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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 352 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, proposta con atto di citazione e giudizio iscritto in data 31.01.22, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Arena, che lo Parte_1 rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
e per essa elett.te dom.ta presso lo studio Controparte_1 Controparte_2 degli Avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 28.11.2024.
L'opponente citava in giudizio la on atto di citazione in opposizione Controparte_1
a decreto ingiuntivo n. 1286-21 emesso dal Tribunale di Benevento in data 06.12.2021
e regolarmente notificato, per far revocare il decreto ingiuntivo opposto dato che lo stesso era infondato sia per mancata produzione della documentazione comprovante la cessione del credito che determinava la carenza di legittimazione attiva sia per l'infondatezza dell'avversa pretesa in ragione dei danni ricevuti per usura ed anatocismo e/o irregolare svolgimento del rapporto contrattuale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva non solo la correttezza del d.i. opposto ma anche la fondatezza della propria pretesa, rigettando tutte le avverse eccezioni e domande. Sosteneva di aver depositato l'avviso di cessione pubblicato in G.U., la documentazione contrattuale ceduta ed, infine, attestazione della cessione derivante dalla cedente. Chiedeva pertanto la condanna al pagamento in ogni caso delle somme ingiunte con conferma del d.i. opposto e richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1286-21. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In prima udienza, trattandosi di rito pre-cartabia, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.; all'esito, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà al d.i. opposto ex art. 648 c.p.c. ed assegnato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria. Dopo aver negativamente esperito la mediazione, veniva nominato CTU nel procedimento la Dott. ; depositata la perizia, Persona_1 ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata al 07.06.24 concedendo i termini perentori ex art. 190 c.p.c. Rimessa la causa sul ruolo per modifica del
Giudicante, la stessa veniva nuovamente posta in decisione alla data del 24.04.25 con nuova concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
2 7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto.
Invece di procedere a dirimere le varie eccezioni nel merito, questo Giudicante ritiene di dover esaminare le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e passiva, secondo il principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla Cassazione SS.UU. n. 26242-3/2014.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, sulla scia delle precedenti decisioni in materia, ha stabilito che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione vada provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Peraltro, con la sentenza n. 21821 del 20 luglio scorso, gli sono intervenuti nuovamente sul Parte_2 tema della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione: “in caso di cessione in blocco dei
3 crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
Quindi, la mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione o dell'elenco dei crediti ceduti non esonera il Giudicante dal compito di verificare se, a fronte delle emergenze di fatto, il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine nonché della sua idoneità a essere identificato “ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008” come “a sofferenza”, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione.
Alla luce di tale granitica giurisprudenza, in ragione della documentazione depositata da parte opposta, questo Giudicante non è in grado di verificare l'effettiva cessione del credito e, di conseguenza, si deve ritenere non provata la legittimazione attiva della con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. La Controparte_1 dichiarazione agli atti della Intesa San Paolo s.p.a., infatti, lungi dall'essere un elemento di prova legale, doveva essere confermato da altri elementi che avrebbero provato inequivocabilmente la legittimazione dell'opposta che, in questo caso, non può essere sostenuta senza alcuna ombra di dubbio;
in quanto mera prova precostituita e suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c., la stessa non assolve la funzione di provare il fondamento dell'azione monitoria in assenza di un intervento in giudizio della cessionaria a comprovare l'avvenuta cessione. D'altronde, il foglio di cessione appare sottoscritto dalla Signora di cui non è chiara la funzione, né il ruolo Controparte_3 in Intesa San Paolo: non si comprende se ella sia dotata di capacità certificativa per Intesa
San Paolo, se essa sia dipendente, Direttore e se sia soprattutto dotata della procura
4 contenente potere necessario ad attestare per l'istituto di credito tale cessione, in quanto dichiarazione avente efficacia esterna in assenza di valido contratto di cessione che parte opposta avrebbe potuto, comunque, depositare.
Alla luce della revoca del d.i. opposto, dovrà parimenti essere rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito proposta per carenza di prova della legittimazione passiva della in quanto non è in nuce provata la Controparte_1 cessione del credito e dunque alcuna pretesa può aver luogo contro questa società; tutte le altre domande risultano parimenti assorbite al merito. Tale decisione si basa sulla motivazione suesposta benché si ritenessero le conclusioni del CTU in atti degne di accoglimento con conseguente rivalutazione del saldo dare/avere tra le parti a favore del correntista e, quindi, indubitabile revoca del d.i. opposto.
Alla luce della reciproca soccombenza e della natura della pronunzia, si compensano integralmente le spese di lite ex art. 92 c.p.c., pur ritenendo che alla luce della rivalutazione del saldo dei rapporti oggetto di causa sia opportuna la condanna alle spese di CTU nei confronti dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e, per essa , ogni Pt_1 Controparte_1 CP_2 diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Revoca il d.i. 1826-21 del Tribunale di Benevento, annullandone ogni efficacia ed effetto ai sensi di legge;
2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di , per l'effetto, Controparte_1 rigetta le domande e le eccezioni formulate dall'opposta;
3) Rigetta tutte le altre domande e le eccezioni formulate dall'opponente, anche in via riconvenzionale, per quanto in parte motiva;
4) Si compensano integralmente le spese di lite tra le parti;
si pongono definitivamente in capo a e spese di CTU. Controparte_1
Benevento, lì 29 Settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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