Sentenza 23 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2003, n. 11447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11447 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1447/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rapporti di SEZIONE TERZA CIVILE mutuo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri M ist R.G.N. 29883/01 Dott. Angelo' GIUL Presidente Consigliere Dott. Francesco SABATI Cron.25320 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. 3409 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 02/04/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PALLOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA PANZARANI ROBERTO, elettivamente VIA TREVISO 15, presso lo studio dell'avvocato FERNANDA MONETA MANTUANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
2003 avverso la sentenza n. 3149/01 della Corte d'Appello di 811 ROMA, Sezione I I Civile, emessa il 21/05/01 e 1 depositata il 09/10/01 (R.G. 4541/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giampiero PALLOTTA;
udito l'Avvocato Fernando MONETA MANTUANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'8.10.1997 Panza- rani OB conveniva la moglie CI RI RO, con la quale era in corso un giudizio di separazione personale, davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare alla restituzione della complessiva somma di L. 68.281.400 che, in più riprese, le aveva corrisposto oy a titolo di mutuo durante il periodo della loro convi- venza matrimoniale. La convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva che, avendo acceso su un proprio appartamento un mutuo fondiario di L. 100.000.000 al fine di ristrutturarlo per adibirlo a casa coniugale, si era limitata a pre- tendere che il marito contribuisse, secondo l'obbligo stabilito dall'art. 143 c.c., al pagamento di un debito contratto per sopperire ai bisogni della famiglia, né 2 il marito aveva inteso concedere le somme a titolo di mutuo, neppure nell'unica circostanza -relativa al ver- samento di L. 11.650.000 in data 24.6.1993- in cui ave- va preteso che la moglie assumesse un impegno di resti- tuzione della somma in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale. Ti Tribunale con sentenza in data 8.6.1999 acco- glieva la domanda per la sola somma di L. 11.650.000, ritenendo che la dichiarazione sottoscritta dalla Car- daci in calce alla ricevuta del 24.6.1993 era "qualificabile come promessa di pagamento" e come tale faceva presumere l'esistenza di una causa sottostante di mutuo con obbligo di rimborso. Avverso la decisione proponeva appello il Panzara- ni, nonché appello incidentale la CI relativamente alla somma al cui pagamento era stata condannata. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 9.10.2001, ora impugnata, accogliendo l'appello del PA, condannava la CI al pagamento di tutte le somme in contestazione, e cioè al complessivo impor- to di L. 68.321.000, con gli interessi legali. Per la cassazione della sentenza cardaci RI Ro- saria ha proposto ricorso sulla base di tre motivi di impugnazione. Resiste PA OB con controri- corso. Le parti hanno anche presentato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo -impostato sulla violazione degli artt. 1813, 162, 156, 143, 160, 1418 c.c.- la ricorren- te sostiene che l'errore della valutazione giuridica fatta dal giudice di merito consiste nel non aver con- siderato che "tipico", cioè essenziale, requisito del mutuo non sono gli interessi sul denaro prestato, che le parti ben possono escludere, bensì l'obbligo di re- stituzione che, se condizionato, come era nella specie, diventa elemento soltanto eventuale e, come tale, non compatibile con la disciplina di legge. Aggiunge che sarebbe bastato considerare che, permanendo il vincolo coniugale, nulla. essa avrebbe dovuto "restituire", per concludere che la volontà delle parti non consentiva di indicare nel mutuo il titolo negoziale sotteso, compor- tante l'obbligo della restituzione. Il motivo non può ricevere accoglimento. Pacifico che l'interpretazione della volontà delle parti è compito del giudice di merito, nella specie la Corte d'appello di Roma, con valutazione di fatto che concreta una motivazione sufficiente, logica e non in- ficiata da errori di diritto, ha incensurabilmente ri- tenuto essere le parti in causa legate da un contratto di mutuo, con conseguente obbligo dell'una di restitui- re all'altra le somme ricevute, dovendo in concreto 4 escludersi l'esistenza di uno spirito di liberalità, come pure la riconducibilità dei versamenti nell'ambito di contribuzioni ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.p.c. In specie, nel proprio insindacabile apprezzamento, la Corte ha affermato che la presenza degli interessi costituiva, in quanto "tipici" del mutuo, un elemento dal quale dedurre fondatamente la sussistenza di detto contratto e che la condizione apposta dalla CI al- promessa di pagamento del 24.6.1993 (cioè di impe- la gnarsi a restituire l'importo ricevuto con gli interes- si legali maturati "qualora il vincolo matrimoniale ve- nisse sciolto") poteva essere interpretata alla stre- gua di un legittimo regolamento preventivo degli effet- क्य ti patrimoniali dell'eventuale separazione. Ciò che induce, dunque, da un lato ad escludere che l'essenza del mutuo sia stata fatta consistere nella presenza degli interessi, essendosi invece ravvisato in essi, in ragione della normale redditività del denaro, soltanto un elemento tipico del prestito, e dall'altro a ritenere che ad essere condizionata, secondo il pensiero del giudice di merito, era unicamente la pro- messa di pagamento e non il rapporto di mutuo. Nel secondo motivo -incentrato sulla violazione de- gli artt. 1987, 1988 e 2697 c. c. la ricorrente deduce 5 che l'attore non ha assolto l'onere probatorio circa l'esistenza del mutuo, avendo implicitamente rinunciato -avendo indicato tale rapporto sottostante- ad avvaler- si della presunzione derivante dalla promessa di paga- mento. Anche tale censura va disattesa, giacchè la Corte di merito, che ha ravvisato nel contratto di mutuo la fonte dell'obbligazione, escludendo dunque una contri- buzione ex art. 143 c.C., ha ritenuto dimostrato, sulla scorta dei documenti prodotti dal PA, il con- tratto stesso di mutuo ed il conseguente obbligo di re- stituzione in capo alla CI. Nel terzo mezzo si denuncia violazione delle norme di ermeneutica, nonché illogicità, contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione, deducendosi in parti- colare che la qualificazione di mutuo non può comunque venire estesa alle dazioni successive а quella del 24.6.1993, unica ad avere indotto la CI ad assume- re invalidamente l'impegno di restituzione, realizzando così -la Corte- una integrazione della volontà contrat- tuale che non trova riscontro nella letteralità della promessa di pagamento. Il motivo non può parimenti trovare accoglimento, avendo la Corte romana dato conto della decisione con motivazione sufficiente, logicamente coerente ed esente 6 da vizi giuridici. In particolare ha osservato: a) quanto al primo documento (dichiarazione 24.6.1993, re- lativa alla somma di L. 11.650.000), che esso appariva compiutamente espressivo di una promessa di pagamento a titolo di restituzione;
b) quanto al secondo documento (dichiarazione 17.12.1993, relativa alla somma di L. 3.850.000), che esso andava necessariamente ricollegato al primo anche per i presupposti;
c) quanto al terzo documento (estratto conto bancario indicante, alla data del 15.4.1994, il rilascio di assegno bancario per L. 52.781.000 versato in pagamento del mutuo fondiario), che valeva lo stesso discorso tenuto conto dell'identità di ratio e di funzione pratica della da- zione. La Corte non ha dunque esteso, in tal modo, la pro- messa di pagamento di cui al primo versamento ai versa- menti per i quali non era stata rilasciata, ma con sot- teso procedimento ermeneutico insindacabile ha ravvisa- to negli atti di causa suddetti un'unica volontà con- trattuale intesa a realizzare rapporti di mutuo. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del pre- sente giudizio sono compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. 7 Così deciso, il 2.4.2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fonato Calathese Hupals qui lime IL CANCELLIERE CT 23 LUG. 2003 Dott.ssa RI Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 30-×-2003 serie 4 al n. 36176 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OB Ricci 8