TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6620/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6620 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi,
[...]
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Antonino Di Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vico Equense, alla Via Raffaele
Bosco n.491, p.e.c.: Email_1
ATTORI
E
(nata a [...] il [...]), Controparte_1 CP
(nata a [...] il dì 09.04.1973), entrambe rappresentate e
[...]
difese, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato Gaetano Vivo, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Castellammare di Stabia, alla Via Virgilio n.96, p.e.c.: Email_2
CONVENUTE
1 CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del dì
05.12.2024 nonché comparse e repliche conclusionali ex art.190 c.p.c. ritualmente depositate.
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 co.2, n.4,
c.p.c., con il richiamo, per la parte narrativa, di quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Si evidenzia, inoltre, che il
Giudice, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata
(cfr. Cass. civ. n.1745/2006). Secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. n.15389/2011 e Cass. n.7937/2012), le questioni non trattate non andranno, quindi, considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, essendo semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Ne consegue che, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premettevano di essere germani di e, con essa, figli
[...] E_
di e deceduto il dì 01.11.1992. Essi Controparte_1 Persona_1
spiegavano che dopo il decesso del padre, mentre loro provvedevano alla formazione di autonomi nuclei familiari, la NA , non avendo occupazione CP
2 lavorativa, né rapporti affettivi e non avendo mai contratto matrimonio, aveva continuato a convivere stabilmente con la madre la quale Controparte_1
aveva da sempre provveduto al mantenimento dell'unica figlia rimasta in casa.
Aggiungevano gli istanti che, a seguito di specifici controlli, scoprivano che la madre,
con atto di compravendita, costituzione e rendita vitalizia e Controparte_1
contratto di mantenimento, del 13.10.2014, rep.511, racc.286, aveva venduto con riserva di usufrutto, alla figlia , la nuda proprietà E_
sull'immobile, usato come residenza di entrambe, sito in Vico Equense alla Via Faito
n. 5, composta da piano terra, primo piano e piano sottotetto (foglio 3, p.lla 298, sub.
1) con area cortilizia di 200 mq. di accesso all'immobile (foglio 3, p.lla 237, are 02 ca
00). Risultava, inoltre, che il valore del diritto sull'immobile era stato convenuto in euro 110.000,00 di cui euro 1.000,00 per il cortile. Inoltre, in corrispettivo del trasferimento dell'immobile, costituiva, in favore di E_ [...]
una rendita annua di euro 3.600,00 per tutta la durata della vita Controparte_1
della beneficiaria, impegnandosi anche a provvedere al mantenimento della stessa
[...]
consistente non nel vitto e alloggio, bensì nel sostegno morale e Controparte_1
materiale, diurno e notturno, in cure domiciliari e ospedaliere;
mantenimento da adeguarsi alla posizione sociale di Controparte_1
Riassunto ciò, gli attori segnalavano che l'atto pubblico dovesse ritenersi simulato ex art.1414 C.C., avendo le convenute, con esso, simulato una donazione sotto le spoglie di una vendita ovvero di un trasferimento a titolo oneroso. A sostegno di quanto affermato, rimarcavano il valore incontrovertibilmente basso dato all'immobile, il rapporto di parentela ed appartenenza ad unico nucleo economico e familiare di
[...]
e , l'insussistenza di alcuna necessità di Controparte_1 E_
assistenza in favore di le condizioni economico sociali di Controparte_1 [...]
(sprovvista da sempre di alcuna occupazione), quindi, non in E_
grado di versare il contributo economico, seppur basso, previsto e l'aspettativa di vita di che, in ogni caso, avrebbe reso impossibile il pareggio Controparte_1
economico della prestazione col valore, effettivo e dichiarato, del cespite. 3 Stante quanto sopra, e adivano l'Autorità Parte_1 Parte_2
Giudiziaria, citando e rassegnando le E_ Controparte_1
seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita, costituzione, rendita vitalizia e contratto di mantenimento del
13.10.2014, rep.511, racc.286, intervenuto tra e E_ _1
, con conseguente inefficacia del contratto simulato ed efficacia, ex
[...]
art.1414, II comma, c.c., del contratto di donazione ovvero donazione modale;
con vittoria di spese e competenze di lite.”
In data 31.01.2018, si costituivano e le E_ Controparte_1
quali eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (poi esperito) e la nullità dell'atto di citazione, carente nell'esposizione dei fatti.
Nel merito, le convenute contestavano le deduzioni degli attori;
in particolare, segnalavano che il valore dell'immobile alienato da non era di Controparte_1
circa euro 800.000,00/900.000,00 come affermato dagli attori, bensì di circa euro
250.000,00 (elencando condizioni e peculiarità del cespite) e che, in considerazione della persona dell'acquirente (la figlia ), la quale aveva E_
acquistato solo la nuda proprietà, e del mantenimento dell'usufrutto sul cespite oltre che l'onere assistenziale previsto nel contratto, era comprensibile il prezzo pattuito in
€.110.000,00. Precisavano le convenute, inoltre, le gravi patologie di cui era affetta sottopostasi anche ad intervento alla colonna vertebrale, che le Controparte_1
impedivano di compiere in autonomia le più basilari attività quotidiane e che, quindi, rendevano necessario l'ausilio costante della figlia;
condizioni che CP
avevano portato l'interessata a presentare all'INPS domanda di indennità di accompagnamento alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata.
Elencavano, poi, le innumerevoli incombenze alle quali era sottoposta CP
, rifiutate dagli altri germani, quantificando il peso economico di tali
[...]
attività ricadenti sulla medesima. Aggiungevano anche che non rispondeva al vero la
4 circostanza che non avesse risorse per versare gli euro E_
3.600.00 annui (euro 300/mese) alla madre, come previsti dal contratto, elencando che la stessa – a causa della tragica morte del padre – aveva ricevuto risarcimento del danno, come del resto i suoi germani, di quasi €.128.000,00; inoltre, le convenute richiamavano i buoni fruttiferi postali che la nonna materna aveva illo tempore intestato alla NI , oltre ai proventi del lavoro di E_
parrucchiera di alto livello, svolto per anni dalla stessa;
attività proseguita CP
a titolo gratuito, ma con regali (alimentari vari) ricevuti da parte di parenti e amici, che le consentivano di non spendere denaro per le spese giornaliere;
a ciò aggiungevano che, pur vivendo con la madre, pagava, con sue E_
risorse, tutto ciò che era a lei imputabile all'interno del nucleo familiare, oltre che le spese necessarie all'assistenza della madre. Infine, spiegava Controparte_1
che al momento della sua morte, sarebbe stata sua intenzione lasciare agli altri figli, gli attori e , altri immobili pure rientranti nella sua proprietà, oltre Pt_2 Parte_1
che un terzo del suo patrimonio.
Ciò indicato, le convenute chiedevano il rigetto integrale della domanda degli attori;
con vittoria di spese ed onorari di causa oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso spese come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario.
Formato il contraddittorio, e concesso termine per esperire il tentativo di conciliazione, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.; ammesse le richieste istruttorie come da ordinanza del 29.11.2018, veniva espletata la prova orale. Ammessa la consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore del cespite di Via Faito n.
5. ed a A seguito del deposito dell'elaborato peritale, si constatava l'errore nell'invio delle deduzioni di parte ad opera del C.T.P. delle convenute. Il Tribunale, tuttavia, a tutela del contraddittorio e nell'interesse della giusta ed obiettiva ricostruzione dei fatti, superiore all'error in procedendo in cui le parti possano incappare, convocava nuovamente il Consulente tecnico d'ufficio affinché potesse, con l'assegnargli un quesito integrativo, rispondere anche alle deduzioni convenute erroneamente non trasmessegli. 5 Depositata anche l'integrazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza all'esito dell'udienza del 5.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a partire dal 15.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ritenuta validamente esposta la domanda sia sotto il profilo fattuale che di diritto;
va, dunque, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto. A tal proposito si rileva che la editio actionis è vulnerata nella sua esigenza di assicurare la delimitazione del thema decidendum esclusivamente nel caso in cui la insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda comporti una assoluta incertezza sugli elementi identificativi del diritto fatto valere. Inoltre, la relativa verifica deve effettuarsi da parte del Giudice attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati e, nel caso di specie, va affermato che, dalla valutazione dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attorea, appaiono determinati in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della domanda nonché la ragione giustificatrice della pretesa. Tanto è fatto palese altresì dalla circostanza che la parte convenuta abbia potuto svolgere adeguate e pertinenti difese.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Gli attori, e hanno chiesto, con il giudizio Parte_1 Parte_2
che si definisce con la presente sentenza, di accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita, costituzione, rendita vitalizia e contratto di mantenimento del 13.10.2014, rep.511, racc.286, intervenuto tra CP
e in quanto a loro dire, solo simulato e celante,
[...] Controparte_1
invece, una donazione della madre in favore della figlia.
A fondamento della loro richiesta, gli attori rimarcavano l'esiguità del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile, incompatibile con le caratteristiche del cespite, le tempistiche e le modalità di pagamento effettivamente documentate e, inoltre, le 6 condizioni di salute e , e i rapporti tra le Controparte_1 E_
stesse, a loro dire confluenti nella donazione della prima in favore della seconda.
Circostanze tutte contestate con minuzia di dettagli e riferimenti da parte delle convenute.
Orbene, per correttamente inquadrare le dinamiche sopra elencate, sfocianti nel negozio giuridico contestato, occorre in prima battuta esaminare cosa effettivamente si intenda per contratto simulato. Sussiste simulazione di contratto tutte le volte in cui le parti concludono un negozio giuridico/contratto diverso da quello effettivamente voluto dalle stesse. Tale differente volontà, rispetto a quella espressa mediante il contratto, è tale che il negozio giuridico simulato sarà noto ai terzi ma non produrrà gli effetti fra le medesime parti, in quanto non realmente desiderati.
Lo scopo della simulazione è proprio quello di trasmettere una realtà giuridica non corrispondente alla reale volontà delle parti. A tale peculiarità si aggancia la duplice dichiarazione che contiene il negozio simulato: la prima, esterna, che produce gli effetti del contratto simulato nei confronti dei terzi e la controdichiarazione, interna, ed effettivamente voluta dalle parti che tra di esse, appunto, genera l'effetto desiderato.
Richiamato solo brevemente quanto sopra, nel caso sottoposto all'analisi del
Tribunale tende ad incastonarsi l'ipotesi di simulazione relativa, come disciplinata dall'art.1414, II comma C.C., laddove le parti escludono gli effetti propri del contratto che stanno concludendo, optando invece per gli effetti propri di un altro negozio.
Ebbene, le valutazioni fin qui esposte hanno trovato adeguato supporto probatorio nelle deposizioni testimoniali messe a disposizione del Tribunale, dalla cui analisi si palesa come evidente l'intento simulatorio delle convenute. In particolare, si fa riferimento all'udienza del 12.03.2021, durante la quale la teste Testimone_1
precisava: “Con precisione mi ricordo di aver incontrato la sig.ra CP
e poiché sono amica della figlia abbiamo cominciato a parlare. La
[...] Pt_2
7 sig.ra era molto arrabbiata con la figlia , che definì scostumata, CP Pt_2
e mi disse che per questo motivo voleva fare una donazione alla figlia CP
(entrambe si chiamano ) perché viveva con lei. Mi ricordo che era l'anno CP
2013 e che era estate, ma, non ricordo con precisione il mese. Mi ricordo che tanto è avvenuto in concomitanza di un compleanno di . In quella occasione cercai Pt_2
di convincere a non agire in quel modo contro la figlia. Questo incontro è CP
avvenuto per strada ed entrambe eravamo sole”.
Non solo, quindi, risulta evidente l'intento simulatorio ma anche quello effettivamente voluto dalle convenute, da inserire nel diverso schema del trasferimento dell'immobile a titolo oneroso;
tanto è palese anche dalle altre deposizioni testimoniali (udienza 01.10.2021) della teste e del teste Tes_2
, la cui attendibilità è stata attentamente valutata dal Tribunale in Testimone_3
virtù del suo rapporto (marito) con l'attrice . Parte_2
Non sufficientemente indicativa dell'effettivo onere di mantenimento in capo a
[...]
, in favore di e delle attività concretamente Controparte_3 Controparte_1
poste in essere è la deposizione del teste che poco riferisce in Testimone_4
sede di testimonianza.
In aggiunta, non possono ritenersi insussistenti e/o superate le frizioni tra gli attori e le convenute, stando alle dinamiche familiari, come risultanti dall'espletata istruttoria e dal livore assolutamente percepibile.
Anzi, si evince dall'approfondimento del complesso probatorio a disposizione del
Tribunale, un ulteriore elemento cardine dello schema contrattuale simulato e cioè la causa simulandi, ravvisabile, nel caso di specie, nella volontà di sottrarre il cespite di
Via Faito alla disponibilità attuale e futura degli attori in favore di quella della convenuta , prescindendo dalle motivazioni intrinseche e E_
personali che portavano a tale valutazione. Controparte_1
Il percorso logico che sostiene l'analisi del Tribunale deriva altresì dalle conclusioni dell'espletata c.t.u., finalizzata a fissare il giusto valore del cespite immobiliare 8 trasferito con il negozio giuridico contestato. In via primaria rispetto ad ogni seguente osservazione in merito, lo scrivente Giudice rimarca ulteriormente come, a tutela unicamente dell'integrità del contraddittorio e della ricerca se non della verità assoluta, quanto meno di quella più realistica scevra da ogni condizionamento precostituito, abbia onerato il C.T.U. di rispondere alle osservazioni della parte convenuta nonostante la stessa avesse errato nell'invio di dette osservazioni, indicando quale indirizzo p.e.c. di destinazione Email_3
anziché il corretto errore imputabile Email_4
esclusivamente alla disattenzione del C.T.P. delle convenute.
Ebbene, dopo le sopra richiamate deduzioni convenute, pur correggendo al ribasso la quantificazione inizialmente effettuata dell'immobile d'interesse, il C.T.U., arch.
[...]
ha appurato come il valore effettivo del cespite sia indiscutibilmente e Per_2
sostanzialmente più alto del prezzo di vendita pattuito tra e Controparte_1 [...]
con atto del 13.10.2014, rep.511, racc.286. E_
Nel dettaglio, il C.T.U. ha assestato il valore medio dell'immobile in euro
620.000,00, poi corretti in euro 511.810,00 dopo l'analisi delle deduzioni del C.T.P. di parte convenuta, inizialmente erroneamente trasmesse altrove. Una discrasia troppo elevata, rispetto agli euro 110.000,00 previsti dall'atto di compravendita, per trovare giustificazione, come dedotte dalle contraenti convenute, nel rapporto di parentela diretto tra esse sussistenti e nel parallelo onere di mantenimento posto a carico della . E_
L'eccessiva difformità tra prezzo pattuito e valore degli immobili oggetto del contratto deve essere attenzionata come uno dei principali indizi di simulazione di contratto, così come da ormai costanti e consolidati avvisi forniti dalla Corte di
Cassazione. In particolare, “A tal fine, il ragionamento presuntivo non richiede che il fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità
9 basato sull'id quod plerumque accidit. In particolare, in tema di simulazione nell'atto di compravendita, possono fondare un giudizio positivo elementi quali l'inesistenza della prova del pagamento del prezzo, la permanente disponibilità dell'immobile da parte di chi si presta a venderlo, l'assenza di un contratto di locazione che giustifichi la sua permanenza, nonché il rapporto di parentela o amicizia tra le parti, tali da far presumere un accordo simulatorio. Il giudice di merito, nel valutare tali elementi, non è tenuto a dare una risposta specifica a ciascuna osservazione critica formulata dal consulente di parte, essendo sufficiente che la motivazione consenta il controllo della correttezza del suo ragionamento complessivo” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n.6680 del 13 marzo 2024).
Si veda in questo senso, altresì, la Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17858 del 24 novembre 2003: la “rilevanza di una pluralità di indizi consistenti, tra gli altri, nella
"retentio possessionis" da parte dell'apparente venditore, nella divergenza tra prezzo indicato nel contratto e prezzo accertato dagli uffici finanziari e nel differimento del pagamento del medesimo, senza previsione di alcuna garanzia”. Dello stesso tenore ancora la Cassazione civile, Sez. III sentenza n. 21090 del 19 ottobre 2016, e Sez. II sentenza n. 22801 del 28 ottobre 2014.
Si interseca con tali dettami della Cassazione, l'ulteriore circostanza dell'assenza di alcuna traccia documentale che possa individuare la dazione di danaro da CP
a per il trasferimento del cespite di Via Faito;
difatti
[...] Controparte_1
non sussistono elementi quali contabili di bonifico o copia di assegno circolare dai quali possa evincersi il pagamento del prezzo pattuito, seppur basso rispetto al valore dell'immobile. Viceversa, sono disponibili in atti soltanto ricevute del contributo mensile di mantenimento versato dalla figlia in favore della mamma;
prestazione che pure rientra nel sinallagma contrattuale, come lasciato trasparire dalle contraenti, ma distinta e non inglobante la totalità del prezzo da versare per il trasferimento dell'immobile, con la quale non può essere certamente confusa.
10 Dunque, la qualificazione in termini di donazione appare quella maggiormente aderente al caso di specie.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella percentuale del 50%, tenuto conto della natura della causa, delle rispettive pretese e dell'esito dello stesso.
Le spese di c.t.u., già provvisoriamente liquidate con decreto del 10.11.2024, vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dell'Avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
e così dichiara:
[...] Parte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la simulazione e la conseguente inefficacia dell'atto di compravendita, costituzione, rendita vitalizia e contratto di mantenimento del 13.10.2014, rep.511, racc.286, per Notar Persona_3
intervenuto tra e;
Controparte_1 E_
• dichiara l'efficacia, ex art. 1414, II comma, c.c., del contratto di donazione dissimulato per il tramite dell'atto sopra richiamato;
• pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in misura eguale;
• condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano ex lege in €.11.228,00, già ridotti alla metà, per compenso professionale ed €.600,00 per spese vive oltre spese generali e
C.P.A. con attribuzione al procuratore costituito
Torre Annunziata, 27.03.2025 Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6620 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi,
[...]
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Antonino Di Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vico Equense, alla Via Raffaele
Bosco n.491, p.e.c.: Email_1
ATTORI
E
(nata a [...] il [...]), Controparte_1 CP
(nata a [...] il dì 09.04.1973), entrambe rappresentate e
[...]
difese, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato Gaetano Vivo, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Castellammare di Stabia, alla Via Virgilio n.96, p.e.c.: Email_2
CONVENUTE
1 CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del dì
05.12.2024 nonché comparse e repliche conclusionali ex art.190 c.p.c. ritualmente depositate.
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 co.2, n.4,
c.p.c., con il richiamo, per la parte narrativa, di quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Si evidenzia, inoltre, che il
Giudice, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata
(cfr. Cass. civ. n.1745/2006). Secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. n.15389/2011 e Cass. n.7937/2012), le questioni non trattate non andranno, quindi, considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, essendo semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Ne consegue che, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premettevano di essere germani di e, con essa, figli
[...] E_
di e deceduto il dì 01.11.1992. Essi Controparte_1 Persona_1
spiegavano che dopo il decesso del padre, mentre loro provvedevano alla formazione di autonomi nuclei familiari, la NA , non avendo occupazione CP
2 lavorativa, né rapporti affettivi e non avendo mai contratto matrimonio, aveva continuato a convivere stabilmente con la madre la quale Controparte_1
aveva da sempre provveduto al mantenimento dell'unica figlia rimasta in casa.
Aggiungevano gli istanti che, a seguito di specifici controlli, scoprivano che la madre,
con atto di compravendita, costituzione e rendita vitalizia e Controparte_1
contratto di mantenimento, del 13.10.2014, rep.511, racc.286, aveva venduto con riserva di usufrutto, alla figlia , la nuda proprietà E_
sull'immobile, usato come residenza di entrambe, sito in Vico Equense alla Via Faito
n. 5, composta da piano terra, primo piano e piano sottotetto (foglio 3, p.lla 298, sub.
1) con area cortilizia di 200 mq. di accesso all'immobile (foglio 3, p.lla 237, are 02 ca
00). Risultava, inoltre, che il valore del diritto sull'immobile era stato convenuto in euro 110.000,00 di cui euro 1.000,00 per il cortile. Inoltre, in corrispettivo del trasferimento dell'immobile, costituiva, in favore di E_ [...]
una rendita annua di euro 3.600,00 per tutta la durata della vita Controparte_1
della beneficiaria, impegnandosi anche a provvedere al mantenimento della stessa
[...]
consistente non nel vitto e alloggio, bensì nel sostegno morale e Controparte_1
materiale, diurno e notturno, in cure domiciliari e ospedaliere;
mantenimento da adeguarsi alla posizione sociale di Controparte_1
Riassunto ciò, gli attori segnalavano che l'atto pubblico dovesse ritenersi simulato ex art.1414 C.C., avendo le convenute, con esso, simulato una donazione sotto le spoglie di una vendita ovvero di un trasferimento a titolo oneroso. A sostegno di quanto affermato, rimarcavano il valore incontrovertibilmente basso dato all'immobile, il rapporto di parentela ed appartenenza ad unico nucleo economico e familiare di
[...]
e , l'insussistenza di alcuna necessità di Controparte_1 E_
assistenza in favore di le condizioni economico sociali di Controparte_1 [...]
(sprovvista da sempre di alcuna occupazione), quindi, non in E_
grado di versare il contributo economico, seppur basso, previsto e l'aspettativa di vita di che, in ogni caso, avrebbe reso impossibile il pareggio Controparte_1
economico della prestazione col valore, effettivo e dichiarato, del cespite. 3 Stante quanto sopra, e adivano l'Autorità Parte_1 Parte_2
Giudiziaria, citando e rassegnando le E_ Controparte_1
seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita, costituzione, rendita vitalizia e contratto di mantenimento del
13.10.2014, rep.511, racc.286, intervenuto tra e E_ _1
, con conseguente inefficacia del contratto simulato ed efficacia, ex
[...]
art.1414, II comma, c.c., del contratto di donazione ovvero donazione modale;
con vittoria di spese e competenze di lite.”
In data 31.01.2018, si costituivano e le E_ Controparte_1
quali eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (poi esperito) e la nullità dell'atto di citazione, carente nell'esposizione dei fatti.
Nel merito, le convenute contestavano le deduzioni degli attori;
in particolare, segnalavano che il valore dell'immobile alienato da non era di Controparte_1
circa euro 800.000,00/900.000,00 come affermato dagli attori, bensì di circa euro
250.000,00 (elencando condizioni e peculiarità del cespite) e che, in considerazione della persona dell'acquirente (la figlia ), la quale aveva E_
acquistato solo la nuda proprietà, e del mantenimento dell'usufrutto sul cespite oltre che l'onere assistenziale previsto nel contratto, era comprensibile il prezzo pattuito in
€.110.000,00. Precisavano le convenute, inoltre, le gravi patologie di cui era affetta sottopostasi anche ad intervento alla colonna vertebrale, che le Controparte_1
impedivano di compiere in autonomia le più basilari attività quotidiane e che, quindi, rendevano necessario l'ausilio costante della figlia;
condizioni che CP
avevano portato l'interessata a presentare all'INPS domanda di indennità di accompagnamento alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata.
Elencavano, poi, le innumerevoli incombenze alle quali era sottoposta CP
, rifiutate dagli altri germani, quantificando il peso economico di tali
[...]
attività ricadenti sulla medesima. Aggiungevano anche che non rispondeva al vero la
4 circostanza che non avesse risorse per versare gli euro E_
3.600.00 annui (euro 300/mese) alla madre, come previsti dal contratto, elencando che la stessa – a causa della tragica morte del padre – aveva ricevuto risarcimento del danno, come del resto i suoi germani, di quasi €.128.000,00; inoltre, le convenute richiamavano i buoni fruttiferi postali che la nonna materna aveva illo tempore intestato alla NI , oltre ai proventi del lavoro di E_
parrucchiera di alto livello, svolto per anni dalla stessa;
attività proseguita CP
a titolo gratuito, ma con regali (alimentari vari) ricevuti da parte di parenti e amici, che le consentivano di non spendere denaro per le spese giornaliere;
a ciò aggiungevano che, pur vivendo con la madre, pagava, con sue E_
risorse, tutto ciò che era a lei imputabile all'interno del nucleo familiare, oltre che le spese necessarie all'assistenza della madre. Infine, spiegava Controparte_1
che al momento della sua morte, sarebbe stata sua intenzione lasciare agli altri figli, gli attori e , altri immobili pure rientranti nella sua proprietà, oltre Pt_2 Parte_1
che un terzo del suo patrimonio.
Ciò indicato, le convenute chiedevano il rigetto integrale della domanda degli attori;
con vittoria di spese ed onorari di causa oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso spese come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario.
Formato il contraddittorio, e concesso termine per esperire il tentativo di conciliazione, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.; ammesse le richieste istruttorie come da ordinanza del 29.11.2018, veniva espletata la prova orale. Ammessa la consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore del cespite di Via Faito n.
5. ed a A seguito del deposito dell'elaborato peritale, si constatava l'errore nell'invio delle deduzioni di parte ad opera del C.T.P. delle convenute. Il Tribunale, tuttavia, a tutela del contraddittorio e nell'interesse della giusta ed obiettiva ricostruzione dei fatti, superiore all'error in procedendo in cui le parti possano incappare, convocava nuovamente il Consulente tecnico d'ufficio affinché potesse, con l'assegnargli un quesito integrativo, rispondere anche alle deduzioni convenute erroneamente non trasmessegli. 5 Depositata anche l'integrazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza all'esito dell'udienza del 5.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a partire dal 15.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ritenuta validamente esposta la domanda sia sotto il profilo fattuale che di diritto;
va, dunque, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto. A tal proposito si rileva che la editio actionis è vulnerata nella sua esigenza di assicurare la delimitazione del thema decidendum esclusivamente nel caso in cui la insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda comporti una assoluta incertezza sugli elementi identificativi del diritto fatto valere. Inoltre, la relativa verifica deve effettuarsi da parte del Giudice attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati e, nel caso di specie, va affermato che, dalla valutazione dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attorea, appaiono determinati in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della domanda nonché la ragione giustificatrice della pretesa. Tanto è fatto palese altresì dalla circostanza che la parte convenuta abbia potuto svolgere adeguate e pertinenti difese.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Gli attori, e hanno chiesto, con il giudizio Parte_1 Parte_2
che si definisce con la presente sentenza, di accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita, costituzione, rendita vitalizia e contratto di mantenimento del 13.10.2014, rep.511, racc.286, intervenuto tra CP
e in quanto a loro dire, solo simulato e celante,
[...] Controparte_1
invece, una donazione della madre in favore della figlia.
A fondamento della loro richiesta, gli attori rimarcavano l'esiguità del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile, incompatibile con le caratteristiche del cespite, le tempistiche e le modalità di pagamento effettivamente documentate e, inoltre, le 6 condizioni di salute e , e i rapporti tra le Controparte_1 E_
stesse, a loro dire confluenti nella donazione della prima in favore della seconda.
Circostanze tutte contestate con minuzia di dettagli e riferimenti da parte delle convenute.
Orbene, per correttamente inquadrare le dinamiche sopra elencate, sfocianti nel negozio giuridico contestato, occorre in prima battuta esaminare cosa effettivamente si intenda per contratto simulato. Sussiste simulazione di contratto tutte le volte in cui le parti concludono un negozio giuridico/contratto diverso da quello effettivamente voluto dalle stesse. Tale differente volontà, rispetto a quella espressa mediante il contratto, è tale che il negozio giuridico simulato sarà noto ai terzi ma non produrrà gli effetti fra le medesime parti, in quanto non realmente desiderati.
Lo scopo della simulazione è proprio quello di trasmettere una realtà giuridica non corrispondente alla reale volontà delle parti. A tale peculiarità si aggancia la duplice dichiarazione che contiene il negozio simulato: la prima, esterna, che produce gli effetti del contratto simulato nei confronti dei terzi e la controdichiarazione, interna, ed effettivamente voluta dalle parti che tra di esse, appunto, genera l'effetto desiderato.
Richiamato solo brevemente quanto sopra, nel caso sottoposto all'analisi del
Tribunale tende ad incastonarsi l'ipotesi di simulazione relativa, come disciplinata dall'art.1414, II comma C.C., laddove le parti escludono gli effetti propri del contratto che stanno concludendo, optando invece per gli effetti propri di un altro negozio.
Ebbene, le valutazioni fin qui esposte hanno trovato adeguato supporto probatorio nelle deposizioni testimoniali messe a disposizione del Tribunale, dalla cui analisi si palesa come evidente l'intento simulatorio delle convenute. In particolare, si fa riferimento all'udienza del 12.03.2021, durante la quale la teste Testimone_1
precisava: “Con precisione mi ricordo di aver incontrato la sig.ra CP
e poiché sono amica della figlia abbiamo cominciato a parlare. La
[...] Pt_2
7 sig.ra era molto arrabbiata con la figlia , che definì scostumata, CP Pt_2
e mi disse che per questo motivo voleva fare una donazione alla figlia CP
(entrambe si chiamano ) perché viveva con lei. Mi ricordo che era l'anno CP
2013 e che era estate, ma, non ricordo con precisione il mese. Mi ricordo che tanto è avvenuto in concomitanza di un compleanno di . In quella occasione cercai Pt_2
di convincere a non agire in quel modo contro la figlia. Questo incontro è CP
avvenuto per strada ed entrambe eravamo sole”.
Non solo, quindi, risulta evidente l'intento simulatorio ma anche quello effettivamente voluto dalle convenute, da inserire nel diverso schema del trasferimento dell'immobile a titolo oneroso;
tanto è palese anche dalle altre deposizioni testimoniali (udienza 01.10.2021) della teste e del teste Tes_2
, la cui attendibilità è stata attentamente valutata dal Tribunale in Testimone_3
virtù del suo rapporto (marito) con l'attrice . Parte_2
Non sufficientemente indicativa dell'effettivo onere di mantenimento in capo a
[...]
, in favore di e delle attività concretamente Controparte_3 Controparte_1
poste in essere è la deposizione del teste che poco riferisce in Testimone_4
sede di testimonianza.
In aggiunta, non possono ritenersi insussistenti e/o superate le frizioni tra gli attori e le convenute, stando alle dinamiche familiari, come risultanti dall'espletata istruttoria e dal livore assolutamente percepibile.
Anzi, si evince dall'approfondimento del complesso probatorio a disposizione del
Tribunale, un ulteriore elemento cardine dello schema contrattuale simulato e cioè la causa simulandi, ravvisabile, nel caso di specie, nella volontà di sottrarre il cespite di
Via Faito alla disponibilità attuale e futura degli attori in favore di quella della convenuta , prescindendo dalle motivazioni intrinseche e E_
personali che portavano a tale valutazione. Controparte_1
Il percorso logico che sostiene l'analisi del Tribunale deriva altresì dalle conclusioni dell'espletata c.t.u., finalizzata a fissare il giusto valore del cespite immobiliare 8 trasferito con il negozio giuridico contestato. In via primaria rispetto ad ogni seguente osservazione in merito, lo scrivente Giudice rimarca ulteriormente come, a tutela unicamente dell'integrità del contraddittorio e della ricerca se non della verità assoluta, quanto meno di quella più realistica scevra da ogni condizionamento precostituito, abbia onerato il C.T.U. di rispondere alle osservazioni della parte convenuta nonostante la stessa avesse errato nell'invio di dette osservazioni, indicando quale indirizzo p.e.c. di destinazione Email_3
anziché il corretto errore imputabile Email_4
esclusivamente alla disattenzione del C.T.P. delle convenute.
Ebbene, dopo le sopra richiamate deduzioni convenute, pur correggendo al ribasso la quantificazione inizialmente effettuata dell'immobile d'interesse, il C.T.U., arch.
[...]
ha appurato come il valore effettivo del cespite sia indiscutibilmente e Per_2
sostanzialmente più alto del prezzo di vendita pattuito tra e Controparte_1 [...]
con atto del 13.10.2014, rep.511, racc.286. E_
Nel dettaglio, il C.T.U. ha assestato il valore medio dell'immobile in euro
620.000,00, poi corretti in euro 511.810,00 dopo l'analisi delle deduzioni del C.T.P. di parte convenuta, inizialmente erroneamente trasmesse altrove. Una discrasia troppo elevata, rispetto agli euro 110.000,00 previsti dall'atto di compravendita, per trovare giustificazione, come dedotte dalle contraenti convenute, nel rapporto di parentela diretto tra esse sussistenti e nel parallelo onere di mantenimento posto a carico della . E_
L'eccessiva difformità tra prezzo pattuito e valore degli immobili oggetto del contratto deve essere attenzionata come uno dei principali indizi di simulazione di contratto, così come da ormai costanti e consolidati avvisi forniti dalla Corte di
Cassazione. In particolare, “A tal fine, il ragionamento presuntivo non richiede che il fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità
9 basato sull'id quod plerumque accidit. In particolare, in tema di simulazione nell'atto di compravendita, possono fondare un giudizio positivo elementi quali l'inesistenza della prova del pagamento del prezzo, la permanente disponibilità dell'immobile da parte di chi si presta a venderlo, l'assenza di un contratto di locazione che giustifichi la sua permanenza, nonché il rapporto di parentela o amicizia tra le parti, tali da far presumere un accordo simulatorio. Il giudice di merito, nel valutare tali elementi, non è tenuto a dare una risposta specifica a ciascuna osservazione critica formulata dal consulente di parte, essendo sufficiente che la motivazione consenta il controllo della correttezza del suo ragionamento complessivo” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n.6680 del 13 marzo 2024).
Si veda in questo senso, altresì, la Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17858 del 24 novembre 2003: la “rilevanza di una pluralità di indizi consistenti, tra gli altri, nella
"retentio possessionis" da parte dell'apparente venditore, nella divergenza tra prezzo indicato nel contratto e prezzo accertato dagli uffici finanziari e nel differimento del pagamento del medesimo, senza previsione di alcuna garanzia”. Dello stesso tenore ancora la Cassazione civile, Sez. III sentenza n. 21090 del 19 ottobre 2016, e Sez. II sentenza n. 22801 del 28 ottobre 2014.
Si interseca con tali dettami della Cassazione, l'ulteriore circostanza dell'assenza di alcuna traccia documentale che possa individuare la dazione di danaro da CP
a per il trasferimento del cespite di Via Faito;
difatti
[...] Controparte_1
non sussistono elementi quali contabili di bonifico o copia di assegno circolare dai quali possa evincersi il pagamento del prezzo pattuito, seppur basso rispetto al valore dell'immobile. Viceversa, sono disponibili in atti soltanto ricevute del contributo mensile di mantenimento versato dalla figlia in favore della mamma;
prestazione che pure rientra nel sinallagma contrattuale, come lasciato trasparire dalle contraenti, ma distinta e non inglobante la totalità del prezzo da versare per il trasferimento dell'immobile, con la quale non può essere certamente confusa.
10 Dunque, la qualificazione in termini di donazione appare quella maggiormente aderente al caso di specie.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella percentuale del 50%, tenuto conto della natura della causa, delle rispettive pretese e dell'esito dello stesso.
Le spese di c.t.u., già provvisoriamente liquidate con decreto del 10.11.2024, vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dell'Avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
e così dichiara:
[...] Parte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la simulazione e la conseguente inefficacia dell'atto di compravendita, costituzione, rendita vitalizia e contratto di mantenimento del 13.10.2014, rep.511, racc.286, per Notar Persona_3
intervenuto tra e;
Controparte_1 E_
• dichiara l'efficacia, ex art. 1414, II comma, c.c., del contratto di donazione dissimulato per il tramite dell'atto sopra richiamato;
• pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in misura eguale;
• condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano ex lege in €.11.228,00, già ridotti alla metà, per compenso professionale ed €.600,00 per spese vive oltre spese generali e
C.P.A. con attribuzione al procuratore costituito
Torre Annunziata, 27.03.2025 Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
11