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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3777/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3777/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. ALATI GIULIANA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - Controparte_1 P.IVA_1 avv. CERULLI GIORGIO ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta quale addetto alle vendite durante il periodo intercorso dal 10.01.2022 al
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30.08.2022, senza alcuna regolarizzazione del rapporto. Evidenziava di aver prestato tale attività dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 18,30/19,00 con un'ora di pausa per il pranzo. Avendo ricevuto unicamente € 1.100,00 mensili, senza alcun importo a titolo di mensilità aggiuntive, straordinario, ferie e permessi non goduti e tfr, chiedeva al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, di condannare la controparte al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 14.787,99 come da conteggio allegato.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.02.2025, eccependo la nullità del ricorso, la assenza di subordinazione e concludendo come in atti per l'inammissibilità ovvero per il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro
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osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Venendo al merito, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere
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dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento della attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
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Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore
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indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent, n. 76/2015 cit.).
Ciò premesso e tenuto conto che il compendio probatorio difetta di ogni tipo di prova documentale, ritiene il decidente che l'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio non abbia supportato le asserzioni attoree in punto di sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti.
Invero, nel dettaglio, il teste , oltre a essere Testimone_1 inattendibile da un punto di vista soggettivo, in quanto in lite con la società resistente per gli stessi motivi, si è rivelato inaffidabile anche sotto l'aspetto oggettivo, atteso che, da un lato, ha riferito di aver visto il ricorrente solo una settimana al mese e, dall'altro, ha narrato che questi ha espletato mansioni di addetto al deposito, non coincidenti con quanto dedotto nello stesso atto introduttivo (“Ho lavorato per la resistente con la quale ho in corso una causa per spettanze retributive. Ho indicato il ricorrente come teste nella mia causa. Io ho lavorato dal 30.06.1992 fino alla morte del titolare il 30.09.2022, anche se nel corso del tempo sono cambiate le società, ma l'azienda è rimasta sempre la stessa. Io ero responsabile del reparto manufatti in cemento, l'azienda si occupava di manufatti in cemento per fontane, strade e pavimentazioni. Lavoravo sia in azienda che fuori,
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tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, anche se negli ultimi 4/5 anni il lavoro di sabato era sporadico. Lavoravo dalle 7.00 alle 17.00, con una pausa di un'ora per il pranzo. Preciso che fino a circa il 2015 lavoravo fino alle 17.30. Il ricorrente ha lavorato in un deposito della medesima azienda che si trovava a Fisciano, nei pressi dell'uscita autostradale dell'università. Prima ci andavo un paio di volte al mese circa, mentre ultimamente ci andavo tutti i giorni per una settimana al mese a sistemare la merce per l'esposizione. Il ricorrente ha lavorato per circa 7/8 mesi ed ha finito quando ho finito io alla morte del titolare Il ricorrente Persona_1 lavorava solo lui in questo deposito, che io sappia. Il deposito comprendeva manufatti grandi di stature, fontane e manufatti di grande rilevanza per
l'edilizia. Il deposito era aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato e il ricorrente talvolta ci andava anche il sabato pomeriggio. Quando io andavo al deposito a sistemare la merce, io iniziavo alle 7.00, aprivo con la mia chiave e il ricorrente arrivava verso le 8.00. Alla sera io staccavo alle 17.00, mentre lui restava per un'altra ora o due non lo so. Ad ogni modo tali orari li conosco in quanto io rimanevo una settimana a lavorare lì come ho già detto prima. Il titolare non mi ha mai parlato del ricorrente e nemmeno il ricorrente mi ha mai raccontato qualcosa al riguardo del suo rapporto di lavoro e se avesse sottoscritto un contratto con l'azienda ovvero della sua retribuzione. Quando lavoravo al deposito continuativamente, il titolare si recava anche lui dove lavorava il ricorrente e il tali occasioni mi è capitato di assistere alla impartizione di direttive da parte del al ricorrente, Per_1 come ad esempio l'assistenza ai clienti”).
Allo stesso modo, anche il teste si è rivelato del tutto Testimone_2 inattendibile, sia in quanto, nel corso della deposizione, si è corretto diverse volte e sia in quanto, in via dirimente, non ha mai lavorato assieme al ricorrente (“Non sono parente con il ricorrente e ho collaborato con la parte resistente contro cui non ho mai fatto causa. Ho lavorato nel 2020/2021 per un paio di anni. Mi occupavo un po' di tutto, ero un factotum e mi occupavo delle vendite, sistemavo il piazzale e assistevo i clienti. Andavo tutti i giorni
a lavorare, dal lunedì al sabato e anche la domenica mattina, senza giorno libero. Lavoravo dalle 08.00/8.30 di mattina fino alle 18.00 d'inverno e
d'estate verso le 20.00. Facevo una pausa per il pranzo di circa un'ora. Ho
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lavorato senza un regolare contratto. Mi pagavano circa 300/400 euro alla settimana in contanti che mi venivano dati dal sig. il titolare Persona_1 dell'azienda. Mi correggo, guadagnavo circa 160/170 euro alla settimana.
Ho conosciuto il ricorrente;
anche lui lavorava in questa azienda. Lui si occupava delle stesse cose che facevo io, ovvero si occupava del piazzale, delle pulizie e dei clienti. Quando io ho iniziato a lavorare lui non c'era ancora, è venuto dopo circa un mese. Anzi, lui ha iniziato a lavorare dopo che sono andato via io, nel 2021. Non abbiamo mai lavorato assieme.
Qualche volta quando c'ero in azienda lui veniva in azienda come amico del titolare ma non a lavorare. Quando io ho finito di lavorare il ricoprente ha iniziato a lavorare subito dopo le feste natalizie, ovvero gennaio 2022.
Dopo aver finito di lavorare sono tornato in azienda per accudire dei cani, andavo quasi tutti i giorni e ho potuto vedere effettivamente il ricorrente intento a lavoro. So che lui ha lavorato fino ad agosto/settembre 2022.
Andavo la mattina verso le 9.00 e già vedevo il ricorrente a lavoro;
sono andato anche di pomeriggio verso le 17.30/18 e lo vedevo lì. Qualche volta sono anche andato il sabato mattina e lo vedevo lo stesso a lavoro. Non abbiamo mai parlato della sua retribuzione”).
Gli altri testi escussi non aggiungono nulla rispetto a quanto già rilevato, essendo l'uno il marito della liquidatrice della resistente (
[...]
) e l'altro un dipendente di una diversa società che si recava Per_2 occasionalmente presso la sede della convenuta ( ). Persona_3
In definitiva, l'assenza di prova dell'espletamento di mansioni con apprezzabile continuità, dell'assoggettamento a un orario di lavoro, dell'inserimento in un contesto aziendale con osservanza di direttive e della percezione di compensi periodici rendono indimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato etero-diretto tra le parti. Ogni altra considerazione può ritenersi, quindi, assorbita.
La obiettiva difficoltà probatoria verso la quale la parte ricorrente era onerata è motivo per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
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2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3777/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. ALATI GIULIANA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - Controparte_1 P.IVA_1 avv. CERULLI GIORGIO ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta quale addetto alle vendite durante il periodo intercorso dal 10.01.2022 al
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30.08.2022, senza alcuna regolarizzazione del rapporto. Evidenziava di aver prestato tale attività dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 18,30/19,00 con un'ora di pausa per il pranzo. Avendo ricevuto unicamente € 1.100,00 mensili, senza alcun importo a titolo di mensilità aggiuntive, straordinario, ferie e permessi non goduti e tfr, chiedeva al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, di condannare la controparte al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 14.787,99 come da conteggio allegato.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.02.2025, eccependo la nullità del ricorso, la assenza di subordinazione e concludendo come in atti per l'inammissibilità ovvero per il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro
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osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Venendo al merito, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere
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dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento della attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
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Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore
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indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent, n. 76/2015 cit.).
Ciò premesso e tenuto conto che il compendio probatorio difetta di ogni tipo di prova documentale, ritiene il decidente che l'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio non abbia supportato le asserzioni attoree in punto di sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti.
Invero, nel dettaglio, il teste , oltre a essere Testimone_1 inattendibile da un punto di vista soggettivo, in quanto in lite con la società resistente per gli stessi motivi, si è rivelato inaffidabile anche sotto l'aspetto oggettivo, atteso che, da un lato, ha riferito di aver visto il ricorrente solo una settimana al mese e, dall'altro, ha narrato che questi ha espletato mansioni di addetto al deposito, non coincidenti con quanto dedotto nello stesso atto introduttivo (“Ho lavorato per la resistente con la quale ho in corso una causa per spettanze retributive. Ho indicato il ricorrente come teste nella mia causa. Io ho lavorato dal 30.06.1992 fino alla morte del titolare il 30.09.2022, anche se nel corso del tempo sono cambiate le società, ma l'azienda è rimasta sempre la stessa. Io ero responsabile del reparto manufatti in cemento, l'azienda si occupava di manufatti in cemento per fontane, strade e pavimentazioni. Lavoravo sia in azienda che fuori,
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tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, anche se negli ultimi 4/5 anni il lavoro di sabato era sporadico. Lavoravo dalle 7.00 alle 17.00, con una pausa di un'ora per il pranzo. Preciso che fino a circa il 2015 lavoravo fino alle 17.30. Il ricorrente ha lavorato in un deposito della medesima azienda che si trovava a Fisciano, nei pressi dell'uscita autostradale dell'università. Prima ci andavo un paio di volte al mese circa, mentre ultimamente ci andavo tutti i giorni per una settimana al mese a sistemare la merce per l'esposizione. Il ricorrente ha lavorato per circa 7/8 mesi ed ha finito quando ho finito io alla morte del titolare Il ricorrente Persona_1 lavorava solo lui in questo deposito, che io sappia. Il deposito comprendeva manufatti grandi di stature, fontane e manufatti di grande rilevanza per
l'edilizia. Il deposito era aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato e il ricorrente talvolta ci andava anche il sabato pomeriggio. Quando io andavo al deposito a sistemare la merce, io iniziavo alle 7.00, aprivo con la mia chiave e il ricorrente arrivava verso le 8.00. Alla sera io staccavo alle 17.00, mentre lui restava per un'altra ora o due non lo so. Ad ogni modo tali orari li conosco in quanto io rimanevo una settimana a lavorare lì come ho già detto prima. Il titolare non mi ha mai parlato del ricorrente e nemmeno il ricorrente mi ha mai raccontato qualcosa al riguardo del suo rapporto di lavoro e se avesse sottoscritto un contratto con l'azienda ovvero della sua retribuzione. Quando lavoravo al deposito continuativamente, il titolare si recava anche lui dove lavorava il ricorrente e il tali occasioni mi è capitato di assistere alla impartizione di direttive da parte del al ricorrente, Per_1 come ad esempio l'assistenza ai clienti”).
Allo stesso modo, anche il teste si è rivelato del tutto Testimone_2 inattendibile, sia in quanto, nel corso della deposizione, si è corretto diverse volte e sia in quanto, in via dirimente, non ha mai lavorato assieme al ricorrente (“Non sono parente con il ricorrente e ho collaborato con la parte resistente contro cui non ho mai fatto causa. Ho lavorato nel 2020/2021 per un paio di anni. Mi occupavo un po' di tutto, ero un factotum e mi occupavo delle vendite, sistemavo il piazzale e assistevo i clienti. Andavo tutti i giorni
a lavorare, dal lunedì al sabato e anche la domenica mattina, senza giorno libero. Lavoravo dalle 08.00/8.30 di mattina fino alle 18.00 d'inverno e
d'estate verso le 20.00. Facevo una pausa per il pranzo di circa un'ora. Ho
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lavorato senza un regolare contratto. Mi pagavano circa 300/400 euro alla settimana in contanti che mi venivano dati dal sig. il titolare Persona_1 dell'azienda. Mi correggo, guadagnavo circa 160/170 euro alla settimana.
Ho conosciuto il ricorrente;
anche lui lavorava in questa azienda. Lui si occupava delle stesse cose che facevo io, ovvero si occupava del piazzale, delle pulizie e dei clienti. Quando io ho iniziato a lavorare lui non c'era ancora, è venuto dopo circa un mese. Anzi, lui ha iniziato a lavorare dopo che sono andato via io, nel 2021. Non abbiamo mai lavorato assieme.
Qualche volta quando c'ero in azienda lui veniva in azienda come amico del titolare ma non a lavorare. Quando io ho finito di lavorare il ricoprente ha iniziato a lavorare subito dopo le feste natalizie, ovvero gennaio 2022.
Dopo aver finito di lavorare sono tornato in azienda per accudire dei cani, andavo quasi tutti i giorni e ho potuto vedere effettivamente il ricorrente intento a lavoro. So che lui ha lavorato fino ad agosto/settembre 2022.
Andavo la mattina verso le 9.00 e già vedevo il ricorrente a lavoro;
sono andato anche di pomeriggio verso le 17.30/18 e lo vedevo lì. Qualche volta sono anche andato il sabato mattina e lo vedevo lo stesso a lavoro. Non abbiamo mai parlato della sua retribuzione”).
Gli altri testi escussi non aggiungono nulla rispetto a quanto già rilevato, essendo l'uno il marito della liquidatrice della resistente (
[...]
) e l'altro un dipendente di una diversa società che si recava Per_2 occasionalmente presso la sede della convenuta ( ). Persona_3
In definitiva, l'assenza di prova dell'espletamento di mansioni con apprezzabile continuità, dell'assoggettamento a un orario di lavoro, dell'inserimento in un contesto aziendale con osservanza di direttive e della percezione di compensi periodici rendono indimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato etero-diretto tra le parti. Ogni altra considerazione può ritenersi, quindi, assorbita.
La obiettiva difficoltà probatoria verso la quale la parte ricorrente era onerata è motivo per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
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2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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