CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 279/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 279/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
7.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FIORILLO Ernesto del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (Corso Cavour n. 143); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
(quale incorporante di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore;
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avvocato GIORELLI Curzio del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via Flamingo n. 7); pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
p. IVA: P.IVA_2
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: nullità clausole contratti Bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… In via preliminare, sospendere la esecutorietà della sentenza ex art 373 C.P.C. ricorrendone i presupposti;
2) Rinnovare la CTU con diverso consulente che valuti tutti i quesiti svolti nei termini di cui all'art. 183 C.P.C. e, in particolare, valuti gli effetti perversi della applicazione dell'ammortamento alla francese, come compiutamente esposto nella dottrina documentabile richiamata;
3) In ogni caso, dichiarare il mutuo nullo poiché non fondiario per i CP_ motivi enunciati;
4) Conseguentemente, ordinare alla di restituire tutte le somme illegittimamente incassate, oltre interessi e rivalutazione;
5) Riformare il capo sulle spese con condanna di controparte e con distrazione a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
Per la sola parte appellata costituita:
“… in considerazione di quanto sopra, Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza appellata poiché carente degli indefettibili presupposti di legge. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna comparente per intervenuta cessione del rapporto controverso, con conseguenti statuizioni. Nel merito, per le ragioni tutte innanzi esposte, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'ordinanza impugnata. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, del II motivo di gravame qualificare come mutuo ipotecario quello intercorso tra le parti ed oggetto di causa. Condannare l'appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., depositato in data 22.10.2015, conveniva in Parte_1 giudizio deducendo che: Controparte_2
- in data 8.7.2003, con rogito del notaio , repertorio n. 22179 e raccolta n. Persona_1
2566, aveva stipulato con un mutuo fondiario per l'importo di € Controparte_2
200.000,000 da restituire in 180 rate mensili di importo costante pari a € 1.650,13;
- nominata come consulente, la dott.ssa aveva constatato che al mutuo Persona_2 era stato applicato il sistema di ammortamento “alla francese” e che gli interessi passivi addebitati risultavano usurari, in quanto superiori al tasso soglia;
chiedeva di:
“… 1) accertare e dichiarare che la SI.ra ha stipulato un mutuo con il contratto Parte_1 Controparte_2 di mutuo di cui in premessa;
, 2) Ritenere e dichiarare l'usurarietà del tasso di mora convenuto;
3) In subordine, qualora il Tribunale non ritenesse usurario il tasso applicato, si chiede comunque l'annullamento del contratto relativamente al tasso di interesse, essendo lo stesso non corrispondente all'enunciato tasso del 5,65% nominale annuo, ma superiore;
4) Nel caso di contestazione della CTP e/o delle domande, si chiede disporsi CTU ai fini di verificare il tasso effettivo applicato risultando lo stesso superiore al tasso soglia ovvero, in subordine, diverso e superiore a quello pattuito e con ammortamento alla francese invece che all'italiana; 5) Determinare le somme da restituire alla Dott. ssa a titolo di interessi non dovuti. 6) Con vittoria di spese, onorari e compensi di causa a favore del Parte_1 sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
Costituitasi in giudizio in data 4.10.2016, deducendo che: Controparte_2
- le contestazioni dell'attore erano del tutto generiche e sprovviste di prova;
- nel contratto di mutuo era presente la clausola di salvaguardia, che, indicando il rispetto del parametro fissato ai sensi della legge sull'usura, limitava l'ammontare del tasso di mora entro i limiti del tasso di soglia;
di guisa che nessun interesse di mora oltre soglia era stato applicato;
- il tasso di ammortamento “alla francese” era assolutamente legittimo, in quanto gli interessi conglobati nella rata successiva venivano calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
chiedeva di rigettare integralmente le domande avanzate da con Parte_1 consequenziale regolazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.10.2016, la , contestando le deduzioni avversarie, deduceva la Parte_1 nullità del contratto per mancata indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) e il Giudice, considerato che la nullità sopraindicata era stata dedotta soltanto alla suddetta udienza, assegnava alle parti termine per note e repliche.
La convenuta originaria, venuta a conoscenza che il contratto di mutuo n. 0560/6007180 dell'8.7.2003 aveva costituito oggetto di cessione pro soluto a pro di Controparte_3 nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, con istanza depositata in
[...] data 5.7.2017, chiedeva fosse dichiarata la sua estromissione dal presente giudizio poiché ormai carente di legittimazione passiva in ordine al diritto controverso e, in subordine, farsi luogo all'intervento, ai sensi dell'art. 107 C.P.C., di detta cessionaria.
Con provvedimento dell'11.1.2018, il g.i. del Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda, ritenuto necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti della società indicata come cessionaria, disponeva la notifica del ricorso introduttivo a favore di quest'ultima, che, pur ritualmente citata, rimaneva contumace.
Disposta ed espletata C.T.U., il Tribunale adito con ordinanza emessa in data 6.4.2022 al n. 960, nel procedimento già iscritto al n. 5592/2015 RGAC, così statuiva:
“…
1. rigetta le domande di;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 Parte_1 confronti di che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa Controparte_2 interamente le spese di lite tra la ricorrente e la terza intervenuta;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte ricorrente, e ne ordina la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipate …”.
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 19.4.2022 conveniva in giudizio davanti a questa Corte sia ia Parte_1 Controparte_2 CP_3
5 riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Controparte_3
Civile di Messina con la sopra richiamata ordinanza. *
Parte appellante lamentava che l'ordinanza impugnata si paleserebbe illegittima:
1. per omessa decisione in ordine alla mancata partecipazione alla mediazione da parte della resistente;
CP_2 ed invero:
1.1. la Banca appellata non avrebbe partecipato personalmente all'incontro, ma avrebbe fatto intervenire un suo legale, il quale avrebbe dichiarato di non voler proseguire nella procedura di mediazione (cfr. verbale del 5.12.2014 ove si legge: “… L'avvocato GIORELLI, in virtù del mandato conferito dalla depositato presso la sede locale in data odierna, dichiara, CP_2 pur avendo aderito all'incontro preliminare, di non voler proseguire nella procedura di mediazione …”; 1.2. la non partecipando alla mediazione senza giustificato motivo, avrebbe violato il CP_2 dovere di lealtà processuale stabilito dall'art. 88 del C.P.C. (cfr. Tribunale di Roma n.
22475/2017); 1.3. il Giudice avrebbe dovuto valutare il superiore comportamento di controparte, condannando l'appellata al pagamento delle spese di lite, o, in subordine, procedendo alla compensazione delle stesse;
2. per erronea e/o mancata statuizione circa l'eccepita nullità del mutuo fondiario per violazione del disposto dell'art. 38 T.U.B.; ed infatti:
2.1. il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità del mutuo fondiario, in quanto l'importo mutuato sarebbe stato superiore all'80% del valore del bene posto a garanzia:
“… Sul punto, ci si riferisce ex multis al decreto del Tribunale di Monza del 29/09/2015, in cui il Collegio chiamato a decidere, ha chiarito alcuni importanti aspetti … il Tribunale nel citato decreto evidenzia in particolare come “l'orientamento tradizionale e totalitario della giurisprudenza di merito, è nel senso che il limite di cui sopra costituisce una condizione di validità del contratto, il cui superamento comporta a nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa”. Nella ricostruzione normativa, il Tribunale di Monza evidenzia come è innegabile che il mutuo fondiario costituisce una fattispecie contrattuale speciale, i cui elementi costitutivi non si possono che reperire nell'art. 38 T.U.B. … Tra essi – oltre alla durata (medio lunga) del finanziamento, alla tipologia della garanzia (ipotecaria di primo grado) ed alla natura del finanziatore (una Banca), l'oggetto non può che essere identificato nel finanziamento, per il quale la norma detta un limite. Se la norma imperativa di comportamento attiene sempre a qualcosa che sta al di fuori del contratto, ad esempio nella fase delle trattative e comunque nel contegno dei contraenti piuttosto che nel testo del contratto, la norma di validità attiene a ciò che fa parte del contenuto dell'accordo e, certamente, prevedersi un finanziamento (oggetto del contratto) per un importo superiore a quello ammesso, attiene al contenuto dell'accordo stesso e non certo a qualcosa che ne sta al di fuori. Peraltro, premesso che il contratto speciale di mutuo fondiario è caratterizzato dai requisiti di cui all'art. 38 (ivi incluso il limite al suo finanziamento), negare che il suddetto limite abbia rilevanza ai fini della validità significherebbe riconnettere tutti i benefici tipici di tale fattispecie, che ulteriormente la caratterizzano ad un contratto che non ha almeno una delle caratteristiche speciali che proprio tali benefici giustificano. Alla luce della superiore disamina, il Tribunale determina che la nullità del contratto va identificata “con quella di cui al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, 2° comma C.C., inerente al contratto con oggetto illecito per contrasto con norma imperativa. Tra le varie soluzioni adottate dalla giurisprudenza per verificare gli effetti di siffatta nullità sul rapporto contrattuale, merita, ad avviso del Collegio, particolare disamina quanto stabilito dal precedente del S.C. Cass. 9219/95 a mente del quale la nullità sarebbe, nel nostro caso, parziale ai sensi dell'art. 1419 C.C. facendo quindi sopravvivere il contratto nel suo contenuto minore, per cui il credito continuerebbe ad essere assistito dai benefici fondiari fino alla concorrenza del limite di legge. Tuttavia, tale lettura non può andare disgiunta dalla verifica dello scopo che si prefiggevano le parti (cfr art. 1419 C.C.), da verificarsi alla luce di criteri oggettivi e soprattutto sempre che la clausola nulla non si riferisca ad uno degli elementi essenziali del contratto”. Ora nel caso che ci occupa, esattamente come in quello oggetto di disamina del Tribunale di Monza, “basterà rilevare come il limite in parola costituisca uno degli elementi essenziali che portano ad inquadrare il contratto nel nomen del mutuo fondiario, come superiormente ritenuto, per portare alla piana conseguenza che senza l'osservanza dello stesso il contratto semplicemente non è fondiario e quindi non si può ritenere che le parti lo avrebbero stipulato”. Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ha determinato che “da quanto precede discende l'integrale nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati senza l'osservanza del limite di cui all'art. 38, 2° co. T.U.B. …”;
2.2. “… In una recente statuizione della Suprema Corte (sent. n. 17439 del 28 giugno 2019), gli Ermellini hanno affermato che «in tema di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del Testo Unico Bancario (80% del valore del bene), comporta la nullità del contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui possieda le caratteristiche (mutuo ipotecario). Al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB consegue comunque, in ogni caso, l'invalidità dell'esecuzione fondiaria iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo, non sussistendo in tal caso motivo per concedere l'esenzione di cui al privilegio fondiario, venuto meno per il superamento del limite di finanziabilità». Chiarisce ancora, la Suprema Corte, come «In tema di credito fondiario, il limite di finanziabilità previsto dal D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, comma 2 come stabilito dalla Banca d'Italia su delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta certamente, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto». Ed ancora, dello stesso tenore, la pronuncia degli Ermellini, del 13 novembre 2019-21 gennaio 2020, n. 1193, secondo cui “Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma TULB, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa ...”;
2.3. la che, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale suesposto CP_2 avrebbe dovuto rispettare il limite di finanziabilità dell'80%,non avrebbe dimostrato il rispetto del suddetto limite;
2.4. l'appellante avrebbe ricevuto un mutuo di € 200.000,00, mentre la avrebbe CP_2 accettato in garanzia un appartamento sito in Regina Margherita n.5 9, complesso
“Residential Park” pal.
9. int. 1, posto a piano terra, composto da nove vani e mezzo, che, secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare avrebbe, alla data odierna, un valore di mercato di € 188.352,00;
3. per l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla domanda tendente ad accertare che l'ammortamento “alla francese” nel caso di lite prevedesse una componente anatocistica e, comunque, abbia comportato, a fronte dell'anticipata estinzione del mutuo, un maggiore esborso di denaro;
e ciò avendo il C.T.U. errato nel ritenere che il tasso enunciato nel mutuo (5,836 %) fosse inferiore al tasso soglia (6,79 %), perché non avrebbe calcolato l'incidenza sul tasso effettivo dell'ammortamento alla francese;
4. l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, in quanto liquidate in entità del tutto sproporzionata rispetto al valore della medesima (raggiungendo un ammontare di circa euro 20.000);
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria nonché rinnovo della CTU con diverso consulente, ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario). *
L'appellata società si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 17.2.2018
e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, la carenza di legittimazione passiva, in quanto, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti la cessionaria sarebbe stata 5 CP_3
Controparte_3
e, nel merito:
sub 1., che: la avrebbe partecipato al primo incontro, ma le parti non avrebbero raggiunto un accordo CP_2 per le loro posizioni assolutamente confliggenti;
la non avrebbe violato il dovere di lealtà e probità denunciato, perché l'appellante non CP_2 aveva formulato alcuna proposta, donde la piena legittimità del rifiuto opposto;
sub 2., che: la domanda di nullità del contratto sarebbe stata tardiva e generica perché:
1) l'appellante, che avrebbero dovuto eccepire la nullità del contratto negli atti introduttivi o negli atti successivi (cfr. Tribunale di Catania n. 4358 del 2018; Tribunale Roma sentenza n. 16698 del 26.08.2019), si sarebbe limitata a chiedere soltanto l'accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, l'annullamento del mutuo per l'applicazione di un tasso superiore a quello enunciato in contratto e per l'adozione del piano di ammortamento alla francese, sollevando la questione relativa alla nullità del contratto solamente nelle note conclusive depositate prima della decisione:
“… secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale nel rito sommario ex art. 702 bis C.P.C. - per quanto deformalizzato rispetto al rito ordinario - entro la prima udienza le parti devono fissare in modo definitivo il thema decidendum ed il thema probandum. Tale preclusione è istituita sulla scorta di una duplice considerazione: a) all'udienza il giudice deve formulare la sua valutazione in ordine alla compatibilità del rito;
b) ove non ritenga di disporre il mutamento del rito, procede all'istruzione della causa e quindi emette ordinanza che definisce il giudizio, delineando una concentrazione di ogni attività processuale che non consente ulteriori appendici di trattazione, così impedendo l'assegnazione di termini per ulteriori allegazioni assertive e probatorie ...”;
2) l'appellante avrebbe dovuto provare la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell'immobile al momento della valutazione iniziale da parte della producendo la CP_2 perizia redatta al momento dell'istruttoria della pratica di mutuo e utilizzando il valore dell'immobile, indicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, al momento della stipula del mutuo;
3) il valore del bene ipotecato a garanzia del finanziamento avrebbe rispettato il limite di finanziabilità indicato dalla delibera CIRC del 22 aprile 1995 in quanto:
“… L'immobile posto a garanzia è una unità in Messina al viale Regina Margherita n. 59 categoria A/ 2 distinta al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 109 particelle 841 e 864 della superficie catastale di 207 mq dei quali 188 coperti e 19 di giardino pertinenziale. Consultando la Banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento all'anno 2006 (ultimo liberamente consultabile e temporalmente prossimo alla data di stipula del mutuo), seppur indicativo, si ricava per le abitazioni civili A/2 un valore minimo al metro quadro di € 1.580,00; conseguentemente senza considerare le aree esterne si ricava un valore minimo di € 297.040,00. Tenuto conto che non emergono ragioni per discostarsi dal valore medio di € 1.685,00 e considerando le aree esterne pari al 10% del valore medio si ottiene il maggior valore di € 319.981,50. È chiaro che in entrambi i casi il valore del bene ipotecato è ampiamente capiente rispetto all'importo mutuato …”;
“.. .Come è noto alla Ecc. ma Corte adita, sul tema dei mutui fondiari e della richiamata regolamentazione amministrativa in ordine al limite di finanziabilità, da ultimo la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione controversa delle conseguenze negoziali a tale evenienza (Cass. Civ. Sez. I , Ord. (Ud. 17/11/2021) 09.02.2022 n. 4117) … Con le c.d. sentenze gemelle (Cass. 28.11.2013 n. 26672 e Cass.
6.12.2013 n. 27380, richiamate da Cass.
4.11.2015 n.22446) è stato affermato che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità neppure relativa del contratto di mutuo fondiario. A partire dal 2017, invece, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento affermando, in talune pronunzie, che in tema di mutuo fondiario il superamento del limite di finanziabilità determini la nullità del contratto stesso fatta salva la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario. Tale orientamento postula la violazione di una norma imperativa che comporta la nullità ogni qualvolta si ripercuote sull'accordo negoziale ... Ebbene, sempre la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite, ha posto come dubbia la questione della nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità e segnatamente se ciò costituisca la violazione di una norma primaria ovvero una fonte subordinata quale è il provvedimento della Banca d'Italia, rilevando, tra l'altro, come la sanzione della nullità appaia sproporzionata “in quanto fondata su valori di mercato che presentano un certo margine di opinabilità … senza trascurare, poi, l'esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal cd. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca”. Ad avviso dei supremi giudici non può non evidenziarsi come sarebbe paradossale che il cd. scarto di garanzia comporti la nullità assoluta del mutuo così vanificando l'interesse che la norma vuole tutelare (disciplina di favore del credito fondiario, giustificata con l'intento di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare). In tale contesto della giurisprudenza di legittimità, si è delineata una terza posizione dei giudici di merito, le cui conclusioni sono condivise dai più, ed anche a parere di scrive, secondo cui l'eventuale scarto di garanzia per superamento del limite di finanziabilità, non incide sulla validità del contratto bensì sulla qualificazione dello stesso e conseguentemente sulla disciplina applicabile. Più precisamente, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo pur qualificato come "fondiario", ove non rispettoso della prescrizione di cui all'art. 38 T.U.B. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo "ipotecario". Superato il limite di finanziabilità non si ha infatti alcuna nullità del sinallagma, con conversione in altro tipo di contratto, ma solo la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria semplice ...”;
“… Tali conclusioni, che si condividono pienamente, tengono debitamente conto delle seguenti imprescindibili circostanze: a) la violazione dell'art. 38 TUB costituisce la violazione di una regola di comportamento da parte della Banca, regola il cui rispetto è condizione imprescindibile per l'applicazione della disciplina del mutuo fondiario (lex specialis), non dà luogo tuttavia né ad una nullità testuale né virtuale del contratto;
b) la ratio sottesa all'art. 38 T.U.B. va ravvisata nell'esigenza di salvaguardare la solidità patrimoniale della Banca erogante e ad impedire lo squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito e non in quella di favorire il mutuatario (con la restituzione degli interessi corrisposti come vorrebbe l'odierno appellante); c) il rispetto del limite del finanziamento non è una circostanza rilevabile dal contratto ma rimessa in concreto a valutazioni estimatorie che presentano indubbi margini di opinabilità ed incertezza valutativa, d) il rapporto tra mutuo ipotecario e mutuo fondiario è un rapporto tra genus e species e non trattasi di due differenti schemi contrattuali (ex multis Corte d'Appello di Firenze, sez. II, sentenza n. 1327 del 30.6.2021, Corte d'Appello di Brescia, sez. I, sentenza n. 1158 del 29.10.2020; Tribunale di Sassari sentenza n. 1313 del 31.10.2019; Tribunale di Napoli, sez. XIV, ordinanza del 5.6.2019; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, IV sez., ordinanza del 14.11.2019; Tribunale Cosenza, sentenza n. 2492 del 22.11.2018; Tribunale Udine decreto del 29.5.2014) ...”;
“… Ne consegue che la questione prospettata dall'appellante, anche qualora fosse stata provata, non avrebbe inciso in alcun modo sulla validità del contratto ma sulla qualificazione giuridica dello stesso, il quale dovrà essere qualificato come ordinario mutuo con garanzia ipotecaria, senza necessità di alcuna conversione e con disapplicazione di tutte le regole sostanziali e processuali che sono previste espressamente per il creditore fondiario, ad esempio il consolidamento breve dell'ipoteca e le disposizioni di cui all'art. 41 T.U.B.. Nel caso che ci occupa il mutuo è stato estinto anticipatamente dalla mutuataria di guisa che ogni considerazione a riguardo è priva di rilievi pratici applicativi …”;
sub 3., che: “… È agevole osservare come nelle pagine da 19 a 56 dell'atto di appello, eccezion fatta per alcuni righi della pag. 20 di cui si è diffusamente argomentato al precedente punto, controparte si sia limitata a riportare pedissequamente (note bibliografiche comprese) orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formatisi in materia di ammortamento alla francese, senza tuttavia proporre, come viceversa avrebbe dovuto fare, alcuna ricostruzione del fatto, senza prendere in analitica rassegna il ragionamento probatorio del primo giudice, le emergenze di prova, le presunzioni e le conclusioni che possono trarsi per confutare la contestata decisione di primo grado ...”;
“… la decisione del primo giudice sia assolutamente corretta e scevra da errori laddove con ampia motivazione richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammortamento alla francese, che esclude qualsiasi profilo di illegittimità e ciò anche in linea con quanto indicato dall'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui tale metodo di ammortamento è pienamente legittimo in quanto gli interessi, computati mese per mese, vengono calcolati sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. Ed infatti, la capitalizzazione composta prevista nel sistema alla francese al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura dell'operazione, (capitale, tasso periodale e periodi) è solo una modalità per il calcolo della somma che il mutuatario deve restituire al mutuante in esecuzione del contratto che non integra alcun fenomeno anatocistico o di maggiorazione degli interessi rispetto a quelli convenuti ...”;
“… Va rigettata peraltro la richiesta di rinnovazione della CTU poiché manifestamente esplorativa non avendo dedotto alcunché sulle ragioni per le quali, nel caso di specie, si renderebbe necessaria la rinnovazione dell'esame peritale. La genericità di tale richiesta, con riferimento ad un mai concesso termine ex art. 183 C.P.C., emerge inconfutabilmente dal tenore letterale della medesima laddove si chiede la nomina di altro CTU affinché “valuti tutti quesiti svolti nei termini di cui all'art. 183 C.P.C. e, in particolare valuti gli effetti perversi della applicazione dell'ammortamento alla francese, come compiutamente esposto nella dottrina documentabile richiamata ...”;
sub 4., che:
“… In realtà la ricorrente lamenta l'illegittimo pagamento degli interessi che la stessa quantifica in € 92.739,70 (pag. 22 della perizia di parte allegata al ricorso introduttivo), ne consegue pertanto che in base alle norme del C.P.C. tale importo corrisponde al valore della causa. Ebbene, applicando i valori medi dei parametri ex D.M. 55/2004, scaglione compreso da € 52.001,00 ad € 260.000,00 è dovuto un onorario di € 13.430,00…”;
“… Alla stessa conclusione si giunge anche qualora, tenuto conto della dichiarazione di valore della ricorrente, si dovesse fare riferimento a “valore indeterminato complessità media “e ciò in ragione del fatto che lo scaglione di riferimento, anche in tale ipotesi, è quello compreso “da € 52.001,00 ad € 260.000, 00 ...”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con ordinanza del 30.9.2022 la Corte, in separata iscrizione (in seguito al ricorso incidentale azionato ex art. 351 C.P.C. da , dichiarata la contumacia di 5 Parte_1 CP_3
Residential rigettava la richiesta d'inibitoria non sussistendo i presupposti di cui CP_3 all'art. 283 C.P.C.
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 2.9.2022 (con decreto presidenziale del 15.7.2022) a quella del 16.12.2022 (per la trattazione), le parti, ritenuto che non ricorressero le condizioni per la pronuncia d'inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C.), erano rimesse dapprima all'udienza collegiale del 22.1.2024 per la precisazione delle conclusioni e, poi, previa surroga dell'originario relatore, per i medesimi incombenti, atteso il sovraccarico dei ruoli, a quella del 7.10.2024 (che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.).
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date del 13.9.2024 e del 2.10.2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 27.12.2024).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 27.11.2024 e
16.12.2024) rilevava ancora che:
- “… la causa è stata iniziata nel gennaio dell'anno 2016; al tempo (quasi nove anni fa), la Cassazione sosteneva: 1) a proposito del calcolo del tasso usurario del mutuo, che andava sommato il tasso convenuto con quello moratorio (ex multis Cassazione civile ordinanza sez. 3 n. 27442/2018; Tribunale di Chieti sentenza n. 85/2019; Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 37/2019 del 24.01.2019; Tribunale di Brindisi ordinanza ex art. 669 terdecies C.P.C. del 26.06.18). In corso d'opera, la Cassazione ha cambiato orientamento;
2) a proposito dell'anatocismo nel mutuo, il 60% delle sentenze di merito erano a favore, così come il 50% delle sentenze del Supremo Collegio non a Sezioni Unite. A definire, negativamente per il mutuatario, la problematica sull'anatocismo è intervenuta la sentenza della Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 15130/2024 del 20 maggio 2024 (dopo otto anni dall'inizio della causa); 3) Ancora, costituiva giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio la declaratoria di nullità di un mutuo fondiario che superasse dell'80% il valore dell'immobile. Anche questo assioma è stato capovolto dall'ennesima sentenza pro-banche che, si sa, costituiscono il potere più forte di questa povera Italia – talché né la destra né la sinistra sono riuscite a tassarne i miliardi di extraprofitti), che stabilisce (Cass. civile, Sez. Un., n. 33719 del 16 novembre 2022), che, anche se sfora l'80% del valore dell'immobile, il mutuo fondiario non è nullo …”;
- “… Il Tribunale di Messina, e quelli di tutta Italia, nel caso in cui il “diritto” muti in corso di causa, compensa integralmente le spese legali così motivando: “Nonostante il rigetto integrale delle domande, a giudizio di questo Giudice, la circostanza che la materia del contendere è stata negli ultimi decenni oggetto di contrapposte pronunce giurisprudenziali, a cui va aggiunto che solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio (14 gennaio 2019) è intervenuta la pronuncia risolutiva della questione di diritto (la sentenza delle Sez. Un. 11 Febbraio 2019), sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite” (ex multis Tribunale di Messina, G.I. dott. Giuseppe Minutoli, Sentenza n. 535/2022 pubbl. il 28/03/2022, R.G. n. 164/2019; Corte Appello Venezia sez. IV, 04/02/2021 n. 272; Corte Appello Catania, Sez. Lav., 21/05/2019, n. 496). Su tale punto si è pronunciata anche la S.C. che con sentenza n. 6635 del 6.3.2023 così statuisce: “Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, anche nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.” E ancora gli con la sentenza n. 284 del 7.01.2022 avevano precisato che: “…Va tuttavia riaffermato il Parte_2 principio secondo cui l'art. 92, comma 2, C.P.C., laddove (secondo il testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito in L n. 162/2014, ed a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, oppure allorché concorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, l'opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione data in giurisprudenza integra le suddette nozioni, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. Un., 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6-2, 10/02/2014, n. 2883; Cass. Sez. L., 07/08/2019, n. 21157)”. QUINDI, IN OGNI CASO, IL TRIBUNALE AVREBBE DOVUTO QUANTO MENO COMPENSARE LE SPESE. NVECE, HA CONDANNATO LA POVERA ATTRICE AL PAGAMENTO DI QUASI €. 20.000,00 ( , Controparte_4 Controparte_5
”;
[...] di contro, parte appellata con atti depositati in modalità telematica in data 27.11.2024 e
20.12.2024) deduceva che:
“... per completezza di difesa, qui occorre solo ricordare come le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 hanno ritenuto che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB (circostanza si ripete per nulla provata nel caso che ci occupa!) non inficia la validità del contratto e non consente al giudice di riqualificare d'ufficio il contratto di mutuo fondiario come mutuo ipotecario. Più precisamente il Supremo Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual é quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema Bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 T.U.B.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della Banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito …»;
“... Non miglior sorte può riconoscersi al terzo motivo di gravame con il quale l'appellante, in modo assolutamente irrituale (cfr. da pag. 19 a 56 dell'atto di appello) vorrebbe paventare un vizio della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto delle contestazioni avanzate in ordine all'ammortamento alla francese. A supporto delle proprie labiali affermazioni, l'appellante richiede disporre il rinnovo della CTU. Tale richiesta palesemente esplorativa ed inutile ai fini del decidere va rigettata. Reiterato quanto già CP_ dedotto in merito al presente motivo di appello e ribadita la correttezza dell'operato della , siccome accertato anche dalla CTU disposta in primo grado, piace ricordare l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in materia di ammortamento cd. alla francese. La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 20 maggio 2024, n. 15130, ha affermato la piena legittimità di tale sistema di ammortamento chiarendo che è legittimo convenire l'esigibilità degli interessi sia prima del capitale sia periodicamente durante il rapporto con rate costanti composite di interessi e capitale senza che ciò generi alcun fenomeno anatocistico. Più precisamente, nella decisione richiamata, la Suprema Corte afferma che: «nel regime composto, la quota di interessi è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo». In ragione dell'assoluta genericità delle censure dell'appellante, delle risultanze istruttorie e dei principi sanciti dal Supremo Collegio in materia di ammortamento alla francese, la decisione del giudice di prime cure va confermata anche su questo punto e l'appello rigettato …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che occorre pronunciare, in limine, sull'eccezione dell'asserito proprio difetto di legittimazione passiva proposta da con l'atto di costituzione in questo Controparte_6 grado, osserva il Collegio al riguardo:
in fatto, che, nella vicenda processuale retro richiamata, per quanto consta dagli atti di giudizio:
a) con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., depositato in data 22.10.2015, conveniva Parte_1 in giudizio contestando la dovutezza delle somme addebitatele per il Controparte_2 mutuo nei sensi di cui alla narrativa retro articolata;
b) in data 4.10.2016 si costituiva in giudizio, chiedendo nel merito il rigetto CP_2 CP_2 delle domande di controparte;
c) con nota stragiudiziale datata 13.6.2017, il costituito procuratore della parte ricorrente segnalando d'aver appreso dell'avvenuta cessione del mutuo in argomento da CP_2
a 5 e lamentando che detta circostanza non era stata
[...] CP_3 Controparte_3 dedotta nel giudizio incoato, invitava sia la cedente sia la cessionaria a bonario componimento della vertenza;
d) con istanza del 5.7.2017, il costituito procuratore della parte convenuta, nel riferire che:
“… da una più attenta disamina degli atti, è emerso che anche il contratto di mutuo n. 0560/6007180 dell'8 luglio 2003, ha costituito oggetto di cessione pro soluto con efficacia dal 1 novembre 2004 nell'ambito di una molto più ampia operazione di cartolarizzazione con la quale ha ceduto diversi rapporti a 5 Controparte_2 CP_3 con sede in Vicenza alla via Btg. Framarin n. 18 iscritta al n. del registro Controparte_3 P.IVA_2 imprese di Vicenza. Tale cessione è stata ritualmente notificata mediante avviso pubblicato su G.U.R.I. n. 283 del 2 dicembre 2004 così come prescritto, in materia di cessioni in blocco, dall'art. 58 del D. Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) secondo il quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Va ancora rilevato che tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le relative conseguenze giuridiche …”;
“… siccome oggi riconosciuto dalla stessa ricorrente, non ha alcuna legittimazione Controparte_2 processuale in ordine al rapporto per cui è causa per evidente carenza di titolarità del rapporto giuridico dedotto e va pertanto estromessa dal giudizio …”;
“… In ordine a tale eccezione, per completezza di difesa, va ricordato come le stesse sezioni unite della Cassazione (Cass. S.U. 3 giugno 2015 n. 11377) hanno affermato il principio, richiamato in successive pronunzie (Cass. Civ. III sez., 24 febbraio2016/21 giugno 2016 n. 12729) secondo il quale la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice …”;
chiedeva che:
“… l'Ill.mo Decidente Voglia dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio poiché carente Controparte_2 di legittimazione passiva in ordine al diritto controverso. In subordine Voglia il Giudice adito ai sensi dell'art. 107 c.p.c. ordinare l'intervento di Controparte_3 con sede in Vicenza alla via Btg. Framarin n. 18 iscritta al n. 03175450240 del registro imprese di Vicenza
[...]
…”;
e) con memoria autorizzata del 22.11.2017, la difesa di parte ricorrente assumeva che:
“… la chiamata in causa è oltremodo tardiva e patisce le preclusioni processuali maturatesi (che, nel caso di specie, avrebbero consentito la chiamata in causa nel termine di giorni dieci prima della udienza del 27 ottobre 2016 e non certamente un anno dopo). Tra l'altro, con comportamento processuale assai sleale (che dovrebbe provocare una condanna ex art. 96 c.p.c.) non ha fatto alcuna menzione alla cessione impendendo alla ricorrente di compulsare, nella prima CP_2 CP_ difesa, la chiamata in giudizio di 5. Orbene, se come sembra la cessione in parola è una cessione in blocco ex art. 58 TUB … alla cessionaria è comunque fatto obbligo di dare notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.). Nel caso di specie tale comunicazione non è mai stata effettuata tant'è che proprio (si allega a mero CP_2 titolo esemplificativo, la comunicazione del 15 giugno 2017), a distanza di 13 anni dalla avvenuta cessione, continua a non avvisare la dott.ssa ma a ritenersi titolare del rapporto di mutuo di cui chiede, per Parte_1 l'appunto, il pagamento. Delle due l'una:
1) o la cessione non ha effetto nei confronti della dott.ssa per come sembrerebbe dalle comunicazioni Parte_1 di ed allora, di tal passo, l'istanza di estromissione è defatigatoria e lo è ancor di più la chiesta CP_2 chiamata in giudizio di 5 Residential CP_3 CP_3
2) oppure, tale cessione si deve considerare valida (nonostante l'illegittimità di cui sopra) ed allora CP_2 ha svolto delle difese ed avanzato delle domande senza avere legittimazione alcuna, né soprattutto, avendo l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., con le ovvie conseguenze di legge … non può considerarsi valida la costituzione di (che pur va condannata alle spese di lite) ma, ancor CP_2 prima, si deve considerare il presente giudizio come svolto in contumacia non essendosi costituito alcun contraddittore legittimato. La conseguenza è che la CTP, non contestata, assurge al rango di prova piena in quanto immune da vizi logici e parimenti non contestata in alcun modo (Cass. sent. n. 18303/15 del 18.09.2015; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10/11/2010 n° 22837) … attesa preliminarmente la inefficacia, per assenza dell'interesse ad agire, della costituzione di si CP_2 insiste per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo …”;
f) con memoria del 23.11.2017 la parte convenuta insisteva nel petitum d'estromissione formulato;
g) il g.i. presso il Tribunale adito, con provvedimento dell'11.1.2018, ritenuto che era emersa in corso di causa l'avvenuta cessione del contratto di mutuo alla società 5 Residential CP_3
e che tale circostanza rendeva “… necessario integrare il contraddittorio anche …” CP_3
a suo favore, ordinava detta integrazione nei confronti della società cessionaria onerandone parte ricorrente;
h) in data 22.1.2018, la , ottemperando al provvedimento sub g), depositava: Parte_1
“… PEC comprovanti la tempestiva notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché del decreto che dispone l'integrazione del contraddittorio …”; atti da cui si evince che la notificazione aveva per contenuto il ricorso introduttivo (nel teso originale, ossia privo di integrazione con riferimento di sorta alla posizione della società cessionaria) e l'ordinanza sub g); donde l'omessa vocatio in ius nell'interesse della menzionata contro 5 CP_3 CP_3
[...]
i) in data 5.9.2022, il giudice, rilevato che 5 Residential non si era costituita CP_3 CP_3 in giudizio (sebbene si versasse in difetto di domanda nei di lei confronti), la dichiarava contumace;
j) negli scritti conclusionali di prime cure reiterava il petitum Controparte_2
d'estromissione sub d) (con atto in data 6.11.2021);
k) parte ricorrente, a sua volta, eccepiva la tardività dell'integrazione del contraddittorio subordinatamente invocata dalla controparte e deduceva comunque la relativa costituzione e le difese ivi esperite “tamquam non essent”;
l) con la sentenza in riesame, l'adito Tribunale sul punto così statuiva:
“… Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione svolta da parte ricorrente in ordine all'inammissibilità della CP_ chiamata in causa di 5 Residential in quanto operata d'ufficio dal Giudice ai sensi dell'art. 107 CP_3 C.P.C., che ha ritenuto opportuna la chiamata in causa di quest'ultima (cfr. Cassazione civile, sez. III, 04/10/2013, n. 22761, per la quale “qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., ma il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 C.P.C.”);
procedendo oltre nella disamina del merito (e, quindi, con rigetto implicito della domanda d'estromissione di cui s'è detto);
m) con la comparsa di costituzione in questo grado, depositata in data 27.6.2022 (tempestivamente, rispetto alla data di citazione individuata nell'atto d'impugnazione, id est il 25.7.2022) parte appellata ha rinnovato il petitum di declaratoria di sua estromissione dal giudizio;
ed in diritto che:
a ben vedere, deve ritenersi che con la difesa sub d) – della quale occorre ora conoscere, essendo stata introdotta in questo grado con atto qualificabile come appello incidentale (a tenore della piena corrispondenza tra parte motiva e conclusioni della difesa di cui s'è detto) – si sia fatta questione di carenza di titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in controversia;
ed è pacifico in giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. 18259/2018; Cass. 13945/2012) che:
«… il giudice ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione (o l'eccezione) e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, ponendo, a suo fondamento, un fatto estraneo alla materia del contendere …»;
la Suprema Corte ha, infatti, chiarito (Cass. n. 2951/2016) che:
«la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità…»;
nella testé chiarita prospettiva, la Corte constata che l'eccezione è da ritenersi fondata.
L'art. 58 del D. Lgs n. 385 del 1.9.1993 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia) disciplina le operazioni di cessioni in blocco a favore di banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali. La norma prevede un regime semplificato, esonerando la dall'obbligo di notifica CP_2 individuale al singolo debitore ceduto e ritenendo sufficiente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese. Tale pubblicazione produce così gli effetti indicati nell'art. 1264 C.C. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo superflua sia l'accettazione da parte di quest'ultimi sia la notifica individuale, in quanto, a decorrere dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.
Nel caso in esame, è pacifico che, in data 29.10.2004, 5 Residential ha CP_3 CP_3 concluso con un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e che il Controparte_2 contratto di mutuo n. 0560/6007180 dell'8.7.2003 ha costituito oggetto di cessione pro soluto, con efficacia dal 1.11.2004.
Nell'avviso di cessione, in Gazzetta ufficiale, testualmente si legge:
“… Berica 5 Residential comunica, che in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 ottobre 2004 CP_3 (così come modificato in data 17 novembre 2004) ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 130/99 ha acquistato pro soluto da con sede legale in Palermo, Via Vaglica n. 22, con efficacia dalle ore 00.01 (ora di Controparte_7 Milano) del 1° novembre 2004, tutti i crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratto di mutuo garantita da ipoteca volontaria, o ad ogni altro atto modificativo o integrativo degli stessi, con riferimento alla data del 31 luglio 2004, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino i seguenti criteri ...” (cfr. allegato 3 istanza estromissione).
In virtù del contratto di cessione di crediti "in blocco" (stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB), 5 Residential CP_3 ha dunque acquistato da la titolarità di tutti i crediti (per capitale, CP_3 Controparte_2 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti dal contratto di mutuo oggetto di cessione, succedendo a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla cedente.
Questa Corte, atteso che:
- con l'avviso in Gazzetta Ufficiale è stata adempiuta la formalità della speciale pubblicità prevista dall'art. 58 TUB;
- la cessione ha prodotto gli effetti di cui all'art. 1264 C.C. in ordine alla sua efficacia nei confronti del debitore ceduto;
- parte attrice, odierna appellante principale, ha chiesto soltanto l'accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, l'annullamento del mutuo per l'applicazione di un tasso superiore a quello enunciato in contratto e per l'adozione del piano di ammortamento alla francese, non contestando l'inclusione del suo credito nell'operazione della cessione;
rileva che il Giudice di primo grado abbia errato laddove, a fronte dell'istanza di estromissione depositata dalla depositata l'8.11.2017, con provvedimento Controparte_8 dell'11.1.2018 non ha dichiarato l'estromissione al giudizio della Banca cedente per essere unica legittimata passiva la cessionaria, bensì ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di 5 Residential CP_3 CP_3
In altri termini, il Giudice avrebbe dovuto rilevare la già maturata ante litem estraneità della cedente al rapporto dedotto in controversia, prendendo altresì atto di domande formulate solo nei confronti di quest'ultima, e non ordinare la chiamata in causa della cessionaria nei cui confronti l'allora ricorrente, peraltro, non aveva esperito alcuna vocatio in ius.
Ed infatti, diversamente da quanto opinato dal Tribunale adito, là dove ha sostenuto che:
CP_
“Con ordinanza dell'11 gennaio 2018 il Giudice ordinava l'integrazione del contradittorio nei confronti di 5
la quale non si costituiva in giudizio, seppur ritualmente citata, con a conseguenza che ne va Controparte_3 dichiarata la contumacia”;
si sarebbe dovuto dare atto che il contradittorio non si era integrato perché parte attrice, odierna appellante, pur ottemperando formalmente all'ordine di integrazione del contradittorio, si era limitata alla denuntiatio litis, non esercitando la cd. vocatio in ius.
Ed invero, ripetesi, in data 22.1.2018, ha notificato solo l'atto di citazione Parte_1 originario e il provvedimento di integrazione del contradittorio, ossia ha scelto di non azionare domande nei confronti della cessionaria, unica vera legittimata passiva per quanto retro rilevato dei petita formulati.
Dunque, considerato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'estromissione al giudizio della Banca cedente e l'assenza di domande nei confronti della cessionaria, per CP_2 le suddette ragioni ora per allora:
- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva (sub specie di carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) di oggi Controparte_2 Controparte_1 va dato atto della mancata proposizione di domanda, a seguito dell'ordinanza di integrazione del contradittorio, nei confronti di 5 CP_3 Controparte_3
Ogni altra questione rimane assorbita dall'accoglimento della predetta eccezione.
*
In ragione del superiore epilogo processuale, segue la condanna di alla Parte_1 rifusione in favore di oggi delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 che si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività difensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4.7.11.23), ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul totale) € 1.142,40 totale € 8.758,40 totale dimidiato € 4.379,20
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato ad euro 4869,675.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
Nulla va statuito quanto alla posizione dell'altra parte appellata, in quanto contumace ed estranea a qualsivoglia vocatio in ius.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …” a carico della soccombente parte appellante principale, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; - «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza Pt_3 del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»; - «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 16.12.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina, emessa al numero 960 in data 06.04.2022 nel procedimento già iscritto al n. 5592/2015
RGAC; appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: (quale incorporante di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; BERICA 5 Residential in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3 nonché sull'appello incidentale di: (quale incorporante di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; di cui all'atto di costituzione del 27.6.2022; così provvede:
1) in rigetto dell'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) dichiara il difetto di legittimazione passiva (sub specie di carenza di titolarità passiva del rapporto) di Controparte_2
1.2) dà atto della mancata proposizione di domande, a seguito dell'ordinanza di integrazione del contradittorio di cui alla motivazione, nei confronti di Controparte_3
1.3) condanna alla rifusione in favore di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida nell'importo di euro 4.379,20 per onorario oltre CP_2 accessori come per legge;
2) condanna alla rifusione in favore della sola controparte costituita delle Parte_1 spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.180,60 come specificato in parte motiva, oltre esborsi come per tabulas accessori come per legge;
3) nulla per le spese tra l'appellante principale e 5 CP_3 Controparte_3
4) dà atto che la parte appellante principale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data
29.7.2025 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 279/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
7.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FIORILLO Ernesto del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (Corso Cavour n. 143); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
(quale incorporante di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore;
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avvocato GIORELLI Curzio del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via Flamingo n. 7); pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
p. IVA: P.IVA_2
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: nullità clausole contratti Bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… In via preliminare, sospendere la esecutorietà della sentenza ex art 373 C.P.C. ricorrendone i presupposti;
2) Rinnovare la CTU con diverso consulente che valuti tutti i quesiti svolti nei termini di cui all'art. 183 C.P.C. e, in particolare, valuti gli effetti perversi della applicazione dell'ammortamento alla francese, come compiutamente esposto nella dottrina documentabile richiamata;
3) In ogni caso, dichiarare il mutuo nullo poiché non fondiario per i CP_ motivi enunciati;
4) Conseguentemente, ordinare alla di restituire tutte le somme illegittimamente incassate, oltre interessi e rivalutazione;
5) Riformare il capo sulle spese con condanna di controparte e con distrazione a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
Per la sola parte appellata costituita:
“… in considerazione di quanto sopra, Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza appellata poiché carente degli indefettibili presupposti di legge. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna comparente per intervenuta cessione del rapporto controverso, con conseguenti statuizioni. Nel merito, per le ragioni tutte innanzi esposte, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'ordinanza impugnata. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, del II motivo di gravame qualificare come mutuo ipotecario quello intercorso tra le parti ed oggetto di causa. Condannare l'appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., depositato in data 22.10.2015, conveniva in Parte_1 giudizio deducendo che: Controparte_2
- in data 8.7.2003, con rogito del notaio , repertorio n. 22179 e raccolta n. Persona_1
2566, aveva stipulato con un mutuo fondiario per l'importo di € Controparte_2
200.000,000 da restituire in 180 rate mensili di importo costante pari a € 1.650,13;
- nominata come consulente, la dott.ssa aveva constatato che al mutuo Persona_2 era stato applicato il sistema di ammortamento “alla francese” e che gli interessi passivi addebitati risultavano usurari, in quanto superiori al tasso soglia;
chiedeva di:
“… 1) accertare e dichiarare che la SI.ra ha stipulato un mutuo con il contratto Parte_1 Controparte_2 di mutuo di cui in premessa;
, 2) Ritenere e dichiarare l'usurarietà del tasso di mora convenuto;
3) In subordine, qualora il Tribunale non ritenesse usurario il tasso applicato, si chiede comunque l'annullamento del contratto relativamente al tasso di interesse, essendo lo stesso non corrispondente all'enunciato tasso del 5,65% nominale annuo, ma superiore;
4) Nel caso di contestazione della CTP e/o delle domande, si chiede disporsi CTU ai fini di verificare il tasso effettivo applicato risultando lo stesso superiore al tasso soglia ovvero, in subordine, diverso e superiore a quello pattuito e con ammortamento alla francese invece che all'italiana; 5) Determinare le somme da restituire alla Dott. ssa a titolo di interessi non dovuti. 6) Con vittoria di spese, onorari e compensi di causa a favore del Parte_1 sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
Costituitasi in giudizio in data 4.10.2016, deducendo che: Controparte_2
- le contestazioni dell'attore erano del tutto generiche e sprovviste di prova;
- nel contratto di mutuo era presente la clausola di salvaguardia, che, indicando il rispetto del parametro fissato ai sensi della legge sull'usura, limitava l'ammontare del tasso di mora entro i limiti del tasso di soglia;
di guisa che nessun interesse di mora oltre soglia era stato applicato;
- il tasso di ammortamento “alla francese” era assolutamente legittimo, in quanto gli interessi conglobati nella rata successiva venivano calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
chiedeva di rigettare integralmente le domande avanzate da con Parte_1 consequenziale regolazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.10.2016, la , contestando le deduzioni avversarie, deduceva la Parte_1 nullità del contratto per mancata indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) e il Giudice, considerato che la nullità sopraindicata era stata dedotta soltanto alla suddetta udienza, assegnava alle parti termine per note e repliche.
La convenuta originaria, venuta a conoscenza che il contratto di mutuo n. 0560/6007180 dell'8.7.2003 aveva costituito oggetto di cessione pro soluto a pro di Controparte_3 nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, con istanza depositata in
[...] data 5.7.2017, chiedeva fosse dichiarata la sua estromissione dal presente giudizio poiché ormai carente di legittimazione passiva in ordine al diritto controverso e, in subordine, farsi luogo all'intervento, ai sensi dell'art. 107 C.P.C., di detta cessionaria.
Con provvedimento dell'11.1.2018, il g.i. del Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda, ritenuto necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti della società indicata come cessionaria, disponeva la notifica del ricorso introduttivo a favore di quest'ultima, che, pur ritualmente citata, rimaneva contumace.
Disposta ed espletata C.T.U., il Tribunale adito con ordinanza emessa in data 6.4.2022 al n. 960, nel procedimento già iscritto al n. 5592/2015 RGAC, così statuiva:
“…
1. rigetta le domande di;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 Parte_1 confronti di che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa Controparte_2 interamente le spese di lite tra la ricorrente e la terza intervenuta;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte ricorrente, e ne ordina la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipate …”.
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 19.4.2022 conveniva in giudizio davanti a questa Corte sia ia Parte_1 Controparte_2 CP_3
5 riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Controparte_3
Civile di Messina con la sopra richiamata ordinanza. *
Parte appellante lamentava che l'ordinanza impugnata si paleserebbe illegittima:
1. per omessa decisione in ordine alla mancata partecipazione alla mediazione da parte della resistente;
CP_2 ed invero:
1.1. la Banca appellata non avrebbe partecipato personalmente all'incontro, ma avrebbe fatto intervenire un suo legale, il quale avrebbe dichiarato di non voler proseguire nella procedura di mediazione (cfr. verbale del 5.12.2014 ove si legge: “… L'avvocato GIORELLI, in virtù del mandato conferito dalla depositato presso la sede locale in data odierna, dichiara, CP_2 pur avendo aderito all'incontro preliminare, di non voler proseguire nella procedura di mediazione …”; 1.2. la non partecipando alla mediazione senza giustificato motivo, avrebbe violato il CP_2 dovere di lealtà processuale stabilito dall'art. 88 del C.P.C. (cfr. Tribunale di Roma n.
22475/2017); 1.3. il Giudice avrebbe dovuto valutare il superiore comportamento di controparte, condannando l'appellata al pagamento delle spese di lite, o, in subordine, procedendo alla compensazione delle stesse;
2. per erronea e/o mancata statuizione circa l'eccepita nullità del mutuo fondiario per violazione del disposto dell'art. 38 T.U.B.; ed infatti:
2.1. il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità del mutuo fondiario, in quanto l'importo mutuato sarebbe stato superiore all'80% del valore del bene posto a garanzia:
“… Sul punto, ci si riferisce ex multis al decreto del Tribunale di Monza del 29/09/2015, in cui il Collegio chiamato a decidere, ha chiarito alcuni importanti aspetti … il Tribunale nel citato decreto evidenzia in particolare come “l'orientamento tradizionale e totalitario della giurisprudenza di merito, è nel senso che il limite di cui sopra costituisce una condizione di validità del contratto, il cui superamento comporta a nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa”. Nella ricostruzione normativa, il Tribunale di Monza evidenzia come è innegabile che il mutuo fondiario costituisce una fattispecie contrattuale speciale, i cui elementi costitutivi non si possono che reperire nell'art. 38 T.U.B. … Tra essi – oltre alla durata (medio lunga) del finanziamento, alla tipologia della garanzia (ipotecaria di primo grado) ed alla natura del finanziatore (una Banca), l'oggetto non può che essere identificato nel finanziamento, per il quale la norma detta un limite. Se la norma imperativa di comportamento attiene sempre a qualcosa che sta al di fuori del contratto, ad esempio nella fase delle trattative e comunque nel contegno dei contraenti piuttosto che nel testo del contratto, la norma di validità attiene a ciò che fa parte del contenuto dell'accordo e, certamente, prevedersi un finanziamento (oggetto del contratto) per un importo superiore a quello ammesso, attiene al contenuto dell'accordo stesso e non certo a qualcosa che ne sta al di fuori. Peraltro, premesso che il contratto speciale di mutuo fondiario è caratterizzato dai requisiti di cui all'art. 38 (ivi incluso il limite al suo finanziamento), negare che il suddetto limite abbia rilevanza ai fini della validità significherebbe riconnettere tutti i benefici tipici di tale fattispecie, che ulteriormente la caratterizzano ad un contratto che non ha almeno una delle caratteristiche speciali che proprio tali benefici giustificano. Alla luce della superiore disamina, il Tribunale determina che la nullità del contratto va identificata “con quella di cui al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, 2° comma C.C., inerente al contratto con oggetto illecito per contrasto con norma imperativa. Tra le varie soluzioni adottate dalla giurisprudenza per verificare gli effetti di siffatta nullità sul rapporto contrattuale, merita, ad avviso del Collegio, particolare disamina quanto stabilito dal precedente del S.C. Cass. 9219/95 a mente del quale la nullità sarebbe, nel nostro caso, parziale ai sensi dell'art. 1419 C.C. facendo quindi sopravvivere il contratto nel suo contenuto minore, per cui il credito continuerebbe ad essere assistito dai benefici fondiari fino alla concorrenza del limite di legge. Tuttavia, tale lettura non può andare disgiunta dalla verifica dello scopo che si prefiggevano le parti (cfr art. 1419 C.C.), da verificarsi alla luce di criteri oggettivi e soprattutto sempre che la clausola nulla non si riferisca ad uno degli elementi essenziali del contratto”. Ora nel caso che ci occupa, esattamente come in quello oggetto di disamina del Tribunale di Monza, “basterà rilevare come il limite in parola costituisca uno degli elementi essenziali che portano ad inquadrare il contratto nel nomen del mutuo fondiario, come superiormente ritenuto, per portare alla piana conseguenza che senza l'osservanza dello stesso il contratto semplicemente non è fondiario e quindi non si può ritenere che le parti lo avrebbero stipulato”. Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ha determinato che “da quanto precede discende l'integrale nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati senza l'osservanza del limite di cui all'art. 38, 2° co. T.U.B. …”;
2.2. “… In una recente statuizione della Suprema Corte (sent. n. 17439 del 28 giugno 2019), gli Ermellini hanno affermato che «in tema di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del Testo Unico Bancario (80% del valore del bene), comporta la nullità del contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui possieda le caratteristiche (mutuo ipotecario). Al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB consegue comunque, in ogni caso, l'invalidità dell'esecuzione fondiaria iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo, non sussistendo in tal caso motivo per concedere l'esenzione di cui al privilegio fondiario, venuto meno per il superamento del limite di finanziabilità». Chiarisce ancora, la Suprema Corte, come «In tema di credito fondiario, il limite di finanziabilità previsto dal D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, comma 2 come stabilito dalla Banca d'Italia su delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta certamente, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto». Ed ancora, dello stesso tenore, la pronuncia degli Ermellini, del 13 novembre 2019-21 gennaio 2020, n. 1193, secondo cui “Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma TULB, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa ...”;
2.3. la che, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale suesposto CP_2 avrebbe dovuto rispettare il limite di finanziabilità dell'80%,non avrebbe dimostrato il rispetto del suddetto limite;
2.4. l'appellante avrebbe ricevuto un mutuo di € 200.000,00, mentre la avrebbe CP_2 accettato in garanzia un appartamento sito in Regina Margherita n.5 9, complesso
“Residential Park” pal.
9. int. 1, posto a piano terra, composto da nove vani e mezzo, che, secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare avrebbe, alla data odierna, un valore di mercato di € 188.352,00;
3. per l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla domanda tendente ad accertare che l'ammortamento “alla francese” nel caso di lite prevedesse una componente anatocistica e, comunque, abbia comportato, a fronte dell'anticipata estinzione del mutuo, un maggiore esborso di denaro;
e ciò avendo il C.T.U. errato nel ritenere che il tasso enunciato nel mutuo (5,836 %) fosse inferiore al tasso soglia (6,79 %), perché non avrebbe calcolato l'incidenza sul tasso effettivo dell'ammortamento alla francese;
4. l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, in quanto liquidate in entità del tutto sproporzionata rispetto al valore della medesima (raggiungendo un ammontare di circa euro 20.000);
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria nonché rinnovo della CTU con diverso consulente, ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario). *
L'appellata società si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 17.2.2018
e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, la carenza di legittimazione passiva, in quanto, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti la cessionaria sarebbe stata 5 CP_3
Controparte_3
e, nel merito:
sub 1., che: la avrebbe partecipato al primo incontro, ma le parti non avrebbero raggiunto un accordo CP_2 per le loro posizioni assolutamente confliggenti;
la non avrebbe violato il dovere di lealtà e probità denunciato, perché l'appellante non CP_2 aveva formulato alcuna proposta, donde la piena legittimità del rifiuto opposto;
sub 2., che: la domanda di nullità del contratto sarebbe stata tardiva e generica perché:
1) l'appellante, che avrebbero dovuto eccepire la nullità del contratto negli atti introduttivi o negli atti successivi (cfr. Tribunale di Catania n. 4358 del 2018; Tribunale Roma sentenza n. 16698 del 26.08.2019), si sarebbe limitata a chiedere soltanto l'accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, l'annullamento del mutuo per l'applicazione di un tasso superiore a quello enunciato in contratto e per l'adozione del piano di ammortamento alla francese, sollevando la questione relativa alla nullità del contratto solamente nelle note conclusive depositate prima della decisione:
“… secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale nel rito sommario ex art. 702 bis C.P.C. - per quanto deformalizzato rispetto al rito ordinario - entro la prima udienza le parti devono fissare in modo definitivo il thema decidendum ed il thema probandum. Tale preclusione è istituita sulla scorta di una duplice considerazione: a) all'udienza il giudice deve formulare la sua valutazione in ordine alla compatibilità del rito;
b) ove non ritenga di disporre il mutamento del rito, procede all'istruzione della causa e quindi emette ordinanza che definisce il giudizio, delineando una concentrazione di ogni attività processuale che non consente ulteriori appendici di trattazione, così impedendo l'assegnazione di termini per ulteriori allegazioni assertive e probatorie ...”;
2) l'appellante avrebbe dovuto provare la divergenza tra il valore finanziabile e quello effettivo dell'immobile al momento della valutazione iniziale da parte della producendo la CP_2 perizia redatta al momento dell'istruttoria della pratica di mutuo e utilizzando il valore dell'immobile, indicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, al momento della stipula del mutuo;
3) il valore del bene ipotecato a garanzia del finanziamento avrebbe rispettato il limite di finanziabilità indicato dalla delibera CIRC del 22 aprile 1995 in quanto:
“… L'immobile posto a garanzia è una unità in Messina al viale Regina Margherita n. 59 categoria A/ 2 distinta al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 109 particelle 841 e 864 della superficie catastale di 207 mq dei quali 188 coperti e 19 di giardino pertinenziale. Consultando la Banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare con riferimento all'anno 2006 (ultimo liberamente consultabile e temporalmente prossimo alla data di stipula del mutuo), seppur indicativo, si ricava per le abitazioni civili A/2 un valore minimo al metro quadro di € 1.580,00; conseguentemente senza considerare le aree esterne si ricava un valore minimo di € 297.040,00. Tenuto conto che non emergono ragioni per discostarsi dal valore medio di € 1.685,00 e considerando le aree esterne pari al 10% del valore medio si ottiene il maggior valore di € 319.981,50. È chiaro che in entrambi i casi il valore del bene ipotecato è ampiamente capiente rispetto all'importo mutuato …”;
“.. .Come è noto alla Ecc. ma Corte adita, sul tema dei mutui fondiari e della richiamata regolamentazione amministrativa in ordine al limite di finanziabilità, da ultimo la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione controversa delle conseguenze negoziali a tale evenienza (Cass. Civ. Sez. I , Ord. (Ud. 17/11/2021) 09.02.2022 n. 4117) … Con le c.d. sentenze gemelle (Cass. 28.11.2013 n. 26672 e Cass.
6.12.2013 n. 27380, richiamate da Cass.
4.11.2015 n.22446) è stato affermato che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità neppure relativa del contratto di mutuo fondiario. A partire dal 2017, invece, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento affermando, in talune pronunzie, che in tema di mutuo fondiario il superamento del limite di finanziabilità determini la nullità del contratto stesso fatta salva la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario. Tale orientamento postula la violazione di una norma imperativa che comporta la nullità ogni qualvolta si ripercuote sull'accordo negoziale ... Ebbene, sempre la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite, ha posto come dubbia la questione della nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità e segnatamente se ciò costituisca la violazione di una norma primaria ovvero una fonte subordinata quale è il provvedimento della Banca d'Italia, rilevando, tra l'altro, come la sanzione della nullità appaia sproporzionata “in quanto fondata su valori di mercato che presentano un certo margine di opinabilità … senza trascurare, poi, l'esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal cd. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca”. Ad avviso dei supremi giudici non può non evidenziarsi come sarebbe paradossale che il cd. scarto di garanzia comporti la nullità assoluta del mutuo così vanificando l'interesse che la norma vuole tutelare (disciplina di favore del credito fondiario, giustificata con l'intento di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare). In tale contesto della giurisprudenza di legittimità, si è delineata una terza posizione dei giudici di merito, le cui conclusioni sono condivise dai più, ed anche a parere di scrive, secondo cui l'eventuale scarto di garanzia per superamento del limite di finanziabilità, non incide sulla validità del contratto bensì sulla qualificazione dello stesso e conseguentemente sulla disciplina applicabile. Più precisamente, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo pur qualificato come "fondiario", ove non rispettoso della prescrizione di cui all'art. 38 T.U.B. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo "ipotecario". Superato il limite di finanziabilità non si ha infatti alcuna nullità del sinallagma, con conversione in altro tipo di contratto, ma solo la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria semplice ...”;
“… Tali conclusioni, che si condividono pienamente, tengono debitamente conto delle seguenti imprescindibili circostanze: a) la violazione dell'art. 38 TUB costituisce la violazione di una regola di comportamento da parte della Banca, regola il cui rispetto è condizione imprescindibile per l'applicazione della disciplina del mutuo fondiario (lex specialis), non dà luogo tuttavia né ad una nullità testuale né virtuale del contratto;
b) la ratio sottesa all'art. 38 T.U.B. va ravvisata nell'esigenza di salvaguardare la solidità patrimoniale della Banca erogante e ad impedire lo squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito e non in quella di favorire il mutuatario (con la restituzione degli interessi corrisposti come vorrebbe l'odierno appellante); c) il rispetto del limite del finanziamento non è una circostanza rilevabile dal contratto ma rimessa in concreto a valutazioni estimatorie che presentano indubbi margini di opinabilità ed incertezza valutativa, d) il rapporto tra mutuo ipotecario e mutuo fondiario è un rapporto tra genus e species e non trattasi di due differenti schemi contrattuali (ex multis Corte d'Appello di Firenze, sez. II, sentenza n. 1327 del 30.6.2021, Corte d'Appello di Brescia, sez. I, sentenza n. 1158 del 29.10.2020; Tribunale di Sassari sentenza n. 1313 del 31.10.2019; Tribunale di Napoli, sez. XIV, ordinanza del 5.6.2019; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, IV sez., ordinanza del 14.11.2019; Tribunale Cosenza, sentenza n. 2492 del 22.11.2018; Tribunale Udine decreto del 29.5.2014) ...”;
“… Ne consegue che la questione prospettata dall'appellante, anche qualora fosse stata provata, non avrebbe inciso in alcun modo sulla validità del contratto ma sulla qualificazione giuridica dello stesso, il quale dovrà essere qualificato come ordinario mutuo con garanzia ipotecaria, senza necessità di alcuna conversione e con disapplicazione di tutte le regole sostanziali e processuali che sono previste espressamente per il creditore fondiario, ad esempio il consolidamento breve dell'ipoteca e le disposizioni di cui all'art. 41 T.U.B.. Nel caso che ci occupa il mutuo è stato estinto anticipatamente dalla mutuataria di guisa che ogni considerazione a riguardo è priva di rilievi pratici applicativi …”;
sub 3., che: “… È agevole osservare come nelle pagine da 19 a 56 dell'atto di appello, eccezion fatta per alcuni righi della pag. 20 di cui si è diffusamente argomentato al precedente punto, controparte si sia limitata a riportare pedissequamente (note bibliografiche comprese) orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formatisi in materia di ammortamento alla francese, senza tuttavia proporre, come viceversa avrebbe dovuto fare, alcuna ricostruzione del fatto, senza prendere in analitica rassegna il ragionamento probatorio del primo giudice, le emergenze di prova, le presunzioni e le conclusioni che possono trarsi per confutare la contestata decisione di primo grado ...”;
“… la decisione del primo giudice sia assolutamente corretta e scevra da errori laddove con ampia motivazione richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammortamento alla francese, che esclude qualsiasi profilo di illegittimità e ciò anche in linea con quanto indicato dall'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui tale metodo di ammortamento è pienamente legittimo in quanto gli interessi, computati mese per mese, vengono calcolati sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. Ed infatti, la capitalizzazione composta prevista nel sistema alla francese al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura dell'operazione, (capitale, tasso periodale e periodi) è solo una modalità per il calcolo della somma che il mutuatario deve restituire al mutuante in esecuzione del contratto che non integra alcun fenomeno anatocistico o di maggiorazione degli interessi rispetto a quelli convenuti ...”;
“… Va rigettata peraltro la richiesta di rinnovazione della CTU poiché manifestamente esplorativa non avendo dedotto alcunché sulle ragioni per le quali, nel caso di specie, si renderebbe necessaria la rinnovazione dell'esame peritale. La genericità di tale richiesta, con riferimento ad un mai concesso termine ex art. 183 C.P.C., emerge inconfutabilmente dal tenore letterale della medesima laddove si chiede la nomina di altro CTU affinché “valuti tutti quesiti svolti nei termini di cui all'art. 183 C.P.C. e, in particolare valuti gli effetti perversi della applicazione dell'ammortamento alla francese, come compiutamente esposto nella dottrina documentabile richiamata ...”;
sub 4., che:
“… In realtà la ricorrente lamenta l'illegittimo pagamento degli interessi che la stessa quantifica in € 92.739,70 (pag. 22 della perizia di parte allegata al ricorso introduttivo), ne consegue pertanto che in base alle norme del C.P.C. tale importo corrisponde al valore della causa. Ebbene, applicando i valori medi dei parametri ex D.M. 55/2004, scaglione compreso da € 52.001,00 ad € 260.000,00 è dovuto un onorario di € 13.430,00…”;
“… Alla stessa conclusione si giunge anche qualora, tenuto conto della dichiarazione di valore della ricorrente, si dovesse fare riferimento a “valore indeterminato complessità media “e ciò in ragione del fatto che lo scaglione di riferimento, anche in tale ipotesi, è quello compreso “da € 52.001,00 ad € 260.000, 00 ...”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con ordinanza del 30.9.2022 la Corte, in separata iscrizione (in seguito al ricorso incidentale azionato ex art. 351 C.P.C. da , dichiarata la contumacia di 5 Parte_1 CP_3
Residential rigettava la richiesta d'inibitoria non sussistendo i presupposti di cui CP_3 all'art. 283 C.P.C.
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 2.9.2022 (con decreto presidenziale del 15.7.2022) a quella del 16.12.2022 (per la trattazione), le parti, ritenuto che non ricorressero le condizioni per la pronuncia d'inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C.), erano rimesse dapprima all'udienza collegiale del 22.1.2024 per la precisazione delle conclusioni e, poi, previa surroga dell'originario relatore, per i medesimi incombenti, atteso il sovraccarico dei ruoli, a quella del 7.10.2024 (che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.).
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date del 13.9.2024 e del 2.10.2024, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 27.12.2024).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 27.11.2024 e
16.12.2024) rilevava ancora che:
- “… la causa è stata iniziata nel gennaio dell'anno 2016; al tempo (quasi nove anni fa), la Cassazione sosteneva: 1) a proposito del calcolo del tasso usurario del mutuo, che andava sommato il tasso convenuto con quello moratorio (ex multis Cassazione civile ordinanza sez. 3 n. 27442/2018; Tribunale di Chieti sentenza n. 85/2019; Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 37/2019 del 24.01.2019; Tribunale di Brindisi ordinanza ex art. 669 terdecies C.P.C. del 26.06.18). In corso d'opera, la Cassazione ha cambiato orientamento;
2) a proposito dell'anatocismo nel mutuo, il 60% delle sentenze di merito erano a favore, così come il 50% delle sentenze del Supremo Collegio non a Sezioni Unite. A definire, negativamente per il mutuatario, la problematica sull'anatocismo è intervenuta la sentenza della Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 15130/2024 del 20 maggio 2024 (dopo otto anni dall'inizio della causa); 3) Ancora, costituiva giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio la declaratoria di nullità di un mutuo fondiario che superasse dell'80% il valore dell'immobile. Anche questo assioma è stato capovolto dall'ennesima sentenza pro-banche che, si sa, costituiscono il potere più forte di questa povera Italia – talché né la destra né la sinistra sono riuscite a tassarne i miliardi di extraprofitti), che stabilisce (Cass. civile, Sez. Un., n. 33719 del 16 novembre 2022), che, anche se sfora l'80% del valore dell'immobile, il mutuo fondiario non è nullo …”;
- “… Il Tribunale di Messina, e quelli di tutta Italia, nel caso in cui il “diritto” muti in corso di causa, compensa integralmente le spese legali così motivando: “Nonostante il rigetto integrale delle domande, a giudizio di questo Giudice, la circostanza che la materia del contendere è stata negli ultimi decenni oggetto di contrapposte pronunce giurisprudenziali, a cui va aggiunto che solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio (14 gennaio 2019) è intervenuta la pronuncia risolutiva della questione di diritto (la sentenza delle Sez. Un. 11 Febbraio 2019), sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite” (ex multis Tribunale di Messina, G.I. dott. Giuseppe Minutoli, Sentenza n. 535/2022 pubbl. il 28/03/2022, R.G. n. 164/2019; Corte Appello Venezia sez. IV, 04/02/2021 n. 272; Corte Appello Catania, Sez. Lav., 21/05/2019, n. 496). Su tale punto si è pronunciata anche la S.C. che con sentenza n. 6635 del 6.3.2023 così statuisce: “Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, anche nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.” E ancora gli con la sentenza n. 284 del 7.01.2022 avevano precisato che: “…Va tuttavia riaffermato il Parte_2 principio secondo cui l'art. 92, comma 2, C.P.C., laddove (secondo il testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito in L n. 162/2014, ed a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, oppure allorché concorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, l'opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione data in giurisprudenza integra le suddette nozioni, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. Un., 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6-2, 10/02/2014, n. 2883; Cass. Sez. L., 07/08/2019, n. 21157)”. QUINDI, IN OGNI CASO, IL TRIBUNALE AVREBBE DOVUTO QUANTO MENO COMPENSARE LE SPESE. NVECE, HA CONDANNATO LA POVERA ATTRICE AL PAGAMENTO DI QUASI €. 20.000,00 ( , Controparte_4 Controparte_5
”;
[...] di contro, parte appellata con atti depositati in modalità telematica in data 27.11.2024 e
20.12.2024) deduceva che:
“... per completezza di difesa, qui occorre solo ricordare come le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 hanno ritenuto che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB (circostanza si ripete per nulla provata nel caso che ci occupa!) non inficia la validità del contratto e non consente al giudice di riqualificare d'ufficio il contratto di mutuo fondiario come mutuo ipotecario. Più precisamente il Supremo Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual é quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema Bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 T.U.B.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della Banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito …»;
“... Non miglior sorte può riconoscersi al terzo motivo di gravame con il quale l'appellante, in modo assolutamente irrituale (cfr. da pag. 19 a 56 dell'atto di appello) vorrebbe paventare un vizio della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto delle contestazioni avanzate in ordine all'ammortamento alla francese. A supporto delle proprie labiali affermazioni, l'appellante richiede disporre il rinnovo della CTU. Tale richiesta palesemente esplorativa ed inutile ai fini del decidere va rigettata. Reiterato quanto già CP_ dedotto in merito al presente motivo di appello e ribadita la correttezza dell'operato della , siccome accertato anche dalla CTU disposta in primo grado, piace ricordare l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in materia di ammortamento cd. alla francese. La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 20 maggio 2024, n. 15130, ha affermato la piena legittimità di tale sistema di ammortamento chiarendo che è legittimo convenire l'esigibilità degli interessi sia prima del capitale sia periodicamente durante il rapporto con rate costanti composite di interessi e capitale senza che ciò generi alcun fenomeno anatocistico. Più precisamente, nella decisione richiamata, la Suprema Corte afferma che: «nel regime composto, la quota di interessi è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo». In ragione dell'assoluta genericità delle censure dell'appellante, delle risultanze istruttorie e dei principi sanciti dal Supremo Collegio in materia di ammortamento alla francese, la decisione del giudice di prime cure va confermata anche su questo punto e l'appello rigettato …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che occorre pronunciare, in limine, sull'eccezione dell'asserito proprio difetto di legittimazione passiva proposta da con l'atto di costituzione in questo Controparte_6 grado, osserva il Collegio al riguardo:
in fatto, che, nella vicenda processuale retro richiamata, per quanto consta dagli atti di giudizio:
a) con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., depositato in data 22.10.2015, conveniva Parte_1 in giudizio contestando la dovutezza delle somme addebitatele per il Controparte_2 mutuo nei sensi di cui alla narrativa retro articolata;
b) in data 4.10.2016 si costituiva in giudizio, chiedendo nel merito il rigetto CP_2 CP_2 delle domande di controparte;
c) con nota stragiudiziale datata 13.6.2017, il costituito procuratore della parte ricorrente segnalando d'aver appreso dell'avvenuta cessione del mutuo in argomento da CP_2
a 5 e lamentando che detta circostanza non era stata
[...] CP_3 Controparte_3 dedotta nel giudizio incoato, invitava sia la cedente sia la cessionaria a bonario componimento della vertenza;
d) con istanza del 5.7.2017, il costituito procuratore della parte convenuta, nel riferire che:
“… da una più attenta disamina degli atti, è emerso che anche il contratto di mutuo n. 0560/6007180 dell'8 luglio 2003, ha costituito oggetto di cessione pro soluto con efficacia dal 1 novembre 2004 nell'ambito di una molto più ampia operazione di cartolarizzazione con la quale ha ceduto diversi rapporti a 5 Controparte_2 CP_3 con sede in Vicenza alla via Btg. Framarin n. 18 iscritta al n. del registro Controparte_3 P.IVA_2 imprese di Vicenza. Tale cessione è stata ritualmente notificata mediante avviso pubblicato su G.U.R.I. n. 283 del 2 dicembre 2004 così come prescritto, in materia di cessioni in blocco, dall'art. 58 del D. Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) secondo il quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Va ancora rilevato che tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le relative conseguenze giuridiche …”;
“… siccome oggi riconosciuto dalla stessa ricorrente, non ha alcuna legittimazione Controparte_2 processuale in ordine al rapporto per cui è causa per evidente carenza di titolarità del rapporto giuridico dedotto e va pertanto estromessa dal giudizio …”;
“… In ordine a tale eccezione, per completezza di difesa, va ricordato come le stesse sezioni unite della Cassazione (Cass. S.U. 3 giugno 2015 n. 11377) hanno affermato il principio, richiamato in successive pronunzie (Cass. Civ. III sez., 24 febbraio2016/21 giugno 2016 n. 12729) secondo il quale la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice …”;
chiedeva che:
“… l'Ill.mo Decidente Voglia dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio poiché carente Controparte_2 di legittimazione passiva in ordine al diritto controverso. In subordine Voglia il Giudice adito ai sensi dell'art. 107 c.p.c. ordinare l'intervento di Controparte_3 con sede in Vicenza alla via Btg. Framarin n. 18 iscritta al n. 03175450240 del registro imprese di Vicenza
[...]
…”;
e) con memoria autorizzata del 22.11.2017, la difesa di parte ricorrente assumeva che:
“… la chiamata in causa è oltremodo tardiva e patisce le preclusioni processuali maturatesi (che, nel caso di specie, avrebbero consentito la chiamata in causa nel termine di giorni dieci prima della udienza del 27 ottobre 2016 e non certamente un anno dopo). Tra l'altro, con comportamento processuale assai sleale (che dovrebbe provocare una condanna ex art. 96 c.p.c.) non ha fatto alcuna menzione alla cessione impendendo alla ricorrente di compulsare, nella prima CP_2 CP_ difesa, la chiamata in giudizio di 5. Orbene, se come sembra la cessione in parola è una cessione in blocco ex art. 58 TUB … alla cessionaria è comunque fatto obbligo di dare notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.). Nel caso di specie tale comunicazione non è mai stata effettuata tant'è che proprio (si allega a mero CP_2 titolo esemplificativo, la comunicazione del 15 giugno 2017), a distanza di 13 anni dalla avvenuta cessione, continua a non avvisare la dott.ssa ma a ritenersi titolare del rapporto di mutuo di cui chiede, per Parte_1 l'appunto, il pagamento. Delle due l'una:
1) o la cessione non ha effetto nei confronti della dott.ssa per come sembrerebbe dalle comunicazioni Parte_1 di ed allora, di tal passo, l'istanza di estromissione è defatigatoria e lo è ancor di più la chiesta CP_2 chiamata in giudizio di 5 Residential CP_3 CP_3
2) oppure, tale cessione si deve considerare valida (nonostante l'illegittimità di cui sopra) ed allora CP_2 ha svolto delle difese ed avanzato delle domande senza avere legittimazione alcuna, né soprattutto, avendo l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., con le ovvie conseguenze di legge … non può considerarsi valida la costituzione di (che pur va condannata alle spese di lite) ma, ancor CP_2 prima, si deve considerare il presente giudizio come svolto in contumacia non essendosi costituito alcun contraddittore legittimato. La conseguenza è che la CTP, non contestata, assurge al rango di prova piena in quanto immune da vizi logici e parimenti non contestata in alcun modo (Cass. sent. n. 18303/15 del 18.09.2015; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10/11/2010 n° 22837) … attesa preliminarmente la inefficacia, per assenza dell'interesse ad agire, della costituzione di si CP_2 insiste per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo …”;
f) con memoria del 23.11.2017 la parte convenuta insisteva nel petitum d'estromissione formulato;
g) il g.i. presso il Tribunale adito, con provvedimento dell'11.1.2018, ritenuto che era emersa in corso di causa l'avvenuta cessione del contratto di mutuo alla società 5 Residential CP_3
e che tale circostanza rendeva “… necessario integrare il contraddittorio anche …” CP_3
a suo favore, ordinava detta integrazione nei confronti della società cessionaria onerandone parte ricorrente;
h) in data 22.1.2018, la , ottemperando al provvedimento sub g), depositava: Parte_1
“… PEC comprovanti la tempestiva notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché del decreto che dispone l'integrazione del contraddittorio …”; atti da cui si evince che la notificazione aveva per contenuto il ricorso introduttivo (nel teso originale, ossia privo di integrazione con riferimento di sorta alla posizione della società cessionaria) e l'ordinanza sub g); donde l'omessa vocatio in ius nell'interesse della menzionata contro 5 CP_3 CP_3
[...]
i) in data 5.9.2022, il giudice, rilevato che 5 Residential non si era costituita CP_3 CP_3 in giudizio (sebbene si versasse in difetto di domanda nei di lei confronti), la dichiarava contumace;
j) negli scritti conclusionali di prime cure reiterava il petitum Controparte_2
d'estromissione sub d) (con atto in data 6.11.2021);
k) parte ricorrente, a sua volta, eccepiva la tardività dell'integrazione del contraddittorio subordinatamente invocata dalla controparte e deduceva comunque la relativa costituzione e le difese ivi esperite “tamquam non essent”;
l) con la sentenza in riesame, l'adito Tribunale sul punto così statuiva:
“… Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione svolta da parte ricorrente in ordine all'inammissibilità della CP_ chiamata in causa di 5 Residential in quanto operata d'ufficio dal Giudice ai sensi dell'art. 107 CP_3 C.P.C., che ha ritenuto opportuna la chiamata in causa di quest'ultima (cfr. Cassazione civile, sez. III, 04/10/2013, n. 22761, per la quale “qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., ma il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 C.P.C.”);
procedendo oltre nella disamina del merito (e, quindi, con rigetto implicito della domanda d'estromissione di cui s'è detto);
m) con la comparsa di costituzione in questo grado, depositata in data 27.6.2022 (tempestivamente, rispetto alla data di citazione individuata nell'atto d'impugnazione, id est il 25.7.2022) parte appellata ha rinnovato il petitum di declaratoria di sua estromissione dal giudizio;
ed in diritto che:
a ben vedere, deve ritenersi che con la difesa sub d) – della quale occorre ora conoscere, essendo stata introdotta in questo grado con atto qualificabile come appello incidentale (a tenore della piena corrispondenza tra parte motiva e conclusioni della difesa di cui s'è detto) – si sia fatta questione di carenza di titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in controversia;
ed è pacifico in giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. 18259/2018; Cass. 13945/2012) che:
«… il giudice ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione (o l'eccezione) e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, ponendo, a suo fondamento, un fatto estraneo alla materia del contendere …»;
la Suprema Corte ha, infatti, chiarito (Cass. n. 2951/2016) che:
«la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità…»;
nella testé chiarita prospettiva, la Corte constata che l'eccezione è da ritenersi fondata.
L'art. 58 del D. Lgs n. 385 del 1.9.1993 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia) disciplina le operazioni di cessioni in blocco a favore di banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali. La norma prevede un regime semplificato, esonerando la dall'obbligo di notifica CP_2 individuale al singolo debitore ceduto e ritenendo sufficiente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese. Tale pubblicazione produce così gli effetti indicati nell'art. 1264 C.C. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo superflua sia l'accettazione da parte di quest'ultimi sia la notifica individuale, in quanto, a decorrere dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.
Nel caso in esame, è pacifico che, in data 29.10.2004, 5 Residential ha CP_3 CP_3 concluso con un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e che il Controparte_2 contratto di mutuo n. 0560/6007180 dell'8.7.2003 ha costituito oggetto di cessione pro soluto, con efficacia dal 1.11.2004.
Nell'avviso di cessione, in Gazzetta ufficiale, testualmente si legge:
“… Berica 5 Residential comunica, che in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 ottobre 2004 CP_3 (così come modificato in data 17 novembre 2004) ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 130/99 ha acquistato pro soluto da con sede legale in Palermo, Via Vaglica n. 22, con efficacia dalle ore 00.01 (ora di Controparte_7 Milano) del 1° novembre 2004, tutti i crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratto di mutuo garantita da ipoteca volontaria, o ad ogni altro atto modificativo o integrativo degli stessi, con riferimento alla data del 31 luglio 2004, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino i seguenti criteri ...” (cfr. allegato 3 istanza estromissione).
In virtù del contratto di cessione di crediti "in blocco" (stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB), 5 Residential CP_3 ha dunque acquistato da la titolarità di tutti i crediti (per capitale, CP_3 Controparte_2 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti dal contratto di mutuo oggetto di cessione, succedendo a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla cedente.
Questa Corte, atteso che:
- con l'avviso in Gazzetta Ufficiale è stata adempiuta la formalità della speciale pubblicità prevista dall'art. 58 TUB;
- la cessione ha prodotto gli effetti di cui all'art. 1264 C.C. in ordine alla sua efficacia nei confronti del debitore ceduto;
- parte attrice, odierna appellante principale, ha chiesto soltanto l'accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, l'annullamento del mutuo per l'applicazione di un tasso superiore a quello enunciato in contratto e per l'adozione del piano di ammortamento alla francese, non contestando l'inclusione del suo credito nell'operazione della cessione;
rileva che il Giudice di primo grado abbia errato laddove, a fronte dell'istanza di estromissione depositata dalla depositata l'8.11.2017, con provvedimento Controparte_8 dell'11.1.2018 non ha dichiarato l'estromissione al giudizio della Banca cedente per essere unica legittimata passiva la cessionaria, bensì ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di 5 Residential CP_3 CP_3
In altri termini, il Giudice avrebbe dovuto rilevare la già maturata ante litem estraneità della cedente al rapporto dedotto in controversia, prendendo altresì atto di domande formulate solo nei confronti di quest'ultima, e non ordinare la chiamata in causa della cessionaria nei cui confronti l'allora ricorrente, peraltro, non aveva esperito alcuna vocatio in ius.
Ed infatti, diversamente da quanto opinato dal Tribunale adito, là dove ha sostenuto che:
CP_
“Con ordinanza dell'11 gennaio 2018 il Giudice ordinava l'integrazione del contradittorio nei confronti di 5
la quale non si costituiva in giudizio, seppur ritualmente citata, con a conseguenza che ne va Controparte_3 dichiarata la contumacia”;
si sarebbe dovuto dare atto che il contradittorio non si era integrato perché parte attrice, odierna appellante, pur ottemperando formalmente all'ordine di integrazione del contradittorio, si era limitata alla denuntiatio litis, non esercitando la cd. vocatio in ius.
Ed invero, ripetesi, in data 22.1.2018, ha notificato solo l'atto di citazione Parte_1 originario e il provvedimento di integrazione del contradittorio, ossia ha scelto di non azionare domande nei confronti della cessionaria, unica vera legittimata passiva per quanto retro rilevato dei petita formulati.
Dunque, considerato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'estromissione al giudizio della Banca cedente e l'assenza di domande nei confronti della cessionaria, per CP_2 le suddette ragioni ora per allora:
- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva (sub specie di carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) di oggi Controparte_2 Controparte_1 va dato atto della mancata proposizione di domanda, a seguito dell'ordinanza di integrazione del contradittorio, nei confronti di 5 CP_3 Controparte_3
Ogni altra questione rimane assorbita dall'accoglimento della predetta eccezione.
*
In ragione del superiore epilogo processuale, segue la condanna di alla Parte_1 rifusione in favore di oggi delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 che si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività difensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4.7.11.23), ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul totale) € 1.142,40 totale € 8.758,40 totale dimidiato € 4.379,20
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato ad euro 4869,675.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
Nulla va statuito quanto alla posizione dell'altra parte appellata, in quanto contumace ed estranea a qualsivoglia vocatio in ius.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …” a carico della soccombente parte appellante principale, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; - «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza Pt_3 del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»; - «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 16.12.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina, emessa al numero 960 in data 06.04.2022 nel procedimento già iscritto al n. 5592/2015
RGAC; appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: (quale incorporante di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; BERICA 5 Residential in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3 nonché sull'appello incidentale di: (quale incorporante di , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; di cui all'atto di costituzione del 27.6.2022; così provvede:
1) in rigetto dell'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) dichiara il difetto di legittimazione passiva (sub specie di carenza di titolarità passiva del rapporto) di Controparte_2
1.2) dà atto della mancata proposizione di domande, a seguito dell'ordinanza di integrazione del contradittorio di cui alla motivazione, nei confronti di Controparte_3
1.3) condanna alla rifusione in favore di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida nell'importo di euro 4.379,20 per onorario oltre CP_2 accessori come per legge;
2) condanna alla rifusione in favore della sola controparte costituita delle Parte_1 spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.180,60 come specificato in parte motiva, oltre esborsi come per tabulas accessori come per legge;
3) nulla per le spese tra l'appellante principale e 5 CP_3 Controparte_3
4) dà atto che la parte appellante principale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data
29.7.2025 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)