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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4329/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4329/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Marianna Petruzzelli, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Damiano Antonio Balestrieri e Rita Catino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 4329/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2025 [nata a [...] Parte_1 in data 14.06.1990 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 31.10.2021 in San Cipriano Picentino (SA) con CP_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )] e che C.F._2 dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. si costituiva con comparsa del 27.10.2025 chiedendo la pronuncia CP_1 della separazione personale con addebito al ricorrente e la condanna dello stesso al risarcimento del danno a lei arrecato a causa di condotte violente.
Con memoria del 07.11.2025 il ricorrente, contestando integralmente il contenuto della comparsa di costituzione, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla resistente nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.
All'udienza del 27.11.2025 veniva sentito il ricorrente.
All'udienza del 04.12.2025 veniva sentita la resistente
I difensori manifestavano a verbale di voler richiedere unicamente la pronuncia di separazione, riservandosi entrambe le parti di far valere in separata sede le rispettive pretese risarcitorie.
Il G.D., preso atto, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve
2 Proc. R.G. n. 4329/2025
sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Attese le conclusioni formulate dalle parti si ritiene di poter integralmente compensare le spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] in Parte_1 data 14.06.1990 (C.F. )] e [nata a C.F._1 CP_1
AG (SA) in data 24.05.1994 (C.F. )]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile ove è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4329/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Marianna Petruzzelli, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Damiano Antonio Balestrieri e Rita Catino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 4329/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2025 [nata a [...] Parte_1 in data 14.06.1990 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 31.10.2021 in San Cipriano Picentino (SA) con CP_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )] e che C.F._2 dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. si costituiva con comparsa del 27.10.2025 chiedendo la pronuncia CP_1 della separazione personale con addebito al ricorrente e la condanna dello stesso al risarcimento del danno a lei arrecato a causa di condotte violente.
Con memoria del 07.11.2025 il ricorrente, contestando integralmente il contenuto della comparsa di costituzione, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla resistente nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.
All'udienza del 27.11.2025 veniva sentito il ricorrente.
All'udienza del 04.12.2025 veniva sentita la resistente
I difensori manifestavano a verbale di voler richiedere unicamente la pronuncia di separazione, riservandosi entrambe le parti di far valere in separata sede le rispettive pretese risarcitorie.
Il G.D., preso atto, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve
2 Proc. R.G. n. 4329/2025
sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Attese le conclusioni formulate dalle parti si ritiene di poter integralmente compensare le spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] in Parte_1 data 14.06.1990 (C.F. )] e [nata a C.F._1 CP_1
AG (SA) in data 24.05.1994 (C.F. )]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile ove è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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