Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01802/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2026, proposto da RO RI MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata ed Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura anche monocratica
- dell’esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
- dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
- della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; g) l’avviso recante “ Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02 ” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l’accertamento
- del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo ammesso al successivo step procedurale;
- con conseguente condanna in forma specifica
- delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. NO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando la legittimità dei quesiti nn. 19, 29 e 33 (tutti con risposta errata, con decurtazione di 0,25 punti e mancata attribuzione del punteggio positivo di 0,75 punti), alla stessa somministrati in data 23.10.2025;
- in particolare, quanto al quesito n. 19 [così formulato: “ Una cosa è parlare di come e quando SO ha impiegato e impiega modi cubisti per esprimersi e un'altra è parlare del periodo, dal 1907 al 1915, in cui egli ha elaborato e applicato, prevalentemente se non esclusivamente, tale sistema linguistico. Per dire le cose nel modo che gli sembra più naturale, SO ha inventato nuovi modi di espressione o ne ha interpretati altri di artisti e culture diverse, pronto sempre a cambiarli secondo le esigenze del motivo o dell'idea che esprime". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale? ”: La ricerca di SO di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); SO ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé (risposta indicata dal ricorrente); Le fasi cubiste dell'arte di SO sono state due”], la ricorrente sostiene la coerenza della propria risposta con il significato del testo;
- quanto al quesito n. 29 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni ”: bonarietà; clemenza (risposta indicata dal ricorrente); tolleranza (risposta individuata come corretta dall’Amministrazione)], il ricorrente sostiene l’esattezza anche della sua risposta;
- quanto al quesito n. 33 [così formulato: “ In base al DM del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i., l’interessato, all’atto della richiesta di copia ”: riceve oralmente l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente; riceve con mezzi telematici l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); riceve con mezzi idonei l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente (risposta indicata dalla ricorrente)], la ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe errato nel non riportare il contenuto integrale della disposizione rilevante nel caso di specie, omettendo in particolare di indicare la locuzione “senza ritardo” contenuta nell’art. 31 del DM n. 44/11, così da rendere plausibile anche la risposta più generale dalla medesima opzionata;
- con memoria del 7 gennaio 2026 la ricorrente, in seguito alla rettifica del punteggio assegnatogli dall’Amministrazione in ragione della correttezza della risposta data al quesito n. 29, ha insistito per l’accoglimento del ricorso in relazione agli altri quesiti oggetto del contendere;
- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, concludendo per il rigetto del ricorso in relazione ai quesiti nn. 19 e 33;
- all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente in rito che l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che:
- in relazione ai quesiti nn. 19 e 33, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito nelle sentenze di questa Sezione relative alla procedura concorsuale per cui è causa (sent. n. 23585/2025, in relazione al quesito n. 19, e sent. n. 1203/2026, in relazione al quesito n. 33), qui richiamate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.;
- nello specifico, in relazione al quesito n. 19, è infondata la relativa doglianza in quanto “ la risposta corretta non poteva che essere la a) (“La ricerca di SO di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze”). Di contro la risposta b) prescelta dalla ricorrente (“SO ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé”) rinviava ad elementi, quali la reinterpretazione del cubismo e l’adattamento dello stesso all’artista, non presenti nel brano: nel ridetto brano, infatti, la parola “interpretazione” è riferita non specificatamente al cubismo, ma ai modi di espressione (dunque non solo al cubismo) di altri artisti e di culture diverse. Inoltre in nessun punto si parla dell’adattamento del cubismo a sé stesso ” (cfr. sent. n. 23585/2025 cit.);
- in relazione al quesito n. 33, occorre preliminarmente evidenziare che la Sezione ha ripetutamente affermato come “ per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo”, “dispone l’articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter , n. 16212/24);
- tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte senza indicarne l’articolo (con formule quali “ In base alla legge n. ... ” o “ in base al regolamento n. ... ”): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con la fonte richiamata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter , n. 4511/25);
- le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attagliano alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 33, non solo è inserito all’interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l’individuazione della risposta esatta (cfr. sent. n. 1203/2026);
- quanto al quesito n. 29, invece, è cessata la materia del contendere, in quanto l’Amministrazione ha rettificato il punteggio della candidata che ha così raggiunto la soglia di idoneità ed è stata ammessa alle fasi successive delle procedura concorsuale (va comunque evidenziato che con la sentenza n. 23585/2025 questa Sezione aveva ritenuto fondata una censura analoga in quanto anche la risposta “clemenza” è da ritenersi corretta);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso parzialmente fondato e va accolto in parte qua , con riguardo alle sole doglianze riferite al quesito n. 29;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della parziale fondatezza del gravame e del comportamento tenuto dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
NO AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO AT | TA RI |
IL SEGRETARIO