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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1158/2022 promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Laudicina.
- APPELLANTE -
Contro
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patricia Greco. Controparte_9
-APPELLATI -
E nei confronti di e Controparte_10 Controparte_11
CONTUMACI
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti. IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/2/2020 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 adivano il G.L. del Tribunale di Palermo e premesso di essere stati lavoratori subordinati della società F. Mirto S.r.l., dal 01/08/2019 distaccati presso la adibiti CP_12 nell'appalto di igiene urbana del Comune di Monreale, e che in data 24/11/2019 la stazione appaltante – Comune di Monreale – aveva revocato l'appalto alla F. Mirto S.r.l. e lo aveva affidato alla ciò premesso, lamentavano che , pur Parte_1 avendo essi ricorrenti maturato il diritto al passaggio del personale ex art. 6 del CCNL Fise, la impresa subentrante non aveva proceduto alla loro assunzione. Deducevano pertanto la violazione dell'art. 6 del CCNL ed il loro Controparte_13 diritto alla assunzione diretta da parte della nell'appalto con il Parte_1
Comune di Monreale ed al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che avrebbero dovuto percepire a far data dal 24/11/2019.
In subordine , nell'eventualità di sopravvenuta impossibilità di assunzione da parte della
, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni commisurati alla Parte_1 perdita definitiva dei requisiti di cui all'art. 6 cit. ed ancora a riconoscere un ristoro per il danno esistenziale correlato alla definitiva perdita del posto di lavoro. Con separata domanda chiedevano la condanna del Comune di Monreale a corrispondere loro un indennizzo in relazione all'inattuata vigilanza sulla corretta applicazione del CCNL da parte della . Parte_1
Si costituiva la la quale eccepiva di essere subentrata Parte_1 nell'appalto di igiene urbana del Comune di Monreale alla società F Mirto S.r.l. in data 24/11/2019, a causa di disposizione di interdittiva antimafia subita da quest'ultima, che la precedente aggiudicataria F. Mirto S.r.l. aveva avviato le attività in appalto soltanto in data 25/05/2019 ed altresì che i lavoratori ricorrenti non avevano mai lavorato nell'appalto di igiene urbana del Comune di Monreale.
Sicchè, precisava, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione della clausola sociale invocata. Con sentenza del 20/10/2022 il G.L. accoglieva in parte qua la domanda. Inquadrata la fattispecie nella sfera di applicazione dell'art. 6 del CCNL Fise - In caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell' appalto/ affidamento di servizi… l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 60, lett. C) del vigente CCNL – addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto - il Tribunale riteneva accertato:
-Che, come evincibile dalla sentenza n. 2959/2020 del Tribunale di Palermo prodotta in causa, a partire dal 2016 la società F. Mirto s.r.l. e poi la avevano gestito CP_12 l'appalto afferente il servizio di igiene urbana del Comune di Monreale successivamente affidato in data 24/11/2019 alla;
Parte_1
-Che tanto valeva ad integrare il requisito temporale richiesto della adibizione allo specifico servizio “ in via ordinaria o prevalente” nei 240 giorni precedenti il cambio di appalto;
-Che, pur tuttavia, dal momento che l'appalto della con il Comune di Parte_1
Monreale era nel frattempo cessato in data 31/5/2020 e poiché la domanda era circoscritta all'inserimento nell'organico adibito all'appalto presso quel Comune, doveva essere rigettata la domanda di diretta all'assunzione coattiva ma poteva essere accolta la subordinata domanda risarcitoria (fatta eccezione per i lavoratori e ) CP_11 CP_10 per “perdita definitiva dei requisiti di cu all'art. 6 CCNL” che quantificava in via equitativa in misura di 2,5 mensilità della paga base prevista dal CCNL al momento della risoluzione dei rapporti, parametrandola sull'orario singolarmente pattuito per ciascuno dei ricorrenti. Rigettava per carenza di prova la concorrente domanda risarcitoria formulata nei confronti del Comune di Monreale. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla che ribadisce in forma di Parte_1 gravame le ragioni impeditive all'accoglimento della domanda dei ricorrenti già formulate nell'ambito del giudizio di primo grado. In particolare oppone l'irrilevanza della sentenza n. 2959/2020 del Tribunale di Palermo ai fin della prova della continuità del servizio svolto dalla F. Mirto s.r.l. a partire dall'anno 2016 fino all'intervenuto cambio di appalto e contesta sotto altro profilo la sussistenza del requisito contrattuale invocato con riferimento alla supposta dimostrazione dell'adibizione allo specifico appalto, trattandosi di circostanza acriticamente affermata dal G.L. e tuttavia smentita dalla documentazione in atti attestante l'esistenza di due pressocchè complanari atti di diffida – il primo del 16/12/2019 diretto alla in Parte_1 relazione all'appalto con il Comune di Monreale ed il secondo del 10/4/2020 diretto alla società in relazione all'appalto presso il Comune di san Giuseppe Iato – nel CP_14 corpo dei quali i lavoratori dichiaravano di avere prestato indifferentemente servizio in ambedue gli appalti in periodo tra loro sovrapponibili. Resistono in questa sede i lavoratori appellati - ad eccezione di e nei CP_10 CP_11 riguardi dei quali non risultano proposti motivi di gravame – che chiedono il rigetto del gravame. Quest'ultimo appare fondato per quanto di ragione. Si versa nella fattispecie nel campo di applicazione dell'istituto di matrice contrattual- collettiva rappresentato dalla c.d. clausola sociale destinata ad operare per la salvaguardia dei livelli occupazionali in presenza di avvicendamenti nella gestione di appalti di servizi pubblici. Nello specifico (art. 6 CCNL Fise) essa prevede che In caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell' appalto/ affidamento di servizi… l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 60, lett. C) del vigente CCNL – addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto . La , subentrata alla F. Mirto s.r.l. nella gestione del servizio di Parte_1 igiene urbana del Comune di Monreale, ne contesta l'applicabilità per carenza del duplice presupposto - temporale e funzionale - costituito dalla pregressa adibizione nell'appalto in parola per almeno 240 giorni in modo ordinario o prevalente dei lavoratori appellati. Orbene , quanto al periodo di vigenza del servizio in capo alla F. Mirto s.r.l. il rilievo non persuade. A tacere delle circostanze evincibili dalla sentenza n. 2959/2020 prodotta agli atti di causa, nella quale risultata accertata l'aggiudicazione dell'appalto del servizio in questione alla F. Mirto limitatamente all'anno 2016, risulta versata in causa la Determina n. 201 del 20/6/2019 del dirigente del attestante Controparte_15
l'avvenuta gestione continuativa del servizio da parte della società F. Mirto s.r.l. dal 2016 ed in regime di proroga fino al maggio 2019. Il che, se da un lato consente di ritenere soddisfatto il requisito temporale anzidetto non scioglie tuttavia il dubbio riguardo l'ulteriore profilo dell'effettivo inserimento dei singoli lavoratori nell'organico “addetto in via ordinaria o prevalente” all'espletamento del servizio in parola. Rispetto a tale finalità sovviene l'elenco , rilasciato dalla società cessata in data
13/12/2019, dei lavoratori che risultavano destinati all'attività di operatore ecologico nell'appalto del Comune di Monreale. Ciò nondimeno non può farsi a meno di rilevare l'incongruenza - idonea ad inficiarne la portata probatoria - che emerge tra la riferita elencazione e altra documentazione, proveniente da alcuni dei lavoratori appellati ( , CP_1 CP_3 CP_7 CP_8
, i quali in due distinti atti di diffida stragiudiziale diretti alla CP_4 Parte_1 ed alla dichiaravano di avere svolto in periodi di tempo del tutto CP_14 sovrapponibili ( dal 23/6/2016, dal 8/3/2017, dal 14/3/2017 , CP_1 CP_3 CP_7 dal 31/12/2015 e dal 14/5/2017) l'identica prestazione a servizio CP_8 CP_4 della in due complanari appalti (Comune di Monreale e Comune di San Parte_2
Giuseppe Iato). Di modo che, non potendosi desumere la sussistenza del requisito contrattuale rispetto all'una o all'altra stazione appaltante , non può ritenersi raggiunta la prova dell'adibizione
“in forma ordinaria o prevalente” dei nominati lavoratori nell'appalto gestito per conto del Comune di Monreale. In ragione dell'incertezza palesata dal contrasto delle due fonti documentali si determina il venir meno di un indefettibile presupposto richiesto dalla disciplina collettiva per l'esercizio della clausola sociale con conseguente rigetto della domanda limitatamente ai predetti lavoratori. Quanto agli altri, la positiva dimostrazione dell'adibizione all'appalto presso il Comune di Monreale e l'assenza della cennata contraddizione ne legittima la conferma della statuizione impugnata. In ordine al regolamento delle spese del giudizio ritiene la Corte che, tenuto conto delle ragioni della decisione, esse possono essere integralmente compensate nei riguardi dei lavoratori soccombenti. Parimenti suscettibili di compensazione sono le spese dell'appello in ordine ai litisconsorti contumaci e CP_10 CP_11
Di converso , permanendo inalterate le ragioni poste a base dell'accoglimento della domanda, la va condannata al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado del giudizio nei confronti di , , e , liquidate e CP_2 CP_6 CP_5 CP_9 distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e Controparte_10
, che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 3327/2022 emessa dal Controparte_11
Tribunale di Palermo in data 20/10/2022, rigetta la domanda proposta da
[...]
, , e . CP_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_7 Controparte_8
Compensa tra questi ultimi e la le spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Controparte_2
, e che liquida in complessivi Controparte_5 CP_6 CP_6 Controparte_9
€ 2.906,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Patricia Greco.
Compensa le spese del giudizio di appello nei confronti dei convenuti contumaci. Palermo 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria