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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/09/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 229 / 2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - ConIGliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] l'[...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Malgorani del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno via Rossini n. 44, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera COA Milano n.
2024/7972 del 28.11.2024
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Seregno via Renè Cartesio n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Rossini del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno dell'Atleta n. 1
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1887/2024 – emessa nella causa civile n. 1352/2024
R.G. il 20.6.2024, comunicata il 4.7.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di divorzio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 7 “Riformare la sentenza n. 1887/2024 del Tribunale di Monza accertando e dichiarando la nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente la nullità della sentenza;
accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della NO nella misura di € 400 mensili o comunque della maggiore o minor somma Pt_1 ritenuta di legge e giustizia;
in ogni caso con ogni più opportuno provvedimento di legge e del caso in favore della IG.ra ; Pt_1 con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso del 15% ex art 14 tariff.profess. Nonché
Iva e Cpa come per legge”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Questa Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previo ogni incombente di rito e di merito, voglia respingere ogni avversa domanda, eccezione, istanza;
respingere, in particolare, la domanda di riforma della sentenza n.1887/2024 del Tribunale di Monza per nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nullità della sentenza, in quanto infondata in fatto e in diritto;
respingere la domanda di riconoscimento di assegno divorzile in favore della NO nella Pt_1 misura di € 400,00 o altra maggiore o minore somma mensile, in quanto infondata in fatto e in diritto;
respingere l'ulteriore domanda di “ogni più opportuno provvedimento di legge e del caso in favore della NO ” perché indefinita, illogica, illecita, infondata;
Pt_1 confermare in toto la sentenza n.1887/2024 del Tribunale di Monza;
condannare la ricorrente in appello alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre accessori richiesti per legge”
Il Procuratore Generale ha dichiarato il non interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 27.1.2025, la IG.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 1887/2024 – emessa nella causa civile n. 1352/2024 R.G. il 20.6.2024, comunicata il 4.7.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 7 In data 23.2.2024, il IG. presentava ricorso per la dichiarazione di divorzio chiedendo: la CP_1 revoca dell'affido all'Ente del figlio diventato maggiorenne, con caducazione di ogni incarico relativo;
revocare l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili in corso a favore della con decorrenza Pt_1 da giugno 2024.
La NO non si costituiva e il Tribunale di Monza, accertata la regolarità della Parte_1 notifica effettuata ex art 143 cpc, dichiarava la contumacia della stessa e accoglieva la domanda del ricorrente.
La IG.ra ha proposto appello: Parte_1 eccepisce la nullità della notifica effettuata ex art 143 cpc in quanto: il conosce la situazione della che vive in auto parcheggiata in Seregno via Marco CP_1 Pt_1
D'Oggiono dall'agosto 2021, da quando ha dovuto rilasciare la casa coniugale in esecuzione dell'Ordinanza 22.6.2021 del Giudice della separazione, che ha assegnato al marito la casa coniugale di
Seregno via Cartesio, e la situazione de qua risulta dalla sentenza di separazione;
la IG.ra ha appreso la notizia della sentenza da un messaggio whatsapp del marito e il suo Pt_1 avvocato, presso il quale aveva domicilio all'epoca della separazione, non è stato avvisato dell'attivazione della procedura;
mancata ordinaria diligenza nella notifica e mancata incolpevole ignoranza;
notifica omessa o insistente e nullità del procedimento di primo grado;
quanto all'assegno di mantenimento: riferisce che prima del matrimonio lavorava come sarta presso noto marchio di abbigliamento, dopo il matrimonio e la nascita del figlio i coniugi Per_1 concordavano di dare priorità alla famiglia;
lei chiese un part-time che non le fu concesso e nel 2006 si licenziò, mentre il marito si è occupato prevalentemente del suo lavoro;
ella ha dovuto lasciare coattivamente il domicilio coniugale e da allora vive per strada, ma ha cominciato a cercare lavoro (doc.3 – diversi messaggi dal 2023 e 2024 per la richiesta di lavoro come sarta) trovando difficoltà per l'età di 56 anni, senza fissa dimora e assente dal lavoro da 15 anni;
attualmente la casa coniugale è disabitata perché il IG. si è trasferito dal 2021 con il figlio CP_1 sempre a SEREGNO presso i suoi genitori dovendo aver aiuto;
il IG. lavora con contratto a tempo indeterminato per ATM con € 2300 al mese di stipendio;
CP_1 la IG.ra ha già consumato la somma di € 10.000 ottenuta con la divisione del c/c cointestato Pt_1 con il marito;
ha chiesto al fratello la divisione di un immobile in comproprietà in Giussano con causa pagina 3 di 7 pendente avanti al Tribunale di Monza RG 8460/2023, immobile a cui i fratelli le impediscono di accedere;
sostiene di aver diritto all'assegno divorzile assistenziale/perequativo/compensativo.
Si è costituito nei termini in data 7.4.2025 per chiedere la conferma della sentenza Controparte_1 allegando ed eccependo quanto segue. notifica regolare ex art 143 cpc presso l'ultima residenza nota (ex casa coniugale); mai comunicato al ove fosse parcheggiata l'autovettura e lei ha sempre rifiutato le offerte di aiuto per la sua CP_1 collocazione da parte dei Servizi Sociali;
pertanto, è corretta la dichiarazione di contumacia ed impossibile in appello ridiscutere il merito;
in ogni caso, l'assegno alla moglie in fase di separazione è stato riconosciuto stante la disponibilità del che peraltro provvede interamente al mantenimento del figlio;
CP_1
i messaggi prodotti doc 3 sono generici a destinatari non riconoscibili e circoscritti al proprio profilo professionale oltre che riferiti al 2023 ed inizio 2024; ha rifiutato qualsiasi aiuto da parte dei Servizi
Sociali; lui non ha proprietà immobiliari, mentre la sì; si è aperto anche un procedimento per la Pt_1 decadenza dalla potestà genitoriale in capo alla;
ha scelto di vivere in auto, non è stata Pt_1 costretta, rifiutando gli aiuti proposti dalla Croce Bianca di Seregno;
ha rovinato la vita del figlio;
la sua retribuzione netta è di € 1700/1800; contesta tutte le allegazioni della . Pt_1
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 27.1.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite, la causa veniva rinviata al 18.6.2025 disponendo la comparizione personale delle parti e l'acquisizione di un relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Seregno e della Polizia
Municipale di Seregno in merito all'allegazione di parte appellante del vivere da anni ovvero dall'agosto 2021 fino a tutto il marzo 2024 in auto parcheggiata a Seregno via Marco D'Oggiono.
All'udienza del 18.6.2025 tenutasi in presenza la IG.ra non compariva per riferiti problemi di Pt_1 salute e il suo difensore confermava l'assenza di una residenza in quanto cancellata per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Seregno.
Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta a decisione.
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, in riferimento al capo IV del dispositivo della sentenza impugnata con cui è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. in favore della CP_1 IG.ra , con decorrenza da giugno 2024, osserva che l'assegno di separazione è venuto meno a Pt_1 seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio e, che, pertanto, la questione dedotta non può essere classificata come revoca.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento di separazione nel corso del giudizio divorzile non trova corrispondenza con alcuna delle domande e conclusioni rassegnabili, ma sarebbe dovuta essere posta come appello sulla sentenza di separazione o con azione di modifica delle condizioni di separazione.
Ad ogni modo, l'appello è infondato in riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità della sentenza per la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado effettuata ex art 143 cpc.
La Corte accerta che nel caso di specie la notifica dell'atto introduttivo di primo grado effettuata a ex art 143 cpc è regolare, in quanto appaiono rispettati le disposizioni dell'articolo Parte_1 stesso.
In esito a quanto disposto da questa Corte all'udienza del 7 maggio 2025 è stata depositata in data 6 giugno 2025 la relazione redatta in data 5.6.2025 dai Servizi Sociali di Seregno con cui viene dato atto che la IG.ra ha rifiutato qualsiasi aiuto e che la Polizia Locale non ha mai direttamente Pt_1 accertato se viva in un'auto parcheggiata all'indirizzo indicato, ma ha solo raccolto una notifica nell'aprile 2025.
La censura svolta avente ad oggetto la nullità della notifica si esaurisce nella contestazione che detta notifica sia intervenuta ex art 143 cpc sulla base del solo certificato rilasciato dall'Ufficiale di Anagrafe
- dal quale è risultato che il destinatario si è trasferito per ignota dimora dalla residenza coniugale -, allegando altresì che il IG. sapesse che la moglie viveva in auto da tre anni parcheggiata in CP_1
Seregno via Marco D'Oggiono.
pagina 5 di 7 Va rilevato che tale conoscenza non trova riscontro nemmeno nella relazione sopra richiamata dei
Servizi Sociali di Seregno, né è stata confermata in udienza dal difensore, il quale ha confermato solo l'assenza di una residenza dell'assistita, è che in questo caso non può ritenersi provato che il IG.
fosse a conoscenza dell'alloggiamento della , anche considerato che, come dichiarato CP_1 Pt_1 dal difensore della stessa, l'assegno di mantenimento è sempre stato corrisposto mediante versamento su conto corrente della e, pertanto, non a mani, circostanza che non corrobora la tesi di parte Pt_1 appellante.
Inoltre, all'Ufficiale Giudiziario notificatore non è richiesto ex lege di procedere alla ricerca del notificando ad indirizzi diversi da quello di residenza, dimora o domicilio, risultando documentata la irreperibilità della IG.ra trasferita dalla casa coniugale per ignota dimora, senza che la stessa Pt_1 abbia provato di aver comunicato al IG. quando e dove avrebbe potuto essere reperibile. CP_1
Cassazione civile sez. I, 14/11/2023, n.31722: “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto
a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art.
143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.. La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da permettere il raggiungimento della persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”.
Va pertanto confermata la dichiarata contumacia di primo grado.
Alla luce di ciò, la domanda di assegno divorzile risulta essere stata proposta per la prima volta solo in sede di appello - essendo la IG.ra rimasta contumace in primo grado - sicché, trattandosi di Pt_1 domanda nuova, deve dichiararsi inammissibile.
pagina 6 di 7 Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore del IG. nella misura Controparte_1 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
Vista l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato la Corte provvederà con Pt_1 separato decreto alla liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Monza n. 1887/2024– emessa nella causa civile n. 1352/2024 R.G. il
20.6.2024, comunicata il 4.7.2024, avente ad oggetto domanda di modifica di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 Controparte_1
2.786,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante, che è tenuto ad effettuare il relativo versamento.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 18 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - ConIGliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] l'[...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Malgorani del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno via Rossini n. 44, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera COA Milano n.
2024/7972 del 28.11.2024
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Seregno via Renè Cartesio n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Rossini del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno dell'Atleta n. 1
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1887/2024 – emessa nella causa civile n. 1352/2024
R.G. il 20.6.2024, comunicata il 4.7.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di divorzio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 7 “Riformare la sentenza n. 1887/2024 del Tribunale di Monza accertando e dichiarando la nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente la nullità della sentenza;
accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della NO nella misura di € 400 mensili o comunque della maggiore o minor somma Pt_1 ritenuta di legge e giustizia;
in ogni caso con ogni più opportuno provvedimento di legge e del caso in favore della IG.ra ; Pt_1 con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso del 15% ex art 14 tariff.profess. Nonché
Iva e Cpa come per legge”
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Questa Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previo ogni incombente di rito e di merito, voglia respingere ogni avversa domanda, eccezione, istanza;
respingere, in particolare, la domanda di riforma della sentenza n.1887/2024 del Tribunale di Monza per nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nullità della sentenza, in quanto infondata in fatto e in diritto;
respingere la domanda di riconoscimento di assegno divorzile in favore della NO nella Pt_1 misura di € 400,00 o altra maggiore o minore somma mensile, in quanto infondata in fatto e in diritto;
respingere l'ulteriore domanda di “ogni più opportuno provvedimento di legge e del caso in favore della NO ” perché indefinita, illogica, illecita, infondata;
Pt_1 confermare in toto la sentenza n.1887/2024 del Tribunale di Monza;
condannare la ricorrente in appello alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre accessori richiesti per legge”
Il Procuratore Generale ha dichiarato il non interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 27.1.2025, la IG.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 1887/2024 – emessa nella causa civile n. 1352/2024 R.G. il 20.6.2024, comunicata il 4.7.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 7 In data 23.2.2024, il IG. presentava ricorso per la dichiarazione di divorzio chiedendo: la CP_1 revoca dell'affido all'Ente del figlio diventato maggiorenne, con caducazione di ogni incarico relativo;
revocare l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili in corso a favore della con decorrenza Pt_1 da giugno 2024.
La NO non si costituiva e il Tribunale di Monza, accertata la regolarità della Parte_1 notifica effettuata ex art 143 cpc, dichiarava la contumacia della stessa e accoglieva la domanda del ricorrente.
La IG.ra ha proposto appello: Parte_1 eccepisce la nullità della notifica effettuata ex art 143 cpc in quanto: il conosce la situazione della che vive in auto parcheggiata in Seregno via Marco CP_1 Pt_1
D'Oggiono dall'agosto 2021, da quando ha dovuto rilasciare la casa coniugale in esecuzione dell'Ordinanza 22.6.2021 del Giudice della separazione, che ha assegnato al marito la casa coniugale di
Seregno via Cartesio, e la situazione de qua risulta dalla sentenza di separazione;
la IG.ra ha appreso la notizia della sentenza da un messaggio whatsapp del marito e il suo Pt_1 avvocato, presso il quale aveva domicilio all'epoca della separazione, non è stato avvisato dell'attivazione della procedura;
mancata ordinaria diligenza nella notifica e mancata incolpevole ignoranza;
notifica omessa o insistente e nullità del procedimento di primo grado;
quanto all'assegno di mantenimento: riferisce che prima del matrimonio lavorava come sarta presso noto marchio di abbigliamento, dopo il matrimonio e la nascita del figlio i coniugi Per_1 concordavano di dare priorità alla famiglia;
lei chiese un part-time che non le fu concesso e nel 2006 si licenziò, mentre il marito si è occupato prevalentemente del suo lavoro;
ella ha dovuto lasciare coattivamente il domicilio coniugale e da allora vive per strada, ma ha cominciato a cercare lavoro (doc.3 – diversi messaggi dal 2023 e 2024 per la richiesta di lavoro come sarta) trovando difficoltà per l'età di 56 anni, senza fissa dimora e assente dal lavoro da 15 anni;
attualmente la casa coniugale è disabitata perché il IG. si è trasferito dal 2021 con il figlio CP_1 sempre a SEREGNO presso i suoi genitori dovendo aver aiuto;
il IG. lavora con contratto a tempo indeterminato per ATM con € 2300 al mese di stipendio;
CP_1 la IG.ra ha già consumato la somma di € 10.000 ottenuta con la divisione del c/c cointestato Pt_1 con il marito;
ha chiesto al fratello la divisione di un immobile in comproprietà in Giussano con causa pagina 3 di 7 pendente avanti al Tribunale di Monza RG 8460/2023, immobile a cui i fratelli le impediscono di accedere;
sostiene di aver diritto all'assegno divorzile assistenziale/perequativo/compensativo.
Si è costituito nei termini in data 7.4.2025 per chiedere la conferma della sentenza Controparte_1 allegando ed eccependo quanto segue. notifica regolare ex art 143 cpc presso l'ultima residenza nota (ex casa coniugale); mai comunicato al ove fosse parcheggiata l'autovettura e lei ha sempre rifiutato le offerte di aiuto per la sua CP_1 collocazione da parte dei Servizi Sociali;
pertanto, è corretta la dichiarazione di contumacia ed impossibile in appello ridiscutere il merito;
in ogni caso, l'assegno alla moglie in fase di separazione è stato riconosciuto stante la disponibilità del che peraltro provvede interamente al mantenimento del figlio;
CP_1
i messaggi prodotti doc 3 sono generici a destinatari non riconoscibili e circoscritti al proprio profilo professionale oltre che riferiti al 2023 ed inizio 2024; ha rifiutato qualsiasi aiuto da parte dei Servizi
Sociali; lui non ha proprietà immobiliari, mentre la sì; si è aperto anche un procedimento per la Pt_1 decadenza dalla potestà genitoriale in capo alla;
ha scelto di vivere in auto, non è stata Pt_1 costretta, rifiutando gli aiuti proposti dalla Croce Bianca di Seregno;
ha rovinato la vita del figlio;
la sua retribuzione netta è di € 1700/1800; contesta tutte le allegazioni della . Pt_1
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 27.1.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite, la causa veniva rinviata al 18.6.2025 disponendo la comparizione personale delle parti e l'acquisizione di un relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Seregno e della Polizia
Municipale di Seregno in merito all'allegazione di parte appellante del vivere da anni ovvero dall'agosto 2021 fino a tutto il marzo 2024 in auto parcheggiata a Seregno via Marco D'Oggiono.
All'udienza del 18.6.2025 tenutasi in presenza la IG.ra non compariva per riferiti problemi di Pt_1 salute e il suo difensore confermava l'assenza di una residenza in quanto cancellata per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Seregno.
Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta a decisione.
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, in riferimento al capo IV del dispositivo della sentenza impugnata con cui è stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. in favore della CP_1 IG.ra , con decorrenza da giugno 2024, osserva che l'assegno di separazione è venuto meno a Pt_1 seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio e, che, pertanto, la questione dedotta non può essere classificata come revoca.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento di separazione nel corso del giudizio divorzile non trova corrispondenza con alcuna delle domande e conclusioni rassegnabili, ma sarebbe dovuta essere posta come appello sulla sentenza di separazione o con azione di modifica delle condizioni di separazione.
Ad ogni modo, l'appello è infondato in riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità della sentenza per la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado effettuata ex art 143 cpc.
La Corte accerta che nel caso di specie la notifica dell'atto introduttivo di primo grado effettuata a ex art 143 cpc è regolare, in quanto appaiono rispettati le disposizioni dell'articolo Parte_1 stesso.
In esito a quanto disposto da questa Corte all'udienza del 7 maggio 2025 è stata depositata in data 6 giugno 2025 la relazione redatta in data 5.6.2025 dai Servizi Sociali di Seregno con cui viene dato atto che la IG.ra ha rifiutato qualsiasi aiuto e che la Polizia Locale non ha mai direttamente Pt_1 accertato se viva in un'auto parcheggiata all'indirizzo indicato, ma ha solo raccolto una notifica nell'aprile 2025.
La censura svolta avente ad oggetto la nullità della notifica si esaurisce nella contestazione che detta notifica sia intervenuta ex art 143 cpc sulla base del solo certificato rilasciato dall'Ufficiale di Anagrafe
- dal quale è risultato che il destinatario si è trasferito per ignota dimora dalla residenza coniugale -, allegando altresì che il IG. sapesse che la moglie viveva in auto da tre anni parcheggiata in CP_1
Seregno via Marco D'Oggiono.
pagina 5 di 7 Va rilevato che tale conoscenza non trova riscontro nemmeno nella relazione sopra richiamata dei
Servizi Sociali di Seregno, né è stata confermata in udienza dal difensore, il quale ha confermato solo l'assenza di una residenza dell'assistita, è che in questo caso non può ritenersi provato che il IG.
fosse a conoscenza dell'alloggiamento della , anche considerato che, come dichiarato CP_1 Pt_1 dal difensore della stessa, l'assegno di mantenimento è sempre stato corrisposto mediante versamento su conto corrente della e, pertanto, non a mani, circostanza che non corrobora la tesi di parte Pt_1 appellante.
Inoltre, all'Ufficiale Giudiziario notificatore non è richiesto ex lege di procedere alla ricerca del notificando ad indirizzi diversi da quello di residenza, dimora o domicilio, risultando documentata la irreperibilità della IG.ra trasferita dalla casa coniugale per ignota dimora, senza che la stessa Pt_1 abbia provato di aver comunicato al IG. quando e dove avrebbe potuto essere reperibile. CP_1
Cassazione civile sez. I, 14/11/2023, n.31722: “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto
a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art.
143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.. La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da permettere il raggiungimento della persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”.
Va pertanto confermata la dichiarata contumacia di primo grado.
Alla luce di ciò, la domanda di assegno divorzile risulta essere stata proposta per la prima volta solo in sede di appello - essendo la IG.ra rimasta contumace in primo grado - sicché, trattandosi di Pt_1 domanda nuova, deve dichiararsi inammissibile.
pagina 6 di 7 Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore del IG. nella misura Controparte_1 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
Vista l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato la Corte provvederà con Pt_1 separato decreto alla liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Monza n. 1887/2024– emessa nella causa civile n. 1352/2024 R.G. il
20.6.2024, comunicata il 4.7.2024, avente ad oggetto domanda di modifica di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 Controparte_1
2.786,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante, che è tenuto ad effettuare il relativo versamento.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 18 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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