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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2189/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con Parte_1 il patrocinio dell'avv.DI IACOVO SIMONA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1
IACOVO SIMONA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 15/7/2000, matrimonio concordatario,
[...]
Per_ che dalla unione erano nate le figlie ed e rappresentavano di voler Persona_2
separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, nei rispettivi domicili.
2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità. Le parti concordano che i figli saranno collocati presso e nel domicilio domestico situato in Cassano allo Ionio alla Via Galluppi, 1 che viene a tal fine assegnato quale “casa coniugale” alla sig.ra . Parte_2
3) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma pari CP_1
ad € 700,00 mensili (rivalutabili ISTAT). Le spese occorrenti all'espletamento di attività
scolastiche, sportive, ricreative e ludiche nonché le spese mediche non mutuabili e qualunque altra spesa straordinaria a qualsiasi titolo ritenuta necessaria da entrambi i genitori, per la sana crescita psico-fisica dei figli, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
4) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla predetta figlia minore. 5) Il sig. avrà la facoltà di visitare ed intrattenersi con la figlia minore ogni volta CP_1
che lo riterrà opportuno e, previo avviso, compatibilmente con le esigenze della minore, con rientro serale presso la casa coniugale.
6) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore durante le festività natalizie per una settimana compresa alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante
le festività pasquali il padre potrà tenere con sé la figlia minore, alternativamente con la madre, la domenica di Pasqua e il lunedì di pasquetta per un anno ciascuno. Durante le vacanze estive dei mesi di luglio o agosto il padre potrà tenere con sé la figlia minore per n.
2 settimane compatibilmente con le ferie. Tutte le suddette visite con la figlia minore verranno effettuate dal padre a proprie spese e prelevando personalmente la figlia e riaccompagnandola nella casa coniugale e previ opportuni accordi e compatibilmente con gli impegni della stessa e della madre. In occasione del festeggiamento dei compleanni,
degli onomastici o di ricorrenze particolari del padre, la figlia minore potrà restare con quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni scolastici.
7) I coniugi si impegneranno al rispetto reciproco e ad adoperarsi per favorire il mantenimento di buoni rapporti tra i figli ed i rispettivi parenti e familiari materni e paterni (ad es. nonni, zii, cugini, ecc.).
8) I coniugi si obbligano vicendevolmente a comunicare l'uno all'altro, in maniera tempestiva, ogni futura variazione del proprio recapito sia afferente il rispettivo domicilio che il numero delle rispettive utenze telefoniche ed eventualmente telematiche, nonché a comunicare tempestivamente tutti gli eventuali spostamenti in altre località, anche se temporanei, solo nel caso in cui ciascuno di essi dovesse effettuarli portando con sé la figlia minore.
9) Si obbligano altresì i coniugi a concordare preventivamente e per iscritto tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli (ad es. scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, viaggi, ed altre spese extra).
10) Tutti gli arredi, mobili e suppellettili attualmente esistenti nella casa coniugale,
rimarranno a corredo della medesima abitazione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
ALL'IONIO (CS) il 12/11/1976 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 24 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento