Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n.1388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 9 giugno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Corso Secondigliano, 233 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cantarelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2
al Corso Secondigliano, 233 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cantarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 22 maggio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4.4.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 12.9.1990, dal quale nascevano quattro figli- Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), (nata a [...] Per_2 Per_3
il 22 Luglio 2001), maggiorenni ed economicamente indipendenti e (nato a [...] il Per_4
23.6.2006) maggiorenne ma non economicamente indipendente- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 9 giugno 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa coniugale, sita in AL (Na) alla Via Guglielmo Oberdan n.3, resta assegnata alla moglie, mentre il SI. si allontanerà trasferendosi momentaneamente a casa di Parte_1
parenti, asportando beni ed effetti personali;
c) Il figlio rimarrà nella casa coniugale di Via Guglielmo Oberdan n.3 di AL (Na) Per_4
insieme alla madre;
d) Il sig. verserà mensilmente la somma totale mensile di €uro 600,00 (diconsi Parte_1
Seicento/00), a titolo di mantenimento della moglie e del figlio entro il giorno 10 di ogni mese Per_4
anticipatamente e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, automaticamente convenendo i coniugi essere superflua la relativa richiesta;
2 V.G. n.1388/2025
e) Il SI. si obbliga al pagamento del 50% delle spese mediche e sanitarie non Parte_1
coperte dal S.S.N. eventualmente occorrenti alla SI.ra ; Controparte_1
f) Entrambi i coniugi, con la firma del presente atto, prestano il loro consenso affinché le Autorità
Consolari o di Pubblica Sicurezza rilascino e rinnovino i loro passaporti;
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.430, parte II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3