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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
6387/2024
ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 473 bis.22 c.p.c.
Il giudice,
a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 2 aprile 2025;
quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti, osserva quanto segue:
alla luce del compendio documentale acquisito e in considerazione delle dichiarazioni rese dalla minore e dalle parti in udienza, ritiene l'adito giudicante di dover confermare i provvedimenti in essere, adottati con ordinanza del 7.02.2025, così come modificati con successiva ordinanza del 19.03.2025.
Essendo stato accertato che i bambini sono stati sottoposti a forme di violenza assistita da parte del padre nei confronti della sig.ra , si ribadisce che una Pt_1 ripresa dei rapporti dei figli con il padre possa avvenire solo per il tramite dei servizi sociali e in forma presenziata, nei tempi e con le modalità ritenuti più idonei a preservare il superiore interesse dei minori.
Va altresì considerato che entrambe le parti hanno sottolineato il bisogno espresso dai minori di rivedere il padre (in particolar modo il piccolo e che nelle more Per_1
i bambini hanno avuto dei contatti telefonici con il sig. . Tuttavia, mentre Pt_1 non ha manifestato forme di disagio nel sentire il padre, si sta Per_1 Per_2 sottraendo alle sue telefonate, preferendo un contatto tramite messaggi.
Va quindi segnalata ai Servizi Sociali l'opportunità di un'urgente regolamentazione di queste telefonate, che tenga conto, da un lato, del bisogno espresso dai bambini di un contatto con il padre e, dall'altro lato, dell'esigenza che le stesse non costituiscano fonte di disagio per i minori.
In punto economico, si ritiene si possano confermare le condizioni della separazione, come richiesto dalla ricorrente, senza opposizione di controparte.
Quanto alle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie osserva quanto segue:
si ritiene superflua, in considerazione del compendio probatorio acquisito, la richiesta di prova orale avanzata dalla ricorrente nella memoria del 12.03.2025; va rigettata l'istanza del resistente di disporre l' audizione dei minori, considerando la tenera età di (5 anni) e che una nuova audizione di ( che è stata già Per_1 Per_2 sentita dal Tribunale con l'ausilio di una psicologa) è da ritenersi allo stato superflua in mancanza di elementi sopravvenuti;
p.q.m.
in via provvisoria e urgente, conferma i provvedimenti adottati con ordinanza del
7.02.2025, così come modificati con successiva ordinanza del 19.03.2025;
segnala ai Servizi Sociali l'opportunità di un'urgente regolamentazione delle telefonate tra padre e figli, come specificato in parte motiva;
conferma, in punto economico, le condizioni di separazione;
rigetta le istanze di prova formulate dalle parti nelle rispettive memorie;
richiama l'ordinanza del 19.03.2025 con cui è stato prorogato al 31 luglio 2025 il termine per il deposito della relazione, invitando i S.S. ad aggiornare la situazione con un'ulteriore relazione (se necessario e in presenza di eventi successivi di rilievo) fino a una settimana prima della prossima udienza;
rinvia per esame della relazione dei S.S. all'udienza del 17 settembre 2025 ore 12:30.
Si comunichi alle parti e ai S.S. incaricati.
Trieste, 03/04/2025 Il giudice
Filomena Piccirillo
II Sezione Civile
6387/2024
ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 473 bis.22 c.p.c.
Il giudice,
a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 2 aprile 2025;
quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti, osserva quanto segue:
alla luce del compendio documentale acquisito e in considerazione delle dichiarazioni rese dalla minore e dalle parti in udienza, ritiene l'adito giudicante di dover confermare i provvedimenti in essere, adottati con ordinanza del 7.02.2025, così come modificati con successiva ordinanza del 19.03.2025.
Essendo stato accertato che i bambini sono stati sottoposti a forme di violenza assistita da parte del padre nei confronti della sig.ra , si ribadisce che una Pt_1 ripresa dei rapporti dei figli con il padre possa avvenire solo per il tramite dei servizi sociali e in forma presenziata, nei tempi e con le modalità ritenuti più idonei a preservare il superiore interesse dei minori.
Va altresì considerato che entrambe le parti hanno sottolineato il bisogno espresso dai minori di rivedere il padre (in particolar modo il piccolo e che nelle more Per_1
i bambini hanno avuto dei contatti telefonici con il sig. . Tuttavia, mentre Pt_1 non ha manifestato forme di disagio nel sentire il padre, si sta Per_1 Per_2 sottraendo alle sue telefonate, preferendo un contatto tramite messaggi.
Va quindi segnalata ai Servizi Sociali l'opportunità di un'urgente regolamentazione di queste telefonate, che tenga conto, da un lato, del bisogno espresso dai bambini di un contatto con il padre e, dall'altro lato, dell'esigenza che le stesse non costituiscano fonte di disagio per i minori.
In punto economico, si ritiene si possano confermare le condizioni della separazione, come richiesto dalla ricorrente, senza opposizione di controparte.
Quanto alle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie osserva quanto segue:
si ritiene superflua, in considerazione del compendio probatorio acquisito, la richiesta di prova orale avanzata dalla ricorrente nella memoria del 12.03.2025; va rigettata l'istanza del resistente di disporre l' audizione dei minori, considerando la tenera età di (5 anni) e che una nuova audizione di ( che è stata già Per_1 Per_2 sentita dal Tribunale con l'ausilio di una psicologa) è da ritenersi allo stato superflua in mancanza di elementi sopravvenuti;
p.q.m.
in via provvisoria e urgente, conferma i provvedimenti adottati con ordinanza del
7.02.2025, così come modificati con successiva ordinanza del 19.03.2025;
segnala ai Servizi Sociali l'opportunità di un'urgente regolamentazione delle telefonate tra padre e figli, come specificato in parte motiva;
conferma, in punto economico, le condizioni di separazione;
rigetta le istanze di prova formulate dalle parti nelle rispettive memorie;
richiama l'ordinanza del 19.03.2025 con cui è stato prorogato al 31 luglio 2025 il termine per il deposito della relazione, invitando i S.S. ad aggiornare la situazione con un'ulteriore relazione (se necessario e in presenza di eventi successivi di rilievo) fino a una settimana prima della prossima udienza;
rinvia per esame della relazione dei S.S. all'udienza del 17 settembre 2025 ore 12:30.
Si comunichi alle parti e ai S.S. incaricati.
Trieste, 03/04/2025 Il giudice
Filomena Piccirillo