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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 229/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi congiuntamente ricorrenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Iacometta;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 03.03.2024, e Parte_1 CP_1
– premesso di aver contratto matrimonio in data 28.12.2010 in OL (trascritto nei registri
[...]
dello stato civile di tale Comune, al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2010), dal quale non sono nati figli;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nonché – all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge – pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di OL di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Con sentenza n. 24/2024, depositata in data 22.07.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. Con le note scritte depositate dalle parti in occasione dell'udienza cartolare fissata al momento della rimessione della causa sul ruolo, le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti hanno anche confermato le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL in data 28.12.2010 da e (trascritto nei registri dello stato civile di tale Comune, al n. Parte_1 Controparte_1
27, Parte II, Serie A, Anno 2010), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 229/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi congiuntamente ricorrenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Iacometta;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 03.03.2024, e Parte_1 CP_1
– premesso di aver contratto matrimonio in data 28.12.2010 in OL (trascritto nei registri
[...]
dello stato civile di tale Comune, al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2010), dal quale non sono nati figli;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nonché – all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge – pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di OL di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Con sentenza n. 24/2024, depositata in data 22.07.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. Con le note scritte depositate dalle parti in occasione dell'udienza cartolare fissata al momento della rimessione della causa sul ruolo, le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti hanno anche confermato le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL in data 28.12.2010 da e (trascritto nei registri dello stato civile di tale Comune, al n. Parte_1 Controparte_1
27, Parte II, Serie A, Anno 2010), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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