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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/09/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, avv. gop Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 2456/2021 ed avente ad oggetto: P r o p r i e t à .
TRA
DI C.F.: , rappresentato e difeso, giusta mandato a Parte_1 CodiceFiscale_1 margine dell'atto introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Mariano di e con lo stesso Pt_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casapulla (CE) alla Via Armando Diaz, n. 07. P.e.c.:
Email_1
ATTORE
E
(P. IVA: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale per Notaio dr.ssa Per_1 recante Repertorio n. 14367 e Raccolta n. 7027 del 11. Novembre 2020, dall'avv.
[...]
Francesco Perone e con questi elettivamente domiciliata in Montesarchio, Via Napoli, P.co
Europa. P.e.c.: Email_2
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor premesso di essere Parte_2 proprietario dell'immobile sito in San Prisco (CE) alla Via Dante n. 11, di aver ,la
[...]
, installato a ridosso della sua proprietà, senza alcuna autorizzazione del Controparte_1 proprietario e senza alcun provvedimento di concessione da parte della P.A., una cabina - armadio per le linee telefoniche che aveva posizionato sul muro esterno del predetto immobile andando evidentemente ad alterare il decoro architettonico dello stabile oltre a causare un danno da infiltrazioni di acqua che si diramavano nel muro perimetrale e nel locale scantinato, conveniva in giudizio la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ Accertare l'illegittima posa dell'armadio in aderenza del fabbricato di proprietà dell'attore, effettuata in spregio della normativa vigente;
- Per l'effetto condannare la Controparte_1 alla immediata rimozione dell'armadio presente in aderenza della facciata del fabbricato di proprietà di parte attrice sito in San Prisco, Via Dante, n. 11, e al ripristino dello status quo ante”; - Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, comunque nella misura di € 26.000,00; - Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la che si opponeva alle richieste Controparte_1 di parte attrice chiedendone il rigetto, eccependo che in base al Codice delle Comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo, 01/08/2003 n° 259, modificato dalla L. 20 novembre 2017, n.
167), Art. 91, gli impianti di reti di comunicazione elettronica, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto e non è dovuta al proprietario alcuna indennità.
Inoltre, faceva rilevare che l'armadio riparti linea in questione non era stato collocato sul suolo privato, bensì su quello pubblico, ed in prossimità, ma senza effettivo contatto materiale con l'immobile di proprietà attorea.
Espletata l'istruttoria a messo di TU NI , rassegnate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione di merito.
*****
La domanda è in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare va dato atto che nel corso del presente giudizio, all'esito della C.T.U.
è emergeva che la cabina – armadio de quo veniva posizionata a ridosso della facciata del fabbricato di parte attrice. Nella relazione peritale, infatti, si legge che: “…Dalle verifiche effettuate in sede di accesso, si è accertato che: Al margine della carreggiata di via G. Carducci su suolo pubblico risulta posizionato un Cabinet (contenitore/armadio) …. avente una dimensione in pianta di 67 cm x 27 cm ed un altezza di 244 cm, collocata a ridosso dello stabile
2 di proprietà attorea, più precisamente, all'estremità della facciata che prospetta su via G.
Carducci, distanziato di circa 3/5 cm dallo stesso corpo di fabbrica. Sul lato sinistro del manufatto metallico, al confine di proprietà aliena, risulta posizionato su suolo pubblico, un supporto verticale in acciaio dove sono installati n. 3 (tre) box adibiti ad alimentazione dell'armadietto Telecom, avente una dimensione in pianta di 31 cm x 16 cm, per un altezza complessiva di 210 cm. Entrambi i manufatti sono stati realizzati nella cunetta comunale, piccolo canale affiancato alla carreggiata stradale, atto alla raccolta e regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale”.
A tal proposito è opportuno precisare che ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e ss., e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa (tra le varie, Sez. 2,
Sentenza n. 15972 del 20/07/2011 Rv. 618711; Sez. 2, Sentenza n. 27399 del 29/12/2014).
Nel caso in esame, così come affermato nella relazione deposita dal TU, risulta che la cabina armadio è una “Cabinet” (contenitore/armadio) con sovrastante alloggio ONU (Optical Network
Unit) che accoglie gli apparati trasmissivi della è costituita da un involucro Controparte_1 in materiale metallico dotato di sportello frontale, avente una dimensione in pianta di 67 cm x
27 cm ed un'altezza di 244 cm. Sul lato sinistro del manufatto metallico, al confine di proprietà aliena, risulta posizionato su suolo pubblico, un supporto verticale in acciaio dove sono installati
n. 3 (tre) box adibiti ad alimentazione dell'armadietto , avente una dimensione in pianta CP_1 di 31 cm x 16 cm, per un'altezza complessiva di 210 cm”. E ancora “la cassetta cassetta/armadio
Telecom di altezza pari a 244 cm è posta ad una distanza di: 1,00 mt dalla finestra della dimensione di 120 cm x 140 cm quale affaccio diretto dall'appartamento del piano terra (rialzato su via Carducci;
1,00 mt dal lume ingrediente della dimensione di 120 cm x 40 cm, che svolge funzione di areazione e luce naturale del locale cantinato al piano seminterrato”.
E' dunque di tutta evidenza che la cabina armadio di cui trattasi è stata realizzata in palese violazione della distanza minima legale, in sostanziale aderenza con la proprietà attorea in quanto la nel posizionare il proprio manufatto avrebbe dovuto rispettare le distanze previste CP_1 dall'art 873 del c.c. che sono state palesemente violate come accertato dal consulente tecnico d'ufficio essendo la stessa posizionata e collocata a ridosso dello stabile di proprietà attorea, più precisamente, all'estremità della facciata che prospetta su via G. Carducci, distanziata di circa
3/5 cm dallo stesso corpo di fabbrica.
Per quanto concerne l'aspetto della liceità degli interventi della , non può ritenersi che CP_1
l'attività del concessionario, sia pure di pubblico interesse, possa esplicarsi senza alcun limite in quanti gli impianti di telecomunicazioni, non possono essere realizzati se i relativi progetti non siano stati prevalentemente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito, anche in virtù del fatto che ogni attività che importi interventi di qualsiasi natura sul
3 territorio comunale è soggetto ad autorizzazione o concessione da parte del medesimo. CP_2
Né tantomeno si rileva che nella fattispecie in esame la abbia attivato la procedura di CP_1 espropriazione ex art. 23 DPR n. 156/1973 o di imposizione della servitù ax art. 233 stessa legge
(decreto del prefetto ai sensi della legge 2359/1865), considerato che l'art. 233 prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritario, ritenendo importante l'art. 237 DPR n. 156/1973 (“La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine…”) e l'art. 232, III comma stessa legge, (“i fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della casa secondo la sua destinazione”), se si considera infine che la moderna NI consente l'interramento dei cavi e dei fili con estrema facilità, ne segue che il sacrificio cui sono costretti alcuni immobili posti in prossimità dei crocicchi delle strade ( come quello che ci occupa) che garantivano in passato l'appoggio o l'ancoraggio per una serie di utenze, attualmente non ha assolutamente modo di esistere;
né nessuna Autorità preposta alla costituzione della servitù, stante il tenore della legge e le possibilità offerte dalla NI, potrebbe mai autorizzare la ad installare impianti sui prospetti delle abitazioni dei privati. CP_1
Ne discende, quindi, che la realizzazione della cabina installata dalla davanti al CP_1 prospetto dell'abitazione dell'attore configura un'attività illecita della convenuta società sotto un duplice profilo: perché ha occupato un terreno pubblico senza il consenso dell'Autorità e perché ha imposto un peso sulla proprietà privata senza il consenso del proprietario.
Inoltre, poiché è evidente che la cabina con le dimensioni di quella della fattispecie in esame rappresenta un peso sulla proprietà dell'attore limitando le normali facoltà rivenienti dal diritto di proprietà e configurando una vera e propria servitù perché essa non consente “il libero uso della cosa secondo la sua destinazione” oltre a deturpare l'aspetto e le linee architettoniche dello stabile come precisato dal consulente nella relazione peritale depositata agli atti nella quale si legge che: “Alla luce di quanto sopraesposto, è possibile affermare con ragionevole certezza che il posizionamento della cassetta/armadio determina un pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato de quo, tale da comportare un deprezzamento delle due unità immobiliari che lo compongono (piano terra e piano seminterrato), valutabile nella misura pari ad € 9.265,29”, si ritiene di poter accogliere la domanda di parte attrice.
Si rigetta invece la richiesta di risarcimento del danno per le infiltrazioni di acque meteoriche, atteso che il consulente di ufficio accertava che: “Al riguardo si evidenzia che, sebbene non siano stati riscontrati danni da infiltrazioni nei locali de quo, la cassetta/armadio, posta quasi in aderenza al fabbricato di proprietà attorea e in corrispondenza della cunetta stradale (via
Carducci), rende più gravoso, ovvero, modifica il decorso naturale delle acque meteoriche, favorendo ristagni di acqua, ciò comporta che, a seguito di eventi meteorici estremi o prolungati,
l'azione della pioggia battente in quel tratto di muro, può dare luogo a fenomeni di infiltrazioni all'interno dei locali, con possibili percolamenti di acque piovane nel piano cantinato”.
Tuttavia, constatava che in entrambe gli accessi effettuati sul luogo in data 23.06.2022, dopo una fase temporale caratterizzata da scarsi eventi meteorici e di giornata assolata, ed in data
4 12.10.2022, dopo circa tre settimane di continue ed abbondanti piogge non si riscontravano tracce di umidità e/o segni di pregresse infiltrazioni di acqua negli immobili di proprietà dell'attore.
Lo scrivente giudicante ritiene che le risultanze della consulenza NI appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile e, dunque, possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Per tale motivo e anche in considerazione del fatto che parte attrice non ha mai dato prova della presenza di tali infiltrazioni, così come previsto dal codice in relazione alla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ove il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché è sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (Cass. Civ. n. 12760/2024), si ritiene di dover rigettare la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara illegittima la posa dell'armadio e conseguentemente condanna la alla immediata Controparte_1 rimozione dello stesso presente in aderenza della facciata del fabbricato di proprietà di parte attrice sito in San Prisco, Via Dante, n. 11, e al ripristino dello status quo ante;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per infiltrazioni;
- condanna la a corrispondere in favore di parte attrice la somma di euro € CP_1
3.838,55, oltre all'importo di euro 237,00 a titolo di contributo unificato ed IVA CPA e rimb forf e oneri come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria C.V. 09/09/ 2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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