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1 febbraio 2004
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19 dicembre 2012
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26 settembre 2018
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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
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Art. 3. (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a ((cinquecento)) milioni di euro.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilita' non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.
1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a ((cinquecento)) milioni di euro.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilita' non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.
Commentari • 16
- 1. Oltre la compliance: l’accessibilità come fondamento della democrazia digitaleAccesso limitatoFederica Giaquinta · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2025 · 8.181061
Giurisprudenza • 26
- 1. CGUE, n. C-678/18, Sentenza della Corte, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, 21/11/2019Provvedimento: […] Di fronte a un'eccezione di incompetenza sollevata nei suoi confronti, il giudice cautelare del CH Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha ritenuto, in una sentenza del 12 gennaio 2017, di essere competente a conoscere dell'azione cautelare sottopostagli. A tale riguardo, esso si è basato sulla circostanza che, da un lato, il diritto dei Paesi Bassi gli conferisce la competenza a statuire su una domanda della stessa natura fondata su un modello Benelux e, dall'altro, l'articolo 3 della legge del 4 novembre 2004 non implica che esso non sia competente nell'ambito di un procedimento cautelare che dia luogo alla presentazione di una domanda di divieto limitata al territorio dei Paesi Bassi, come quella di cui è stato investito.Leggi di più...
- art. 90 regolamento CE n. 6/2002·
- interpretazione diritto UE·
- tribunali dei disegni e modelli comunitari·
- rinvio pregiudiziale·
- competenza esclusiva·
- regolamento CE n. 6/2002·
- disegni e modelli comunitari·
- misure provvisorie e cautelari·
- competenza giurisdizionale