TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 307
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di disponibilità del bene in favore dei custodi giudiziari

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività riguardo all'ordinanza di demolizione, alla sanzione amministrativa e al primo accertamento di inottemperanza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica. Si rileva che gli effetti degli atti presupposti si sono consolidati per mancata impugnazione entro i termini di legge. L'atto di rettifica, contenente solo una correzione di errore materiale, non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Difetto di una condizione costituiva dell’ordine di demolizione

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività riguardo all'ordinanza di demolizione, alla sanzione amministrativa e al primo accertamento di inottemperanza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica. Si rileva che gli effetti degli atti presupposti si sono consolidati per mancata impugnazione entro i termini di legge. L'atto di rettifica, contenente solo una correzione di errore materiale, non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell’ordinanza di demolizione ai soggetti della procedura esecutiva

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività riguardo all'ordinanza di demolizione, alla sanzione amministrativa e al primo accertamento di inottemperanza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica. Si rileva che gli effetti degli atti presupposti si sono consolidati per mancata impugnazione entro i termini di legge. L'atto di rettifica, contenente solo una correzione di errore materiale, non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell’ordinanza di acquisizione ai soggetti della procedura esecutiva

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività riguardo all'ordinanza di demolizione, alla sanzione amministrativa e al primo accertamento di inottemperanza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica. Si rileva che gli effetti degli atti presupposti si sono consolidati per mancata impugnazione entro i termini di legge. L'atto di rettifica, contenente solo una correzione di errore materiale, non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Mancata individuazione della superficie dell’acquisizione in ampliamento

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività riguardo all'ordinanza di demolizione, alla sanzione amministrativa e al primo accertamento di inottemperanza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica. Si rileva che gli effetti degli atti presupposti si sono consolidati per mancata impugnazione entro i termini di legge. L'atto di rettifica, contenente solo una correzione di errore materiale, non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico e dei criteri di determinazione della superficie complessiva

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività riguardo all'ordinanza di demolizione, alla sanzione amministrativa e al primo accertamento di inottemperanza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di rettifica. Si rileva che gli effetti degli atti presupposti si sono consolidati per mancata impugnazione entro i termini di legge. L'atto di rettifica, contenente solo una correzione di errore materiale, non è autonomamente impugnabile per vizi propri degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione

    Il Collegio ha ritenuto che l'attività volta all'adozione di un'ordinanza di rispristino, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento. La fase successiva di accertamento dell'inottemperanza è anch'essa considerata attività vincolata che può prescindere dagli apporti partecipativi del privato. L'esercizio dei poteri repressivi costituisce attività amministrativa doverosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 307
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 307
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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