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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 185/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 185/2023 R.G., pendente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Fiore e Raffaele Di Biase, ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLANTE
E
rappresentata da rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Luigi Miranda, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO
Oggetto: Mutuo. Appello avverso la sentenza n. 2123/2022, resa dal Tribunale di Foggia in data 12 agosto 2022, pubblicata in data 16 agosto 2022, nel giudizio avente n. R.G. 3503/2021.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di precetto notificato il 10 maggio 2021 Controparte_1 rappresentata da ha intimato a il Controparte_2 E_ pagamento della complessiva somma di euro 433.561,06, in forza di mutuo fondiario stipulato dalla seconda con Intesa San Paolo Spa. Proposta opposizione avverso il precetto, da (che eccepiva E_ la nullità dell'atto per mancata notifica del titolo esecutivo, l'usurarietà del tasso di interesse di mora convenuto, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, per violazione del divieto di anatocismo, la nullità della determinazione degli interessi mediante il richiamo al parametro Euribor, la violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte della banca, oltre che, alla prima udienza, anche il difetto di legittimazione attiva della opposta e la mancata allegazione della procura conferita da ad ), senza l'assunzione di prove, con la CP_1 CP_2 sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione, confermato il precetto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. In sostanza, il Giudice di prime cure ha:
- ritenuto sussistente la prova della titolarità del credito in capo alla opposta, cessionaria dello stesso (che ha prodotto l'atto di cessione di ramo di azienda tra Intesa San Paolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a., oltre che l'estratto della G.U. contenente l'avviso pubblico di cessione in blocco, dal Banco di Napoli a oltre Controparte_1 alla dichiarazione di cessione del credito);
- ritenuto sussistente la prova della procura da a Controparte_1
(richiamata nella procura alle liti rilasciata Controparte_2 all'avv. Luigi Miranda);
- ritenuto non necessario, in tema di mutuo fondiario, alla luce dell'art. 41 TUB, che il creditore notifichi previamente al debitore il titolo esecutivo;
- ritenuto non sufficientemente allegata l'eccezione relativa alla usurarietà degli interessi (avendo l'opponente assunto come parametro di riferimento un Teg contrattuale determinato, con il cumulo del tasso nominale di mora, costi collegati alla erogazione del mutuo ed altri costi meramente eventuali ed indimostrati nella pag. 2/12 concreta applicazione, come la penale per estinzione anticipata del credito, che non è un costo collegato alla erogazione del credito); peraltro la usurarietà è stata esclusa dalla CTU svolta nel giudizio n. 2550/2016 R.G.;
- ritenuto non affetta da alcuna criticità la questione del ricorso all'ammortamento alla francese ed al tasso di interesse mediante il richiamo Euribor (per contrasto all'art. 2 legge n. 287/1990); Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello E_ chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto In via preliminare e pregiudiziale 1. si chiede che venga disposta ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi in atti libellati.
2. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo a per CP_1 tutte le motivazioni di cui in premessa, e conseguentemente accogliere detta eccezione, riformando la sentenza n. 2123/2022 pubbl. il 16/08/2022 dal Tribunale di Foggia, dichiarando che nulla è dovuto dalla società
[...]
a parte appellata, con integrale rigetto delle richieste di E_
. Nel merito:
3. Accertare e dichiarare, in accoglimento delle CP_1 domande ed argomentazioni tutte di cui in premessa la nullità del mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio per difetto di Per_1 causa ex artt. 1322 c.c., ex art. 1418 II comma c.c., nonché ex art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 e/o per violazione di norme imperative, e per tutte le altre motivazioni evidenziate con il presente atto, o che il Giudice riterrà di rilevare d'ufficio, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dalla società a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari, E_ nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo;
In subordine, si chiede accertarsi, previa ove occorra anche la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti
pag. 3/12 dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.
4. Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo Globale annuale convenuto ed applicato al mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio di Cerignola, e previa, in ogni Per_1 caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare
– avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della a restituire le eventuali CP_3 somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.
5. In gradato subordine rispetto alle conclusioni 1 e 2, ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo fondiario per cui è causa ai Rogiti del Notaio di Cerignola Per_1 stipulato in data 23.01.2008, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento;
in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto;
6. Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti al rapporto di mutuo per cui è causa;
per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico;
7. Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse
pag. 4/12 e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui in narrativa, la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio particolarmente in relazione alle Per_1 clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa;
accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
8. In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 8 che precede, accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio di Cerignola (rep. 6723 – racc. n. Per_1
4931), la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust) nonché dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa;
con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla in seno al piano CP_3 di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Odierno Decidente riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.
8. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il mutuo oggetto di causa è NULLO per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust), e conseguentemente condannare la
pag. 5/12 a restituire detti pagamenti al netto del solo capitale mutuato, che CP_3 esclusivamente può legittimamente pretendere. 10. Accertare, ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la non ha diritto a pronunciare la CP_1 decadenza dal beneficio del termine in relazione al rapporto di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto degli odierni attori ad essere riammessi nel beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la a CP_3 riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime CP_3 condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. 11. Per l'effetto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, dichiarare che l'atto di precetto notificato alla Società in E_ data10.05.2021 dalla , sulla base del contratto di mutuo CP_1 stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio di Cerignola (rep. Per_1
6723 – racc. n. 4931) è illegittimo per le causali esposte in narrativa;
9. Accertare l'effettivo tasso applicato dalla Banca e conseguentemente accertare il superamento del tasso soglia usurario da parte della in CP_3 virtù dell'applicazione delle varie commissioni, spese ed altre voci a vario titolo indicate dalla Banca e conseguentemente accertare e stabilire che in base alla normativa che alla Banca spetta solo la restituzione dell'importo in linea capitale senza alcun interesse;
conseguentemente effettuare il ricalcolo delle effettive somme spettanti alla con nuovo piano di CP_3 ammortamento considerando altresì tutte le somme già pagate dagli esponenti;
perciò, in definitiva accertare i reciproci rapporti dare-avere tra le parti in relazione al contratto di mutuo di cui è causa, previa dichiarazione di nullità parziale del mutuo inter partes e previa verifica del rispetto del TEG soglia usura. 10. Condannare, altresì ed in ogni caso, la convenuta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche per la violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust) ed anche di natura esistenziale, subito dalla Società nella E_ misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 11. Condannare la , a CP_1 rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi in conformità agli
pag. 6/12 esiti del presente giudizio;
12. Condannare la , al CP_1 pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. Per_2
.
[...]
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello. Non esaminata la questione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (non riproposta dall'appellante nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in vista della prima udienza utile, del 26 maggio 2023), e disposto il rinvio della trattazione, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza dell'11 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la cessione del credito, risultando invece la prova della pubblicazione dell'avviso di cessione e non anche dell'atto di cessione, prova che è a carico del cessionario, ma non fornita nel caso di specie. Né tale prova potrebbe essere dedotta, a parere dell'appellante, dalla dichiarazione di cessione del credito, allegata alla memoria istruttoria di replica della creditrice, ma sottoscritta da una persona i cui poteri rappresentativi della banca all'esterno sono ignoti.
Il motivo è infondato.
Occorre esaminare la questione del grado di rigore della prova nell'ipotesi di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B.. Va premesso che con ordinanza n. 21821 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema dell'onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB e ha stabilito quanto segue. In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
pag. 7/12 Ufficiale che contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Pertanto, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo, in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. Per completezza, si segnala che il medesimo principio è stato affermato di recente, tra le altre, da Cass. civ. n. 4277 del 10.02.2023 e ribadito da Cass. civ. n. 1642 del 26.06.2023. Sulla base del recentissimo orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della prova della titolarità del credito del cessionario non è necessario, quindi, fornire una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, ma è sufficiente la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché le singole categorie raggruppino i crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto di cessione. Ciò posto, va inoltre detto che in diversi precedenti questa Corte di appello ha valorizzato il comportamento processuale concludente della parte nei confronti della quale viene opposta la cessione, nel senso che la mancata contestazione sul punto e, anzi, l'accettazione del contraddittorio, con conseguente assunzione di difese nel merito, possono legittimamente qualificarsi come riconoscimento (tacito) dell'avversa legittimazione (Corte App. Bari, Sez. II, 5.5.2022, n. 716; Corte App. Bari, Sez. II, 21.9.2022, n. 1371).
Va detto che nel caso specifico, manca una contestazione specifica sulla titolarità del credito, essendosi limitata l'appellante a negare l'avvenuta cessione. Ora, in disparte l'adempimento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei crediti, qualificati come deteriorati e compresi nel periodo temporale di interesse (sì da non lasciare incertezze in ordine alla identificazione dei rapporti oggetto di cessione), si aggiunge il documento allegato alla memoria istruttoria di replica di , tanto a voler CP_1
pag. 8/12 escludere ogni dubbio in ordine alla effettiva cessione del credito, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Resta del tutto marginale la contestazione in ordine all'assunto che non sarebbero noti i poteri rappresentativi all'esterno del firmatario dell'atto ( ), risultando la contestazione del tutto generica, a fronte del Per_3 fatto che l'atto di cui si discute proviene dalla Direzione Centrale della Banca Intesa San Paolo e quindi è sicuramente riconducibile al cedente che, nel caso di specie, dà pieno conto della avvenuta cessione. Né poi può essere tralasciato che l'appellante ha svolto penetranti difese nel merito della vicenda, in tal modo in via definitiva accettando l'avversa legittimazione in giudizio.
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta il fatto che il primo Giudice non abbia considerato la presenza di criticità nell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, risultando non espresso il consenso in ordine al capitale sul quale applicare il tasso, con la conseguenza che l'obbligazione ex art. 1284 c.c. si presenta indeterminata ed indeterminabile, risultando il sistema di capitalizzazione composto e non semplice.
Anche questo motivo di impugnazione è infondato.
Va detto che al caso di specie va applicato il principio statuito dalla Corte di cassazione, SSUU, n. 15130, del 29 maggio 2024, secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Di questo principio ha fatto uso corretto il Giudice di prime cure allorquando ha afermato quanto segue: “Vi è da aggiungere che, nel caso specifico, la tesi dell'usurarietà del tasso di mora è rimasta, ad ogni modo, motivatamente esclusa dalla stessa ctu contabile a firma del dott.
[...] espletata nel giudizio n. 2550/2016 R.G., che è senz'altro Per_4 utilizzabile anche nell'ambito della presente opposizione come fonte di convincimento del giudice. Nessuna criticità, in termini di capitalizzazione
pag. 9/12 composta, deriva poi dal piano di ammortamento cd. “alla francese”. Come più volte affermato da questo Tribunale, tale sistema di rimborso a rate costanti di diversa composizione non comporta infatti né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è perciò in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non anche sugli interessi già scaduti) è via via decrescente”. Dunque, innanzi tutto la CTU contabile, eseguita nel giudizio n. 2550/2016 R.G. (ed acquisita nel corso del primo grado del giudizio), ha escluso la ricorrenza di qualsivoglia usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto (a fronte, peraltro, di contestazioni allegate in moo del tutto generico dall'appellante, come rilevato dal Giudice di prime cure). Non vi sono dubbi, peraltro, che l'elaborato tecnico (svolto da un professionista del settore, attraverso un metodo di analisi del tutto scevro da vizi logico scientifici) possa essere utilizzato anche in questo giudizio, poiché fa riferimento al credito di cui si discute, intercorso tra l'appellante e la banca cedente (sicché resta del tutto priva di valore la censura secondo la quale l'elaborato non sarebbe utilizzabile in questo giudizio in quanto relativo ad altre posizioni, ossia ad altre parti). Non va poi sottaciuto che il sistema di ammortamento risulta condiviso dalle parti, che lo hanno sottoscritto, sicché sullo stesso vi era piena conoscenza, oltre che la mancanza di criticità come rilevato dal tecnico. Né poi può ritenersi che vada disposta ulteriore indagine tesa ad affermare l'eventuale difformità tra il tasso convenuto e quello effettivamente praticato (tanto in virtù di quanto disposto dalla su citata sentenza delle SSUU della Corte di cassazione, secondo la quale: “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di
pag. 10/12 interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”. Val la pena, infatti, di rilevare che giammai l'appellante (né in primo grado, né, tantomeno, in questo giudizio) ha operato delle specifiche critiche sul punto. La critica, infatti, è stata limitata, nel primo grado di giudizio (pagg. da 6 a 9 dell'atto di citazione), al sistema di ammortamento alla francese, ed è stata, poi, meramente riproposta in questo grado di giudizio (cfr. pagg. da 8 a 13 dell'atto di citazione in appello). Mai, invece, è stato evidenziato l'eventuale errore nella determinazione degli interessi la cui lamentata usurarietà, lo si ripete, è rimasta indimostrata alla luce della CTU: non risulta chiaro, in definitiva, in cosa sia consistito (e se vi sia effettivamente stato) uno scollamento tra il tasso convenuto e quello effettivamente applicato, questione dibattuta soltanto in termini generici ed astratti.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e del valore della controversia, con l'applicazione dei valori medi), seguono la soccombenza.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
decidendo sul giudizio di appello, n. 185/2023 R.G., la Corte di appello di Bari, II sezione civile, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2123/2022, pubblicata in data 16 agosto 2022 (resa nel procedimento n. 3503/2021 R.G.);
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di euro 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
pag. 11/12 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Cosi deciso in Bari, in data 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 185/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 185/2023 R.G., pendente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Fiore e Raffaele Di Biase, ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLANTE
E
rappresentata da rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Luigi Miranda, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO
Oggetto: Mutuo. Appello avverso la sentenza n. 2123/2022, resa dal Tribunale di Foggia in data 12 agosto 2022, pubblicata in data 16 agosto 2022, nel giudizio avente n. R.G. 3503/2021.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di precetto notificato il 10 maggio 2021 Controparte_1 rappresentata da ha intimato a il Controparte_2 E_ pagamento della complessiva somma di euro 433.561,06, in forza di mutuo fondiario stipulato dalla seconda con Intesa San Paolo Spa. Proposta opposizione avverso il precetto, da (che eccepiva E_ la nullità dell'atto per mancata notifica del titolo esecutivo, l'usurarietà del tasso di interesse di mora convenuto, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, per violazione del divieto di anatocismo, la nullità della determinazione degli interessi mediante il richiamo al parametro Euribor, la violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte della banca, oltre che, alla prima udienza, anche il difetto di legittimazione attiva della opposta e la mancata allegazione della procura conferita da ad ), senza l'assunzione di prove, con la CP_1 CP_2 sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione, confermato il precetto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. In sostanza, il Giudice di prime cure ha:
- ritenuto sussistente la prova della titolarità del credito in capo alla opposta, cessionaria dello stesso (che ha prodotto l'atto di cessione di ramo di azienda tra Intesa San Paolo s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a., oltre che l'estratto della G.U. contenente l'avviso pubblico di cessione in blocco, dal Banco di Napoli a oltre Controparte_1 alla dichiarazione di cessione del credito);
- ritenuto sussistente la prova della procura da a Controparte_1
(richiamata nella procura alle liti rilasciata Controparte_2 all'avv. Luigi Miranda);
- ritenuto non necessario, in tema di mutuo fondiario, alla luce dell'art. 41 TUB, che il creditore notifichi previamente al debitore il titolo esecutivo;
- ritenuto non sufficientemente allegata l'eccezione relativa alla usurarietà degli interessi (avendo l'opponente assunto come parametro di riferimento un Teg contrattuale determinato, con il cumulo del tasso nominale di mora, costi collegati alla erogazione del mutuo ed altri costi meramente eventuali ed indimostrati nella pag. 2/12 concreta applicazione, come la penale per estinzione anticipata del credito, che non è un costo collegato alla erogazione del credito); peraltro la usurarietà è stata esclusa dalla CTU svolta nel giudizio n. 2550/2016 R.G.;
- ritenuto non affetta da alcuna criticità la questione del ricorso all'ammortamento alla francese ed al tasso di interesse mediante il richiamo Euribor (per contrasto all'art. 2 legge n. 287/1990); Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello E_ chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto In via preliminare e pregiudiziale 1. si chiede che venga disposta ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi in atti libellati.
2. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo a per CP_1 tutte le motivazioni di cui in premessa, e conseguentemente accogliere detta eccezione, riformando la sentenza n. 2123/2022 pubbl. il 16/08/2022 dal Tribunale di Foggia, dichiarando che nulla è dovuto dalla società
[...]
a parte appellata, con integrale rigetto delle richieste di E_
. Nel merito:
3. Accertare e dichiarare, in accoglimento delle CP_1 domande ed argomentazioni tutte di cui in premessa la nullità del mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio per difetto di Per_1 causa ex artt. 1322 c.c., ex art. 1418 II comma c.c., nonché ex art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 e/o per violazione di norme imperative, e per tutte le altre motivazioni evidenziate con il presente atto, o che il Giudice riterrà di rilevare d'ufficio, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dalla società a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari, E_ nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo;
In subordine, si chiede accertarsi, previa ove occorra anche la declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al rapporto di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti
pag. 3/12 dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.
4. Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo Globale annuale convenuto ed applicato al mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio di Cerignola, e previa, in ogni Per_1 caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare
– avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della a restituire le eventuali CP_3 somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.
5. In gradato subordine rispetto alle conclusioni 1 e 2, ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo fondiario per cui è causa ai Rogiti del Notaio di Cerignola Per_1 stipulato in data 23.01.2008, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento;
in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto;
6. Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti al rapporto di mutuo per cui è causa;
per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico;
7. Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse
pag. 4/12 e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui in narrativa, la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio particolarmente in relazione alle Per_1 clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa;
accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
8. In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 8 che precede, accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio di Cerignola (rep. 6723 – racc. n. Per_1
4931), la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust) nonché dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa;
con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla in seno al piano CP_3 di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Odierno Decidente riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.
8. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il mutuo oggetto di causa è NULLO per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust), e conseguentemente condannare la
pag. 5/12 a restituire detti pagamenti al netto del solo capitale mutuato, che CP_3 esclusivamente può legittimamente pretendere. 10. Accertare, ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la non ha diritto a pronunciare la CP_1 decadenza dal beneficio del termine in relazione al rapporto di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto degli odierni attori ad essere riammessi nel beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la a CP_3 riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime CP_3 condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. 11. Per l'effetto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, dichiarare che l'atto di precetto notificato alla Società in E_ data10.05.2021 dalla , sulla base del contratto di mutuo CP_1 stipulato in data 23.01.2008 ai Rogiti del Notaio di Cerignola (rep. Per_1
6723 – racc. n. 4931) è illegittimo per le causali esposte in narrativa;
9. Accertare l'effettivo tasso applicato dalla Banca e conseguentemente accertare il superamento del tasso soglia usurario da parte della in CP_3 virtù dell'applicazione delle varie commissioni, spese ed altre voci a vario titolo indicate dalla Banca e conseguentemente accertare e stabilire che in base alla normativa che alla Banca spetta solo la restituzione dell'importo in linea capitale senza alcun interesse;
conseguentemente effettuare il ricalcolo delle effettive somme spettanti alla con nuovo piano di CP_3 ammortamento considerando altresì tutte le somme già pagate dagli esponenti;
perciò, in definitiva accertare i reciproci rapporti dare-avere tra le parti in relazione al contratto di mutuo di cui è causa, previa dichiarazione di nullità parziale del mutuo inter partes e previa verifica del rispetto del TEG soglia usura. 10. Condannare, altresì ed in ogni caso, la convenuta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche per la violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. Antitrust) ed anche di natura esistenziale, subito dalla Società nella E_ misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 11. Condannare la , a CP_1 rettificare le segnalazioni operate in Centrale Rischi in conformità agli
pag. 6/12 esiti del presente giudizio;
12. Condannare la , al CP_1 pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. Per_2
.
[...]
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello. Non esaminata la questione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (non riproposta dall'appellante nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in vista della prima udienza utile, del 26 maggio 2023), e disposto il rinvio della trattazione, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza dell'11 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
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L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la cessione del credito, risultando invece la prova della pubblicazione dell'avviso di cessione e non anche dell'atto di cessione, prova che è a carico del cessionario, ma non fornita nel caso di specie. Né tale prova potrebbe essere dedotta, a parere dell'appellante, dalla dichiarazione di cessione del credito, allegata alla memoria istruttoria di replica della creditrice, ma sottoscritta da una persona i cui poteri rappresentativi della banca all'esterno sono ignoti.
Il motivo è infondato.
Occorre esaminare la questione del grado di rigore della prova nell'ipotesi di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B.. Va premesso che con ordinanza n. 21821 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema dell'onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB e ha stabilito quanto segue. In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
pag. 7/12 Ufficiale che contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Pertanto, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo, in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. Per completezza, si segnala che il medesimo principio è stato affermato di recente, tra le altre, da Cass. civ. n. 4277 del 10.02.2023 e ribadito da Cass. civ. n. 1642 del 26.06.2023. Sulla base del recentissimo orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della prova della titolarità del credito del cessionario non è necessario, quindi, fornire una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, ma è sufficiente la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché le singole categorie raggruppino i crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto di cessione. Ciò posto, va inoltre detto che in diversi precedenti questa Corte di appello ha valorizzato il comportamento processuale concludente della parte nei confronti della quale viene opposta la cessione, nel senso che la mancata contestazione sul punto e, anzi, l'accettazione del contraddittorio, con conseguente assunzione di difese nel merito, possono legittimamente qualificarsi come riconoscimento (tacito) dell'avversa legittimazione (Corte App. Bari, Sez. II, 5.5.2022, n. 716; Corte App. Bari, Sez. II, 21.9.2022, n. 1371).
Va detto che nel caso specifico, manca una contestazione specifica sulla titolarità del credito, essendosi limitata l'appellante a negare l'avvenuta cessione. Ora, in disparte l'adempimento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei crediti, qualificati come deteriorati e compresi nel periodo temporale di interesse (sì da non lasciare incertezze in ordine alla identificazione dei rapporti oggetto di cessione), si aggiunge il documento allegato alla memoria istruttoria di replica di , tanto a voler CP_1
pag. 8/12 escludere ogni dubbio in ordine alla effettiva cessione del credito, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Resta del tutto marginale la contestazione in ordine all'assunto che non sarebbero noti i poteri rappresentativi all'esterno del firmatario dell'atto ( ), risultando la contestazione del tutto generica, a fronte del Per_3 fatto che l'atto di cui si discute proviene dalla Direzione Centrale della Banca Intesa San Paolo e quindi è sicuramente riconducibile al cedente che, nel caso di specie, dà pieno conto della avvenuta cessione. Né poi può essere tralasciato che l'appellante ha svolto penetranti difese nel merito della vicenda, in tal modo in via definitiva accettando l'avversa legittimazione in giudizio.
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta il fatto che il primo Giudice non abbia considerato la presenza di criticità nell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, risultando non espresso il consenso in ordine al capitale sul quale applicare il tasso, con la conseguenza che l'obbligazione ex art. 1284 c.c. si presenta indeterminata ed indeterminabile, risultando il sistema di capitalizzazione composto e non semplice.
Anche questo motivo di impugnazione è infondato.
Va detto che al caso di specie va applicato il principio statuito dalla Corte di cassazione, SSUU, n. 15130, del 29 maggio 2024, secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Di questo principio ha fatto uso corretto il Giudice di prime cure allorquando ha afermato quanto segue: “Vi è da aggiungere che, nel caso specifico, la tesi dell'usurarietà del tasso di mora è rimasta, ad ogni modo, motivatamente esclusa dalla stessa ctu contabile a firma del dott.
[...] espletata nel giudizio n. 2550/2016 R.G., che è senz'altro Per_4 utilizzabile anche nell'ambito della presente opposizione come fonte di convincimento del giudice. Nessuna criticità, in termini di capitalizzazione
pag. 9/12 composta, deriva poi dal piano di ammortamento cd. “alla francese”. Come più volte affermato da questo Tribunale, tale sistema di rimborso a rate costanti di diversa composizione non comporta infatti né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è perciò in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non anche sugli interessi già scaduti) è via via decrescente”. Dunque, innanzi tutto la CTU contabile, eseguita nel giudizio n. 2550/2016 R.G. (ed acquisita nel corso del primo grado del giudizio), ha escluso la ricorrenza di qualsivoglia usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto (a fronte, peraltro, di contestazioni allegate in moo del tutto generico dall'appellante, come rilevato dal Giudice di prime cure). Non vi sono dubbi, peraltro, che l'elaborato tecnico (svolto da un professionista del settore, attraverso un metodo di analisi del tutto scevro da vizi logico scientifici) possa essere utilizzato anche in questo giudizio, poiché fa riferimento al credito di cui si discute, intercorso tra l'appellante e la banca cedente (sicché resta del tutto priva di valore la censura secondo la quale l'elaborato non sarebbe utilizzabile in questo giudizio in quanto relativo ad altre posizioni, ossia ad altre parti). Non va poi sottaciuto che il sistema di ammortamento risulta condiviso dalle parti, che lo hanno sottoscritto, sicché sullo stesso vi era piena conoscenza, oltre che la mancanza di criticità come rilevato dal tecnico. Né poi può ritenersi che vada disposta ulteriore indagine tesa ad affermare l'eventuale difformità tra il tasso convenuto e quello effettivamente praticato (tanto in virtù di quanto disposto dalla su citata sentenza delle SSUU della Corte di cassazione, secondo la quale: “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di
pag. 10/12 interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”. Val la pena, infatti, di rilevare che giammai l'appellante (né in primo grado, né, tantomeno, in questo giudizio) ha operato delle specifiche critiche sul punto. La critica, infatti, è stata limitata, nel primo grado di giudizio (pagg. da 6 a 9 dell'atto di citazione), al sistema di ammortamento alla francese, ed è stata, poi, meramente riproposta in questo grado di giudizio (cfr. pagg. da 8 a 13 dell'atto di citazione in appello). Mai, invece, è stato evidenziato l'eventuale errore nella determinazione degli interessi la cui lamentata usurarietà, lo si ripete, è rimasta indimostrata alla luce della CTU: non risulta chiaro, in definitiva, in cosa sia consistito (e se vi sia effettivamente stato) uno scollamento tra il tasso convenuto e quello effettivamente applicato, questione dibattuta soltanto in termini generici ed astratti.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e del valore della controversia, con l'applicazione dei valori medi), seguono la soccombenza.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
decidendo sul giudizio di appello, n. 185/2023 R.G., la Corte di appello di Bari, II sezione civile, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2123/2022, pubblicata in data 16 agosto 2022 (resa nel procedimento n. 3503/2021 R.G.);
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di euro 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
pag. 11/12 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Cosi deciso in Bari, in data 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 12/12