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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1643/2023
Oggi 30/01/2025, alle ore 10.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. CHRISTIAN MERLO Parte_1
Per , l'avv. SANGIOVANNI LUISA MARIA Controparte_1
Per l'avv. MADELLI MASSIMO Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da memorie e da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 30/01/2025
Il giudice
Daniele Moro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1643/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Costantini Luciano, Christian Merlo, Federica Vanelli e Paolo Cosi, domiciliato in Lodi, via Magenta n.47, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Mario Controparte_1 C.F._2
Baroni e Sangiovanni Luisa Maria, domiciliato in Crema, via Boldori n. 18, presso il difensore
- parte convenuta -
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Madelli Massimo, domiciliata in Crema, via Mazzini n. 85, presso il difensore
- terza chiamata -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni domanda ed istanza avversaria: in via principale: - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Cremona n. 594/2023 datato 14.7.2023, in quanto illegittimamente emesso a favore di un soggetto privo di legittimazione attiva per le ragioni esposte nel paragrafo A) dell'esposizione in diritto dell'“Atto di citazione ex art. 645 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. ed istanza di chiamata in causa di terzo” datato 30/08/2023 e per quanto ulteriormente esposto nei successivi atti di causa;
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cremona n. 594/2023 datato 14/7/2023, in quanto illegittimamente emesso in relazione ad un credito inesistente e/o inesigibile e, comunque, per insussistenza di una responsabilità personale del Sig. per i motivi Parte_1 meglio dedotti al paragrafo B) dell'esposizione in diritto dell'“Atto di citazione ex art. 645
c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. ed istanza di chiamata in causa di terzo” datato 30/08/2023 e per quanto ulteriormente esposto nei successivi atti di causa;
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cremona n. 594/2023 datato
14/7/2023, in accoglimento dell'exceptio doli generalis per i motivi meglio dedotti al paragrafo C) dell'esposizione in diritto dell'Atto di citazione ex art. 645 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. ed istanza di chiamata in causa di terzo” datato
30/08/2023 e per quanto ulteriormente esposto nei successivi atti di causa;
ovvero, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione: comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cremona n. 594/2023 datato 14/7/2023 nella parte in cui ha dichiarato dovuto “gli interessi come da domanda”; nonché - condannare il sig. e/o in via alternativa Controparte_1 CP_2 Parte_2
e/o concorrente, a manlevare e tenere indenne, anche in via di surroga e/o regresso, il sig. da qualsiasi onere, di qualsivoglia natura, relativo e/o comunque Parte_1 connesso all'accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal sig. CP_1
in via monitoria;
in via istruttoria insta: - per l'ammissione dei mezzi di prova
[...]
dedotti rispettivamente: nella “Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.” datata 17/04/2024 e segnatamente per l'ammissione dell'interrogatorio formale, della prova testimoniale e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come ivi declinati;
nella “Memoria ex art. 171- ter n. 3 c.p.c.” datata 26/04/2024 contenente la prova contraria;
di essere autorizzata, come già richiesto nella “Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.” datata 17/04/2024, a depositare presso la cancelleria supporto USB contenente il video prodotto sub 15) vista l'impossibilità a depositarlo telematicamente perché il relativo formato (file .mp4) non è supportato dal p.c.t. e comunque il peso eccessivo dello stesso. Con vittoria dei compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta: “in via principale: respingere le domande tutte proposte dal signor nei confronti di , confermare il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 opposto e, comunque, dichiarare dovute le somme di cui al decreto e, conseguentemente, condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto o di quelle altre somme maggiori o minori che si riterranno provate, dovute o di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Spese e competenze rifuse oltre al rimborso forfetario, IVA e CNA come per legge.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che il signor fino a metà luglio 2022, ha sempre manifestato la propria volontà di Parte_1
iscrivere la squadra al campionato di serie A2”. 2) “Vero che il signor Parte_1 ha negoziato e sottoscritto i contratti con le giocatrici per la stagione 2022/2023“. 3)
“Vero che il signor ha negoziato i contratti con l'allenatore signor Parte_1
e con il direttore sportivo signor ”. 4) “Vero che Parte_3 Parte_4
negoziavo il contratto di sponsorizzazione con su incarico del signor Controparte_3
. 5) “Vero che ABO s.r.l. unipersonale ha deciso autonomamente di Parte_1
non voler proseguire nella sponsorizzazione della squadra”. 6) “Vero che il signor a metà luglio 2022, manifestava per la prima volta la propria Parte_1
intenzione di non voler iscrivere la squadra alla serie A2 e vero che, in tale circostanza, ometteva di informare gli altri consiglieri della situazione debitoria della ASD Volley”. 7)
“Vero che, al momento della riunione in municipio del 16.07.2022, la situazione debitoria dell'associazione era sconosciuta al signor ed al sindaco signor Controparte_1 Per_1
. 8) “Vero che, a seguito della decisione del signor di non
[...] Parte_1
voler iscrivere la squadra al campionato di serie A2, il signor si dichiarava CP_1 disponibile a corrispondere l'importo che in quel momento sembrava necessario per la trasformazione dell'associazione in società di capitali, ossia euro 60.000,00”. 9) “Vero che il giorno 18.07.2022, termine ultimo per l'iscrizione della squadra al campionato, il signor Bressan, con l'assegno da euro 60.000,00, si recava in banca per eseguire il versamento e che, in tale circostanza, veniva a conoscenza del fatto che sul conto dell'associazione non vi era la provvista per pagare gli ultimi stipendi alle giocatrici”. 10)
“Vero che condizione necessaria per l'iscrizione della squadra al campionato di serie A2 vi era il regolare pagamento dei tesserati e dipendenti dell'associazione e che, pertanto, in mancanza del pagamento degli stipendi alla giocatrici, l'iscrizione al campionato sarebbe stata negata”. 11) “Vero che il signor , sempre in data 18.07.2022, si incontrava CP_1 con il signor dalla commercialista di quest'ultimo, Dott.ssa Parte_1 Tes_1 per avere notizia sul reale stato patrimoniale e finanziario dell'associazione”. 12) “Vero che in tale occasione il signor veniva a conoscenza che l'associazione Controparte_1 aveva una situazione debitoria di euro 239.000,00”. 13) “Vero che, a seguito dell'incontro dal commercialista, il signor si impegnava a corrispondere gli importi Parte_1
necessari per poter iscrivere la squadra al campionato di serie A2”. 14) “Vero che il signor riferiva di non avere l'immediata disponibilità di tali importi, Parte_1 quantificati in euro 155.000,00, e che li avrebbe corrisposti a rate”. 15) “Vero che, a seguito della promessa del signor il signor , Parte_1 Controparte_1 attraverso le proprie società, versava euro 155.000,00”. 16) “Vero che, a garanzia del proprio impegno personale alla restituzione degli importi versati dal signor , il CP_1 signor consegnava a quest'ultimo un assegno in bianco”. 17) “Vero Parte_1
che, successivamente al 18.07.2022, il signor ribadiva più volte che Parte_1 avrebbe corrisposto personalmente al signor l'importo di euro Controparte_1
155.000,00, anticipato da quest'ultimo per l'iscrizione della squadra al campionato di serie A2”. 18) “Vero che la trasformazione dell'associazione in società di capitali avveniva in data 22.09.2022, una volta acquisita la perizia estimativa dell'associazione redatta dalla Dott.ssa . 19) “Vero che, in data 22.09.2022, il signor Tes_1 Parte_1
ha sottoscritto volontariamente la scrittura privata con la quale si impegnava a
[...] restituire l'importo di euro 155.000,00 al signor ”. 20) “Vero che, da Controparte_1
gennaio a maggio 2023, mi incontravo almeno dieci volte con il signor Controparte_1
ed il signor per discutere della restituzione degli importi anticipati dal Parte_1
signor e che, in tali occasioni, il signor ha sempre promesso che avrebbe CP_1 Pt_1 restituito tali importi”. 21) “Vero che, nelle circostanze di cui al capitolo precedente, il signor riferiva che avrebbe a breve richiesto un prestito bancario per far fronte Pt_1 al proprio debito con il signor Bressan”.
Per la terza chiamata: “in via principale e nel merito: respingere la domanda di manleva e di tenere indenne l'opponente, anche in via di surroga e/o regresso, proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 Parte_5
in riferimento alle domande proposte dal sig. , in
[...] Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti motivi esposti in atti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
594/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore del sig. , con il Controparte_1
quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 155.000,00, in ragione dell'omessa restituzione di un importo mutuato.
L'attore deduceva:
- di essere stato nominato nell'anno 2014 “presidente e legale rappresentante della Volley
Offanengo 2011 Associazione Sportiva Dilettantistica”;
- che “nella stagione 2021/2022, l'ASD Volley - in allora partecipante al campionato di serie B1 - conseguiva un'inaspettata promozione nel campionato di A2 femminile gestito dalla Lega Pallavolo Serie A femminile. Tale promozione segnava un momento di svolta anche organizzativa della ASD Volley, costituendo, di fatto, il passaggio dal mondo essenzialmente dilettantistico (ancorché di alto livello) della serie B1 a quello virtualmente professionistico, che richiedeva adeguamenti sia sul piano organizzativo che patrimoniale”;
- di avere raggiunto un'intesa con il sig. “che prevedeva che il sig. Controparte_1
nelle more del perfezionamento degli incombenti necessari all'iscrizione al Pt_1
campionato, avrebbe collaborato nel porre in essere tutti gli adempimenti prodromici a tale obiettivo (il cui termine ultimo, peraltro, era imminente in quanto era previsto entro il mese di Luglio 2022), mentre il sig. avrebbe posto in essere gli adempimenti CP_1
sostanziali, tra i quali procurare la provvista necessaria a consentire il riequilibrio patrimoniale della ASD Volley. Quanto precede in vista della trasformazione della ASD
Volley in società di capitali sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in occasione della quale il sig. si sarebbe fatto da parte”; Pt_1
- che “in data 18/7/2022, l'ASD Volley riceveva la corresponsione di due somme che venivano registrate nella contabilità della medesima quali “erogazioni liberali”, e precisamente: - la somma di € 140.000,00 dalla Eco DB S.R.L.S. con sede in Crema, via del Macello 21/D (P.IVA ); - la somma di € 15.000,00 dalla P.IVA_2 CP_4
con sede in Offanengo (CR), Via Maddalena di Canosa 62 (P.IVA
[...]
); per il complessivo ammontare di € 155.000,00, che consentivano di P.IVA_3 abbattere l'indebitamento entro i limiti richiesti dalla Lega per l'iscrizione al campionato”; - che “gli incombenti inerenti la trasformazione della ASD Volley in società di capitali sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (con relative dimissioni del Presidente, sottoscrizione dell'aumento del capitale e modifica dello Statuto) venivano ripetutamente postergati su richiesta dello stesso sig. , tanto da costringere il sig. CP_1 CP_5
a rassegnare le dimissioni in data 22/8/2022. Tale inerzia, costringeva il sig.
[...]
obtorto collo, a mantenere la carica di Presidente sino al 22/9/2022, sebbene il Pt_1
sig. , sin dal 27/7/2022, agisse e si presentasse al pubblico (anche sui social media) CP_1 quale effettivo nuovo presidente della ASD Volley”;
- di avere “sollecitato la formalizzazione degli incombenti inerenti la trasformazione della
ASD Volley in società di capitali sportiva dilettantistica a responsabilità limitata…il sig.
, a fronte di tali solleciti, subordinava l'esecuzione dei vari incombenti alla previa CP_1 sottoscrizione di una “Scrittura privata” (ovvero quella che, in modo del tutto improprio ed illegittimo è stata utilizzata per ottenere la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta;
prod. n. 2 del sig. ) ove si desse atto del fatto che le somme ricevute dalla CP_1
ASD Volley da parte di Eco DB S.R.L.S. e erano solo Controparte_4 simulatamente “erogazioni liberali”, avendo natura effettiva di “prestito” alla ASD
Volley”;
- “la carenza di legittimazione attiva del sig. rispetto alla pretesa monitoria CP_1 azionata. Analizzando la “Scrittura privata” datata 22/9/2022 (titolo della pretesa monitoria), risulta per tabulas che la somma di € 155.000,00 - che nelle intenzioni del sig.
dovrebbe formare oggetto di restituzione da parte del sig. - è stata CP_1 Pt_1 erogata a favore della ASD Volley”;
- che il credito vantato dal convenuto è insussistente “stante la preclusione di cui all'art. 2500-quinques cod. civ…Posto che “il consenso alla trasformazione da parte del creditore espresso in una forma qualsiasi può liberare i soci illimitatamente responsabili di una società di persone che si trasforma in una società a responsabilità limitata” (Cass. civ.,
Sez. I, n. 8530 del 03/04/2008), è del tutto evidente che nel caso di specie: - preso atto che l'impegno a “restituire personalmente” gli importi di cui alla “Scrittura privata” datata
22/9/2022 è stato assunto dal sig. quale “Presidente” della ASD Volley;
- medio Pt_1
tempore si è verificata la trasformazione della ASD Volley in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;
- il sig. , in proprio ma anche quale legale CP_1 rappresentante di Eco DB s.r.l.s. e , ha prestato pieno Controparte_4
consenso a tale trasformazione;
è del tutto pacifico che la responsabilità personale del sig. non è più invocabile ai sensi dell'art. 2500-quinqueis cod. civ.”; Pt_1
- che “la richiesta formulata dal sig. è evidentemente fraudolenta e vessatoria CP_1
oltre che basata su un evidente abuso della clausola generale di buona fede. È infatti del tutto pacifico che le simulate “erogazioni liberali” che Eco DB S.R.L.S. e CP_4
hanno elargito all'ASD Volley erano funzionali a perseguire un obiettivo
[...]
specifico, ovvero quello del riequilibrio patrimoniale ed economico di cui detta associazione necessitava per l'iscrizione al campionato di serie A2…Anche laddove si assume il fatto (peraltro non vero) che fosse stato il sig. a richiedere il Pt_1
“prestito…al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'iscrizione in serie A2”, si percepisce che tutta l'operazione si reggeva sul perseguimento di tale fine. Fine che, altrettanto pacificamente, era perseguito non già dall'esponente, bensì dal sig. che, alcuni CP_1
minuti dopo la sottoscrizione di detta “Scrittura privata”, diventava proprietario del 96% delle quote della nonché presidente della medesima ma che, Controparte_2
sin dal mese di Luglio dello stesso anno, si presentava urbi et orbi quale presidente della
ASD Volley non ancora trasformata”;
- che “se il credito garantito origina da un prestito “non oneroso”, nessuna richiesta di corresponsione di interessi può aver luogo il che, peraltro, configura un'autonoma ragione di illegittimità dell'ingiunzione opposta”;
- “il diritto ad essere manlevato e tenuto indenne, del tutto o in parte, anche in via di regresso, degli esborsi cui il medesimo potrebbe essere tenuto in forza dell'ingiunzione opposta, da parte dello stesso sig. che con il comportamento posto in essere in CP_1 nome e per conto dell'ASD Volley, ha determinato l'insorgenza del credito”;
- il “diritto dell'esponente di essere integralmente manlevato e tenuto indenne, anche in via di regresso, degli esborsi cui il medesimo potrebbe essere tenuto in forza dell'ingiunzione opposta, da parte della ”. Controparte_2
Alla stregua di quanto evidenziato, il sig. chiedeva l'accoglimento delle Parte_1
domande sopraccitate.
Si costituivano in giudizio il sig. e Controparte_1 [...]
, i quali, argomentato circa la fondatezza Parte_5 delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedevano il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che è parzialmente fondata l'eccezione attorea di carenza di legittimazione attiva del sig. , da intendersi come carenza di Controparte_1
titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda, in quanto l'istituto della legitimatio ad causam non rileva nel giudizio, non essendovi alcuna divergenza tra colui che agisce o resiste nella causa e colui che viene indicato come titolare del rapporto controverso. Invero è pacifico tra le parti il fatto che
[...]
abbia ricevuto l'importo di euro 140.000,00 dalla società Eco D.B. Parte_6
(e non dal sig. ), sicché il convenuto non può pretendere la restituzione di Controparte_1
una massa monetaria che non ha mai corrisposto. L'obbligazione assunta dall'attore nel negozio denominato “scrittura privata”, circa la corresponsione della predetta somma al sig.
, è priva di rilevanza giuridica, giacché la promessa di pagamento di un Controparte_1 debito inesistente (debito di euro 140.000,00 dell'associazione 2011 Controparte_2
A.S.D. nei confronti del sig. ) è nulla per mancanza di causa. Controparte_1
Il convenuto è invece titolare della posizione soggettiva connessa alla corresponsione dell'importo di euro 15.000,00; corresponsione effettuata da CP_4
di in favore di Sul punto è
[...] Controparte_1 Parte_6
sufficiente osservare che di è un'impresa Controparte_4 Controparte_1
individuale gestita dal sig. . Conseguentemente il pagamento dell'importo Controparte_1
di euro 15.000,00 è stato eseguito dal sig. , in quanto l'imprenditore Controparte_1
individuale, privo di autonomia patrimoniale, non ha la possibilità di tenere distinti i rapporti derivanti dall'esercizio dell'impresa da quelli estranei alla stessa.
Ciò detto, si rileva che il negozio denominato “scrittura privata” è stato stipulato dal sig. e dal sig. all'epoca della sottoscrizione Controparte_1 Parte_1 dell'accordo ancora presidente dell'associazione Pertanto, Parte_6
diversamente da quanto eccepito dalla terza chiamata, tale negozio produce effetti nella sfera giuridica dell'associazione, poiché redatto da un soggetto idoneo ad agire in nome e per conto della stessa. Dall'esame del contratto emerge chiaramente che: 1) Eco D.B. s.r.l. ha mutuato ad associazione 2011 A.S.D la somma Controparte_2
di euro 140.000,00;
2) il sig. ha mutuato ad Controparte_1 Parte_6
la somma di euro 15.000,00;
3) il sig. ha esplicitamente assunto l'obbligazione di restituire al Parte_1
convenuto il suddetto importo di euro 15.000,00, perfezionando un contratto di espromissione di natura cumulativa, stante l'assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà del sig. circa la liberazione di Controparte_1 Parte_6
(debitore principale). L'intervenuta stipulazione di un contratto di espromissione si desume dall'analisi del testo della “scrittura privata” in rapporto al contenuto precettivo dell'art. 38
c.c. Quando l'accordo è stato sottoscritto, infatti, il sig. era già obbligato Parte_1 ai sensi dell'art. 38 c.c. a restituire al sig. l'importo da quest'ultimo Controparte_1 mutuato all'associazione, sicché la volontà delle parti era necessariamente diretta a produrre un effetto giuridico diverso rispetto a quello della mera formalizzazione di una obbligazione già derivante direttamente dalla legge. Tale effetto giuridico diverso è consistito nella creazione di un titolo negoziale, prescindente dalle obbligazioni legate all'applicazione della disposizione normativa citata, idoneo a garantire il sig. CP_1
in merito alla restituzione della massa monetaria mutuata all'associazione. Siffatte
[...]
considerazioni in tema di negozio di espromissione determinano il rigetto delle eccezioni attoree fondate sull'applicazione dell'art. 2500 quinques c.c.
Considerato che Eco D.B. s.r.l. non è presente in questo giudizio e che non vi è alcuna prova dell'intervenuta cessione del diritto di credito originato dal contratto di mutuo,
l'attore non può essere condannato ad effettuare alcun pagamento nei confronti di soggetti privi di titolarità della posizione soggettiva.
Considerato che Parte_5
, già associazione non ha restituito al sig.
[...] Parte_6 CP_1
l'importo mutuato di euro 15.000,00 e che il sig. ha assunto
[...] Parte_1
l'obbligazione di estinguere il debito altrui, l'attore deve essere condannato a corrispondere al convenuto la somma di euro 15.000,00, oltre interessi, nella misura del tasso legale, in assenza di specificazione, dalla data di deposito del ricorso monitorio (26.6.2023) sino al saldo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 1624 del 23.6.1964 secondo cui “il patto di esonero del mutuo degli interessi, conforme alla norma dispositiva dettata dall'art. 1815 cod. civ., non implica gratuita del mutuo anche per il periodo posteriore alla scadenza, dato che, a norma dell'art.1282, primo comma cod.civ. gli interessi decorrono di pieno diritto, tanto più se il debito di restituzione e da adempiere al domicilio del creditore a norma del terzo comma dell'art.1182 stesso codice, nel qual caso il sopraggiungere del termine di scadenza fa svolgere la sua funzione alla disposizione contenuta nell'art.1224, il quale, a causa della mora, fa decorrere gli interessi anche rispetto al mutuo gratuito”).
Considerato che Parte_5
ha beneficiato dell'importo mutuato dal sig. e che il sig.
[...] Controparte_1 Parte_1
ha diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale, la
[...] terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne l'attore dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condanna al pagamento dell'importo di euro 15.000,00, oltre interessi. Per completezza espositiva si precisa che, diversamente da quanto dedotto dalla terza chiamata, l'eventuale natura liberatoria del contratto di espromissione non priverebbe l'attore del diritto di ottenere la restituzione dell'importo pagato al sig. , Controparte_1 ma priverebbe solamente quest'ultimo del diritto di chiedere alla mutuataria la restituzione della massa monetaria (la dedotta liberazione della mutuataria implicherebbe l'intervenuta stipulazione di un negozio di donazione e non di espromissione)
La domanda attorea di regresso o manleva formulata nei confronti del sig. CP_1
deve essere rigettata, in quanto il contratto di mutuo è stato stipulato dal sig.
[...] in qualità di presidente dell'associazione Parte_1 Parte_6
il contratto denominato “scrittura privata” è stato sottoscritto dal sig.
[...] Parte_1
anche in qualità di presidente dell'associazione e
[...] Parte_6
non vi è alcuna allegazione idonea a supportare la fondatezza della tesi sostenuta, che pare confondere, da un lato, le prestazioni del mutuante con quelle del mutuatario o dell'espromittente del mutuatario e, dall'altro, i fatti accaduti prima della stipulazione degli accordi con quelli avvenuti successivamente.
Anche la doglianza relativa alla sussistenza di una condotta abusiva e vessatoria del sig. è manifestamente infondata, poiché, a prescindere da ogni Controparte_1 considerazione circa la genericità dell'allegazione, il sig. ha stipulato il Parte_1
contratto di mutuo e quello denominato “scrittura privata” nella piena consapevolezza delle obbligazioni assunte, conoscendo la situazione debitoria dell'
[...]
e sapendo perfettamente che delle obbligazioni assunte Parte_6 dall'associazione rispondono personalmente e solidalmente anche le presone che hanno agito in nome e per conto della medesima. I negozi stipulati hanno avvantaggiato anche l'attore, il quale aveva contratto la quasi totalità dei debiti, poi estinti dall'associazione attraverso le somme mutuate, e ha potuto fruire di una razionalizzazione del debito mediante una ridistribuzione nel tempo delle somme da pagare, grazie all'accordo di restituzione periodica della somma.
Il fatto che le parti abbiano voluto simulare una corresponsione gratuita effettuata dal sig.
in favore dell'associazione dissimulando Controparte_1 Parte_6 un negozio di mutuo, dimostra ulteriormente l'infondatezza della doglianza attorea, giacché la circostanza disvela un comune progetto dei contraenti finalizzato a perseguire un interesse condiviso consistente nell'occultamento agli organi di controllo della Lega
Pallavolo della deficitaria situazione finanziaria dell'associazione.
In conclusione in decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, il sig. Parte_1
deve essere condannato a corrispondere al sig. la somma di
[...] Controparte_1
euro 15.000,00, oltre interessi nei termini precisati, e Parte_5
limitata deve essere condannata a tenere indenne l'attore
[...]
dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condanna al pagamento dell'importo di euro 15.000,00, oltre interessi.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali tra l'attore e il convenuto e quelle tra l'attore e la terza chiamata seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Nulla in merito alle spese processuali tra il convenuto e la terza chiamata, stante l'assenza di domande tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 15.000,00, oltre interessi, nella misura del tasso legale, dalla data del 26.6.2023 sino al saldo;
- condanna responsabilità limitata a Parte_5
tenere indenne il sig. dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla Parte_1 condanna al pagamento dell'importo di euro 15.000,00, oltre interessi;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Parte_1
, che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- condanna alla Parte_5
rifusione delle spese di lite in favore del sig. che si liquidano in euro Parte_1
759,00 per spese esenti, in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 30/01/2025
Il giudice
Daniele Moro