Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Elio Di Filippo, Sergio De Santis, con domicilio eletto presso lo studio CE Alloggia in L'Aquila, via Madonna di Pettino, 8;
contro
Comune di Mosciano Sant'Angelo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Masci, con domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, via Saliceti 1 - San Nicolo';
nei confronti
Banca Popolare di Ancona S.p.A., Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 21 agosto 2017 emesso dal Comune di Mosciano Sant'Angelo, recante ad oggetto certificazione di avvenuto accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 4 febbraio 2017-rettifica, notificato in data 2 settembre 2017 nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato ivi inclusi, in particolare:
-atto prot. -OMISSIS-, recante ad oggetto certificazione di avvenuto accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- notificato in data 7 febbraio 2017;
-provvedimento-OMISSIS-, recante ad oggetto ordinanza di demolizione delle opere abusive, notificato in data 2 luglio 2016;
-ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa pecuniaria n. -OMISSIS- notificata il 07 febbraio 2017 recante: «determina nel caso di specie e per le motivazioni riportate in narrativa, in € 4.000,00 la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 DPR 380/01 testo vigente».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa CE DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 novembre 2017 e depositato in data 16 novembre 2017, parte ricorrente ha impugnato l’atto del Comune di Mosciano Sant’Angelo prot. n. -OMISSIS- del 21 agosto 2017, notificato in data 2 settembre 2017, di rettifica di precedente certificazione (prot. -OMISSIS- del 4 febbraio 2017) di avvenuto accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, unitamente a quest’ultima, all’atto di accertamento poi rettificato e all’ingiunzione di pagamento della connessa sanzione amministrativa.
2. In data 1 dicembre 2017 si è costituito in giudizio il Comune resistente, depositando scritto difensivo e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2017, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha chiesto un rinvio per la proposizione di motivi aggiunti (poi non proposti).
3.1 Alla successiva camera di consiglio del 7 febbraio 2018, l’istante ha chiesto l’abbinamento della domanda di misura interinale al merito.
4. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
5. All’udienza del 17 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Mancanza di disponibilità del bene in favore dei custodi giudiziari nominati in data antecedente all’ordine di demolizione: carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità della situazione giuridica dedotta in riferimento alla violazione dell’art. 559 c.p.c. ”.
A cagione della pendenza della procedura esecutiva immobiliare a loro carico iscritta al n. -OMISSIS- RG Tribunale di Teramo, i ricorrenti non sarebbero stati nella disponibilità dei beni oggetto di ingiunzione di demolizione e, comunque, in pendenza della procedura esecutiva sarebbe stato loro precluso di operare qualsiasi modifica all’assetto del bene. In data antecedente alla notifica della ordinanza di demolizione sarebbe, infatti, intervenuto il passaggio della custodia in favore dei delegati alla vendita.
L’interesse dei ricorrenti discenderebbe comunque dal fatto che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune darebbe luogo ad un acquisto a titolo originario, di guisa che l’ipoteca e gli altri preesistenti pesi verrebbero caducati unitamente al diritto dominicale, con la conseguenza che tutta la superficie della particella verrebbe ad essere sottratta alla apprensione dei creditori ed al soddisfacimento dei debiti.
- “ II. Difetto di una condizione costituiva dell’ordine di demolizione – inapplicabilità delle sanzioni previste per l’inottemperanza a ordini di demolizione di manufatti abusivi indipendentemente dalla previa tempestiva impugnazione del provvedimento demolitorio – ineseguibilità della demolizione: violazione del principio per cui ad impossibilia nemo tenetur e del principio per cui nemo tenetur se detegere con particolare riferimento alla violazione dell’art. 334 c.p.p. ed al falso presupposto ”.
I ricorrenti non sarebbero stati nelle condizioni di adempiere al comando di cui alla ordinanza demolitoria.
- “ III. Mancata notifica dell’ordinanza di demolizione e dei provvedimenti conseguenti ai soggetti della Procedura esecutiva – id est custodi giudiziari e/o creditore procedente e/o aggiudicatario (ancora assente): mancata, falsa e/o errata applicazione e/o comunque violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001; radicale invalidità, nullità, anche in termini di caducazione automatica e/o inefficacia e/o ineseguibilità/inopponibilità e/o comunque illegittimità, anche in via derivata, da cui annullamento, quantomeno in relazione a detti soggetti ”.
Il provvedimento di demolizione, al pari dei provvedimenti allo stesso conseguenti, sarebbe, se non radicalmente invalido, nullo, ovvero illegittimo e quindi da annullarsi, comunque inefficace/ineseguibile e/o inopponibile relativamente a colui che ha la materiale disponibilità della cosa (nella fattispecie concreta, il custode giudiziario e/o il creditore procedente) e che tuttavia non è stato destinatario della notifica dell’ordine.
- “ IV. Mancata notifica dell’ordinanza di demolizione e dei provvedimenti conseguenti ai soggetti della Procedura esecutiva – id est custodi giudiziari e/o creditore procedente e/o aggiudicatario (ancora assente): mancata, falsa e/o errata applicazione e/o comunque violazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001; radicale invalidità, nullità, anche in termini di caducazione automatica e/o inefficacia e/o ineseguibilità/inopponibilità e/o comunque illegittimità, anche in via derivata, da cui annullamento, quantomeno in relazione a detti soggetti e quantomeno per la parte dei provvedimenti di acquisizione che dispone l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisto ”.
Le medesime considerazioni di cui sopra atterrebbero anche all’atto di acquisizione per la parte in cui questo autorizza l’immissione in possesso e la trascrizione, in mancanza della “previa notifica” all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Non sarebbero dunque consentite né l’immissione in possesso, né la trascrizione dell’acquisto.
- “ V. Mancata individuazione, nel provvedimento da ultimo emanato così come negli altri precedenti, della superficie dell’acquisizione in ampliamento, rispetto all’area strettamente di sedime dei manufatti abusivi: contraddittorietà esterna della motivazione in riferimento al precedente provvedimento prot. -OMISSIS- notificato il 7 feb. 2017 che riservava l’individuazione ad apposito sopralluogo tecnico da effettuarsi in data da stabilire con successiva comunicazione; in ogni caso, mancata, falsa e/o errata applicazione e/o comunque violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 ”.
Il provvedimento di acquisizione sarebbe illegittimo in quanto non individua la superficie dell’acquisizione in ampliamento, rispetto all’area strettamente di sedime dei manufatti abusivi, né detta individuazione sarebbe altrimenti evincibile dai richiamati provvedimenti allo stesso antecedenti, successivi, connessi e/o collegati. Il provvedimento da ultimo emanato non conterrebbe, a differenza del precedente provvedimento prot. -OMISSIS- notificato il 7 febbraio 2017, che lo stesso intenderebbe rettificare, la precisazione che « l’area catastalmente individuata al mappale -OMISSIS-…verrà definita mediante apposito sopralluogo tecnico da effettuarsi in data da stabilire con successiva comunicazione ».
- “ VI. Mancata indicazione nel provvedimento, al pari di quelli ad esso presupposti, connessi e/o collegati, delle ragioni di interesse pubblico e/o dei criteri di determinazione della superficie complessiva, anche mediante il riferimento alle opere necessarie, destinate ad occupare l’area ulteriore a quella di sedime dei manufatti abusivi; mero rinvio alla massima apprensione consentita dal Legislatore ”.
La motivazione dell’atto impugnato sarebbe meramente apparente, rifacendosi unicamente al massimo della superficie acquisibile in base al disposto normativo.
- “ VII. Omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione: eccesso di potere per difetto istruttorio; violazione del principio di partecipazione e comunque violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 ”.
Assumerebbe, infine, valore dirimente il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione.
7. Il Comune, nella memoria agli atti di causa, ha eccepito in via preliminare la tardività del gravame relativamente all’Ordinanza di demolizione -OMISSIS-, notificata in data 2 luglio 2016, quale atto presupposto dell’accertamento dell’inadempimento.
La mancata impugnazione dell’ordinanza ne avrebbe irrimediabilmente consolidato gli effetti, determinando l’inammissibilità per originaria carenza di interesse dell’intero ricorso in quanto, sebbene proposto avverso gli atti conseguenti, esso sarebbe volto unicamente a censurare vizi propri del provvedimento di ingiunzione a demolire ormai divenuto inoppugnabile.
Ad ulteriore supporto della predetta eccezione, la parte resistente ha dedotto che i ricorrenti avrebbero prestato acquiescenza ai provvedimenti impugnati, manifestando, sebbene tardivamente, l’intenzione di adempiere all’ordine di demolizione con la nota inviata all’Amministrazione comunale prot.-OMISSIS- (doc. 5) per mezzo della quale hanno dichiarato:
- di aver edificato sull’area di pertinenza , “ in totale assenza di titoli abilitativi ”, “ dei manufatti adibiti a ricovero animali ed attrezzature, … connessi alla conduzione del fondo ”;
-di essere stati impossibilitati all’adempimento dell’ordine di demolizione “ per motivi familiari ”;
- di aver conferito ad una ditta specializzata l’incarico “ di eseguire gli interventi di smantellamento e rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio ”;
- di istare per “ la rateizzazione della sanzione amministrativa in 10 rate bimestrali ” comunicando che “ le opere abusive saranno demolite entro e non oltre il 15 aprile 2017 ”.
La suddetta nota non ha avuto, tuttavia, alcun seguito e l’ordine di demolizione non è mai stato ottemperato, come attestato a seguito di sopralluogo degli organi di vigilanza comunali (nota prot. -OMISSIS-, doc. 6).
7.1 Nel merito, il Comune resistente ha eccepito l’infondatezza dei motivi di ricorso, in particolare sottolineando che il pignoramento immobiliare non sottrae integralmente l’immobile alla disponibilità del proprietario, che rimane tale sino alla vendita forzata del bene e, soprattutto, non gli impedisce di procedere alla demolizione delle opere ivi abusivamente realizzate.
L’ordine di demolizione, in quanto avente carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l'autore dell’abuso.
In ogni caso, la legittimazione a censurare presunte omissioni di notifica nei confronti della procedura esecutiva spetterebbe soltanto alla procedura esecutiva medesima e i ricorrenti non potrebbero validamente lamentare di aver subito alcun pregiudizio in ragione dell’omessa notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza nei confronti della procedura.
L’Amministrazione non ha peraltro proceduto né all’immissione in possesso né alla trascrizione dell’acquisizione proprio perché a tale incombente procederà sulla base del frazionamento (autorizzato e concordato), con successiva adozione di un separato provvedimento costituente titolo per l’immissione in possesso.
Infondata sarebbe altresì la doglianza con la quale si lamenta l’asserita omissione di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il seguito amministrativo dell’ingiunzione alla demolizione non richiederebbe un ulteriore avviso di avvio del procedimento repressivo.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene in ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile per le ragioni che seguono.
8.1 Il Comune eccepisce l’irricevibilità per tardività del gravame con riferimento all’ordine di demolizione, alla sanzione amministrativa irrogata e al primo atto di accertamento dell’inottemperanza, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di mera rettifica di quest’ultimo.
Le sopra dette eccezioni risultano fondate.
In disparte la dedotta e comprovata (dall’Amministrazione resistente) intervenuta acquiescenza della parte ricorrente agli atti presupposti (v. nota inviata al Comune prot. n. -OMISSIS-, doc. 5), il ricorso risulta irricevibile relativamente all’ordine di demolizione, all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e al primo accertamento di inottemperanza; da ciò consegue l’inammissibilità del gravame con riferimento all’atto di rettifica impugnato in via principale.
L’ordine di demolizione risulta essere stato notificato in data 2 luglio 2016, la prima certificazione di inottemperanza risale al 4 febbraio 2017 (prot. -OMISSIS-) e l’ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria n. -OMISSIS- è stata notificata il 7 febbraio 2017.
Gli effetti di tutti gli atti predetti si sono definitivamente consolidati per effetto della mancata impugnazione entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 29, c.p.a., nella misura in cui il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato in data 2 novembre 2017.
L’unico atto tempestivamente gravato è pertanto l’atto di rettifica del sopradetto accertamento dell’inottemperanza che, tuttavia, contiene unicamente la correzione dell’errore materiale compiuto dall’Amministrazione comunale nel computo della complessiva superficie utile abusivamente costruita e che viene gravato unicamente per vizi già presenti negli atti presupposti.
Con tutti i motivi di ricorso si censurano vizi dell’atto di rettifica non propri ma derivati dai vizi degli atti presupposti non impugnati tempestivamente.
L’eccezione di irricevibilità per tardiva notifica del ricorso relativamente all’ingiunzione di demolizione, all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e al primo atto di accertamento dell’inottemperanza, è dunque fondata e va accolta, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
Conseguentemente, risulta fondata e deve essere accolta anche l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente in ordine all’impugnazione dell’atto di rettifica della certificazione di inottemperanza all’ordine di demolizione in quanto la parte ricorrente ha censurato vizi dell’atto di rettifica derivanti dalla (addotta) illegittimità degli atti presupposti (tardivamente impugnati).
Se, infatti, “ il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato primitivo dei luoghi ” è connesso e conseguente a detto ordine, con la conseguenza che non è autonomamente impugnabile, per vizi derivati, “ in mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordine stesso (Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40) ” (Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1793; cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 febbraio 2024, n. 1767), a maggior ragione l’autonoma impugnabilità deve essere esclusa con riferimento all’atto di mera rettifica di un errore materiale contenuto nel provvedimento giuridicamente antecedente.
Con riferimento alla lamentata inosservanza delle garanzie partecipative, osserva il Collegio che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attività volta all’adozione di un’ordinanza di rispristino, avendo essa natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 233; id., 19 agosto 2021, n. 5943; id., 30 novembre 2020, n. 7525), poiché la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare un esito differente (così Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3707).
La fase successiva dell’accertamento dell’inottemperanza si configura, anch’essa e maggior ragione, quale attività vincolata e, in quanto tale, può prescindere dagli apporti partecipativi del privato ( ex multis , TAR Toscana, Firenze, Sez. III, sent. n. 1281/2024).
L’esercizio dei poteri repressivi costituisce in generale manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti costituiscono atti vincolati per la cui adozione non vi è spazio per momenti “partecipativi” del destinatario ( ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 4122/2017).
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., e in parte inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., per le ragioni di cui in motivazione.
10. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA Di Vita, Presidente
CE DE BA, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CE DE BA | CA Di Vita |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.