Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo NG Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 353/2017 R.G.A.C., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Borgia (CZ), alla Parte_1 C.F._1
Via Solferino, n. 30, presso lo studio dell'avv. Antonio Gullì (C.F.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende, in sostituzione dell'originario difensore (avv. Elisabetta Voci), in virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 21.12.2023;
- ATTORE -
C o n t r o
(P.I.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Gallo (C.F.: ), giusta procura allegata in atti;
C.F._3
- CONVENUTA -
Nonché
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici, siti alla Via Gioacchino da
Fiore, n. 34, domicilia ope legis;
-CONVENUTA-
E nei confronti di in persona del l.r.p.t. Controparte_3
-CONVENUTO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Giudizio di merito sull'Opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
Dpr 602/1973 e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 02.02.2017 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1 di Catanzaro, , in persona del l.r.p.t.; la Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., nonché il in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_3 affinché venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del subito pignoramento presso terzi, con ulteriore condanna di , al risarcimento del danno, quantificato in Controparte_1 euro 1.000,00, per lite temeraria.
A fondamento della domanda esponeva :
- che in data 18.06.2015 gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 094 2015 0053522 20 001, dell'importo di € 3.548,08, per il mancato pagamento del verbale n. 790863814 del 23.09.2010, per infrazioni al Codice della Strada;
- che avverso il suddetto verbale proponeva ricorso al Prefetto di Reggio Calabria, il quale, accertato che parte attrice non era proprietaria del mezzo, ne disponeva l'archiviazione nei suoi confronti;
- che nonostante l'ordinanza di archiviazione, la iscriveva a ruolo la somma pretesa, anche CP_2 nei confronti di parte attrice, con la cartella esattoriale n. 094201500053522200001;
- che la suddetta cartella veniva impugnata affinché venisse dichiarata l'illegittimità e che l'adito giudice, accertata l'inesistenza del credito, sospendeva l'efficacia esecutiva della stessa;
- che in data 21.3.2016 notificava il pignoramento presso terzi;
CP_1
- che a seguito dell'opposizione proposta da parte attrice, il G.E., con provvedimento del 26.5.2016, sospendeva l'efficacia dell'atto impugnato e l'esecuzione promossa da;
CP_1
- che in data 28.7.2016 revocava l'atto di pignoramento presso terzi e, l'opponente CP_1 rinunciava all'istanza di sospensione, chiedendo la fissazione dell'udienza del giudizio di merito al solo fine di decidere sulle richieste risarcitorie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo, Controparte_2 preliminarmente, che venisse dichiarata nulla la edictio actionis per omessa indicazione della quale parte convenuta ai sensi degli artt. 164 c.p.c., co. 1 e 4, e 163 Controparte_2
c.p.c.; nel merito, poi, instava per il rigetto delle domande attoree, che riteneva infondate in fatto e in diritto.
Deduceva, nello specifico : - che in data 23.9.2010 i militari accertavano dalla carta di circolazione e dalle banche dati ACI e
Motorizzazione la proprietà del veicolo in capo alla parte attrice;
- che il verbale veniva quindi allo stesso notificato in qualità di obbligato in solido con il conducente del veicolo;
- che il verbale diveniva titolo esecutivo, perché non contestato;
- che si procedeva all'iscrizione a ruolo;
- che la mancata impugnazione degli atti impositivi determinava il consolidamento del credito.
Si costituiva, altresì, chiedendo che venisse accertata la legittimità Controparte_1 della procedura di riscossione, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, in quanto inammissibile e infondata.
Esponeva a tal fine, di essere venuta a conoscenza del provvedimento di archiviazione emesso nel
2011 dalla e avente ad oggetto il verbale sotteso alla cartella di Controparte_2 pagamento n. 094201500053522200001, solo all'udienza del 3.5.2016, nell'ambito del giudizio istaurato dallo stesso odierno attore avverso la suddetta cartella di pagamento;
- che l'atto di pignoramento notificato in data 10.3.2010 era da reputarsi legittimo, posto che solo in data 6.5.2010 il giudice sospendeva il titolo;
- che in seguito l' provvedeva a revocare l'atto di pignoramento. Controparte_4
Nelle more del giudizio, essendo quest'ultimo ente addetto al servizio riscossione stata cancellata dal registro delle imprese e sostituita dall' , il processo veniva interrotto Controparte_4
e riassunto nei confronti dell' e della . Controparte_4 Controparte_2
Rimaneva contumace il in persona del l.r.p.t. Controparte_3
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza del 27.03.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
Anzitutto, occorre dichiarare la contumacia del sopra indicato , il quale, nonostante la CP_3 rituale integrazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente all'instaurato procedimento.
Ciò detto, per come emergente dalla documentazione prodotta in atti, appare opportuno evidenziare:
- che l'avvenuta vendita del veicolo da parte del in favore del conducente, che in data Parte_1
23.9.2010 si è reso autore dell'infrazione contestata con il verbale n. 790863814, è avvenuta in data
25.7.2009 e, che su tale circostanza la Prefettura di , in seguito al ricorso dell'odierno CP_2 CP_2 attore, ha provveduto ad emettere provvedimento di archiviazione parziale del verbale di contestazione, in data 12.07.2011, esclusivamente nei confronti del ricorrente;
- che, nonostante ciò, la ha trasmesso all' il Controparte_2 Controparte_5 ruolo 2015/1520, relativo alla sanzione amministrativa ex. L. 689/1981 irrogata nei confronti di parte attrice, quale coobbligata;
- che sulla base di tale atto LI UD Spa ha, poi, notificato in data 18.6.2015, la cartella di pagamento n. 094201500053522200001, avverso la quale parte attrice ha proposto opposizione chiedendo, previa sua sospensione, che venisse dichiarata illegittima per avvenuta estinzione del relativo credito, iscritto a ruolo;
- che solo nel giudizio con R.G. n. 3528/2015, definito con sentenza n. 1034/2021, l'
[...]
è venuta a conoscenza del provvedimento di archiviazione del verbale di Controparte_4 contestazione emesso dalla Prefettura di;
Controparte_2
- che successivamente la stessa ha provveduto in data 28.7.2016 alla revoca dell'atto di pignoramento presso terzi oggetto di lite.
Tanto premesso, rilevato che l' ha revocato l'atto di pignoramento Controparte_4 presso terzi del quale parte attrice chiede che venga dichiarata la nullità, ritiene questo Tribunale che possa pronunciarsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con riguardo all'atto impugnato, essendo oramai venuta meno ogni ragione di contrasto sul punto.
Quanto, poi, allo scrutinio della richiesta di condanna dell' al Controparte_4 risarcimento del danno ex art. 96 cpc, si ritiene che la richiesta sia da respingere, in totale assenza dei relativi necessari presupposti.
E infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la responsabilità aggravata per lite temeraria assume natura extracontrattuale e l'accoglimento della domanda risarcitoria non può che presupporre l'accertamento, non solo dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, ma anche dell'elemento oggettivo, estrinsecantesi nella entità del danno sofferto;
elementi, questi, che possono essere anche desumibili dagli atti di causa: “deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ., sez. lav. n. 9080/2013).
Nel caso di specie, alcun elemento concreto è desumibile al riguardo dagli atti di causa, posto che l' ha revocato l'atto di pignoramento presso terzi oggetto di causa Controparte_4 non appena è venuta a conoscenza dell'archiviazione del verbale di contestazione, e prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Inoltre, devesi rilevare che parte attrice non ha fornito alcuna prova del pregiudizio sofferto, laddove, invece, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., costituisce precipuo onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare, oltre all'elemento soggettivo, anche la concreta ed effettiva esistenza di un danno da intendersi quale diretta conseguenza del comportamento processuale posto in essere dalla controparte.
Alla luce delle considerazioni che precedono consegue, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria oggetto di disamina. Sussistono i presupposti, dato il tenore dell'assunta odierna decisione, per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, nel rapporto tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, e nella contumacia del sopra indicato così provvede: CP_3
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'opposizione all'atto di pignoramento presso terzi;
2. rigetta la domanda risarcitoria per come promossa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall'odierno opponente;
3. compensa interamente le spese di lite, tra tutte le parti processuali.
Così deciso in Catanzaro il 19.02.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo NG Del Prato)