Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 912/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 20.03.2024, notificata in data 30.05.2024, promossa da:
AVV. , C.F. , rappresentata e difesa, sia Parte_1 C.F._1 congiuntamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Michele Casano e dall'Avv. Gianluca Borghi, in forza di procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via Innocenzo IV n. 5/5
APPELLANTE
contro
AVV. , C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Federica Cesarone, come da procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Piazza della Vittoria n. 12/23
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria difesa, istanza, eccezione:
In via cautelare, confermare gli effetti sospensivi del provvedimento dell'Ill.ma Presidente del 5 dicembre 2024, confermativo di quello del 5 luglio 2024;
Nel merito, annullare e/o modificare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la sentenza del
Tribunale di Genova inter partes n. 912/2024, R.G. n. 9276/2023, decisa e pubblicata il 20
1
b) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta eventualità di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, determinare quanto dall'avv. dovuto per le Parte_1 prestazioni asseritamente dall'avv. alla stessa fornite in rapporto all'attività CP_1
effettivamente svolta e dimostrata e al vantaggio alla resistente dalla stessa procurato. c) in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio mediante cui il CTU, esaminati gli atti di causa, sentiti gli eventuali CCTTPP, assunte, se del caso, informazioni presso pubblici uffici o richiesti chiarimenti, nel rispetto del contraddittorio, dica, tenuto conto delle contestazioni formulate dalle parti, quale sia l'effettiva attività prestata da parte ricorrente e se sussista congruità fra i compensi richiesti e i risultati dell'attività svolta, avuto riguardo all'apporto alla stessa fornito dalla stessa parte resistente;
d) in ogni caso: vinte le spese legali del doppio grado di giudizio. Con espressa richiesta di restituzione delle somme eventualmente dall'appellante corrisposte all'appellato a titolo di spese legali liquidate nella sentenza impugnata.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa revoca delle ordinanze presidenziali del 5 luglio e del 5 dicembre 2024 di concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e previa reiezione di ogni istanza avversaria di sospensiva, respingere l'appello avversario per i motivi tutti dedotti nella comparsa di costituzione e confermare in toto l'appellata sentenza.
In via istruttoria, respingere la richiesta avversaria di CTU in quanto inammissibile ed esplorativa.
Vinte le spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato dinanzi il Tribunale di Genova in data
13/10/2023 l'Avv. citava in giudizio l'Avv. al fine di sentirla CP_1 Parte_1
condannare al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese in suo favore a partire dalla primavera dell'anno 2015 (a seguire) e cessate agli esordi del mese di maggio
2023 a seguito del venire meno degli incarichi per reciproche revoche e dismissioni di mandati, data, quest'ultima, in cui egli emetteva le parcelle per onorari in data 18 maggio
2023 ( sub doc. lett. A, B, C, D ed F, cui faceva seguito la parcella in data 16 settembre
2023, sub doc. lett. E, per un ammontare complessivo, al lordo della CPA e dell'IVA, di €
2 274.572,23). I diversi incarichi difensivi erano legati ad iniziative giudiziali assunte da ex clienti di Finanza & Futuro Banca, in seguito incorporata in , che ritenevano Parte_2
di essere stati danneggiati dalla attività di agente della convenuta.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , chiedendo disporre, in via pregiudiziale, la Parte_1
riunione della pendente causa a quella recante R.G. n. 3275/2023 da lei radicata nei confronti del ricorrente davanti la Sezione Lavoro di Genova, e contestando nel merito la domanda attrice, e in particolare affermando: - che le vertenze richiamate da parte ricorrente a fondamento delle proprie pretese sarebbero state curate direttamente dalla resistente, avendo elaborato la difesa, formalizzata dal resistente e recuperato oltre trecento documenti, solo elaborati dal ricorrente;
- che, anche alla luce del rapporto sentimentale e dell'”intima amicizia” in essere tra le parti durante lo svolgimento dei menzionati giudizi, sarebbe stata convenuta la gratuità dell'attività professionale espletata dal ricorrente, come risultante dalla corrispondenza intercorsa;
-che mancava la prova dell'effettiva attività professionale svolta;
- che, in relazione ad alcuni dei giudizi oggetto di causa, il ricorrente non avrebbe provveduto a fornire alla resistente comunicazione scritta circa la prevedibile misura del costo della prestazione professionale;
- che, in ogni caso, la pretesa del ricorrente non sarebbe stata conforme - in punto quantum – alle previsioni delle tariffe professionali, sia tenuto conto della concreta attività prestata, sia alla luce dei risultati conseguiti. Chiedeva il rigetto delle domande avversarie
Il Tribunale, respinta la richiesta di riunione e considerata la natura documentale della causa, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per precisazione delle conclusioni e discussione, autorizzando le parti al deposito di note difensive.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava l'Avv.
al pagamento in favore di dell'importo di € 274.572,23 al Parte_1 CP_1
lordo di Iva e Cpa, oltre interessi legali, nonché a rifondere le spese di lite, che venivano liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Affermava il Tribunale che:
- alla luce delle estese e pertinenti produzioni documentali, parte attrice aveva ampiamente assolto al proprio onere probatorio, osservandosi peraltro che la convenuta non aveva contestato il mancato pagamento delle prestazioni professionali in oggetto;
-non vi è prova dell'affermato accordo di gratuità della prestazione professionale resa dall'Avv. , ricorrendo al contrario (solo) elementi concreti di segno opposto CP_1
(quali il pagamento di fatture in acconto – docc.A1 e A2 di parte attrice) e risultando
3 irrilevante, in difetto di prova scritta dell'accordo, il pregresso ricorrere di un rapporto sentimentale tra le parti, dovendosi altresì considerare l'assenza di prova scritta del patto, prevista a pena di nullità;
-non vi è prova della redazione degli atti, e comunque dello svolgimento dell'attività difensiva, da parte della stessa convenuta;
attività peraltro concretamente allegata solo in riferimento al giudizio di cui alla lettera A dell'elencazione di parte attrice;
- quanto al difetto di preventivo scritto, risultando provato lo svolgimento dell'attività difensiva, trattasi di elemento che non comporta il venir meno del diritto del difensore al compenso professionale risultante dalle tariffe ministeriali;
-in relazione alla determinazione del compenso in concreto spettante a parte attrice, affermava che la piena corrispondenza tra le richieste di parte attrice e le previsioni delle menzionate tariffe, oltre alla considerazione del difetto di elementi concreti che impongano o consiglino l'individuazione di valori inferiori a quelli medi, esentassero da una specifica riscrittura di ogni dettagliato elemento di dette tariffe considerato e rilevante, consentendo la finale individuazione del compenso dovuto - in piena condivisione della prospettazione di parte attrice - nell'importo complessivo richiesto da parte ricorrente.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'Avv. al fine di Parte_1 ottenerne la riforma, con il rigetto dell'originaria domanda, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non essere stato provato l'accordo di gratuità delle prestazioni professionali rese dall'Avv. . CP_1
Afferma che il primo giudice ha disapplicato e/o travisato la disciplina vigente e la giurisprudenza di legittimità dal momento che il patto di gratuità della prestazione professionale non postula forma specifica, tantomeno quella scritta, come affermato dal
Tribunale, e può perciò essere provato anche attraverso comportamento concludente.
Censura altresì l'affermazione del Tribunale inerente l'irrilevanza del pregresso ricorrere di un rapporto sentimentale tra le parti. Afferma che tra le parti era intervenuto detto patto, in forza del quale nulla sarebbe stato dovuto oltre a quanto conferito in forza delle fatture del
2015 e del 2016, ossia prima che venisse ad intrecciarsi fra le parti il rapporto sentimentale;
detto patto risultava anche dalle mail del 6/5/2023 provenienti dall'originario ricorrente.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che, alla luce delle produzioni documentali, parte attrice aveva assolto al proprio onere di prova. Afferma che il professionista ha l'onere di fornire l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo
4 compenso, risultando la parcella priva di rilevanza probatoria. Ella aveva provato (doc. 7) la propria attività nella redazione degli atti e nell'articolazione della difesa poi formata dall'Avv.
. CP_1
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 13, comma 5, l. 247/20212 (legge professionale) dal momento che il Tribunale non avrebbe dato il dovuto rilievo al difetto di preventivo scritto ascrivibile all'appellato, nonché dell'art. 4, commi 1 e 5 D. Min. n. 55/2014 poiché il Tribunale, in tema di quantificazione dei compensi, non ha tenuto conto dell'effettivo valore delle controversie, della natura e complessità delle stesse, dell'importanza e complessità delle diverse questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati conseguiti e dei vantaggi, anche non patrimoniali, ottenuti dal cliente, tenuto conto che l'appellato ha perso la causa in primo grado e quella di appello, non conclusa, è stata comunque persa, limitandosi a riconoscere la piena corrispondenza tra le richieste di parte appellata e le previsioni delle tariffe.
Precisati i motivi di gravame sopra esposti, l'appellante ha richiamato, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., tutte le ulteriori allegazioni, difese ed eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale, oltre ad avanzare istanza per la sospensiva dell'esecutorietà della impugnata sentenza, stanti anche, in punto periculum, l'entità dell'importo oggetto di condanna e le proprie precarie condizioni economiche.
Si è costituito in giudizio l'Avv. , contestando l'appello e chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione ex adverso proposta.
Con ordinanza del 30.10.2024, il provvedimento di sospensiva assunto inaudita altera parte dal Presidente, veniva confermato dal Collegio della sezione cui la causa è stata assegnata in prima battuta (I Sezione).
Successivamente, con provvedimento del 05.12.2024, la presente causa veniva rimessa alla Presidente della Corte per la riassegnazione della causa alla Seconda Sezione Civile.
Disposta la assegnazione a questa Sezione, è stata, quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 20.05.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è infondato.
Anche a voler condividere l'argomentazione della appellante per cui non sia necessaria la forma scritta ai fini della prova dell'accordo di gratuità della prestazione professionale – sebbene l'art. 2233 c.c. comma III che dispone testualmente “Sono nulli, se non redatti in
5 forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali” consenta di includere il patto in questione nel genus di quelli di determinazione del compenso per cui è necessaria la forma scritta a pena di nullità– non sussiste, ad avviso della Corte, la prova che le prestazioni professionali rese dall'Avv. in favore dell'Avv. siano state rese gratuitamente. CP_1 Parte_1
E' vero che è emersa dagli atti di causa (ivi compresa la comparsa di risposta dell'Avv.
[...]
nella causa di accertamento dell'esistenza di lavoro subordinato intentata CP_1 dall'Avv. contro quest'ultimo nel giudizio nrg 3275/2023, comparsa prodotta Pt_1 dall'appellante) l'esistenza di una relazione sentimentale insorta fra i due nel corso della loro conoscenza e frequentazione, ma, come evidenziato dal Tribunale, sussistono precisi elementi di segno contrario alla gratuità della prestazione professionale, quali il pagamento delle fatture in acconto n. 82/2015 del 29/7/2015 e n. 159/2016 del 10/11/2016 che depongono nel senso che il rapporto sia sorto secondo la causa tipica del contratto d'opera intellettuale a titolo oneroso. E' vero che dopo tali acconti e fino alla fine della relazione, intercorsa nel maggio 2023, non risultano esservi stati ulteriori pagamenti da parte dell'Avv.
, né richieste di pagamento da parte dell'Avv. , avvenute Parte_1 CP_1
queste ultime solo il 23/5/2023 alla fine della relazione, tuttavia era onere della originaria parte convenuta fornire la prova che, successivamente all'insorgere del rapporto professionale documentato dal pagamento degli acconti, siano subentrati circostanze, accordi e/o ammissioni tali da consentire di ritenere ed affermare che l'ulteriore e successiva attività professionale sia stata svolta dall'Avv. per sopravvenuto CP_1
accordo a titolo gratuito.
Tale prova non risulta essere stata fornita in modo adeguato e sufficiente, non essendo neppure stata allegata tempestivamente e chiaramente dalla convenuta-committente la data e/o l'epoca della nascita della relazione sentimentale, che possa indurre ragionevolmente a ritenere che l'ulteriore attività successiva ai pagamenti degli acconti di cui sopra, a cagione di tale sopravvenire del rapporto affettivo, sia stata svolta in modo gratuito per intervenuto sopraggiungere di un accordo in tal senso.
In senso contrario depone anche il ricorso proposto davanti al Tribunale di Genova, Sezione
Lavoro, dall'appellante Avv. contro l'appellato Avv. di Parte_1 CP_1 accertamento dell'esistenza di lavoro subordinato svolto alle dipendenze di quest'ultimo dal
01.09.2017 al 18.05.2023 e da remoto per il periodo inizio 2015 sino 31 agosto 2017 e di rivendiche retributive, atto nel quale nessun riferimento viene fatto dall'appellante a tale rapporto sentimentale, né tanto meno alla data di nascita di tale rapporto, non potendosi
6 peraltro ignorare che detta domanda neppure appare in linea con l'asserzione, in oggi, di un rapporto sentimentale tale da azzerare ogni vincolo di pagamento, posto che anche in ambito lavorativo tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectíonis vel benevolentiae causa, laddove nessun riferimento a tale relazione viene esplicitata nell'atto giuslavoristico.
Né sono emersi elementi chiari precisi e concordanti che inducano a ritenere che l'Avv.
abbia rinunciato ai suoi compensi, non potendo detta rinuncia evincersi dagli CP_1
“spezzoni”, secondo la dizione utilizzata dall'appellato, dei messaggi whatsapp prodotti come doc. 13 dall'originaria convenuta temporalmente collocabili alla fine della relazione sentimentale (ed in particolare neppure quello recante la dizione “ho lavorato gratis per amore”), che non appaiono incompatibili con l'affermazione, parimenti ragionevole, dell'appellato di attendere e rimandare la richiesta di ulteriori pagamenti nel corso del loro rapporto, e all'esito delle cause, senza con ciò intendere rinunciare alla pretesa. Tale conclusione si evince peraltro anche dalla risposta dell'appellante (“le parcelle dicono altro”) che non evidenziano la violazione di alcun accordo di gratuità, verosimilmente inesistente.
2. Il motivo è infondato.
Risulta dagli atti che l'originario ricorrente ha prodotto in causa non solo le parcelle (doc. A-
F), ma anche gli atti giudiziari da lui redatti, qualche atto delle controparti, sentenze ed ordinanze, e verbali (doc. nn. 1-64). Gli atti innanzi menzionati costituiscono idonea prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali svolte in favore dell'appellante e consentono altresì di pervenire alla determinazione quantitativa del compenso (rendendo inutile la richiesta CTU della parte appellante), posto che, a differenza di quanto affermato dall'appellante, rendono evidenza non solo della effettività e della quantità delle prestazioni rese, ma anche della natura delle stesse, dell'impegno profuso, e del pregio dell'opera. Né può ritenersi che l'appellante abbia dimostrato la propria attività nella redazione degli atti
(cfr. il richiamato da parte appellante doc. 7 peraltro riferibile solo al giudizio di cui alla lettera
A dell'elencazione di parte attrice), posto che da tale documento emerge da parte della appellante un apporto in termini meramente tecnici e di documentazione, relativo alle posizione dei diversi investitori che hanno intentato la causa, apporto connaturato alle necessarie informative che il cliente deve fornire al proprio difensore, non emergendo redazioni di difese tecnico-giuridiche che invece l'Avv. risulta aver svolto, CP_1 dovendosi altresì rilevare che dalle difese delle parti emerge che l'appellante risulta aver conseguito la abilitazione di avvocato solo nel 2022.
7 3. Il motivo è infondato.
In ordine all'assenza di preventivo scritto, come affermato condivisibilmente dal Tribunale,
e come affermato autorevolmente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 33193/2022) “il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto
a vincoli di forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993)- e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti. Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo
(…)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193)“.
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale. Come emerge dagli atti, nella determinazione di ogni sua parcella, l'Avv. si è attenuto ai valori intermedi per gli scaglioni di riferimento del CP_1
predetto decreto e, avuto riguardo al contenzioso sub lett. A) (Trib. Genova n. 5684/2015)
e lett. B) (Corte di Appello n. 375/2021) ai criteri di liquidazione delle spese di soccombenza riportati in sentenza dal Tribunale di Genova (doc. n. 23 dell'originario ricorrente) e della
Corte di Appello di Genova (doc. n. 14 dell'originaria resistente), ovviamente quanto a quest'ultimo limitatamente alle fasi processuali per cui ha prestato la sua difesa, criteri che ben possono riferirsi anche alla determinazione dei compensi nel rapporto tra professionista e cliente.
Al riguardo, parte appellante si lamenta del fatto che il Tribunale abbia ritenuto la piena corrispondenza tra le richieste di parte attrice e le previsioni delle tariffe, e che la sua controparte abbia determinato il proprio compenso riprendendo quello liquidato nel giudizio per il quale aveva prestato la propria attività e riconosciuto alla parte colà vincente, laddove invece l'appellato ha perso la causa in primo grado, quella in secondo non la ha conclusa e comunque è stata persa. Si lamenta, altresì, del fatto che il giudizio principale, conclusosi nanti la Corte d'Appello con la sentenza del 27 settembre 2023 (doc. 14 di parte resistente),
8 ha visto la condanna della stessa convenuta al pagamento di un importo, fra capitale e spese legali, superiore al milione di euro.
Osserva la Corte che è vero che l'ammontare delle somme dovute dal cliente al proprio difensore può essere diverso da quello previsto nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa, dovendosi aver riguardo ai risultati del giudizio, alla quantità di lavoro svolto, ai vantaggi conseguiti anche non patrimoniali, al valore della controversia. Trattasi di disposizioni previste a favore del professionista, e la differenza fra la determinazione delle somme a carico del soccombente e quelle a favore del professionista da parte del cliente è legata al diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, poggia nel contratto d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità (Cass. n. 25992/2018; Cass. n. 11523/2024). Tuttavia, nel caso in esame, la statuizione di condanna (in relazione ai sopra citati contenziosi di cui ai doc. lett.
A e B), e quindi il risultato negativo, a carico dell'appellante è legata al merito della vicenda sostanziale posta a base delle sentenze e/o dei procedimenti che l'hanno vista coinvolta
(accertamento di responsabilità in merito alla responsabilità nella sua qualità di consulente finanziario agente di Finanza & Futuro Banca per la violazione delle regole in tema di collocamento di prodotti finanziari non riferendo agli attori, clienti investitori, la rischiosità degli investimenti e garantendone anzi la sicurezza), e non alla natura della prestazione professionale del difensore che, dalla lettura degli atti, appare pregevole, precisa, e puntuale.
Infatti, l'esame degli atti redatti dall'appellante consente di affermare che, quanto al giudizio sub A, l'appellato, come allegato nelle sue difese ed emergente dagli atti, ha redatto la comparsa di costituzione, le tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le difese finali e repliche, svolgendo difese punto di: - nullità della citazione avversaria (una memoria), eccezione accolta dal Tribunale di Genova;
- separazione della domanda 'trasversale', poi oggetto della sentenza sub doc. n. 7, quindi con accoglimento dell'istanza da parte del
Tribunale; - procedimento di verificazione (due memorie); - modifica di ordinanza istruttoria
(due memorie). Sono state svolte diffuse note di udienza (cfr. doc. n. 6) ed è stata svolta attività di difesa ed assistenza alle prove ( formale interrogatorio dell'Avv. e Pt_1
assunzione della deposizione di testimoni), nonché in relazione alla disposta CTU. Ne consegue che risultano essere state svolte tutte le fasi del processo (studio, introduzione, trattazione/istruttoria e decisione). Le parcelle corrispondono alle spese di soccombenza relativamente ai contenziosi di cui alle produzioni sub lett. A) e lett. B) – quest'ultimo fino al momento della revoca del mandato - coerenti ai valori del decreto ministeriale, riportati nella
9 sentenza del Tribunale di Genova sub doc. 23 di parte ricorrente e della sentenza della
Corte di Appello sub doc 14 della parte appellante. Risulta, altresì, che la Corte di Appello ha accolto l'appello incidentale subordinato diminuendo l'importo di risarcimento a carico dell'appellante
Le restanti parcelle corrispondono ai valori medi del decreto ministeriale n. 55/2014.
Quanto agli assunti della parte appellante relativi alla comparsa di costituzione della causa lavoristica R.g. n. 3934/2016 (parcella sub doc. C), che – afferma - sarebbe ricavata dalla comparsa dell'atto principale r.g. n. 5484/2015 e alla partecipazione ad unica udienza, e alla comparsa di risposta della causa R.g. n. 1002/2021 (parcella sub D), per la quale si sarebbe utilizzato in buona parte il format del giudizio Rg. n. 3934/2016, osserva la Corte che trattasi in ogni caso di atti inerenti, la prima, ad attività effettivamente svolta in relazione a causa promossa contro l'appellante dalla banca (Finanza & Futuro poi aventi ad Parte_2 oggetto la domanda di rivalsa e manleva proposta nel primo giudizio (r.g. n. 5684/2015) e la seconda a domanda di rivalsa in diverso giudizio proposto da altri risparmiatori
(quest'ultimo quindi riguardante diversi clienti, con autonome posizioni). La difesa è stata efficace avendo il difensore ottenuto la sospensione dei giudizi, con effetto di paralisi della domanda azionata dalla Banca. Le parcelle si riferiscono all'attività documentata (studio, introduttiva e trattazione).
Si aggiunge la parcella per la mediazione (sub doc. E) relativa ad azione preannunciata da altri investitori (doc. da 57 a 59) e quella per altro giudizio, parimenti introdotto da altri investitori (sub doc. F) per le fasi svolte (introduttiva e di studio).
Non si ravvedono quindi motivi per ridurre il compenso indicati nelle parcelle, ragguagliato ai valori intermedi, allo scaglione di riferimento, e alle fasi svolte, verificata la pregevolezza della difesa.
E' altresì dovuto l'aumento ex art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2015 per la pluralità di parti, avendo ciascuna originaria parte attrice, che ha proposto domanda contro l'appellante nei vari giudizi in cui essa è stata difesa dall'appellato, una autonoma posizione (cfr. in tal senso
Cass. n. 10367/2024).
Ne consegue che l'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 secondo lo scaglione applicato dal Tribunale e secondo i medesimi valori minimi applicati dal
Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
10 definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 912/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 20.03.2024, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante Avv. al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio di appello in favore dell'appellato Avv. , che liquida in euro 10.060,00 CP_1
per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa come per legge.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 27/5/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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