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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 323/2022 RG promossa da:
(CF: ), in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F ), elettivamente domiciliati a Nuoro, presso lo studio dell'Avv.
[...] C.F._2 Alessandro Tuvoni che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello, autorizzato ad intraprendere e resistere ad azioni giudiziarie come autorizzazione già versata nel giudizio di primo grado appellante contro in persona dell'amministratore p.t., (p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sechi giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata nonchè contro
in persona dei procuratori speciali pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, sig.ra e sig. in forza dei poteri conferiti con verbale del Parte_3 Parte_4 consiglio di amministrazione del 18/10/2022, rappresentata e difesa giusta procura speciale asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01, allegata al comparsa , congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso lo studio dell'Avv. Marina Tamponi appellata All'udienza del 21 giugno 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.381/ 2022 emessa dal Tribunale di Nuoro Sezione Civile nell'ambito del giudizio N.R.G. 430/2016 , depositata in cancelleria in data 08.06. 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure :
3) In via subordinata, nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, disporre la compensazione delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio. Nell'interesse dell'appellata : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1
1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) confermare integralmente la Sentenza oggi impugnata per i motivi di cui all'espositiva;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari. Nell'interesse dell'appellata Controparte_2
Nel merito ed in via principale: rigettare l'odierno appello perché infondato in fatto ed in diritto confermando pienamente la sentenza di prime cure e, comunque, accogliere le domande proposte da sia nel giudizio RGN 430/2016 sia nel giudizio RGN 783/2016 che devono Controparte_2 intendersi in questa sede interamente ritrascritte il tutto con vittoria si spese e competenze di lite del presente grado oltre a rimborso forfetario al 15% IVA e CPA come per legge;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi che si formula per mero tuziorismo difensivo di accoglimento ancorché parziale dell'odierno gravame condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a l'importo di € Controparte_2 12.300,00 versato a titolo di anticipo in conto prezzo per l'acquisto del veicolo tg. EP89AX, nonché condannarla a manlevare e tenere indenne a ogni e qualsiasi pretesa attorea Controparte_2 anche per le spese legali. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado oltre a rimborso forfetario al 15% IVA e CPA come per legge. In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda attorea possa trovare un qualche accoglimento, condannare l'appellante a restituire ex art. 1443 cod. civ. a favore di l'autovettura tg. EP859AX conto del suo deprezzamento con condanna di Controparte_1 quest'ultima a restituire a l'importo di € 12.300,00 versato a titolo di anticipo Controparte_2 in conto prezzo per l'acquisto del veicolo tg. EP89AX Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado oltre a rimborso forfetario al 15% IVA e CPA come per legge: in via estremamente subordinata;
nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda dell'odierno appellante possa trovare un qualche accoglimento, compensare integralmente le spese di lite del doppo grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del marzo 2016, , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 Pt_1
conveniva in giudizio la e la innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Nuoro, domandando quanto segue:
1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 428 c.c. l'incapacità di intendere e volere del Sig. al momento della stipula del Parte_1 contratto di compravendita dell'autovettura Mercedes TG: EP859 AX e del collegato contratto di finanziamento n. CO 000014126030 QA;
2. Per l'effetto, disporre l'annullamento del contratto di compravendita dell'autovettura Mercedes TG: EP859 AX e del collegato contratto di finanziamento n. CO 000014126030 QA 3. disponendo la restituzione della somme versate dal sig. che Pt_1 verranno determinate in corso di causa, nonché della somma di €. 2.700,00, pari al prezzo di valutazione dell'autovettura Chevroelt Matiz Planet Ecoligic Tg: Eb716yn versata dall' alla Pt_1 concessionaria venditrice, ovvero la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che:
- in data 23.09.2014 aveva stipulato con la società n contratto Parte_1 Controparte_1 di compravendita per l'acquisto di un'autovettura Mercedes classe A. 160 CDI AUTOMATIC SPECIAL EDITION TG: EP859AX, per un importo complessivo di €. 15.000,00 e che da tale somma, era stato detratto l'importo di €. 2.700,00, pari alla valutazione dell'autovettura Chevroelt Matiz Planet Ecoligic Tg: EB716YN di proprietà di , la quale era stata versata alla Parte_1 concessionaria venditrice;
- per la a restante somma di €. 12.300,00 l'acquirente e la venditrice avevano proceduto alla stipula di un contratto di finanziamento con la società convenzionata con la parte venditrice;
CP_2 con detto contratto le parti avevano previsto la restituzione della somma di €. 16.432,64 comprensiva di interessi e costi connessi al finanziamento da restituire in 60 rate per un importo mensile di €. 271,94.
- tuttavia era affetto da un disturbo affettivo bipolare di tipo I°, che, proprio nel mese di Parte_1 settembre 2014, si era aggravato, provocandogli un cambiamento comportamentale (irritabilità, insonnia, vagabondaggio, spese eccessive), finendo per incorrere in alcuni fatti di natura penale (nella notte del 22.09.2014, alle 03:00 circa, veniva arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in seguito al suo fermo per una lite scoppiata in un bar, arresto, questo, al quale erano seguite una serie di evasioni (allontanamenti dalla residenza non autorizzati e ulteriori episodi che portavano il Tribunale di Nuoro ad applicare la misura della custodia cautelare).
- dal diario clinico del detenuto si era appreso che l' si presentava non collaborante diffidente e Pt_1 aggressivo verbalmente. Dalla relazione del medico della casa circondariale, Dott. Persona_1 si era appreso che il paziente non aderiva alle più elementari norme di convivenza “… urina e defeca addosso ai propri abiti… “, non era in grado di pulire se stesso e la cella in cui vive.
- per i fatti sopra descritti l' era stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati : art. 337 Pt_1 c.p. in data 22.09.2014, art. 385 in data 22.09.2104, art. 385 in data 23.09.2014, art. 385 co, 3 c.p. in data 26. 09. 2014;
-i predetti procedimenti erano stati riuniti e, considerata la dinamica dei fatti oggetto di imputazione, si era resa necessaria la redazione di una perizia medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e volere dell' Pt_1
- il CTU nominato in sede penale, dott. , aveva precisato che l' era affetto da disturbo Per_2 Pt_1 affettivo bipolare di tipo I°, rappresentando che la patologia in esame è caratterizzata da fasi maniacali o stati di eccitamento maniacale e che il soggetto che ne è affetto presenta i caratteristici sintomi, come autostima ipertrofica o grandiosità, agitazione psicomotoria, un eccessivo coinvolgimento in attività ludiche che hanno potenziale di conseguenze dannose come eccessi nello spendere denaro, investimenti in affari avventati;
- in ragione del quadro clinico riportato nell'elaborato peritale il CTU aveva concluso che l' nel Pt_1 periodo precedente e successivo la commissione dei ripetuti reati di evasione e degli ulteriori episodi discomportamentali si era trovato in una tipica fase eccitativa maniacale del suo disturbo affettivo bipolare, patologia psichiatrica (pag. 18 perizia CTU), con la completa perdita di ogni capacità di intendere e volere (pag. 19 relazione);
- pertanto il Giudice ai sensi degli artt. 88 c.p. art 530 c.p.p. aveva assolto l' dai reati a lui Parte_1 ascritti perché non imputabile per vizio totale di mente e in data 07.07.2015 il Giudice tutelare presso il Tribunale di Nuoro aveva nominato nell'interesse dell' l'amministratore di sostegno;
Pt_1
- la venditrice era in malafede o comunque aveva avuto consapevolezza della situazione CP_1 pisco-fisica dell' al momento della stipula dei contratti di compravendita e di finanziamento, Pt_1 risultando assai improbabile, anche in base alla relazione peritale, che la venditrice non si fosse accorta che l' fosse affetto da una significativa alterazione dell'equilibrio psichico con disturbi Pt_1 del pensiero. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la quale evidenziava le seguenti CP_1 circostanze: a) il comportamento del presso l'autosalone era stato pacato e lo stesso non Parte_1 aveva manifestato alcun segno di alterazione psicofisica: b) le operazioni di vendita erano iniziate il 22 settembre 2014 e la trattativa era stata ben ponderata dall'acquirente, il quale aveva proposto varie domande e chiesto numerose informazioni, riservandosi di pensarci;
c) durante la prima visita Pt_1 e tal sig. , impiegato presso l'autosalone, avevano anche avuto il tempo di prendersi un
[...] Per_3 caffè; d) il giorno successivo, 23 settembre 2014, si era presentato all'autosalone con i Parte_1 documenti necessari per il finanziamento e con il si erano occupati di compilare la richiesta di Per_3 finanziamento alla e) il giorno ancora successivo sempre e , accolta la CP_2 Per_3 Parte_1 richiesta di finanziamento da parte della si erano recati presso l'agenzia di pratiche CP_2 automobilistiche Sandalia al fine di chiedere il rilascio del foglio provvisorio di via, con concessione in favore della Tuttauto del veicolo Chevrolet già di proprietà dell' f) tale pratica era stata svolta Pt_1 dal titolare dell'agenzia, il quale aveva proceduto anche all'autentica della firma di Persona_4
g) tutti questi passaggi dall'acquisto alla cessione della vecchia auto erano avvenuti in giorni Pt_1 diversi e sempre alla presenza di soggetti terzi , i quali non avevano notato alcun tipo di alterazione comportamentale. Aggiungeva la convenuta che era conosciuto in citta in quanto autista dell' CP_1 Parte_1 Pt_5 sicchè mai il venditore avrebbe potuto pensare che l'acquirente fosse affetto da una malattia psichiatrica. Ancora, la convenuta deduceva, quanto al pregiudizio economico lamentato dall'attore, che l' Pt_1 aveva acquistato un veicolo usato assolutamente all'interno delle sue possibilità economiche, tanto che aveva avuto modo di accedere al credito secondo le condizioni che era Controparte_2 solita applicare alla generalità dei propri clienti, ricevendo addirittura un finanziamento ad un tasso persino al di sotto del tasso medio rilevato da Banca D'Italia nel periodo, pari al 12,21%, e pertanto molto al di sotto del tasso soglia pari per il medesimo periodo al 19,26%. Ancora, il prezzo dell'autovettura comprata dall' e di quella da lui venduta era assolutamente in linea con i prezzi Pt_1 di mercato. La convenuta pertanto chiedeva il rigetto della domanda attrice Si costituiva in giudizio anche la quale chiedeva la riunione del procedimento Controparte_2 di primo grado al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 107/2016 (R.A.C. opposizione 783/2016) pendente di fronte al Tribunale di Nuoro, nell'ambito del quale l'attore si era opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il pagamento delle rate del finanziamento e nell'ambito CP_2 del quale aveva richiesto l'annullamento sia del contratto di compravendita che del collegato contratto di finanziamento (riunione che avveniva in seguito alla prima udienza). chiedeva altresì il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, di essere CP_2 manlevata da servizi in caso di accoglimento della domanda dell'attore. CP_1 Disposta la riunione dei due giudizi pendenti, il Tribunale di Nuoro, istruita la causa con referente documentale, prova orale e CTU medico legale, rigettava la domanda attrice e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 107/2016 emesso in favore della CP_2 Il giudice di primo, richiamato il disposto di cui all'art. 428 c.c., secondo cui “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”, riteneva che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per l'annullamento del contratto in ragione delle seguenti circostanze: - per l'acquisto dell'autovettura usata finanziata era stato pagato un prezzo assolutamente di mercato;
- la valutazione dell'usato dato in permuta era anch'esso rispondente ai criteri di mercato, senza che fossero emersi particolari profili di uno stato di approfittamento da parte del venditore e/o del finanziatore;
- aveva inoltre acquistato un veicolo usato alla portata delle proprie Parte_1 possibilità economiche e non certamente una fuori serie dal prezzo proibitivo;
- aveva dato in permuta l'autovettura di cui era proprietario (giustificando, così, il nuovo acquisto) ricevendo un congruo prezzo;
- aveva avuto accesso al credito secondo le medesime condizioni che Controparte_2 era solita applicare alla generalità dei propri clienti ed anzi, sempre il medesimo aveva ricevuto un finanziamento ad un tasso persino al di sotto del tasso medio rilevato da Banca D'Italia nel periodo pari al 12,21% e molto al di sotto del tasso soglia pari per il medesimo periodo al 19,26%; - l'importo del credito e delle singole rate, inoltre, erano assolutamente rispettosi del merito creditizio dimostrato dal cliente giacchè lo stesso era titolare di un contratto a tempo indeterminato con l'Azienda dei Trasporti Pubblici di Nuoro, godeva di una retribuzione netta mensile di € 902,00 (al netto dell'assegno di mantenimento) per 14 mensilità; non risultava segnalato negativamente in alcuna banca dati;
- l'importo della rata contrattualmente prevista pari ad € 271,94, pertanto, in linea con le disponibilità economiche del cliente giacchè pari a meno di 1/3 del suddetto reddito disponibile e, quindi, in perfetta linea con gli indici di merito creditizio adottati dalla finanziaria alla generalità della clientela. Secondo il tribunale, pertanto, non esisteva un pregiudizio economico idoneo a dimostrare la mala fede dei convenuti. Il giudicante, inoltre, evidenziava che dalla CTU disposta in sede di giudizio di primo grado, tenuto in conto la documentazione medica già in atti e le perizie psichiatriche già espletate, era emersa l'impossibilità che il periziando, al momento della compravendita e della collegata richiesta di finanziamento, presentasse espliciti ed evidenti segni di scompenso maniacale né che si fosse abbigliato in maniera tale da attirare l'attenzione o lo stupore dei presenti. Non risultava neanche che il medesimo avesse posto in essere un comportamento tale da indurre i presenti a ritenere di trovarsi davanti un individuo affetto da malattia psichiatrica. Il tribunale, quindi, concludeva che in assenza della prova della malafede dei contraenti, la domanda attrice di annullamento doveva essere rigettata. Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, , nella sua qualità di amministratore Parte_2 di sostegno di , ha impugnato la predetta sentenza, denunciando l'errata valutazione delle Parte_1 prove raccolte e il difetto di istruttoria, con conseguente insufficienza ed incongruità della motivazione in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice di primo grado recepito acriticamente la CTU espletata durante il giudizio di primo grado, tra l'altro fondata sulle dichiarazione dei testi delle convenute, nonostante che dalle circostanze dedotte emergesse che le condizioni psichiatriche dell' rano ben conoscibili anche da parte di terzi (nei giorni 22, 23 e 24 Pt_1 settembre 2014, l' tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, aveva assunto un Pt_1 atteggiamento ostile nei confronti dei militari dicendogli “vi uccido rambi di merda, schifosi”; durante la perquisizione si era opposto all'agente di p.g. , colpendolo con calci e Testimone_1 pugni, provocandogli un trauma contusivo alla spalla e coscia destra, continuando ad insultare gli agenti dicendo “ vi faccio a pezzi non sapete chi sono io . . . se vi togliete la divisa vi rompo il culo fuori da qui vi ammazzo e vi taglio la testa…”; vari allontanamenti dalla propria abitazione non autorizzati;
in data 26 settembre 2014, l' commetteva l'ennesima evasione, poiché sottoposto Pt_1 agli arresti domiciliari, si allontanava dalla propria abitazione per recarsi presso il locale nosocomio Nuorese dove veniva rintracciato, alle ore 01.00 del mattino, dagli agenti di p.s. all'interno della sala d'attesa intento a chiacchierare con altra persona;
all'udienza del 26 settembre 2014 allorquando gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere applaudiva in udienza e oltraggiava il Pubblico Ministero e il Giudice additandoli come stronzi e altro); ii) laddove il tribunale non considerava l'incompletezza della relazione della CTU, la quale non spiegava in che cosa consisteva la asserita alternanza di momenti di lucidità rispetto alle fasi critiche della malattia dell' iii) per Pt_1 non avere il giudice di primo grado tenuto nel debito conto il diario clinico del detenuto ove si leggeva che il paziente era non collaborante e nel colloquio, diffidente, aggressivo verbalmente nonchè la relazione dello psichiatra della casa circondariale di Nuoro Dott. effettuata tre giorni Persona_1 dopo l'acquisto dell'auto, che evidenziava che obiettivamente il paziente mostrava grave compromissione della memoria e dell'orientamento (tempo spazio persone) povertà nel linguaggio con atteggiamento orientato in senso ludico disforico;
iv) per non aver il tribunale ammesso la prova orale articolata dalla difesa dell'attore tesa a sentire anche il perito del giudice penale, dott. Tribisonna;
v) laddove il giudicante riteneva il merito creditizio dell' ai fini dell'ottenimento Pt_1 della finanziaria, risultando che, al momento dell'acquisto, l' era ancora debitore nei confronti Pt_1 della società finanziaria Agos Ducato della residua somma di euro 4.535,09 per l'acquisto della vettura già di sua proprietà con rate mensili di €. 157,50 sino al 2016 come si evince dalla relativa diffida e dal ridetto contratto, con la conseguenza che dal reddito di euro 909,02, al netto della somma per il mantenimento, il giudice avrebbe dovuto detrarre anche tale ultimo importo mensile, oltre che la rata di 271,94, con la conseguenza che vi era stato superamento del terzo del reddito disponibile e quindi il concreto pregiudizio per l'acquirente in stato di incapacità naturale;
vi) per non aver il giudice a quo tenuto in conto che il pregiudizio economico era desumibile anche dal prezzo di acquisto della Mercedes, pari a euro 15.000,00, essendo stata prodotta documentazione attestante la valutazione del medesimo modello di auto acquistata dall' e anche del medesimo anno di Pt_1 immatricolazione per un prezzo pari a euro 7.500,00; vii) l'erronea applicazione degli art. 91 e 92 cpc laddove il giudice di prime cure, nel condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, secondo i parametri medi, non teneva in conto che era pacifico in atti che l' fosse incapace di intendere e Pt_1 di volere, con la conseguenza che in caso di conferma della sentenza impugnata le spese dovranno essere compensate sia con riferimento al primo che al presente grado di giudizio. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato le avverse censure ed ha Controparte_2 insistito per il rigetto dell'appello, reiterando la domanda riconvenzionale – ritenuta assorbita in primo grado – proposta nei confronti della chiedendo quindi che, nell'ipotesi di Controparte_1 accoglimento del gravame, venisse riconosciuto il diritto della di ottenere da parte di CP_2 la restituzione dell'importo erogato a titolo di anticipazione in conto prezzo a Controparte_1 quest'ultimo giacché la suddetta anticipazione sarebbe stata sine causa. Si è costituita anche la la quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_4 infondato in fatto ed in diritto, eccependo, quanto alla domanda riconvenzionale proposta da CP_2
l'inammissibilità della stessa giacchè il contratto di acquisto e quello di finanziamento non
[...] dovrebbero essere considerati collegati con la conseguenza che non potrebbe applicarsi il principio simul stabunt simul cadent, come sostenuto, invece, dalla banca essendo intercorsa tra le CP_2 parti una convenzione. All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova preliminarmente illustrare la relazione del CTU al fine di meglio ricostruire i rapporti tra le parti in causa. La perizia psichiatrica espletata nel primo grado di giudizio aveva ad oggetto i seguenti quesiti:
“Dica il CTU, sulla base della documentazione medica in atti e di ogni altro opportuno accertamento, tenuto conto dello stato in cui versava nel periodo oggetto delle perizie psichiatriche Parte_1 effettuate nei procedimenti penali 395/15 RG GIP e 490/14 RG TRIB ed in particolare nei giorni del 22,23,24 settembre 2014:
- se pazienti nelle condizioni in cui si trovava nel periodo in questione manifestino Parte_1 all'esterno con comportamenti, nell'eloquio o in altro modo, segni della patologia che li affligge;
- con quale frequenza avvengano tali manifestazioni esterne della patologia e se presentino carattere di continuità o meno;
- se occorrano specifiche competenze tecniche o professionali per percepire lo stato del paziente;
Riferendo su tali questioni, laddove possibile, con specifica attenzione al caso di . Parte_1
Il perito nominato, prof.ssa specialista in psichiatria, riportava i fatti già Persona_5 narrati, analizzava i verbali della polizia e le perizie già svolte, riportava l'anamnesi del periziando, studiando le varie certificazioni mediche in atti ossia le attestazioni dei medici che avevano avuto in cura l' e degli specialisti incaricati dal Tribunale Penale nonché dei vari centri di cura che lo Pt_1 avevano avuto in carico. La Prof.ssa confermava che era affetto da un disturbo bipolare tipo I, precisando Per_6 Parte_1 che: Un elemento utile ai fini della valutazione psichiatrico forense e la fase di scompenso di malattia. Si tratta infatti di patologie croniche che, soprattutto nel caso del Disturbo Bipolare, sono caratterizzate da periodi di remissione totale o parziale dei sintomi, periodi in cui l'individuo che ne è affetto, ha la piena coscienza delle sue azioni e la piena comprensione della realtà. Nel caso specifico, ed in tutti i casi in cui, relativamente ad un dato momento vi siano dei gravi scompensi della patologia, può essere affermato che la patologia sottostante aveva acquisito una intensità tale da compromettere la capacita di comprensione di gestione della realtà da parte del periziando (vedasi conclusioni delle relazioni psichiatriche redatte dal Dr. e dalla scrivente in Per_2 relazione a fatti differenti ma relativamente ravvicinati nel tempo ai fatti per cui si procede). Si evince infatti che lo stato affettivo del periziando, ascrivibile al suo Disturbo Bipolare tipo I, fosse caratterizzato da un eccitamento maniacale, con agitazione psicomotoria, comportamento disorganizzato, irritabilità, diminuita necessita di sonno, ansia psichica e tensione costante, aumento de! comportamento finalizzato ed aumento delle spese al di sopra delle proprie capacita reali. Sotto il profilo della riconoscibilità della malattia in ordine al fatto di causa, la specialista affermava che La riconoscibilità della malattia mentale implica che il quadro clinico manifestato dal periziando fosse riconducibile a comportamenti tali da poter essere facilmente e comunemente individuato come abnormi, dalla maggior parte della gente. Nel caso specifico per cui si procede, in base alle verbalizzazioni ed alla documentazione visionata, non e possibile evidenziare che ii periziando, nel momento specifico dell'atto che si contesta, manifestasse espliciti ed evidenti segni di uno scompenso manicale che potesse essere riconosciuto da una persona non esperta. In base alla documentazione e infatti possibile evidenziare che il periziando si sia recato presso la concessionaria di auto adeguatamente abbigliato, in maniera tale da non aver attirato l'attenzione e/o lo stupore dei presenti. Non risulta che egli abbia messo in atto comportamento disorganizzato tale da far pensare ai presenti che si trattasse di un individuo affetto da una qualche patologia psichiatrica (risulta che abbia formulato domande adeguate rispetto all'acquisto dell'auto, che abbia indicato l'auto che desiderava, che abbia compreso le modalità di vendita etc). Nonostante negli stessi giorni avesse piu volte manifestato aggressività verbale (come si evince dal fascicolo), non risulta in nessun modo che tali comportamenti siano stati utilizzati nei confronti di terze persone nel momento dei fatti per cui procede. Risulta inoltre che il pensiero fosse in quel momento congruo ed adeguato, tanto da permettere al periziando di riportare una documentazione congrua con la richiesta di finanziamento per l'acquisto dell'automobile. Nonostante l'ideazione del periziando potesse essere alterata, in quel momento, nel senso di una grandiosità ipomaniacale, tuttavia la riconoscibilità di tale situazione psichica non è di facile riscontro, soprattutto da un individuo non esperto che non conosceva ii periziando. E improbabile che gli operatori, durante ii breve contatto con ii periziando durante il quale è stato stipulato un contratto che implicava ii semplice rispetto di specifiche formalità, abbiano potuto riconoscere eclatanti segni e/o sintomi di psicopatologia tali da poter far pensare ad una vulnerabilità patologica, mancanza di consapevolezza del proprio comportamento, bizzarria, inferiorità psichica. In conclusione e possibile affermare che, in base ai dati a disposizione, lo stato psicopatologico del periziando relativamente ai fatti per cui si procede fosse di difficile riconoscibilità da parte di individui privi di competenze tecniche e professionali adeguate, in un arco di tempo relativamente ristretto e senza una precedente e approfondita conoscenza della personalità del periziando. Infine, la prof.ssa concludeva come segue: Per_6 l. Pazienti nelle condizioni del Sig. affetti cioè da una Disturbo Bipolare tipo I in comorbidita Pt_1 con abuso di alcol, possono manifestare all'esterno specifici sintomi, con una frequenza clinica estremamente variabile.
2. Nel caso specifico del Sig. e relativamente al momento dei fatti specifici per cui si procede, Pt_1 non vi era riconoscibilità da parte di individui privi di competenze tecniche e professionali adeguate. Avuto riguardo alla prova per testi, come già rilevato dal tribunale, - il quale dava atto che mentre i testi e , colleghi di confermavano la condizione Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 patologica dello stesso, e rispettivamente il Persona_7 Testimone_4 dipendente di che aveva assistito nella vendita e l'assicuratriceche Parte_6 Parte_1 aveva provveduto a volturare il contratto per la nuova auto, confermavano come lo stesso non fosse visibilmente alterato – giova evidenziare come i colleghi dell' potevano confermare la Pt_1 sussistenza del suo stato patologico anche perché lo conoscevano e lo vedevano quotidianamente, mentre i testi delle convenute erano e avevano avuto Testimone_4 Persona_7 modo di incontrarlo solo nell'occasione della vendita. Tali testi riferivano testualmente, la prima“..Non ricordo esattamente come fosse vestito, che si trattasse di una persona educata e tranquilla lo ricordo, lo identificai normalmente. Era la seconda volta che veniva, e veniva per effettuare una sostituzione e cioè assicurare un'auto al posto di un'altra. In quell'occasione mi si rivolse con un linguaggio comprensibile, educato e pacato. Non mi ricordo se fosse accompagnato o meno, non saprei neppure descriverlo bene nel fisico, mi sembra fosse magro e con i capelli scuri.” ed il secondo, ex dipendente di “Ricordo che il Controparte_1 signor aveva puntato l'attenzione su un mercedes classe “A”. Non mi sembra di avergli Pt_1 proposto altre vetture perchè capii che lui era interessato a quella. Capo 3) Sì è vero mi chiese informazioni sulle condizioni della mercedes e sul costo.Capo 4) non ricordo la valutazione, ricordo però che lui mi disse che aveva un usato da versare, tra l'altro un'auto che gli avevo venduto quando lavoravo per un'altra concessionaria e arrivammo alla valutazione di cui mi si dice. Capo 5) non ricordo esattamente le cifre ma è vero che serviva un finanziamento per aggiungere la cifra di circa 12.000,00 € Capo 6) Lui mi chiese quanto e cosa ci sarebbe voluto per avere il finanziamento e io gli dissi che ci volevano le solite cose, una busta paga come per tutti i dipendenti e poi la risposta ad alcune domande. Capo 7) direi che la visita è durata circa tre quarti d'ora un'ora , è vero che abbiamo preso un caffè. Lui era cordiale come io con lui. Capo 8) Non saprei se il giorno dopo o quello dopo ancora, ma sì è tornato dicendo che voleva acquistare la macchina e Parte_1 portando i documenti che gli avevo chiesto per ottenere il finanziamento. Capo 9) Gli ho fatto alcune domande, ho inserito la domanda a computer e poi ha firmato davanti a me la domanda Parte_1 di finanziamento e l'autorizzazione della privacy. Capo 11: Sì è vero. Il signor è venuto alla Pt_1 Tuttauto e poi assieme ci siamo recati alla Sandalia direi con la mia macchina che guidavo io. Alla ha firmato per la cessione della sua macchina ed io ho predisposto il foglio provvisorio Parte_7 di via. Capo 12: sì è vero. Capo 13: ha autenticato la firma del signor per la Persona_4 Pt_1 cessione della Chevrolet Matiz. Capo 14: Non ricordo di alcun comportamento particolare. Mi pareva normale. Capo 15: non lo so non c'ero, dopo essere rientrati in concessionaria non ho più seguito il signor Pt_1 Tanto premesso, l'appello è infondato. Occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità espressasi in tema di atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere, ha avuto modo di chiarire che (vedi Cass. civ. n. 19630/2023) che
“Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente” ed ancora (cfr Cass. n. 35466/2022) che “In tema di annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura, la presunzione di incapacità intermedia conseguente alla dimostrazione della stessa con riguardo ad un momento successivo e precedente postula in ogni caso il carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento all'incapacità naturale successiva e precedente l'atto oggetto di impugnazione, senza che, del resto, possa ritenersi a tal fine sufficiente l'esistenza di un giudicato penale con cui sia stata dichiarata l'incapacità naturale del rappresentato giacché, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale”. Ciò chiarito, è evidente che in ambito civilistico l'incapacità naturale del soggetto che abbia effettuato atti con effetti giuridici è soggetta ad una valutazione rigorosa, riferita anche al momento del compimento del negozio di cui sia stato richiesto l'annullamento, e che il carattere pregiudizievole del negozio può rappresentare solo un indizio della malafede dell'altro contraente. Sotto tale profilo, del tutto correttamente il tribunale procedeva ad una valutazione autonoma della capacità dell' non potendo fare riferimento alla incapacità di intendere e di volere quale causa Pt_1 di non imputabilità dei reati a suo tempo ascritti all'attore, anche in quanto il fatto dedotto era l'atto di acquisto di una macchina e non i fatti sussunti sotto le fattispecie di reato di cui in narrativa. Diversamente da quanto ritenuto dall'attore, la CTU espletata durante il primo grado di giudizio confermava che l' era affetto da un disturbo bipolare tipo I che ha come caratteristica, oltre che Pt_1 l'alternarsi di periodi di eccitamento maniacale e di fasi depressive, anche la presenza di periodi di remissione totale o parziale dei sintomi, periodi in cui l'individuo che ne è affetto, ha la piena coscienza delle sue azioni e la piena comprensione della realtà. La remissione dei sintomi come l'alternanza di fasi diverse costituisce proprio l'essenza della malattia riscontrata tanto che viene chiamata disturbo bipolare. Dopo avere descritto la malattia nelle sue caratteristiche, il CTU ha spiegato che la riconoscibilità del disturbo in questione da parte di soggetti terzi è assai difficile ed improbabile, così come con elevata probabilità nel momento in cui l' si era recato presso l'Autosalone, pur magari conservando Pt_1 l'alterazione maniacale di quei giorni, tuttavia non presentava sintomi o stranezze comportamentali tali da indurre terze persone a sospettare la presenza di un disturbo dell'umore. La prof.ssa incaricata di relazionare sulla malattia e sulla sua riconoscibilità non si è basata esclusivamente su quanto riferito dai testi di parte convenuta, ma ha affermato la concreta difficoltà che, in mancanza di comportamenti fuori dall'ordinario, sussiste nel riconoscere i sintomi della malattia. Del resto, la contraddizione emersa tra le dichiarazioni dei testi colleghi dell' e quelle rese Pt_1 dall'impiegato dell'autosalone e della impiegata dell'agenzia di assicurazioni (testi delle parti convenute) si può ben spiegare con il semplice fatto che i primi conoscevano bene e da tempo l' Pt_1 mentre i secondi si erano trovati al momento del fatto dinnanzi ad una persona di cui nulla sapevano, se non che era autista dell' . Parte_8 Ed in effetti l'esame delle deposizioni sia dei primi, ma soprattutto dei secondi consente di affermare che le dichiarazioni rese erano lineari e credibili nel descrivere una persona priva di sintomi che potessero far sospettare una qualche alterazione, pacata, interessata all'acquisto della macchina individuata, che rivolgeva domande pertinenti e che si presentava poi con documentazione puntuale al fine di concludere l'affare. D'altro canto per lungo tempo l' aveva lavorato come autista di pullman della linea regionale Pt_1 trasporti sarda fino alla commissione dei fatti elencati, o poco prima del loro verificarsi, a riprova che i sintomi non erano continui (nel senso che dall'anamnesi risultava che l' ra affetto dalla malattia Pt_1 sin dal 1998), ma si alternavano e non era possibile da parte di inesperti il riconoscimento di una sindrome psichiatrica. Pertanto, pur non essendovi dubbi circa l'esistenza in capo all'attore del disturbo psichiatrico bipolare e sulla cui gravità l'appellante si è soffermato più volte nella sua trattazione difensiva, rimane il fatto che parte attrice-appellante, nonostante ne fosse onerata, non provava i presupposti che fondavano la domanda di annullamento del contratto ossia la malafede del venditore ed il pregiudizio causato dal negozio giuridico posto in essere. La malafede, in particolare, non si poteva trarre né dalla incapacità naturale del soggetto, né dal comportamento del venditore che descriveva i passaggi generali della vendita come avvenuti secondo consueti schemi (non risultando peraltro agevole ipotizzare che la pratica di vendita e finanziamento nonché gli adempimenti assicurativi potessero essere avvenuti con insulti diretti all'impiegato dell'autosalone o minacce dirette all'impiegata dell'agenzia di assicurazioni, giacchè era proprio attraverso questi comportamenti che si era estrinsecata la malattia dell' e senza che l'acquisto in Pt_1 sé potesse dirsi pregiudizievole in relazione alla sfera patrimoniale dell'acquirente così come risultante all'epoca del fatto. Quanto al pregiudizio lamentato, il Collegio osserva quanto segue. L'appellante ha proposto una ricostruzione del fatto secondo cui l'acquisto effettuato dall' Pt_1 sarebbe da considerarsi azzardato in quanto all'ammontare della rata pari a 271,94 da pagare per l'acquisto della Mercedes usata, doveva essere aggiunta quella di euro €. 157,50 sino al 2016 (contratta per l'autoveicolo vecchio e dato in permuta), con la conseguenza che dal reddito di euro 909,02, al netto della somma per il mantenimento dell'ex coniuge e delle figlie, il giudice avrebbe dovuto detrarre entrambe le rate, il che comportava il superamento del terzo del reddito disponibile quale criterio per verificare la bontà dell'acquisto. Tuttavia il reddito da lavoro dell' era composto da uno stipendio mensile di euro 909,02 per 14 Pt_1 mensilità, ammontando a euro 12.726,28 annuali e non ad euro ad € 10.395,00, come sostenuto dall'appellante. Ne consegue che conteggiando le due rate annuali (pari complessivamente a euro 5153,28), l'importo annuo residuo era pari a 7572,72, superiore al terzo. Si trattava quindi di un acquisto che non poteva considerarsi al di sopra delle possibilità finanziarie dell'acquirente, il quale, oltre il fatto che viveva da solo, risultava anche proprietario di casa, come dichiarato nel contratto di finanziamento. Né può valere a superare quanto fin qui accertato, la circostanza dedotta dall'appellante circa il prezzo dell'autovettura da considerare eccessivo rispetto ad un analogo autoveicolo, in vendita a Treviso nel 2017 per il prezzo ammontante a euro 7.500,00, in quanto priva di riferimenti precisi in ordine alle condizioni di uso del veicolo, tra l'altro posto sul mercato dell'usato tre anni dopo i fatti di causa. Circostanza, quest'ultima, nemmeno ulteriormente approfondita. Infine, con riguardo alla doglianza dell'appellante in tema di condanna alle spese, osserva il Collegio che il giudice di prime cure, nel condannare alle spese di l'attore, applicava correttamente il principio di soccombenza, tenuto conto che non sono state specificate le ragioni che giustificherebbero la deroga al predetto principio. L'appello deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di cause di valore fino a euro 26.000,00, nei valori minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate in concreto, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da , in persona dell'amministratore di sostegno, , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 381/2022;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado nei confronti di
[...] e di che liquida in euro 2.906,00 per ciascuna delle società CP_1 Controparte_2 appellate, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Così deciso in Sassari in data 18.06. 2025
Il Giudice ausiliario est. Dott. Francesca Maccioni Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi
(CF: ), in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F ), elettivamente domiciliati a Nuoro, presso lo studio dell'Avv.
[...] C.F._2 Alessandro Tuvoni che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello, autorizzato ad intraprendere e resistere ad azioni giudiziarie come autorizzazione già versata nel giudizio di primo grado appellante contro in persona dell'amministratore p.t., (p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sechi giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata nonchè contro
in persona dei procuratori speciali pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, sig.ra e sig. in forza dei poteri conferiti con verbale del Parte_3 Parte_4 consiglio di amministrazione del 18/10/2022, rappresentata e difesa giusta procura speciale asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01, allegata al comparsa , congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso lo studio dell'Avv. Marina Tamponi appellata All'udienza del 21 giugno 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.381/ 2022 emessa dal Tribunale di Nuoro Sezione Civile nell'ambito del giudizio N.R.G. 430/2016 , depositata in cancelleria in data 08.06. 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure :
3) In via subordinata, nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, disporre la compensazione delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio. Nell'interesse dell'appellata : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1
1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) confermare integralmente la Sentenza oggi impugnata per i motivi di cui all'espositiva;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari. Nell'interesse dell'appellata Controparte_2
Nel merito ed in via principale: rigettare l'odierno appello perché infondato in fatto ed in diritto confermando pienamente la sentenza di prime cure e, comunque, accogliere le domande proposte da sia nel giudizio RGN 430/2016 sia nel giudizio RGN 783/2016 che devono Controparte_2 intendersi in questa sede interamente ritrascritte il tutto con vittoria si spese e competenze di lite del presente grado oltre a rimborso forfetario al 15% IVA e CPA come per legge;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi che si formula per mero tuziorismo difensivo di accoglimento ancorché parziale dell'odierno gravame condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a l'importo di € Controparte_2 12.300,00 versato a titolo di anticipo in conto prezzo per l'acquisto del veicolo tg. EP89AX, nonché condannarla a manlevare e tenere indenne a ogni e qualsiasi pretesa attorea Controparte_2 anche per le spese legali. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado oltre a rimborso forfetario al 15% IVA e CPA come per legge. In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda attorea possa trovare un qualche accoglimento, condannare l'appellante a restituire ex art. 1443 cod. civ. a favore di l'autovettura tg. EP859AX conto del suo deprezzamento con condanna di Controparte_1 quest'ultima a restituire a l'importo di € 12.300,00 versato a titolo di anticipo Controparte_2 in conto prezzo per l'acquisto del veicolo tg. EP89AX Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado oltre a rimborso forfetario al 15% IVA e CPA come per legge: in via estremamente subordinata;
nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda dell'odierno appellante possa trovare un qualche accoglimento, compensare integralmente le spese di lite del doppo grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del marzo 2016, , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 Pt_1
conveniva in giudizio la e la innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Nuoro, domandando quanto segue:
1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 428 c.c. l'incapacità di intendere e volere del Sig. al momento della stipula del Parte_1 contratto di compravendita dell'autovettura Mercedes TG: EP859 AX e del collegato contratto di finanziamento n. CO 000014126030 QA;
2. Per l'effetto, disporre l'annullamento del contratto di compravendita dell'autovettura Mercedes TG: EP859 AX e del collegato contratto di finanziamento n. CO 000014126030 QA 3. disponendo la restituzione della somme versate dal sig. che Pt_1 verranno determinate in corso di causa, nonché della somma di €. 2.700,00, pari al prezzo di valutazione dell'autovettura Chevroelt Matiz Planet Ecoligic Tg: Eb716yn versata dall' alla Pt_1 concessionaria venditrice, ovvero la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, con rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che:
- in data 23.09.2014 aveva stipulato con la società n contratto Parte_1 Controparte_1 di compravendita per l'acquisto di un'autovettura Mercedes classe A. 160 CDI AUTOMATIC SPECIAL EDITION TG: EP859AX, per un importo complessivo di €. 15.000,00 e che da tale somma, era stato detratto l'importo di €. 2.700,00, pari alla valutazione dell'autovettura Chevroelt Matiz Planet Ecoligic Tg: EB716YN di proprietà di , la quale era stata versata alla Parte_1 concessionaria venditrice;
- per la a restante somma di €. 12.300,00 l'acquirente e la venditrice avevano proceduto alla stipula di un contratto di finanziamento con la società convenzionata con la parte venditrice;
CP_2 con detto contratto le parti avevano previsto la restituzione della somma di €. 16.432,64 comprensiva di interessi e costi connessi al finanziamento da restituire in 60 rate per un importo mensile di €. 271,94.
- tuttavia era affetto da un disturbo affettivo bipolare di tipo I°, che, proprio nel mese di Parte_1 settembre 2014, si era aggravato, provocandogli un cambiamento comportamentale (irritabilità, insonnia, vagabondaggio, spese eccessive), finendo per incorrere in alcuni fatti di natura penale (nella notte del 22.09.2014, alle 03:00 circa, veniva arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in seguito al suo fermo per una lite scoppiata in un bar, arresto, questo, al quale erano seguite una serie di evasioni (allontanamenti dalla residenza non autorizzati e ulteriori episodi che portavano il Tribunale di Nuoro ad applicare la misura della custodia cautelare).
- dal diario clinico del detenuto si era appreso che l' si presentava non collaborante diffidente e Pt_1 aggressivo verbalmente. Dalla relazione del medico della casa circondariale, Dott. Persona_1 si era appreso che il paziente non aderiva alle più elementari norme di convivenza “… urina e defeca addosso ai propri abiti… “, non era in grado di pulire se stesso e la cella in cui vive.
- per i fatti sopra descritti l' era stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati : art. 337 Pt_1 c.p. in data 22.09.2014, art. 385 in data 22.09.2104, art. 385 in data 23.09.2014, art. 385 co, 3 c.p. in data 26. 09. 2014;
-i predetti procedimenti erano stati riuniti e, considerata la dinamica dei fatti oggetto di imputazione, si era resa necessaria la redazione di una perizia medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e volere dell' Pt_1
- il CTU nominato in sede penale, dott. , aveva precisato che l' era affetto da disturbo Per_2 Pt_1 affettivo bipolare di tipo I°, rappresentando che la patologia in esame è caratterizzata da fasi maniacali o stati di eccitamento maniacale e che il soggetto che ne è affetto presenta i caratteristici sintomi, come autostima ipertrofica o grandiosità, agitazione psicomotoria, un eccessivo coinvolgimento in attività ludiche che hanno potenziale di conseguenze dannose come eccessi nello spendere denaro, investimenti in affari avventati;
- in ragione del quadro clinico riportato nell'elaborato peritale il CTU aveva concluso che l' nel Pt_1 periodo precedente e successivo la commissione dei ripetuti reati di evasione e degli ulteriori episodi discomportamentali si era trovato in una tipica fase eccitativa maniacale del suo disturbo affettivo bipolare, patologia psichiatrica (pag. 18 perizia CTU), con la completa perdita di ogni capacità di intendere e volere (pag. 19 relazione);
- pertanto il Giudice ai sensi degli artt. 88 c.p. art 530 c.p.p. aveva assolto l' dai reati a lui Parte_1 ascritti perché non imputabile per vizio totale di mente e in data 07.07.2015 il Giudice tutelare presso il Tribunale di Nuoro aveva nominato nell'interesse dell' l'amministratore di sostegno;
Pt_1
- la venditrice era in malafede o comunque aveva avuto consapevolezza della situazione CP_1 pisco-fisica dell' al momento della stipula dei contratti di compravendita e di finanziamento, Pt_1 risultando assai improbabile, anche in base alla relazione peritale, che la venditrice non si fosse accorta che l' fosse affetto da una significativa alterazione dell'equilibrio psichico con disturbi Pt_1 del pensiero. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la quale evidenziava le seguenti CP_1 circostanze: a) il comportamento del presso l'autosalone era stato pacato e lo stesso non Parte_1 aveva manifestato alcun segno di alterazione psicofisica: b) le operazioni di vendita erano iniziate il 22 settembre 2014 e la trattativa era stata ben ponderata dall'acquirente, il quale aveva proposto varie domande e chiesto numerose informazioni, riservandosi di pensarci;
c) durante la prima visita Pt_1 e tal sig. , impiegato presso l'autosalone, avevano anche avuto il tempo di prendersi un
[...] Per_3 caffè; d) il giorno successivo, 23 settembre 2014, si era presentato all'autosalone con i Parte_1 documenti necessari per il finanziamento e con il si erano occupati di compilare la richiesta di Per_3 finanziamento alla e) il giorno ancora successivo sempre e , accolta la CP_2 Per_3 Parte_1 richiesta di finanziamento da parte della si erano recati presso l'agenzia di pratiche CP_2 automobilistiche Sandalia al fine di chiedere il rilascio del foglio provvisorio di via, con concessione in favore della Tuttauto del veicolo Chevrolet già di proprietà dell' f) tale pratica era stata svolta Pt_1 dal titolare dell'agenzia, il quale aveva proceduto anche all'autentica della firma di Persona_4
g) tutti questi passaggi dall'acquisto alla cessione della vecchia auto erano avvenuti in giorni Pt_1 diversi e sempre alla presenza di soggetti terzi , i quali non avevano notato alcun tipo di alterazione comportamentale. Aggiungeva la convenuta che era conosciuto in citta in quanto autista dell' CP_1 Parte_1 Pt_5 sicchè mai il venditore avrebbe potuto pensare che l'acquirente fosse affetto da una malattia psichiatrica. Ancora, la convenuta deduceva, quanto al pregiudizio economico lamentato dall'attore, che l' Pt_1 aveva acquistato un veicolo usato assolutamente all'interno delle sue possibilità economiche, tanto che aveva avuto modo di accedere al credito secondo le condizioni che era Controparte_2 solita applicare alla generalità dei propri clienti, ricevendo addirittura un finanziamento ad un tasso persino al di sotto del tasso medio rilevato da Banca D'Italia nel periodo, pari al 12,21%, e pertanto molto al di sotto del tasso soglia pari per il medesimo periodo al 19,26%. Ancora, il prezzo dell'autovettura comprata dall' e di quella da lui venduta era assolutamente in linea con i prezzi Pt_1 di mercato. La convenuta pertanto chiedeva il rigetto della domanda attrice Si costituiva in giudizio anche la quale chiedeva la riunione del procedimento Controparte_2 di primo grado al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 107/2016 (R.A.C. opposizione 783/2016) pendente di fronte al Tribunale di Nuoro, nell'ambito del quale l'attore si era opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il pagamento delle rate del finanziamento e nell'ambito CP_2 del quale aveva richiesto l'annullamento sia del contratto di compravendita che del collegato contratto di finanziamento (riunione che avveniva in seguito alla prima udienza). chiedeva altresì il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, di essere CP_2 manlevata da servizi in caso di accoglimento della domanda dell'attore. CP_1 Disposta la riunione dei due giudizi pendenti, il Tribunale di Nuoro, istruita la causa con referente documentale, prova orale e CTU medico legale, rigettava la domanda attrice e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 107/2016 emesso in favore della CP_2 Il giudice di primo, richiamato il disposto di cui all'art. 428 c.c., secondo cui “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”, riteneva che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per l'annullamento del contratto in ragione delle seguenti circostanze: - per l'acquisto dell'autovettura usata finanziata era stato pagato un prezzo assolutamente di mercato;
- la valutazione dell'usato dato in permuta era anch'esso rispondente ai criteri di mercato, senza che fossero emersi particolari profili di uno stato di approfittamento da parte del venditore e/o del finanziatore;
- aveva inoltre acquistato un veicolo usato alla portata delle proprie Parte_1 possibilità economiche e non certamente una fuori serie dal prezzo proibitivo;
- aveva dato in permuta l'autovettura di cui era proprietario (giustificando, così, il nuovo acquisto) ricevendo un congruo prezzo;
- aveva avuto accesso al credito secondo le medesime condizioni che Controparte_2 era solita applicare alla generalità dei propri clienti ed anzi, sempre il medesimo aveva ricevuto un finanziamento ad un tasso persino al di sotto del tasso medio rilevato da Banca D'Italia nel periodo pari al 12,21% e molto al di sotto del tasso soglia pari per il medesimo periodo al 19,26%; - l'importo del credito e delle singole rate, inoltre, erano assolutamente rispettosi del merito creditizio dimostrato dal cliente giacchè lo stesso era titolare di un contratto a tempo indeterminato con l'Azienda dei Trasporti Pubblici di Nuoro, godeva di una retribuzione netta mensile di € 902,00 (al netto dell'assegno di mantenimento) per 14 mensilità; non risultava segnalato negativamente in alcuna banca dati;
- l'importo della rata contrattualmente prevista pari ad € 271,94, pertanto, in linea con le disponibilità economiche del cliente giacchè pari a meno di 1/3 del suddetto reddito disponibile e, quindi, in perfetta linea con gli indici di merito creditizio adottati dalla finanziaria alla generalità della clientela. Secondo il tribunale, pertanto, non esisteva un pregiudizio economico idoneo a dimostrare la mala fede dei convenuti. Il giudicante, inoltre, evidenziava che dalla CTU disposta in sede di giudizio di primo grado, tenuto in conto la documentazione medica già in atti e le perizie psichiatriche già espletate, era emersa l'impossibilità che il periziando, al momento della compravendita e della collegata richiesta di finanziamento, presentasse espliciti ed evidenti segni di scompenso maniacale né che si fosse abbigliato in maniera tale da attirare l'attenzione o lo stupore dei presenti. Non risultava neanche che il medesimo avesse posto in essere un comportamento tale da indurre i presenti a ritenere di trovarsi davanti un individuo affetto da malattia psichiatrica. Il tribunale, quindi, concludeva che in assenza della prova della malafede dei contraenti, la domanda attrice di annullamento doveva essere rigettata. Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, , nella sua qualità di amministratore Parte_2 di sostegno di , ha impugnato la predetta sentenza, denunciando l'errata valutazione delle Parte_1 prove raccolte e il difetto di istruttoria, con conseguente insufficienza ed incongruità della motivazione in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice di primo grado recepito acriticamente la CTU espletata durante il giudizio di primo grado, tra l'altro fondata sulle dichiarazione dei testi delle convenute, nonostante che dalle circostanze dedotte emergesse che le condizioni psichiatriche dell' rano ben conoscibili anche da parte di terzi (nei giorni 22, 23 e 24 Pt_1 settembre 2014, l' tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, aveva assunto un Pt_1 atteggiamento ostile nei confronti dei militari dicendogli “vi uccido rambi di merda, schifosi”; durante la perquisizione si era opposto all'agente di p.g. , colpendolo con calci e Testimone_1 pugni, provocandogli un trauma contusivo alla spalla e coscia destra, continuando ad insultare gli agenti dicendo “ vi faccio a pezzi non sapete chi sono io . . . se vi togliete la divisa vi rompo il culo fuori da qui vi ammazzo e vi taglio la testa…”; vari allontanamenti dalla propria abitazione non autorizzati;
in data 26 settembre 2014, l' commetteva l'ennesima evasione, poiché sottoposto Pt_1 agli arresti domiciliari, si allontanava dalla propria abitazione per recarsi presso il locale nosocomio Nuorese dove veniva rintracciato, alle ore 01.00 del mattino, dagli agenti di p.s. all'interno della sala d'attesa intento a chiacchierare con altra persona;
all'udienza del 26 settembre 2014 allorquando gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere applaudiva in udienza e oltraggiava il Pubblico Ministero e il Giudice additandoli come stronzi e altro); ii) laddove il tribunale non considerava l'incompletezza della relazione della CTU, la quale non spiegava in che cosa consisteva la asserita alternanza di momenti di lucidità rispetto alle fasi critiche della malattia dell' iii) per Pt_1 non avere il giudice di primo grado tenuto nel debito conto il diario clinico del detenuto ove si leggeva che il paziente era non collaborante e nel colloquio, diffidente, aggressivo verbalmente nonchè la relazione dello psichiatra della casa circondariale di Nuoro Dott. effettuata tre giorni Persona_1 dopo l'acquisto dell'auto, che evidenziava che obiettivamente il paziente mostrava grave compromissione della memoria e dell'orientamento (tempo spazio persone) povertà nel linguaggio con atteggiamento orientato in senso ludico disforico;
iv) per non aver il tribunale ammesso la prova orale articolata dalla difesa dell'attore tesa a sentire anche il perito del giudice penale, dott. Tribisonna;
v) laddove il giudicante riteneva il merito creditizio dell' ai fini dell'ottenimento Pt_1 della finanziaria, risultando che, al momento dell'acquisto, l' era ancora debitore nei confronti Pt_1 della società finanziaria Agos Ducato della residua somma di euro 4.535,09 per l'acquisto della vettura già di sua proprietà con rate mensili di €. 157,50 sino al 2016 come si evince dalla relativa diffida e dal ridetto contratto, con la conseguenza che dal reddito di euro 909,02, al netto della somma per il mantenimento, il giudice avrebbe dovuto detrarre anche tale ultimo importo mensile, oltre che la rata di 271,94, con la conseguenza che vi era stato superamento del terzo del reddito disponibile e quindi il concreto pregiudizio per l'acquirente in stato di incapacità naturale;
vi) per non aver il giudice a quo tenuto in conto che il pregiudizio economico era desumibile anche dal prezzo di acquisto della Mercedes, pari a euro 15.000,00, essendo stata prodotta documentazione attestante la valutazione del medesimo modello di auto acquistata dall' e anche del medesimo anno di Pt_1 immatricolazione per un prezzo pari a euro 7.500,00; vii) l'erronea applicazione degli art. 91 e 92 cpc laddove il giudice di prime cure, nel condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, secondo i parametri medi, non teneva in conto che era pacifico in atti che l' fosse incapace di intendere e Pt_1 di volere, con la conseguenza che in caso di conferma della sentenza impugnata le spese dovranno essere compensate sia con riferimento al primo che al presente grado di giudizio. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato le avverse censure ed ha Controparte_2 insistito per il rigetto dell'appello, reiterando la domanda riconvenzionale – ritenuta assorbita in primo grado – proposta nei confronti della chiedendo quindi che, nell'ipotesi di Controparte_1 accoglimento del gravame, venisse riconosciuto il diritto della di ottenere da parte di CP_2 la restituzione dell'importo erogato a titolo di anticipazione in conto prezzo a Controparte_1 quest'ultimo giacché la suddetta anticipazione sarebbe stata sine causa. Si è costituita anche la la quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_4 infondato in fatto ed in diritto, eccependo, quanto alla domanda riconvenzionale proposta da CP_2
l'inammissibilità della stessa giacchè il contratto di acquisto e quello di finanziamento non
[...] dovrebbero essere considerati collegati con la conseguenza che non potrebbe applicarsi il principio simul stabunt simul cadent, come sostenuto, invece, dalla banca essendo intercorsa tra le CP_2 parti una convenzione. All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova preliminarmente illustrare la relazione del CTU al fine di meglio ricostruire i rapporti tra le parti in causa. La perizia psichiatrica espletata nel primo grado di giudizio aveva ad oggetto i seguenti quesiti:
“Dica il CTU, sulla base della documentazione medica in atti e di ogni altro opportuno accertamento, tenuto conto dello stato in cui versava nel periodo oggetto delle perizie psichiatriche Parte_1 effettuate nei procedimenti penali 395/15 RG GIP e 490/14 RG TRIB ed in particolare nei giorni del 22,23,24 settembre 2014:
- se pazienti nelle condizioni in cui si trovava nel periodo in questione manifestino Parte_1 all'esterno con comportamenti, nell'eloquio o in altro modo, segni della patologia che li affligge;
- con quale frequenza avvengano tali manifestazioni esterne della patologia e se presentino carattere di continuità o meno;
- se occorrano specifiche competenze tecniche o professionali per percepire lo stato del paziente;
Riferendo su tali questioni, laddove possibile, con specifica attenzione al caso di . Parte_1
Il perito nominato, prof.ssa specialista in psichiatria, riportava i fatti già Persona_5 narrati, analizzava i verbali della polizia e le perizie già svolte, riportava l'anamnesi del periziando, studiando le varie certificazioni mediche in atti ossia le attestazioni dei medici che avevano avuto in cura l' e degli specialisti incaricati dal Tribunale Penale nonché dei vari centri di cura che lo Pt_1 avevano avuto in carico. La Prof.ssa confermava che era affetto da un disturbo bipolare tipo I, precisando Per_6 Parte_1 che: Un elemento utile ai fini della valutazione psichiatrico forense e la fase di scompenso di malattia. Si tratta infatti di patologie croniche che, soprattutto nel caso del Disturbo Bipolare, sono caratterizzate da periodi di remissione totale o parziale dei sintomi, periodi in cui l'individuo che ne è affetto, ha la piena coscienza delle sue azioni e la piena comprensione della realtà. Nel caso specifico, ed in tutti i casi in cui, relativamente ad un dato momento vi siano dei gravi scompensi della patologia, può essere affermato che la patologia sottostante aveva acquisito una intensità tale da compromettere la capacita di comprensione di gestione della realtà da parte del periziando (vedasi conclusioni delle relazioni psichiatriche redatte dal Dr. e dalla scrivente in Per_2 relazione a fatti differenti ma relativamente ravvicinati nel tempo ai fatti per cui si procede). Si evince infatti che lo stato affettivo del periziando, ascrivibile al suo Disturbo Bipolare tipo I, fosse caratterizzato da un eccitamento maniacale, con agitazione psicomotoria, comportamento disorganizzato, irritabilità, diminuita necessita di sonno, ansia psichica e tensione costante, aumento de! comportamento finalizzato ed aumento delle spese al di sopra delle proprie capacita reali. Sotto il profilo della riconoscibilità della malattia in ordine al fatto di causa, la specialista affermava che La riconoscibilità della malattia mentale implica che il quadro clinico manifestato dal periziando fosse riconducibile a comportamenti tali da poter essere facilmente e comunemente individuato come abnormi, dalla maggior parte della gente. Nel caso specifico per cui si procede, in base alle verbalizzazioni ed alla documentazione visionata, non e possibile evidenziare che ii periziando, nel momento specifico dell'atto che si contesta, manifestasse espliciti ed evidenti segni di uno scompenso manicale che potesse essere riconosciuto da una persona non esperta. In base alla documentazione e infatti possibile evidenziare che il periziando si sia recato presso la concessionaria di auto adeguatamente abbigliato, in maniera tale da non aver attirato l'attenzione e/o lo stupore dei presenti. Non risulta che egli abbia messo in atto comportamento disorganizzato tale da far pensare ai presenti che si trattasse di un individuo affetto da una qualche patologia psichiatrica (risulta che abbia formulato domande adeguate rispetto all'acquisto dell'auto, che abbia indicato l'auto che desiderava, che abbia compreso le modalità di vendita etc). Nonostante negli stessi giorni avesse piu volte manifestato aggressività verbale (come si evince dal fascicolo), non risulta in nessun modo che tali comportamenti siano stati utilizzati nei confronti di terze persone nel momento dei fatti per cui procede. Risulta inoltre che il pensiero fosse in quel momento congruo ed adeguato, tanto da permettere al periziando di riportare una documentazione congrua con la richiesta di finanziamento per l'acquisto dell'automobile. Nonostante l'ideazione del periziando potesse essere alterata, in quel momento, nel senso di una grandiosità ipomaniacale, tuttavia la riconoscibilità di tale situazione psichica non è di facile riscontro, soprattutto da un individuo non esperto che non conosceva ii periziando. E improbabile che gli operatori, durante ii breve contatto con ii periziando durante il quale è stato stipulato un contratto che implicava ii semplice rispetto di specifiche formalità, abbiano potuto riconoscere eclatanti segni e/o sintomi di psicopatologia tali da poter far pensare ad una vulnerabilità patologica, mancanza di consapevolezza del proprio comportamento, bizzarria, inferiorità psichica. In conclusione e possibile affermare che, in base ai dati a disposizione, lo stato psicopatologico del periziando relativamente ai fatti per cui si procede fosse di difficile riconoscibilità da parte di individui privi di competenze tecniche e professionali adeguate, in un arco di tempo relativamente ristretto e senza una precedente e approfondita conoscenza della personalità del periziando. Infine, la prof.ssa concludeva come segue: Per_6 l. Pazienti nelle condizioni del Sig. affetti cioè da una Disturbo Bipolare tipo I in comorbidita Pt_1 con abuso di alcol, possono manifestare all'esterno specifici sintomi, con una frequenza clinica estremamente variabile.
2. Nel caso specifico del Sig. e relativamente al momento dei fatti specifici per cui si procede, Pt_1 non vi era riconoscibilità da parte di individui privi di competenze tecniche e professionali adeguate. Avuto riguardo alla prova per testi, come già rilevato dal tribunale, - il quale dava atto che mentre i testi e , colleghi di confermavano la condizione Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 patologica dello stesso, e rispettivamente il Persona_7 Testimone_4 dipendente di che aveva assistito nella vendita e l'assicuratriceche Parte_6 Parte_1 aveva provveduto a volturare il contratto per la nuova auto, confermavano come lo stesso non fosse visibilmente alterato – giova evidenziare come i colleghi dell' potevano confermare la Pt_1 sussistenza del suo stato patologico anche perché lo conoscevano e lo vedevano quotidianamente, mentre i testi delle convenute erano e avevano avuto Testimone_4 Persona_7 modo di incontrarlo solo nell'occasione della vendita. Tali testi riferivano testualmente, la prima“..Non ricordo esattamente come fosse vestito, che si trattasse di una persona educata e tranquilla lo ricordo, lo identificai normalmente. Era la seconda volta che veniva, e veniva per effettuare una sostituzione e cioè assicurare un'auto al posto di un'altra. In quell'occasione mi si rivolse con un linguaggio comprensibile, educato e pacato. Non mi ricordo se fosse accompagnato o meno, non saprei neppure descriverlo bene nel fisico, mi sembra fosse magro e con i capelli scuri.” ed il secondo, ex dipendente di “Ricordo che il Controparte_1 signor aveva puntato l'attenzione su un mercedes classe “A”. Non mi sembra di avergli Pt_1 proposto altre vetture perchè capii che lui era interessato a quella. Capo 3) Sì è vero mi chiese informazioni sulle condizioni della mercedes e sul costo.Capo 4) non ricordo la valutazione, ricordo però che lui mi disse che aveva un usato da versare, tra l'altro un'auto che gli avevo venduto quando lavoravo per un'altra concessionaria e arrivammo alla valutazione di cui mi si dice. Capo 5) non ricordo esattamente le cifre ma è vero che serviva un finanziamento per aggiungere la cifra di circa 12.000,00 € Capo 6) Lui mi chiese quanto e cosa ci sarebbe voluto per avere il finanziamento e io gli dissi che ci volevano le solite cose, una busta paga come per tutti i dipendenti e poi la risposta ad alcune domande. Capo 7) direi che la visita è durata circa tre quarti d'ora un'ora , è vero che abbiamo preso un caffè. Lui era cordiale come io con lui. Capo 8) Non saprei se il giorno dopo o quello dopo ancora, ma sì è tornato dicendo che voleva acquistare la macchina e Parte_1 portando i documenti che gli avevo chiesto per ottenere il finanziamento. Capo 9) Gli ho fatto alcune domande, ho inserito la domanda a computer e poi ha firmato davanti a me la domanda Parte_1 di finanziamento e l'autorizzazione della privacy. Capo 11: Sì è vero. Il signor è venuto alla Pt_1 Tuttauto e poi assieme ci siamo recati alla Sandalia direi con la mia macchina che guidavo io. Alla ha firmato per la cessione della sua macchina ed io ho predisposto il foglio provvisorio Parte_7 di via. Capo 12: sì è vero. Capo 13: ha autenticato la firma del signor per la Persona_4 Pt_1 cessione della Chevrolet Matiz. Capo 14: Non ricordo di alcun comportamento particolare. Mi pareva normale. Capo 15: non lo so non c'ero, dopo essere rientrati in concessionaria non ho più seguito il signor Pt_1 Tanto premesso, l'appello è infondato. Occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità espressasi in tema di atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere, ha avuto modo di chiarire che (vedi Cass. civ. n. 19630/2023) che
“Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente” ed ancora (cfr Cass. n. 35466/2022) che “In tema di annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura, la presunzione di incapacità intermedia conseguente alla dimostrazione della stessa con riguardo ad un momento successivo e precedente postula in ogni caso il carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento all'incapacità naturale successiva e precedente l'atto oggetto di impugnazione, senza che, del resto, possa ritenersi a tal fine sufficiente l'esistenza di un giudicato penale con cui sia stata dichiarata l'incapacità naturale del rappresentato giacché, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale”. Ciò chiarito, è evidente che in ambito civilistico l'incapacità naturale del soggetto che abbia effettuato atti con effetti giuridici è soggetta ad una valutazione rigorosa, riferita anche al momento del compimento del negozio di cui sia stato richiesto l'annullamento, e che il carattere pregiudizievole del negozio può rappresentare solo un indizio della malafede dell'altro contraente. Sotto tale profilo, del tutto correttamente il tribunale procedeva ad una valutazione autonoma della capacità dell' non potendo fare riferimento alla incapacità di intendere e di volere quale causa Pt_1 di non imputabilità dei reati a suo tempo ascritti all'attore, anche in quanto il fatto dedotto era l'atto di acquisto di una macchina e non i fatti sussunti sotto le fattispecie di reato di cui in narrativa. Diversamente da quanto ritenuto dall'attore, la CTU espletata durante il primo grado di giudizio confermava che l' era affetto da un disturbo bipolare tipo I che ha come caratteristica, oltre che Pt_1 l'alternarsi di periodi di eccitamento maniacale e di fasi depressive, anche la presenza di periodi di remissione totale o parziale dei sintomi, periodi in cui l'individuo che ne è affetto, ha la piena coscienza delle sue azioni e la piena comprensione della realtà. La remissione dei sintomi come l'alternanza di fasi diverse costituisce proprio l'essenza della malattia riscontrata tanto che viene chiamata disturbo bipolare. Dopo avere descritto la malattia nelle sue caratteristiche, il CTU ha spiegato che la riconoscibilità del disturbo in questione da parte di soggetti terzi è assai difficile ed improbabile, così come con elevata probabilità nel momento in cui l' si era recato presso l'Autosalone, pur magari conservando Pt_1 l'alterazione maniacale di quei giorni, tuttavia non presentava sintomi o stranezze comportamentali tali da indurre terze persone a sospettare la presenza di un disturbo dell'umore. La prof.ssa incaricata di relazionare sulla malattia e sulla sua riconoscibilità non si è basata esclusivamente su quanto riferito dai testi di parte convenuta, ma ha affermato la concreta difficoltà che, in mancanza di comportamenti fuori dall'ordinario, sussiste nel riconoscere i sintomi della malattia. Del resto, la contraddizione emersa tra le dichiarazioni dei testi colleghi dell' e quelle rese Pt_1 dall'impiegato dell'autosalone e della impiegata dell'agenzia di assicurazioni (testi delle parti convenute) si può ben spiegare con il semplice fatto che i primi conoscevano bene e da tempo l' Pt_1 mentre i secondi si erano trovati al momento del fatto dinnanzi ad una persona di cui nulla sapevano, se non che era autista dell' . Parte_8 Ed in effetti l'esame delle deposizioni sia dei primi, ma soprattutto dei secondi consente di affermare che le dichiarazioni rese erano lineari e credibili nel descrivere una persona priva di sintomi che potessero far sospettare una qualche alterazione, pacata, interessata all'acquisto della macchina individuata, che rivolgeva domande pertinenti e che si presentava poi con documentazione puntuale al fine di concludere l'affare. D'altro canto per lungo tempo l' aveva lavorato come autista di pullman della linea regionale Pt_1 trasporti sarda fino alla commissione dei fatti elencati, o poco prima del loro verificarsi, a riprova che i sintomi non erano continui (nel senso che dall'anamnesi risultava che l' ra affetto dalla malattia Pt_1 sin dal 1998), ma si alternavano e non era possibile da parte di inesperti il riconoscimento di una sindrome psichiatrica. Pertanto, pur non essendovi dubbi circa l'esistenza in capo all'attore del disturbo psichiatrico bipolare e sulla cui gravità l'appellante si è soffermato più volte nella sua trattazione difensiva, rimane il fatto che parte attrice-appellante, nonostante ne fosse onerata, non provava i presupposti che fondavano la domanda di annullamento del contratto ossia la malafede del venditore ed il pregiudizio causato dal negozio giuridico posto in essere. La malafede, in particolare, non si poteva trarre né dalla incapacità naturale del soggetto, né dal comportamento del venditore che descriveva i passaggi generali della vendita come avvenuti secondo consueti schemi (non risultando peraltro agevole ipotizzare che la pratica di vendita e finanziamento nonché gli adempimenti assicurativi potessero essere avvenuti con insulti diretti all'impiegato dell'autosalone o minacce dirette all'impiegata dell'agenzia di assicurazioni, giacchè era proprio attraverso questi comportamenti che si era estrinsecata la malattia dell' e senza che l'acquisto in Pt_1 sé potesse dirsi pregiudizievole in relazione alla sfera patrimoniale dell'acquirente così come risultante all'epoca del fatto. Quanto al pregiudizio lamentato, il Collegio osserva quanto segue. L'appellante ha proposto una ricostruzione del fatto secondo cui l'acquisto effettuato dall' Pt_1 sarebbe da considerarsi azzardato in quanto all'ammontare della rata pari a 271,94 da pagare per l'acquisto della Mercedes usata, doveva essere aggiunta quella di euro €. 157,50 sino al 2016 (contratta per l'autoveicolo vecchio e dato in permuta), con la conseguenza che dal reddito di euro 909,02, al netto della somma per il mantenimento dell'ex coniuge e delle figlie, il giudice avrebbe dovuto detrarre entrambe le rate, il che comportava il superamento del terzo del reddito disponibile quale criterio per verificare la bontà dell'acquisto. Tuttavia il reddito da lavoro dell' era composto da uno stipendio mensile di euro 909,02 per 14 Pt_1 mensilità, ammontando a euro 12.726,28 annuali e non ad euro ad € 10.395,00, come sostenuto dall'appellante. Ne consegue che conteggiando le due rate annuali (pari complessivamente a euro 5153,28), l'importo annuo residuo era pari a 7572,72, superiore al terzo. Si trattava quindi di un acquisto che non poteva considerarsi al di sopra delle possibilità finanziarie dell'acquirente, il quale, oltre il fatto che viveva da solo, risultava anche proprietario di casa, come dichiarato nel contratto di finanziamento. Né può valere a superare quanto fin qui accertato, la circostanza dedotta dall'appellante circa il prezzo dell'autovettura da considerare eccessivo rispetto ad un analogo autoveicolo, in vendita a Treviso nel 2017 per il prezzo ammontante a euro 7.500,00, in quanto priva di riferimenti precisi in ordine alle condizioni di uso del veicolo, tra l'altro posto sul mercato dell'usato tre anni dopo i fatti di causa. Circostanza, quest'ultima, nemmeno ulteriormente approfondita. Infine, con riguardo alla doglianza dell'appellante in tema di condanna alle spese, osserva il Collegio che il giudice di prime cure, nel condannare alle spese di l'attore, applicava correttamente il principio di soccombenza, tenuto conto che non sono state specificate le ragioni che giustificherebbero la deroga al predetto principio. L'appello deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di cause di valore fino a euro 26.000,00, nei valori minimi data la non particolare complessità delle questioni trattate in concreto, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da , in persona dell'amministratore di sostegno, , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 381/2022;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado nei confronti di
[...] e di che liquida in euro 2.906,00 per ciascuna delle società CP_1 Controparte_2 appellate, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Così deciso in Sassari in data 18.06. 2025
Il Giudice ausiliario est. Dott. Francesca Maccioni Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi