Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Carena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto del ricorso gerarchico notificato in data 26 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Torino;
Vista la memoria del 6.5.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 6.5.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.