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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/09/2024, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
N° 309/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 17 settembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 309/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, rap- Parte_1 presentato e difeso, dall'avv. Oliviero Atzeni, , pec CodiceFiscale_1 [...]
t, elettivamente domiciliato presso l'ufficio del- Email_1
l'avvocatura in Messina, Via Armeria 1 – appellante Pt_1
CONTRO
– Appellata non costituita Controparte_1
OGGETTO: iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli- appello avverso la sen- tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1996 pronunciata il 24 novembre 2022
CONCLUSIONI
Inps: riformare la sentenza impugnata statuendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto originario dell'interesse ad agire, o, in via subordinata, il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. In punto di spese, disporre la condanna di controparte per primo e secondo grado di giudizio, in via subordinata, compensare le spese del primo grado e adottare ogni conseguente pronuncia in or- dine a quelle del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, ha agito nei Controparte_1 confronti dell per ottenere la reiscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli dalle Pt_1 quali era stata cancellata quanto agli anni 2013 e 2014, nei quali rivendicava di avere lavorato per 101 giornate quale bracciante agricola alle dipendenze di Savana
s.r.l.
Nella resistenza dell con sentenza n° 1996 pronunciata in data 24 novembre Pt_1 N° 309/23 r.g.l.
2022 il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere con- dannando l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite. Pt_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 9 maggio 2023. Pt_1 [...] non è costituita. CP_1
Alla prima udienza (19 marzo 2023), trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione con l'assegnazione di termine per note, l non ha né Pt_1 depositato note né provato l'avvenuta notifica alla controparte. La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con assegnazione di nuovo termine per note
127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 17 settembre 2024. Avvenuto il tempestivo deposito di note di trattazione scritta di che tuttavia anche in questo caso non Pt_1 ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso a parte appellata, tuttora non costi- tuita, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza 25 marzo 2024 l'appellante era stato avvisato esplicitamente della mancanza di prova della notifica dell'appello alla controparte, ma neanche con le note del 17 settembre 2024 ha rimediato.
La nuova formulazione dell'art. 111 comma 2, con l'esplicita costituzionalizza- zione del principio della ragionevole durata del giudizio, impone di escludere l'ap- plicabilità anche nel rito del lavoro della sanatoria ex art. 291 c.p.c. quando si sia di fronte a una notifica inesistente. Deve pertanto ritenersi superato l'orientamento che consentiva l'assegnazione del termine perentorio per rinnovare la notifica inesi- stente, che peraltro, anche in astratto, si presenta già difficilmente sanabile visto che la sanatoria presuppone un atto nullo, ma esistente (Cass. SS.UU. n° 20604 del
2008). Nella mancata costituzione della parte appellata, l'appello è improcedibile e non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo grado del giudizio.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 9 maggio 2023 dall
[...] contro , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1996 pronunciata in data 24 novembre
2022, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/200 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 24 settembre 2024 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 17 settembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 309/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, rap- Parte_1 presentato e difeso, dall'avv. Oliviero Atzeni, , pec CodiceFiscale_1 [...]
t, elettivamente domiciliato presso l'ufficio del- Email_1
l'avvocatura in Messina, Via Armeria 1 – appellante Pt_1
CONTRO
– Appellata non costituita Controparte_1
OGGETTO: iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli- appello avverso la sen- tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1996 pronunciata il 24 novembre 2022
CONCLUSIONI
Inps: riformare la sentenza impugnata statuendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto originario dell'interesse ad agire, o, in via subordinata, il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. In punto di spese, disporre la condanna di controparte per primo e secondo grado di giudizio, in via subordinata, compensare le spese del primo grado e adottare ogni conseguente pronuncia in or- dine a quelle del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, ha agito nei Controparte_1 confronti dell per ottenere la reiscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli dalle Pt_1 quali era stata cancellata quanto agli anni 2013 e 2014, nei quali rivendicava di avere lavorato per 101 giornate quale bracciante agricola alle dipendenze di Savana
s.r.l.
Nella resistenza dell con sentenza n° 1996 pronunciata in data 24 novembre Pt_1 N° 309/23 r.g.l.
2022 il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere con- dannando l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite. Pt_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 9 maggio 2023. Pt_1 [...] non è costituita. CP_1
Alla prima udienza (19 marzo 2023), trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione con l'assegnazione di termine per note, l non ha né Pt_1 depositato note né provato l'avvenuta notifica alla controparte. La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con assegnazione di nuovo termine per note
127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 17 settembre 2024. Avvenuto il tempestivo deposito di note di trattazione scritta di che tuttavia anche in questo caso non Pt_1 ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso a parte appellata, tuttora non costi- tuita, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza 25 marzo 2024 l'appellante era stato avvisato esplicitamente della mancanza di prova della notifica dell'appello alla controparte, ma neanche con le note del 17 settembre 2024 ha rimediato.
La nuova formulazione dell'art. 111 comma 2, con l'esplicita costituzionalizza- zione del principio della ragionevole durata del giudizio, impone di escludere l'ap- plicabilità anche nel rito del lavoro della sanatoria ex art. 291 c.p.c. quando si sia di fronte a una notifica inesistente. Deve pertanto ritenersi superato l'orientamento che consentiva l'assegnazione del termine perentorio per rinnovare la notifica inesi- stente, che peraltro, anche in astratto, si presenta già difficilmente sanabile visto che la sanatoria presuppone un atto nullo, ma esistente (Cass. SS.UU. n° 20604 del
2008). Nella mancata costituzione della parte appellata, l'appello è improcedibile e non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo grado del giudizio.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 9 maggio 2023 dall
[...] contro , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1996 pronunciata in data 24 novembre
2022, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/200 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 24 settembre 2024 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.