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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2025, n. 27589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27589 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: LO BI CH (CUI 05YS910) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY kai Dlk A,A.A.kkAAAA' 1,›; (k, e udito il cUfsore .12.1To es.9 ZA-1/49 _ Penale Sent. Sez. 5 Num. 27589 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al Lo CO, in quanto ultrasettantenne. 2. Con un unico motivo, proposto per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che il giudice della cautela ha rigettato l'appello dando rilievo a circostanze - il raggiungimento del limite di età di settant'anni; la data di commissione del fatto;
la detenzione domiciliare da oltre un anno;
l'assenza di segnalazioni di violazioni della misura in atto - ritenute utili a superare la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare che, nelle more, in data 20 novembre 2023, era intervenuta la sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva affermato la penale responsabilità del Lo CO in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella forma aggravata, circostanza, questa, dalla quale era desumibile la sussistenza di un periculum libertatis, di intensità tale da far venir meno il divieto di applicazione della misura massima nei confronti di un soggetto ultrasettantenne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. La previsione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nella parte che riguarda i soggetti ultrasettantenni, prevale su quella della presunzione delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui al precedente comma 3 (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrinno, Rv. 263088). Invero, la disposizione di cui al citato comma 4, nel richiedere le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, configura un punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle finalità special-preventive a tutela della collettività e quelle di conservazione della salute psicofisica dell'indagato, che si presume messa a rischio dall'effetto combinato dell'età avanzata e della restrizione custodiale in carcere (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809). Il riscontro delle esigenze di eccezionale rilevanza implica, dunque, un motivato e complessivo giudizio che non può limitarsi alla verifica della semplice concretezza richiesta dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma deve rilevare la sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere i delitti indicati da detta disposizione (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, Rv. 286535; Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunni, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 5, n. 599 del 04/02/1999, Nicolic, Rv. 213344). 2. 3. Conformemente a tali principi, con riguardo ai soggetti inseriti in associazioni di tipo mafioso, è stato affermato che le esigenze di cui sopra non possono automaticamente rilevarsi sulla base del semplice riferimento alla posizione di rilievo assunta dal soggetto all'interno dell'organizzazione criminale (Sez. 1, n. 15911 del 2015, cit.; Sez. 1, n. 2837 del 24/06/1991, Screti, Rv. 188378), ma occorre una verifica in concreto, persino in presenza di un ruolo apicale, idoneo a giustificare la «sostanziale certezza» della prosecuzione. 4. Tanto premesso, la motivazione del provvedimento impugnato ha fornito una coerente e adeguata rappresentazione della dovuta verifica nei termini di cui sopra, evidenziando, in modo articolato e dettagliato, le ragioni per le quali non si ravvisano quelle «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che possono prevalere sull'età del Lo CO, tale per cui operare un aggravio di pena», a fronte delle quali il ricorrente non solo ha omesso di confrontarsi, ma si è limitato a individuare, come unico argomento a sostegno della richiesta di aggravamento, la sentenza del 20 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso la condanna alla pena di anni sedici di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella forma aggravata, in merito alla quale il Tribunale del riesame ha sottolineato la non definitività della stessa e, dunque, l'impossibilità di prevedere l'evoluzione processuale della sentenza, anche a fronte di una possibile progressione, negli ulteriori gradi di giudizio, in termini migliorativi per l'imputato. 6. All'assenza di un confronto critico e argomentato con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 28 maggio 2025.
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY kai Dlk A,A.A.kkAAAA' 1,›; (k, e udito il cUfsore .12.1To es.9 ZA-1/49 _ Penale Sent. Sez. 5 Num. 27589 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al Lo CO, in quanto ultrasettantenne. 2. Con un unico motivo, proposto per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che il giudice della cautela ha rigettato l'appello dando rilievo a circostanze - il raggiungimento del limite di età di settant'anni; la data di commissione del fatto;
la detenzione domiciliare da oltre un anno;
l'assenza di segnalazioni di violazioni della misura in atto - ritenute utili a superare la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare che, nelle more, in data 20 novembre 2023, era intervenuta la sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva affermato la penale responsabilità del Lo CO in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella forma aggravata, circostanza, questa, dalla quale era desumibile la sussistenza di un periculum libertatis, di intensità tale da far venir meno il divieto di applicazione della misura massima nei confronti di un soggetto ultrasettantenne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. La previsione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nella parte che riguarda i soggetti ultrasettantenni, prevale su quella della presunzione delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui al precedente comma 3 (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrinno, Rv. 263088). Invero, la disposizione di cui al citato comma 4, nel richiedere le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, configura un punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle finalità special-preventive a tutela della collettività e quelle di conservazione della salute psicofisica dell'indagato, che si presume messa a rischio dall'effetto combinato dell'età avanzata e della restrizione custodiale in carcere (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809). Il riscontro delle esigenze di eccezionale rilevanza implica, dunque, un motivato e complessivo giudizio che non può limitarsi alla verifica della semplice concretezza richiesta dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma deve rilevare la sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere i delitti indicati da detta disposizione (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, Rv. 286535; Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunni, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 5, n. 599 del 04/02/1999, Nicolic, Rv. 213344). 2. 3. Conformemente a tali principi, con riguardo ai soggetti inseriti in associazioni di tipo mafioso, è stato affermato che le esigenze di cui sopra non possono automaticamente rilevarsi sulla base del semplice riferimento alla posizione di rilievo assunta dal soggetto all'interno dell'organizzazione criminale (Sez. 1, n. 15911 del 2015, cit.; Sez. 1, n. 2837 del 24/06/1991, Screti, Rv. 188378), ma occorre una verifica in concreto, persino in presenza di un ruolo apicale, idoneo a giustificare la «sostanziale certezza» della prosecuzione. 4. Tanto premesso, la motivazione del provvedimento impugnato ha fornito una coerente e adeguata rappresentazione della dovuta verifica nei termini di cui sopra, evidenziando, in modo articolato e dettagliato, le ragioni per le quali non si ravvisano quelle «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che possono prevalere sull'età del Lo CO, tale per cui operare un aggravio di pena», a fronte delle quali il ricorrente non solo ha omesso di confrontarsi, ma si è limitato a individuare, come unico argomento a sostegno della richiesta di aggravamento, la sentenza del 20 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso la condanna alla pena di anni sedici di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella forma aggravata, in merito alla quale il Tribunale del riesame ha sottolineato la non definitività della stessa e, dunque, l'impossibilità di prevedere l'evoluzione processuale della sentenza, anche a fronte di una possibile progressione, negli ulteriori gradi di giudizio, in termini migliorativi per l'imputato. 6. All'assenza di un confronto critico e argomentato con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 28 maggio 2025.