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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17566 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42762 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMANIA, 11/08/1992), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELLA CORTE MARIAROSARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 13/06/1984), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. INGLETTO RAMONA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. BARBARA RESEDI, in qualità di curatore speciale del minore
(Roma, 08/12/2014); Persona_1 2 terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/09/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla relazione more Parte_1
uxorio con , è nato il figlio Controparte_2 Persona_1
(Roma, 08/12/2014), riconosciuto da entrambi i genitori, ha
[...]
chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare la decadenza o in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale paterna sul figlio minore, nonché disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di
[...]
alla madre con obbligo del padre di contribuire al suo Per_1
mantenimento mediante il versamento della somma mensile di euro 300,00
oltre al 50% delle spese extra.
A sostegno e fondamento del ricorso la ha dedotto che il Parte_1
rapporto tra le parti è stato sempre caratterizzato da elevata conflittualità
soprattutto a causa delle condotte pure penalmente rilevanti serbate dal compagno che al quinto mese di gravidanza l'ha aggredita fisicamente, tanto da far intervenire le forze dell'ordine; che nel 2018 lo , animato da Per_1
gelosia, ha iniziato a pedinare e spiare la compagna giungendo financo ad installare un dispositivo gps sull'autovettura in uso alla stessa e introducendosi in tutti i profili social della ricorrente;
dopo aver interrotto la relazione, nel 2019, per amore del figlio, la è tornata a vivere Parte_1 3 con lo che tuttavia ha ripreso le stesse condotte assunte in Per_1
precedenza; nel 2021 i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione ove le parti vivevano con il figlio ed hanno rinvenuto sostanze stupefacenti nascoste in cucina, all'insaputa della ricorrente;
il resistente è stato tratto in arresto e poi sottoposto all'obbligo di firma;
nel 2022, dopo quattro mesi dal primo arresto, lo è stato colto nuovamente in flagranza di reato per Per_1
la detenzione di un chilogrammo di cocaina e posto agli arresti domiciliari;
a fronte di rifiuto della madre del resistente di riprenderlo in casa, la ricorrente decideva di ospitarlo per evitare che andasse in carcere con conseguente aumento dei litigi esitati anche in atti di violenza verbale;
esasperata dalla situazione, la ricorrente a settembre 2022 ha chiuso definitivamente la relazione con lo dopo averlo indotto a trasferirsi Per_1
in una casa a dallo stesso acquistata;
al fine di consentire ad Pt_2
di conservare un rapporto con il padre, l'esponente ha Persona_1
condotto il figlio presso l'abitazione paterna sebbene lo denigrasse Per_1
la stessa instillando in la convinzione che la madre fosse Persona_1
pazza, lo avesse abbandonato e non gli volesse bene, come riferito dal bambino alla madre;
nel febbraio 2023 la ricorrente si è recata presso l'abitazione dello per chiarire la situazione ma l'ex compagno ha Per_1
addossato la responsabilità dell'accaduto al bambino accusandolo di essere bugiardo, ha insultato e minacciato la che al culmine del litigio Parte_1
e nel timore che lo potesse far del male al bambino, ha afferrato una Per_1
mazza da baseball e ha colpito lo senza procurargli lesioni. Per_1
Costituitosi in giudizio ha contestato le Controparte_2
avverse allegazioni e istanze e ha chiesto di dichiarare la decadenza o la sospensione della ricorrente dalla responsabilità genitoriale sul figlio, 4
l'affidamento esclusivo di al padre o in subordine Persona_1
l'affidamento condiviso ed ha rappresentato la pendenza dinanzi al
Tribunale per i minorenni di Roma di un procedimento nell'ambito del quale è stata chiesta la sospensione della responsabilità genitoriale della madre sul figlio a seguito della denuncia sporta dal Persona_1
resistente medesimo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della che, secondo quanto dal medesimo dedotto, durante la Parte_1
convivenza, ha serbato condotte fisicamente e verbalmente aggressive e minacciose ai suoi danni, giungendo ad afferrarlo per il collo e colpirlo con calci e pugni e qualsiasi oggetto rinvenuto in casa;
che, in particolare, a seguito dell'episodio della mazza da baseball, lo si è recato presso il Per_1
pronto soccorso dove gli stono state diagnosticate lesioni multiple con prognosi di giorni dieci, ha sporto denuncia e il Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Tivoli ha chiesto disporsi il rinvio a giudizio della ricorrente.
Alla prima udienza del 08/01/2024 le parti hanno chiesto congiuntamente rinvio per trattative e il giudice delegato ha rinviato la causa all'udienza del 19/02/2024, poi differita al 12/03/2024, allorché le parti hanno chiesto ulteriore rinvio.
Con comparsa depositata in data 15/02/2024 si è costituita in giudizio l'avv. Barbara Resedi in qualità di curatore speciale del minore
[...]
che ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio su Persona_1
entrambi i genitori e sulle condizioni psicofisiche del minore e rappresentato che nelle more il Tribunale per i minorenni di Roma si è dichiarato incompetente stante la pendenza del presente giudizio.
Alla successiva udienza del 30/09/2024, comparsi i difensori delle parti, il curatore speciale del minore e la ricorrente, il giudice delegato, 5 preso atto che il resistente era stato arrestato per aver violato gli arresti domiciliari mentre era in auto con il minore, lette le relazioni del Servizio
Sociale di Roma Capitale e del Comune di Gallicano nel Lazio, luogo di residenza del resistente, si è riservato di adottare i provvedimenti provvisori e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 02/10/2024 ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, posto a carico Persona_1
del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di e a Persona_1
carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra,
disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del resistente e ctu psicologica nominando la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 28/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Premesso che il resistente è tuttora detenuto in carcere per reati in tema di stupefacenti e la ricorrente è stata condannata dal Tribunale di
Tivoli con sentenza non definitiva in quanto appellata alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di percosse e lesioni ai danni dell'ex compagno, così
riqualificato il reato di maltrattamenti in famiglia, tenuto conto del vincolo della continuazione e della riduzione di pena per la scelta di rito abbreviato,
mette conto evidenziare che il ctu nominato nel corso del procedimento,
all'esito degli accertamenti e dei colloqui clinici effettuati ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse.
La valutazione effettuata, attraverso l'analisi delle vulnerabilità e
delle risorse del sistema familiare, ha evidenziato una condizione di rischio 6 evolutivo del minore, associato a fragilità individuali di entrambi i genitori
e ad una difficoltà di integrazione cogenitoriale, anche a seguito dei
procedimenti penali a carico del sig. e del suo attuale stato di Per_1
detenzione che profilano zone d'ombra e di incertezza sulle prospettive
familiari, nonché sulle tempistiche e le modalità di realizzazione di un
progetto di intervento integrato a sostegno del nucleo. ….
Con riferimento al minore, , la valutazione effettuata ha Per_1
consentito un approfondimento sui fattori di rischio e le risorse di un
bambino di 10 anni con una vicenda familiare complessa che lo espone, sia
rispetto alle esperienze passate che alle prospettive future, a significativi
fronti di insicurezza individuale, familiare e sociale. Emergono due livelli di
funzionamento. Su un livello più esterno, è un bel bambino, elegante Per_1
e curato, estroverso, socievole, brillante e benvoluto in ambito scolastico e
amicale; ha un buon adattamento, la sua vita è ben organizzata, densa di
impegni e attività. Ma ad un livello più profondo, è un bambino che Per_1
non ha potuto beneficiare di un contesto di vita stabile, prevedibile e sicuro
da un punto di vista emotivo, e che è stato esposto in modo diretto e
indiretto ad esperienze molto dure della vita dei suoi genitori, che
certamente non risultano facili da comprendere né da elaborare per un
bambino della sua età. Su questa dimensione più profonda, l'intervento
adulto non sembra essere stato sintonizzato con i bisogni evolutivi del
minore, né realmente protettivo, né efficace. Ad oggi, per quanto la vita di
possa auspicabilmente continuare a viaggiare su binari ben Per_1
organizzati, emerge uno stato di malessere profondo e di sofferenza che
fatica a trovare un canale espressivo, perché al momento sembra prevalere
nel bambino la tendenza a fornire le risposte che l'ambiente si aspetta da 7 lui. Appare dunque necessario che gli adulti si dispongano a fornire ad
strumenti che gli consentano di portare avanti il suo percorso Per_1
evolutivo in modo più funzionale, affrontando le zone d'ombra relative alla
relazione con le figure genitoriali e le preoccupazioni di un futuro affettivo
incerto, e per consentire ad la costruzione di una propria identità Per_1
differenziata, più autentica e integrata. …..
I due genitori esprimono ….. significative similitudini che
evidenziano, in entrambi, una immaturità identitaria e una profonda
fragilità del senso del sé, che sollecitano vissuti dalle tonalità ansioso-
depressive. Si evidenzia inoltre, per entrambi, una scarsa capacità di
accedere alla dimensione emotiva e una scarsa capacità riflessiva, che si
riflette in una difficoltà nel riconoscere i bisogni, i vissuti e le emozioni
altrui differenziandoli dai propri, a sintonizzarsi con l'altro, che diviene
unicamente fonte di conferma o disconferma di sé. …..
La prospettiva esplicitata in CTU è che al termine dell'anno
scolastico 2024/2025, in cui completerà il ciclo della scuola Per_1
primaria, il nucleo madre-figlio si trasferirà stabilmente presso l'abitazione
del sig. marito della sig.ra , in zona via della Persona_3 Parte_1
Pisana a Roma, dove è già stato iscritto per il prossimo anno Per_1
scolastico. Sia nella casa paterna che nell'abitazione del marito della
madre, dove è prossimamente previsto il trasferimento del nucleo
ricomposto, viene indicato che potrà disporre di uno spazio Per_1
esclusivo. ….
Ai tempi della famiglia unita è stato immerso in un clima Per_1
aggressivo di intensa contrapposizione, svalutazione e denigrazione
reciproca, agita verbalmente e fisicamente da parte dei genitori anche in 8 presenza del minore, esposto all'instabilità dei distacchi e dei
ricongiungimenti. Ma anche a seguito della separazione, ha Per_1
continuato ad essere esposto a situazioni non tutelanti, e ad essere
attivamente coinvolto nelle vicende riguardanti gli adulti. ………..
Nella gestione della vicenda familiare, entrambi i genitori hanno
evidenziato un approccio superficiale e scarsamente sintonizzato sui bisogni
evolutivi del minore. In particolare, si rileva una difficoltà e di cogliere in
modo intuitivo e di allinearsi con le competenze cognitive ed emotive
connesse alla fase evolutiva del bambino, che talvolta viene
“sottovalutato”, ad es. nella comunicazione di evenienze significative come
il matrimonio della madre o lo stato detentivo del padre, talvolta viene
“sopravvalutato”, e informato di questioni che dovrebbero riguardare
unicamente gli adulti, ad es., come riferito, a fronte delle accuse mosse dal
padre, è stato informato sull'esito dell'esame tossicologico del Per_1
marito della sig.ra . Modalità che rischiano di minare la Parte_1
sicurezza emotiva del minore, strutturando il vissuto di un contesto di vita
instabile, imprevedibile e insicuro. ….
Con riferimento alle famiglie d'origine, i due versanti genitoriali
risultano in condizioni differenti. Mentre il sig. intrattiene rapporti Per_1
molto ravvicinati con la propria famiglia, in particolare con la sorella
maggiore e con la propria madre, che vivono a Roma, la sig.ra Parte_1
ha lei stessa rapporti molto distanti e occasionali con la famiglia d'origine,
che risiede in Romania. Sebbene la relazione tra la sig.ra e la Parte_1
famiglia d'origine del sig. non sia esente da ambivalenze e criticità, Per_1
anche per differenze di stile di vita e approccio educativo, non si sono
rilevate particolari preclusioni da parte della madre nell'accesso di Per_1 9 ai familiari del padre, che il minore ha frequentato nel tempo con una certa
continuità, e che sembrano rappresentare una risorsa affettiva e materiale,
che allo stato attuale consente di garantire ad anche un più Per_1
funzionale accesso alla figura paterna. ….
Emergono …. a livello evolutivo significativi fattori di rischio.
Sebbene risulti un bambino ben accudito rispetto a dimensioni Per_1
organizzative e pratico-concrete, ad un livello più profondo si rilevano
intensi sentimenti di ansia e insicurezza, solitudine e isolamento, come
riflesso di un vissuto di scarsa stabilità e sicurezza emotiva da parte dei
riferimenti primari. In una fase evolutiva in cui dovrebbe iniziare a farsi
strada una maggior consapevolezza di sé e dell'ambiente esterno, la
tendenza alla chiusura emotiva e alla rigidità ideativa non permettono ad
di valorizzare e potenziare le proprie risorse interne, ed esprimerle Per_1
in modo libero e spontaneo, inducendogli intensi stati d'ansia. In tal senso,
a fronte di una difficoltà profonda delle figure di riferimento primario di
sintonizzarsi emotivamente con i bisogni evolutivi del minore, si segnala in
particolare il rischio, in questa delicata fase di sviluppo identitario, di
disorientamento e distorsioni, laddove il vissuto di tende a riflettere Per_1
una immagine di sé che risulta confusa e scarsamente integrata, per certi
versi “infantilizzata”, per altri “adultizzata”. …...
Sulla base di quanto raccolto dai resoconti sulla vicenda familiare, si
rileva una maggiore centralità e continuità della sig.ra nella Parte_1
gestione della quotidianità del minore. Da un punto di vista funzionale, la
madre appare molto focalizzata sulla dimensione organizzativa, normativa
e strutturante, e sulla possibilità di fornire al figlio regole educative
socialmente accettabili. Lo stesso riconosce nella figura materna un Per_1 10 riferimento primario e affidabile, descrivendola tuttavia come poco
presente, severa e tendenzialmente irascibile. Il sig. ha Per_1
rappresentato una presenza materialmente più discontinua nella vita del
figlio, delegando alle figure femminili (la madre del minore, sua zia o sua
sorella) la gestione della quotidianità di e collocandosi in una Per_1
posizione più marginale, assolvendo ad una funzione maggiormente ludica
e affettiva per , che lo descrive come “calmo”, “gentile” e Per_1
tendenzialmente più tollerante. In tal senso, anche attraverso
l'approfondimento psicodiagnostico emerge, nel vissuto di , rispetto Per_1
alla rappresentazione della madre e del padre, un'inversione delle funzioni
tradizionalmente attribuite al materno e al paterno, che però non vengono
interiorizzate né integrate per la difficoltà di entrambi i genitori a
connettersi con il figlio ad un livello emotivo più profondo. Va evidenziato,
rispetto all'attuale situazione di assenza del padre, l'importanza che Per_1
acceda con continuità alla possibilità di avere sue notizie o di effettuare
videochiamate, avendo il bambino espresso un forte desiderio nei suoi
confronti, avendo peraltro rilevato nella madre forti ambivalenze nel
rappresentare il sig. come “terzo” nella relazione con il figlio….. Per_1
Allo stato attuale, la condizione detentiva del sig. , che Per_1
impedisce di fatto una reale e immediata condivisione delle scelte e delle
decisioni riguardanti il figlio, e l'assenza di determinazione rispetto agli
esiti e ai termini del procedimento penale in cui è coinvolto, suggeriscono la
conferma di una limitazione della responsabilità genitoriale paterna e di un
affidamento esclusivo alla madre, sig.ra , con possibilità di Parte_1
adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore, non essendo
emersi elementi di pregiudizio tali da giustificare un diverso affidamento. 11
…..
L'attuale condizione detentiva del sig. e la difficoltà di Per_1
prefigurarne le tempistiche e gli esiti, non consente ad oggi di definire
alcuna programmazione dei tempi di permanenza del minore con il padre.
Si ritiene, tuttavia, importante che possa coltivare con Persona_1
regolare continuità il proprio legame con il versante familiare paterno, e in
particolare con il nucleo della zia paterna, sig.ra , con il Persona_4
quale è già presente una consuetudine di frequentazione, potendo anche
Per_ beneficiare del legame con il cuginetto suo coetaneo. In tal senso,
un'organizzazione più strutturata della permanenza del minore presso
l'abitazione degli zii paterni, potrà inoltre consentirgli “finestre” più
regolari di accesso telefonico al padre. Si suggerisce che – nelle more della
detenzione paterna – il minore possa trascorrere fine settimana alterni
presso l'abitazione della zia paterna, dove la madre lo accompagnerà il
venerdì intorno alle 19.00 e lo andrà a riprendere la domenica allo stesso
orario, salvo diversi accordi. Per i periodi di vacanza, si propone inoltre
che il minore possa trascorrere presso gli zii brevi periodi di permanenza,
da concordare con la madre, durante le vacanze estive e natalizie. …...
Sulla base degli indicatori di rischio rilevati, si ritiene necessario che
il minore avvii tempestivamente un percorso di psicoterapia individuale,
possibilmente ad indirizzo psicodinamico, che lo aiuti nella comprensione e
nell'elaborazione della propria storia familiare, e che possa
accompagnarlo ad affrontare i compiti di sviluppo della fase adolescenziale
che si appresta ad affrontare, particolarmente significativa da un punto di
vista evolutivo per la formazione identitaria. In tal senso, in sede di CTU si
è trovata una convergenza nell'individuazione del Centro Clinico “Tana 12 libera tutti” (Sipsia – Istituto Winnicott) specializzato nel trattamento
psicoterapeutico del disagio dei bambini e degli adolescenti. …. Nel caso i
genitori non si rendano disponibili a sostenere economicamente l'intervento
psicoterapeutico del figlio in ambito privato, si ritiene necessario fare
riferimento al territorialmente competente, per l'attivazione CP_3
del percorso indicato. Al termine dello stato detentivo del sig. , si Per_1
suggerisce che la coppia genitoriale intraprenda un percorso di
Coordinazione Genitoriale, con l'obiettivo di concordare un Piano
Genitoriale che definisca le coordinate organizzative e le eventuali
tematiche connesse alla gestione cogenitoriale del minore. Si ritiene,
inoltre, che entrambi i genitori possano beneficiare di un percorso di
psicoterapia individuale presso professionisti di loro fiducia che possano
aiutarli ad elaborare i nodi problematici connessi alla propria esperienza
personale e relazionale. In tal senso, la sig.ra ha presentato in Parte_1
sede di CTU la certificazione relativa al proprio percorso individuale con la
Dott.ssa avviato ad agosto 2023. ….. Persona_6
Si suggerisce l'attivazione di un incarico di monitoraggio del nucleo
familiare da parte dei Servizi Sociali del Municipio XII di Roma Capitale,
con l'indicazione di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria
eventuali inadempienze rispetto alle indicazioni del Tribunale o, più in
generale, comportamenti genitoriali potenzialmente pregiudizievoli per il
minore.
Il Tribunale ritiene di potere e dovere condividere tali conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obietti, esenti da vizi logico-
giuridici, congruamente e adeguatamente motivate tenuto anche conto delle risposte date da ctu alle note ed osservazioni di parte. 13
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale Persona_1
spetta il compito di assicurare e curare la continuità della relazione di con la famiglia paterna, seguendo le indicazioni e i Persona_1
suggerimenti del ctu, il sollecito e tempestivo avvio di ad Persona_1
un percorso di psicoterapia individuale, possibilmente ad indirizzo psicodinamico, con invito alle parti ad intraprendere i percorsi meglio indicati in dispositivo e contestuale incarico al Servizio Sociale di Roma
Capitale Municipio XII di prendere in carico il caso con i compiti indicati in dispositivo.
Tenuto conto del perdurante stato detentivo del padre, della circostanza che la ricorrente è percettrice di un reddito netto mensile di euro
1.500,00 e ha recentemente contratto matrimonio e si è trasferita presso l'abitazione del coniuge, di talché non dovrà più sostenere il pagamento del canone locatizio di euro 760,00 mensili, il collegio reputa equo confermare le vigenti statuizioni economiche in forza del quale il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di
, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2023, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra,
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo,
gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, 14 le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente, mentre le spese di ctu, liquidate in separata sede, sono definitivamente poste a carico di ambo i genitori in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42762/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida il figlio minore (Roma, Persona_1
08/12/2014) in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata la sua residenza e alla quale spettano in vai del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con facoltà del padre di vedere ed incontrare solo previo accordo con la madre in Persona_1
ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
manda alla madre di assicurare la continuità della relazione di
[...]
con la famiglia paterna e in particolare con la zia paterna Per_1 Per_4
seguendo le indicazioni e i suggerimenti della ctu;
manda alla madre di far intraprendere ad , con Persona_1 15 sollecitudine e tempestività, un percorso di psicoterapia individuale, ad indirizzo psicodinamico;
manda ad ambo i genitori di intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale e ad entrambi, cessato lo stato detentivo dello
, un percorso di coordinazione genitoriale presso un centro o un Per_1
professionista individuato di comune accordo anche previa consultazione del Servizio Sociale;
dispone che a far data dal mese di ottobre 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Persona_1
somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base ottobre 2023, e condanna lo al versamento, in favore Per_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Persona_1
motivazione;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XII di prendere in carico il caso al fine di verificare l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni che precedono e segnalare immediatamente alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
manda ai genitori di consegnare a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati nonché di contattare il Servizio Persona_2 16
Sociale di Roma Capitale Municipio XII entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
revoca ogni precedente disposizione incompatibile con quelle che precedono;
condanna il resistente al pagamento delle spese Persona_1
processuali liquidate in favore della ricorrente e del curatore speciale in complessivi euro 4.200,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XII.
Roma, 21/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42762 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMANIA, 11/08/1992), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELLA CORTE MARIAROSARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 13/06/1984), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. INGLETTO RAMONA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. BARBARA RESEDI, in qualità di curatore speciale del minore
(Roma, 08/12/2014); Persona_1 2 terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/09/2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla relazione more Parte_1
uxorio con , è nato il figlio Controparte_2 Persona_1
(Roma, 08/12/2014), riconosciuto da entrambi i genitori, ha
[...]
chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare la decadenza o in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale paterna sul figlio minore, nonché disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di
[...]
alla madre con obbligo del padre di contribuire al suo Per_1
mantenimento mediante il versamento della somma mensile di euro 300,00
oltre al 50% delle spese extra.
A sostegno e fondamento del ricorso la ha dedotto che il Parte_1
rapporto tra le parti è stato sempre caratterizzato da elevata conflittualità
soprattutto a causa delle condotte pure penalmente rilevanti serbate dal compagno che al quinto mese di gravidanza l'ha aggredita fisicamente, tanto da far intervenire le forze dell'ordine; che nel 2018 lo , animato da Per_1
gelosia, ha iniziato a pedinare e spiare la compagna giungendo financo ad installare un dispositivo gps sull'autovettura in uso alla stessa e introducendosi in tutti i profili social della ricorrente;
dopo aver interrotto la relazione, nel 2019, per amore del figlio, la è tornata a vivere Parte_1 3 con lo che tuttavia ha ripreso le stesse condotte assunte in Per_1
precedenza; nel 2021 i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione ove le parti vivevano con il figlio ed hanno rinvenuto sostanze stupefacenti nascoste in cucina, all'insaputa della ricorrente;
il resistente è stato tratto in arresto e poi sottoposto all'obbligo di firma;
nel 2022, dopo quattro mesi dal primo arresto, lo è stato colto nuovamente in flagranza di reato per Per_1
la detenzione di un chilogrammo di cocaina e posto agli arresti domiciliari;
a fronte di rifiuto della madre del resistente di riprenderlo in casa, la ricorrente decideva di ospitarlo per evitare che andasse in carcere con conseguente aumento dei litigi esitati anche in atti di violenza verbale;
esasperata dalla situazione, la ricorrente a settembre 2022 ha chiuso definitivamente la relazione con lo dopo averlo indotto a trasferirsi Per_1
in una casa a dallo stesso acquistata;
al fine di consentire ad Pt_2
di conservare un rapporto con il padre, l'esponente ha Persona_1
condotto il figlio presso l'abitazione paterna sebbene lo denigrasse Per_1
la stessa instillando in la convinzione che la madre fosse Persona_1
pazza, lo avesse abbandonato e non gli volesse bene, come riferito dal bambino alla madre;
nel febbraio 2023 la ricorrente si è recata presso l'abitazione dello per chiarire la situazione ma l'ex compagno ha Per_1
addossato la responsabilità dell'accaduto al bambino accusandolo di essere bugiardo, ha insultato e minacciato la che al culmine del litigio Parte_1
e nel timore che lo potesse far del male al bambino, ha afferrato una Per_1
mazza da baseball e ha colpito lo senza procurargli lesioni. Per_1
Costituitosi in giudizio ha contestato le Controparte_2
avverse allegazioni e istanze e ha chiesto di dichiarare la decadenza o la sospensione della ricorrente dalla responsabilità genitoriale sul figlio, 4
l'affidamento esclusivo di al padre o in subordine Persona_1
l'affidamento condiviso ed ha rappresentato la pendenza dinanzi al
Tribunale per i minorenni di Roma di un procedimento nell'ambito del quale è stata chiesta la sospensione della responsabilità genitoriale della madre sul figlio a seguito della denuncia sporta dal Persona_1
resistente medesimo per maltrattamenti in famiglia nei confronti della che, secondo quanto dal medesimo dedotto, durante la Parte_1
convivenza, ha serbato condotte fisicamente e verbalmente aggressive e minacciose ai suoi danni, giungendo ad afferrarlo per il collo e colpirlo con calci e pugni e qualsiasi oggetto rinvenuto in casa;
che, in particolare, a seguito dell'episodio della mazza da baseball, lo si è recato presso il Per_1
pronto soccorso dove gli stono state diagnosticate lesioni multiple con prognosi di giorni dieci, ha sporto denuncia e il Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Tivoli ha chiesto disporsi il rinvio a giudizio della ricorrente.
Alla prima udienza del 08/01/2024 le parti hanno chiesto congiuntamente rinvio per trattative e il giudice delegato ha rinviato la causa all'udienza del 19/02/2024, poi differita al 12/03/2024, allorché le parti hanno chiesto ulteriore rinvio.
Con comparsa depositata in data 15/02/2024 si è costituita in giudizio l'avv. Barbara Resedi in qualità di curatore speciale del minore
[...]
che ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio su Persona_1
entrambi i genitori e sulle condizioni psicofisiche del minore e rappresentato che nelle more il Tribunale per i minorenni di Roma si è dichiarato incompetente stante la pendenza del presente giudizio.
Alla successiva udienza del 30/09/2024, comparsi i difensori delle parti, il curatore speciale del minore e la ricorrente, il giudice delegato, 5 preso atto che il resistente era stato arrestato per aver violato gli arresti domiciliari mentre era in auto con il minore, lette le relazioni del Servizio
Sociale di Roma Capitale e del Comune di Gallicano nel Lazio, luogo di residenza del resistente, si è riservato di adottare i provvedimenti provvisori e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 02/10/2024 ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, posto a carico Persona_1
del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di e a Persona_1
carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra,
disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del resistente e ctu psicologica nominando la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 28/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Premesso che il resistente è tuttora detenuto in carcere per reati in tema di stupefacenti e la ricorrente è stata condannata dal Tribunale di
Tivoli con sentenza non definitiva in quanto appellata alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di percosse e lesioni ai danni dell'ex compagno, così
riqualificato il reato di maltrattamenti in famiglia, tenuto conto del vincolo della continuazione e della riduzione di pena per la scelta di rito abbreviato,
mette conto evidenziare che il ctu nominato nel corso del procedimento,
all'esito degli accertamenti e dei colloqui clinici effettuati ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse.
La valutazione effettuata, attraverso l'analisi delle vulnerabilità e
delle risorse del sistema familiare, ha evidenziato una condizione di rischio 6 evolutivo del minore, associato a fragilità individuali di entrambi i genitori
e ad una difficoltà di integrazione cogenitoriale, anche a seguito dei
procedimenti penali a carico del sig. e del suo attuale stato di Per_1
detenzione che profilano zone d'ombra e di incertezza sulle prospettive
familiari, nonché sulle tempistiche e le modalità di realizzazione di un
progetto di intervento integrato a sostegno del nucleo. ….
Con riferimento al minore, , la valutazione effettuata ha Per_1
consentito un approfondimento sui fattori di rischio e le risorse di un
bambino di 10 anni con una vicenda familiare complessa che lo espone, sia
rispetto alle esperienze passate che alle prospettive future, a significativi
fronti di insicurezza individuale, familiare e sociale. Emergono due livelli di
funzionamento. Su un livello più esterno, è un bel bambino, elegante Per_1
e curato, estroverso, socievole, brillante e benvoluto in ambito scolastico e
amicale; ha un buon adattamento, la sua vita è ben organizzata, densa di
impegni e attività. Ma ad un livello più profondo, è un bambino che Per_1
non ha potuto beneficiare di un contesto di vita stabile, prevedibile e sicuro
da un punto di vista emotivo, e che è stato esposto in modo diretto e
indiretto ad esperienze molto dure della vita dei suoi genitori, che
certamente non risultano facili da comprendere né da elaborare per un
bambino della sua età. Su questa dimensione più profonda, l'intervento
adulto non sembra essere stato sintonizzato con i bisogni evolutivi del
minore, né realmente protettivo, né efficace. Ad oggi, per quanto la vita di
possa auspicabilmente continuare a viaggiare su binari ben Per_1
organizzati, emerge uno stato di malessere profondo e di sofferenza che
fatica a trovare un canale espressivo, perché al momento sembra prevalere
nel bambino la tendenza a fornire le risposte che l'ambiente si aspetta da 7 lui. Appare dunque necessario che gli adulti si dispongano a fornire ad
strumenti che gli consentano di portare avanti il suo percorso Per_1
evolutivo in modo più funzionale, affrontando le zone d'ombra relative alla
relazione con le figure genitoriali e le preoccupazioni di un futuro affettivo
incerto, e per consentire ad la costruzione di una propria identità Per_1
differenziata, più autentica e integrata. …..
I due genitori esprimono ….. significative similitudini che
evidenziano, in entrambi, una immaturità identitaria e una profonda
fragilità del senso del sé, che sollecitano vissuti dalle tonalità ansioso-
depressive. Si evidenzia inoltre, per entrambi, una scarsa capacità di
accedere alla dimensione emotiva e una scarsa capacità riflessiva, che si
riflette in una difficoltà nel riconoscere i bisogni, i vissuti e le emozioni
altrui differenziandoli dai propri, a sintonizzarsi con l'altro, che diviene
unicamente fonte di conferma o disconferma di sé. …..
La prospettiva esplicitata in CTU è che al termine dell'anno
scolastico 2024/2025, in cui completerà il ciclo della scuola Per_1
primaria, il nucleo madre-figlio si trasferirà stabilmente presso l'abitazione
del sig. marito della sig.ra , in zona via della Persona_3 Parte_1
Pisana a Roma, dove è già stato iscritto per il prossimo anno Per_1
scolastico. Sia nella casa paterna che nell'abitazione del marito della
madre, dove è prossimamente previsto il trasferimento del nucleo
ricomposto, viene indicato che potrà disporre di uno spazio Per_1
esclusivo. ….
Ai tempi della famiglia unita è stato immerso in un clima Per_1
aggressivo di intensa contrapposizione, svalutazione e denigrazione
reciproca, agita verbalmente e fisicamente da parte dei genitori anche in 8 presenza del minore, esposto all'instabilità dei distacchi e dei
ricongiungimenti. Ma anche a seguito della separazione, ha Per_1
continuato ad essere esposto a situazioni non tutelanti, e ad essere
attivamente coinvolto nelle vicende riguardanti gli adulti. ………..
Nella gestione della vicenda familiare, entrambi i genitori hanno
evidenziato un approccio superficiale e scarsamente sintonizzato sui bisogni
evolutivi del minore. In particolare, si rileva una difficoltà e di cogliere in
modo intuitivo e di allinearsi con le competenze cognitive ed emotive
connesse alla fase evolutiva del bambino, che talvolta viene
“sottovalutato”, ad es. nella comunicazione di evenienze significative come
il matrimonio della madre o lo stato detentivo del padre, talvolta viene
“sopravvalutato”, e informato di questioni che dovrebbero riguardare
unicamente gli adulti, ad es., come riferito, a fronte delle accuse mosse dal
padre, è stato informato sull'esito dell'esame tossicologico del Per_1
marito della sig.ra . Modalità che rischiano di minare la Parte_1
sicurezza emotiva del minore, strutturando il vissuto di un contesto di vita
instabile, imprevedibile e insicuro. ….
Con riferimento alle famiglie d'origine, i due versanti genitoriali
risultano in condizioni differenti. Mentre il sig. intrattiene rapporti Per_1
molto ravvicinati con la propria famiglia, in particolare con la sorella
maggiore e con la propria madre, che vivono a Roma, la sig.ra Parte_1
ha lei stessa rapporti molto distanti e occasionali con la famiglia d'origine,
che risiede in Romania. Sebbene la relazione tra la sig.ra e la Parte_1
famiglia d'origine del sig. non sia esente da ambivalenze e criticità, Per_1
anche per differenze di stile di vita e approccio educativo, non si sono
rilevate particolari preclusioni da parte della madre nell'accesso di Per_1 9 ai familiari del padre, che il minore ha frequentato nel tempo con una certa
continuità, e che sembrano rappresentare una risorsa affettiva e materiale,
che allo stato attuale consente di garantire ad anche un più Per_1
funzionale accesso alla figura paterna. ….
Emergono …. a livello evolutivo significativi fattori di rischio.
Sebbene risulti un bambino ben accudito rispetto a dimensioni Per_1
organizzative e pratico-concrete, ad un livello più profondo si rilevano
intensi sentimenti di ansia e insicurezza, solitudine e isolamento, come
riflesso di un vissuto di scarsa stabilità e sicurezza emotiva da parte dei
riferimenti primari. In una fase evolutiva in cui dovrebbe iniziare a farsi
strada una maggior consapevolezza di sé e dell'ambiente esterno, la
tendenza alla chiusura emotiva e alla rigidità ideativa non permettono ad
di valorizzare e potenziare le proprie risorse interne, ed esprimerle Per_1
in modo libero e spontaneo, inducendogli intensi stati d'ansia. In tal senso,
a fronte di una difficoltà profonda delle figure di riferimento primario di
sintonizzarsi emotivamente con i bisogni evolutivi del minore, si segnala in
particolare il rischio, in questa delicata fase di sviluppo identitario, di
disorientamento e distorsioni, laddove il vissuto di tende a riflettere Per_1
una immagine di sé che risulta confusa e scarsamente integrata, per certi
versi “infantilizzata”, per altri “adultizzata”. …...
Sulla base di quanto raccolto dai resoconti sulla vicenda familiare, si
rileva una maggiore centralità e continuità della sig.ra nella Parte_1
gestione della quotidianità del minore. Da un punto di vista funzionale, la
madre appare molto focalizzata sulla dimensione organizzativa, normativa
e strutturante, e sulla possibilità di fornire al figlio regole educative
socialmente accettabili. Lo stesso riconosce nella figura materna un Per_1 10 riferimento primario e affidabile, descrivendola tuttavia come poco
presente, severa e tendenzialmente irascibile. Il sig. ha Per_1
rappresentato una presenza materialmente più discontinua nella vita del
figlio, delegando alle figure femminili (la madre del minore, sua zia o sua
sorella) la gestione della quotidianità di e collocandosi in una Per_1
posizione più marginale, assolvendo ad una funzione maggiormente ludica
e affettiva per , che lo descrive come “calmo”, “gentile” e Per_1
tendenzialmente più tollerante. In tal senso, anche attraverso
l'approfondimento psicodiagnostico emerge, nel vissuto di , rispetto Per_1
alla rappresentazione della madre e del padre, un'inversione delle funzioni
tradizionalmente attribuite al materno e al paterno, che però non vengono
interiorizzate né integrate per la difficoltà di entrambi i genitori a
connettersi con il figlio ad un livello emotivo più profondo. Va evidenziato,
rispetto all'attuale situazione di assenza del padre, l'importanza che Per_1
acceda con continuità alla possibilità di avere sue notizie o di effettuare
videochiamate, avendo il bambino espresso un forte desiderio nei suoi
confronti, avendo peraltro rilevato nella madre forti ambivalenze nel
rappresentare il sig. come “terzo” nella relazione con il figlio….. Per_1
Allo stato attuale, la condizione detentiva del sig. , che Per_1
impedisce di fatto una reale e immediata condivisione delle scelte e delle
decisioni riguardanti il figlio, e l'assenza di determinazione rispetto agli
esiti e ai termini del procedimento penale in cui è coinvolto, suggeriscono la
conferma di una limitazione della responsabilità genitoriale paterna e di un
affidamento esclusivo alla madre, sig.ra , con possibilità di Parte_1
adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore, non essendo
emersi elementi di pregiudizio tali da giustificare un diverso affidamento. 11
…..
L'attuale condizione detentiva del sig. e la difficoltà di Per_1
prefigurarne le tempistiche e gli esiti, non consente ad oggi di definire
alcuna programmazione dei tempi di permanenza del minore con il padre.
Si ritiene, tuttavia, importante che possa coltivare con Persona_1
regolare continuità il proprio legame con il versante familiare paterno, e in
particolare con il nucleo della zia paterna, sig.ra , con il Persona_4
quale è già presente una consuetudine di frequentazione, potendo anche
Per_ beneficiare del legame con il cuginetto suo coetaneo. In tal senso,
un'organizzazione più strutturata della permanenza del minore presso
l'abitazione degli zii paterni, potrà inoltre consentirgli “finestre” più
regolari di accesso telefonico al padre. Si suggerisce che – nelle more della
detenzione paterna – il minore possa trascorrere fine settimana alterni
presso l'abitazione della zia paterna, dove la madre lo accompagnerà il
venerdì intorno alle 19.00 e lo andrà a riprendere la domenica allo stesso
orario, salvo diversi accordi. Per i periodi di vacanza, si propone inoltre
che il minore possa trascorrere presso gli zii brevi periodi di permanenza,
da concordare con la madre, durante le vacanze estive e natalizie. …...
Sulla base degli indicatori di rischio rilevati, si ritiene necessario che
il minore avvii tempestivamente un percorso di psicoterapia individuale,
possibilmente ad indirizzo psicodinamico, che lo aiuti nella comprensione e
nell'elaborazione della propria storia familiare, e che possa
accompagnarlo ad affrontare i compiti di sviluppo della fase adolescenziale
che si appresta ad affrontare, particolarmente significativa da un punto di
vista evolutivo per la formazione identitaria. In tal senso, in sede di CTU si
è trovata una convergenza nell'individuazione del Centro Clinico “Tana 12 libera tutti” (Sipsia – Istituto Winnicott) specializzato nel trattamento
psicoterapeutico del disagio dei bambini e degli adolescenti. …. Nel caso i
genitori non si rendano disponibili a sostenere economicamente l'intervento
psicoterapeutico del figlio in ambito privato, si ritiene necessario fare
riferimento al territorialmente competente, per l'attivazione CP_3
del percorso indicato. Al termine dello stato detentivo del sig. , si Per_1
suggerisce che la coppia genitoriale intraprenda un percorso di
Coordinazione Genitoriale, con l'obiettivo di concordare un Piano
Genitoriale che definisca le coordinate organizzative e le eventuali
tematiche connesse alla gestione cogenitoriale del minore. Si ritiene,
inoltre, che entrambi i genitori possano beneficiare di un percorso di
psicoterapia individuale presso professionisti di loro fiducia che possano
aiutarli ad elaborare i nodi problematici connessi alla propria esperienza
personale e relazionale. In tal senso, la sig.ra ha presentato in Parte_1
sede di CTU la certificazione relativa al proprio percorso individuale con la
Dott.ssa avviato ad agosto 2023. ….. Persona_6
Si suggerisce l'attivazione di un incarico di monitoraggio del nucleo
familiare da parte dei Servizi Sociali del Municipio XII di Roma Capitale,
con l'indicazione di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria
eventuali inadempienze rispetto alle indicazioni del Tribunale o, più in
generale, comportamenti genitoriali potenzialmente pregiudizievoli per il
minore.
Il Tribunale ritiene di potere e dovere condividere tali conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obietti, esenti da vizi logico-
giuridici, congruamente e adeguatamente motivate tenuto anche conto delle risposte date da ctu alle note ed osservazioni di parte. 13
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale Persona_1
spetta il compito di assicurare e curare la continuità della relazione di con la famiglia paterna, seguendo le indicazioni e i Persona_1
suggerimenti del ctu, il sollecito e tempestivo avvio di ad Persona_1
un percorso di psicoterapia individuale, possibilmente ad indirizzo psicodinamico, con invito alle parti ad intraprendere i percorsi meglio indicati in dispositivo e contestuale incarico al Servizio Sociale di Roma
Capitale Municipio XII di prendere in carico il caso con i compiti indicati in dispositivo.
Tenuto conto del perdurante stato detentivo del padre, della circostanza che la ricorrente è percettrice di un reddito netto mensile di euro
1.500,00 e ha recentemente contratto matrimonio e si è trasferita presso l'abitazione del coniuge, di talché non dovrà più sostenere il pagamento del canone locatizio di euro 760,00 mensili, il collegio reputa equo confermare le vigenti statuizioni economiche in forza del quale il padre è tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di
, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat con base ottobre 2023, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra,
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo,
gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, 14 le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente, mentre le spese di ctu, liquidate in separata sede, sono definitivamente poste a carico di ambo i genitori in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42762/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida il figlio minore (Roma, Persona_1
08/12/2014) in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata la sua residenza e alla quale spettano in vai del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con facoltà del padre di vedere ed incontrare solo previo accordo con la madre in Persona_1
ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
manda alla madre di assicurare la continuità della relazione di
[...]
con la famiglia paterna e in particolare con la zia paterna Per_1 Per_4
seguendo le indicazioni e i suggerimenti della ctu;
manda alla madre di far intraprendere ad , con Persona_1 15 sollecitudine e tempestività, un percorso di psicoterapia individuale, ad indirizzo psicodinamico;
manda ad ambo i genitori di intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale e ad entrambi, cessato lo stato detentivo dello
, un percorso di coordinazione genitoriale presso un centro o un Per_1
professionista individuato di comune accordo anche previa consultazione del Servizio Sociale;
dispone che a far data dal mese di ottobre 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Persona_1
somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base ottobre 2023, e condanna lo al versamento, in favore Per_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Persona_1
motivazione;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XII di prendere in carico il caso al fine di verificare l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni che precedono e segnalare immediatamente alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
manda ai genitori di consegnare a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati nonché di contattare il Servizio Persona_2 16
Sociale di Roma Capitale Municipio XII entro sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
revoca ogni precedente disposizione incompatibile con quelle che precedono;
condanna il resistente al pagamento delle spese Persona_1
processuali liquidate in favore della ricorrente e del curatore speciale in complessivi euro 4.200,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XII.
Roma, 21/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi