Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5077/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nata a [...] l'[...] e Parte_1 quivi residente a[...], c.f. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] e quivi residente Parte_2 alla Via Eduardo Astuti n. 105/3, c.f. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore, alla Via G. Matteotti n. 30, nello studio dell'Avv. Adriano Bellacosa (c.f. ), il quale li rappresenta e CodiceFiscale_3 difende, in forza di mandato in calce all'atto di citazione OPPONENTI E società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. , capitale sociale interamente versato pari ad Euro P.IVA_1
10.000,00 (di seguito, la “Mandante”), e per essa, quale mandataria, CP_2
(nuova denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea CP_3
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA P.IVA_2
, giusta procura atto in data 20.07.2017 per Notaio di P.IVA_3 Persona_2
Milano, Rep. 60850 e Racc. 11358, registrato in data 21.07.2017 all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 al n. 40322 Serie 1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per Notar in Velletri del Persona_3
30.09.2014 rep. n. 66668 e racc. n. 20997, dall'Avv. Fabio Forino (C.F.
e P. i.v.a. ), con studio legale in Nocera Inferiore C.F._4 P.IVA_4 alla via Roma n.58 OPPOSTA
e spese legali. Parte opponente eccepiva la nullità ovvero la inefficacia del contratto di apertura di credito e delle fideiussioni, anche per assenza della sottoscrizione della banca e la violazione del disposto dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993; la nullità della garanzia fideiussoria ovvero delle singole clausole contrattuali limitanti i diritti e i poteri dei fideiussori;
il riempimento abusivo, ovvero contra pacta, del documento denominato
“riconoscimento del debito” pure formalmente disconosciuto;
la irregolarità del conteggio unilateralmente predisposto dalla banca giacché comprensivo di commissioni, spese e interessi di capitalizzazioni non dovuti. In data 21/12/2017 si costituiva la nella qualità di Controparte_1 cessionaria pro-soluto del credito vantato dalla chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta documentalmente provato che, in data 13 ottobre 2010, la stipulò con la il contratto di conte corrente n. 401450738; Parte_3 CP_4 che sul conto fu concessa una agevolazione creditizia consistente nell'apertura di credito fino alla concorrenza di € 70.000,00; che, in data 7/4/2011 fu erogata la somma di € 150.000,00 a titolo di mutuo;
che a garanzia di tali agevolazioni furono concesse due garanzie, una fideiussione omnibus, sottoscritta in data 13/10/2021, ed una fideiussione specifica, sottoscritta in data 7/4/2011; che, a seguito di difficoltà finanziarie della poi dichiarata fallita con sentenza n. 26/14 R.F. del Parte_3
Tribunale di Nocera Inferiore, la Banca comunicava il recesso da ogni tipo di rapporto, intimando contestualmente, al debitore principale ed ai fideiussori, il pagamento del passivo esistente. I contratti risultano ritualmente sottoscritti. Per costante giurisprudenza, infatti, nell'ipotesi in cui il contratto presenti un difetto della sottoscrizione da parte del delegato della banca, lo stesso deve considerarsi perfezionato con la sottoscrizione da parte del cliente del modulo predisposto dalla banca. Infatti, i documenti sottoscritti dalla correntista contengono l'accettazione di una proposta contrattuale formulata dalla banca stessa, infatti, non già una proposta, bensì l'accettazione, da parte della stessa, di una proposta contrattuale dell'istituto di credito (Cfr. Tribunale di Cuneo, Sent. n. 760/2021). Pertanto, non si ravvisa alcun ipotesi di nullità. Con riguardo alle garanzie fideiussorie concesse in data 13/10/2010 e del 7/4/2011, parte opponente ne eccepisce la nullità per la presenza di clausole che limitano notevolmente l'autonomia dei fideiussori. In realtà di tratta di un contratto autonomo di garanzia, stante l'obbligo di pagare quanto dovuto “a semplice richiesta scritta”. Con riguardo al documento con il quale vi sarebbe stato il riconoscimento del debito, sottoscritto dalla unitamente ai fideiussori, ed indirizzata alla Parte_3
l'abusivo riempimento di foglio in bianco non risulta in alcun modo Controparte_4 provato. Il riconoscimento di un debito, poi, non esige formule sacramentali, e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile). Il disconoscimento limitato al solo contenuto e non esteso anche alla sottoscrizione ha reso inutile una eventuale consulenza grafologica. Va altresì ritenuto inefficace il disconoscimento della non conformità all'originale delle copie effettuato dagli opponenti. Secondo la Cassazione “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione“. (Cass 23902/17 e Cass 24323/18). È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass 27633/18). Nel caso di specie il disconoscimento va ritenuto inefficace, non avendo parte opponente evidenziato alcuna differenza tra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'opposta, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad. es. cancellature, scoloriture, ecc…) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi (cfr. in lal senso Cass. sentenza 24634/2021). Solo con la comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, sempre in relazione alle fideiussioni, l'opponente ha eccepito la decadenza per avere la banca avrebbe agito tardivamente ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori. Tale eccezione, oltre che tardiva è anche infondata, dal momento che, agli atti di causa, risultano depositate lettere di revoca contenenti contestuale intimazione di pagamento inoltrate anche ai fideiussori. Meramente esplorativa è poi la richiesta di CTU essendosi limitata parte opponente ad eccepire genericamente irregolarità del conteggio unilateralmente predisposto dalla banca giacché comprensivo di commissioni, spese e interessi di capitalizzazioni non dovuti.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5077/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1132/17, emesso in data 25/6/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna E , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 5077/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
2 N.R.G. 5077/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
3 N.R.G. 5077/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
4 N.R.G. 5077/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO
5 N.R.G. 5077/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO