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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2631/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2631/2017 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Orsini C.F._2
Opponente
CONTRO
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca
Opposta
E
(c.f. ), e per essa (c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi
Intervenuta
Oggetto: opposizione a precetto e azione di accertamento e di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 21 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va integralmente richiamata la sentenza non definitiva n. 557 del 22.07.2021 con la quale si è così pagina 1 di 4 provveduto: “a) dichiara la carenza di titolarità del diritto in capo alla e per essa Controparte_5
e quindi il suo difetto di legittimazione processuale Controparte_6
all'intervento; b) accoglie l'opposizione in ragione dell'inidoneità del mutuo del 30.5.2006 a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c. e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di
precetto notificato;
c) dispone la remissione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo”.
Effettuata con separata ordinanza una proposta conciliatica ex art. 185 bis cpc, non accolta, con comparsa del 03.12.2021 si costituiva in giudizio la e per essa, quale mandataria, Controparte_7
quale nuova titolare del diritto oggetto di causa per averlo nel frattempo acquistato da CP_8
Controparte_5
Il giudizio, quindi, proseguiva per l'espletamento della CTU con il dott. e per Controparte_9
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti richiesti dagli opponenti nella memoria istruttoria.
Depositata la CTU in data 27.12.2022, all'udienza del 30.10.2023 veniva dichiarato il decesso di con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio. Persona_1
Con ricorso depositato il 25.01.2024, la riassumeva il giudizio in cui veniva fissata CP_7
l'udienza del 04.03.2024.
Inoltre, con comparsa depositata il 16.02.2024, si costituiva in giudizio la quale Controparte_4
procuratrice di la quale, a sua volta, asseriva di essere cessionaria del credito oggetto di Controparte_3
contenzioso, per averlo acquistato dalla . CP_7
Seguivano rinvii richiesti dalle parti e, all'udienza del 21.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche regolarmente depositate dalle parti.
La causa va dichiarata estinta ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
Infatti, come sopra rilevato, questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 557 pubblicata il
22.07.2021, ha dichiarato la carenza di titolarità del diritto in capo alla Oltretutto detta Controparte_5
sentenza. come documentato da parte opponente, è stata integralmente confermata dalla Corte di
Appello di Ancona con sentenza n. 1531 pubblicata in data 28.10.2024.
Ciononostante, a seguito dell'interruzione del giudizio all'udienza del 30.10.2023 per il decesso di pagina 2 di 4 , il ricorso in riassunzione veniva depositato il 22.02.2024 dalla Persona_1 CP_7
priva del tutto di legittimazione alla riassunzione del giudizio.
[...]
La declaratoria di carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla ha, infatti, Controparte_5
spiegato effetti diretti anche sulla che quindi non aveva legittimazione alla Controparte_7
riassunzione del presente giudizio ove neppure il preteso successivo cessionario del credito ossia la era peraltro legittimata ad intervenire. Controparte_3
In altre parole, poiché la carenza di titolarità del diritto di credito era stata dichiarata precedentemente all'evento interruttivo, la riassunzione non poteva essere svolta da un soggetto giuridico che non poteva ritenersi parte del giudizio poiché non titolato e quindi non legittimato.
La riassunzione del giudizio ad opera di soggetto carente di legittimazione processuale equivale alla sua mancata riassunzione nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione e ne determina l'estinzione a norma di quanto disposto dall'art. 305 c.p.c.
Il principio è condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità: “La riassunzione del giudizio
interrotto, ove tempestivamente e ritualmente effettuata dalla parte intervenuta, non è inficiata dalla
successiva declaratoria di inammissibilità del predetto intervento, atteso che l'accertamento di tale
inammissibilità non può travolgere retroattivamente l'impulso processuale reso secondo le modalità
normative da un soggetto che, in quel concreto stadio processuale, rivestiva formalmente il ruolo di
parte, e non può conseguentemente determinare l'estinzione del processo, essendo irragionevole
ritenere che il legislatore abbia inteso configurare una sorta di estinzione"ex post", che può
manifestarsi anche a distanza di molto tempo e che costituisce fonte di protratta incertezza sulla
permanenza o meno dell'esistenza del processo, incontrasto con i principi di conservazione e di economia processuale” (così Cass. Civ., sez. 3, Ordinanza n. 9820 del 20.4.2018).
Nel caso che ci occupa, a contrario, il soggetto che ha svolto la riassunzione non rivestiva già da tempo il ruolo di parte, mentre le altre parti, dopo la dichiarata interruzione, non si sono, comunque, costituite in giudizio nel termine utile.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, attesa la presente pronuncia in rito e in ragione del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, quanto alla pronuncia non definitiva.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
a) dichiara l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 c.p.c.;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 8 maggio 2025
Il Giudice on.
dott. Luisella Lorenzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2631/2017 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Orsini C.F._2
Opponente
CONTRO
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca
Opposta
E
(c.f. ), e per essa (c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Verdi
Intervenuta
Oggetto: opposizione a precetto e azione di accertamento e di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 21 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va integralmente richiamata la sentenza non definitiva n. 557 del 22.07.2021 con la quale si è così pagina 1 di 4 provveduto: “a) dichiara la carenza di titolarità del diritto in capo alla e per essa Controparte_5
e quindi il suo difetto di legittimazione processuale Controparte_6
all'intervento; b) accoglie l'opposizione in ragione dell'inidoneità del mutuo del 30.5.2006 a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c. e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di
precetto notificato;
c) dispone la remissione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo”.
Effettuata con separata ordinanza una proposta conciliatica ex art. 185 bis cpc, non accolta, con comparsa del 03.12.2021 si costituiva in giudizio la e per essa, quale mandataria, Controparte_7
quale nuova titolare del diritto oggetto di causa per averlo nel frattempo acquistato da CP_8
Controparte_5
Il giudizio, quindi, proseguiva per l'espletamento della CTU con il dott. e per Controparte_9
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti richiesti dagli opponenti nella memoria istruttoria.
Depositata la CTU in data 27.12.2022, all'udienza del 30.10.2023 veniva dichiarato il decesso di con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio. Persona_1
Con ricorso depositato il 25.01.2024, la riassumeva il giudizio in cui veniva fissata CP_7
l'udienza del 04.03.2024.
Inoltre, con comparsa depositata il 16.02.2024, si costituiva in giudizio la quale Controparte_4
procuratrice di la quale, a sua volta, asseriva di essere cessionaria del credito oggetto di Controparte_3
contenzioso, per averlo acquistato dalla . CP_7
Seguivano rinvii richiesti dalle parti e, all'udienza del 21.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche regolarmente depositate dalle parti.
La causa va dichiarata estinta ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
Infatti, come sopra rilevato, questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 557 pubblicata il
22.07.2021, ha dichiarato la carenza di titolarità del diritto in capo alla Oltretutto detta Controparte_5
sentenza. come documentato da parte opponente, è stata integralmente confermata dalla Corte di
Appello di Ancona con sentenza n. 1531 pubblicata in data 28.10.2024.
Ciononostante, a seguito dell'interruzione del giudizio all'udienza del 30.10.2023 per il decesso di pagina 2 di 4 , il ricorso in riassunzione veniva depositato il 22.02.2024 dalla Persona_1 CP_7
priva del tutto di legittimazione alla riassunzione del giudizio.
[...]
La declaratoria di carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla ha, infatti, Controparte_5
spiegato effetti diretti anche sulla che quindi non aveva legittimazione alla Controparte_7
riassunzione del presente giudizio ove neppure il preteso successivo cessionario del credito ossia la era peraltro legittimata ad intervenire. Controparte_3
In altre parole, poiché la carenza di titolarità del diritto di credito era stata dichiarata precedentemente all'evento interruttivo, la riassunzione non poteva essere svolta da un soggetto giuridico che non poteva ritenersi parte del giudizio poiché non titolato e quindi non legittimato.
La riassunzione del giudizio ad opera di soggetto carente di legittimazione processuale equivale alla sua mancata riassunzione nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione e ne determina l'estinzione a norma di quanto disposto dall'art. 305 c.p.c.
Il principio è condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità: “La riassunzione del giudizio
interrotto, ove tempestivamente e ritualmente effettuata dalla parte intervenuta, non è inficiata dalla
successiva declaratoria di inammissibilità del predetto intervento, atteso che l'accertamento di tale
inammissibilità non può travolgere retroattivamente l'impulso processuale reso secondo le modalità
normative da un soggetto che, in quel concreto stadio processuale, rivestiva formalmente il ruolo di
parte, e non può conseguentemente determinare l'estinzione del processo, essendo irragionevole
ritenere che il legislatore abbia inteso configurare una sorta di estinzione"ex post", che può
manifestarsi anche a distanza di molto tempo e che costituisce fonte di protratta incertezza sulla
permanenza o meno dell'esistenza del processo, incontrasto con i principi di conservazione e di economia processuale” (così Cass. Civ., sez. 3, Ordinanza n. 9820 del 20.4.2018).
Nel caso che ci occupa, a contrario, il soggetto che ha svolto la riassunzione non rivestiva già da tempo il ruolo di parte, mentre le altre parti, dopo la dichiarata interruzione, non si sono, comunque, costituite in giudizio nel termine utile.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, attesa la presente pronuncia in rito e in ragione del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, quanto alla pronuncia non definitiva.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
a) dichiara l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 c.p.c.;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 8 maggio 2025
Il Giudice on.
dott. Luisella Lorenzi
pagina 4 di 4