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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile - FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
ST ET UD
DR AR UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3359/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LANGELLA Parte_1 C.F._1
LA e OZ SA, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LA EL, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e del Curatore speciale dei minori avv. SILVANA SAVOLDELLI
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11/9/2025 e del 29/10/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/3/2024, parte ricorrente, sig. ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con la resistente, sig.ra , a Casablanca Controparte_1
(Marocco) il 27/8/2004, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia
(BS) al n. 169, parte II, serie C/1, anno 2010.
1 Dalla loro unione sono nati i figli (n. 20/11/2006), (n. 24/7/2009) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
8/1/2017).
Le parti risultano separate dal 14/9/2023 con sentenza n. 2292/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e pubblicata in data 18/9/2023.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali tra le parti e rispetto alla prole.
La resistente si è costituita in giudizio, con comparsa del 3/10/2024, nulla opponendo alla domanda sulla pronuncia della cessazione dello status familiae, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni.
All'esito della prima udienza del 16/10/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ conferma l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
dispone che i figli (n. 20/11/2006) e (n. 24/7/2009) siano collocati presso il padre, e che il figlio Per_1 Per_2 Per_3
(n. 8/1/2017) sia collocato presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé come stabilito in sede di separazione;
dispone che la madre possa vedere e Per_3 Per_1 Per_2 attraverso incontri facilitati con cadenza almeno quindicinale alla presenza di un operatore e tenuto conto della volontà degli stessi;
pone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il solo figlio pari ad € 150,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
pone le spese Per_3 straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale a carico delle parti in misura pari ad 50% ciascuna;
l'assegno unico andrà ripartito in misura pari a 2/3 in favore del padre e 1/3 in favore della madre;
incarica i Servizi sociali di attivare gli interventi indicati nella relazione dell'11/10/2024, con invito a relazionare a quest'ufficio entro l'8/4/2025; nomina Curatore speciale dei minori l'Avv. Silvana Savoldelli, nota all'Ufficio, con termine fino alla prossima udienza per costituirsi e rassegnare le proprie conclusioni”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, essendo pendenti le questioni relative all'affidamento e al collocamento dei figli minori ed essendo ancora in corso il monitoraggio dei Servizi sociali, i procuratori di entrambe le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva parziale relativa alla sola pronuncia sullo status coniugalis.
Il nominato curatore speciale nulla ha opposto a tale istanza.
All'esito di tale udienza, il UD relatore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti precedentemente assunti (in data 15/10/2024 e 18/6/2025), ha disposto quanto segue: “- affida provvisoriamente i minori e ai Servizi sociali;
- dispone il collocamento di presso Per_2 Per_3 Per_2 la madre in attesa del reperimento di una comunità disposta ad accoglierla;
- dispone il collocamento di presso il padre;
- dispone che la madre possa vedere e tenere con sé ogni fine Per_3 Per_3 settimana dal venerdì alle 18:30 fino alla domenica alle 20:30; - dispone visite libere tra il padre e
; - revoca il contributo a carico del padre per il mantenimento di e pone a carico del Per_2 Per_3 ricorrente un assegno di € 150,00/mese per il mantenimento di da versare entro il 10 di ogni Per_2 mese;
- pone a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”.
Con successiva istanza urgente è stata rappresentata l'impossibilità di attuare il provvedimento, di talché, ripristinato il contraddittorio tra le parti, è stato “disposto il collocamento di e , Per_3 Per_2 unitamente alla ricorrente che ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, presso una
Comunità residenziale che verrà individuata dal Servizio sociale. Fermo il resto” (cfr. ordinanza del 13/11/2015).
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di status.
2 ***
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per lo scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che alla data del deposito del ricorso relativo al divorzio (18/3/2024) erano già trascorsi sei mesi dalla separazione pronunciata con sentenza n. 2292/2023, pubblicata il 18/09/2023.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere mantenuta o ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/1970,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Casablanca (Marocco) il 27/8/2004 tra Pt_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Brescia (BS) al n. 169, parte II, serie C/1, anno 2010;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
UD est. Il Presidente
DR AR DR TI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile - FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
ST ET UD
DR AR UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3359/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LANGELLA Parte_1 C.F._1
LA e OZ SA, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LA EL, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e del Curatore speciale dei minori avv. SILVANA SAVOLDELLI
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11/9/2025 e del 29/10/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/3/2024, parte ricorrente, sig. ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con la resistente, sig.ra , a Casablanca Controparte_1
(Marocco) il 27/8/2004, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia
(BS) al n. 169, parte II, serie C/1, anno 2010.
1 Dalla loro unione sono nati i figli (n. 20/11/2006), (n. 24/7/2009) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
8/1/2017).
Le parti risultano separate dal 14/9/2023 con sentenza n. 2292/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e pubblicata in data 18/9/2023.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali tra le parti e rispetto alla prole.
La resistente si è costituita in giudizio, con comparsa del 3/10/2024, nulla opponendo alla domanda sulla pronuncia della cessazione dello status familiae, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni.
All'esito della prima udienza del 16/10/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ conferma l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
dispone che i figli (n. 20/11/2006) e (n. 24/7/2009) siano collocati presso il padre, e che il figlio Per_1 Per_2 Per_3
(n. 8/1/2017) sia collocato presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé come stabilito in sede di separazione;
dispone che la madre possa vedere e Per_3 Per_1 Per_2 attraverso incontri facilitati con cadenza almeno quindicinale alla presenza di un operatore e tenuto conto della volontà degli stessi;
pone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il solo figlio pari ad € 150,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
pone le spese Per_3 straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale a carico delle parti in misura pari ad 50% ciascuna;
l'assegno unico andrà ripartito in misura pari a 2/3 in favore del padre e 1/3 in favore della madre;
incarica i Servizi sociali di attivare gli interventi indicati nella relazione dell'11/10/2024, con invito a relazionare a quest'ufficio entro l'8/4/2025; nomina Curatore speciale dei minori l'Avv. Silvana Savoldelli, nota all'Ufficio, con termine fino alla prossima udienza per costituirsi e rassegnare le proprie conclusioni”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, essendo pendenti le questioni relative all'affidamento e al collocamento dei figli minori ed essendo ancora in corso il monitoraggio dei Servizi sociali, i procuratori di entrambe le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva parziale relativa alla sola pronuncia sullo status coniugalis.
Il nominato curatore speciale nulla ha opposto a tale istanza.
All'esito di tale udienza, il UD relatore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti precedentemente assunti (in data 15/10/2024 e 18/6/2025), ha disposto quanto segue: “- affida provvisoriamente i minori e ai Servizi sociali;
- dispone il collocamento di presso Per_2 Per_3 Per_2 la madre in attesa del reperimento di una comunità disposta ad accoglierla;
- dispone il collocamento di presso il padre;
- dispone che la madre possa vedere e tenere con sé ogni fine Per_3 Per_3 settimana dal venerdì alle 18:30 fino alla domenica alle 20:30; - dispone visite libere tra il padre e
; - revoca il contributo a carico del padre per il mantenimento di e pone a carico del Per_2 Per_3 ricorrente un assegno di € 150,00/mese per il mantenimento di da versare entro il 10 di ogni Per_2 mese;
- pone a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”.
Con successiva istanza urgente è stata rappresentata l'impossibilità di attuare il provvedimento, di talché, ripristinato il contraddittorio tra le parti, è stato “disposto il collocamento di e , Per_3 Per_2 unitamente alla ricorrente che ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, presso una
Comunità residenziale che verrà individuata dal Servizio sociale. Fermo il resto” (cfr. ordinanza del 13/11/2015).
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di status.
2 ***
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per lo scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che alla data del deposito del ricorso relativo al divorzio (18/3/2024) erano già trascorsi sei mesi dalla separazione pronunciata con sentenza n. 2292/2023, pubblicata il 18/09/2023.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere mantenuta o ricostituita: essi, anzi, concordano sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/1970,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Casablanca (Marocco) il 27/8/2004 tra Pt_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Brescia (BS) al n. 169, parte II, serie C/1, anno 2010;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
UD est. Il Presidente
DR AR DR TI
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