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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai SInori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott. Marco Campagnolo ConIGliere dott. Gianluca Bordon ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 83 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Soardo del Foro di Mantova
(c.f. PEC , C.F._2 Email_1 con domicilio eletto presso l'avv. Marco Frizziero, c.f.
, del Foro di Venezia, con studio in Venezia C.F._3
Mestre (VE), via Daniele Manin, 46 (PEC
; Email_2 appellante contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del segretario generale, rappresentato e difesa dall'avv. Andrea Cesare (c.f.
PEC ; C.F._4 Email_3 appellato e contro
, in qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 impresa individuale, (C.F. ) C.F._5
Rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pegoraro, del Foro di Mantova
(pec C.F. Email_4 C.F._6
;
[...] appellato e contro
(C.F. e P.IVA. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Zilioli (c.f. C.F._7
; pec:
[...] Email_5 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di
Verona, depositata il 3-1-2024 e notificata nella stessa data, emessa nella causa R.G. 2011/2021
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in totale riforma della sentenza n.18/2024, repert. n.33/2024, emessa dal Tribunale di Verona in data 12.4.2023 nella causa civile n.2011/2024 R.G., depositata in data 3.1.2024 e notificata in data
3.1.2024, integralmente nei capi del dispositivo (
PQM
) e nelle parti della motivazione sopra specificate e ritrascritte, nonché ad integrale accoglimento del presente appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in via preliminare e pregiudiziale: sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.18/2024, repert. n.33/2024, emessa dal Tribunale di Verona in data 12.4.2023, depositata in data 3.1.2024 e notificata in data 3.1.2024, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
in via principale e nel merito: - accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Controparte_4
e/o della impresa individuale , in via esclusiva Controparte_2
o concorrente e solidale tra di loro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dell'infortunio occorso in data 26.6.2019 alla SI , Parte_1 nel Comune di di Verona (VR), piazza Castello, e dei CP_1 conseguenti danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla predetta attrice, per i motivi sopra esposti;
- conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuti il Controparte_4
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-
[...] tempore, e/o l'impresa individuale , in persona Controparte_2 del suo titolare NO , a pagare in favore della Controparte_2 SI , in via esclusiva o in via solidale tra loro in Parte_1 caso di accertata responsabilità concorrente, la somma complessiva di € 45.792,43, come sopra dovuta e determinata, a titolo di integrale risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla attrice in conseguenza dell'evento infortunistico de quo, nonché la somma di € 1.000,00 oltre accessori di legge a titolo di rimborso delle spese e competenze legali per la fase stragiudiziale, ovvero, in tutti i casi, quelle maggiori o minori somme che verranno accertate e quantificate in corso di causa e/o che saranno ritenute di legge e di giustizia, anche a mezzo di espletanda C.T.U. medico legale, o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle spese della CTU esperita in primo grado, e con conseguente condanna delle parti appellate, come sopra citate ed identificate, alla restituzione ed al pagamento in favore della SI di tutte quelle Parte_1 somme che saranno versate dalla appellante ed a favore delle parti appellate, in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ed a titolo di spese legali e di spese di CTU. A tale ultimo proposito, si precisa che in data 19.7.2024 la SI Parte_1 ha versato integralmente, con animo di ripetizione, l'imposta pari ad
€ 208,75 per la registrazione della sentenza di primo grado, così come liquidata dall'Agenzia delle Entrate (doc. n.6); somma che, pertanto, si chiede in restituzione nei confronti delle parti appellate, come già richiesto in atto di appello. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova nn.11-16bis dedotti dall'attrice- appellante nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 14.3.2022 depositata in primo grado e non ammessi dal G.I. con l'ordinanza del
16.4.2022, che di seguito si ritrascrivono integralmente: “11) vero che, a causa delle lesioni permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019, per la SI Parte_1
è, da allora ed ancora oggi, divenuto molto più difficoltoso ed usurante lo svolgimento del quotidiano lavoro domestico, e, in particolare, inginocchiarsi, pulire pavimenti, mobili, infissi, salire e soprattutto scendere le scale;
12) vero che, a causa delle lesioni permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019, la SI è, da allora ed ancora oggi, Parte_1 impossibilitata a trasportare “pesi” e deve spesso ricorrere all'aiuto dei familiari per andare a fare la spesa;
13) vero che, a causa delle lesioni permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019, la SI è, da allora Parte_1 ed ancora oggi, impossibilitata a fare lunghe passeggiate, andare in bicicletta e visitare città, come ella faceva prima dell'infortunio; 14) vero che, a causa delle lesioni permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019, la SI , Parte_1 da allora ed ancora oggi, deambula su punte e talloni con evidente impaccio;
15) vero che, a causa delle lesioni permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019, la SI
è, da allora ed ancora oggi, impossibilitata a rimanere Parte_1 in posizione eretta per lungo tempo, è prova di resistenza a causa dei dolori alla caviglia sinistra e deve, costantemente, quando cammina, fermarsi e riposarsi;
16) vero che, a causa delle lesioni permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019, la SI , è, da allora ed ancora oggi, Parte_1 impossibilitata ad attendere, come faceva prima, ai bisogni della propria nipotina 16) vero che, a causa delle lesioni Persona_1 permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019 ed delle difficoltà nel mantenimento delle posture, la SI di notte accusa un sonno costantemente Parte_1 disturbato, si sveglia più volte e deve assumere, per poter dormire,
20 gocce di “EN” (Delorazepam) e, anche per più volte alla settimana, antidolorifici”.
Per il Controparte_4
NEL MERITO: − respingersi l'appello perché infondato.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: − nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del , Controparte_4 dichiararsi la corresponsabilità di parte appellante nella causazione del sinistro in misura prevalente;
− accertarsi, in ogni caso, la responsabilità del IG. , titolare dell'omonima Controparte_2 impresa individuale, nella causazione dell'evento de quo e, per l'effetto, condannare lo stesso a manlevare e tenere indenne il di tutte le somme che esso dovesse Controparte_4 erogare in forza dell'emananda sentenza (ovvero a qualsiasi altro titolo, anche transattivo) all'appellante nel sinistro per cui è causa;
il tutto con interessi dagli esborsi al saldo.
IN OGNI CASO: − con rifusione delle spese e competenze legali del grado. IN VIA ISTRUTTORIA: − ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi tutti dedotti in primo grado ai quali ci si riporta integralmente.
Per Controparte_2
– in rigetto dell'appello proposto dalla IG.ra , respingersi ogni T_ domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto
– In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità, o concorso di responsabilità, della Impresa
Individuale Fiori nel sinistro per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della IG.ra
, condannarsi e dirsi tenuta la T_ Controparte_5
a manlevare e tenere indenne l'Impresa Individuale
[...]
da quanto eventualmente condannata a Controparte_2 versare all'attrice stessa. Con favore di spese, competente ed onorari di causa.
Per Controparte_3
Accertato quanto in atti e respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione, nel merito: - in via principale: respingere tutti i motivi di appello e le domande proposti dalla SI.ra T_
, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in
[...] atti, e, per l'effetto, confermare, in relazione ai capi ex adverso appellati, la sentenza n. 18/2024, n. 2011/2021 R.G. del Tribunale di Verona;
- in via subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello formulato dalla IG.ra , Parte_1 accertare e dichiarare che la causazione del sinistro è da ricondurre esclusivamente alla responsabilità del Controparte_4
, nella persona del suo Sindaco, che dovrà tenere
[...] completamente indenne e manlevata l'impresa individuale
[...]
e la società in persona Controparte_2 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, da ogni pagamento cui siano eventualmente tenute in conseguenza del giudizio;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello formulato dalla IG.ra e Parte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti della impresa individuale
[...]
e della in Controparte_2 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, ridurre l'importo del risarcimento da corrispondere alla SI nei limiti del Parte_1 danno civile risarcibile in applicazione dell'art. 1915, comma 2, c.c.; nonché e in ogni caso contenere l'importo del risarcimento del danno a carico della società in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, alla sola (denegata) quota di responsabilità della impresa individuale , ed Controparte_2 entro i limiti di indennizzo per massimale, franchigia e scoperto previsti nella polizza di assicurazione n. 2017/03/2297167. – in ogni caso: vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché del sub procedimento di inibitoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La IG.ra conveniva avanti al Tribunale di Verona il Parte_1
e il quale Controparte_4 Controparte_2 chiamava in causa la ai fini della manleva, Controparte_3 chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione della caduta avvenuta in data 26.6.2019 e dovuta alla pavimentazione dissestata della Piazza Castello di , che era stata occultata CP_4 CP_4 da un tappeto verde posizionato da gestore Controparte_2 della giostra “Il paradiso dei Piccoli n.6”. I convenuti e la terza chiamata in causa si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza di loro responsabilità o loro corresponsabilità.
2. Il Tribunale di Verona, all'esito di espletamento di C.T.U. medico legale e di istruttoria testimoniale, nonché dell'assunzione dell'interpello del con la sentenza in epigrafe indicata rigettava CP_2 la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e della terza chiamata. Il Tribunale rilevava che l'attrice, usando l'ordinaria diligenza e la necessaria attenzione, avrebbe potuto riconoscere e percepire una situazione potenzialmente pericolosa, poiché ella stessa aveva riferito di essere caduta su un sasso isolato e sporgente. Inoltre il Tribunale rilevava che l'attrice stava scendendo dalla giostra dopo aver accompagnato la nipote e ciò palesava “la sua pregressa (sia pur temporalmente infinitesima) conoscenza dei luoghi di causa” ed infine aggiungeva che una particolare attenzione in quel momento sarebbe stata conIGliata, dato che l'attrice stava accompagnando la nipote “di età evidentemente piccola” (pag.2 sentenza impugnata).
3. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3.1 Si sono costituiti con distinte comparse gli appellati CP_2
e Controparte_4 Controparte_3 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4. La causa, all'esito della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata disposta con ordinanza del 21-2-2024, è stata rimessa dal ConIGliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante denuncia l'”Erronea e/o travisata e/o omessa valutazione delle circostanze di fatto dedotte dall'attrice in primo grado, sia degli elementi probatori acquisiti in giudizio, in violazione
e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., e/o per violazione
e/o falsa interpretazione e/o errata applicazione degli artt. 2051 e
2043 c.c., dell'art. 14, comma 1, C.d.S., e dell'art.228 c.p.c., e/o per difetto di motivazione e/o erroneità e/o insufficienza e/o contraddittorietà e/o della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata”. Rimarca che né il né la CP_2 CP_3 [...]
avevano contestato (art.115 c.p.c.) che il ciottolo CP_3
(sasso) isolato e sporgente, nel punto della piazza comunale in cui mancavano i ciottoli tutt'attorno, non fosse allora visibile, né prevenibile, come riportato in citazione dall'attrice, poiché nascosto sotto il tappeto di plastica di colore verde ivi posizionato dal CP_2 poiché dette parti si erano limitate ad attribuire ogni responsabilità per l'infortunio dell'attrice all'omessa manutenzione della piazza da parte del . Neppure era minimamente Controparte_4 ipotizzabile, a parere dell'appellante, che l'attrice avesse una
“pregressa conoscenza dello stato dei luoghi” (con la precisazione, poco intellegibile, “sia pure temporalmente infinitesima”) solo perché
“stava scendendo dalla giostra dopo aver accompagnato la nipote”.
Il Tribunale non aveva considerato che, come risultato pacifico ed incontestato tra le parti, la risiede lontano dal luogo T_ dell'infortunio (in Porto Mantovano -MN-), si trovava occasionalmente a Villafranca (VR) per partecipare alla “Antica Fiera dei SS. ET e Paolo” (che si tiene solo per 5 giorni/anno) e che, soprattutto, la giostra denominata "Paradiso dei Piccoli n.6", come si poteva evincere chiaramente dalle fotografie agli atti è la classica
“giostra di cavalli” circolare, da cui si accedeva liberamente da ogni parte (a 360°). Evidenzia che non era mai emersa né provata la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice e che l'insidia era occultata sotto il tappeto apposto dal Inoltre il CP_2
Giudice di primo grado non aveva valutato e valorizzato la circostanza, confermata sia dall'interpello del sia dal teste CP_2
(citato dal NO , che già altre persone, lo Testimone_1 CP_2 stesso giorno o in altri giorni, erano cadute nello stesso punto in cui era caduta la , e che l'ordinario obbligo del di T_ CP_4 diligenza e sorveglianza sulla regolarità della pavimentazione comunale e di provvedere alla sua regolare manutenzione ex art. 14, comma 1, C.d.S., nel caso di specie, era, a maggior ragione e con più rigore, imposto ed eIGibile sia al sia al concessionario CP_4 dell'area, poiché si stava, in quel momento, tenendo sulla piazza
Castello la “Antica Fiera dei SS. ET e Paolo”, indetta ed organizzata ogni anno dallo stesso e Controparte_4 notoriamente frequentata da famiglie e, soprattutto, da bambini per la presenza di giostre ed attrazioni per piccoli. In ordine al quantum debeatur, deduce l'appellante che la C.T.U. espletata in primo grado aveva, sostanzialmente, confermato la fondatezza delle valutazioni contenute nella relazione medico-legale del 11.10.2020 del C.T.P. dott. , chiede l'applicazione delle Tabelle milanesi Persona_2 aggiornate al momento della decisione e rimarca che nella specie è dovuta una elevata “personalizzazione”, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito. L'attrice aveva dimostrato, Parte_1 in corso di causa, di aver subito, a seguito dell'evento infortunistico del 26.6.2019, conseguenze dannose decisamente peculiari, esulanti da quanto potrebbe ordinariamente accadere a chiunque altro cada a causa di una buca e riporti la tipologia delle lesioni patite dall'attrice nella fattispecie (lussazione della tibiotarsica destra associata a frattura peroneale e del malleolo tibiale posteriore), come evidenziato dal C.T.P., per gravi difficoltà di movimento funzionali alla caviglia sx. Pertanto, la deduce di avere subìto un danno T_ alla capacità lavorativa generica in termini di cenestesi lavorativa, ossia un pregiudizio correlato alle maggiori difficoltà, in termini di maggiore fatica e di usura, che le menomazioni residuate al trauma determinano nello svolgimento delle attività quotidiane (anche le più semplici e banali) e lavorative/domestiche. Inoltre deduce l'appellante di avere diritto al danno morale perché il C.T.U. dott. veva accertato (pag.4) un “grado di sofferenza elevato Per_3 nei primi 30 gg., medio nei successivi 30, lieve nell'ultimo periodo”.
Inoltre i testi , e Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 avevano unanimemente confermato che, a causa delle lesioni permanenti subite alla caviglia sinistra a seguito dell'infortunio in data 26.6.2019, alla SI è precluso, in via Parte_1 definitiva, indossare scarpe col tacco, sicché ha dovuto eliminarle e sostituirle con scarpe “comode”, acquistate con un esborso di complessivi € 264,88 (vd. scontrini - doc. n.13). Inoltre l'appellante chiede il ristoro del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga, poiché l'accertata invalidità permanente della danneggiata (al momento del sinistro dell'età di
67 anni) incide negativamente sul lavoro domestico (casalinga) che ella svolgeva al momento dell'infortunio, come confermato dalle deposizioni testimoniali dei testi e vd. anche Tes_2 Tes_3 Tes_4 doc. n.16). Chiede il danno patrimoniale emergente per le spese mediche (per esami clinici, medicinali e cicli fisioterapici) pari a complessivi € 774,74 (doc. n.10), per il noleggio di una carrozzina pieghevole con cui ha deambulato nel periodo prescritto di scarico assoluto, pari ad € 147,00 (doc. n.11) e per l'acquisto di scarpe
“comode” per complessivi € 264,88 (doc. n.13). Rimarca che il
C.T.U. aveva confermato la diretta correlazione con l'incidente di cui
è causa delle spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro, pari a €899, chiede il rimborso delle spese di C.T.U. e di
C.T.P. e le spese legali per la fase stragiudiziale, quantificate ex D.M. del 10.3.2014 in € 1.000,00, oltre accessori di legge. Ai fini della prova dell'assistenza legale prestata all'attrice nella fase stragiudiziale, richiama la documentazione prodotta con l'atto di citazione (doc. n.15: PEC e racc. a.r. avv. Soardo del 14.8.2019; doc. n.15-bis corrispondenza tra le parti;
doc. n.16 PEC Parte_2 per del 9.7.2020; doc. n.17 PEC e racc. a.r. avv. Soardo del CP_4
16.11.2020 con invito a negoziazione assistita;
doc. n.18 PEC del 24.11.2020 con rifiuto ad aderire alla procedura). CP_4 6. Pregiudizialmente osserva il Collegio che deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante nella comparsa conclusionale di tardività della costituzione della parte appellata Controparte_2
che non si è costituito ai fini della discussione dell'inibitoria, ma
[...] si è costituito nel termine di legge con riferimento alla prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione d'appello (6-5-2024,
d'ufficio rinviata al mercoledì successivo 8-5-2024).
Non può rilevare nel senso invocato dall'appellante il fatto che la costituzione del è avvenuta dopo che questa Corte aveva CP_2 fissato, con ordinanza del 21.2.2024, avanti a sé l'udienza per la rimessione della causa per la decisione ex art.189 c.p.c., poiché, invece, la suddetta rimessione sarebbe dovuta avvenire all'esito della prima udienza dell'8-5-2024. Di conseguenza, deve senz'altro ritenersi rituale la costituzione del avvenuta con comparsa CP_2 depositata il 16-4-2024, così dovendosi emendare in parte qua la citata ordinanza di questa Corte del 21-2-2024, che, in tal modo, non è produttiva di alcun vulnus alla difesa della suddetta parte appellata.
7. L'appello è fondato nei termini che si vanno ad illustrare.
7.1. Ritiene il Collegio che non siano condivisibili le conclusioni a cui
è pervenuto il Tribunale in punto an debeatur.
La ricostruzione del sinistro oggetto di causa va effettuata in base alle testimonianze ma anche e ) e Per_1 Tes_5 Tes_1 soprattutto alle risultanze dell'interrogatorio del da cui emerge CP_2 che la era caduta inciampando in un sasso sporgente coperto T_ da un tappeto verde, ivi posizionato dal gestore della giostra CP_2 denominata "Paradiso dei Piccoli n.6", che era stata montata in
Villafranca (VR) in occasione dell' “Antica Fiera dei SS. ET e Paolo” svoltasi dal 21 giugno all'1 luglio 2019, come da autorizzazioni prodotte dal (cfr. doc. 2 e 3 allegate al fascicolo di primo CP_4 grado di detta parte). La descritta dinamica dell'incidente è stata confermata, in sede di interrogatorio formale, dallo stesso quindi con indubbia valenza CP_2 confessoria. Il Tribunale ha ravvisato sussistente la condotta colposa della , idonea ad elidere il nesso causale, per difetto di T_ ordinaria diligenza e attenzione, anche in ragione della sua pregressa conoscenza, definita “temporalmente infinitesima” dei luoghi, per avere in precedenza la danneggiata accompagnato la nipote sulla giostra. Ritiene il Collegio, invece, che non possa ravvisarsi sussistente alcun difetto di diligenza ed attenzione da parte della nel senso indicato dal Tribunale, poiché il tappeto verde T_ occultava la sporgenza del sasso, come incontestabilmente risulta dall'istruttoria espletata e anche dalle fotografie prodotte dall'attrice e odierna appellante, e neppure può sostenersi fondatamente che la danneggiata conoscesse lo stato dei luoghi, ove si trovava occasionalmente in compagnia della nipote e del marito, come è parimenti pacifico.
Il posizionamento del suddetto tappeto verde, avvenuto ad opera del come è altrettanto non controverso in causa, costituiva CP_2 un'insidia perché rendeva non visibile e non percepibile la situazione potenzialmente pericolosa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal e soprattutto dalla CP_2 [...]
non può attribuirsi rilevanza alle testimonianze Controparte_3 del e dello nella parte in cui riferiscono la Tes_5 Tes_1 circostanza che, nell'occorso, l'appellante veniva “tirata” dalla nipote. Si tratta, infatti, di fatto riferito dagli stessi testi in forma dubitativa (cfr. verbale d'udienza del 15-6-2022) e non compiutamente e tempestivamente allegato in primo grado dalle suddette parti (cfr. memorie ex art.183 c.p.c. allegate al fascicolo di primo grado).
7.2. Ritiene il Collegio che sia ravvisabile un concorso di colpa del
, poiché la condotta di occultamento Controparte_4 della situazione potenzialmente pericolosa ascrivibile al CP_2 mediante il posizionamento del tappeto verde, non si configura, nel caso concreto, come causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi, idonea a liberare l'Amministrazione dalla responsabilità ex art.2051 c.c. perché del tutto imprevedibile ed inevitabile (tra le tante Cass. 6826/2021).
L'alterazione dello stato della cosa da parte del gestore della giostra non elide la responsabilità del rimasto custode della piazza CP_4
(Cass. 3951/2012; Cass.16295/2019; Cass. 6651/2020;
Cass.32928/2024) pur in presenza di provvedimento autorizzativo della temporanea occupazione da parte del e dunque spettava CP_2 all'Amministrazione offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 15389/2011 e successive conformi sopra citate).
Il non ha fornito la suddetta prova liberatoria, poiché si è CP_4 limitato ad argomentare principalmente sulla natura vincolata del bene (Piazza Castello) e sull'impossibilità, per questo, di effettuare manutenzione sui sassi sporgenti, senza addurre nulla di specifico circa il dovere di vigilanza e controllo. Nel contesto sopra descritto anche solo astrattamente valutato, il posizionamento di un tappeto verde in prossimità della giostra non appare assumere di per sé carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità e, ad ogni buon conto, la prova liberatoria non è stata fornita dal CP_4 come si è già evidenziato.
Nella ripartizione interna di responsabilità tra i coobbligati solidali, deve attribuirsi maggiore e prevalente incidenza alla condotta colposa del che va determinata nella misura del 70%, CP_2 considerate le circostanze del caso concreto, e in particolare sul rilievo che proprio la sporgenza del sasso, ossia la sua conformazione, lo avrebbe reso visibile, se non fosse stato occultato dal tappeto verde, nonché sull'ulteriore rilievo che la responsabilità del viene ravvisata sussistente da questa Corte solo sotto il CP_4 profilo dell'omessa vigilanza e controllo sulla specifica modalità di utilizzo del bene da parte del CP_2
8. Circa la quantificazione del danno, secondo le risultanze della
C.T.U. medico legale espletata in primo grado e condivise da questa
Corte, la ha riportato un danno biologico temporaneo di 4 T_ giorni al 100%, di 50 giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%; per tale voce di danno in applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, ossia al momento della presente decisione, spetta il complessivo importo di euro 6.785,00.
8.1. Il danno biologico permanente è stato quantificato dal C.T.U. nella percentuale dell'8 % “senza influenze specifiche” e, considerati l'età della danneggiata alla data del sinistro (67 anni) e il corrispondente valore del punto (euro 2.264,08), il danno non patrimoniale risarcibile è determinato in euro 12.135,00, a cui può aggiungersi la personalizzazione, quantificata in via equitativa, del
20% (euro 2.427,00), in considerazione di una presumibile maggiore fatica nello svolgimento delle attività quotidiane e di quelle ordinariamente domestiche, stante la tipologia di menomazione accertata, che ha comportato una riduzione, seppur non considerevole e “senza influenze specifiche”, della motilità attiva e passiva descritta nella C.T.U. (pag.4).
8.2. Non spetta, a giudizio del Collegio, la personalizzazione massima richiesta dall'appellante, stante la genericità delle allegazioni svolte sul punto, che in realtà concernono aspetti ordinariamente conseguenti alla menomazione accertata, e neppure compete il danno per sofferenza morale. La Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. 6444/2023).
Nella specie l'appellante si limita a richiamare le risultanze della
C.T.U., che però non rilevano nel senso invocato, data la lieve entità del danno biologico accertato e in applicazione dei suesposti principi, senza svolgere una compiuta e pertinente argomentazione a supporto, idonea a superare la presunzione della non coesistenza del danno morale, operante, per l'appunto, nelle ipotesi di lieve entità quale è quella in esame, né fornisce adeguata prova contraria.
Pertanto a titolo di danno non patrimoniale per le voci suindicate è dovuto l'importo, liquidato in moneta attuale, di euro 21.347,00, oltre interessi legali su detta somma devalutata alla data dell'incidente (26-6-2019) e via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza.
8.3. Non spetta il risarcimento del danno patrimoniale per perdita o riduzione della capacità specifica di casalinga.
La Cassazione ha precisato che “Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico sofferto da una casalinga, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che quest'ultima non avesse un lavoro, fermo restando
l'onere sulla stessa incombente di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute le impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico, non essendo all'uopo necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico” (Cass. 17129/2023).
Ora, come si è visto, mediante la C.T.U., le cui conclusioni sono condivise dall'appellante, non è stata affatto accertata la riduzione della capacità specifica di casalinga della danneggiata (il C.T.U. afferma che il grado menomativo accertato è “senza influenze specifiche”), sicché non rilevano nel senso invocato le deposizioni delle testi e , che sono, tra l'altro, generiche e Tes_3 Tes_4 riferite ad un aiuto in casa limitato temporalmente (cfr. teste
). Tes_3
8.4. E' invece dovuto il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal C.T.U. (euro 899,00) e di quelle, documentate, per il noleggio di una carrozzella (euro 147,00), mentre non può riconoscersi il rimborso delle spese per l'acquisto di “scarpe comode”, che non possono all'evidenza intendersi come ortopediche o comunque come un ausilio necessario e direttamente conseguente alla menomazione subita. Sulle somme appena indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza.
9. In conclusione, l'appello va accolto nei termini precisati e per l'effetto le parti appellate e Controparte_2 [...]
sono condannate in via solidale a pagare Controparte_4 all'appellante , per i titoli di cui si è detto, la Parte_1 complessiva somma di euro 22.393,00, oltre interessi legali sulla somma di euro 21.347,00 devalutata alla data dell'incidente (26-6-
2019) e via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sulla somma di euro 1.046,00 dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza. Sono, infine, dovuti sull'importo complessivo come sopra spettante all'appellante gli interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo.
10. Merita accoglimento la domanda di regresso proposta dal nei confronti di Controparte_4 Controparte_2 in relazione alla quota di responsabilità ascritta a quest'ultimo
(70%), il quale, per l'effetto, nei limiti di detta quota, è tenuto a tenere indenne il di quanto è stato Controparte_4 condannato a pagare a . Parte_1
11. L'appellato ha proposto domanda di manleva nei confronti CP_2 di e anche detta domanda deve essere Controparte_3 accolta, nei limiti della quota di responsabilità ascritta al primo, nonché nei limiti di indennizzo per massimale, franchigia e scoperto previsti nella polizza assicurativa. Non sussistono i presupposti di applicabilità dell'art.1915 comma 2 c.c. poiché non può ritenersi, contrariamente a quanto deduce che la Controparte_3 denuncia tardiva del sinistro avesse reso impossibile l'esatta ricostruzione dello stato dei luoghi e la dinamica del sinistro, invece dimostrate dalle fotografie prodotte dalla e confermate dai T_ testi e dallo stesso assicurato CP_2 ha chiesto di essere tenuta indenne dal Controparte_3 di quanto l'assicurato è condannato a pagare alla , CP_4 T_ ma detta domanda è inammissibile poiché Controparte_3 difetta di interesse a proporre la domanda di regresso nei confronti del (non proposta dal , atteso che la domanda di CP_4 CP_2 manleva proposta dal nei confronti di CP_2 Controparte_3
è stata accolta solo nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato, come si è detto. 12. Nel rapporto processuale tra la , da un lato, e il e il T_ CP_2
dall'altro, le spese di lite del doppio grado seguono la CP_4 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (scaglione determinato in base al decisum, valori medi, per il primo grado in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, per il secondo grado in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisionale, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata). A carico delle parti appellate Controparte_2
e vanno altresì poste le spese
[...] Controparte_4 di C.T.U. e di C.T.P., nonché le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, che è stata documentalmente dimostrata (da doc. 15
a doc. 18 appellante), liquidata in euro 1.000, e quelle per la registrazione della sentenza di primo grado pari a euro 208,75.
13. Nel rapporto processuale tra il e il le spese del CP_2 CP_4 doppio grado sono compensate per un terzo, stante l'esito della lite in relazione alla ripartizione interna della responsabilità tra dette parti, e poste a carico del in prevalenza soccombente sulla CP_2 domanda di regresso, per la residua frazione di due terzi, liquidata, per detta quota, come in dispositivo secondo gli stessi criteri enunciati sub §12.
14. Nel rapporto processuale tra il e la CP_2 [...] le spese del doppio grado seguono la soccombenza, CP_3 che è integralmente a carico di e sono Controparte_3 liquidate come in dispositivo secondo gli stessi criteri enunciati sub
§12.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.18/2024 del Tribunale di Verona, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così pronuncia, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione, accerta la responsabilità concorrente di per la quota del Controparte_2
70%, e del , per la quota del 30%, Controparte_4 nella causazione del sinistro oggetto di causa e per l'effetto condanna in via solidale e il Controparte_2 Controparte_4
al pagamento in favore di della complessiva
[...] Parte_1 somma di euro 22.393,00, oltre interessi legali come specificato in parte motiva;
2) condanna in via solidale e il Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle Controparte_4 Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 5.077,00, nonché quanto al secondo grado in euro
4.888,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone definitivamente a carico in via solidale di Controparte_2
e del le spese di C.T.U., di
[...] Controparte_4
C.T.P. dell'appellante, di assistenza stragiudiziale, liquidate in euro
1.000,00, e di registrazione della sentenza di primo grado;
4) accerta che il ha diritto di essere Controparte_4 tenuto indenne da nei limiti della quota di Controparte_2 responsabilità a quest'ultimo ascritta (70%), per le somme che dovrà corrispondere a in forza della presente Parte_1 sentenza;
5) accerta che ha diritto di essere manlevato, Controparte_2 nei limiti della quota di responsabilità a questi ascritta (70%), da per tutte le somme che l'assicurato dovrà CP_3 Controparte_3 corrispondere a in forza della presente sentenza, Parte_1 nonché nei limiti di indennizzo per massimale, franchigia e scoperto previsti nella polizza assicurativa;
6) compensa per un terzo le spese del doppio grado tra il
[...]
e e condanna quest'ultimo Controparte_4 Controparte_2 alla rifusione in favore del dei residui Controparte_4 due terzi, liquidati per detta frazione quanto al primo grado, in euro
3.385,00, nonché quanto al secondo grado in euro 3.258,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) condanna alla rifusione in favore di Controparte_3 delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_2 liquidate quanto al primo grado, in euro 5.077,00, nonché quanto al secondo grado in euro 4.888,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di conIGlio del 6 marzo 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise