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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
UD RI, Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 579/2023 depositato il 30/01/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. Imposte CO FI - Spa - 02478610583-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3082018 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 749\2\2022, la CTP di Latina rigettava l'opposizione, proposta dal contribuente generalizzato in epigrafe, avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta per insegne pubblicitarie, anno 2018, spese a carico del ricorrente.
Quest'ultimo propone appello affidato a due motivi: 1) difetto di prova del presupposto della pretesa impositiva (superficie dell'insegna superiore a mq. 5); 2) erronea applicazione della norma invocata.
L'appellante chiede, quind, i la riforma integrale della sentenza, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata si è costituita per resistere al gravame.
L'appello è fondato.
Infatti, premesso che la prova degli elementi costitutivi della pretesa impositiva deve essere offerta dalla società appellata, ritiene il collegio che questa non ha assolto al relativo onere.
Dai rilievi fotografici prodotti dalla società appellata nel primo grado del giudizio si evince l'esistenza di due insegne, dalla superficie complessiva di mq. 7; tuttavia, il contribuente ha contestato che tali insegne esistessero nell'anno di imposta per cui è processo - 2018 - eccependo che, in realtà, le suddette fotografie rappresentano lo stato dei luoghi dell'anno 2014.
A fronte di ciò, la società non ha fornito la relativa prova, come era suo onere, in quanto dalle fotografie in oggetto nessun elemento è possibile evincere in relazione alla collocazione temporale delle stesse;
peraltro, l'appellata nulla ha replicato sul punto nella sua comparsa di costituzione.
Pertanto, la censura deve essere accolta con conseguente assorbimento del secondo motivo di
-
gravame - e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara illegittimo l'atto impugnato;
condanna la parte appellata I.C.A. s.r.l. a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Presidente La Giud. Est.
IN LA SC DD
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
UD RI, Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 579/2023 depositato il 30/01/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. Imposte CO FI - Spa - 02478610583-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3082018 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 749\2\2022, la CTP di Latina rigettava l'opposizione, proposta dal contribuente generalizzato in epigrafe, avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta per insegne pubblicitarie, anno 2018, spese a carico del ricorrente.
Quest'ultimo propone appello affidato a due motivi: 1) difetto di prova del presupposto della pretesa impositiva (superficie dell'insegna superiore a mq. 5); 2) erronea applicazione della norma invocata.
L'appellante chiede, quind, i la riforma integrale della sentenza, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata si è costituita per resistere al gravame.
L'appello è fondato.
Infatti, premesso che la prova degli elementi costitutivi della pretesa impositiva deve essere offerta dalla società appellata, ritiene il collegio che questa non ha assolto al relativo onere.
Dai rilievi fotografici prodotti dalla società appellata nel primo grado del giudizio si evince l'esistenza di due insegne, dalla superficie complessiva di mq. 7; tuttavia, il contribuente ha contestato che tali insegne esistessero nell'anno di imposta per cui è processo - 2018 - eccependo che, in realtà, le suddette fotografie rappresentano lo stato dei luoghi dell'anno 2014.
A fronte di ciò, la società non ha fornito la relativa prova, come era suo onere, in quanto dalle fotografie in oggetto nessun elemento è possibile evincere in relazione alla collocazione temporale delle stesse;
peraltro, l'appellata nulla ha replicato sul punto nella sua comparsa di costituzione.
Pertanto, la censura deve essere accolta con conseguente assorbimento del secondo motivo di
-
gravame - e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara illegittimo l'atto impugnato;
condanna la parte appellata I.C.A. s.r.l. a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Presidente La Giud. Est.
IN LA SC DD