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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/09/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1883/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da - nato a [...] il Parte_1
29.09.1978, C.F.: e - nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
13.03.1975, C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana CodiceFiscale_2
Benedetto del Foro di Biella
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 23.07.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Roasio (VC) in data 8.6.2004. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Roasio
(VC), atto n. 4 – Parte II – Serie A - Anno 2004.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 20.6.2008 e in data 6.6.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso dep. in data 14.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di una precedente accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data certificata nel predetto accordo ex art. 3, ult. comma, L. n. 898/1970 (come modificato dal D. lgs. n.
149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli ed , minorenni, in quanto rispondenti a un equilibrato Per_1 Per_2 esercizio della responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Appare corretta e può essere omologata anche la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare alla madre ex art. 337 sexies c.c., quale genitore presso il quale i minori risiederanno. Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Prende infine atto che le spese del procedimento saranno integralmente sostenute dal sig.
, in conformità agli accordi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
- nato a [...] il [...], C.F.: e
[...] CodiceFiscale_1 CP_1
- nata a [...] il [...], C.F.: , celebrato in Roasio
[...] CodiceFiscale_2
(VC), in data 8.6.2004;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roasio per gli incombenti di legge (atto n. 4 – Parte II – Serie A - Anno 2004);
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come di seguito trascritti:
1. la casa coniugale in comproprietà tra le parti è assegnata alla signora con quanto Controparte_1 ivi contenuto;
2. dispone che i figli minori e , siano affidati a entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori in via condivisa, con residenza abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, i seguenti tempi e modi di permanenza dei figli minori presso il padre, ove compatibili con la disponibilità ed il gradimento dei minori stessi, anche in considerazione della loro età:
- tutte le settimane al martedì e al venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- alternativamente, una settimana al sabato (con pernottamento sino alla domenica mattina) ed una settimana alla domenica (con pernottamento fino al lunedì mattina); - durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30/05 di ogni anno, individuando sin d'ora la madre il proprio periodo di vacanza nelle due settimane centrali di agosto, in concomitanza con la chiusura estiva della ove è impiegata;
Parte_2
- il giorno di Natale a pranzo con la madre fino alle ore 17.00 e a cena con il padre;
Vigilia di
Natale con il padre e S. ST con la madre:
- il giorno di Pasqua a pranzo con il padre fino alle ore 17.00 e a cena con la madre;
ad anni alterni i giorni della Vigilia e della Pasquetta;
- Capodanno ed Epifania ad anni alterni;
- festività e ponti infrasettimanali secondo il criterio della turnazione e dell'alternanza;
- compleanni di entrambi i figli ad anni alterni a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore: cena
2025 di entrambi i figli con il padre;
- dandosi atto che durante le vacanze estive, le festività e le ricorrenze di cui sopra il regime ordinario di visita sarà sospeso;
4. dispone che, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli, il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma onnicomprensiva di euro 450,00.= (euro
225,00.= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2025;
5. le spese di carattere straordinario di entrambi i figli, quali individuate e specificate nel
“Protocollo Spese Straordinarie Figli” del Tribunale di Biella, con le modalità ivi stabilite, saranno a carico di ciascun genitore per il 50% ed in pari misura spetterà l'eventuale deducibilità ai fini fiscali delle stesse. Dandosi atto che la figlia continua a praticare pallavolo ed il figlio Per_1
calcio, oltre a frequentare i centri estivi e che, conseguentemente, tali attività non Per_2 necessitano di concertazione;
6. prende atto che l'Assegno Unico Universale sarà percepito per intero dalla signora CP_1
;
[...]
7. prende atto che i genitori si danno il reciproco assenso, ove occorra, al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti sia di identità che per l'espatrio, nonché di quelli individuali per i figli minori;
8. prende atto che il sig. e la sig.ra dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e di rinunciare a reciproche richieste di assegno divorzile;
9. prende atto che le spese legali della presente procedura saranno integralmente sostenute dal sig.
; Parte_1
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio in data 9.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita n. 72/2024, stipulato in data
18.06.2024, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Biella con successivo provvedimento in data
21.06.2024 e annotato all'Atto di Matrimonio del Comune di Roasio in data 28.6.2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da - nato a [...] il Parte_1
29.09.1978, C.F.: e - nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
13.03.1975, C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana CodiceFiscale_2
Benedetto del Foro di Biella
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 23.07.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Roasio (VC) in data 8.6.2004. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Roasio
(VC), atto n. 4 – Parte II – Serie A - Anno 2004.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 20.6.2008 e in data 6.6.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso dep. in data 14.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di una precedente accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data certificata nel predetto accordo ex art. 3, ult. comma, L. n. 898/1970 (come modificato dal D. lgs. n.
149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli ed , minorenni, in quanto rispondenti a un equilibrato Per_1 Per_2 esercizio della responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Appare corretta e può essere omologata anche la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare alla madre ex art. 337 sexies c.c., quale genitore presso il quale i minori risiederanno. Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Prende infine atto che le spese del procedimento saranno integralmente sostenute dal sig.
, in conformità agli accordi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
- nato a [...] il [...], C.F.: e
[...] CodiceFiscale_1 CP_1
- nata a [...] il [...], C.F.: , celebrato in Roasio
[...] CodiceFiscale_2
(VC), in data 8.6.2004;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roasio per gli incombenti di legge (atto n. 4 – Parte II – Serie A - Anno 2004);
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come di seguito trascritti:
1. la casa coniugale in comproprietà tra le parti è assegnata alla signora con quanto Controparte_1 ivi contenuto;
2. dispone che i figli minori e , siano affidati a entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori in via condivisa, con residenza abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, i seguenti tempi e modi di permanenza dei figli minori presso il padre, ove compatibili con la disponibilità ed il gradimento dei minori stessi, anche in considerazione della loro età:
- tutte le settimane al martedì e al venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- alternativamente, una settimana al sabato (con pernottamento sino alla domenica mattina) ed una settimana alla domenica (con pernottamento fino al lunedì mattina); - durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30/05 di ogni anno, individuando sin d'ora la madre il proprio periodo di vacanza nelle due settimane centrali di agosto, in concomitanza con la chiusura estiva della ove è impiegata;
Parte_2
- il giorno di Natale a pranzo con la madre fino alle ore 17.00 e a cena con il padre;
Vigilia di
Natale con il padre e S. ST con la madre:
- il giorno di Pasqua a pranzo con il padre fino alle ore 17.00 e a cena con la madre;
ad anni alterni i giorni della Vigilia e della Pasquetta;
- Capodanno ed Epifania ad anni alterni;
- festività e ponti infrasettimanali secondo il criterio della turnazione e dell'alternanza;
- compleanni di entrambi i figli ad anni alterni a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore: cena
2025 di entrambi i figli con il padre;
- dandosi atto che durante le vacanze estive, le festività e le ricorrenze di cui sopra il regime ordinario di visita sarà sospeso;
4. dispone che, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli, il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma onnicomprensiva di euro 450,00.= (euro
225,00.= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2025;
5. le spese di carattere straordinario di entrambi i figli, quali individuate e specificate nel
“Protocollo Spese Straordinarie Figli” del Tribunale di Biella, con le modalità ivi stabilite, saranno a carico di ciascun genitore per il 50% ed in pari misura spetterà l'eventuale deducibilità ai fini fiscali delle stesse. Dandosi atto che la figlia continua a praticare pallavolo ed il figlio Per_1
calcio, oltre a frequentare i centri estivi e che, conseguentemente, tali attività non Per_2 necessitano di concertazione;
6. prende atto che l'Assegno Unico Universale sarà percepito per intero dalla signora CP_1
;
[...]
7. prende atto che i genitori si danno il reciproco assenso, ove occorra, al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti sia di identità che per l'espatrio, nonché di quelli individuali per i figli minori;
8. prende atto che il sig. e la sig.ra dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e di rinunciare a reciproche richieste di assegno divorzile;
9. prende atto che le spese legali della presente procedura saranno integralmente sostenute dal sig.
; Parte_1
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio in data 9.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita n. 72/2024, stipulato in data
18.06.2024, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Biella con successivo provvedimento in data
21.06.2024 e annotato all'Atto di Matrimonio del Comune di Roasio in data 28.6.2024.