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Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
uMo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI cjie ha concluso chiedendo keft.-N2A.A.4' ( o il difensore PLL eite A..c 2,L,et-- L1 jL- ),) ; < ( 1A, Penale Sent. Sez. 5 Num. 3444 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' proposto ricorso nell'interesse di RI IO avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 29.04.2016, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, ritenutane la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 612 c.p., e veniva assolto dal reato dí cui all'art. 594 c.p. perché non previsto dalla legge come reato, rileva quanto segue. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. c), d), e) c.p.p. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria con assunzione della testimonianza di RI LU. Con il secondo motivo dì ricorso sì deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) e) c.p.p. in relazione alle dichiarazioní della parte civile, CI PP, e di VI VI, dolendosi della ritenuta attendibilità della persona offesa nonostante le contraddizioni e ìncongruenze emergenti dal raffronto con le propalazioni di VI VI. 3. Il ricorso è stato trattato, al sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rígettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. ricorso è inammissibile 4.1.Con il primo motivo sí lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria con assunzione della testimonianza di RI LU. In merito si rileva che il ricorrente lamenta l'omessa assunzione di tale prova come sopravvenuta - che a rigore è soggetta allo specifico statuto di cui all'art. 603 comma 2 del codice di rito che rimanda pur sempre, però, alla valutazione di cui all'art. 190 c.p.p. quanto alle prove manifestamente superflue e irrilevanti pur essendo stata essa già oggeto di rigetto da parte del Tribunale. Sicché il motivo è manifestamente infondato deducendo la violazione di legge sull'errato presupposto che si tratti di prova sopravvenuta, laddove peraltro in caso di prova nuova, non sopravvenuta, il giudice di appello dispone l'assunzione di tale prova solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti (e nei caso di specie la prova è stata ritenuta superflua aila luce del complessivo materiale probatorio a disposizione e ii motivo in scrutinio genericamente si limita ad affermare che ia prova poteva rivelarsi decisiva). 2 4.2.11 secondo motivo è inammissibile, sostanziandosi nella reiterazione della analoga doglianza avanzata con i motivi di appello, e sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in questa sede. La Corte di appello aveva già evidenziato, con ragionamento adeguatamente argomentato e scevro da illogicità, che le circostanze che ora si pongono nuovamente a sostegno delle assunte contraddizioni non fossero decisive: il fatto che i finestrini fossero chiusi non può essere ritenuta causa impeditiva - osserva la Corte territoriale - dell'ascolto delle minacce da parte della vittima, considerando che l'imputato si accostava con la propria auto a quella di CI, inducendo quest'ultimo a rallentare e a rivolgere lo sguardo verso di sé, prestando attenzione al comportamento tenuto dall'imputato; inoltre la persona offesa aveva precisato che il finestrino dell'auto di RI era abbassato mentre il proprio non era completamente chiuso ma risultava aperto di qualche dito. Riguardo alle assente contraddizioni rispetto alle dichiarazioni provenienti da VI VI ha osservato ía Corte territoriale che si tratta di contrasti su questioni marginali e di dettaglio;
d'altra parte la VI aveva riferito che tutto era avvenuto velocemente tanto che non si accorgeva neppure del pugno sferrato dail'imputato a CI poiché ciò avveniva proprio nell'istante in cui usciva dall'auto, notando solo il compagno a terra ferito;
laddove peraltro;
quanto al pugno che la persona offesa aveva asserito di aver ricevuto dall'imputato - sottolinea la sentenza impugnata esso trovava riscontro nel referto in atti riportante lesioni traumatiche facciali, con frattura del seno mascellare sinistro, sfenoide ed arco zigomatico sinistro e cioè lesioni del tutto compatibili col pugno riferito dalla persona offesa. Del tutto generica è infine la deduzione sulla possibile applicazione della legittima difesa. Il motivo è in definitiva inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" - peraltro frammentaria degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2900, oltre accessori di legge, come richiesto. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2900,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 7/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
uMo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI cjie ha concluso chiedendo keft.-N2A.A.4' ( o il difensore PLL eite A..c 2,L,et-- L1 jL- ),) ; < ( 1A, Penale Sent. Sez. 5 Num. 3444 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' proposto ricorso nell'interesse di RI IO avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 29.04.2016, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, ritenutane la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 612 c.p., e veniva assolto dal reato dí cui all'art. 594 c.p. perché non previsto dalla legge come reato, rileva quanto segue. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. c), d), e) c.p.p. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria con assunzione della testimonianza di RI LU. Con il secondo motivo dì ricorso sì deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) e) c.p.p. in relazione alle dichiarazioní della parte civile, CI PP, e di VI VI, dolendosi della ritenuta attendibilità della persona offesa nonostante le contraddizioni e ìncongruenze emergenti dal raffronto con le propalazioni di VI VI. 3. Il ricorso è stato trattato, al sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rígettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. ricorso è inammissibile 4.1.Con il primo motivo sí lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria con assunzione della testimonianza di RI LU. In merito si rileva che il ricorrente lamenta l'omessa assunzione di tale prova come sopravvenuta - che a rigore è soggetta allo specifico statuto di cui all'art. 603 comma 2 del codice di rito che rimanda pur sempre, però, alla valutazione di cui all'art. 190 c.p.p. quanto alle prove manifestamente superflue e irrilevanti pur essendo stata essa già oggeto di rigetto da parte del Tribunale. Sicché il motivo è manifestamente infondato deducendo la violazione di legge sull'errato presupposto che si tratti di prova sopravvenuta, laddove peraltro in caso di prova nuova, non sopravvenuta, il giudice di appello dispone l'assunzione di tale prova solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti (e nei caso di specie la prova è stata ritenuta superflua aila luce del complessivo materiale probatorio a disposizione e ii motivo in scrutinio genericamente si limita ad affermare che ia prova poteva rivelarsi decisiva). 2 4.2.11 secondo motivo è inammissibile, sostanziandosi nella reiterazione della analoga doglianza avanzata con i motivi di appello, e sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in questa sede. La Corte di appello aveva già evidenziato, con ragionamento adeguatamente argomentato e scevro da illogicità, che le circostanze che ora si pongono nuovamente a sostegno delle assunte contraddizioni non fossero decisive: il fatto che i finestrini fossero chiusi non può essere ritenuta causa impeditiva - osserva la Corte territoriale - dell'ascolto delle minacce da parte della vittima, considerando che l'imputato si accostava con la propria auto a quella di CI, inducendo quest'ultimo a rallentare e a rivolgere lo sguardo verso di sé, prestando attenzione al comportamento tenuto dall'imputato; inoltre la persona offesa aveva precisato che il finestrino dell'auto di RI era abbassato mentre il proprio non era completamente chiuso ma risultava aperto di qualche dito. Riguardo alle assente contraddizioni rispetto alle dichiarazioni provenienti da VI VI ha osservato ía Corte territoriale che si tratta di contrasti su questioni marginali e di dettaglio;
d'altra parte la VI aveva riferito che tutto era avvenuto velocemente tanto che non si accorgeva neppure del pugno sferrato dail'imputato a CI poiché ciò avveniva proprio nell'istante in cui usciva dall'auto, notando solo il compagno a terra ferito;
laddove peraltro;
quanto al pugno che la persona offesa aveva asserito di aver ricevuto dall'imputato - sottolinea la sentenza impugnata esso trovava riscontro nel referto in atti riportante lesioni traumatiche facciali, con frattura del seno mascellare sinistro, sfenoide ed arco zigomatico sinistro e cioè lesioni del tutto compatibili col pugno riferito dalla persona offesa. Del tutto generica è infine la deduzione sulla possibile applicazione della legittima difesa. Il motivo è in definitiva inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" - peraltro frammentaria degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2900, oltre accessori di legge, come richiesto. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2900,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 7/12/2022.