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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3223/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA DI Parte_1 C.F._1
MORES MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CHERCHI Parte_2 C.F._2
GIULIANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 10.10.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli tra Parte_1
e , con trascrizione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio anagrafici. Parte_2
2) disporsi in solo favore dei figli e l'assegno di mantenimento dell'importo Per_1 Per_2 complessivo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese”.
pagina 1 di 2 All'udienza del 15.4.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in Parte_1 Parte_2
data 7.4.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Napoli – anno 2001, n. 12, P.2,
Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (23 anni) e (21 anni), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 4.5.2018.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ed Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Napoli in data 7.4.2001 (trascritto presso gli Parte_2
atti dello Stato civile del Comune di Napoli – anno 2001, n. 12, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA DI Parte_1 C.F._1
MORES MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CHERCHI Parte_2 C.F._2
GIULIANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 10.10.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli tra Parte_1
e , con trascrizione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio anagrafici. Parte_2
2) disporsi in solo favore dei figli e l'assegno di mantenimento dell'importo Per_1 Per_2 complessivo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese”.
pagina 1 di 2 All'udienza del 15.4.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in Parte_1 Parte_2
data 7.4.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Napoli – anno 2001, n. 12, P.2,
Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (23 anni) e (21 anni), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 4.5.2018.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ed Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Napoli in data 7.4.2001 (trascritto presso gli Parte_2
atti dello Stato civile del Comune di Napoli – anno 2001, n. 12, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 2 di 2