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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7562/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI Parte_1
GIOVANNI, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MALANDRINI FRANCESCA CP_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c..
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 15.102024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/12/2020, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Statte in data 20/09/1997 con la sig.ra R_
, che dalla loro unione è nata la figlia in data 2.11.2001 e CP_1 che in data 14.5.2019 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre l'esclusione del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, la revoca della assegnazione a quest'ultima della casa coniugale ed il R_ versamento diretto alla figlia del contributo al suo mantenimento stabilito in sede di separazione, nonché di porre a carico di entrambi i genitori al 50% l'onere di contribuire alle spese straordinarie per la prole, secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece quanto ex adverso dedotto e concludendo per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 500,00 su base mensile, la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale e delle R_ condizioni della separazione in punto di mantenimento della figlia
Adottati in data 9.6.2021 i provvedimenti presidenziali, con cui, nulla opponendo R_ la parte resistente, veniva statuito il versamento diretto alla figlia dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, con sentenza non definitiva n. 2570/2021 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Statte in data 20.9.1997 da e Parte_1
disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione CP_1 del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, parte ricorrente in data 18.1.2024 proponeva istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, premettendo R_ che la figlia era divenuta economicamente indipendente, concludendo per la revoca del contributo previsto in suo favore e la revoca della assegnazione alla resistente della casa coniugale.
Con ordinanza resa in data 17.9.2024 il G.I., a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, disponeva la riduzione ad € 200,00 del contributo posto a carico di per il mantenimento della figlia . Parte_1 Persona_2
All'udienza cartolare del 4 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ritualmente in atti. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore di nella sua (richiesta) componente CP_1 assistenziale.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Nel caso di specie la parte resistente aveva allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa che le consentisse di contribuire adeguatamente al mantenimento proprio e della figlia, a causa della intervenuta cancellazione della sua ditta individuale, momento a far data dal quale non aveva più esercitato attività lavorativa in maniera costante potendo contare soltanto su qualche assunzione a tempo determinato, avendo pure visto pregiudicata la propria capacità lavorativa a causa di alcune problematiche di salute.
Ferma restando la presumibile forbice reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi - posto che il resistente all'epoca dell'avvio del presente giudizio poteva contare su una produzione reddituale annua pari ad € 38.400,00 lordi (vedi CU
2020) e dal punto di vista patrimoniale risulta titolare del diritto di proprietà sulla casa coniugale - la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova della assenza di redditi adeguati e della incapacità di procurarseli, omettendo, altresì, di allegare le ulteriori condizioni legittimanti l'eventuale riconoscimento dell'assegno di divorzio nella sua diversa componente perequativa e compensativa.
Quanto al profilo strettamente assistenziale dell'assegno, non risultano allegati fattori sopravvenuti incidenti negativamente sulla capacità economica e sulla condizione lavorativa dell'istante, posto che la cancellazione della ditta individuale interveniva in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di separazione, mentre le problematiche di salute addotte non appaiono sufficientemente documentate e pertanto non appaiono idonee ad incidere sulla sua capacità lavorativa.
Di contro, nonostante la assoluta esiguità dei redditi dichiarati (vedi redditi 2019 pari ad € 3.604, redditi 2018 pari a soli € 963,00 – certificazione Agenzia delle
Entrate allegata alla comparsa di costituzione), parte resistente si determinava a rinunciare a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento dichiarandosi economicamente autonoma, pertanto la dedotta condizione di disoccupazione sul piano formale non è idonea a dimostrare l'assenza di redditi “adeguati” in capo alla stessa.
È rimasta, inoltre, sfornita di adeguata prova la circostanza che la resistente venga supportata economicamente da alcuni congiunti (la sorella e Persona_3
l'amico ), in quanto la prova orale, assolutamente generica sul Persona_4 punto, non risulta supportata sul piano documentale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto dell'assenza di specifiche e documentate ragioni ostative all'inserimento della stessa nel tessuto lavorativo, dell'esperienza maturata come estetista, considerata la rinuncia all'assegno di mantenimento nonostante fosse priva formalmente di una stabile condizione lavorativa, il collegio ritiene di poter ragionevolmente presumere la sussistenza di redditi ulteriori in capo all'istante, rispetto a quelli documentati nel presente giudizio, con cui la parte ha potuto fare fronte da sola ai bisogni propri e della prole a far data dall'omologa degli accordi di separazione.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente.
L'istruttoria ha confermato, pure, la non autosufficienza sul piano economico R_ della figlia nonostante il raggiungimento della maggiore età ed il suo inserimento lavorativo a far data dal mese di luglio 2023, posto che la stessa risulta ancora impegnata negli studi universitari e non ha visto compiuto il proprio percorso formativo.
Richiamando e facendo proprie le considerazioni svolte dal G.I. con l'ordinanza del 17.9.2024, non appare allo stato possibile ritenere raggiunta una condizione di R_ autosufficienza economica da parte di in quanto ancora impegnata nel completamento del percorso di formazione, i cui costi, in caso di mancata contribuzione genitoriale, assorbirebbero le risorse economiche della beneficiaria R_ dell'assegno; tantomeno può affermarsi che abbia raggiunto un'età inequivocabilmente adulta e come tale veda chiaramente delineate le sue prospettive e le sue ambizioni lavorative future, ancor prima del completamento del percorso universitario;
appare pertanto da escludere che sia venuta meno la
“funzione educativa” del mantenimento in suo favore, avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un figlio nella società nel rispetto delle sue aspirazioni.
Comparate le attuali capacità reddituali delle parti e tenuto conto delle risorse economiche della beneficiaria (stipendio mensile medio di € 1.500,00), il Collegio reputa congruo confermare in € 200,00 su base mensile la misura dell'assegno a R_ carico del ricorrente a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento a carico di entrambi genitori in parti uguali delle spese straordinarie sostenute per la figlia.
La convivenza della parte resistente con prole non ancora economicamente indipendente, giustifica l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. Sul R_ punto giova evidenziale che la figlia non risulta aver raggiunto una condizione di autonomia sul piano abitativo, essendo ella una studentessa fuori sede che periodicamente fa ritorno presso il domicilio familiare (vedi testimonianze rese dalla teste di parte resistente e dalla Persona_3 teste di parte ricorrente ) mentre del tutto irrilevante è Testimone_1
R_ l'ospitalità offerta a dalla nonna paterna in occasione dei ritorni a casa, in quanto circostanza inidonea a spostare la residenza che la ragazza ha mantenuto presso la casa familiare nel corso degli studi universitari. In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) assegna a la casa coniugale sita in Statte alla Michael n. 22; CP_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a Parte_1
, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 200,00, con Persona_2 decorrenza dal mese di gennaio 2024, oltre alle spese straordinarie sostenute per la prole, come da protocollo vigente, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; conferma per il pregresso periodo gli accordi di separazione in punto di mantenimento della prole;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP_1
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7562/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI Parte_1
GIOVANNI, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MALANDRINI FRANCESCA CP_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c..
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 15.102024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/12/2020, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Statte in data 20/09/1997 con la sig.ra R_
, che dalla loro unione è nata la figlia in data 2.11.2001 e CP_1 che in data 14.5.2019 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre l'esclusione del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, la revoca della assegnazione a quest'ultima della casa coniugale ed il R_ versamento diretto alla figlia del contributo al suo mantenimento stabilito in sede di separazione, nonché di porre a carico di entrambi i genitori al 50% l'onere di contribuire alle spese straordinarie per la prole, secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece quanto ex adverso dedotto e concludendo per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 500,00 su base mensile, la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale e delle R_ condizioni della separazione in punto di mantenimento della figlia
Adottati in data 9.6.2021 i provvedimenti presidenziali, con cui, nulla opponendo R_ la parte resistente, veniva statuito il versamento diretto alla figlia dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, con sentenza non definitiva n. 2570/2021 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Statte in data 20.9.1997 da e Parte_1
disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione CP_1 del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, parte ricorrente in data 18.1.2024 proponeva istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, premettendo R_ che la figlia era divenuta economicamente indipendente, concludendo per la revoca del contributo previsto in suo favore e la revoca della assegnazione alla resistente della casa coniugale.
Con ordinanza resa in data 17.9.2024 il G.I., a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, disponeva la riduzione ad € 200,00 del contributo posto a carico di per il mantenimento della figlia . Parte_1 Persona_2
All'udienza cartolare del 4 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ritualmente in atti. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore di nella sua (richiesta) componente CP_1 assistenziale.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Nel caso di specie la parte resistente aveva allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa che le consentisse di contribuire adeguatamente al mantenimento proprio e della figlia, a causa della intervenuta cancellazione della sua ditta individuale, momento a far data dal quale non aveva più esercitato attività lavorativa in maniera costante potendo contare soltanto su qualche assunzione a tempo determinato, avendo pure visto pregiudicata la propria capacità lavorativa a causa di alcune problematiche di salute.
Ferma restando la presumibile forbice reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi - posto che il resistente all'epoca dell'avvio del presente giudizio poteva contare su una produzione reddituale annua pari ad € 38.400,00 lordi (vedi CU
2020) e dal punto di vista patrimoniale risulta titolare del diritto di proprietà sulla casa coniugale - la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova della assenza di redditi adeguati e della incapacità di procurarseli, omettendo, altresì, di allegare le ulteriori condizioni legittimanti l'eventuale riconoscimento dell'assegno di divorzio nella sua diversa componente perequativa e compensativa.
Quanto al profilo strettamente assistenziale dell'assegno, non risultano allegati fattori sopravvenuti incidenti negativamente sulla capacità economica e sulla condizione lavorativa dell'istante, posto che la cancellazione della ditta individuale interveniva in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di separazione, mentre le problematiche di salute addotte non appaiono sufficientemente documentate e pertanto non appaiono idonee ad incidere sulla sua capacità lavorativa.
Di contro, nonostante la assoluta esiguità dei redditi dichiarati (vedi redditi 2019 pari ad € 3.604, redditi 2018 pari a soli € 963,00 – certificazione Agenzia delle
Entrate allegata alla comparsa di costituzione), parte resistente si determinava a rinunciare a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento dichiarandosi economicamente autonoma, pertanto la dedotta condizione di disoccupazione sul piano formale non è idonea a dimostrare l'assenza di redditi “adeguati” in capo alla stessa.
È rimasta, inoltre, sfornita di adeguata prova la circostanza che la resistente venga supportata economicamente da alcuni congiunti (la sorella e Persona_3
l'amico ), in quanto la prova orale, assolutamente generica sul Persona_4 punto, non risulta supportata sul piano documentale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto dell'assenza di specifiche e documentate ragioni ostative all'inserimento della stessa nel tessuto lavorativo, dell'esperienza maturata come estetista, considerata la rinuncia all'assegno di mantenimento nonostante fosse priva formalmente di una stabile condizione lavorativa, il collegio ritiene di poter ragionevolmente presumere la sussistenza di redditi ulteriori in capo all'istante, rispetto a quelli documentati nel presente giudizio, con cui la parte ha potuto fare fronte da sola ai bisogni propri e della prole a far data dall'omologa degli accordi di separazione.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente.
L'istruttoria ha confermato, pure, la non autosufficienza sul piano economico R_ della figlia nonostante il raggiungimento della maggiore età ed il suo inserimento lavorativo a far data dal mese di luglio 2023, posto che la stessa risulta ancora impegnata negli studi universitari e non ha visto compiuto il proprio percorso formativo.
Richiamando e facendo proprie le considerazioni svolte dal G.I. con l'ordinanza del 17.9.2024, non appare allo stato possibile ritenere raggiunta una condizione di R_ autosufficienza economica da parte di in quanto ancora impegnata nel completamento del percorso di formazione, i cui costi, in caso di mancata contribuzione genitoriale, assorbirebbero le risorse economiche della beneficiaria R_ dell'assegno; tantomeno può affermarsi che abbia raggiunto un'età inequivocabilmente adulta e come tale veda chiaramente delineate le sue prospettive e le sue ambizioni lavorative future, ancor prima del completamento del percorso universitario;
appare pertanto da escludere che sia venuta meno la
“funzione educativa” del mantenimento in suo favore, avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un figlio nella società nel rispetto delle sue aspirazioni.
Comparate le attuali capacità reddituali delle parti e tenuto conto delle risorse economiche della beneficiaria (stipendio mensile medio di € 1.500,00), il Collegio reputa congruo confermare in € 200,00 su base mensile la misura dell'assegno a R_ carico del ricorrente a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento a carico di entrambi genitori in parti uguali delle spese straordinarie sostenute per la figlia.
La convivenza della parte resistente con prole non ancora economicamente indipendente, giustifica l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. Sul R_ punto giova evidenziale che la figlia non risulta aver raggiunto una condizione di autonomia sul piano abitativo, essendo ella una studentessa fuori sede che periodicamente fa ritorno presso il domicilio familiare (vedi testimonianze rese dalla teste di parte resistente e dalla Persona_3 teste di parte ricorrente ) mentre del tutto irrilevante è Testimone_1
R_ l'ospitalità offerta a dalla nonna paterna in occasione dei ritorni a casa, in quanto circostanza inidonea a spostare la residenza che la ragazza ha mantenuto presso la casa familiare nel corso degli studi universitari. In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) assegna a la casa coniugale sita in Statte alla Michael n. 22; CP_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a Parte_1
, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 200,00, con Persona_2 decorrenza dal mese di gennaio 2024, oltre alle spese straordinarie sostenute per la prole, come da protocollo vigente, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; conferma per il pregresso periodo gli accordi di separazione in punto di mantenimento della prole;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP_1
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara