Articolo 21 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 20Articolo 22
Versione
5 maggio 1964
Art. 21. Disposizioni generali

Le promozioni del personale delle carriere di concetto e direttiva sono conferite per esami o per scrutinio per merito comparativo.
Le promozioni per scrutinio sono conferite su proposta del Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964