Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2039/2022
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Consigliere Estensore Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2039/2022 promossa da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv.
BELARDI PRIMO GIORGIO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
OMBRES ELPIDIO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n.815/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata il 28.9.2022 e notificata il 5.10.2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 27.11.2024 sulle seguenti
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di appello esposti nell'atto di citazione in appello ed in riforma della impugnata sentenza n.815/2022 delcTribunale di Siena del 28.09.2022 pronunciata dal G.O.T.
Dott.ssa Alessandra Verzillo
In via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza impugnata n.815/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata il 28.09.2022 per vizio di motivazione in contrasto con l'art. 111, comma 6, cost., essendo la stessa affetta da vizio di motivazione apparente in quanto l'intero testo della sentenza (da pag. 3 a pag. 6) altro non è che la mera riproduzione acritica, integrale e pedissequa degli scritti difensivi della segnatamente delle "Note finali autorizzate" Controparte_1
datate 11.07.2022 depositate in vista dell'udienza del 18.07.2022 (poi rinviata al 28.09.2022)
e della "Comparsa di costituzione e risposta" del 24.10.2018.
In via istruttoria: Si chiede che venga ammessa la testimonianza, in qualità di teste de relato, della Sig.ra Testimone_1 indicata nel corso dell'interrogatorio formale reso dal sig. و Tes 2 Tes 3[...], sul seguente capitolo D.C.V. "Vero che avete redatto i conteggi per la signora
[...] consegnati al marito dalla signora Tes 3 dalla Parte 1 in data 14.7.2014",
capitolo di prova ammesso dal GOT in data 29.01.2020, ammissione poi revocata dalla stessa
Dr.ssa Verzillo alla successiva udienza.
Nel merito: riformare integralmente l'impugnata sentenza n.815/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 28.09.2022 e, accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso per giusta causa del
18.07.2014 dal contratto denominato "Incarico professionale per la consulenza del lavoro" stipulato
Controparte 1 in data 01.01.2014, per l'effetto dichiarare che tra Parte 1 CP 1 e Parte 1 ha diritto ad ottenere il pagamento della complessiva somma di €.11.000,00 oltre accessori di legge (pari alla somma delle rate mensili di €.2.000,00 concordate nel contratto per il periodo dal 15 luglio al dicembre 2014) e condannare la società appellata al pagamento di tale somma.
Sempre nel merito: riformare integralmente l'impugnata sentenza n.815/2022 del Tribunale di Siena pubblicata il 28.09.2022 e, sempre in ragione dell'illegittimo recesso, condannare la [...] Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore della signora Parte 1 pari ad €.10.000,00, ovvero la somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, anche secondo equità e secondo il prudente appezzamento del Giudice del gravame. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di Giudizio.
Per parte appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza: In via istruttoria: dichiarare, per tutti i motivi di cui al punto sub F), inammissibile/rigettare l'istanza istruttoria ex adverso avanzata, stante l'inammissibilità della testimonianza de relato su circostanze oggetto di interrogatorio, stante la natura confessoria del mezzo istruttorio;
In via principale: confermare integralmente la sentenza di primo grado e, conseguentemente, respingere l'appello, per tutti i motivi indicati in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., come da nota spese depositata sub doc. A”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena la società [...] P. Pt 1
chiedendo accertarsi l'illegittimità del recesso da quest'ultima Controparte_1
intimatole in data 18.7.2014 dal contratto di consulenza fra esse intercorso e sottoscritto il 2.1.2014, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 11.000 a titolo di compensi dovuti fino alla naturale scadenza del rapporto, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa in euro 10.000.
L'attrice a sostegno delle proprie istanze deduceva di aver stipulato in data 2.1.2014 con la Controparte 1 un contratto denominato "Incarico professionale per consulenza del lavoro” (all. doc. n.1 atto di citazione) con cui le venivano affidate le seguenti attività specifiche da espletare nell'interesse della committente : “1)
Coordinare il personale dipendente della CP_1 e CP 1 allo scopo di garantire la programmazione delle attività e la metodologia lavorativa e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 2) Supportare l'amministratore unico nella gestione dell'intero staff proponendo migliorie in termini organizzativi qualitativi e di spese. 3) Relativamente al personale della committente determinare il fabbisogno formativo generale programmando gli interventi necessari di natura tecnica e traversale,
4) Nei confronti della clientela curare tutte le attività rientranti negli ambiti del diritto del lavoro del diritto sindacale e legislazione sociale, 5) All'occorrenza tenere i rapporti con gli Enti preposti per le materie oggetto del presente contratto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Direzione
Territoriale del Lavoro, Inps, Agenzia della Entrate ed Enti Bilateriali 6) Per tutte le altre attività richieste e non richiamate nei punti precedenti si rimanda a quanto previsto dagli art. 1 e 2 della L.
12/1979 sopra richiamati”. Il contratto avrebbe dovuto avere durata annuale con tacito rinnovo in assenza di disdetta a mezzo raccomandata r.r. e il compenso pattuito era di €.24.000,00 annuali da pagare in 12 rate mensili di €.2.000,00 oltre accessori e rimborso spese. Il rapporto aveva regolare esecuzione fino al 18.07.2014 data in cui la società committente le comunicava il "recesso per giusta causa" (all.to 3 atto di citazione), contestandole, con riferimento alla pratica della cliente Tes_3 di aver redatto e consegnato al marito della predetta in data 07.07.2014 un conteggio per differenze retributive redatto su carta intesta della società, recante la propria sottoscrizione anziché quella del Dott. CP_1 socio e legale rappresentante della convenuta, nonché di aver pattuito con la cliente un compenso di € 350,00 per conto della società senza averne i poteri ed esorbitando dai limiti dell'incarico
,
professionale, nonostante la cliente avesse già corrisposto alla Controparte 1
nell'aprile del 2014 la cifra pattuita di €. 250,00 oltre Iva.
L'attrice allegava poi di aver contestato ogni proprio inadempimento con lettera del
14.08.2014 (all. doc. n.4 atto di citazione) negando gli addebiti e precisando in merito alla redazione dei conteggi della signora Tes 3 per differenze retributive, come vi fosse stato uno scambio di mail con il rappresentante della società appellata per informarlo, inoltre la firma da essa apposta alla relazione contabile (naturalmente redatto su carta intestata dello studio e consegnato a mani della cliente nel corso di un incontro nella sede della Società), costituiva una legittima assunzione di responsabilità e comunque una facoltà non esclusa dal contratto di collaborazione,
infine nessuna somma era stata chiesta a proprio vantaggio, ma anzi la società aveva regolarmente incassato il compenso di € 350,00 dalla Tes 3
Si costituiva la società convenuta contestando la fondatezza della avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove per interpello e testimoniali, era definita con la sentenza n. 815/2022 con cui il Tribunale di Siena
rigettava le domande dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite, ritenendo accertata la sussistenza della giusta causa di recesso. Avverso siffatta decisione Parte_2 ha interposto appello per i seguenti motivi:
-nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, perché riportate integralmente e acriticamente gli scritti difensivi della Controparte_1
-erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed omessa considerazione di fatti non contestati nell'accertamento della legittimità del recesso;
-erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la società committente avesse la facoltà di recedere ad nutum dal contratto a termine di collaborazione professionale ex art. 2237 comma 1, c.c.
Ritualmente costituitasi, parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 27.11.2024 e decisa nella camera di consiglio del
18febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c concessi in misura ridotta (40+20).
2. Sull'istanza di ammissione di prova testimoniale de relato di parte appellante
In limine va esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'appellante in assenza di allegazione di uno specifico error in procedendo da parte del Tribunale. Come costantemente affermato dalla Cassazione (cfr. ad es. Cass. 8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018 n. 1532; 27/10/2017 n. 25652; 20/10/2016 n. 21230; 27/02/2014 n.
4717), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto inammissibile la testimonianza de relato della signora S_ (già sentita a prova diretta) richiesta dal difensore della Pt 1 in udienza, su circostanza riferita dal legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale, stante la natura confessoria della prova per interpello e l'irrilevanza ai fini della decisione della prova testimoniale in questione (cfr verbale di udienza del 21.12.2021), A fronte di ciò, l'appellante non ha affatto confutato tale giudizio, né ha esposto in che misura la prova se ammessa, potrebbe condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata, con conseguente inammissibilità
dell'istanza istruttoria reiterata.
3. Sulla nullità della sentenza (primo motivo di appello)
Con il primo motivo l'appellante ha chiesto pronunciarsi la nullità della sentenza di primo, perché affetta da vizio di motivazione apparente in quanto "l'intero testo (da pag. 3 a pag. 6) altro non sarebbe che la mera riproduzione acritica, integrale e pedissequa degli scritti difensivi della segnatamente delle "Note finali autorizzate" datate Controparte_1
11.07.2022 depositate in vista dell'udienza del 18.07.2022e della “Comparsa di costituzione e risposta" del 24.10.2018."
La doglianza è infondata.
Invero, come sostenuto da costante orientamento del giudice di legittimità “La motivazione per relationem alle difese di parte non inficia la sua argomentazione, essendo lecita tale tecnica, laddove il giudice faccia proprie le considerazioni contenute in un atto di parte, essendo invero la motivazione per relationem legittima, essa indicando semplicemente che si è inteso realizzare un'economia di scrittura, la quale non reca pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio, ove appunto il giudice abbia palesato di raggiungere un autonomo convincimento. Invero, la sentenza la cui motivazione riproduce il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive "(Cass. 5393/2024; cfr anche Cass. S.U. n. 642 del
16/01/2015; ed ancora, fra le tante, Cass. sez. V, 21 dicembre 2016, n. 26542; Cass.
07/11/2016, n. 22562; Cass. 08/05/2015, n. 9334; Cass. sez. V, 5 ottobre 2012, n.
16976; Cass. sez. V, 21 marzo 2012, n. 4523). Nel caso di specie è lo stesso atto di appello che dimostra come il primo giudice, adottando la tecnica motivazionale per relationem in esame, abbia comunque esplicitato chiaramente l'iter logico delle argomentazioni che lo hanno condotto alla reiezione della domanda dell'attrice avverso le quali, quest'ultima, ha infatti formulato puntuali e precisi motivi di impugnazione afferenti il merito della decisione, sia in punto di fatto, ovvero sulla valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, che in punto di diritto, circa la configurabilità di un potere di recesso ad nutum senza giusta causa ex art. 2237 c.c. in capo alla società committente e la legittimità del suo esercizio, in assenza di gravi motivi.
4. Sulla giusta causa di recesso dal contratto d'opera professionale della convenuta-appellata per grave inadempimento del professionista ( secondo motivo di appello)
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso esercitato dalla società appellata dal contratto d'opera professionale stipulato fra le parti in data 2.1.2014 (all.to 1 atto di citazione). Preliminarmente si osserva come non vi sia contestazione fra le parti sul contenuto
Pt 1 si fosse impegnata del contratto oggetto di causa, ovvero che con esso la a svolgere attività di consulente del lavoro in favore della Controparte 1
società di servizi che si occupa prevalentemente di elaborazione dati contabili, amministrativi, cedolini paga ed altre prestazioni in materia lavoristica- in qualità di professionista esterna alla compagine sociale, non inserita nell'organigramma aziendale, priva di poteri autonomi di gestione della clientela. In particolare la [...] Pt 1 era tenuta a svolgere le prestazioni affidatele dalla committente, in relazione a clienti di quest'ultima, trasmettendo poi il risultato dell'attività compiuta alla società, che avrebbe dovuto visionarla ed approvarla, facendo propria l'opera nel rapporto con la clientela.
Le contestazioni che hanno indotto la committente con missiva del 18.7. 2014 ( all.to
4 fascicolo di primo grado) a recedere ad nutum dal contratto per giusta causa attengono alla modalità di gestione da parte della propria consulente della pratica della signora Tes 3 la quale, su indicazione del proprio legale F. Mugnaini, si era rivolta alla società appellata per l'elaborazione di conteggi per differenze retributive.
Controparte_1 ha imputato in particolare alla [...] Il legale rappresentate della non tanto e non solo di aver redatto i conteggi su carta intestata della società, Pt 1
ma di averli consegnati apponendovi la propria firma, direttamente al marito della cliente, invece di trametterli al signor CP_1 che svolgeva anche attività di consulente del lavoro per la società, oltre ad esserne l'amministratore, nonché di aver pattuito, senza averne i poteri, direttamente con marito della Tes_3 il compenso per conto della committente, per euro 350,00 peraltro superiore a quello già concordato e versato alla Controparte_1 pari ad euro 250,00 oltre Iva. Nella
comunicazione di recesso, infine, il legale rappresentante della committente ha espressamente precisato come siffatti comportamenti tenuti dalla Pt 1 contravvenissero agli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza oltre ad esorbitare dai limiti dell'incarico conferitole, in quanto ella aveva agito come se la [...] Tes_3 fosse una propria cliente, in tal modo pregiudicando in maniera irreversibile il rapporto fiduciario alla base del contratto d'opera in essere fra le parti.
Ciò posto, i fatti contestati nella lettera di recesso sono stati ammessi dalla stessa [...] Pt 1 in sede di interrogatorio formale dinanzi al Tribunale di Siena (verbale di udienza del 29.1.2020 "preciso che la relazione ed i conteggi da me preparati sono stati consegnati al marito della intestata della CP 1 e CP 1 con la Parte 3
,
mia sottoscrizione in calce, indicando i miei riferimenti di consulente del lavoro, preciso di aver sottoscritto la documentazione consegnata io ho richiesto il compenso stabilito già concordato con il CP 1 leggermente più alto perché veniva indicato 250,00 euro oltre IVA a seguito anche
,
di emissione di fattura dello studio nella persona del Parte 4 contestuale al pagamento).
L'appellante infatti, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la giusta causa di recesso, sostanzialmente sminuendo la gravità delle proprie condotte e l'idoneità delle stesse a far venir meno il rapporto fiduciario, sostenendo di non aver sottoscritto in nome e per conto della società la relazione, di aver comunque previamente avvisato il CP 1 sia dell'incontro con la cliente presso la sede della società, che della consegna direttamente al marito della stessa dell'elaborato tecnico-
circostanza quest'ultima non dimostrata- infine di non aver tratto alcun vantaggio dalla pattuizione di un compenso di poco maggiore (euro 350,00 invece che di €
250,00 oltre iva), corrisposto alla società e non ad essa personalmente.
Con il terzo motivo l'appellante infine assume che l'apposizione del termine di durata di un anno al contratto d'opera professionale sottoscritto dalle parti, escluda la facoltà di recesso ad nutum del committente prevista dall'art. 2237 comma 1, c.c., con conseguente proprio diritto, nel caso di specie, a percepire il compenso mensile pattuito dalla data della cessazione del rapporto (18.7.2014) fino alla sua naturale scadenza.
Appare opportuno premettere che la facoltà di recesso ad nutum del committente da un contratto di prestazione d'opera intellettuale prevista dal primo comma dell'art. 2237 c.c. la quale è suscettibile di deroga pattizia, anche non espressa e specifica,
, ma implicitamente contenuta nella mera apposizione di un termine alla
collaborazione professionale, (cfr Cass. Lav. 22786/2013) va distinta dal dritto recesso per giusta causa, il quale presuppone, a differenza del primo, un grave inadempimento del professionista, che mini l'intuitu personae proprio di siffatta figura contrattuale, e che, pertanto, non rientra nell'alveo applicativo del primo comma dell'art.2237 c.c. (cfr Cass.21521/2011; 25238/2006; Cass. Sez. Lavoro Sentenza n.
22786 del 07/10/2013 Rv. 628536 - 01; Cass. 29 novembre 2006 n. 25238; Cass. 1
ottobre 2008 n. 24367; Cass. 6 maggio 2000 n. 5738; Cass. N. 843/1980).
Si tratta dunque in via prioritaria di valutare se l'esercizio del diritto potestativo di recesso operato con la missiva del 18.7.2024 da parte della società convenuta- appellata, sia stato o meno supportato da giusta causa, ovvero se le condotte contestate alla Pt 1 abbiano costituito grave inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di consulenza del 2.1.2014.
Chiarito ciò, ritiene il Collegio che la relazione con i conteggi allegati consegnata dalla Pt 1 al marito della Tes 3 (all. to 9 comparsa di costituzione) ed indirizzata all'avvocato Mugnaini che assisteva quest'ultima nella sua vertenza di lavoro, fosse effettivamente suscettibile, per come confezionata, di manifestare all'esterno, in particolare verso la clientela, la professionista non come consulente della società, ma come soggetto inserito nell'organizzazione aziendale, dotato di poteri di firma e decisionali autonomi, la cui attività non era, come invece previsto nel contratto,
sottoposta alla approvazione della committente, che avrebbe dovuto farla propria una volta visionata e positivamente valutata. Tanto emerge in maniera evidente dall'esame del documento che di seguito si riporta: + CE & D Rag. Cesare CE Dr. F
Oggetto: Di NT Elettromercato srl
Gentile Avvocato,
dall'analisi e verifica della documentazione cons anomalie, si evidenzia quanto di seguito.
In data 3 Dicembre 208 la signora Di NT veniva a qualifica di Addetta Cassa con inquadramento retributiv
Nazionale Applicato del settore "Terziario - Confcommercio
Secondo quanto dichiarato dalla Signora Di NT la gestione unica della cassa e del reparto, con responsabilit del personale, quindi si può stabilire che l'inquadramento livello, secondo l'art. 110 del ccnl indicato.
Nella verifica dei cedolini elaborati, si è inoltre Né può omettersi di considerare come l'aver direttamente pattuito con il coniuge della cliente il compenso spettante alla società, senza informare quest'ultima, rappresenti una ulteriore e grave violazione degli accordi contrattuali, su cui non incide il fatto che la Pt 1 non abbia percepito per sé il corrispettivo, in quanto siffatta condotta costituisce esercizio di un potere pacificamente non attribuitole, circostanza di cui ella era perfettamente consapevole, tanto vero che nelle altre pratiche in precedenza curate, l'appellante non si è mai occupata degli aspetti economici nei rapporti con la clientela della società.
Ritenuto dunque legittimo il recesso per giusta causa della convenuta-appellata dal contratto di consulenza del 2.1.2014, con conseguente rigetto del secondo motivo di appello, resta assorbito l'esame della terza doglianza afferente la non compatibilità della facoltà di recesso ad nutum (senza giusta causa) prevista dall'art. 2237 comma primo c.c. in favore del committente con la stipula di un contratto d'opera professionale a termine.
5.Le spese del giudizio di appello
Dalla reiezione del gravame discende la condanna dell'appellante, in quanto soccombente, a rifondere alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, ex D.M. 552014 come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fra € 5201 ed
€ 26.000), di un impegno difensivo medio, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c n. 815/2022 del
Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3966,00 per compensi professionali oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente
Giulia Conte
Il Consigliere estensore
Ada Raffaella Mazzarelli
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.