2
e ; o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato).
[...] Testimone_3
9) Vero che la chiave identificata come “B” è risultata abbinata elettronicamente a d un differente veicolo, mentre è risultata essere abbinata a detto veicolo la chiavetta di emergenza (chiave meccanica) (si indicano a testi e Testimone_2 Tes_3
o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato).
[...]
10) Vero che il responsabile con mail del 26 giugno 2021 che si rammostra ha Controparte_1 Testimone_5 dichiarato che “salvo errori in quanto abbiamo diverse vetture dello stesso modello e anche altre che hanno chiavi esteticamente
pagina 3 di 20 similari, le posso confermare che entrambe le chiavi siano della vettura in questione” che si rammostra (interrogatorio del legale rappresentate di . Controparte_1
13) Vero che la chiave “B” continua a non essere abbinata elettronicamente ma solo meccanicamente mentre la chiave “C” è abbinata tanto elettronicamente che meccanicamente (si indicano a testi e si indicano a Testimone_2 Testimone_3 testi e o altro tecnico da questi indicato per la materiale esecuzione del mandato). Testimone_2 Testimone_3
B) Si reitera ferma opposizione all'accoglimento delle domande, istanze e deduzioni avversarie per i motivi tutti gli dedotti ed evidenziati nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c., qui di seguito richiamata e ritrascritta: Ci oppone alla ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice per i seguenti motivi. SIN. 05.984729100.001. Danno da circolazione stradale del 24.5.21 1-2: in quanto generici. Pt_6
Cap. 2: in quanto generico ed in ogni caso contrario a quanto riportato nella denuncia. Capp. 3: in quanto irrilevante ed in ogni caso contrario a quanto dichiarato dal all'accertatore. Parte_5
Cap. 4: in quanto valutativo ed in ogni caso irrilevante ai fini della conferma della effettiva verificazione del sinistro. Capp. 5-6-7: in quanto irrilevanti ai fini della conferma della effettiva verificazione del sinistro.
Cap. 8: in quanto generico ed irrilevante.
Cap. 9: in quanto da provarsi per tabulas B. Sin. 05.984729100.001 sinistro furto. i. Relativamente al furto del veicolo Jaguar E-Pace tg* GAOO1YA, fermo quanto dedotto nella seconda memoria relativamente all'esame delle chiavi, si contesta l'ammissione della prova per testi di e in Testimone_6 Testimone_7 quanto titolari del contratto di noleggio ed utilizzatori del veicolo (NON PRODOTTI da parte attrice ) e come tali aventi un chiaro interesse in causa. E' del pari inammissibile la pretesa attorea di provare l'esistenza di contratti per tramite di testi incorrente tale pretesa nei limiti di cui all'art. 2721 cod.civ ii. Ciò premesso ci si oppone alla ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice per i seguenti motivi.
Cap. 10: in quanto da provarsi per tabulas.
Cap. 11: in quanto generico.
Cap. 12: in quanto generico.
Cap. 13: in quanto da provarsi per tabulas.
Capp. 14-15: in quanto circostanza non contestata. Cap. 16: in quanto generico. C. Si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli formulati da parte attrice con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e provvedimento, così giudicare: in via preliminare - rigettare l'appello avversario in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. in via principale - comunque rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via di appello incidentale - in parziale riforma della Sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Varese, Sez. II Civile, G.U. Dott.ssa Giulia Tagliapietra ad esito del giudizio sub RG n. 800/2022 condannare lla Parte_1 refusione delle spese di lite di cui al precedente grado di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi di cui alle tabelle allegate pagina 4 di 20 al DM n. 55/2014 in Euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa e spese non imponibili, ovvero in altro importo ritenuto di giustizia. in ogni caso con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria per mero scrupolo, laddove la Corte di Appello dovesse ritenere meritevole di approfondimento istruttorio le circostanze già dedotte, si reiterano le prove testimoniali già formulate nel giudizio di primo grado e non ammesse e pertanto si chiede di volersi ammettere prova testimoniale su tutti i capitoli di prova formulati con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. non ammessi dal Giudice di prime cure con i testi ivi indicati, e segnatamente i seguenti capitoli: 1) Vero che in data 24.5.2021 il Sig. conduceva l'autoveicolo SE TE targato FV831GR? Persona_1
2) Vero che il primo pomeriggio del giorno 24.5.2021 il veicolo SE TE targ. FV831GR, condotto dal sig.
[...]
stava percorrendo la Via Varese in Arconate? Persona_1
2) Vero che, giunto all'altezza del civico n. 47 della via Varese in Arconate il veicolo di cui ai capitoli precedenti usciva fuori strada ed andava a sbattere contro il muro?
3) Vero che, a seguito dell'incidente di cui al capitolo precedente, in Arconate, Via Varese, all'altezza del civico n. 57, il veicolo veniva caricato sul carro attrezzi targato CF207WD condotto dal Sig. Parte_7
4) Vero che all'atto del soccorso stradale avvenuto in data 24.5.2021 lo stato dell'autoveicolo SE TE targato FV831GR corrispondeva a quanto indicato nelle fotografie che mi vengono rammostrate (mostrare al teste le fotografie prodotte sub doc. 18)? 8) Vero che il veicolo SE TE targato FV831GR, nel mese di Giugno 2021 è stato ispezionato dal perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni ? Pt_1
10) vero che in data 15.12.2020 la famiglia aveva in uso – a titolo di noleggio – Persona_2
l'autoveicolo Jaguar E-Pace targato GA001YA? 11) Vero che il giorno 15.12.2020, intorno alle ore 18.20 circa, la Sig.ra , moglie del Sig. Testimone_7 [...]
parcheggiava l'autoveicolo Jaguar E-Pace targato GA001YA presso il parcheggio antistante il supermercato Lidl in Tes_6
Bisceglie, Via Giovanni Bovio n. 352? 12) Vero che nel medesimo giorno (il 15.12.2020), alle ore 19.30 circa, all'uscita dal supermercato Lidl in Bisceglie, Via Giovanni Bovio n. 352, la Sig.ra constatava la sparizione dell'autoveicolo Jaguar E-Pace targato Controparte_6
GA001YA in precedenza parcheggiato?
13) Vero che all'atto della denuncia del furto alle autorità (Carabinieri Stazione di Barletta), il 16.12.2020, il Sig.
[...]
forniva i dati del tracciamento GPS sino a quando disponibili? Tes_6
14) Vero che alla società sono state consegnate tutte le chiavi dell'autovettura rubata? Pt_1
15) Vero che la società , alla data della presente memoria, detiene entrambe le chiavi dell'autoveicolo rubato (composte Pt_1 ciascuna del dispositivo di apertura elettronica e dal dispositivo di apertura meccanica)? Si indicano a testi sui suindicati capitoli di prova: Sig. residente in [...] (sui capitoli di prova da 1 a 9); Persona_1
Sig. residente in [...] (sui capitoli di prova da 1 a 9); Parte_7
Sig. residente in [...] (sui capitoli di prova da 10 a 14); Testimone_6
Sig.ra residente in [...] (sui capitoli di prova da 10 a 14); Testimone_7
Sig. residente in [...] (su tutti i capitoli di prova). Testimone_5
SI chiede altresì di volere ordinare alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle comunicazioni trasmesse dal perito STUDIO GAMMA S.a.s. alla compagnia di assicurazione indicate nella comparsa di costituzione e risposta, ivi compresa la documentazione fotografica allegata alle stesse e di disporre (ove non ritenuta già pacifica la circostanza) consulenza tecnica pagina 5 di 20 d'ufficio al fine di verificare che le due chiavi consegnate dall'attrice alla compagnia di assicurazione e ad oggi a mani della stessa corrispondano ai dispositivi di apertura dell'autoveicolo Jaguar E-Pace. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Controparte_1
) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese al CP_1 Parte_1 fine di ottenere l'indennizzo dovutole a seguito dei sinistri n. 05.984729141.001 del 24.6.2020 e n. 05.984729100.001 del 15.7.2020, occorsi a due autovetture di sua proprietà, da liquidare rispettivamente nell'importo di € 61.500,00 e di € 42.374,11, o nel diverso importo ritenuto congruo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attrice allegò al riguardo:
- di operare nel settore del noleggio di autoveicoli e di essere proprietaria di un parco mezzi composto da circa n. 250 autovetture (di cui circa 150 di proprietà e circa 100 in leasing);
- che in data 24.6.2020 aveva stipulato con l'agenzia di Varese la polizza Pt_1 automobilistica n. 113524664 in relazione all'autovettura SE TE V6 430 CV S Awd Gransport Targa FV831GR, dotata di copertura kasko per un valore assicurato di € 61.500,00, e che in data 15.7.2020 aveva stipulato con la medesima agenzia la polizza n. 113524707 per la vettura Jaguar, modello Pace 2.00 150 CV Awd Aut. Chequered Flag Targa GAOO1YA, munita di copertura furto per un valore assicurato di € 42.374,11;
- che in data 24/05/2021 la vettura aveva subito un incidente CP_2 prontamente denunciato ad , che aveva conferito al sinistro il n. Pt_1
05.984729141.001 e aveva comunicato di aver inoltrato la pratica al Centro Liquidazione Danni. In via informale l'attrice aveva appreso che il perito incaricato della stima del danno aveva concluso la propria attività e che sin dal 07/07/2021 aveva comunicato alla compagnia assicuratrice che la riparazione del danno era antieconomica, sicché sollecitava alla compagnia assicurativa la liquidazione del sinistro. I vari solleciti inoltrati ad per l'ottenimento Pt_1 dell'indennizzo non avevano sortito alcun pratico effetto e, pertanto, l'attrice era stata costretta ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria che, tuttavia, si era concluso con esito negativo per la mancata partecipazione di;
Pt_1
- che in data 15/12/2020 l'autovettura Jaguar veniva rubata. Anche tale sinistro era stato denunciato ad e registrato con il numero n. 05.984729100.001. Pt_1
pagina 6 di 20 A seguito del furto l'attrice in data 26/03/2021 aveva trasmesso all'assicurazione le chiavi della vettura in duplice esemplare. Stante il silenzio di CO Pt_1 aveva sollecitato la definizione del sinistro ma con comunicazione del 25/06/2021 l'assicurazione si era limitata a chiedere se le chiavi consegnate appartenessero alla stessa vettura. L'attrice rispondeva in para data facendo presente di essere proprietaria di più vetture Jaguar e che, pertanto, poteva esserci stato un errore nella consegna delle chiavi. In data 23/07/2021 Pt_1 comunicava che una delle chiavi consegnate apparteneva ad una vettura diversa, sicché non era possibile procedere alla liquidazione del sinistro. L'attrice chiedeva, quindi, la consegna della chiave errata e la trasmissione di documentazione fotografica relativa alla chiave della vettura rubata, in possesso di , in modo da procedere alla consegna della chiave corretta. Solo dopo Pt_1 numerosi solleciti provvedeva a trasmettere le chiavi in suo possesso, Pt_1 con ciò consentendo a di abbinare correttamente le chiavi della Jaguar CP_1 rubata e di trasmetterle all'assicurazione in data 08/10/2021. Stante la mancata liquidazione del sinistro, CO provvedeva anche in questo caso ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione di che, peraltro, dopo la chiusura del Pt_1 procedimento di mediazione aveva chiesto la riconsegna della chiave errata per procedere alla liquidazione del sinistro;
- che, a fronte del comportamento dilatorio e ingiustificato tenuto da , si Pt_1 era vista costretta ad agire giudizialmente per tutelare i propri diritti. Si costituì in giudizio la compagnia assicurativa contestando la fondatezza della domanda attorea ed evidenziando: a) quanto al primo sinistro che non CP_1 aveva dimostrato che l'incidente si era verificato come dichiarato nella denuncia di sinistro, ovvero a causa di una brusca accelerata - dopo l'uscita dall'autolavaggio di Arconate - a seguito della quale l'automobilista aveva perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un muro. Peraltro, il perito incaricato della liquidazione dell'indennizzo si era limitato a dichiarare che non era possibile effettuare una perizia analitica e che, data l'entità dei danni, non era opportuna la riparazione del veicolo, senza esprimersi sulla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro denunciata dall'utilizzatore. aveva, Pt_1 pertanto, conferito ad un proprio accertatore l'incarico di indagare sul sinistro ma le indagini espletate da quest'ultimo si erano rivelate vane sia perché la società che aveva noleggiato il veicolo ( Controparte_4 non aveva trasmesso le informazioni richieste (i.e. copia della denuncia di pagina 7 di 20 sinistro e del contratto di noleggio del veicolo assicurato, nonché generalità del conducente), sia perché i soggetti coinvolti nell'evento e contattati dall'accertatore (i.e. Polizia Locale e sig. titolare della Parte_7 carrozzeria dove era stata trasportata la vettura dopo l'incidente) non avevano fornito elementi utili a chiarire la dinamica del sinistro. Inoltre, le foto relative al luogo dell'evento non evidenziavano la presenza di muri su ambo i lati della carreggiata e tale circostanza, unita all'assenza di riscontri in merito alla dinamica dell'incidente denunciata all'assicurazione, avevano indotto a non Pt_1 liquidare l'indennizzo; b) quanto al secondo sinistro che la mera denuncia del furto della Jaguar all'autorità giudiziaria non era sufficiente per ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'assicurato che, in realtà, non aveva dimostrato l'effettiva esistenza del furto, né aveva consentito di istruire correttamente la pratica poiché non aveva mai consegnato ad entrambe Pt_1 le chiavi trasponder elettroniche in dotazione all'autovettura. Il che aveva indotto la compagnia assicurativa a non liquidare il sinistro a fronte del sospetto che la chiave non consegnata servisse per continuare ad utilizzare il veicolo.
chiese, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di Pt_1 liquidare i danni eventualmente dovuti all'attrice tenuto conto delle franchigie, degli scoperti e dei massimali previsti nelle polizze. All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale furono assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti, la causa fu trattenuta in decisione. Con sentenza n. 651/2024 pubblicata in data 02/07/2024, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannò al pagamento di un Pt_1 indennizzo di € 58.050,00 per il sinistro occorso al veicolo e di € CP_2
38.136,70 per il furto dell'autovettura Jaguar, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, e compensò le spese di lite tra le parti. In sintesi, il primo giudice motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- il complesso probatorio acquisito nel corso del giudizio consentiva di ritenere raggiunta la prova del sinistro riferito alla e della dinamica dello stesso CP_2 quale risultante dalla relativa denuncia. Ciò in quanto: il signor Parte_7
(proprietario del carroattrezzi che aveva rimosso il veicolo dopo il sinistro), sentito come testimone, aveva confermato di essere intervenuto in loco, precisando che la vettura era stata dapprima parcheggiata in zona industriale di Arconate, davanti alla carrozzeria e solo successivamente portata presso il Per_3 proprio deposito e poi alla di Azzate, nonché dichiarato che sul luogo CP_7 pagina 8 di 20 del sinistro era intervenuta la Polizia Locale di Arconate, la quale evidentemente non aveva redatto alcun verbale di intervento, non essendo stato prodotto agli atti;
le modalità del sinistro dichiarate dall'attrice erano confermate dalle fotografie del sinistro prodotte in atti e dalla testimonianza del teste il quale aveva confermato che erano state scattate alcune fotografie Tes_5 subito dopo il sinistro e precisato di essersi recato sul luogo del sinistro mesi dopo e di aver constatato in quella circostanza che “il muro dove c'è stato l'impatto è stato sostituito e citofonando difronte mi ha risposto il proprietario di casa che mi confermava il sinistro della ; l'attrice aveva, inoltre, prodotto la riproduzione Google CP_2 street view di Arconate, Via Varese civico n. 57 (doc. 19), che risultava essere ictu oculi lo stesso luogo in cui erano state scattate le fotografie relative al sinistro (doc. 18) e aveva riferito che il civico 57 di Via Varese distava 140 m dall'autolavaggio NO (indicato nella denuncia di sinistro) e a meno di un minuto dal luogo di impatto della con ciò smentendo le affermazioni CP_2 dell'“accertatore” di circa l'assenza di autolavaggi nella zona del sinistro. Pt_1
A fronte delle citate produzioni documentali era irrilevante il fatto che le stesse non fossero state prodotte prima della instaurazione del giudizio anche perché
non aveva dato prova di averle richieste. Lo stesso discorso valeva per la Pt_1 produzione dei dati del GPS che era stata avanzata nei confronti di CP_1 solo con la comparsa conclusionale, mentre prima del giudizio era stata rivolta solo al rivenditore della Infine, non aveva CP_2 CP_8 Pt_1 partecipato al procedimento di mediazione e, quindi, risultavano prive di rilievo le censure mosse nei confronti dell'attrice, per non aver collaborato con la IA fornendo le conferme necessarie per dar corso alla liquidazione del danno;
- con riferimento al furto della Jaguar, in replica alla contestazione della convenuta riguardo la mancata consegna delle chiavi richieste.
dalla documentazione agli atti emergeva che al momento della restituzione delle prime due chiavi, aveva abbinato il dispositivo di apertura elettronica di Pt_1 ciascuna chiave al relativo dispositivo di apertura meccanica, contrassegnandoli erroneamente (il dispositivo meccanico contrassegnato con la lettera A era in realtà abbinato al dispositivo elettronico contrassegnato con la lettera B); la chiave indicata da quale chiave corretta (la chiave B) era, quindi, Pt_1 composta dal dispositivo di apertura meccanica (lo spadino) corretto, e dal dispositivo di apertura elettronica sbagliato, entrambi marchiati da con la Pt_1 lettera B, mentre la chiave identificata come “C” (l'ultima trasmessa da CO pagina 9 di 20 Seconda prima dell'avvio del giudizio) presentava dispositivi di apertura meccanica ed elettronica correttamente abbinati al veicolo rubato. Di ciò
si era avveduta solo a seguito della corrispondenza intercorsa tra le CP_1 parti successivamente all'iscrizione a ruolo della causa, cui aveva fatto seguito l'inoltro ad , con spedizione ricevuta in data 1.7.2022, di tutte le chiavi Pt_1 ritenute necessarie per la liquidazione del sinistro, come confermato dalla convenuta all'udienza del 15.3.2023. Pertanto, la ricostruzione dei fatti escludeva una negligenza in capo all'attrice nella consegna delle chiavi come anche qualsivoglia malafede nella non corretta esecuzione di quanto richiesto da Inoltre, la convenuta, nel costituirsi in Pt_1 giudizio, non aveva contestato nel merito l'esistenza del furto, ma lo aveva fatto solamente in sede di comparsa conclusionale, ritenendo non sufficiente la documentazione presentata ai fini dell'indennizzo, sicché, in assenza di una tempestiva contestazione circa l'esistenza dei presupposti per la liquidazione del danno, doveva ritenersi sufficiente la documentazione versata in atti e l'effettiva consegna delle chiavi al fine di ritenere presumibilmente verificatosi il furto di cui era stato chiesto il ristoro;
- quanto all'entità degli indennizzi, il sinistro occorso alla andava CP_2 liquidato ai sensi dell'art. 5, lett. a), della polizza, ovvero in misura pari al valore commerciale del veicolo al momento dell'evento con detrazione della franchigia contrattuale di € 2000,00, per un totale di € 58.050,00 (pari alla media dei valori del veicolo indicati dal perito di al netto della franchigia); mentre Pt_1
l'indennizzo per il furto della Jaguar doveva essere liquidato a termini di polizza sulla base del valore assicurato in caso di furto, pari a € 42.374,11, con detrazione dello scoperto del 10%, per un totale di € 38.136,699;
- la compensazione delle spese processuali era opportuna “alla luce del comportamento processuale delle parti durante il giudizio e alla riduzione del quantum richiesto e dovuto”. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1 riforma. Si è costituita in giudizio CO chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
* * * pagina 10 di 20 §. 2 L'appello principale Con il primo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea relativa al sinistro occorso al veicolo SE TE V6 430 CV S Awd tg* FV831GR affermando che l'attrice ha provato nel CP_9 corso del giudizio il sinistro e la dinamica dello stesso, con conseguente operatività del contratto assicurativo. L'appellante sostiene che, in realtà, CO non avrebbe dimostrato che i gravi danni riportati dal veicolo di sua proprietà siano stati la conseguenza dell'evento indicato nella denuncia di sinistro. A tal fine era indispensabile acquisire i dati registrati dall'impianto satellitare GPS in dotazione alla vettura che, tuttavia, l'appellata non ha mai prodotto e che non è stato possibile acquisire nel corso del giudizio - nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. tempestivamente richiesto da con Pt_1 la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. - poiché il giudice ha erroneamente ritenuto che la richiesta del tracciato GPS fosse stata avanzata nei confronti di soltanto con la comparsa conclusionale e che ante causam tale richiesta CP_1 fosse stata rivolta solo al rivenditore dell'auto CP_8
Inoltre, l'istruttoria non avrebbe consentito di raggiungere la prova nemmeno presuntiva del sinistro atteso che: (i) sono rimaste ignote le generalità del conducente della al momento dell'evento; (ii) nessuno ha assistito al CP_2 sinistro;
appare strano che il conducente del veicolo non abbia riportato lesioni (come dichiarato nella denuncia di sinistro) nonostante l'entità del danno riportato dalla vettura;
(iii) le fotografie del veicolo posizionato sul carroattrezzi prodotte in giudizio da non sarebbero idonee a identificare la vettura CP_1 poiché non riportano la targa e il numero di telaio e non è stata fornita la prova che siano state scattate nell'immediatezza del fatto;
(iv) non risulta provato che i luoghi raffigurati nelle fotografie coincidono con quelli dove si sarebbe verificato il sinistro (i.e. nei pressi dell'autolavaggio NO ad Arconate) anche perché da tali foto emerge l'assenza di muri su ambo i lati della carreggiata;
(v) la testimonianza resa da titolare della carrozzeria ove la Parte_7 CP_2
è stata infine ricoverata, sarebbe inattendibile poiché in contrasto con quanto risultante dalla denuncia di sinistro e con quanto riferito all'investigatore, Tes_1
incaricato da;
(vi) il giudice avrebbe attribuito rilevanza alla
[...] Pt_1 testimonianza resa dal teste senza considerare che all'epoca dei fatti Tes_5 costui era dipendente di CO e, quindi, aveva interesse al buon esito della vertenza e senza considerare che le dichiarazioni rese dal teste quanto al luogo del sinistro non sarebbero idonee a provare il fondamento della pretesa attorea pagina 11 di 20 dato che non è stata prodotta alcuna foto dell'auto accartocciata contro il muro, né del muro danneggiato e che non è mai stata inoltrata ad alcuna Pt_1 richiesta risarcitoria dal proprietario del muro. Infine, l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato la testimonianza resa dall'investigatore di ( che avrebbe Pt_1 Tes_1 confermato che le indagini espletate non hanno condotto alla conferma circa la verificazione del sinistro a causa del comportamento omertoso dei soggetti coinvolti nel sinistro. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea relativa al furto della vettura Jaguar E-Pace, targata GAOO1YA, poiché non ha contestato tempestivamente i presupposti Pt_1 per l'ottenimento dell'indennizzo e in considerazione del fatto che l'effettiva consegna delle chiavi dell'auto rubata ha consentito di ritenere “presumibilmente verificatosi il furto”. L'appellante sostiene di aver contestato l'esistenza del furto sin dalla comparsa di costituzione dove avrebbe evidenziato che, per pacifica giurisprudenza, la mera denuncia del furto non è di per sé sufficiente ad attestare la verificazione dell'evento.
contesta, inoltre, il capo di sentenza in cui il giudice ha affermato che al Pt_1 momento della restituzione delle prime due chiavi l' aveva abbinato Parte_8
“il dispositivo di apertura elettronica di ciascuna chiave al relativo dispositivo di apertura meccanica, contrassegnandoli quindi erroneamente (il dispositivo meccanico contrassegnato con la lettera A era in realtà abbinato al dispositivo elettronico contrassegnato con la lettera B)” e sostiene che nessuna responsabilità le può essere addebitata poiché una delle due chiavi trasmesse inizialmente da non era abbinata alla vettura, CP_1 sicché l'assicurazione aveva restituito le chiavi A e B erroneamente abbinate fin dal principio e ciò aveva costretto a non liquidare il sinistro. Pt_1
Infine, l'appellante evidenzia la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice che, da una parte, ha affermato che il furto ha avuto luogo “presumibilmente”, riconoscendo in tal modo l'inesistenza di prove certe del furto, e dall'altra parte ha condannato la IA all'indennizzo. Con il terzo motivo l'appellante chiede che in accoglimento dell'appello venga riformato anche il capo di sentenza relativo alle spese di lite con conseguente condanna di CO al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
* * * pagina 12 di 20 §.3 L'appello incidentale Con un unico motivo di appello incidentale contesta la sentenza nella CP_1 parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione “del comportamento processuale delle parti durante il giudizio e alla riduzione del quantum richiesto e dovuto”. Quanto al “comportamento tenuto dalle parti” CO sostiene che trattasi di una mera formula di stile avendo dimostrato di aver tenuto un comportamento corretto sia ante causam che nel corso del giudizio, al contrario di che, Pt_1 oltre a non aver riscontrato i vari solleciti di pagamento, non ha partecipato alla mediazione obbligatoria e ha assunto un comportamento processuale ostruzionistico e dilatorio. Con riferimento al “quantum richiesto e dovuto” l'appellata sottolinea di aver chiesto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la liquidazione dei sinistri al netto della franchigia contrattuale. Pertanto, la domanda attorea è stata accolta integralmente con conseguente piena esplicazione del principio della soccombenza che avrebbe dovuto comportare la condanna di al CP_10 pagamento delle spese processuali.
* * *
§.4 L'Opinione della Corte 4.1. L' appello principale è infondato. Preliminarmente occorre evidenziare che la prova dei sinistri oggetto del presente giudizio è necessariamente indiziaria data l'assenza di testimoni sul luogo degli eventi di cui alle denunce inoltrate da ad CP_1 Pt_1 rispettivamente in data 15/12/2020 e in data 24/05/2021. Pertanto, il complesso degli elementi acquisiti in giudizio devono essere valutati unitariamente, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, poiché
“la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente e alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare” (Cass. sent. n. 5787/2014). I. Tanto premesso, in merito al sinistro occorso alla si rileva che le CP_2 censure mosse da alla sentenza gravata sono del tutto inconsistenti ove si Pt_1 consideri che:
pagina 13 di 20 a) il perito incaricato da ha visionato la vettura e ha dichiarato che il Pt_1 danno riportato dalla è coerente con la dinamica del sinistro indicata CP_2 nella relativa denuncia (doc. 2 ) e ciò era ed è di per sé sufficiente a Pt_1 ritenere accertato il fatto che l'evento si è verificato a causa di una accelerata che ha comportato la perdita di controllo dell'auto finita a ridosso di un muro, come dichiarato nella denuncia di sinistro (doc. 2 CO). A fronte dell'accertamento espletato dal citato perito, il Tribunale non era in alcun modo tenuto ad accogliere l'ordine di esibizione del tracciato GPS ex art. 210 c.p.c. che, con ordinanza dell'11/04/2023, è stato dichiarato inammissibile in quanto
“formulato genericamente e, in ogni caso, esplorativo”. L'ordinanza non è stata contestata dall'appellante, sicché il fatto che il giudice abbia erroneamente dichiarato in sentenza che la produzione dei dati del GPS era stata avanzata per la prima volta nei confronti di solo con la CP_1 comparsa conclusionale è del tutto irrilevante, essendo comunque pacifico il fatto che non ha mai chiesto all'appellata l'esibizione del tracciato prima Pt_1 della instaurazione del giudizio. Il che conferma la pretestuosità dell'ordine di esibizione, trattandosi di strumento istruttorio nel caso di specie irrilevante, avendo la Cassazione avuto modo di chiarire che i dati forniti dai dispositivi satellitari montati sulle autovetture non hanno valore di prova legale non essendo stati emanati i decreti di cui all'art 145-bis del Dlgs 209/2005 (Cass. ord. 13725/2025); b) le generalità del conducente il veicolo sono sempre state note ad , Pt_1 come risulta dalla denuncia del sinistro alla quale CO aveva allegato la patente e la carta di identità dell'utilizzatore del veicolo (sig. ), Persona_1 che oltretutto era stato citato come teste dalla appellata sui capitoli di prova concernenti la dinamica del sinistro (cfr. memoria CO del 14/11/2022). Il fatto che il sig. non abbia riportato alcuna lesione non esclude in alcun Per_1 modo la verificazione del sinistro, dato che tutte le moderne autovetture sono dotate di apparecchiature in grado di proteggere il guidatore in caso di incidente;
c) la circostanza che le fotografie della posizionata sul carroattrezzi CP_2
(doc. 18 CO) non mostrano la targa della vettura è del tutto irrilevante dal momento che l'appellata ha dimostrato che il carroattrezzi (la cui targa emerge dalle fotografie), che ha prelevato l'auto subito dopo il sinistro appartiene ad (doc. 21 CO), come confermato da quest'ultimo in sede Parte_7 testimoniale. Inoltre, le predette immagini ritraggono alle spalle della vettura incidentata una abitazione che è palesemente identica a quella ubicata al civico n. pagina 14 di 20 57 di Via Varese ad Arconate, raffigurata nelle ulteriori fotografie prodotte dalla appellata sub docc. 19 e 25. Da tali ultime fotografie risulta che l'abitazione in questione e munita di una recinzione in parte metallica e in parte in muratura e che tale luogo è perfettamente compatibile con il punto in cui si è verificato l'evento dichiarato nella denuncia di sinistro dato che si trova nelle vicinanze dell'autolavaggio NO - da cui proveniva la - ubicato ad Arconate in CP_2 via della Scienza che si immette sulla via Varese (SP 129) in direzione Inveruno, come risulta dalla mappa prodotta dalla appellata sub doc. 25; d) la testimonianza resa da che ha prelevato la subito dopo il Parte_5 CP_2 sinistro, non è inattendibile per il sol fatto che attesta l'intervento della polizia locale in contrasto con quanto dichiarato nella denuncia di sinistro (dove si afferma che “che non c'è stato alcun intervento di carabinieri o polizia”), poiché è ben possibile che che svolge professionalmente l'attività di rimozione di Parte_5 vetture su richiesta dell'autorità giudiziaria, possa aver confuso l'episodio in questione con uno dei tanti interventi effettuati su richiesta della polizia di Arconate. A ciò aggiungasi che il riferito testimone ha dichiarato di aver rimosso la “su richiesta di chi utilizzava la macchina, presumo che gli abbia dato il mio CP_2 numero la polizia locale di Arconate perché mi conoscono” e tale affermazione non è in contrasto con la denuncia di sinistro - dove si afferma che “L'intervento del recupero dell'automobile è avvenuto dal carroattrezzi della stessa società di noleggio”- poiché evidentemente l'intervento del è stato richiesto dalla Parte_5 [...]
che aveva noleggiato il veicolo da;
Controparte_4 CP_1
e) la testimonianza resa dal titolare dell'agenzia investigativa incaricata da Pt_1 di accertare la veridicità del sinistro, è inattendibile, trattandosi di testimonianza de relato che, per pacifica giurisprudenza, può assumere rilievo probatorio solo se supportata da altri elementi oggettivi e concordanti che ne confermino la credibilità (cfr. Cass. ord. 3137/2016; Cass. ord. 14030/2024). Tale non è il caso che ci occupa posto che le dichiarazioni rese dal citato teste, che ha pacificamente ammesso di aver appreso le circostanze oggetto della prova testimoniale dal dipendente ( che ha svolto l'attività Testimone_8 investigativa e dal rapporto redatto dal medesimo dipendente, non sono suffragate da alcun ulteriore elemento probatorio fornito da che, Pt_1 oltretutto, non ha nemmeno depositato il rapporto ricevuto dall'investigatore, sicché bene ha fatto il primo giudice a non tenerne conto. Va da sé che tale testimonianza, priva di alcun rilievo probatorio, non è nemmeno idonea a smentire né la veridicità di quanto dichiarato da in merito al suo Parte_5 pagina 15 di 20 coinvolgimento diretto nel prelievo della dopo il sinistro, né la CP_2 dinamica dell'evento indicata nella denuncia di sinistro;
f) il fatto che fosse dipendente di CO all'epoca del Testimone_5 sinistro non è circostanza idonea ad inficiare la relativa testimonianza. Inoltre, il Tribunale non ha attribuito “ingiusta rilevanza” alle dichiarazioni del essendosi limitato a dare atto che la sua deposizione - che fa Tes_5 riferimento alle foto della sul carroattrezzi e al luogo del sinistro CP_2
“facilmente riconoscibile” dalle medesime immagini - trovava conferma nella documentazione fotografica prodotta da CO (docc. 18 e 19 CO). A ciò aggiungasi che il teste ha anche dichiarato di essersi recato sul Tes_5 luogo del sinistro dopo l'evento e di aver verificato che il muro urtato dalla era stato ripristinato;
di fatto, dal doc. 19 prodotto dall'appellata si CP_2 evince chiaramente che il muro di cinta del civico n. 57 di via Varese reca una tinteggiatura non uniforme, il che rende verosimile quanto dichiarato dal teste, ovvero che la recinzione era stata oggetto di un intervento manutentivo. Il primo motivo di appello non è dunque fondato, in quanto basato su generiche supposizioni prive di riscontro probatorio e inidonee a sconfessare il complesso di indizi gravi, precisi e concordanti forniti dall'appellata quanto alla verificazione del sinistro, al luogo del sinistro e alla relativa dinamica. II. Analogamente è a dirsi con riferimento al secondo sinistro concernente il furto della vettura Jaguar. Dalla comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio emerge pacificamente che , lungi dal contestare le circostanze indicate nella Pt_1 denuncia di furto (doc. 9 CO), si è limitata a richiamare la giurisprudenza della Cassazione che afferma il valore meramente indiziario della denuncia, concentrando tutta la propria difesa sulla vicenda relativa alla consegna delle chiavi della vettura. Al termine della dissertazione sulle chiavi della Jaguar l'appellante ha affermato che: “CO, ancora ad oggi, ha omesso di consegnare ad entrambi gli originali Pt_1 delle chiavi/trasponder del veicolo asseritamente rubato e cioè sia la chiave “A” che la chiave
“C” complete entrambe anche della chiavetta meccanica anch'essa correttamente abbinata al veicolo del quale afferma il furto. E il motivo di tale rifiuto pervicacemente opposto da CO può essere un ed uno soltanto: una delle due chiavi/trasponder abbinata al veicolo è indispensabile per continuare ad utilizzarlo. Il che legittima appieno il rifiuto di Parte_1 di accogliere la insistita pretesa attorea di vedersi indennizzare per il furto del veicolo in
pagina 16 di 20 questione cui viceversa sarebbe stato dato seguito laddove la società attrice avesse adempiuto ai propri obblighi anziché dedicarsi ad un inutile “gioco delle tre chiavi””. Risulta, quindi, per tabulas che l'unico motivo addotto da per giustificare Pt_1 il mancato indennizzo del furto risiedeva nella mancata consegna delle chiavi originali della vettura che, a suo giudizio, era indicativa del fatto che l'auto non era stata affatto rubata e continuava ad essere utilizzata. Tale giustificazione è stata ribadita da nella comparsa conclusionale Pt_1 dove, comunque, da un lato ha dato atto di aver precisato all'udienza del 15/03/2023 che entrambe le chiavi erano in possesso della compagnia assicurativa e che “la chiave “A” è abbinata elettronicamente e non meccanicamente, la chiave “B” non è abbinata elettronicamente ma meccanicamente (la combinazione delle chiavi costituisce la chiave completa), la chiave “C” è abbinata sia elettronicamente che meccanicamente” evidenziando altresì a tale udienza “che la chiave “A” è stata nuovamente consegnata alla parte in data successiva all'instaurazione del presente giudizio”, dall'altro ha insistito sul fatto che la mancata tempestiva consegna delle chiavi originali della Jaguar andava “ascritta alla parte attrice e non certo ad un inesistente tentativo di di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali”. Parte_1
Ebbene, a fronte della assenza di rilievi rispetto ai fatti dichiarati nella denuncia di sinistro - se non in modo del tutto generico e con esclusivo riferimento alla valenza processuale della citata denuncia - e della avvenuta consegna di entrambe le chiavi della vettura da parte di , non è censurabile la CP_1 sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che “non ha contestato nel Pt_1 merito l'esistenza del furto” e che in assenza di contestazione circa i presupposti per l'ottenimento dell'indennizzo “si ritiene sufficiente la documentazione versata in atti e l'effettiva consegna delle chiavi al fine di ritenere presumibilmente verificatosi il furto, da cui discende l'indennizzo di cui oggi viene chiesto il pagamento”. Tale statuizione discende, infatti, dalla pedissequa applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti allegati da una parte e non specificatamente contestati dalla parte avversa, ancorché dimostrati solo in via indiziaria (da qui il
“presumibilmente” utilizzato dal primo giudice in relazione all'accertamento della esistenza del furto). Si osserva, infine, che la vicenda afferente alla consegna delle chiavi è stata ricostruita dal primo giudice sulla base della documentazione agli atti, ovvero alla luce dello scambio di corrispondenza intercorso tra il legale della CO e l'Area Sinistri di (doc. 20 CO). Pt_1 pagina 17 di 20 In particolare, con PEC trasmessa ad il 23/06/2022 (inclusa nel doc. 20 Pt_1 cit. sub lett. J) l'avv. Minella, dopo aver ricapitolato il contenuto delle comunicazioni ricevute dall'ufficio sinistri di , ha affermato quanto segue: Pt_1
“Fermo quanto sopra, la Cliente ci evidenzia e documenta come, dalla Vostra ultima ricostruzione dei fatti, sia evidente il Vostro errore originario nella catena di custodia delle chiavi, aggravato dalla imprecisione, lacunosità, vaghezza e tardività delle Vostre comunicazioni. Da quanto riferite, infatti appare evidente come al momento dell'esame delle prime due chiavi trasmesse, nei primi mesi del 2021, avete erroneamente abbinato il dispositivo di apertura elettronica di ciascuna chiave al relativo dispositivo di apertura meccanica. Per chiarire la circostanza: CO Seconda riferisce di avervi consegnato, per errore, una chiave abbinata all'autoveicolo (dispositivo di apertura elettronica abbinato e dispositivo di apertura meccanica abbinato) ed una chiave non abbinata all'autoveicolo (dispositivo di apertura elettronica non abbinato e dispositivo di apertura meccanica non abbinato). Tuttavia, nelle Vostre operazioni di verifica avete abbinato erroneamente i dispositivi di apertura meccanici ed elettronici di ciascuna chiave e restituito una chiave (da voi marcata con lettera A, di ciò si ha evidenza fotografica) costituita dal dispositivo di apertura elettronica corretto e il dispositivo di apertura meccanica non corretto, e una chiave (da voi marcata con lettera B) costituita da un dispositivo di apertura elettronica non corretto e un dispositivo di apertura meccanica corretto”, sottolineando come tale errore avesse comportato la successiva trasmissione da parte di di due ulteriori chiavi, di cui solo una correttamente abbinata CP_1 nella parte elettronica e meccanica. Tali affermazioni non sono state contestate da , nemmeno nella presenta Pt_1 sede, sicché non sussiste alcun errore nella ricostruzione della vicenda della consegna delle chiavi operata dal primo giudice, il quale, dopo aver dato atto di tutte le comunicazioni intercorse tra le parti e della avvenuta consegna ad di entrambe le chiavi del veicolo, ha correttamente concluso che “siffatta Pt_1 ricostruzione dei fatti sia tale da escludere una negligenza in capo alla società attrice nella consegna delle chiavi. Nessuna prova, inoltre, è stata fornita in ordine all'esistenza di malafede in capo all'attrice nella non corretta esecuzione di quanto richiesto”. E' evidente, infatti, che dopo l'iniziale errore commesso in buona fede da
- che nella mail del 09/08/2021 (doc. 12 CO) ha dichiarato che CP_1 poteva esserci stato un errore nell'abbinamento della seconda chiave in quanto proprietaria di diverse auto dello stesso modello - il ritardo nella consegna dei due originali, cui l'appellata non si è mai sottratta, è imputabile esclusivamente alla restituzione delle chiavi con un abbinamento errato da parte di . Pt_1
pagina 18 di 20 Il che esclude qualsivoglia malafede in capo a e fuga ogni dubbio CP_1 sollevato dall'appellata quanto al fatto che le chiavi non fossero state immediatamente consegnate per consentire l'utilizzo della vettura nonostante la denuncia di furto. 4.2 invece, accoglimento l'appello incidentale. Pt_9
Le domande attoree sono state accolte in toto dal Tribunale che ha liquidato gli indennizzi spettanti a per entrambi i sinistri nei limiti previsti dal CP_1 contratto assicurativo e con l'applicazione delle franchigie di cui alle polizze, come peraltro richiesto dall'appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio (cfr. atto di citazione pag. 6). La compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice risulta, pertanto, del tutto ingiustificata sia perché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., che àncora la compensazione alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione o a un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, sia perché la sentenza non evidenzia alcuna violazione da parte di CO che avrebbe potuto costituire una “grave ragione” da porre a base del mancato riconoscimento delle spese processuali ai sensi della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale che, come noto, ha riconosciuto la possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese anche in ipotesi diverse da quelle normativamente previste. Vanno, pertanto, riconosciute all'appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado che, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
* * * Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, secondo il medesimo criterio, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, senza nulla riconoscere per la non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 651/2024, pubblicata in data 02/07/2024, così dispone: 1. respinge l'appello principale;
pagina 19 di 20 2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
La Consigliera est Francesca Vullo Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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