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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 413/2023, avverso la sentenza n.3380/2022 del Tribunale di Bari tra
residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
Vittorio Russi, che lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
e
residente in [...], contumace CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Milano ed elettivamente CP_2 domiciliata in Bitonto presso lo studio dell'avv. Antonio Adriani, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellate
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.10.15 ha esposto che alle ore 21,00 circa Parte_1 del 21.9.12 il motoveicolo tg.X523ZN su cui viaggiava quale terzo trasportato (privo di copertura assicurativa e condotto da suo padre che ne era proprietario), mentre da via Controparte_3
Papa Pio XX svoltava a destra per imboccare via Arcidiacono Giovanni, era stato urtato sul lato destro dalla parte anteriore sinistra del Land Rover Zoolander tg.ZA799YK (condotto dalla proprietaria e assicurato per la r.c.a. dalla ) che, in sosta lungo via Papa CP_1 CP_2
Pio XII davanti al gabbiotto dei VV.UU. posto all'incrocio con via Arcidiacono Giovanni, tentava di
1 immettersi nel flusso della circolazione. A seguito dello scontro egli era caduto in terra insieme al padre e aveva accusato dolori alla gamba destra, per cui era stato preso in braccio dal genitore e trasportato nella loro abitazione di via Arcidiacono Giovanni, distante poche decine di metri, ma dopo alcune ore, persistendo la sintomatologia dolorosa, era stato trasportato al Pronto Soccorso del locale Policlinico dove, a seguito degli approfondimenti del caso, gli era stata diagnosticata “frattura grandi articolazioni. Trauma contusivo ginocchio dx distacco spina tibiale anteriore”, per cui aveva dovuto sottoporsi ad interventi chirurgici di riduzione del trauma e gli erano comunque residuati postumi invalidanti nella misura percentuale del 16%.
Tanto premesso ha evocato innanzi al Tribunale di Bari Parte_1 [...] ed , quali responsabili della circolazione del veicolo antagonista, per sentirli CP_1 CP_2 condannare a risarcirgli i danni nella misura di € 105.000,00 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre accessori e spese di lite.
Si è costituita in giudizio la sola e, nell'eccepire in via preliminare la prescrizione del CP_2 diritto ex art.2952 c.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito ha contestato la fondatezza nell'an e nel quantum dell'avversa pretesa, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale della convenuta contumace, assunzione di due prove testimoniali nonché espletamento di consulenza medico-legale; quindi con sentenza del 21.9.22 il giudice adìto, ritenute infondate le eccezioni preliminari sollevate dall , CP_2 ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria sul rilievo dell'inidoneità del quadro istruttorio a confermare la dinamica dei fatti così come dedotti da parte attrice.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello il per chiedere, in riforma Parte_1 della decisione di primo grado, l'accoglimento della domanda, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Nella perdurante contumacia di si è costituita l'altra appellata CP_1 CP_2 deducendo la manifesta infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese del grado e di un'ulteriore somma determinata in via equitativa ex art.96 co.3 c.p.c..
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.3.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi del co.3 di tale disposizione.
*****
Con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice sarebbe pervenuto ad una valutazione di complessiva inattendibilità del quadro istruttorio e, a tal fine, svolge analitiche censure rispetto ai singoli passaggi argomentativi utilizzati nella sentenza appellata per pervenire a tale conclusione.
2 Ritiene tuttavia questa Corte che vada condiviso l'assunto del giudice di primo grado secondo cui l'esaustiva attività di istruzione compiuta in quella sede non ha fornito adeguato riscontro alla versione dei fatti allegata da parte attrice.
Anzitutto, infatti, va ribadita e condivisa la valutazione, formulata nella sentenza e non contestata in alcun modo dall'appellante, secondo cui è inverosimile che subito dopo il sinistro – come espressamente allegato dal e confermato dai testi e dalla convenuta contumace in Parte_1 sede di interrogatorio formale – il padre non avrebbe accettato il soccorso offerto dalla e dagli CP_1 altri presenti e neppure avrebbe tentato di far prelevare il figlio da mezzi di soccorso, ma piuttosto avrebbe “preso in braccio” il congiunto (avente all'epoca il peso di un ragazzo di oltre sedici anni) e lo avrebbe portato per alcune “decine di metri” sino alla comune abitazione di via Arcidiacono
Giovanni.
Ed invero non emergono dagli atti valide ragioni che possano giustificare la scelta del padre di rifiutare, nell'occasione, il comodo soccorso offerto dai presenti in favore del figlio ferito e inabile alla deambulazione e di trasportarlo invece, a braccia, per molti metri;
così come non si comprende perché il giovane, pur dolorante al punto da non riuscire neppure a camminare, sia giunto al Pronto
Soccorso soltanto quattro ore dopo, accompagnato dalla madre.
D'altra parte, anche a sorvolare sull'opportunità di siffatte irragionevoli scelte e a voler valutare unicamente il profilo della materiale fattibilità dell'operazione di trasporto a braccia, ogni verifica sul punto trova un insormontabile ostacolo nel fatto che il non ha mai chiarito Parte_1
l'esatta ubicazione dell'abitazione in cui fu trasportato, ed anzi nell'atto di appello – come lamentato dall'appellata – ha invocato un errore materiale e dedotto che in realtà l'abitazione era CP_2 ubicata in via Papa Innocenzo XII (anche qui senza indicare il numero civico), via che notoriamente
è più lontana di via Arcidiacono Giovanni rispetto al luogo del sinistro, costituendo un prolungamento di quest'ultima via.
Idonee ad incrinare la linearità del quadro probatorio in atti sono anche le dichiarazioni rese ai sanitari dall'attore, avendo il riferito in sede di accesso al Pronto Soccorso – e poi Parte_1 ribadito al momento del ricovero presso il reparto di ortopedia – di essere caduto dalla moto, senza fare cenno alcuno a scontri con altri veicoli.
D'altra parte, neppure la CTU medico-legale fornisce un chiaro riscontro dell'eziologia del danno: è ben vero, infatti, che il consulente afferma la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro;
ma è anche vero che, come dallo stesso espressamente chiarito (pag.6 della relazione), a tale conclusione egli non perviene sulla base delle sole circostanze dedotte nell'atto di citazione o comunque emerse nel corso dell'istruttoria, ma sulla scorta delle decisive precisazioni fornitegli dallo stesso danneggiato al momento della visita medica, allorchè l'attore gli ha riferito che nell'occasione il suo arto inferiore destro, flesso al ginocchio, era rimasto temporaneamente
3 incastrato al di sotto del veicolo;
circostanza, quest'ultima, che, pur estremamente significativa al fine di chiarire l'eziologia del processo patologico lamentato, non era mai stata allegata dall'attore, né tanto meno era stata riferita da alcuno dei soggetti sentiti nel corso dell'istruttoria.
I profili di illogicità, contraddittorietà e carenza probatoria sin qui esaminati non trovano ragioni di smentita nei residui elementi a disposizione del giudicante, i quali anzi ingenerano ulteriori dubbi in ordine all'effettiva dinamica degli eventi.
Così il testimone compagno della nel riferire che l'autoveicolo su Testimone_1 CP_1 cui viaggiava come terzo trasportato aveva urtato con l'angolo anteriore sinistro il lato destro del motoveicolo, ha aggiunto che a seguito dell'urto quest'ultimo mezzo era caduto “scivolando” sul lato destro, il che appare inverosimile, poiché la riferita dinamica dello scontro sarebbe al più compatibile con una caduta del motoveicolo dal suo lato destro, ma non certo addirittura con un movimento di scivolamento proprio nella direzione da cui il mezzo aveva ricevuto l'urto.
Analoghe perplessità suscitano le dichiarazioni testimoniali dell'altro testimone
[...]
, che pure descrive un incongruo scivolamento a destra del motoveicolo come Tes_2 conseguenza dell'urto ricevuto dallo stesso lato ad opera del mezzo antagonista, e che aggiunge di avere visto il padre con in braccio il figlio ferito allontanarsi a piedi verso “la loro abituazione situata là vicino”, senza spiegare come potesse essere a conoscenza – da soggetto dichiaratosi indifferente e occasionalmente presente ai fatti in quanto in visita al vicino negozio del fratello – del luogo di dimora dei due Parte_1
E' poi rilevante, anche in termini di comportamento extraprocessuale costituente elemento di valutazione delle risultanze acquisite ex art.116 co.2 c.p.c., il fatto che i nominativi dei due predetti testimoni non siano stati indicati in sede di denuncia di sinistro ma soltanto con l'avvio dell'azione giudiziale di risarcimento danni;
così come analogo rilievo assume il lungo lasso di tempo – di oltre due anni – intercorso tra la data del sinistro e la denuncia dello stesso, tale da non consentire alla società assicuratrice di procedere agli opportuni rilievi e riscontri in ordine all'effettiva dinamica dello stesso.
In un siffatto nebuloso quadro probatorio, non può attribuirsi valore decisivo, al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria, alle dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 2.9.18 dalla convenuta contumace atteso che siffatte dichiarazioni, CP_1 provenendo da chi era proprietario del mezzo alla cui circolazione si attribuisce il danno, non rivestono valore di prova piena né nei confronti della confitente né nei confronti della società assicuratrice per la r.c.a., ma vanno liberamente apprezzate dal giudicante, in applicazione dell'art.2733 co.3 c.c. in tema di confessione giudiziale resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari (Cass.25770/19).
4 Alla luce di quanto sin qui esposto, deve allora concludersi che non può ritenersi sufficientemente provato che il grave danno documentato dall'attore sia eziologicamente riferibile alla circolazione del Land Rover, poiché la lacunosità e contraddittorietà del materiale istruttorio a disposizione consente di formulare un'ipotesi alternativa – di eguale se non maggiore persuasività logica – secondo cui, a prescindere dall'effettiva verificazione dell'invocato scontro tra veicoli all'incrocio tra via Papa Pio XII e via Arcidiacono Giovanni, il danno di cui si chiede il ristoro è stato comunque cagionato da un diverso fattore causale, di cui resta indimostrata la natura, con conseguente inconfigurabilità di una responsabilità in capo alle parti convenute.
L'appello va dunque rigettato, con conferma integrale della pronuncia impugnata.
Non ricorrono i presupposti per la condanna del al pagamento di una somma ex Parte_1 art.96 co.3 c.p.c., per la quale non è sufficiente la mera infondatezza della pretesa azionata, richiedendosi l'accertamento della mala fede o colpa grave del soccombente (cfr. SS.UU. 9915/18).
In base al criterio della soccombenza, il va invece condannato a rifondere Parte_1 all le spese di difesa sostenute nel presente grado, liquidate nella misura indicata nel CP_2 dispositivo (mentre non vi è da provvedere sulle spese nei confronti dell'appellata non CP_1 costituitasi neppure in appello).
L'appellante dovrà infine versare, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater TUSG,
l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.3380/2022 emessa dal Tribunale di Bari il Parte_1
21.9.22, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere ad , in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante p.t., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.900,00, oltre
R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
[...]
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5.3.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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