Art. 211. Sanzioni disciplinari 1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita' professionale.
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15 maggio 2005
15 maggio 2005
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- 1. Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/05/2006, n. 10055Provvedimento: […] L'art. 211 del codice della proprietà industriale (e già prima il D.M. 30 maggio 1995, n. 342, art. 10) prevede, con riferimento alla professione in questione, sanzioni tipiche. La circostanza poi che non siano tipizzati i singoli illeciti disciplinari non vale a qualificare il relativo potere come discrezionale, poiché il consiglio dell'ordine, nell'irrogare la sanzione, non compie una ponderazione tra interessi pubblici, ma valuta la corrispondenza o meno del comportamento ai canoni della deontologia della professione con riferimento alle clausole generali contenute nella disposizione e anche considerando il codice deontologico di categoria che conferisce più specifica concretezza alla clausola generale.Leggi di più...
- fondamento·
- consulenti in proprietà industriale·
- consiglio dell'ordine·
- art. 221 del codice della proprietà industriale·
- facoltatività·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal consiglio dell'ordine nei confronti degli iscritti·
- natura amministrativa·
- ricorso alla commissione dei ricorsi·
- impugnazione·
- sussistenza·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal consiglio dell'ordine·
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