Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/09/2023, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2023
N. 02886/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2020, proposto dall’avvocato -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Galante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cirasa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota prot. -OMISSIS-del 28 gennaio 2020, con la quale è stata comunicata al ricorrente l’esclusione dalla graduatoria della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Avvocato indetta dall'Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello”, con avviso pubblicato il 4 ottobre 2019;
- della deliberazione -OMISSIS-del 24 gennaio 2020, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione in parola;
- della graduatoria allegata alla citata deliberazione;
- del verbale -OMISSIS- del 6 dicembre 2019 della Commissione di valutazione, con cui sono stati determinati criteri difformi rispetto a quanto previsto dal bando e dalla legge;
- del verbale-OMISSIS-del 20 dicembre 2019 della Commissione di valutazione, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla ridetta selezione;
- del verbale del 20 febbraio 2020, con cui la Commissione di valutazione ha esaminato la richiesta di riesame presentata dal ricorrente confermandone l’esclusione;
- della nota prot.-OMISSIS-del 26 febbraio 2020, con la quale è stata comunicata al ricorrente la conferma della sua esclusione dalla graduatoria;
quanto al ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 25 maggio 2020:
- della scheda di valutazione dell'Avv. -OMISSIS-;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello -OMISSIS-del 24.1.2020, pubblicata nell'Albo aziendale dal 26.1.2020 al 10.2.2020, avente ad oggetto: “Presa atto verbali ed approvazione graduatoria selezione pubblica per soli titoli con procedura d'urgenza per la formazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente avvocato”;
- dei verbali della Commissione esaminatrice -OMISSIS- del 6.12.2019, -OMISSIS-del 13.12.2019,-OMISSIS-del 20.12.2019 e -OMISSIS-del 23.12.2019, di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 della deliberazione -OMISSIS-del 24.1.2020;
- della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente avvocato di cui all'allegato F al verbale della commissione esaminatrice -OMISSIS-del 23.12.2019;
- della deliberazione -OMISSIS- del 5.12.2019 dell'Azienda Ospedali Riuniti – Villa Sofia Cervello di sostituzione del Presidente della Commissione esaminatrice;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello -OMISSIS-del 19.11.2019, pubblicata in data 24.11.2019, ad oggetto “Presa d'atto dei requisiti generali di ammissione dei candidati e nomina dei componenti della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per soli titoli, con procedura d'urgenza, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Avvocato”;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello -OMISSIS-del 3.10.2019 di “Indizione selezione pubblica, per soli titoli, con procedura straordinaria, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Avvocato per comprovate esigenza di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;
- della nota del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello prot. -OMISSIS-del 24.09.2019, di cui all'allegato 1 alla deliberazione -OMISSIS-del 3.10.2019, avente ad oggetto: “Indizione selezione pubblica per soli titoli, con procedura d'urgenza, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente avvocato”;
- del “bando di selezione pubblica, per soli titoli, con procedura d'urgenza, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente avvocato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, di cui all'allegato 2 della deliberazione aziendale -OMISSIS-del 3.10.2019 (poi prot. -OMISSIS-1737/1 del 04/10/2019);
- di ogni altro atto connesso, presupposto, e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo per la ricorrente incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo e di -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 settembre 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di avere partecipato alla selezione pubblica, per soli titoli, indetta dall'Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello” di Palermo, per la redazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Avvocato, di cui all’avviso pubblicato in data 4 ottobre 2019.
L’art. 3 del bando prevedeva tra i requisiti di partecipazione una “… anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale, nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzio-nali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni”.
La commissione esaminatrice, avviate le operazioni di valutazione dei titoli dei candidati, con verbale-OMISSIS-del 20 dicembre 2019, ha escluso l’avvocato -OMISSIS- dalla selezione “ in quanto non in possesso del requisito specifico di ammissione di cui all’art. 3 lett. c) del bando di selezione ” e l'Azienda intimata, con deliberazione -OMISSIS-del 24 gennaio 2020, ha provveduto all’approvazione della graduatoria dei candidati ammessi.
2. Per chiedere l’annullamento della citata delibera del 24 gennaio 2020, e dei prodromici verbali della commissione esaminatrice recanti la contestata esclusione è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato. Con il medesimo mezzo di tutela il ricorrente impugna anche la nota prot.-OMISSIS-del 26 febbraio 2020, con la quale l’Amministrazione ne ha confermato l’esclusione dalla selezione, evidenziando che egli non raggiungerebbe l’anzianità di cinque anni prevista quale requisito di ammissione, avendo svolto l’attività di avvocato presso il Comune di Partanna nei periodi tra l’1 gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2007 e tra il 9 gennaio 2019 ed il 30 settembre 2019.
Il ricorso è affidato ad articolate doglianze con cui il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ed illogicità manifesta da cui sarebbero affetti gli atti impugnati. Sotto diverso profilo parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 11 comma 1 lett. a) e c) del D.P.R. n. 483/1997, dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 8 del bando di selezione.
Lamenta il ricorrente l’illegittimità della contestata esclusione atteso che, nonostante la documentazione prodotta, l'Amministrazione intimata non avrebbe valutato per intero i periodi in cui egli è stato iscritto all’albo professionale ed ha svolto la professione di avvocato.
Sotto diverso e concorrente profilo, ci si duole del fatto che la commissione esaminatrice avrebbe determinato i criteri di valutazione dei curricola dei candidati dopo la pubblicazione del bando e la visione della documentazione prodotta da questi ultimi, limitando inoltre la valutazione dei titoli in discorso a quelli afferenti l’attività libero-professionale dei candidati o di collaborazione coordinata e continuata presso enti pubblici o presso studi privati, non tenendo conto dei servizi svolti alle dirette dipendenze di enti pubblici. In ogni caso è contestato che Commissione, prima di procedere all’esclusione, avrebbe dovuto richiedere la verifica di quanto dichiarato dal ricorrente al Comune di Partanna.
3. Per chiedere il rigetto del ricorso si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello” ed i controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-, che in data 25 maggio 2020 ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento degli atti della selezione.
In vista della discussione la resistente Amministrazione, con memoria del 21 luglio 2023, ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, evidenziando che l’incarico oggetto della selezione aveva durata annuale, che tale incarico, giusto contratto del 12 marzo 2020, venne affidato all’avvocato -OMISSIS-, odierna controinteressata, ed è giunto a scadenza il 31 marzo 2021, sicché in assenza di istanza risarcitoria l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente.
Questo ultimo, con memoria del 31 luglio 2023, ha replicato all’eccezione di controparte insistendo per l’accoglimento del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 14 settembre 2023, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo.
4. Sulla scorta della documentazione versata nel fascicolo di causa, il Collegio reputa che il ricorso sia divenuto improcedibile, atteso che l’incarico annuale di dirigente avvocato conferito dalla resistente Amministrazione, in esito alla contestata selezione, alla controinteressata -OMISSIS- è giunto a scadenza il 31 marzo 2021.
Sul punto, giova ricordare gli approdi della giurisprudenza amministrativa la quale ha, da tempo, chiarito che, per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm. (a norma del quale " Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori "), è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, con dichiarazione che deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 del codice del processo amministrativo; non è, pertanto, necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria, né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione (da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. IV, sentenza n. 6491 del 2022).
Al tempo stesso, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato la necessità di tale dichiarazione, con la quale la parte interessata deve manifestare in giudizio il proprio interesse risarcitorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2022 n. 8938). Parte ricorrente, nel presente giudizio, non ha reso tale dichiarazione limitandosi, correttamente per altro, a rammentare la possibilità prevista dall’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo di posporre l’azione risarcitoria a quella di annullamento, nel rispetto del termine di decadenza indicato dalla citata disposizione.
Deve quindi concludersi che, in assenza di un’istanza risarcitoria articolata nel presente giudizio, il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati.
D’altra parte la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Reggio Calabria, 17 luglio 2023, n. 616 e giurisprudenza ivi richiamata) ha escluso che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento sia idonea a pregiudicare la proposizione in via autonoma della domanda risarcitoria, ed anzi il ricorso a tale opzione potrebbe consentire, in astratto, di proporre ulteriori e diversi profili di illegittimità dell'agire dell'amministrazione su cui fondare la richiesta di risarcimento rispetto a quelli cristallizzati con la domanda di annullamento.
7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso introduttivo e, di conseguenza, anche il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata -OMISSIS- vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) del codice del processo amministrativo.
8. In considerazione del complessivo andamento della controversia sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata -OMISSIS-.
Spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO