Decreto cautelare 25 ottobre 2021
Sentenza breve 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 08/11/2021, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01347/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Panato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ciascuno in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato distrettuale di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
Consolato Generale D'Italia -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di -OMISSIS-, datato 12/05/2021, di revoca del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento datato 12 maggio 2021, la Questura di -OMISSIS- ha revocato il titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del quale è titolare il ricorrente sulla scorta delle seguenti ragioni:
- dalla nota prot. -OMISSIS- pervenuta dal Consolato Generale d’Italia -OMISSIS-datata 8/2/2021 il ricorrente risulta aver lasciato il territorio nazionale l’ultima volta il 16/12/2019;
- l’ingiustificato allontanamento dal territorio italiano per un periodo obiettivamente lungo, come individuato dall’art. 13, comma 4, d.p.r. n. 394/99, risulta di per sé idoneo a deporre nel senso della compromissione del legame instaurato con il contesto socioeconomico;
- in relazione all’art. 8, comma 3, d.p.r. n. 394 del 1999, il ricorrente non ha fornito valide giustificazioni in merito alla sua assenza dal territorio nazionale e, allo stato, non risulta in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del titolo di soggiorno;
- per quanto riguarda il nucleo famigliare, il ricorrente non ha segnalato, né invocato la presenza sul territorio nazionale di membri rientranti nella fattispecie dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente inapplicabilità dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998;
- non è stata ritenuta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, stante l’art. 21 octies , comma 2 c.p.c., in quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 21 ottobre 2021, chiedendone l’annullamento, lamentando, da un lato, la carente ed insufficiente istruttoria e motivazione da parte dell’Amministrazione; dall’altro lato, il fatto che quest’ultima non avrebbe adeguatamente accertato, valutato e bilanciato l’esistenza di legami familiari del ricorrente, il livello d’integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal medesimo in Italia, nonché gli impedimenti obiettivi dallo stesso rappresentati che non gli avrebbero consentito il rientro dalla -OMISSIS-.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, contestando l’ammissibilità e rilevanza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 3 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Nel corso della suddetta udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, c.p.a., una questione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare.
Al riguardo, l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo anche per effetto del richiamo di cui all’art. 39 comma 1, c.p.a.), si compone di due elementi costitutivi, ovvero dell’esistenza di un attuale e concreto pregiudizio derivante alla parte dagli atti impugnati e del profilo di utilità che la parte ricorrente potrebbe ricavare dall’eventuale accoglimento della domanda svolta in giudizio (Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705).
Come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice. Poiché il ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull’azione amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di parte ” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
La pronuncia giudiziaria risulta utile qualora, nel riscontrare l’illegittimità dell’azione amministrativa, consenta la realizzazione dell’interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente, impedendo la sottrazione o garantendo l’acquisizione (o chance di acquisizione) di utilità giuridicamente rilevanti e salvaguardando, per l’effetto, la sfera giuridica individuale da azioni autoritative difformi dal paradigma normativo di riferimento.
Qualora, invece, tale interesse sia stato già realizzato ovvero non possa più essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l’esame, nel merito, delle censure svolte nell’atto di parte, la cui fondatezza non potrebbe, comunque, arrecare alcuna utilità concreta in capo al ricorrente (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2021, 5549).
Nel caso di specie, il permesso di soggiorno oggetto di revoca, rilasciato al ricorrente in data 25.06.2019, aveva validità fino al 17.06.2021.
Il provvedimento di revoca è datato 12 maggio 2021 e, senza considerare quanto attestato dal Consolato Generale di -OMISSIS- con nota del 04.08.2021, alla luce degli atti di causa risulta essere stato portato a conoscenza del ricorrente una prima volta in data 27/07/2021 e una seconda volta in data 01/09/2021.
Il ricorso introduttivo è stato notificato in data 12 ottobre 2021.
Pertanto, il ricorso, così come la stessa notifica del provvedimento di revoca, sono intervenute quando il permesso di soggiorno oggetto della revoca medesima era comunque scaduto (17 giugno 2021), e non risulta che il ricorrente abbia inoltrato tempestivamente domanda di rinnovo.
In tal senso, quindi, il ricorso è stato notificato quando già l’interesse ad impugnare non poteva più dirsi né concreto, né attuale, dall’annullamento della revoca il ricorrente non ritraendo in concreto alcuna utilità, atteso che il relativo permesso non era, come detto, più valido ed efficace.
Pertanto, il ricorrente quand’anche fosse fondato il presente ricorso, dovrebbe, in ogni caso, richiedere, ex novo , il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, eventualmente facendo valere, sussistendone i presupposti, il ricongiungimento familiare ex art. 29, d.lgs. n. 286 del 1998.
Né potrebbe radicarsi l’interesse in relazione all’intervenuta adozione di un provvedimento di espulsione, atteso che il provvedimento impugnato non dispone l’espulsione del ricorrente, trattandosi, peraltro, di atto di competenza della Prefettura e non della Questura.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.