Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 14 giugno 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 15/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quali esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015;
- dell’obbligo, e conseguente condanna, dell’Amministrazione intimata a provvedere in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti;
- del diritto al risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP, anche quale danno da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 31-117 c.p.a., i ricorrenti, all’uopo rinviando alla documentazione sanitaria in atti, hanno premesso di esercitare la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, il quale, in data 3.02.2021, veniva visitato presso l’ASP di Reggio Calabria, Distretto Sanitario IR, con diagnosi di -OMISSIS-” , con prescrizione di un trattamento abilitativo estensivo, ovvero logopedia e psicomotricità, in convenzione con la medesima ASP.
In data 15.10.2021, il minore veniva sottoposto a visita presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove veniva confermata la diagnosi di -OMISSIS- e veniva prescritto l’immediato avvio della terapia cognitivo comportamentale (cd. A.B.A.).
Nonostante l’esito della visita e la conferma della diagnosi di -OMISSIS-, non essendo erogata dall’ASP di Reggio Calabria la suddetta terapia cognitivo-comportamentale, il piano terapeutico non veniva adeguato, continuando a prevedere soltanto trattamenti, quali logopedia e psicomotricità, non specifici per l’-OMISSIS-. I ricorrenti si vedevano, quindi, costretti a continuare a rivolgersi a soggetti privati, precisamente al Centro Promoteo di Reggio Calabria, per la prestazione di una terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA la quale, benché erogata con una periodicità di sole 6 ore alla settimana, tenuto conto delle possibilità economiche della famiglia, assicurava un certo miglioramento delle condizioni di salute del minore.
2. Stante l’impossibilità di continuare a sostenere gli ingenti costi del trattamento terapeutico erogato privatamente, parte ricorrente, a mezzo pec del 02.09.2023, chiedeva all’ASP e, per conoscenza, alla Regione Calabria, l’immediata presa in carico del minore per la terapia con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore sostenuti per la medesima terapia.
3. Attesa l’inerzia dell’amministrazione, i genitori quindi, proposto l’odierno ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’ASP a fronte dell’istanza di presa in carico del figlio minore, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso risulta affidato ad un'unica articolata censura appresso sintetizzata.
- “1. Violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa”;
Il diritto del minore a ricevere dall’ASP territorialmente competente, quale trattamento del -OMISSIS- da cui è affetto, la somministrazione di terapia mediante metodologia A.B.A., nella misura fissata nell’ambito del giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c., troverebbe titolo, innanzitutto, nell’art. 32 della Costituzione, nonché nelle fonti normative appresso indicate, funzionali a darvi concreta attuazione: l’art. 1 commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/92; la L. n. 833/78; L. n. 134/2015 la quale prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con -OMISSIS- (art. 1), prescrivendo (art. 2) che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei -OMISSIS- in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali; le cd. “ Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti ”, pubblicate nel 2011, aggiornate nel 2015 ed inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, le quali avrebbero riconosciuto espressamente la validità scientifica del metodo cd. A.B.A. relativamente ai soggetti affetti da -OMISSIS-.
4. L’A.S.P. di Reggio Calabria non si è costituita.
5. Con ordinanza n. 225 del 7.12.2023, il Collegio, stante l’allegazione ricorsuale secondo cui “ Il piccolo -OMISSIS- ha il diritto di ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo secondo la c.d. “modalità ABA”, previa riqualificazione dell’azione in base ai suoi elementi sostanziali e conseguenziale mutamento del rito, sensi dell’art. 32, comma 2 del codice del processo amministrativo, ha ordinando, in via cautelare, all’ASP di elaborare un progetto terapeutico completo e specifico in ragione di tutte le esigenze del minore, nel contempo fissando l’udienza di trattazione del ricorso nel merito.
6. All’esito dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2024, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, ribadendo ulteriormente le proprie ragioni, con ordinanza n. 399 del 14.06.2024, il Collegio:
- vista l’istanza di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 c.p.a., depositata in data 24.03.2024 e motivata in ragione della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 255/2023, l’ha riqualificata quale domanda ex art. 59 c.p.a., nel contempo dichiarandone l’inammissibilità, stante la mancata preventiva notifica della stessa nei confronti dell’amministrazione;
- ritenuta la necessità, ai fini del decidere, ha disposto C.T.U., all’uopo nominando il dott. Domenico D'Agostino, Specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria, finalizzata a dare risposta ai seguenti quesiti:
“ 1. accerti le condizioni cliniche del minore in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
2. esamini le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute del minore ricorrente secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
3. verifichi 1'inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche del minore come sopra accertate, tenendo anche conto delle Linee Guida allegate da parte ricorrente;
4. determini, infine, la durata del trattamento riabilitativo utile al minore con particolare riferimento alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare ”.
7. In data 7 settembre 2024, parte ricorrente effettuava produzione documentale.
8. L’elaborato peritale veniva depositato in data 8 ottobre 2024.
9. In occasione dell’udienza pubblica del 23.10.2024, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è, in parte, fondato.
Viene all’esame del Collegio l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS-, affetto, come da certificazione medica in atti, da disturbo dello -OMISSIS-, ad essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura dell’ASP di Reggio Calabria, territorialmente competente.
11. Preliminarmente, il Collegio prende atto delle statuizioni rese, in punto di giurisdizione, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1781 del 20.01.2022, secondo cui la pretesa del minore, affetto da -OMISSIS-, ad essere sottoposto a trattamento terapeutico a cura del S.S.N. rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett c) c.p.a. Ciò nella misura in cui la tutela del diritto del minore affetto da “-OMISSIS-” ad essere “curato” dal Servizio Sanitario Nazionale “ implica l’attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica” dell’amministrazione sanitaria “con la conseguenziale devoluzione della controversia al GA in virtù della citata disposizione cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Riv. 658855-01) ” (così ordinanza Sez. Unite n. 1781/2022).
La statuizione circa l’attrazione della controversia in esame nell’alveo della giurisdizione cd. esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. c) c.p.a., legittima, dunque, il giudice amministrativo all’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo del minore “-OMISSIS-” ad essere sottoposto al trattamento terapeutico specificamente richiesto a ciò non ostando, proprio in considerazione della natura “esclusiva” della giurisdizione in parola, la discrezionalità esistente in capo all’amministrazione sanitaria circa l’individuazione del modello terapeutico più adeguato a fronte della patologia diagnosticata.
Quanto sopra in continuità con l’orientamento già espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 12/04/2016, avuto riguardo alle controversie aventi ad oggetto la consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase precedente la formalizzazione del PEI, secondo cui « l'ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. ("relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione...in un procedimento amministrativo"), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici servizi (infatti non rinvenibile anche nella giurisprudenza più restrittiva delle Sezioni Unite), in difetto di qualsivoglia positiva ed esplicita eccezione che la autorizzi ».
Nell’affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a., avuto riguardo alla domanda di accertamento del diritto ad un certo numero di ore di sostegno, ritenuto adeguato alle esigenze dell'alunno disabile, l’Adunanza Plenaria ha specificamene statuito come siffatta giurisdizione non possa essere esclusa in considerazione della «pacifica natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata, quand'anche qualificato come "fondamentale".
Per un verso, infatti, la profondità della capacità cognitiva del giudice amministrativa nella materia dei servizi pubblici comprende senz'altro anche la tutela dei diritti soggettivi, in ragione della natura esclusiva della giurisdizione codificata all'art. 133 c.p.a., e, per un altro, il carattere fondamentale del diritto nella specie azionato non può certo essere decifrato come un'eccezione innominata al perimetro della giurisdizione esclusiva.
La cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, infatti, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali.
L'affermazione dell'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa anche alla cognizione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., non vale, quindi, «in alcun modo a sminuire l'ampiezza della tutela giudiziaria agli stessi assicurata, nella misura in cui al giudice amministrativo è stata chiaramente riconosciuta la capacità di assicurare anche ai diritti costituzionalmente protetti una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte Cost., sentenza 27 aprile 2007, n. 140), che nessuna regola o principio generale riserva in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario.
Né, per altro verso, i confini della giurisdizione esclusiva possono intendersi ristretti o ridimensionati, in ragione della natura vincolata o tecnica dell'esercizio della potestà oggetto del giudizio (potendosi, nella fattispecie esaminata, sostenere che la stima delle ore di sostegno necessarie all'alunno disabile deve indefettibilmente fondarsi su un apprezzamento della gravità della sua patologia e delle coerenti esigenze dell'insegnamento di sostegno, secondo parametri scientifici e, perciò, cogenti) » (così Cons. Stato Ad. Plen. n. 7 del 12/04/2016).
12. Tanto premesso in punto di giurisdizione, l’apprezzamento – quanto all’ an debeatur - del diritto del minore, affetto, come da certificazione sanitaria in atti, da “-OMISSIS-”, ad essere sottoposto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a terapia con il metodo dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A., passa dalla preliminare ricognizione della normativa vigente in materia.
13. Occorre, cioè, ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere se il trattamento A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis), invocato dai ricorrenti, rientri nel novero delle prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute e, come tale, sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Vengono, dunque, in rilievo le previsioni normative appresso indicate:
- l’art. 1 D.lgs. n. 502/92 secondo cui: « La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
[…]
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ».
- l’art. 3 septies commi 4 e 5 D.ls. n. 502/92 secondo cui: « 4. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali »;
- l’art. 26 L. n. 833/1978 rubricato “Prestazioni di riabilitazione” secondo cui: « Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».
13.1 Con specifico riferimento ai -OMISSIS-, soccorrono, altresì, le disposizioni di cui alla L. n. 134/2015 («Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con -OMISSIS- e di assistenza alle famiglie») secondo cui:
- art. 2: “ L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei -OMISSIS- in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”;
- art. 3: « Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai -OMISSIS-, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili »;
- art. 4: « Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai -OMISSIS-, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
14. In data 4 dicembre 2015 il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Superiore di sanità (tramite la stipula di un Accordo di collaborazione, approvato con decreto dirigenziale) la realizzazione di un “osservatorio nazionale per il monitoraggio dei -OMISSIS-", il quale mira a costruire una rete di pediatria-neuropsichiatria infantile, volta all'individuazione precoce dei disturbi del neuro sviluppo, con particolare riguardo ai -OMISSIS-.
Sempre nel 2015, il predetto Istituto Superiore ha aggiornato le Linee guida n. 21 del 2011 concernenti « il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti », le quali contengono un chiaro riferimento al fatto che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali per i -OMISSIS- si basano sui principi della modificazione comportamentale utilizzando l’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis, ABA). Si tratta di programmi intensivi, di solito da 20 a 40 ore la settimana, il cui obiettivo primario è l’intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare, solitamente mediato dai genitori, con il supporto di professionisti specializzati.
14.1 Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (avente a oggetto la «definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») ha, poi, definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).
In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 60, comma 1, ha previsto che « ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con -OMISSIS-, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche», con la precisazione, di cui al comma successivo, secondo cui «ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai -OMISSIS-, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
14.2 In data 26 luglio 2017 è stato siglato un accordo di collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute volto alla realizzazione del progetto denominato « i -OMISSIS-: attività previste dal Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2016 » il quale prevede, all’art. 1, comma 1, punto b, l’impegno a svolgere un’attività di supporto al Ministero della Salute ai fini dell'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai -OMISSIS-, di cui all'accordo della Conferenza unificata del 22 novembre 2012 e alle attività ad esse collegate.
14.3 Il successivo 10 maggio 2018 è stata stipulata un’Intesa, in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (“Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei -OMISSIS-”), la quale ha individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, le linee di indirizzo nazionali per la programmazione, riorganizzazione e potenziamento dei modelli assistenziali e dei servizi socio sanitari a livello regionale e locale.
Obiettivo del documento è individuare finalità e azioni prioritarie per fornire indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica dell'attività della rete dei servizi per le persone -OMISSIS-, in modo da assicurare la diagnosi e l’intervento precoci, che sono essenziali per favorire positivamente l'evoluzione, l'inclusione e il complessivo miglioramento della qualità della vita delle persone affette da -OMISSIS- e delle loro famiglie.
L’approccio strategico di sanità pubblica deve, quindi, essere incentrato su una rete di servizi coordinata intersettorialmente che ponga al centro dell’intervento il bambino e la sua famiglia, in modo da promuovere la sorveglianza dello sviluppo e la predisposizione di adeguati interventi di sostegno.
Il primo passo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è la presa in carico del soggetto affetto dal -OMISSIS- e della sua famiglia, a cui consegue la predisposizione di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale (PDTA), volto a individuare le modalità di intervento più appropriate.
14.4 Il 25 luglio 2019 sono state, poi, approvate, sempre in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza”.
Il documento, dopo aver inquadrato l'ampio gruppo di disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza - dando atto che essi colpiscono complessivamente fino al 20% della popolazione minorenne, ed includono: quelli neurologici (conseguenti a malattie acquisite o genetiche del sistema nervoso, con sequele spesso gravemente invalidanti), quelli di sviluppo (disabilità intellettiva, -OMISSIS-, disturbi specifici del linguaggio e dell'apprendimento, disturbo da deficit di attenzione con iperattività, ecc.) nonché quelli psichiatrici (psicosi, disturbi affettivi, disturbi della condotta, disturbi del comportamento alimentare e molti altri), che si caratterizzano da un complesso intreccio tra predisposizione genetica, vulnerabilità neurobiologica e variabili ambientali - ha sancito che la loro gestione deve avvenire in modo coordinato, multi professionale e multi disciplinare.
15. La ricostruzione sopra operata circa le fonti del diritto sul tema consente di affermare come, in coerenza con quanto sostenuto dai ricorrenti, tra i programmi funzionali alla cura dell'-OMISSIS-, erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplati nelle Linee Guida dell’Istituto superiore della sanità in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cd. L.E.A.), l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisca uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico nei confronti dell’-OMISSIS-.
Si tratta di una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, « rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lvo n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129).
16. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalle puntuali valutazioni svolte dal C.T.U., dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile il quale, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita del minore, ha accertato quanto segue:
«a) il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-” ed ha ottenuto un ottimo miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA iniziata all’età di 3 anni e mezzo;
b) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;
c) tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA è inerente alla stessa;
d) per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti dodici ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’ età di 11(undici) anni, in coincidenza con la fine della scuola primaria, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione o sospensione della terapia».
Le suddette valutazioni peritali, in uno al quadro normativo sopra tratteggiato, comprovano, dunque, l’esistenza del diritto del minore ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
17. Deve essere accolta anche la domanda avente ad oggetto il rimborso, a cura dell’amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, di tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia A.B.A. prestata in favore del minore da parte di professionisti privati.
17.1 Dalla documentazione versata in giudizio si evince invero come il minore, a marzo del 2021, sia stato valutato dall’ASP di Reggio Calabria, Distretto Sanitario IR (cfr. certificazione del 3.02.2021). Tuttavia, l’unico trattamento riabilitativo fin qui riconosciuto dall’Azienda - logopedia e psicomotricità - non era inidoneo a garantire il miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, essendo piuttosto necessario che lo stesso venisse tempestivamente preso in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N. per la somministrazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., ritenuta dal C.T.U. “scientificamente valida” ed idonea ad apportare un concreto beneficio alla salute del minore (così si legge nelle conclusioni della perizia in atti).
18. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo ( an debeatur ) dell’A.S.P. di fornire al minore, il trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., mediante rimborso delle spese sostenute, a tale titolo, con decorrenza da marzo 2021 ed il conseguente diritto dei ricorrenti, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento, da parte dell’A.S.P., del suddetto obbligo.
18.1 Tali danni coincidono con l’importo complessivo delle fatture emesse da privati a fronte della somministrazione del trattamento terapeutico in questione, il cui ammontare, in ragione della documentazione in atti, è pari ad € 10.771,00, di cui:
- € 4.721,00 quale corrispettivo della terapia erogata da gennaio 2022 a dicembre 2022 (fatture da marzo 2022 a gennaio 2023);
- € 3.210,00 quale corrispettivo della terapia erogata da gennaio 2023 a giugno 2023 (fatture da febbraio a luglio 2023);
- € 2.840,00 quale corrispettivo della terapia erogata da marzo 2024 ad agosto 2024 (fatture da aprile a settembre 2024) per un totale complessivo di € 10.771,00.
Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate.
19. Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
20. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 1.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.
21. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti dal minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai miglioramenti che il minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella assicurata presso il centro Prometeo.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. Domenico D’Agostino, da cui non vi è ragione di discostarsi e che non stati contestati dai ricorrenti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con una modalità (12 ore settimanali) superiore rispetto a quella erogata presso il Centro Prometeo, ovvero 6 ore settimanali. Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che ove il minore fosse stato sottoposto a 12 anziché a 6 ore settimanali avrebbe avuto una chance di miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e diretta della terapia svolta presso la suddetta struttura privata. Tale perdita di chance è risarcibile per equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 2.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
22. Quanto, infine, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche di un giudizio per l’accertamento dell’illegittimità di un contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
23. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS-, nato a Reggio Calabria l’[...], ad [...] preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata, consistente in dodici ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’ età di 11 (undici) anni, in coincidenza con la fine della scuola primaria, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione o sospensione della terapia.
24. È fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei genitori del minore, della complessiva somma di € 10.771,00. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
24.1 È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00.
24.2 È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
25. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
26. È, infondata, per le ragioni summenzionate, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
28. Considerata la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, acquisita al prot. n. 0001736.15.10.2024, in ordine all’originaria carenza delle condizioni di reddito di cui all’art. 76 D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, n. 115, la delibera n. 83 del 05.12.2023 di ammissione dei ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato deve essere revocata, ai sensi dell’art. 112 comma 1 lett. d) citato D.P.R.
29. Va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al C.T.U., Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 prenotato a debito, a domanda del consulente, ai sensi dell’art. 131, comma terzo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), detraendo da tale somma il predetto anticipo, ove eventualmente corrisposto al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare dall’erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata, consistente in dodici ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’ età di 11 (undici) anni, in coincidenza con la fine della scuola primaria, con obbligo dell’ASP, all’esito, di procedere alla successiva rivalutazione circa l’efficacia della terapia e l’eventuale necessità di continuazione della stessa, con le modalità e nei termini che saranno ritenuti necessari.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai genitori del minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore della stessa dell’importo complessivo di € 10.771,00, detratte quelle che, eventualmente, l’amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno “da ritardo”.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Revoca la delibera di ammissione di parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 112 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 115/2002.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 prenotato a debito, a domanda del consulente, ai sensi dell’art. 131, comma terzo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), detraendo da tale somma il predetto anticipo, ove eventualmente corrisposto al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare dall’erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.