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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 216/2024 promosso da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. TUBERTI Parte_1 C.F._1
LEONARDO e dall'avv. ARRIGHI STEFANO ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via
Calamandrei n. 54
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GELPI VITTORIO, dall'avv. DALLE
DONNE STEFANO e dall'avv. BARBAGLI SERENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, via Guido Monaco n. 72 PARTE CONVENUTA
e contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BENUCCI CP_2 C.F._2
ANGELA e dall'avv. GIBERTINI MARIKA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Modena, viale Muratori n. 183
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 26.06.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto. Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione in accoglimento della domanda proposta, dato atto che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del Dott. e CP_2 comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti, per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale - ivi compresa la restituzione della somma pagata dalla ricorrente all'Ospedale Privato
Accreditato Villa Erbosa S.p.A. (pari ad € 117.361,02 documentate al n. 9 ) a fronte degli interventi chirurgici programmati e della relativa ospedalità, stante la gravità dell'inadempimento, tale da comportare la risoluzione del relativo contratto - subito dalla ricorrente nella misura di Euro
467.136,24 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) di cui l'importo di € 326.443,5 a titolo di danno non patrimoniale espresso in moneta attuale che dovrà essere devalutato alla data della condotta colposa che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva dovranno essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento fino alla data della sentenza o altro saggio di interesse scelto equitativamente dal giudice a titolo di danno consistente nella perduta possibilità di disporre della somma dovuta, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario. 3) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento (compenso aumentato del 30% per difese contro plurimi avversari ai sensi degli artt. 4 e 12 del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. 37/2018 e 147/2022) oltre spese e oneri accessori”.
Per “come da comparsa di costituzione e risposta”, ossia “in via preliminare e Controparte_1 pregiudiziale: dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del presente procedimento per difetto dei requisiti di cui all'art.163, 3° comma n.4, c.p.c.: nel merito: respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto, spese rifuse;
in via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU medico- legale o quanto meno disporsi CTU supplementare con affidamento dell'incarico a specialista infettivologo”.
Per il dott. : “come da comparsa di costituzione e risposta”, ossia: “Voglia l'Ill.mo CP_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e conseguentemente
l'inammissibilità delle domande avverse per genericità ed indeterminatezza dell'editio actionis per tutti i motivi di cui in narrativa. In via preliminare dichiarare nel presente giudizio l'inammissibilità della C.T.U., redatta dai C.T.U. dott.ri e in quanto il giudice dell'accertamento Per_1 Per_2 tecnico preventivo ha palesemente errato, a fronte della carente documentazione medica prodotta in atti, nell'ammettere l'accertamento richiesto dall'odierna ricorrente, stante l'assoluta irrilevanza ed inutilità nel caso de quo di detta consulenza tecnica, finalizzata ad una domanda risarcitoria del tutto infondata e risultata, anche all'esito dell'ATP espletato, non provata. NEL MERITO In via principale: accertare e dichiarare l'assenza di una qualsivoglia responsabilità del dott. in CP_2 relazione ai fatti prospettati dalla signora nonché –in ogni caso – l'assenza, in capo alla Pt_1 stessa signora di un qualsivoglia pregiudizio causalmente riconducibile all'intervento del Pt_1
30.10.2019, eseguito presso la , e conseguentemente rigettare ogni Controparte_3 domanda avversaria, ivi compresa la condanna in via preliminare al pagamento di una provvisionale ex art. 278, secondo comma, c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa. In via subordinata Accertarsi la responsabilità esclusiva della per gli eventuali danni che Controparte_4 dovessero essere riconosciuti alla ricorrente anche in dipendenza dell'operato del dott. CP_2
, condannando unicamente detta casa di cura a pagare le somme eventualmente dovute alla
[...] ricorrente, quale esclusiva debitrice della prestazione alla signora In via ulteriormente Pt_1 subordinata Nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità del dott. in relazione ai fatti prospettati dalla signora nonché di un qualche pregiudizio CP_2 Pt_1 sofferto dalla medesima causalmente riconducibile anche all'operato del dott. ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c.: - limitare il risarcimento a carico del resistente ai soli danni effettivamente patiti
e dimostrati dalla ricorrente, e che ne siano conseguenza immediata e diretta;
- escludersi, comunque, in capo al Dott. ogni obbligazione per quanto riguarda la quota di CP_2 responsabilità imputabile a terzi e/o a fattori esterni per i fatti descritti in narrativa. Rispetto alla possibile azione di rivalsa della nei confronti del dott. Controparte_3 CP_2 rigettarsi la stessa per insussistenza del dolo o colpa grave del sanitario ex art. 9 della Legge
24/2017, e nella denegata ipotesi di accertata sussistenza dichiarare che comunque quanto dovuto dagli stessi deve essere ripartito in misura paritaria. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri accessori e rimborso forfettario spese generali previsto per legge. IN VIA ISTRUTTORIA - Il resistente, contestando le risultanze della C.T.U. redatta dai dott.ri e in sede di Per_1 Per_2 accertamento tecnico preventivo, ritenendola del tutto inconferente e irrilevante ai fini del decidere per tutti i motivi dedotti in narrativa, in particolare perché svolta senza l'ausilio di uno specialista infettivologo, chiede: ➢ la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio; in subordine, nella non creduta ipotesi di mancata rinnovazione della C.T.U., che gli stessi C.T.U. vengano chiamati, con
l'ausilio di uno specialista infettivologo, a chiarimenti sulla relazione peritale redatta, affinchè il deducente possa formulare le proprie osservazioni, a mezzo del proprio consulente di parte che indica sin d'ora nella persona del dott. , riservandosi sin d'ora la nomina di altri Persona_3 specialisti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio la struttura sanitaria privata (d'ora in avanti anche solo ) Controparte_1 CP ed il dott. , quale professionista ortopedico, per ottenere la condanna dei convenuti al CP_2 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a seguito di un intervento chirurgico di protesi totale dell'anca eseguito dal medico convenuto presso il 30.10.2019. CP
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver esperito, preventivamente all'instaurazione del presente giudizio di merito, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n. 2452/2022) nei confronti dei medesimi convenuti, all'esito del quale era stata depositata la relazione di CTU, a firma della dott.ssa quale medico legale e del dott. quale specialista ortopedico, ove Persona_4 Persona_5 veniva riscontrata la dedotta sussistenza di profili di colpa ascrivibili ai convenuti nella gestione operatoria della paziente, da porsi in nesso di causalità con un pregiudizio biologico sia temporaneo, quantificato nella misura di 6 mesi al 100% e di 18 mesi al 75%, che permanente, quantificato in un importo differenziale del 30%, ossia nella differenza tra il 55% di invalidità permanente accertata ed il 25% ascrivibile allo stato preesistente di salute della paziente, dovuto ad una infezione del sito chirurgico contratta in sede operatoria, che si è estesa ai tessuti profondi e all'osso.
In relazione al pregiudizio biologico permanente riscontrato, i CTU avevano inoltre precisato che l'incidenza, sul danno alla salute complessivo, del pregiudizio riferibile al ginocchio, trattato chirurgicamente dal medesimo professionista presso altra struttura sanitaria successivamente all'intervento oggetto di causa, fosse pari al 10%.
Tenuto conto degli esiti dell'elaborato peritale e della quantificazione medico-legale del danno biologico ivi offerta, la ricorrente ha chiesto in questa sede ai convenuti il ristoro del danno non patrimoniale, comprensivo sia di componente biologica, quantificata secondo le indicazioni offerte dalla CTU, che di componente morale, in relazione alle sofferenze correlate al pregiudizio alla salute subito, da liquidarsi secondo le c.d. Tabelle Milanesi, richiedendo altresì di operare un incremento della liquidazione in ragione della c.d. personalizzazione, nonché la liquidazione di un ulteriore importo “per il colpevole ritardo nel pagamento del danno consistente nella perduta possibilità di disporre della somma dovuta a titolo di risarcimento, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario da liquidarsi ex art. 1226 c.c.” (cfr. pag. 9 ricorso). La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento di ulteriori voci di danno patrimoniali, annoverando tra queste le spese sanitarie riconosciute come congrue dai CTU (pari ad € 2.109,00), gli importi pagati dalla ricorrente quale corrispettivo per il suddetto intervento ed il ricovero, eseguito in regime privato, pari ad € 97.734,54, nonché le spese sostenute per il procedimento di ATP, per compensi legali, di CTP e di CTU (cfr. pag. 9 ricorso).
Si è costituita in giudizio la struttura sanitaria , resistendo alla domanda avversaria e CP chiedendone il rigetto nonché eccependo preliminarmente la nullità del ricorso poiché privo delle indicazioni di cui all'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c. non essendo riportati gli sviluppi della vicenda clinica della ricorrente bensì solo le conclusioni della CTU esperita in sede di ATP, sulle quali la ricorrente ha plasmato le proprie richieste risarcitorie. Nel merito, la struttura convenuta ha rilevato che vi sarebbero carenze nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP, al quale non aveva preso parte anche uno specialista infettivologo, e che non sarebbe dimostrato che l'infezione riscontrata dalla paziente fosse stata contratta in occasione dell'intervento di protesi d'anca né che fosse ascrivibile alla struttura sanitaria, anziché alla condotta propria del professionista sanitario convenuto, dott. La struttura ha inoltre evidenziato che l'intervento chirurgico oggetto di CP_2 causa era stato eseguito in regime di solvenza, con oneri economici integralmente a carico della paziente, e che dunque, nel caso di specie, la paziente sarebbe legata da un rapporto negoziale sia con la struttura che con il dott. parimenti chiamato a rispondere a titolo contrattuale delle condotte CP_2 al medesimo ascritte dalla paziente.
Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio lamentato, ha rilevato CP
l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della richiesta personalizzazione della liquidazione, evidenziando, inoltre, che non potrebbe in alcun modo trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente tesa ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di compenso per l'intervento oggetto di causa, in quanto non preceduta né corredata dalla necessaria domanda di risoluzione contrattuale, trattandosi di posta restitutoria e non risarcitoria.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. , parimenti eccependo la nullità del ricorso per CP_2 indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché l'inutilizzabilità della CTU esperita nel procedimento di ATP in quanto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. esperito dalla ricorrente avrebbe dovuto considerarsi inammissibile perché sorretto da allegazioni insufficienti e contraddittorie.
Nel merito, il dott. ha dedotto che alcuna responsabilità potrebbe essere a lui ascritta sulla base CP_2 delle contraddittorie e incomplete conclusioni cui è giunto l'elaborato peritale, rilevando come non sarebbe stata accertata una non corretta esecuzione dell'intervento ortopedico, bensì una infezione nosocomiale, con conseguente necessaria partecipazione alle operazioni peritali anche di un medico specialista in malattie infettive. Inoltre, il dott. ha rilevato che graverebbe sulla paziente CP_2
l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del professionista sanitario, ai sensi dell'art. 2043 c.c., negando che fosse intercorso un diretto rapporto negoziale con la ricorrente, nonché deducendo di aver correttamente e compiutamente informato la paziente sui rischi dell'intervento stesso, rilevando altresì che, nei rapporti con la struttura, una eventuale azione di rivalsa di quest'ultima potrebbe essere esperita solo in caso di dolo o colpa grave del medico. Il professionista convenuto ha inoltre contestato la domanda risarcitoria dispiegata anche in relazione alle singole voci di danno di cui la ricorrente ha chiesto il ristoro (cfr. pag. 12-14 comparsa), contestando in particolare la domanda tesa ad ottenere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'intervento chirurgico eseguito, trattandosi di corrispettivo negoziale di un contratto del quale non è stata chiesta la risoluzione. Concessi i termini per il deposito delle ulteriori memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione degli atti relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
2452/2022, anche a mezzo di supplemento di CTU, con l'ampliamento del collegio peritale già nominato anche ad un medico specialista in malattie infettive, dott. , ed è stata trattenuta Persona_6 in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 26.06.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. È stata altresì tentata, senza esito positivo, una definizione transattiva della controversia tramite una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che non ha trovato l'accordo di tutte le parti in quanto non accettata dal dott. CP_2
Ciò premesso, per quanto attiene alle eccezioni di rito formulate dalle parti convenute si osserva che non appare accoglibile l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulato dai convenuti CP
e dott. in quanto dalla lettura del medesimo si evince con sufficiente chiarezza sia
[...] CP_2
l'oggetto della domanda risarcitoria dispiegata e le singole voci di danno richieste, sia il titolo ed i fatti posti alla base della medesima, apparendo in ogni caso le allegazioni in fatto supportate anche al richiamo, per relationem, agli atti e alla consulenza esperita, tra le medesime parti, nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., strettamente strumentale al presente giudizio di merito.
Per quanto riguarda l'eccezione di inutilizzabilità della CTU espletata nel procedimento ex art. 696- bis c.p.c. formulata dal convenuto dott. secondo cui la CTU non sarebbe utilizzabile poiché CP_2 il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. avrebbe dovuto considerarsi non ammissibile perché sorretto da allegazioni parziali, generiche e indimostrate, si rileva che si tratta di eccezioni che riguardano l'ammissibilità del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., che avrebbero dovuto trovare ingresso e definizione in quella sede processuale, e superate dall'ammissione ed espletamento della consulenza tecnica preventiva, che non inficiano tuttavia la validità dell'elaborato peritale né la sua utilizzabilità in questo giudizio.
Ciò chiarito in relazione alle eccezioni in rito dispiegate in atti, e passando al merito della controversia, le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Appare opportuno, in via preliminare, precisare la corretta qualificazione della domanda attorea, derivandone conseguenze in termini di onere di allegazione e prova e, conseguentemente, specificare a quale titolo di responsabilità sia ascrivibile la condotta del medico e della struttura sanitaria convenute.
Occorre, in primo luogo, comprendere quale sia il contenuto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria . CP
Come è noto, l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, c.d. contratto di spedalità. La Cassazione a Sezioni Unite n. 577/2008, nel confermare tale ricostruzione, ha valorizzato la complessità e la peculiarità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che è fonte per la struttura non solo di prestazioni lato sensu alberghiere, ma anche di obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e della fornitura di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione assunta direttamente a proprio carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione aziendale della struttura.
Non depone in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Nel caso di specie, peraltro, il titolo contrattuale del rapporto tra paziente e struttura è incontestato e va considerato provato, anche documentalmente.
È invece contestato il titolo della responsabilità ascritta dalla ricorrente al dott. il quale CP_2 sostiene che nel caso di specie non vi sia un rapporto negoziale diretto tra il professionista sanitario convenuto e la paziente bensì unicamente tra quest'ultimo e la struttura, con la conseguenza che nei suoi confronti sarebbe applicabile unicamente l'art. 2043 c.c., con ogni correlata conseguenza in termini di allegazione e prova.
Sul punto va precisato che dalla documentazione in atti risulta che, nel caso in esame, il rapporto tra professionista sanitario e paziente sia da qualificarsi come contrattuale, con applicazione dell'art. 1218 c.c.
Emerge infatti dalla documentazione depositata dalla struttura sanitaria che l'intervento del
30.10.2019 sia stato espletato in regime di solvenza, con costi delle prestazioni sanitarie eseguite a carico integrale della paziente. Ciò lo si evince chiaramente dall'estratto conto quietanzato depositato quale doc. 1 di , ove si riepilogano i costi totali dell'intervento pagati dalla paziente, pari CP ad € 96.223,68, di cui € 57.361,02 per competenze proprie della struttura ospedaliera accreditata ed
€ 38.862,66 per onorari complessivamente versati ai professionisti sanitari e dalla struttura percepiti
“in nome e per conto dei medici” (cfr. doc. 1 ). Tra tali importi si evidenzia con chiarezza CP quello di € 37.120,66 per compensi professionali del prof. dott. per “competenze CP_2 mediche per intervento chirurgico ortopedico c/o ”, di cui alla fattura n. 438 del CP
06.11.2019 intestata alla sig.ra (prodotta dalla parte convenuta quale doc. 27). Pt_1 CP In ragione di tali evidenze documentali, risulta inequivocabilmente dimostrato che il rapporto che lega la paziente alla struttura e al professionista convenuto sia di natura contrattuale, come dimostrano gli esborsi versati direttamente dalla paziente a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie ricevute sia dalla struttura che dal medico convenuto, oltre che dagli altri professionisti sanitari che hanno preso parte all'esecuzione dell'intervento (cfr. fatture di cui ai docc. 28, 29, 30, 31 depositate da CP
, che palesano l'esistenza di un rapporto contrattuale sia con la struttura sanitaria che con i
[...] professionisti sanitari.
Entrambi i convenuti, in conclusione, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Quanto alla vicenda oggetto di causa occorre muovere dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel giudizio di ATP e successivamente integrata nel presente giudizio con il deposito di un supplemento di CTU, con ampliamento del collegio peritale anche ad un medico specialista in malattie infettive.
Dall'esame dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ed acquisito agli atti di questo giudizio di merito, nonché dalla documentazione depositata si evince che la sig.ra Pt_1 era affetta da significativa ipometria di 8,5 c.m. dell'arto inferiore destro quale esito di osteomielite manifestatasi nel periodo infantile e trattata con ripetuti interventi chirurgici in età adolescenziale, si era rivolta al dott. per un trattamento chirurgico di allungamento dell'arto inferiore destro con CP_2 successivo impianto di protesi dall'anca al ginocchio da effettuarsi in tre tempi: 1) Osteotomia metafisaria prossimale ed allungamento distrazione con sistema di fissazione esterna dei tessuti per recuperare gap diafisario di 6,5 cm;
2) Impianto protesi d'anca customizzata caratterizzata da impianto di PTA con stelo diafisario su cui connettere lo spacer di 65 mm a riempimento del gap creato per correggere la dismetria e modulo prossimale di articolarità su cotile acetabolare impiantato sul centro di rotazione recuperando ancora 1,5 cm;
3) Impianto di PTG al ginocchio dx.
La paziente in data 10.09.2019 veniva sottoposta ad intervento di “Osteotomia di allungamento femore destro con posizionamento FEA” presso , con decorso clinico che risultava CP regolare. Successivamente, il 30.10.2019 veniva eseguito presso la medesima struttura un intervento chirurgico di impianto ATA non cementata, ricostruzione di anca e femore con allungamento mediante spacer di interconnessione, con aumento degli indici di flogosi nel post-operatorio. Nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni, la ferita presentava secrezioni che inducevano la paziente a presentarsi in data 11.11.2019 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP
Arezzo, ove veniva prescritta terapia antibiotica. Il 24.11.2019, la paziente veniva visitata dal dott. che prescriveva terapia antibiotica con Rifadin 300 mg + Ciproxin 750 mg, ossigenoterapia CP_2 iperbarica urgente, e ricovero per il 10.12.2019 presso . Il giorno successivo venne CP praticato intervento chirurgico di “lacerazione fascia lata con esposizione ossea e necrosi innesto osseo con allentamento dei cerchiaggi prossimali femorali. Denominazione della procedura: tamponi colturali, debridment accurato e lavaggio pulsato, riposizionamento dei cerchiaggi, dopo toilette chirurgica dei frammenti necrotici, ricostruzione della fascia lata. Descrizione particolareggiata dell'intervento: recentazione della pregressa cicatrice con eliminazione della microfistola intraincisionale. Si evince flogosi non suppurativa con lacerazione per 4 cm della fascia lata ed esposizione della zona metadiafisaria prossimale con allentamento dei cerchiaggi per necrosi
e mobilizzazione di alcuni frammenti ossei. Si effettuano tamponi colturali, debridment accurato e lavaggio pulsato. Riposizionamento dei cerchiaggi, dopo toilette chirurgica ed eliminazione dei frammenti necrotici. Ricostruzione della fascia lata. Sutura per piani” e prescritta ulteriore terapia antibiotica. In data 07.03.2020 la sig.ra veniva ricoverata presso la Casa di Cura Hesperia Pt_1
Hospital di Modena e il 10.03.2020 sottoposta ad intervento chirurgico (3° step) di impianto di protesi di ginocchio, rinforzo apparato estensore su patellectomia.
Il 17.04.2021 la paziente veniva sottoposta, presso l'Ospedale di Pisa, ad esame scintigrafico total body con leucociti marcati che mostrava patologia flogistica settica in sede periprotesica sottotrocanterica dx con estensione, mediante apparente tramite fistoloso, ai tessuti molli laterali fino al sottocute-cute del fianco dx. Il 23.05.2021 la sig.ra veniva ricoverata presso la casa di cura Pt_1
Hesperia Hospital e sottoposta ad intervento chirurgico di debridement, rimozione dei cerchiaggi. Il
15.02.2022 in ricovero presso la di Firenze veniva rimosso PTA e posizionato CP_5 spaziatore antibiotato, e asportato il tramite di fistolizzazione. I tamponi intraoperatori erano positivi per Staffilococcus Aureo, Enterococcus Fecalis, S. Haemoliticus, T. Striatum. La sig.ra veniva Pt_1 dunque sottoposta a terapia antibiotica con cefazolina, vaconicina. Nel dicembre 2022 la paziente veniva nuovamente ricoverata presso l' per intervento di sostituzione di femore con CP_5 protesi totale.
Nell'esame obiettivo della paziente eseguito dal collegio peritale nominato il medesimo descrive in questi termini le condizioni cliniche attuali: “Arto inferiore destro in tutore, atteggiato in extrarotazione di circa 20°, accorciato di circa 8 cm, con piede tendente all'equinismo. Esiti cicatriziali da accesso chirurgico all'anca destra in sede postero-laterale che si estende dalla regione glutea sul lato esterno della coscia, di circa 38 cm, diastasata, discromica, adesa e introflessa al terzo distale;
esito cicatriziale in regione mediana anteriore al ginocchio destro di circa 21 cm di lunghezza, discromica diastasata, adesa e introflessa in sede sovrarotulea . Estensione della coxo- femorale completa, flessione possibile fino a 90°, abolite le rotazioni e l'adduzione-abduzione ; il ginocchio estende completamente, non iperestende;
la flessione è possible per 20°. Ipomiotrofia di coscia e sura. Deambulazione con zoppia, senza carico a dx e necessità di appoggio.” (cfr. pag.28-
29 CTU). Il collegio peritale, all'esito dell'analisi compiuta, ha riconosciuto la sussistenza di errore medico da porsi in relazione causale con il pregiudizio biologico differenziale riscontrato: “Sussiste nesso causale fra il danno (differenziale) oggi lamentato da parte ricorrente e le terapie e le prestazioni sanitarie ricevute. A seguito dell'intervento di protesi totale di anca del 30.10.2019 si è verificata una infezione del sito chirurgico che si è estesa nei tessuti profondi e all'osso tanto da portare nel
Febbraio 2022 alla rimozione della protesi. Non esistono linee guida per il tipo di intervento effettuato dal Dott i vari step chirugici possono considerarsi corretti anche se erano possibili CP_2 soluzioni chirurgiche alternative agli interventi eseguiti come la protesizzazione dell'anca senza correzione della dismetria o la sostituzione dell'intero femore con una megaprotesi. La scelta doveva essere fatta valutando i vantaggi e gli svantaggi di ogni passaggio chirurgico successivo evitando così quelle complicanze, prevedibili ed evitabili, che si sono rivelate poi irrisolvibili. La presenza di uno spaziatore dell'anca oggi pone problematiche di tipo anatomico relative all'ancoraggio della protesi di anca che dovrebbe essere di nuovo posizionata al posto dello spaziatore. La protesi di ginocchio, applicata presso la di Modena, risulta essere mal posizionata, Controparte_6 inefficiente dal punto di vista funzionale. Tale protesi di ginocchio complicherà in modo esponenziale le difficoltà chirurgiche relative ad una possibile soluzione dell'attuale quadro clinico.” (cfr. pag. 75 della CTU nel procedimento di ATP).
Quanto ai postumi medico-legali riscontrati, i CTU hanno concluso nei seguenti termini: “inabilità temporanea:
considerato che
i tempi necessari per la stabilizzazione a seguito di un intervento ben riuscito sarebbero stati di circa sei mesi, che la prima infezione si è verificata già dopo 5 giorni dal primo intervento, che si sono susseguiti interventi l'ultimo il 07.03.2022 si ritiene congruo un periodo di inabilità temporanea totale di mesi 6 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di mesi
18. - L'invalidità permanente attuale interessante l'arto inferiore destro, considerato che i barèms in uso, in particolare le linee guida della SIMLA riportate nell'elenco aggiornato pubblicato dall'Istituto , prevedono per l'amputazione dell'arto inferiore un range Controparte_7 variabile tra il 45% e il 65% a seconda della possibilità o meno della protesizzazione, che ad oggi all'anca destra è presente uno spaziatore provvisorio, che al ginocchio sinistro è presente una protesi mal posizionata e inefficiente dal punto di vista funzionale, si ritiene che il danno attuale sia valutabile nella misura del 55 (cinquantacinque)% . In considerazione del fatto che la signora Pt_1 era già portatrice di una invalidità che, sulla base di quanto si è potuto accertare dalla documentazione medica e radiografica prodotta, può essere indicata nella misura del 25
(venticinque)%, il danno da malpratics è ad oggi percentualizzabile come danno differenziale nella misura del 30 (trenta)% Ai fini applicativi della tabella di conversione monetaria, l'invalidità da liquidare è l'incremento di danno dal 25 % al 55%. Considerato che il danno da malpratics interessa sia l'anca sinistra trattata chirurgicamente dal dott. presso la Clinica Villa Erbosa che il CP_2 ginocchio omolaterale trattato chirurgicamente dallo stesso sanitario presso la Controparte_6 di Modena, si indica che il danno al ginocchio incida sul danno globale nella misura del
[...]
10%.” (cfr. pag. 77 della CTU nel procedimento di ATP)
Il collegio peritale è giunto alle seguenti conclusioni ripercorrendo la storia clinica della paziente e formulando le proprie valutazioni medico legali del caso, riferendo che “Il trattamento chirurgico prospettato dal Dott era indubbiamente ambizioso e in via teorica di possibile attuazione, ma CP_2 indubbiamente non esente da possibili complicanze che se si fossero verificate non avrebbero avuto la possibilità di una possibile opzione alternativa di ritorno, rendendo la situazione clinica catastrofica. Tali scelte, se le modalità ed i tempi di applicazione delle metodiche fossero state corrette e la gestione delle complicanze più precoce, è possibile che avrebbero avuto un buon fine.
Allungare un segmento femore per poi protesizzarlo con una protesi come quella usata dal Dr
è possibile, è una scelta coraggiosa, ma la gestione di tali casi normalmente avviene in CP_8 ambienti protetti dove si lavora in equipe, con controlli giornalieri dell'evoluzione del trattamento.
Protetti vuol dire fatto da sanitari con esperienza e centralizzando il paziente in centri dedicati per tale tipo di patologia. In particolare, considerando che la situazione clinica della paziente era oramai stabilizzata e che comunque riusciva ad avere una vita di relazione più che soddisfacente ed un lavoro stabile che riusciva a svolgere regolarmente, sarebbe stato molto più prudente allungare il segmento femore con un fissatore esterno che avrebbe permesso di ristabilire la lunghezza dell'arto che poi, in definitiva, costituiva la maggior percentuale di invalidità della paziente e successivamente, con molta prudenza, procedere alla eventuale sostituzione protesica delle articolazioni, affrontando prima il segmento anca con una protesi standard, meno invasiva, e successivamente il segmento ginocchio.
Se il problema clinico fosse stato affrontato con tale tempistica, solo dopo l'esito positivo di un singolo intervento si sarebbe potuta affrontare la seconda fase e poi la terza, fermandosi in caso di insuccesso di ciò che era stato effettuato e cercando di porre rimedio alla possibile complicanza senza compromettere le fasi successive del programma terapeutico. Il Dott. non ha CP_2 considerato affatto queste norme di prudenza e con la complicanza infezione ha reso, oggi, la situazione clinica attuale della quasi irrisolvibile” (cfr. pag. 41-42 della CTU nel Pt_1 procedimento di ATP). In altri termini, il collegio peritale, pur ritenendo il piano terapeutico prospettato dal dott. astrattamente percorribile, anche se molto ambizioso, ha evidenziato che CP_2 lo stesso avrebbe dovuto essere attuato con maggiore prudenza e con step operatori maggiormente dilazionati e ponderati, con passaggio allo step successivo solo una volta avuta contezza del successo di quello precedente, poiché le conseguenze in caso di insuccesso avrebbero determinato un quadro clinico quasi irrisolvibile. Inoltre, il collegio peritale ha rilevato la sussistenza di profili di criticità anche nella metodica di sostituzione con il tipo di protesi utilizzata nel caso di specie dal dott. riferendo che le CP_2 metodiche operatorie applicate dal professionista convenuto non furono corrette al fine di contenere il rischio infettivo, già alto: “Nella applicazione del fissatore esterno le fiches usate per solidarizzare il fissatore al femore, al fine di effettuare l'allungamento diafisario, vanno con estrema facilità incontro ad infezione superficiale soprattutto se passano nel mezzo di masse muscolari importanti come il vasto laterale, in quanto, la trazione sulla cute conseguente l'allungamento osseo, determina una necrosi ed ischemia che favoriscono la infezione. E'noto, per chi è abituato ad usare il fissatore in traumatologia che, prima di sostituire il fissatore, per stabilizzare una frattura con un chiodo endomidollare, è assolutamente consigliabile togliere il fissatore, mettere un gesso, somministrare una terapia antibiotica dopo tampone delle ferite, attendere 15 giorni prima di applicare il chiodo endomidollare in quanto, il chiodo, passa attraverso i fori diafisari che sono stati effettuati per applicare le fiches. Tali fori attraversano il canale midollare ed il rischio di trasportare germi patogeni anche superficiali nella cavità midollare è altissimo. Il rischio di infezione, quella infezione che poi, indipendentemente dalla terapia antibiotica somministrata, si è verificata dopo aver tolto il fissatore ed aver inserito immediatamente una protesi con spacer, dovrebbe essere stato un rischio conosciuto che non è stato calcolato. Volendo usare una protesi con spacer, il trattamento corretto, che avrebbe permesso di dire che la infezione è stata solo una complicanza e non una malgestione del trattamento chirurgico, sarebbe stato quello di rimuovere il fissatore ad allungamento avvenuto, tutelare l'arto con una immobilizzazione con tutore e posizionare nello spazio di allungamento ottenuto, che altrimenti senza fissatore si sarebbe perso, uno spaziatore antibiotato . Tale metodica avrebbe permesso il formarsi di quella “camera biologica” più volte descritta nei congressi che avrebbe permesso il successivo impianto della protesi minimizzando i rischi infettivi” (cfr. pag. 44
CTU in sede di ATP).
Secondo il collegio peritale non fu corretta neppure la gestione successiva della paziente, dal momento che “c) Successivamente non solo il Dr non ha sottoposto la paziente ad una CP_2 consulenza di un infettivologo e non ha sottoposto la paziente ad una terapia antibiotica, ma a nostro avviso, senza alcuna giustificazione e diremmo incredibilmente, ha posizionato una protesi del ginocchio omolaterale sovvertendo i più elementari principi di prudenza chirurgica in tema di prevenzione delle infezioni. Volendo valutare anche il posizionamento delle componenti protesiche della protesi di ginocchio non si può che puntualizzare che la componente femorale è stata posizionata in modo approssimativo e non rispecchia nemmeno i minimi requisiti per definire
l'impianto accettabile ed in grado di garantire una minima funzionalità o durata nel tempo.” (cfr. pag. 45 CTU in sede di ATP) Con riferimento al quadro infettivo che si è verificato a pochi giorni dall'intervento, i CTU hanno riferito, sulla base delle linee guida (cfr. pag. 49), che la gestione della complicanza infettiva è stata errata e non tempestiva. Sul punto, infatti, il collegio peritale si è espresso in questi termini: “La signora ha manifestato la presenza di una infezione periprotesica fin dal 11.11.19, vale a dire Pt_1
5 giorni dopo la dimissione da . I sanitari dell'Ospedale San Donato di Arezzo che ne CP constatarono la presenza la invitarono a contattare subito il Dr che la visitò il 24.11.19 CP_2 proponendo la somministrazione di un antibiotico, il Ciproxin, che non ha alcun effetto sullo
FI ed il che è un antibiotico da somministrare in associazione ad altri antibiotici Per_7 specifici prescritti su antibiogramma e non da solo. Il Dott non richiese un consulto con un CP_2 infettivologo. La rapidità, la corretta gestione dei tessuti molli rappresentano certamente un aspetto importante che riduce la percentuale di infezioni. Nel malaugurato caso che un malato sviluppi un'infezione, ricordiamo che il periodo post operatorio è quello decisivo: sono le 3/4 settimane successive all'operazione a essere cruciali. In data 24.11.21 il Dr suturò la deiscenza CP_2 dell'accesso chirurgico con osso esposto, quando un principio del trattamento delle infezioni è il drenaggio della ferita. E' nostro giudizio che la infezione sia stata nettamente sottovalutata, forse in ragione di valori di Proteina C reattiva non particolarmente elevati. Le caratteristiche cliniche della deiscenza dovevano inevitabilmente far sospettare la presenza di una infezione ed imponevano un trattamento che doveva essere da subito aggressivo, ospedalizzando il paziente ed istituendo una terapia antibiotica mirata su antibiogramma effettuato non sulla scorta di un tampone, come sembra che sia stato fatto nel ricovero del 10.12.19 , ma con il prelievo bioptico dei tessuti profondi che andava messo in coltura. Il prelievo deve essere profondo e multiplo per evitare inquinamenti.
Vengono infatti proposti almeno 7 prelievi nel corso di un intervento chirurgico di revisione di una infezione . La terapia antibiotica deve essere fatta con più antibiotici specifici, definibili maggiori, da somministrare endovena in ambiente medico protetto quale una casa di cura o un ospedale. Tali antibiotici, ai dosaggi massimi e posologia consigliata, non sono reperibili in farmacia e devono essere prescritti possibilmente con il conforto di un infettivologo. La negatività della Proteina C reattiva e un tampone negativo non dovevano far escludere la infezione soprattutto in presenza di segni clinici quali la esposizione dell'osso. Si ritiene inoltre che 2 soli giorni di ricovero siano un tempo nettamente insufficiente per definire il quadro clinico di sospetta infezione presentato dalla
Si può concordare per una profilassi con LA 600 anche se l'esecuzione di intervento Pt_1 antecedente di protesi avrebbe imposto un piano terapeutico con TA o AN. La dimissione con terapia con CI 500 è dimostrazione di una netta sottovalutazione del quadro clinico. Anche di fronte ad una successiva scintigrafia positiva per infezione che imponeva la rimozione della protesi il Dott. ha di nuovo sottoposto la paziente a nuovo debridment il CP_2 23.5.21 pur con una procalcitonina dal valore 2,35. Ciò conferma l'atteggiamento negazionista del chirurgo di fronte alla sfortunata presenza di infezione. Prima dell'intervento di debridment del
23.5.21 venne effettuata una profilassi con , ma non si riesce estrapolare dalla cartella CP_9 clinica se la somministrazione venne effettuata dopo il prelievo dell'esame colturale o dopo. Il tampone colturale positivo per Enterobacter cloacae è stato interpretato come identificativo del batterio causa della infezione quando invece era un inquinamento. La eventuale somministrazione di
EI prima del prelievo per tampone potrebbe aver neutralizzato la presenza di altri batteri quali gli stafilococchi che poi, successivamente, si sono rivelati come il vero agente eziologico della infezione. La successiva rimozione della protesi ed il conseguente esame colturale profondo ha permesso di identificare come causa della infezione uno stafilococco che, con vari ceppi di isolamento, è la causa del 90% della infezione per cui la terapia antibiotica, anche se aspecifica deve sempre essere indirizzata verso questo batterio. I valori non elevati di Proteina C reattiva, che probabilmente hanno ingannato il Dott facendogli ipotizzare la assenza di infezione, con un CP_2 quadro clinico di esposizione post chirurgica dell'osso e fistolizzazione, non possono essere predittivi di assenza di infezione” (cfr. pag. 51 ss. della CTU in sede di ATP).
Nel corso del giudizio è stato inoltre disposto un supplemento di CTU, con ampliamento del collegio peritale anche ad uno specialista in malattie infettive, e la relazione è stata depositata in data
17.12.2024.
In tale supplemento di CTU il collegio peritale è stato chiamato ad affrontare in modo più analitico le complicanze infettive del caso, e all'esito delle operazioni compiute, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “La paziente fu affetta da una infezione del sito chirurgico verosimilmente dovuta a ad una contaminazione da batteri, molto probabilmente Gram +, avvenuta nel corso del secondo intervento di impianto di artroprotesi destra. L'incremento degli indici infiammatori nell'immediato postoperatorio avvalora sostanzialmente questa ipotesi. L'impianto di una stelo protesico, nell'immediato post operatorio di un intervento di compattotomia seguito da allungamento diafisario con fissatore esterno, è da ritenersi una metodica poco prudente in quanto le fiches del fissatore, che sono trapassanti le 2 corticali femorali e fuoriescono dalla cute, sono veicolo di germi che si possono impiantare sullo stelo protesico femorale. Sarebbe stata buona norma, prima di effettuare l'intervento di protesi, effettuare una valutazione degli indici di flogosi, effettuare un tampone della cute che era entrata in contatto con le fiches ed aspettare la cicatrizzazione dei fori lasciati sulla cute dalla rimozione delle fiches stesse. La gestione della ferita da parte dei sanitari che operarono la paziente è criticabile. Il chirurgo operatore che visitò la paziente prima del terzo ricovero si limitò a suturare la ferita deiscente ma non effettuò alcuna toilette né praticò un tampone per esame colturale e prescrisse poi una terapia antibiotica empirica con rifampicina e ciprofloxacina, non idonea alle caratteristiche epidemiologiche del caso. La non corretta gestione della infezione della ferita chirurgia provocò la estensione della infezione ai piani più profondi della cute con successiva diffusione del processo infettivo alla protesi articolare impiantata. Nel contesto del corpo estraneo rappresentato dalla protesi articolare, l'infezione assunse le caratteristiche di una infezione protesica ad esordio ritardato che comportò altri tentativi, infruttuosi, di trattamento medico chirurgico fino al risolutivo intervento di rimozione dell'artroprotesi con impianto di spaziatore antibiotato. Per quanto riguarda la negatività degli indici bioumorali di flogosi al momento del terzo intervento a , richiamati da alcuni CP consulenti come prova della assenza di infezione in atto in quel momento, ricordando che la PCR non era normale, ma risultava pari a 2.8 (v.n.< 0.5) il 12 dicembre 2019, si ribadisce ancora che i marcatori di flogosi, così come esposto nelle note sulle infezioni protesiche, possono non risultare aumentati nel quadro di una infezione protesica. Si fa inoltre notare che anche durante il ricovero della per setticemia nel marzo 2022 presso il reparto di Malattie Infettive, gli indici Pt_1 infiammatori erano negativi (VES 33, PCR 0.4) in una situazione francamente settica.” (cfr. pag. 10 supplemento di CTU).
Il collegio peritale ha inoltre chiarito che “L'infezione di cui la signora è affetta è stata Pt_1 contratta nel corso del secondo intervento ovvero per l'impianto di protesi di anca destra
(30.10.2019) ed è dovuta a ad una contaminazione batterica del sito chirurgico”, tuttavia ritenendo che non fosse possibile stabilire con certezza se l'infezione fosse da ascrivere alla struttura sanitaria o alla tecnica chirurgica (cfr. pag. 17 del supplemento di CTU: “Non è possibile stabilire con assoluta certezza se l'infezione sia ascrivibile alla tecnica chirurgica messa in atto dal Dr in relazione CP_2 alle sue scelte terapeutiche o a poiché l'infezione potrebbe essersi verificata sia per il CP mancato rispetto del cosiddetto “ periodo finestra” che sarebbe stato necessario far intercorrere tra la rimozione del fissatore e l'impianto della protesi d'anca, sia per contaminazione durante
l'intervento chirurgico. La signora è stata dimessa dopo 7 giorni nonostante gli indici di Pt_1 flogosi non si fossero negativizzati senza la prescrizione di alcuna terapia antibiotica. A ciò è conseguito che, dopo cinque giorni dalla dimissione, sono stati palesi i segni dell'infezione in corso.
Sicuramente un debridment chirurgico immediato, ovvero un nuovo intervento chirurgico con esame colturale su prelievi di materiale biologico profondo periprotesico e la somministrazione ad alte dosi di un antibiotico somministrato endovena in ambiente protetto di tipo medico , avrebbe potuto aumentare le possibilità di guarigione del processo infettivo in corso”).
A seguito del deposito dell'elaborato peritale da parte del collegio di CTU, che ha esperito un nuovo tentativo, infruttuoso, di conciliazione, il convenuto dott. ha formulato alcune eccezioni in CP_2 ordine al mancato esame, da parte del collegio peritale, delle osservazioni critiche all'elaborato mosse dalla parte medesima. Con l'ordinanza del 17.01.2025 si è pertanto disposto che il collegio peritale provvedesse ad esaminare e fornire risposta alle osservazioni della parte convenuta, che ne aveva fatto richiesta.
Il collegio peritale ha depositato le note scritte in replica alle osservazioni dei CTP di parte convenuta dott. in data 17.02.2025, all'esito delle quali ha confermato le conclusioni riportate nella CP_2 relazione integrativa già depositata. Le suddette note esaminano, punto per punto, le contestazioni critiche mosse dai CTP del dott. fornendo specifici riscontri, con ampi richiami anche alla CP_2 letteratura scientifica, e alle medesime si fa integrale rinvio (cfr. le risposte alle osservazioni dei CTP di parte convenuta dott. depositate il 17.02.2025) CP_2
L'elaborato depositato dal collegio medico-legale nel procedimento di ATP, la successiva integrazione depositata in questa sede di merito il 17.12.2024, con la partecipazione anche di uno specialista infettivologo, nonché le ulteriori note scritte depositate il 17.02.2025 dal collegio peritale in risposta alle osservazioni formulate dal convenuto dott. risultano essere esenti da vizi logici CP_2 perché motivati, anche in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, delle quali il collegio peritale ha dato puntualmente conto, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato.
Non si ravvisano quindi motivi obiettivi né per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nelle due relazioni depositate né, tantomeno, per rinnovare la consulenza così come richiesto anche in sede di conclusioni dalle parti convenute.
Pertanto, le risultanze della CTU ben possono essere poste a base della decisione (cfr. Cass. n.
33742/2022: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”).
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale la ricorrente ha fondato le domande risarcitorie dispiegate, nei confronti di entrambi i convenuti in solido.
Occorre ora soffermarsi sulle voci di danno risarcibile, con particolare riferimento al danno non patrimoniale.
La ricorrente ha allegato di aver subito un danno biologico differenziale, chiedendone la liquidazione nella misura riconosciuta dal collegio peritale all'esito delle operazioni di CTU, nonché un danno morale derivante dalle sofferenze subite, chiedendo inoltre un incremento della liquidazione per personalizzazione.
Va premesso che, oltre al pregiudizio alla salute, ossia il c.d. danno biologico, nel caso di specie risulta altresì ristorabile il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla sofferenza al medesimo correlata, c.d. danno morale. Sul punto la ricorrente ha allegato che “La sofferenza psicologica, emotiva o psichica che una persona subisce a causa di un evento traumatico, un'ingiustizia subita o una violazione dei propri diritti personali è meritevole di risarcimento. Questo tipo di danno coinvolge l'angoscia emotiva, lo stress, la depressione, l'ansia e altri disagi simili che derivano da eventi che hanno un impatto negativo sulla psiche dell'individuo e che influenzano le vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. Il riconoscimento di tale danno morale, stante la obbiettiva difficoltà di offrire la prova di “uno stato dell'animo”, è accertato anche a mezzo di presunzioni, quando, come nel caso in esame, la ricorrente alleghi le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento. Il lungo periodo di ospedalizzazione, di cure e convalescenza con sottoposizione a visite, esami e cicli di riabilitazione, rieducazione funzionale e fisioterapia, la natura macro-permanente dei postumi residuati, il mutamento, con frustranti limitazioni, delle mansioni lavorative (doc. 2) nonché la mortificazione delle aspettative riposte nell'operato del dott. non possono seriamente mettere in dubbio il CP_2 fatto (e deve quindi ritenersi comprovato, quantomeno in via presuntiva) che la sig.ra abbia Pt_1 provato grave sofferenza morale durante il periodo di cure e ne provi anche tuttora a causa delle condizioni in cui si trova, con il mai tramontato rischio e terrore dell'amputazione dell'arto operato, con intuibili conseguenze pregiudizievoli per il suo stato d'animo” (cfr. pag. 5 ricorso).
Può essere dunque riconosciuta anche la componente morale del pregiudizio alla salute, che viene riconosciuta e si ritiene dimostrata anche per presunzioni ex art. 2729 c.c., stante la specificità e la gravità delle allegazioni relative alle sofferenze quotidiane che la ricorrente, che ha subito lunghi periodi di ospedalizzazione, ha vissuto in ragione delle sue condizioni cliniche, notevolmente peggiorate, secondo quanto riferito dai CTU, all'esito dell'intervento.
Il danno non patrimoniale, quindi, deve essere liquidato secondo i valori indicati nelle tabelle milanesi, nella più recente versione disponibile, che includono nel c.d. “punto base” anche la quota tesa al ristoro della sofferenza morale (cfr. Cass. n. 5119/2023: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato”).
Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dalla ricorrente, in quanto non appare allegato né provato che le condotte ascrivibili ai convenuti abbiano determinato nella ricorrente conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati dalla ricorrente abbiano inciso negativamente nella vita della paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età della ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del
04/03/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
Come è noto, l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose peculiari correlate al danno permanente alla salute (c.d. danno biologico) che siano di carattere non ordinario, tali da rendere il danno suscettibile di un peculiare apprezzamento, che induca a ritenere, valutate le circostanze del caso, che per il completo ristoro del pregiudizio subito non sia sufficiente l'applicazione dei parametri standard di cui alle c.d. tabelle milanesi, consente di incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (c.d. personalizzazione della liquidazione).
In particolare, è possibile fare applicazione della c.d. personalizzazione in aumento della misura standard del risarcimento del danno permanente alla salute quando le conseguenze lesive riscontrate siano di particolarità tale da non risultare comprese tra quelle ordinariamente correlate ad un pregiudizio permanente al bene salute subito da un qualsiasi soggetto della medesima età del danneggiato che abbia subito una menomazione della medesima entità percentuale. Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr.
Cass. sez. 6, ord. n. 5865 del 4/3/2021; parimenti, secondo Cass., Sez. 6 - 3, ord. n. 14746 del
29/05/2019, “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
Ciò chiarito, passando alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, il collegio peritale ha accertato la sussistenza di un pregiudizio di carattere biologico sia in termini di inabilità temporanea (6 mesi al
100% e 18 mesi al 75%), sia in termini di invalidità permanente, pari ad un danno biologico differenziale complessivo del 30% (dal 25% al 55%), calcolando l'incidenza del pregiudizio ascrivibile all'intervento al ginocchio eseguito dal dott. presso altra struttura sanitaria (e non CP_2 oggetto di causa) nella misura del 10% sul totale.
Quanto al criterio di liquidazione di tale danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 28986/2019 in merito alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali derivati da menomazioni policrone concorrenti, secondo cui “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.”.
In altri termini, la Suprema Corte con la sentenza su richiamata ha precisato che “Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art.
1223 c.c.”.
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie e rilevato che il collegio peritale ha riscontrato nella sig.ra un'invalidità permanente pari al 55%, quantificando le preesistenze nella misura Pt_1 del 25%, per la quantificazione del danno biologico permanente risarcibile occorre determinare l'entità del risarcimento che spetterebbe alla ricorrente in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (55%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (25%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dei convenuti, poiché preesistente.
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle c.d. tabelle milanesi relative all'anno
2024, ossia le ultime disponibili, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo della quota parte relativa al pregiudizio morale, ossia di sofferenza soggettiva, per le ragioni sopra esposte) in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrata nella ricorrente (€ 474.961,00 per un'invalidità permanente pari al 55% in soggetto di anni
56 alla data del 30.10.2019), l'importo relativo alla percentuale di invalidità preesistente
(€ 112.674,00 per un'invalidità permanente pari al 25% in soggetto di anni 56 alla data del
30.10.2019), così ottenendo l'importo di € 362.287,00.
A tale importo occorre, tuttavia, ulteriormente sottrarre la somma corrispondente all'incidenza sull'invalidità permanente riscontrata dal collegio peritale dei postumi dell'intervento al ginocchio, eseguito successivamente dal dott. presso altra struttura sanitaria, quantificati dalla CTU nella CP_2 misura del 10%. Viene dunque defalcato ulteriormente l'importo di € 142.012,00, corrispondente alla liquidazione differenziale del pregiudizio biologico pari al 10%, tra il 45 ed il 55% (si assume come riferimento tale range in perché l'intervento al ginocchio è stato eseguito successivamente a quello oggetto di causa). Ne consegue che l'importo complessivo risarcibile, per il ristoro del pregiudizio alla salute subito dalla ricorrente in conseguenza dell'intervento oggetto di causa, comprensivo sia della componente biologica che quella morale, risulta pari ad € 220.275,00.
A tale somma, determinata a ristoro del pregiudizio non patrimoniale di carattere permanente ascrivibile causalmente alla condotta colposa dei convenuti, va aggiunta la liquidazione della porzione di danno biologico temporaneo patito dalla ricorrente e ascrivibile alla condotta dei convenuti, secondo il medesimo criterio.
Nello specifico, le operazioni peritali hanno accertato che la ricorrente ha patito, in conseguenza delle lesioni di cui al ricorso, un periodo di inabilità temporanea totale per 6 mesi (giorni 180) e parziale al
75% per 18 mesi (giorni 540). Ne consegue che l'importo totale liquidabile in relazione al grado di inabilità temporanea riscontrato è pari ad € 67.275,00, secondo i criteri di cui alle c.d. tabelle milanesi relative all'anno 2024.
Pertanto, l'entità complessiva del pregiudizio non patrimoniale risulta pari ad € 287.550,00 (€
220.275,00 + € 67.275,00). La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (30.10.2019) e sull'importo che ne deriva devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. 1712/1995. Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di parte ricorrente di attribuzione di una ulteriore somma a titolo di maggior danno per la mancata possibilità di disporre di tali importi in assenza di prova di un effettivo pregiudizio (ossia di un danno maggiore ed ulteriore rispetto alla contropartita per il mancato godimento della suddetta somma già riconosciuta con la percezione degli interessi legali).
Per quanto attiene ai pregiudizi di carattere patrimoniale si rileva quanto segue.
La parte ricorrente, nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha dispiegato una domanda risarcitoria, chiedendo il ristoro di voci di danno sia patrimoniale che non patrimoniale. Le conclusioni rassegnate in ricorso, infatti, si esprimono in questi termini (con enfasi aggiunta): “voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria eventualmente occorrente, in accoglimento della domanda proposta dato atto che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del Dott. e comunque alla violazione CP_2 degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti, per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente nella misura non inferiore a € 430.000,00 (salvo diversa somma maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre la rivalutazione monetaria applicando poi, ex art. 1226 c.c., un saggio di interesse scelto equitativamente dal giudice a titolo di danno consistente nella perduta possibilità di disporre della somma dovuta, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario”.
Nel corpo dell'atto, nell'enucleare le voci di danno patrimoniale, la parte ricorrente annovera, oltre alle spese relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (legali e tecniche), anche le spese mediche riconosciute come congrue dai CTU nella misura di € 2.109, nonché € 97.734,54 “pagate dalla ricorrente – secondo contratto - all'Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A. per lo sciagurato intervento chirurgico di cui è causa”, ossia il compenso versato alla struttura quale corrispettivo per l'intervento chirurgico oggetto di causa, eseguito in regime di solvenza.
I convenuti, nelle loro comparse di costituzione e negli atti successivi (nonché all'udienza di discussione orale), hanno fermamente eccepito l'inammissibilità di una simile richiesta, in quanto si tratta non di una posta risarcitoria bensì di una richiesta restitutoria di un corrispettivo negoziale, formulata in assenza di una preventiva domanda di risoluzione contrattuale.
A fronte di tali eccezioni, nella prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. la parte ricorrente ha offerto una interpretazione (cfr. pag. 3) tesa a qualificare l'importo richiesto come voce di danno, anziché come posta restitutoria, invocando comunque l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in ragione della gravità dell'inadempimento, con conseguente obbligo di restituzione del compenso
(cfr. pag. 4).
Nelle conclusioni da ultimo rassegnate in sede di udienza di discussione, la parte ricorrente ha chiesto,
a tal proposito, modificando le conclusioni precedentemente rassegnate (con enfasi aggiunta) “(…) per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale - ivi compresa la restituzione della somma pagata dalla ricorrente all'Ospedale
Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A. (pari ad € 117.361,02 documentate al n. 9 ) a fronte degli interventi chirurgici programmati e della relativa ospedalità, stante la gravità dell'inadempimento, tale da comportare la risoluzione del relativo contratto - subito dalla ricorrente nella misura di Euro
467.136,24 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) (…)”.
I convenuti hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e insistito nella già eccepita inammissibilità delle richieste avversarie.
Le eccezioni dei convenuti, sul punto, sono pienamente fondate e vanno accolte.
Va evidenziato, infatti, che la parte ricorrente, nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c., non ha in alcun modo chiesto accertarsi la gravità dell'inadempimento delle controparti e conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso con le medesime, ex art. 1455 c.c., limitandosi a formulare una domanda risarcitoria per danni non patrimoniali e patrimoniali, tra i quali è stata compresa anche la richiesta restituzione del compenso versato a per l'esecuzione CP dell'intervento chirurgico in questione.
Al di là del nomen iuris utilizzato dalla parte ricorrente, quanto richiesto palesa evidentemente una richiesta restitutoria dell'equivalente monetario della prestazione sanitaria ricevuta, ossia la restituzione del corrispettivo pagato per l'intervento chirurgico eseguito, e non una posta di danno risarcibile con la proposizione di una domanda risarcitoria, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5885/2016: “il rimborso del corrispettivo versato al professionista può costituire esclusivamente un effetto restitutorio e si pone al di fuori del paradigma dell'art. 1223 c.c., che contempla -a fini esclusivamente risarcitori- le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento.”).
Per poter essere vagliata, dunque, tale domanda restitutoria presuppone necessariamente una preventiva domanda di risoluzione contrattuale, ex art. 1455 c.c., nel caso di specie non formulata.
Solo all'esito dell'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale può darsi seguito, come previsto dall'art. 1458 c.c., ai conseguenti obblighi restitutori, in ragione degli effetti retroattivi della risoluzione negoziale.
Non è corretto neppure l'assunto di parte ricorrente secondo cui la gravità dell'inadempimento, per come emerso dagli atti, comporterebbe ipso iure la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione
(cfr. pag. 4 prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c.: “Qualora si volesse riferire la fallita prestazione sanitaria all'ambito delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, ebbene non può sussistere dubbio che l'inadempimento sia stato di importanza tale da evidentemente comportare ipso iure la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione”).
Si rileva, infatti, che la risoluzione per inadempimento ex artt. 1453-1455 c.c. è una forma di risoluzione contrattuale giudiziale, in cui la risoluzione del contratto necessita non solo di una specifica ed espressa domanda giudiziale ritualmente formulata ma anche di un vaglio in sede processuale sulla sussistenza e sulla gravità, ex art. 1455 c.c., dell'inadempimento allegato dalla parte istante. La pronuncia che accoglie la domanda ha natura costituiva, producendo essa stessa l'effetto di risoluzione (e non accertando un effetto giuridico preventivamente verificatosi, come nelle ipotesi di risoluzione di diritto, quali la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale), non potendo, dunque, ammettersi che la stessa possa operare “ipso iure”, come asserito dalla parte ricorrente.
Non può dunque essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate a quale corrispettivo per l'intervento chirurgico oggetto di causa, CP eseguito in regime di solvenza, che ha natura restitutoria (e non risarcitoria) che necessitava del preventivo esperimento ed espresso accoglimento di una domanda di risoluzione giudiziale.
Vanno invece riconosciute, quali voci risarcitorie di danno patrimoniale, le spese mediche documentate, valutate come congrue dal collegio peritale per € 2.109,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'esborso al saldo.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2452/2022, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo
(cfr. Cass., Ord. n. 26573/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies
c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di ATP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass.
Civ. Ord. n. 9735/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la sostanziale fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, le spese di CTU relative al procedimento di ATP, già liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2452/2022 con decreto del 20.01.2024, vanno poste a carico di entrambe le parti convenute, in solido.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa” (cfr. Cass. n. 30854/2023, ma anche Cass. n. 15640/2024,
Cass. n. 34540/2024). Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Nel caso di specie si rileva che risultano documentati esborsi per assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per € 2.632,08 (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). Può essere dunque riconosciuto il ristoro di tale somma, oltre interessi dall'esborso al saldo. Risultano inoltre documentati esborsi per CTP (doc. 6 di parte ricorrente) per complessivi € 9.760,00.
Rispetto a tali esborsi, il convenuto dott. (cfr. pag. 14 comparsa) ha eccepito che gli stessi non CP_2 sarebbero ristorabili in quanto superflui, perché “il giudice ha nominato due consulenti d'ufficio e, pertanto, la nomina di un consulente di parte era non necessaria ma una mera scelta di controparte”,
e in ogni caso eccessivi. A tal proposito va rilevato che non può ritenersi superflua la nomina di un consulente tecnico di parte per ciascuna specialità interessata dall'accertamento peritale disposto, in quanto attività consentita al fine di rendere effettivo il contraddittorio tecnico in sede di operazioni peritali, e dunque espressione del diritto di difesa. Parimenti non appare superflua la spesa per la redazione di relazione medico-legale di parte antecedente all'ATP in quanto spesa che appare direttamente correlata alla necessità, per la parte che propone il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., di suffragare i propri assunti sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche, corredandoli di adeguato fumus. Quanto all'entità, la stessa non appare manifestamente eccessiva tenendo in considerazione che si tratta di somme comprensive di oneri accessori e di quattro prestazioni medico-legali (una per ciascuna fattura) eseguite da due specialisti (medico legale e ortopedico).
Può quindi essere riconosciuto anche il ristoro di tale voce di danno patrimoniale, pari ad € 9.760,00 oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo.
Anche per le voci di danno patrimoniale, va precisato che non si ritiene accoglibile la richiesta di parte ricorrente di attribuzione di una ulteriore somma a titolo di maggior danno per la mancata possibilità di disporre della somma suddetta in assenza di prova di tale effettivo pregiudizio (ossia di un danno maggiore ed ulteriore rispetto alla contropartita per il mancato godimento delle suddette somme già riconosciuta con la percezione degli interessi legali).
Alla refusione delle voci di danno riconosciute, patrimoniale e non patrimoniale, sono tenuti in solido la struttura sanitaria ed il dott. ex artt. 1298 e 2055 c.c., essendo entrambi Controparte_1 CP_2 responsabili a titolo contrattuale nei confronti della paziente , come già esposto. Parte_1
Va a tal proposito specificato che, sebbene la parte convenuta abbia riferito, in sede di CP discussione orale, di aver dispiegato domanda di regresso nei confronti del condebitore solidale dott.
la stessa non risulta dispiegata nella comparsa di costituzione e risposta di (cfr. CP_2 CP pag. 5) né nei successivi scritti difensivi e dunque nulla può statuirsi sul punto.
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e nel caso di specie, vanno poste a carico dei convenuti e dott. CP CP_2
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000 e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 22.457, di cui € 3.544 per la fase di studio della controversia, € 2.338 per la fase introduttiva del giudizio, € 10.411 per la fase istruttoria, € 6.164 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nel caso in esame va tuttavia evidenziato che con ordinanza del 18.06.2024 era stata formulata dal
G.I. pro tempore la seguente proposta conciliativa: “propone alle parti di transigere la controversia con la corresponsione da parte dei convenuti in solido in favore della ricorrente di € 230.000,00 oltre alle spese di ctu sostenute e spese di lite atp (parametri medi tutte le fasi ed esborsi); spese del presente giudizio compensate”.
Tale proposta ha trovato l'adesione della parte ricorrente (cfr. note scritte depositate il 08.07.2024) e della convenuta (cfr. note scritte depositate il 15.07.2025), ma non anche del convenuto CP dott. Pertanto, non avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione formulato in sede CP_2 giudiziale ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (né il successivo tentativo di conciliazione effettuato in sede di supplemento di CTU), si è proseguito con l'ulteriore istruzione del giudizio a mezzo di supplemento di CTU il 17.12.2024 e con il deposito di ulteriori chiarimenti resi dal collegio peritale sulle osservazioni dei CTP del dott. in data 17.02.2025, e successivamente la causa è passata CP_2 in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Va sul punto osservato che, sebbene le parti siano ovviamente libere di valutare se accettare o meno una proposta conciliativa di una lite giudiziale insorta tra loro, la mancata accettazione della proposta conciliativa proveniente dal Giudice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comporta delle conseguenze in tema di regolazione delle spese processuali.
Nel caso in esame, si evidenzia che la domanda di parte ricorrente, all'esito del giudizio, risulta accolta per una somma superiore rispetto a quella oggetto della proposta conciliativa formulata dal precedente G.I. ex art. 185-bis c.p.c. (€ 230.000,00). Ne consegue che, come previsto dalla legge (art. 91 c.p.c.), le spese processuali maturate successivamente alla proposta vanno poste a carico della parte che, non accettando la proposta conciliativa, ha dato causa al protrarsi del processo (avendo le altre parti accettato di definire in via bonaria il giudizio), il cui esito è stato tuttavia deteriore rispetto allo scenario transattivo prospettato dalla proposta conciliativa.
Ne consegue che il rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite di questo giudizio graverà in solido su e sul dott. per la fase di studio e introduttiva nonché per il CP CP_2 rimborso degli esborsi per contributo unificato e bollo, mentre per la fase istruttoria e decisoria graverà unicamente sul dott. ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_2
Va posto a definitivo carico esclusivo del dott. in applicazione del medesimo principio, anche CP_2
l'importo riconosciuto al collegio peritale per il supplemento di CTU espletato in questo giudizio di merito, successivamente alla proposta conciliativa, liquidato con decreto del 13.01.2025 per €
5.624,27 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte ricorrente nei confronti dei convenuti,
e per l'effetto,
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 287.550,00, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come da parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di 14.501,08 (€ 2.109,00 + € 2.632,08 + € 9.760,00), oltre interessi al tasso legale come da parte motiva;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con decreto del 20.01.2024 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2452/2022;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite per la fase di studio e la fase introduttiva, liquidate in complessivi € 5.882,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente giudizio di merito;
- condanna il convenuto dott. ex art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_2 di lite del presente giudizio per la fase istruttoria e decisoria, liquidate in complessivi € 16.575 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il convenuto dott. ex art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_2 del supplemento di CTU esperito nel presente giudizio, liquidate con decreto del 13.01.2025.
Arezzo, 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 216/2024 promosso da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. TUBERTI Parte_1 C.F._1
LEONARDO e dall'avv. ARRIGHI STEFANO ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via
Calamandrei n. 54
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GELPI VITTORIO, dall'avv. DALLE
DONNE STEFANO e dall'avv. BARBAGLI SERENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, via Guido Monaco n. 72 PARTE CONVENUTA
e contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BENUCCI CP_2 C.F._2
ANGELA e dall'avv. GIBERTINI MARIKA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Modena, viale Muratori n. 183
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 26.06.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto. Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione in accoglimento della domanda proposta, dato atto che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del Dott. e CP_2 comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti, per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale - ivi compresa la restituzione della somma pagata dalla ricorrente all'Ospedale Privato
Accreditato Villa Erbosa S.p.A. (pari ad € 117.361,02 documentate al n. 9 ) a fronte degli interventi chirurgici programmati e della relativa ospedalità, stante la gravità dell'inadempimento, tale da comportare la risoluzione del relativo contratto - subito dalla ricorrente nella misura di Euro
467.136,24 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) di cui l'importo di € 326.443,5 a titolo di danno non patrimoniale espresso in moneta attuale che dovrà essere devalutato alla data della condotta colposa che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva dovranno essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento fino alla data della sentenza o altro saggio di interesse scelto equitativamente dal giudice a titolo di danno consistente nella perduta possibilità di disporre della somma dovuta, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario. 3) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento (compenso aumentato del 30% per difese contro plurimi avversari ai sensi degli artt. 4 e 12 del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. 37/2018 e 147/2022) oltre spese e oneri accessori”.
Per “come da comparsa di costituzione e risposta”, ossia “in via preliminare e Controparte_1 pregiudiziale: dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del presente procedimento per difetto dei requisiti di cui all'art.163, 3° comma n.4, c.p.c.: nel merito: respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto, spese rifuse;
in via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU medico- legale o quanto meno disporsi CTU supplementare con affidamento dell'incarico a specialista infettivologo”.
Per il dott. : “come da comparsa di costituzione e risposta”, ossia: “Voglia l'Ill.mo CP_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e conseguentemente
l'inammissibilità delle domande avverse per genericità ed indeterminatezza dell'editio actionis per tutti i motivi di cui in narrativa. In via preliminare dichiarare nel presente giudizio l'inammissibilità della C.T.U., redatta dai C.T.U. dott.ri e in quanto il giudice dell'accertamento Per_1 Per_2 tecnico preventivo ha palesemente errato, a fronte della carente documentazione medica prodotta in atti, nell'ammettere l'accertamento richiesto dall'odierna ricorrente, stante l'assoluta irrilevanza ed inutilità nel caso de quo di detta consulenza tecnica, finalizzata ad una domanda risarcitoria del tutto infondata e risultata, anche all'esito dell'ATP espletato, non provata. NEL MERITO In via principale: accertare e dichiarare l'assenza di una qualsivoglia responsabilità del dott. in CP_2 relazione ai fatti prospettati dalla signora nonché –in ogni caso – l'assenza, in capo alla Pt_1 stessa signora di un qualsivoglia pregiudizio causalmente riconducibile all'intervento del Pt_1
30.10.2019, eseguito presso la , e conseguentemente rigettare ogni Controparte_3 domanda avversaria, ivi compresa la condanna in via preliminare al pagamento di una provvisionale ex art. 278, secondo comma, c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa. In via subordinata Accertarsi la responsabilità esclusiva della per gli eventuali danni che Controparte_4 dovessero essere riconosciuti alla ricorrente anche in dipendenza dell'operato del dott. CP_2
, condannando unicamente detta casa di cura a pagare le somme eventualmente dovute alla
[...] ricorrente, quale esclusiva debitrice della prestazione alla signora In via ulteriormente Pt_1 subordinata Nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità del dott. in relazione ai fatti prospettati dalla signora nonché di un qualche pregiudizio CP_2 Pt_1 sofferto dalla medesima causalmente riconducibile anche all'operato del dott. ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c.: - limitare il risarcimento a carico del resistente ai soli danni effettivamente patiti
e dimostrati dalla ricorrente, e che ne siano conseguenza immediata e diretta;
- escludersi, comunque, in capo al Dott. ogni obbligazione per quanto riguarda la quota di CP_2 responsabilità imputabile a terzi e/o a fattori esterni per i fatti descritti in narrativa. Rispetto alla possibile azione di rivalsa della nei confronti del dott. Controparte_3 CP_2 rigettarsi la stessa per insussistenza del dolo o colpa grave del sanitario ex art. 9 della Legge
24/2017, e nella denegata ipotesi di accertata sussistenza dichiarare che comunque quanto dovuto dagli stessi deve essere ripartito in misura paritaria. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri accessori e rimborso forfettario spese generali previsto per legge. IN VIA ISTRUTTORIA - Il resistente, contestando le risultanze della C.T.U. redatta dai dott.ri e in sede di Per_1 Per_2 accertamento tecnico preventivo, ritenendola del tutto inconferente e irrilevante ai fini del decidere per tutti i motivi dedotti in narrativa, in particolare perché svolta senza l'ausilio di uno specialista infettivologo, chiede: ➢ la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio; in subordine, nella non creduta ipotesi di mancata rinnovazione della C.T.U., che gli stessi C.T.U. vengano chiamati, con
l'ausilio di uno specialista infettivologo, a chiarimenti sulla relazione peritale redatta, affinchè il deducente possa formulare le proprie osservazioni, a mezzo del proprio consulente di parte che indica sin d'ora nella persona del dott. , riservandosi sin d'ora la nomina di altri Persona_3 specialisti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio la struttura sanitaria privata (d'ora in avanti anche solo ) Controparte_1 CP ed il dott. , quale professionista ortopedico, per ottenere la condanna dei convenuti al CP_2 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a seguito di un intervento chirurgico di protesi totale dell'anca eseguito dal medico convenuto presso il 30.10.2019. CP
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver esperito, preventivamente all'instaurazione del presente giudizio di merito, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n. 2452/2022) nei confronti dei medesimi convenuti, all'esito del quale era stata depositata la relazione di CTU, a firma della dott.ssa quale medico legale e del dott. quale specialista ortopedico, ove Persona_4 Persona_5 veniva riscontrata la dedotta sussistenza di profili di colpa ascrivibili ai convenuti nella gestione operatoria della paziente, da porsi in nesso di causalità con un pregiudizio biologico sia temporaneo, quantificato nella misura di 6 mesi al 100% e di 18 mesi al 75%, che permanente, quantificato in un importo differenziale del 30%, ossia nella differenza tra il 55% di invalidità permanente accertata ed il 25% ascrivibile allo stato preesistente di salute della paziente, dovuto ad una infezione del sito chirurgico contratta in sede operatoria, che si è estesa ai tessuti profondi e all'osso.
In relazione al pregiudizio biologico permanente riscontrato, i CTU avevano inoltre precisato che l'incidenza, sul danno alla salute complessivo, del pregiudizio riferibile al ginocchio, trattato chirurgicamente dal medesimo professionista presso altra struttura sanitaria successivamente all'intervento oggetto di causa, fosse pari al 10%.
Tenuto conto degli esiti dell'elaborato peritale e della quantificazione medico-legale del danno biologico ivi offerta, la ricorrente ha chiesto in questa sede ai convenuti il ristoro del danno non patrimoniale, comprensivo sia di componente biologica, quantificata secondo le indicazioni offerte dalla CTU, che di componente morale, in relazione alle sofferenze correlate al pregiudizio alla salute subito, da liquidarsi secondo le c.d. Tabelle Milanesi, richiedendo altresì di operare un incremento della liquidazione in ragione della c.d. personalizzazione, nonché la liquidazione di un ulteriore importo “per il colpevole ritardo nel pagamento del danno consistente nella perduta possibilità di disporre della somma dovuta a titolo di risarcimento, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario da liquidarsi ex art. 1226 c.c.” (cfr. pag. 9 ricorso). La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento di ulteriori voci di danno patrimoniali, annoverando tra queste le spese sanitarie riconosciute come congrue dai CTU (pari ad € 2.109,00), gli importi pagati dalla ricorrente quale corrispettivo per il suddetto intervento ed il ricovero, eseguito in regime privato, pari ad € 97.734,54, nonché le spese sostenute per il procedimento di ATP, per compensi legali, di CTP e di CTU (cfr. pag. 9 ricorso).
Si è costituita in giudizio la struttura sanitaria , resistendo alla domanda avversaria e CP chiedendone il rigetto nonché eccependo preliminarmente la nullità del ricorso poiché privo delle indicazioni di cui all'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c. non essendo riportati gli sviluppi della vicenda clinica della ricorrente bensì solo le conclusioni della CTU esperita in sede di ATP, sulle quali la ricorrente ha plasmato le proprie richieste risarcitorie. Nel merito, la struttura convenuta ha rilevato che vi sarebbero carenze nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP, al quale non aveva preso parte anche uno specialista infettivologo, e che non sarebbe dimostrato che l'infezione riscontrata dalla paziente fosse stata contratta in occasione dell'intervento di protesi d'anca né che fosse ascrivibile alla struttura sanitaria, anziché alla condotta propria del professionista sanitario convenuto, dott. La struttura ha inoltre evidenziato che l'intervento chirurgico oggetto di CP_2 causa era stato eseguito in regime di solvenza, con oneri economici integralmente a carico della paziente, e che dunque, nel caso di specie, la paziente sarebbe legata da un rapporto negoziale sia con la struttura che con il dott. parimenti chiamato a rispondere a titolo contrattuale delle condotte CP_2 al medesimo ascritte dalla paziente.
Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio lamentato, ha rilevato CP
l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della richiesta personalizzazione della liquidazione, evidenziando, inoltre, che non potrebbe in alcun modo trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente tesa ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di compenso per l'intervento oggetto di causa, in quanto non preceduta né corredata dalla necessaria domanda di risoluzione contrattuale, trattandosi di posta restitutoria e non risarcitoria.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. , parimenti eccependo la nullità del ricorso per CP_2 indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché l'inutilizzabilità della CTU esperita nel procedimento di ATP in quanto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. esperito dalla ricorrente avrebbe dovuto considerarsi inammissibile perché sorretto da allegazioni insufficienti e contraddittorie.
Nel merito, il dott. ha dedotto che alcuna responsabilità potrebbe essere a lui ascritta sulla base CP_2 delle contraddittorie e incomplete conclusioni cui è giunto l'elaborato peritale, rilevando come non sarebbe stata accertata una non corretta esecuzione dell'intervento ortopedico, bensì una infezione nosocomiale, con conseguente necessaria partecipazione alle operazioni peritali anche di un medico specialista in malattie infettive. Inoltre, il dott. ha rilevato che graverebbe sulla paziente CP_2
l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del professionista sanitario, ai sensi dell'art. 2043 c.c., negando che fosse intercorso un diretto rapporto negoziale con la ricorrente, nonché deducendo di aver correttamente e compiutamente informato la paziente sui rischi dell'intervento stesso, rilevando altresì che, nei rapporti con la struttura, una eventuale azione di rivalsa di quest'ultima potrebbe essere esperita solo in caso di dolo o colpa grave del medico. Il professionista convenuto ha inoltre contestato la domanda risarcitoria dispiegata anche in relazione alle singole voci di danno di cui la ricorrente ha chiesto il ristoro (cfr. pag. 12-14 comparsa), contestando in particolare la domanda tesa ad ottenere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'intervento chirurgico eseguito, trattandosi di corrispettivo negoziale di un contratto del quale non è stata chiesta la risoluzione. Concessi i termini per il deposito delle ulteriori memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione degli atti relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
2452/2022, anche a mezzo di supplemento di CTU, con l'ampliamento del collegio peritale già nominato anche ad un medico specialista in malattie infettive, dott. , ed è stata trattenuta Persona_6 in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 26.06.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. È stata altresì tentata, senza esito positivo, una definizione transattiva della controversia tramite una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che non ha trovato l'accordo di tutte le parti in quanto non accettata dal dott. CP_2
Ciò premesso, per quanto attiene alle eccezioni di rito formulate dalle parti convenute si osserva che non appare accoglibile l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulato dai convenuti CP
e dott. in quanto dalla lettura del medesimo si evince con sufficiente chiarezza sia
[...] CP_2
l'oggetto della domanda risarcitoria dispiegata e le singole voci di danno richieste, sia il titolo ed i fatti posti alla base della medesima, apparendo in ogni caso le allegazioni in fatto supportate anche al richiamo, per relationem, agli atti e alla consulenza esperita, tra le medesime parti, nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., strettamente strumentale al presente giudizio di merito.
Per quanto riguarda l'eccezione di inutilizzabilità della CTU espletata nel procedimento ex art. 696- bis c.p.c. formulata dal convenuto dott. secondo cui la CTU non sarebbe utilizzabile poiché CP_2 il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. avrebbe dovuto considerarsi non ammissibile perché sorretto da allegazioni parziali, generiche e indimostrate, si rileva che si tratta di eccezioni che riguardano l'ammissibilità del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., che avrebbero dovuto trovare ingresso e definizione in quella sede processuale, e superate dall'ammissione ed espletamento della consulenza tecnica preventiva, che non inficiano tuttavia la validità dell'elaborato peritale né la sua utilizzabilità in questo giudizio.
Ciò chiarito in relazione alle eccezioni in rito dispiegate in atti, e passando al merito della controversia, le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Appare opportuno, in via preliminare, precisare la corretta qualificazione della domanda attorea, derivandone conseguenze in termini di onere di allegazione e prova e, conseguentemente, specificare a quale titolo di responsabilità sia ascrivibile la condotta del medico e della struttura sanitaria convenute.
Occorre, in primo luogo, comprendere quale sia il contenuto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria . CP
Come è noto, l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, c.d. contratto di spedalità. La Cassazione a Sezioni Unite n. 577/2008, nel confermare tale ricostruzione, ha valorizzato la complessità e la peculiarità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che è fonte per la struttura non solo di prestazioni lato sensu alberghiere, ma anche di obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e della fornitura di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione assunta direttamente a proprio carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione aziendale della struttura.
Non depone in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Nel caso di specie, peraltro, il titolo contrattuale del rapporto tra paziente e struttura è incontestato e va considerato provato, anche documentalmente.
È invece contestato il titolo della responsabilità ascritta dalla ricorrente al dott. il quale CP_2 sostiene che nel caso di specie non vi sia un rapporto negoziale diretto tra il professionista sanitario convenuto e la paziente bensì unicamente tra quest'ultimo e la struttura, con la conseguenza che nei suoi confronti sarebbe applicabile unicamente l'art. 2043 c.c., con ogni correlata conseguenza in termini di allegazione e prova.
Sul punto va precisato che dalla documentazione in atti risulta che, nel caso in esame, il rapporto tra professionista sanitario e paziente sia da qualificarsi come contrattuale, con applicazione dell'art. 1218 c.c.
Emerge infatti dalla documentazione depositata dalla struttura sanitaria che l'intervento del
30.10.2019 sia stato espletato in regime di solvenza, con costi delle prestazioni sanitarie eseguite a carico integrale della paziente. Ciò lo si evince chiaramente dall'estratto conto quietanzato depositato quale doc. 1 di , ove si riepilogano i costi totali dell'intervento pagati dalla paziente, pari CP ad € 96.223,68, di cui € 57.361,02 per competenze proprie della struttura ospedaliera accreditata ed
€ 38.862,66 per onorari complessivamente versati ai professionisti sanitari e dalla struttura percepiti
“in nome e per conto dei medici” (cfr. doc. 1 ). Tra tali importi si evidenzia con chiarezza CP quello di € 37.120,66 per compensi professionali del prof. dott. per “competenze CP_2 mediche per intervento chirurgico ortopedico c/o ”, di cui alla fattura n. 438 del CP
06.11.2019 intestata alla sig.ra (prodotta dalla parte convenuta quale doc. 27). Pt_1 CP In ragione di tali evidenze documentali, risulta inequivocabilmente dimostrato che il rapporto che lega la paziente alla struttura e al professionista convenuto sia di natura contrattuale, come dimostrano gli esborsi versati direttamente dalla paziente a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie ricevute sia dalla struttura che dal medico convenuto, oltre che dagli altri professionisti sanitari che hanno preso parte all'esecuzione dell'intervento (cfr. fatture di cui ai docc. 28, 29, 30, 31 depositate da CP
, che palesano l'esistenza di un rapporto contrattuale sia con la struttura sanitaria che con i
[...] professionisti sanitari.
Entrambi i convenuti, in conclusione, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Quanto alla vicenda oggetto di causa occorre muovere dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel giudizio di ATP e successivamente integrata nel presente giudizio con il deposito di un supplemento di CTU, con ampliamento del collegio peritale anche ad un medico specialista in malattie infettive.
Dall'esame dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ed acquisito agli atti di questo giudizio di merito, nonché dalla documentazione depositata si evince che la sig.ra Pt_1 era affetta da significativa ipometria di 8,5 c.m. dell'arto inferiore destro quale esito di osteomielite manifestatasi nel periodo infantile e trattata con ripetuti interventi chirurgici in età adolescenziale, si era rivolta al dott. per un trattamento chirurgico di allungamento dell'arto inferiore destro con CP_2 successivo impianto di protesi dall'anca al ginocchio da effettuarsi in tre tempi: 1) Osteotomia metafisaria prossimale ed allungamento distrazione con sistema di fissazione esterna dei tessuti per recuperare gap diafisario di 6,5 cm;
2) Impianto protesi d'anca customizzata caratterizzata da impianto di PTA con stelo diafisario su cui connettere lo spacer di 65 mm a riempimento del gap creato per correggere la dismetria e modulo prossimale di articolarità su cotile acetabolare impiantato sul centro di rotazione recuperando ancora 1,5 cm;
3) Impianto di PTG al ginocchio dx.
La paziente in data 10.09.2019 veniva sottoposta ad intervento di “Osteotomia di allungamento femore destro con posizionamento FEA” presso , con decorso clinico che risultava CP regolare. Successivamente, il 30.10.2019 veniva eseguito presso la medesima struttura un intervento chirurgico di impianto ATA non cementata, ricostruzione di anca e femore con allungamento mediante spacer di interconnessione, con aumento degli indici di flogosi nel post-operatorio. Nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni, la ferita presentava secrezioni che inducevano la paziente a presentarsi in data 11.11.2019 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP
Arezzo, ove veniva prescritta terapia antibiotica. Il 24.11.2019, la paziente veniva visitata dal dott. che prescriveva terapia antibiotica con Rifadin 300 mg + Ciproxin 750 mg, ossigenoterapia CP_2 iperbarica urgente, e ricovero per il 10.12.2019 presso . Il giorno successivo venne CP praticato intervento chirurgico di “lacerazione fascia lata con esposizione ossea e necrosi innesto osseo con allentamento dei cerchiaggi prossimali femorali. Denominazione della procedura: tamponi colturali, debridment accurato e lavaggio pulsato, riposizionamento dei cerchiaggi, dopo toilette chirurgica dei frammenti necrotici, ricostruzione della fascia lata. Descrizione particolareggiata dell'intervento: recentazione della pregressa cicatrice con eliminazione della microfistola intraincisionale. Si evince flogosi non suppurativa con lacerazione per 4 cm della fascia lata ed esposizione della zona metadiafisaria prossimale con allentamento dei cerchiaggi per necrosi
e mobilizzazione di alcuni frammenti ossei. Si effettuano tamponi colturali, debridment accurato e lavaggio pulsato. Riposizionamento dei cerchiaggi, dopo toilette chirurgica ed eliminazione dei frammenti necrotici. Ricostruzione della fascia lata. Sutura per piani” e prescritta ulteriore terapia antibiotica. In data 07.03.2020 la sig.ra veniva ricoverata presso la Casa di Cura Hesperia Pt_1
Hospital di Modena e il 10.03.2020 sottoposta ad intervento chirurgico (3° step) di impianto di protesi di ginocchio, rinforzo apparato estensore su patellectomia.
Il 17.04.2021 la paziente veniva sottoposta, presso l'Ospedale di Pisa, ad esame scintigrafico total body con leucociti marcati che mostrava patologia flogistica settica in sede periprotesica sottotrocanterica dx con estensione, mediante apparente tramite fistoloso, ai tessuti molli laterali fino al sottocute-cute del fianco dx. Il 23.05.2021 la sig.ra veniva ricoverata presso la casa di cura Pt_1
Hesperia Hospital e sottoposta ad intervento chirurgico di debridement, rimozione dei cerchiaggi. Il
15.02.2022 in ricovero presso la di Firenze veniva rimosso PTA e posizionato CP_5 spaziatore antibiotato, e asportato il tramite di fistolizzazione. I tamponi intraoperatori erano positivi per Staffilococcus Aureo, Enterococcus Fecalis, S. Haemoliticus, T. Striatum. La sig.ra veniva Pt_1 dunque sottoposta a terapia antibiotica con cefazolina, vaconicina. Nel dicembre 2022 la paziente veniva nuovamente ricoverata presso l' per intervento di sostituzione di femore con CP_5 protesi totale.
Nell'esame obiettivo della paziente eseguito dal collegio peritale nominato il medesimo descrive in questi termini le condizioni cliniche attuali: “Arto inferiore destro in tutore, atteggiato in extrarotazione di circa 20°, accorciato di circa 8 cm, con piede tendente all'equinismo. Esiti cicatriziali da accesso chirurgico all'anca destra in sede postero-laterale che si estende dalla regione glutea sul lato esterno della coscia, di circa 38 cm, diastasata, discromica, adesa e introflessa al terzo distale;
esito cicatriziale in regione mediana anteriore al ginocchio destro di circa 21 cm di lunghezza, discromica diastasata, adesa e introflessa in sede sovrarotulea . Estensione della coxo- femorale completa, flessione possibile fino a 90°, abolite le rotazioni e l'adduzione-abduzione ; il ginocchio estende completamente, non iperestende;
la flessione è possible per 20°. Ipomiotrofia di coscia e sura. Deambulazione con zoppia, senza carico a dx e necessità di appoggio.” (cfr. pag.28-
29 CTU). Il collegio peritale, all'esito dell'analisi compiuta, ha riconosciuto la sussistenza di errore medico da porsi in relazione causale con il pregiudizio biologico differenziale riscontrato: “Sussiste nesso causale fra il danno (differenziale) oggi lamentato da parte ricorrente e le terapie e le prestazioni sanitarie ricevute. A seguito dell'intervento di protesi totale di anca del 30.10.2019 si è verificata una infezione del sito chirurgico che si è estesa nei tessuti profondi e all'osso tanto da portare nel
Febbraio 2022 alla rimozione della protesi. Non esistono linee guida per il tipo di intervento effettuato dal Dott i vari step chirugici possono considerarsi corretti anche se erano possibili CP_2 soluzioni chirurgiche alternative agli interventi eseguiti come la protesizzazione dell'anca senza correzione della dismetria o la sostituzione dell'intero femore con una megaprotesi. La scelta doveva essere fatta valutando i vantaggi e gli svantaggi di ogni passaggio chirurgico successivo evitando così quelle complicanze, prevedibili ed evitabili, che si sono rivelate poi irrisolvibili. La presenza di uno spaziatore dell'anca oggi pone problematiche di tipo anatomico relative all'ancoraggio della protesi di anca che dovrebbe essere di nuovo posizionata al posto dello spaziatore. La protesi di ginocchio, applicata presso la di Modena, risulta essere mal posizionata, Controparte_6 inefficiente dal punto di vista funzionale. Tale protesi di ginocchio complicherà in modo esponenziale le difficoltà chirurgiche relative ad una possibile soluzione dell'attuale quadro clinico.” (cfr. pag. 75 della CTU nel procedimento di ATP).
Quanto ai postumi medico-legali riscontrati, i CTU hanno concluso nei seguenti termini: “inabilità temporanea:
considerato che
i tempi necessari per la stabilizzazione a seguito di un intervento ben riuscito sarebbero stati di circa sei mesi, che la prima infezione si è verificata già dopo 5 giorni dal primo intervento, che si sono susseguiti interventi l'ultimo il 07.03.2022 si ritiene congruo un periodo di inabilità temporanea totale di mesi 6 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di mesi
18. - L'invalidità permanente attuale interessante l'arto inferiore destro, considerato che i barèms in uso, in particolare le linee guida della SIMLA riportate nell'elenco aggiornato pubblicato dall'Istituto , prevedono per l'amputazione dell'arto inferiore un range Controparte_7 variabile tra il 45% e il 65% a seconda della possibilità o meno della protesizzazione, che ad oggi all'anca destra è presente uno spaziatore provvisorio, che al ginocchio sinistro è presente una protesi mal posizionata e inefficiente dal punto di vista funzionale, si ritiene che il danno attuale sia valutabile nella misura del 55 (cinquantacinque)% . In considerazione del fatto che la signora Pt_1 era già portatrice di una invalidità che, sulla base di quanto si è potuto accertare dalla documentazione medica e radiografica prodotta, può essere indicata nella misura del 25
(venticinque)%, il danno da malpratics è ad oggi percentualizzabile come danno differenziale nella misura del 30 (trenta)% Ai fini applicativi della tabella di conversione monetaria, l'invalidità da liquidare è l'incremento di danno dal 25 % al 55%. Considerato che il danno da malpratics interessa sia l'anca sinistra trattata chirurgicamente dal dott. presso la Clinica Villa Erbosa che il CP_2 ginocchio omolaterale trattato chirurgicamente dallo stesso sanitario presso la Controparte_6 di Modena, si indica che il danno al ginocchio incida sul danno globale nella misura del
[...]
10%.” (cfr. pag. 77 della CTU nel procedimento di ATP)
Il collegio peritale è giunto alle seguenti conclusioni ripercorrendo la storia clinica della paziente e formulando le proprie valutazioni medico legali del caso, riferendo che “Il trattamento chirurgico prospettato dal Dott era indubbiamente ambizioso e in via teorica di possibile attuazione, ma CP_2 indubbiamente non esente da possibili complicanze che se si fossero verificate non avrebbero avuto la possibilità di una possibile opzione alternativa di ritorno, rendendo la situazione clinica catastrofica. Tali scelte, se le modalità ed i tempi di applicazione delle metodiche fossero state corrette e la gestione delle complicanze più precoce, è possibile che avrebbero avuto un buon fine.
Allungare un segmento femore per poi protesizzarlo con una protesi come quella usata dal Dr
è possibile, è una scelta coraggiosa, ma la gestione di tali casi normalmente avviene in CP_8 ambienti protetti dove si lavora in equipe, con controlli giornalieri dell'evoluzione del trattamento.
Protetti vuol dire fatto da sanitari con esperienza e centralizzando il paziente in centri dedicati per tale tipo di patologia. In particolare, considerando che la situazione clinica della paziente era oramai stabilizzata e che comunque riusciva ad avere una vita di relazione più che soddisfacente ed un lavoro stabile che riusciva a svolgere regolarmente, sarebbe stato molto più prudente allungare il segmento femore con un fissatore esterno che avrebbe permesso di ristabilire la lunghezza dell'arto che poi, in definitiva, costituiva la maggior percentuale di invalidità della paziente e successivamente, con molta prudenza, procedere alla eventuale sostituzione protesica delle articolazioni, affrontando prima il segmento anca con una protesi standard, meno invasiva, e successivamente il segmento ginocchio.
Se il problema clinico fosse stato affrontato con tale tempistica, solo dopo l'esito positivo di un singolo intervento si sarebbe potuta affrontare la seconda fase e poi la terza, fermandosi in caso di insuccesso di ciò che era stato effettuato e cercando di porre rimedio alla possibile complicanza senza compromettere le fasi successive del programma terapeutico. Il Dott. non ha CP_2 considerato affatto queste norme di prudenza e con la complicanza infezione ha reso, oggi, la situazione clinica attuale della quasi irrisolvibile” (cfr. pag. 41-42 della CTU nel Pt_1 procedimento di ATP). In altri termini, il collegio peritale, pur ritenendo il piano terapeutico prospettato dal dott. astrattamente percorribile, anche se molto ambizioso, ha evidenziato che CP_2 lo stesso avrebbe dovuto essere attuato con maggiore prudenza e con step operatori maggiormente dilazionati e ponderati, con passaggio allo step successivo solo una volta avuta contezza del successo di quello precedente, poiché le conseguenze in caso di insuccesso avrebbero determinato un quadro clinico quasi irrisolvibile. Inoltre, il collegio peritale ha rilevato la sussistenza di profili di criticità anche nella metodica di sostituzione con il tipo di protesi utilizzata nel caso di specie dal dott. riferendo che le CP_2 metodiche operatorie applicate dal professionista convenuto non furono corrette al fine di contenere il rischio infettivo, già alto: “Nella applicazione del fissatore esterno le fiches usate per solidarizzare il fissatore al femore, al fine di effettuare l'allungamento diafisario, vanno con estrema facilità incontro ad infezione superficiale soprattutto se passano nel mezzo di masse muscolari importanti come il vasto laterale, in quanto, la trazione sulla cute conseguente l'allungamento osseo, determina una necrosi ed ischemia che favoriscono la infezione. E'noto, per chi è abituato ad usare il fissatore in traumatologia che, prima di sostituire il fissatore, per stabilizzare una frattura con un chiodo endomidollare, è assolutamente consigliabile togliere il fissatore, mettere un gesso, somministrare una terapia antibiotica dopo tampone delle ferite, attendere 15 giorni prima di applicare il chiodo endomidollare in quanto, il chiodo, passa attraverso i fori diafisari che sono stati effettuati per applicare le fiches. Tali fori attraversano il canale midollare ed il rischio di trasportare germi patogeni anche superficiali nella cavità midollare è altissimo. Il rischio di infezione, quella infezione che poi, indipendentemente dalla terapia antibiotica somministrata, si è verificata dopo aver tolto il fissatore ed aver inserito immediatamente una protesi con spacer, dovrebbe essere stato un rischio conosciuto che non è stato calcolato. Volendo usare una protesi con spacer, il trattamento corretto, che avrebbe permesso di dire che la infezione è stata solo una complicanza e non una malgestione del trattamento chirurgico, sarebbe stato quello di rimuovere il fissatore ad allungamento avvenuto, tutelare l'arto con una immobilizzazione con tutore e posizionare nello spazio di allungamento ottenuto, che altrimenti senza fissatore si sarebbe perso, uno spaziatore antibiotato . Tale metodica avrebbe permesso il formarsi di quella “camera biologica” più volte descritta nei congressi che avrebbe permesso il successivo impianto della protesi minimizzando i rischi infettivi” (cfr. pag. 44
CTU in sede di ATP).
Secondo il collegio peritale non fu corretta neppure la gestione successiva della paziente, dal momento che “c) Successivamente non solo il Dr non ha sottoposto la paziente ad una CP_2 consulenza di un infettivologo e non ha sottoposto la paziente ad una terapia antibiotica, ma a nostro avviso, senza alcuna giustificazione e diremmo incredibilmente, ha posizionato una protesi del ginocchio omolaterale sovvertendo i più elementari principi di prudenza chirurgica in tema di prevenzione delle infezioni. Volendo valutare anche il posizionamento delle componenti protesiche della protesi di ginocchio non si può che puntualizzare che la componente femorale è stata posizionata in modo approssimativo e non rispecchia nemmeno i minimi requisiti per definire
l'impianto accettabile ed in grado di garantire una minima funzionalità o durata nel tempo.” (cfr. pag. 45 CTU in sede di ATP) Con riferimento al quadro infettivo che si è verificato a pochi giorni dall'intervento, i CTU hanno riferito, sulla base delle linee guida (cfr. pag. 49), che la gestione della complicanza infettiva è stata errata e non tempestiva. Sul punto, infatti, il collegio peritale si è espresso in questi termini: “La signora ha manifestato la presenza di una infezione periprotesica fin dal 11.11.19, vale a dire Pt_1
5 giorni dopo la dimissione da . I sanitari dell'Ospedale San Donato di Arezzo che ne CP constatarono la presenza la invitarono a contattare subito il Dr che la visitò il 24.11.19 CP_2 proponendo la somministrazione di un antibiotico, il Ciproxin, che non ha alcun effetto sullo
FI ed il che è un antibiotico da somministrare in associazione ad altri antibiotici Per_7 specifici prescritti su antibiogramma e non da solo. Il Dott non richiese un consulto con un CP_2 infettivologo. La rapidità, la corretta gestione dei tessuti molli rappresentano certamente un aspetto importante che riduce la percentuale di infezioni. Nel malaugurato caso che un malato sviluppi un'infezione, ricordiamo che il periodo post operatorio è quello decisivo: sono le 3/4 settimane successive all'operazione a essere cruciali. In data 24.11.21 il Dr suturò la deiscenza CP_2 dell'accesso chirurgico con osso esposto, quando un principio del trattamento delle infezioni è il drenaggio della ferita. E' nostro giudizio che la infezione sia stata nettamente sottovalutata, forse in ragione di valori di Proteina C reattiva non particolarmente elevati. Le caratteristiche cliniche della deiscenza dovevano inevitabilmente far sospettare la presenza di una infezione ed imponevano un trattamento che doveva essere da subito aggressivo, ospedalizzando il paziente ed istituendo una terapia antibiotica mirata su antibiogramma effettuato non sulla scorta di un tampone, come sembra che sia stato fatto nel ricovero del 10.12.19 , ma con il prelievo bioptico dei tessuti profondi che andava messo in coltura. Il prelievo deve essere profondo e multiplo per evitare inquinamenti.
Vengono infatti proposti almeno 7 prelievi nel corso di un intervento chirurgico di revisione di una infezione . La terapia antibiotica deve essere fatta con più antibiotici specifici, definibili maggiori, da somministrare endovena in ambiente medico protetto quale una casa di cura o un ospedale. Tali antibiotici, ai dosaggi massimi e posologia consigliata, non sono reperibili in farmacia e devono essere prescritti possibilmente con il conforto di un infettivologo. La negatività della Proteina C reattiva e un tampone negativo non dovevano far escludere la infezione soprattutto in presenza di segni clinici quali la esposizione dell'osso. Si ritiene inoltre che 2 soli giorni di ricovero siano un tempo nettamente insufficiente per definire il quadro clinico di sospetta infezione presentato dalla
Si può concordare per una profilassi con LA 600 anche se l'esecuzione di intervento Pt_1 antecedente di protesi avrebbe imposto un piano terapeutico con TA o AN. La dimissione con terapia con CI 500 è dimostrazione di una netta sottovalutazione del quadro clinico. Anche di fronte ad una successiva scintigrafia positiva per infezione che imponeva la rimozione della protesi il Dott. ha di nuovo sottoposto la paziente a nuovo debridment il CP_2 23.5.21 pur con una procalcitonina dal valore 2,35. Ciò conferma l'atteggiamento negazionista del chirurgo di fronte alla sfortunata presenza di infezione. Prima dell'intervento di debridment del
23.5.21 venne effettuata una profilassi con , ma non si riesce estrapolare dalla cartella CP_9 clinica se la somministrazione venne effettuata dopo il prelievo dell'esame colturale o dopo. Il tampone colturale positivo per Enterobacter cloacae è stato interpretato come identificativo del batterio causa della infezione quando invece era un inquinamento. La eventuale somministrazione di
EI prima del prelievo per tampone potrebbe aver neutralizzato la presenza di altri batteri quali gli stafilococchi che poi, successivamente, si sono rivelati come il vero agente eziologico della infezione. La successiva rimozione della protesi ed il conseguente esame colturale profondo ha permesso di identificare come causa della infezione uno stafilococco che, con vari ceppi di isolamento, è la causa del 90% della infezione per cui la terapia antibiotica, anche se aspecifica deve sempre essere indirizzata verso questo batterio. I valori non elevati di Proteina C reattiva, che probabilmente hanno ingannato il Dott facendogli ipotizzare la assenza di infezione, con un CP_2 quadro clinico di esposizione post chirurgica dell'osso e fistolizzazione, non possono essere predittivi di assenza di infezione” (cfr. pag. 51 ss. della CTU in sede di ATP).
Nel corso del giudizio è stato inoltre disposto un supplemento di CTU, con ampliamento del collegio peritale anche ad uno specialista in malattie infettive, e la relazione è stata depositata in data
17.12.2024.
In tale supplemento di CTU il collegio peritale è stato chiamato ad affrontare in modo più analitico le complicanze infettive del caso, e all'esito delle operazioni compiute, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “La paziente fu affetta da una infezione del sito chirurgico verosimilmente dovuta a ad una contaminazione da batteri, molto probabilmente Gram +, avvenuta nel corso del secondo intervento di impianto di artroprotesi destra. L'incremento degli indici infiammatori nell'immediato postoperatorio avvalora sostanzialmente questa ipotesi. L'impianto di una stelo protesico, nell'immediato post operatorio di un intervento di compattotomia seguito da allungamento diafisario con fissatore esterno, è da ritenersi una metodica poco prudente in quanto le fiches del fissatore, che sono trapassanti le 2 corticali femorali e fuoriescono dalla cute, sono veicolo di germi che si possono impiantare sullo stelo protesico femorale. Sarebbe stata buona norma, prima di effettuare l'intervento di protesi, effettuare una valutazione degli indici di flogosi, effettuare un tampone della cute che era entrata in contatto con le fiches ed aspettare la cicatrizzazione dei fori lasciati sulla cute dalla rimozione delle fiches stesse. La gestione della ferita da parte dei sanitari che operarono la paziente è criticabile. Il chirurgo operatore che visitò la paziente prima del terzo ricovero si limitò a suturare la ferita deiscente ma non effettuò alcuna toilette né praticò un tampone per esame colturale e prescrisse poi una terapia antibiotica empirica con rifampicina e ciprofloxacina, non idonea alle caratteristiche epidemiologiche del caso. La non corretta gestione della infezione della ferita chirurgia provocò la estensione della infezione ai piani più profondi della cute con successiva diffusione del processo infettivo alla protesi articolare impiantata. Nel contesto del corpo estraneo rappresentato dalla protesi articolare, l'infezione assunse le caratteristiche di una infezione protesica ad esordio ritardato che comportò altri tentativi, infruttuosi, di trattamento medico chirurgico fino al risolutivo intervento di rimozione dell'artroprotesi con impianto di spaziatore antibiotato. Per quanto riguarda la negatività degli indici bioumorali di flogosi al momento del terzo intervento a , richiamati da alcuni CP consulenti come prova della assenza di infezione in atto in quel momento, ricordando che la PCR non era normale, ma risultava pari a 2.8 (v.n.< 0.5) il 12 dicembre 2019, si ribadisce ancora che i marcatori di flogosi, così come esposto nelle note sulle infezioni protesiche, possono non risultare aumentati nel quadro di una infezione protesica. Si fa inoltre notare che anche durante il ricovero della per setticemia nel marzo 2022 presso il reparto di Malattie Infettive, gli indici Pt_1 infiammatori erano negativi (VES 33, PCR 0.4) in una situazione francamente settica.” (cfr. pag. 10 supplemento di CTU).
Il collegio peritale ha inoltre chiarito che “L'infezione di cui la signora è affetta è stata Pt_1 contratta nel corso del secondo intervento ovvero per l'impianto di protesi di anca destra
(30.10.2019) ed è dovuta a ad una contaminazione batterica del sito chirurgico”, tuttavia ritenendo che non fosse possibile stabilire con certezza se l'infezione fosse da ascrivere alla struttura sanitaria o alla tecnica chirurgica (cfr. pag. 17 del supplemento di CTU: “Non è possibile stabilire con assoluta certezza se l'infezione sia ascrivibile alla tecnica chirurgica messa in atto dal Dr in relazione CP_2 alle sue scelte terapeutiche o a poiché l'infezione potrebbe essersi verificata sia per il CP mancato rispetto del cosiddetto “ periodo finestra” che sarebbe stato necessario far intercorrere tra la rimozione del fissatore e l'impianto della protesi d'anca, sia per contaminazione durante
l'intervento chirurgico. La signora è stata dimessa dopo 7 giorni nonostante gli indici di Pt_1 flogosi non si fossero negativizzati senza la prescrizione di alcuna terapia antibiotica. A ciò è conseguito che, dopo cinque giorni dalla dimissione, sono stati palesi i segni dell'infezione in corso.
Sicuramente un debridment chirurgico immediato, ovvero un nuovo intervento chirurgico con esame colturale su prelievi di materiale biologico profondo periprotesico e la somministrazione ad alte dosi di un antibiotico somministrato endovena in ambiente protetto di tipo medico , avrebbe potuto aumentare le possibilità di guarigione del processo infettivo in corso”).
A seguito del deposito dell'elaborato peritale da parte del collegio di CTU, che ha esperito un nuovo tentativo, infruttuoso, di conciliazione, il convenuto dott. ha formulato alcune eccezioni in CP_2 ordine al mancato esame, da parte del collegio peritale, delle osservazioni critiche all'elaborato mosse dalla parte medesima. Con l'ordinanza del 17.01.2025 si è pertanto disposto che il collegio peritale provvedesse ad esaminare e fornire risposta alle osservazioni della parte convenuta, che ne aveva fatto richiesta.
Il collegio peritale ha depositato le note scritte in replica alle osservazioni dei CTP di parte convenuta dott. in data 17.02.2025, all'esito delle quali ha confermato le conclusioni riportate nella CP_2 relazione integrativa già depositata. Le suddette note esaminano, punto per punto, le contestazioni critiche mosse dai CTP del dott. fornendo specifici riscontri, con ampi richiami anche alla CP_2 letteratura scientifica, e alle medesime si fa integrale rinvio (cfr. le risposte alle osservazioni dei CTP di parte convenuta dott. depositate il 17.02.2025) CP_2
L'elaborato depositato dal collegio medico-legale nel procedimento di ATP, la successiva integrazione depositata in questa sede di merito il 17.12.2024, con la partecipazione anche di uno specialista infettivologo, nonché le ulteriori note scritte depositate il 17.02.2025 dal collegio peritale in risposta alle osservazioni formulate dal convenuto dott. risultano essere esenti da vizi logici CP_2 perché motivati, anche in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte, delle quali il collegio peritale ha dato puntualmente conto, di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato.
Non si ravvisano quindi motivi obiettivi né per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal collegio peritale nelle due relazioni depositate né, tantomeno, per rinnovare la consulenza così come richiesto anche in sede di conclusioni dalle parti convenute.
Pertanto, le risultanze della CTU ben possono essere poste a base della decisione (cfr. Cass. n.
33742/2022: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”).
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale la ricorrente ha fondato le domande risarcitorie dispiegate, nei confronti di entrambi i convenuti in solido.
Occorre ora soffermarsi sulle voci di danno risarcibile, con particolare riferimento al danno non patrimoniale.
La ricorrente ha allegato di aver subito un danno biologico differenziale, chiedendone la liquidazione nella misura riconosciuta dal collegio peritale all'esito delle operazioni di CTU, nonché un danno morale derivante dalle sofferenze subite, chiedendo inoltre un incremento della liquidazione per personalizzazione.
Va premesso che, oltre al pregiudizio alla salute, ossia il c.d. danno biologico, nel caso di specie risulta altresì ristorabile il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla sofferenza al medesimo correlata, c.d. danno morale. Sul punto la ricorrente ha allegato che “La sofferenza psicologica, emotiva o psichica che una persona subisce a causa di un evento traumatico, un'ingiustizia subita o una violazione dei propri diritti personali è meritevole di risarcimento. Questo tipo di danno coinvolge l'angoscia emotiva, lo stress, la depressione, l'ansia e altri disagi simili che derivano da eventi che hanno un impatto negativo sulla psiche dell'individuo e che influenzano le vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. Il riconoscimento di tale danno morale, stante la obbiettiva difficoltà di offrire la prova di “uno stato dell'animo”, è accertato anche a mezzo di presunzioni, quando, come nel caso in esame, la ricorrente alleghi le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento. Il lungo periodo di ospedalizzazione, di cure e convalescenza con sottoposizione a visite, esami e cicli di riabilitazione, rieducazione funzionale e fisioterapia, la natura macro-permanente dei postumi residuati, il mutamento, con frustranti limitazioni, delle mansioni lavorative (doc. 2) nonché la mortificazione delle aspettative riposte nell'operato del dott. non possono seriamente mettere in dubbio il CP_2 fatto (e deve quindi ritenersi comprovato, quantomeno in via presuntiva) che la sig.ra abbia Pt_1 provato grave sofferenza morale durante il periodo di cure e ne provi anche tuttora a causa delle condizioni in cui si trova, con il mai tramontato rischio e terrore dell'amputazione dell'arto operato, con intuibili conseguenze pregiudizievoli per il suo stato d'animo” (cfr. pag. 5 ricorso).
Può essere dunque riconosciuta anche la componente morale del pregiudizio alla salute, che viene riconosciuta e si ritiene dimostrata anche per presunzioni ex art. 2729 c.c., stante la specificità e la gravità delle allegazioni relative alle sofferenze quotidiane che la ricorrente, che ha subito lunghi periodi di ospedalizzazione, ha vissuto in ragione delle sue condizioni cliniche, notevolmente peggiorate, secondo quanto riferito dai CTU, all'esito dell'intervento.
Il danno non patrimoniale, quindi, deve essere liquidato secondo i valori indicati nelle tabelle milanesi, nella più recente versione disponibile, che includono nel c.d. “punto base” anche la quota tesa al ristoro della sofferenza morale (cfr. Cass. n. 5119/2023: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato”).
Non può, invece, riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dalla ricorrente, in quanto non appare allegato né provato che le condotte ascrivibili ai convenuti abbiano determinato nella ricorrente conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati dalla ricorrente abbiano inciso negativamente nella vita della paziente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età della ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del
04/03/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”, nonché Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
Come è noto, l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose peculiari correlate al danno permanente alla salute (c.d. danno biologico) che siano di carattere non ordinario, tali da rendere il danno suscettibile di un peculiare apprezzamento, che induca a ritenere, valutate le circostanze del caso, che per il completo ristoro del pregiudizio subito non sia sufficiente l'applicazione dei parametri standard di cui alle c.d. tabelle milanesi, consente di incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (c.d. personalizzazione della liquidazione).
In particolare, è possibile fare applicazione della c.d. personalizzazione in aumento della misura standard del risarcimento del danno permanente alla salute quando le conseguenze lesive riscontrate siano di particolarità tale da non risultare comprese tra quelle ordinariamente correlate ad un pregiudizio permanente al bene salute subito da un qualsiasi soggetto della medesima età del danneggiato che abbia subito una menomazione della medesima entità percentuale. Infatti, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr.
Cass. sez. 6, ord. n. 5865 del 4/3/2021; parimenti, secondo Cass., Sez. 6 - 3, ord. n. 14746 del
29/05/2019, “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
Ciò chiarito, passando alla quantificazione del pregiudizio risarcibile, il collegio peritale ha accertato la sussistenza di un pregiudizio di carattere biologico sia in termini di inabilità temporanea (6 mesi al
100% e 18 mesi al 75%), sia in termini di invalidità permanente, pari ad un danno biologico differenziale complessivo del 30% (dal 25% al 55%), calcolando l'incidenza del pregiudizio ascrivibile all'intervento al ginocchio eseguito dal dott. presso altra struttura sanitaria (e non CP_2 oggetto di causa) nella misura del 10% sul totale.
Quanto al criterio di liquidazione di tale danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 28986/2019 in merito alla liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali derivati da menomazioni policrone concorrenti, secondo cui “(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.”.
In altri termini, la Suprema Corte con la sentenza su richiamata ha precisato che “Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art.
1223 c.c.”.
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie e rilevato che il collegio peritale ha riscontrato nella sig.ra un'invalidità permanente pari al 55%, quantificando le preesistenze nella misura Pt_1 del 25%, per la quantificazione del danno biologico permanente risarcibile occorre determinare l'entità del risarcimento che spetterebbe alla ricorrente in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (55%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (25%) che non risulta causalmente ascrivibile alla condotta dei convenuti, poiché preesistente.
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle c.d. tabelle milanesi relative all'anno
2024, ossia le ultime disponibili, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo della quota parte relativa al pregiudizio morale, ossia di sofferenza soggettiva, per le ragioni sopra esposte) in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrata nella ricorrente (€ 474.961,00 per un'invalidità permanente pari al 55% in soggetto di anni
56 alla data del 30.10.2019), l'importo relativo alla percentuale di invalidità preesistente
(€ 112.674,00 per un'invalidità permanente pari al 25% in soggetto di anni 56 alla data del
30.10.2019), così ottenendo l'importo di € 362.287,00.
A tale importo occorre, tuttavia, ulteriormente sottrarre la somma corrispondente all'incidenza sull'invalidità permanente riscontrata dal collegio peritale dei postumi dell'intervento al ginocchio, eseguito successivamente dal dott. presso altra struttura sanitaria, quantificati dalla CTU nella CP_2 misura del 10%. Viene dunque defalcato ulteriormente l'importo di € 142.012,00, corrispondente alla liquidazione differenziale del pregiudizio biologico pari al 10%, tra il 45 ed il 55% (si assume come riferimento tale range in perché l'intervento al ginocchio è stato eseguito successivamente a quello oggetto di causa). Ne consegue che l'importo complessivo risarcibile, per il ristoro del pregiudizio alla salute subito dalla ricorrente in conseguenza dell'intervento oggetto di causa, comprensivo sia della componente biologica che quella morale, risulta pari ad € 220.275,00.
A tale somma, determinata a ristoro del pregiudizio non patrimoniale di carattere permanente ascrivibile causalmente alla condotta colposa dei convenuti, va aggiunta la liquidazione della porzione di danno biologico temporaneo patito dalla ricorrente e ascrivibile alla condotta dei convenuti, secondo il medesimo criterio.
Nello specifico, le operazioni peritali hanno accertato che la ricorrente ha patito, in conseguenza delle lesioni di cui al ricorso, un periodo di inabilità temporanea totale per 6 mesi (giorni 180) e parziale al
75% per 18 mesi (giorni 540). Ne consegue che l'importo totale liquidabile in relazione al grado di inabilità temporanea riscontrato è pari ad € 67.275,00, secondo i criteri di cui alle c.d. tabelle milanesi relative all'anno 2024.
Pertanto, l'entità complessiva del pregiudizio non patrimoniale risulta pari ad € 287.550,00 (€
220.275,00 + € 67.275,00). La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (30.10.2019) e sull'importo che ne deriva devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. 1712/1995. Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di parte ricorrente di attribuzione di una ulteriore somma a titolo di maggior danno per la mancata possibilità di disporre di tali importi in assenza di prova di un effettivo pregiudizio (ossia di un danno maggiore ed ulteriore rispetto alla contropartita per il mancato godimento della suddetta somma già riconosciuta con la percezione degli interessi legali).
Per quanto attiene ai pregiudizi di carattere patrimoniale si rileva quanto segue.
La parte ricorrente, nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha dispiegato una domanda risarcitoria, chiedendo il ristoro di voci di danno sia patrimoniale che non patrimoniale. Le conclusioni rassegnate in ricorso, infatti, si esprimono in questi termini (con enfasi aggiunta): “voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria eventualmente occorrente, in accoglimento della domanda proposta dato atto che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del Dott. e comunque alla violazione CP_2 degli obblighi contrattualmente assunti dai convenuti, per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente nella misura non inferiore a € 430.000,00 (salvo diversa somma maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre la rivalutazione monetaria applicando poi, ex art. 1226 c.c., un saggio di interesse scelto equitativamente dal giudice a titolo di danno consistente nella perduta possibilità di disporre della somma dovuta, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario”.
Nel corpo dell'atto, nell'enucleare le voci di danno patrimoniale, la parte ricorrente annovera, oltre alle spese relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (legali e tecniche), anche le spese mediche riconosciute come congrue dai CTU nella misura di € 2.109, nonché € 97.734,54 “pagate dalla ricorrente – secondo contratto - all'Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A. per lo sciagurato intervento chirurgico di cui è causa”, ossia il compenso versato alla struttura quale corrispettivo per l'intervento chirurgico oggetto di causa, eseguito in regime di solvenza.
I convenuti, nelle loro comparse di costituzione e negli atti successivi (nonché all'udienza di discussione orale), hanno fermamente eccepito l'inammissibilità di una simile richiesta, in quanto si tratta non di una posta risarcitoria bensì di una richiesta restitutoria di un corrispettivo negoziale, formulata in assenza di una preventiva domanda di risoluzione contrattuale.
A fronte di tali eccezioni, nella prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. la parte ricorrente ha offerto una interpretazione (cfr. pag. 3) tesa a qualificare l'importo richiesto come voce di danno, anziché come posta restitutoria, invocando comunque l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in ragione della gravità dell'inadempimento, con conseguente obbligo di restituzione del compenso
(cfr. pag. 4).
Nelle conclusioni da ultimo rassegnate in sede di udienza di discussione, la parte ricorrente ha chiesto,
a tal proposito, modificando le conclusioni precedentemente rassegnate (con enfasi aggiunta) “(…) per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale - ivi compresa la restituzione della somma pagata dalla ricorrente all'Ospedale
Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A. (pari ad € 117.361,02 documentate al n. 9 ) a fronte degli interventi chirurgici programmati e della relativa ospedalità, stante la gravità dell'inadempimento, tale da comportare la risoluzione del relativo contratto - subito dalla ricorrente nella misura di Euro
467.136,24 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) (…)”.
I convenuti hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e insistito nella già eccepita inammissibilità delle richieste avversarie.
Le eccezioni dei convenuti, sul punto, sono pienamente fondate e vanno accolte.
Va evidenziato, infatti, che la parte ricorrente, nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c., non ha in alcun modo chiesto accertarsi la gravità dell'inadempimento delle controparti e conseguentemente dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso con le medesime, ex art. 1455 c.c., limitandosi a formulare una domanda risarcitoria per danni non patrimoniali e patrimoniali, tra i quali è stata compresa anche la richiesta restituzione del compenso versato a per l'esecuzione CP dell'intervento chirurgico in questione.
Al di là del nomen iuris utilizzato dalla parte ricorrente, quanto richiesto palesa evidentemente una richiesta restitutoria dell'equivalente monetario della prestazione sanitaria ricevuta, ossia la restituzione del corrispettivo pagato per l'intervento chirurgico eseguito, e non una posta di danno risarcibile con la proposizione di una domanda risarcitoria, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5885/2016: “il rimborso del corrispettivo versato al professionista può costituire esclusivamente un effetto restitutorio e si pone al di fuori del paradigma dell'art. 1223 c.c., che contempla -a fini esclusivamente risarcitori- le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento.”).
Per poter essere vagliata, dunque, tale domanda restitutoria presuppone necessariamente una preventiva domanda di risoluzione contrattuale, ex art. 1455 c.c., nel caso di specie non formulata.
Solo all'esito dell'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale può darsi seguito, come previsto dall'art. 1458 c.c., ai conseguenti obblighi restitutori, in ragione degli effetti retroattivi della risoluzione negoziale.
Non è corretto neppure l'assunto di parte ricorrente secondo cui la gravità dell'inadempimento, per come emerso dagli atti, comporterebbe ipso iure la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione
(cfr. pag. 4 prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c.: “Qualora si volesse riferire la fallita prestazione sanitaria all'ambito delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, ebbene non può sussistere dubbio che l'inadempimento sia stato di importanza tale da evidentemente comportare ipso iure la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione”).
Si rileva, infatti, che la risoluzione per inadempimento ex artt. 1453-1455 c.c. è una forma di risoluzione contrattuale giudiziale, in cui la risoluzione del contratto necessita non solo di una specifica ed espressa domanda giudiziale ritualmente formulata ma anche di un vaglio in sede processuale sulla sussistenza e sulla gravità, ex art. 1455 c.c., dell'inadempimento allegato dalla parte istante. La pronuncia che accoglie la domanda ha natura costituiva, producendo essa stessa l'effetto di risoluzione (e non accertando un effetto giuridico preventivamente verificatosi, come nelle ipotesi di risoluzione di diritto, quali la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale), non potendo, dunque, ammettersi che la stessa possa operare “ipso iure”, come asserito dalla parte ricorrente.
Non può dunque essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate a quale corrispettivo per l'intervento chirurgico oggetto di causa, CP eseguito in regime di solvenza, che ha natura restitutoria (e non risarcitoria) che necessitava del preventivo esperimento ed espresso accoglimento di una domanda di risoluzione giudiziale.
Vanno invece riconosciute, quali voci risarcitorie di danno patrimoniale, le spese mediche documentate, valutate come congrue dal collegio peritale per € 2.109,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'esborso al saldo.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2452/2022, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo
(cfr. Cass., Ord. n. 26573/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies
c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di ATP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass.
Civ. Ord. n. 9735/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la sostanziale fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, le spese di CTU relative al procedimento di ATP, già liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2452/2022 con decreto del 20.01.2024, vanno poste a carico di entrambe le parti convenute, in solido.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa” (cfr. Cass. n. 30854/2023, ma anche Cass. n. 15640/2024,
Cass. n. 34540/2024). Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Nel caso di specie si rileva che risultano documentati esborsi per assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per € 2.632,08 (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). Può essere dunque riconosciuto il ristoro di tale somma, oltre interessi dall'esborso al saldo. Risultano inoltre documentati esborsi per CTP (doc. 6 di parte ricorrente) per complessivi € 9.760,00.
Rispetto a tali esborsi, il convenuto dott. (cfr. pag. 14 comparsa) ha eccepito che gli stessi non CP_2 sarebbero ristorabili in quanto superflui, perché “il giudice ha nominato due consulenti d'ufficio e, pertanto, la nomina di un consulente di parte era non necessaria ma una mera scelta di controparte”,
e in ogni caso eccessivi. A tal proposito va rilevato che non può ritenersi superflua la nomina di un consulente tecnico di parte per ciascuna specialità interessata dall'accertamento peritale disposto, in quanto attività consentita al fine di rendere effettivo il contraddittorio tecnico in sede di operazioni peritali, e dunque espressione del diritto di difesa. Parimenti non appare superflua la spesa per la redazione di relazione medico-legale di parte antecedente all'ATP in quanto spesa che appare direttamente correlata alla necessità, per la parte che propone il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., di suffragare i propri assunti sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche, corredandoli di adeguato fumus. Quanto all'entità, la stessa non appare manifestamente eccessiva tenendo in considerazione che si tratta di somme comprensive di oneri accessori e di quattro prestazioni medico-legali (una per ciascuna fattura) eseguite da due specialisti (medico legale e ortopedico).
Può quindi essere riconosciuto anche il ristoro di tale voce di danno patrimoniale, pari ad € 9.760,00 oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo.
Anche per le voci di danno patrimoniale, va precisato che non si ritiene accoglibile la richiesta di parte ricorrente di attribuzione di una ulteriore somma a titolo di maggior danno per la mancata possibilità di disporre della somma suddetta in assenza di prova di tale effettivo pregiudizio (ossia di un danno maggiore ed ulteriore rispetto alla contropartita per il mancato godimento delle suddette somme già riconosciuta con la percezione degli interessi legali).
Alla refusione delle voci di danno riconosciute, patrimoniale e non patrimoniale, sono tenuti in solido la struttura sanitaria ed il dott. ex artt. 1298 e 2055 c.c., essendo entrambi Controparte_1 CP_2 responsabili a titolo contrattuale nei confronti della paziente , come già esposto. Parte_1
Va a tal proposito specificato che, sebbene la parte convenuta abbia riferito, in sede di CP discussione orale, di aver dispiegato domanda di regresso nei confronti del condebitore solidale dott.
la stessa non risulta dispiegata nella comparsa di costituzione e risposta di (cfr. CP_2 CP pag. 5) né nei successivi scritti difensivi e dunque nulla può statuirsi sul punto.
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e nel caso di specie, vanno poste a carico dei convenuti e dott. CP CP_2
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000 e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 22.457, di cui € 3.544 per la fase di studio della controversia, € 2.338 per la fase introduttiva del giudizio, € 10.411 per la fase istruttoria, € 6.164 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nel caso in esame va tuttavia evidenziato che con ordinanza del 18.06.2024 era stata formulata dal
G.I. pro tempore la seguente proposta conciliativa: “propone alle parti di transigere la controversia con la corresponsione da parte dei convenuti in solido in favore della ricorrente di € 230.000,00 oltre alle spese di ctu sostenute e spese di lite atp (parametri medi tutte le fasi ed esborsi); spese del presente giudizio compensate”.
Tale proposta ha trovato l'adesione della parte ricorrente (cfr. note scritte depositate il 08.07.2024) e della convenuta (cfr. note scritte depositate il 15.07.2025), ma non anche del convenuto CP dott. Pertanto, non avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione formulato in sede CP_2 giudiziale ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (né il successivo tentativo di conciliazione effettuato in sede di supplemento di CTU), si è proseguito con l'ulteriore istruzione del giudizio a mezzo di supplemento di CTU il 17.12.2024 e con il deposito di ulteriori chiarimenti resi dal collegio peritale sulle osservazioni dei CTP del dott. in data 17.02.2025, e successivamente la causa è passata CP_2 in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Va sul punto osservato che, sebbene le parti siano ovviamente libere di valutare se accettare o meno una proposta conciliativa di una lite giudiziale insorta tra loro, la mancata accettazione della proposta conciliativa proveniente dal Giudice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comporta delle conseguenze in tema di regolazione delle spese processuali.
Nel caso in esame, si evidenzia che la domanda di parte ricorrente, all'esito del giudizio, risulta accolta per una somma superiore rispetto a quella oggetto della proposta conciliativa formulata dal precedente G.I. ex art. 185-bis c.p.c. (€ 230.000,00). Ne consegue che, come previsto dalla legge (art. 91 c.p.c.), le spese processuali maturate successivamente alla proposta vanno poste a carico della parte che, non accettando la proposta conciliativa, ha dato causa al protrarsi del processo (avendo le altre parti accettato di definire in via bonaria il giudizio), il cui esito è stato tuttavia deteriore rispetto allo scenario transattivo prospettato dalla proposta conciliativa.
Ne consegue che il rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite di questo giudizio graverà in solido su e sul dott. per la fase di studio e introduttiva nonché per il CP CP_2 rimborso degli esborsi per contributo unificato e bollo, mentre per la fase istruttoria e decisoria graverà unicamente sul dott. ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_2
Va posto a definitivo carico esclusivo del dott. in applicazione del medesimo principio, anche CP_2
l'importo riconosciuto al collegio peritale per il supplemento di CTU espletato in questo giudizio di merito, successivamente alla proposta conciliativa, liquidato con decreto del 13.01.2025 per €
5.624,27 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte ricorrente nei confronti dei convenuti,
e per l'effetto,
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 287.550,00, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come da parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di 14.501,08 (€ 2.109,00 + € 2.632,08 + € 9.760,00), oltre interessi al tasso legale come da parte motiva;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con decreto del 20.01.2024 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2452/2022;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite per la fase di studio e la fase introduttiva, liquidate in complessivi € 5.882,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché oltre esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente giudizio di merito;
- condanna il convenuto dott. ex art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_2 di lite del presente giudizio per la fase istruttoria e decisoria, liquidate in complessivi € 16.575 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il convenuto dott. ex art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_2 del supplemento di CTU esperito nel presente giudizio, liquidate con decreto del 13.01.2025.
Arezzo, 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio