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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1640/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott. Pietro Carè - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...],
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Aloi, ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in TA (CZ), alla Via Milano n. 9, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14 ottobre 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_3 premettevano di avere contratto matrimonio in data 2 settembre 2023, a LL (CZ), (iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2023 al n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1), e che, precedentemente, dalla loro unione nascevano due figli: (il 9.07.2018) e (il Per_1 Per_2
22.10.2022).
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi si separano consensualmente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
2. I figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la casa coniugale sita in TA in via Lidonnici,33, con turni alternati di pernottamento dei genitori.
L'alternanza seguirà lo schema sotto richiamato, che prevede la divisione delle notti settimanali tra i genitori secondo la seguente ripartizione: la prima settimana il lunedì con la madre, dal martedì al giovedì con il padre, e dal venerdì alla domenica con la madre;
la seconda settimana il lunedì con il padre, dal martedì al giovedì con la madre, e dal venerdì alla domenica con il padre, e così di seguito a rotazione. Per esigenze particolari, i figli potranno essere collocati, anche a dormire, temporaneamente presso i nonni, sia materni che paterni.
Schema di alternanza dei pernottamenti dei genitori presso la casa familiare.
Legenda: P = (padre) - M = (madre) Pt_1 Pt_2
Cont
DOM Parte_4
1° M P P P M M M
2° P M M M P P P
3° M P P P M M M
4° P M M M P P P
E così a seguire anche per l'ipotesi in cui il mese finisca o inizi con la 5^ Settimana.
Nell'ipotesi in cui la madre dovesse realizzare un'autonoma sistemazione abitativa, i minori, ferma restando l'alternanza sopra determinata, si sposteranno presso l'abitazione della madre, dove trasferiranno la nuova residenza, nei giorni in cui è previsto il pernottamento con la stessa, senza che le condizioni economiche di cui al successive punto 5 subiscano modifiche, se non limitatamente al pagamento dei contributi condominiali, delle utenze della casa familiare e tutte le spese connesse alla stessa, che resteranno a totale carico del sig. Parte_1
3. Le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate annualmente e di comune accordo.
In mancanza di accordi i minori trascorreranno le festività di Natale o Capodanno, ad anni alterni, con la madre o con il padre dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 12,00 del 31 dicembre o dalle ore 12.00 del 31 dicembre alle ore 19,00 del 6 gennaio, a partire, per il primo anno, dalla madre;
la festività di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo verranno trascorse con il padre o con la madre, ad anni alterni, dalle ore 9.00 alle ore 20,00 della relativa festività, a partire, per il primo anno, dal padre.
4. Le vacanze estive, saranno suddivise in due periodi di due settimane consecutive ciascuno, con rotazione annuale, da individuarsi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.
In mancanza di diversi accordi, i minori trascorreranno ad anni alterni, con la madre o con il padre,
i periodi compresi tra il 1° luglio e il 15 luglio e tra il 1° agosto e il 15 agosto con un genitore e i periodi compresi tra il 16 luglio e il 31 luglio e tra il 16 agosto e il 31 agosto con l'altro genitore, a partire, per il primo anno, dalla madre.
I "ponti" e altre festività saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori.
5. I coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli in parti uguali, comprese le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate. ad eccezione di quelle obbligatorie secondo le line guida elaborate dal C.N.F., e cioè: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per tutte le altre spese straordinarie per le quali sia richiesto il preventivo accordo, il genitore dissenziente dovrà motivare le ragioni del suo dissenso sulla base del superiore interesse della prole ovvero per effettive ragioni di sua difficoltà economica.
Al fine di ripartire equamente le spese per il mantenimento dei minori (ordinarie e straordinarie), in esse comprese quelle per la gestione della casa familiare (luce, gas, telefono, riscaldamento, acqua, spazzatura, condominio ordinario e quant'altro necessario per le spese familiari) i coniugi utilizzeranno il conto corrente cointestato già esistente, con pari facoltà di prelievo, dal quale attingeranno soltanto per le somme necessarie per le suddette spese, conto che verrà mensilmente alimentato con versamenti di € 100,00 (euro le cento virgola zero zero) da parte di ciascun coniuge e con eventuali versamenti straordinari di ugual misura, ove necessario.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni pretesa economica, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi indipendenti ed autosufficienti economicamente, essendo percettori di reddito, mentre l'assegno unico familiare sarà diviso in parti uguali tra i coniugi. Il marito, Parte_1 continuerà a pagare il mutuo dell'abitazione coniugale personalmente con proprie risorse, così come le spese straordinarie relative all'immobile rimarranno a suo esclusivo carico, il tutto in considerazione che il bene è di sua esclusiva proprietà e rimarrà nella sua disponibilità allorquando cesserà per qualsiasi causa la destinazione dello stesso ad abitazione familiare, senza che la moglie,
, possa vantare sullo stesso alcuna pretesa, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, Parte_3 salvo quanto previsto dalla scrittura privata sottoscritta in data 10.10.2025.
7. I coniugi si impegnano a mantenere un clima sereno, improntato alla collaborazione e al rispetto reciproco a tutela della continuità affettiva, educativa e relazionale dei figli minori.
8. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaggio con i figli minori a carico, anche per eventuali viaggi all'estero.”
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 dicembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_3
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], e (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2 il 9.07.1990 a TA (CZ), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LL (CZ), il
2 settembre 2023, (iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2023, n. 14, parte II, serie A, Uff. 1), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott. Pietro Carè - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1640/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...],
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Aloi, ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in TA (CZ), alla Via Milano n. 9, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14 ottobre 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_3 premettevano di avere contratto matrimonio in data 2 settembre 2023, a LL (CZ), (iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2023 al n. 14, parte II, Serie A, Uff. 1), e che, precedentemente, dalla loro unione nascevano due figli: (il 9.07.2018) e (il Per_1 Per_2
22.10.2022).
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi si separano consensualmente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
2. I figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la casa coniugale sita in TA in via Lidonnici,33, con turni alternati di pernottamento dei genitori.
L'alternanza seguirà lo schema sotto richiamato, che prevede la divisione delle notti settimanali tra i genitori secondo la seguente ripartizione: la prima settimana il lunedì con la madre, dal martedì al giovedì con il padre, e dal venerdì alla domenica con la madre;
la seconda settimana il lunedì con il padre, dal martedì al giovedì con la madre, e dal venerdì alla domenica con il padre, e così di seguito a rotazione. Per esigenze particolari, i figli potranno essere collocati, anche a dormire, temporaneamente presso i nonni, sia materni che paterni.
Schema di alternanza dei pernottamenti dei genitori presso la casa familiare.
Legenda: P = (padre) - M = (madre) Pt_1 Pt_2
Cont
DOM Parte_4
1° M P P P M M M
2° P M M M P P P
3° M P P P M M M
4° P M M M P P P
E così a seguire anche per l'ipotesi in cui il mese finisca o inizi con la 5^ Settimana.
Nell'ipotesi in cui la madre dovesse realizzare un'autonoma sistemazione abitativa, i minori, ferma restando l'alternanza sopra determinata, si sposteranno presso l'abitazione della madre, dove trasferiranno la nuova residenza, nei giorni in cui è previsto il pernottamento con la stessa, senza che le condizioni economiche di cui al successive punto 5 subiscano modifiche, se non limitatamente al pagamento dei contributi condominiali, delle utenze della casa familiare e tutte le spese connesse alla stessa, che resteranno a totale carico del sig. Parte_1
3. Le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate annualmente e di comune accordo.
In mancanza di accordi i minori trascorreranno le festività di Natale o Capodanno, ad anni alterni, con la madre o con il padre dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 12,00 del 31 dicembre o dalle ore 12.00 del 31 dicembre alle ore 19,00 del 6 gennaio, a partire, per il primo anno, dalla madre;
la festività di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo verranno trascorse con il padre o con la madre, ad anni alterni, dalle ore 9.00 alle ore 20,00 della relativa festività, a partire, per il primo anno, dal padre.
4. Le vacanze estive, saranno suddivise in due periodi di due settimane consecutive ciascuno, con rotazione annuale, da individuarsi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.
In mancanza di diversi accordi, i minori trascorreranno ad anni alterni, con la madre o con il padre,
i periodi compresi tra il 1° luglio e il 15 luglio e tra il 1° agosto e il 15 agosto con un genitore e i periodi compresi tra il 16 luglio e il 31 luglio e tra il 16 agosto e il 31 agosto con l'altro genitore, a partire, per il primo anno, dalla madre.
I "ponti" e altre festività saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori.
5. I coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli in parti uguali, comprese le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate. ad eccezione di quelle obbligatorie secondo le line guida elaborate dal C.N.F., e cioè: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per tutte le altre spese straordinarie per le quali sia richiesto il preventivo accordo, il genitore dissenziente dovrà motivare le ragioni del suo dissenso sulla base del superiore interesse della prole ovvero per effettive ragioni di sua difficoltà economica.
Al fine di ripartire equamente le spese per il mantenimento dei minori (ordinarie e straordinarie), in esse comprese quelle per la gestione della casa familiare (luce, gas, telefono, riscaldamento, acqua, spazzatura, condominio ordinario e quant'altro necessario per le spese familiari) i coniugi utilizzeranno il conto corrente cointestato già esistente, con pari facoltà di prelievo, dal quale attingeranno soltanto per le somme necessarie per le suddette spese, conto che verrà mensilmente alimentato con versamenti di € 100,00 (euro le cento virgola zero zero) da parte di ciascun coniuge e con eventuali versamenti straordinari di ugual misura, ove necessario.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni pretesa economica, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi indipendenti ed autosufficienti economicamente, essendo percettori di reddito, mentre l'assegno unico familiare sarà diviso in parti uguali tra i coniugi. Il marito, Parte_1 continuerà a pagare il mutuo dell'abitazione coniugale personalmente con proprie risorse, così come le spese straordinarie relative all'immobile rimarranno a suo esclusivo carico, il tutto in considerazione che il bene è di sua esclusiva proprietà e rimarrà nella sua disponibilità allorquando cesserà per qualsiasi causa la destinazione dello stesso ad abitazione familiare, senza che la moglie,
, possa vantare sullo stesso alcuna pretesa, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, Parte_3 salvo quanto previsto dalla scrittura privata sottoscritta in data 10.10.2025.
7. I coniugi si impegnano a mantenere un clima sereno, improntato alla collaborazione e al rispetto reciproco a tutela della continuità affettiva, educativa e relazionale dei figli minori.
8. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaggio con i figli minori a carico, anche per eventuali viaggi all'estero.”
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 dicembre 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_3
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], e (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2 il 9.07.1990 a TA (CZ), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LL (CZ), il
2 settembre 2023, (iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2023, n. 14, parte II, serie A, Uff. 1), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo