Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
702/2023 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice Relatore ed estensore
Ha emesso sentenza NON DEFINIITVA sul ricorso di
,nata in [...], Leninakan il 27/01/1980, residente a [...]
C.F. 1 ) rappresentata e difesa per procura speciale rilasciata il 14/01/2023, dall'Avv. 126, (c.f.
Codice Fiscale 2 ) del Foro di ST NE (cod. fisc.:
Avverso
nato in [...] il [...] e residente in [...], 'c.f. C.F. 3 Parte 2
,
Via Roma 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Porricolo (c.f. C.F. 4 ), con studio in
Asti, Via Incisa n. 10 e presso lo stesso elettivamente domiciliato, giusta delega in atti (il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. al seguente numero di fax: P.IVA 1 o al seguente indirizzo p.e.c.: Email 1
Costituito anche
Parte 3 (C.F. C.F. 5 ), nato in [...] il [...], res.te in Santo NO BE
(CN), Via F. Pistone 16;
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 6 nato ad [...] il [...], res.te in res.te in Santo NO
BE (CN), Via F. Pistone 16;
con il CS Avv. Francesca Pavese.
"Voglia il Tribunale III.mo,
respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda avversaria, previa reiterazione della richiesta di espulsione dei video prodotti dalla controparte in violazione dell'art. 615 cod. penale, previa remissione in istruttoria della causa con reiterazione delle istanze richieste nelle memorie istruttorie e non accolte,
Parte 2 per grave violazione dei
- pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito doveri nascenti dal matrimonio;
- Previo mantenimento della presa in carico del nucleo familiare dell'esponente già conosciuto da parte dei
Servizi Sociali competenti, confermare i provvedimenti provvisori assunti con provvedimento 03/06/2024 nella parte in cui si dispone che i figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la madre;
- Confermare le modalità di visita contenute nel predetto provvedimento 03/06/2024. La ricorrente non si oppone tuttavia in ordine ad un'estensione degli orari di visita che prevedano il pernottamento dei figli dal padre a weekend alterni ed il mantenimento del diritto di visita nella giornata di mercoledi dalle ore 16 alle
22 durante i periodi scolastici e dalle 10 alle 22 nei periodi di vacanza;
Confermare l'obbligo di versamento della somma di € 250,00 per ciascun figlio, a titolo assegno di
-
mantenimento, somma rivalutanda annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole, secondo il protocollo vigente presso il tribunale di Asti, cui si rimanda;
Confermare la disposizione della percezione dell'assegno unico ed ogni altro emolumento a carattere previdenziale/assistenziale, afferente alla prole per i figli minori nella misura del 100% in favore della ricorrente ordinando al ricorrente di provvedere alla cancellazione della domanda presentata in precedenza, incombente che se non svolto impedisce alla sig.ra Parte 1 di poter percepire quanto stabilito dal
Tribunale.
Col favore delle spese legali oltre spese generali e C.p.a. come per legge."
Conclusioni della parte resistente:
"Nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
Assegnare la casa coniugale al marito;
Affidare i figli ai genitori congiuntamente;
Collocare i figli medesimi presso i genitori in modo alterno di settimana in settimana;
Disporre un regime di mantenimento diretto della prole;
Porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti;
Disporre la percezione degli assegni unici familiari al 50% tra i genitori;
Condannare controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
In ogni caso con il favore delle spese di lite." Conclusioni del Curatore Speciale:
"Voglia il Tribunale III.mo, contrariis reiectis:
-CONFERMARE l'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, come da provvedimenti provvisori e urgenti in vigore;
-CONFERMARE le condizioni di affidamento come disposte dal Giudice con decreto del 03/06/2024 di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con l'aggiunta di un pernottamento settimanale presso il padre;
ovvero, in alternativa, DISPORRE la previsione di weekend a settimane alterne presso il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento;
-CONFERMARE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare (e dunque sia dei minori che dei genitori) da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con funzioni di monitoraggio e supporto sociale, nonché da parte del Servizio di Psicologia territorialmente competente;
-CONFERMARE a carico del Sig. Parte 2 l'obbligo di versare, entro il giorno di ogni mese, in favore della sig.ra Parte 1 , a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, una somma pari ad Euro
250,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie giusto protocollo d'intesa del Tribunale di Asti;
-CONFERMARE il diritto, in capo alla madre, di percepire integralmente, e dunque nella misura del 100%,
l'assegno unico e universale ed ogni altro emolumento a carattere previdenziale/assistenziale afferente alla prole."
OSSERVATO
Parte ricorrente propone in questa sede domanda per separazione giudiziale, avverso il coniuge - sposato in data 16 Febbraio 2012 nel territorio della Federazione Russa, matrimonio non registrato in Italia (doc n.01 attoreo).
Dal matrimonio nascevano i figli Parte_3
,nato in [...] il [...] e Controparte_1 nato
,
ad Asti il 05/10/2018.
Il nucleo vive, sin dal 2016, sul territorio italiano, avendo qui radicato da allora, in modo continuo, la propria vita familiare.
Parte attrice articola altresì domanda di addebito, a tale fine invocando i ritenuti atti di violenza familiare, confluiti nel fascicolo di indagini 1415/2022 RGNR Procura della Repubblica di Asti, ed in forza dei quali il
GIP presso il Tribunale di Asti, ex art.282 bis c.p.p., adottava la misura dell'allontanamento del convenuto dalla casa familiare, di divieto di avvicinamento alla persona offesa Parte 1 ed ai figli Pt 3 e
CP 1 e a tutti i luoghi da loro frequentati, nonché del divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.
Il capo di imputazione era così formulato: A). Delitto di cui all'art. 572 c. 2, 61 n. 11 quinquies C.P., perché, marito di IB KN e padre dei loro figli minori RU (cl. 2012) e VI (cl. 2017), maltrattava la moglie, e di NO BE riflesso i figli, con condotte di violenza psicologica, verbale e fisica, tali da rendere la loro vita INDAGATO come segue: domestica cupa, triste, dolorosa e la loro vita in generale chiusa, isolata e foriera di gravi danni
Nella specie, giunti in Italia dalla Russia nel 2016 quali rifugiati politici, dapprima vivendo in per la psiche della donna e l'armonica crescita dei figli minori. LO e poi in LI, l'uomo adottava verso la moglie ed il figlio RU già noto, ed in seguito. anche il secondo figlio nato nel 2017, condotte oppressive sempre più ingravescenti, impedendo alla donna di frequentare ambienti esterni alla famiglia, ostacolando la sua frequentazione della scuola media, della psicologa dei Servizi Sociali che avevano curato il loro accoglimento, non lasciandola mai sola, obbligandola ad aspettarlo per uscire di casa;
le impediva così di far giocare i bambini al parco o di portarli fuori;
le imponeva di stare tutti chiusi in casa anche durante il fine settimana mentre lui riposava atteggiamenti contro i quali ella debolmente protestava, e che col tempo si intensificavano. Dopo il trasferimento in un alloggio acquistato con mutuo immobiliare in LI, l'uomo perseverava in tale esclusione della famiglia dal mondo esterno, dimostrandosi ossessionato da considerazioni economiche (pur provenendo la moglie da una famiglia con solido patrimonio), negando qualunque iniziativa o proposta della donna o dei figli per la pretesa necessità di risparmiare, sottraendo così i bambini ad ogni esperienza di vita. Opprimeva la moglie con l'obbligarla a vestirsi come voleva lui, a nascondersi rispetto ai terzi, col risultato che quando erano fuori ella camminava a testa bassa per non attirare l'attenzione di altri uomini e dar luogo a discussioni. Ancora, le impediva di prendere la patente di guida e di cercare un lavoro, la controllava ossessivamente, ad esempio di notte prendendole il telefono e verificandone il contenuto, e registrandone i comportamenti. Dal novembre 2021 la situazione si aggravava, dopo che l'uomo aveva scoperto che ella si era rivolia per aiuto ai Servizi Sociali (conosciuti al momento dell'arrivo in Italia) e le aveva impedito di recarsi all'incontro stabilito: l'aveva afferrata per la gola quasi soffocandola dicendole "Sappi che io so tutto", e da quel momento aveva attuato costante pressione psicologica su di lei, sottraendo i documenti dei bambini, ripetendole che poteva controllare i suoi spostamenti e registrare le sue posizioni e chiamate, relegandola a cenare da sola mentre egli sedeva a tavola con i figli consumando ciò che ella aveva preparato. Iniziava altresì a minacciarla avvertendola di non allontanarsi da lui
"altrimenti l'avrebbe trovata ed ammazzata", ingiungendole di non chiedere aiuto a nessuno, tanto meno di far comparire a casa le FF.00. perché in tal caso "l'avrebbe strangolata". Con analoghe minacce reagiva alla prospettazione della moglie di separarsi da lui, stante il carattere invivibile del loro menage. Attuava nuovamente violenze fisiche, aggredendola mentre dormiva col figlio VI, tentando di strangolarla, ma si arrestava perché questi si svegliava. Di recente, poiché la donna da luglio 2022 aveva iniziato a lavorare presso l'agriturismo Archè di Santo NO BE, e l'uomo aveva invece perso il lavoro, i suoi atteggiamenti oppressivi e violenti peggioravano: richiesto di una piccola collaborazione domestica quale buttare l'immondizia, affrontava la moglie con l'espressione "Tu non puoi comandarmi, non puoi dirmi cosa fare, sei una donna", e, ribadendo il concetto, l'afferrava con le mani al collo dicendole "Tu chi sei, per dirmi cosa fare". Inoltre, le imponeva di gestire lui il suo stipendio, dandole esclusivamente il necessario per la spesa. Con tali condotte AR AG cagionava grave pregiudizio alla salute psicofisica della moglie e dei figli. Reato commesso con l'aggravante di avere agito in presenza dei figli minori ed in danno anche dei medesimi.
Reato commesso in LO (AT) e LI (AT) dall'anno 2016 al 20.10.2022, data dell'applicazione del provvedimento ex art. 403 C.C. con collocazione di minori e madre in struttura protetta;
B) Delitto di cui agli artt. 582-585-577 c. 1 n. 1, 61 n. 11 quinquies C.P., perché, aggredendo la moglie IB KN afferrandola al collo per soffocarla, le cagionava lesioni personali giudicate guaribili in gg. 10 di prognosi s.c., per "mal di gola dopo soffocamento seguito alla aggressione del marito avvenuto ieri sera il 19.10. ore 19", come da referto del 20.10.2022 ore
18.01 dell'Ospedale di Acqui Terme. Reato commesso con l'aggravante di avere agito in danno della moglie ed in presenza dei figli minori.
Reato commesso in LI (AT) il 19 ottobre 2022.
In cui sono persona offesa: la moglie IB KN nata in [...] il [...], res.te in LI (AT), via Buenos
Aires 126; i figli minori AR RU nato in [...] il [...]; e AR VI nato ad
Asti il 05.10.2017; residenti e conviventi con la madre;
Parte convenuta, sul punto, eccepisce esser stato detto filone di indagine oggetto di archiviazione (pacifico in atti, ed anche documentale) e, associandosi alla domanda per separazione, a sua volta introduce azione per declaratoria di addebito in danno di controparte, sulla scorta di una asserita infedeltà coniugale perpetrata dalla moglie.
Nulla quaestio circa i presupposti per pronunzia di separazione, essendo palese, dal tenore delle difese e dal contegno delle parti, la intollerabilità della comunione coniugale.
Esaminando in ordine logico le questioni sopra riassunte, si osserva che la archiviazione in sede penale, in sé, non assume portata ostativa all'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Sebbene privi - a parere delle autorità che hanno scandagliato in separato procedimento il materiale raccolto di rilevanza penale, i fatti descritti dalla coniuge sono nondimeno idonei a configurare motivo di
-
addebito della separazione al marito: ciò che, a parere del collegio, è dato rinvenire nella fattispecie in esame, trattandosi di condotte che violano gravemente l'ordine familiare, ed alle quali può attribuirsi efficacia causale immediata, rispetto alla frattura coniugale, tanto evincendosi da quello stesso materiale di indagine, che le parti hanno qui introdotto in giudizio.
Si osserva infatti come il personale, che ha seguito il nucleo sin dall'arrivo in Italia (e tanto consente di avere uno scorcio realistico, e cronologicamente collocato in modo dinamico, della vita familiare) abbia, per conoscenza diretta, potuto riferire (durante le SIT, qui prodotte) dati di estremo interesse.
CP Persona 1 referente nel progetto di accoglienza SPRAR, che prendeva in carico il nucleo familiare '
di causa, evidenziava come la moglie denotasse una volontà di apertura al nuovo modello sociale cui era approdata, mentre il marito palesava (circostanza appresa de visu) atteggiamenti di pesante controllo sulla stessa;
precisava esser prioritario, per detta del marito, che questi, e non la moglie, procedesse a conseguire in Italia titoli di studio, ovvero anche la semplice licenza di guida, ribadendo al personale che sarebbe stato onere del marito "affrontare" il mondo esterno, reperire una occupazione, mentre la moglie avrebbe al più potuto lavorare in casa (cfr. SIT del 21.10.2022).
Appare anche significativo come, dinanzi al personale, la ricorrente apparisse timorosa delle conseguenze di possibili esternazioni riguardo al marito, apparendo (anche in incontri avvenuti tempo dopo la partecipazione al programma di assistenza) spaventata, e preoccupata di esser spiata in vario modo (e tale timore, certamente fonte di grande stress, si rivelava anche fondato, su ciò vedi infra quanto ai video realizzati dal marito nella abitazione coniugale).
Tali ultime circostanze, afferenti ad un atteggiamento di prostrazione e generale paura delle reazioni del marito, sono confermate anche nelle SIT (21.10.2022) di Persona_2, anch'essa partecipante al progetto di accoglienza del nucleo all'arrivo in Italia.
Sentita il 15,4,2023, la dott.ssa Persona 3 riferiva, in modo chiaro, circa la difficoltà di intraprendere un percorso psicologico con la attrice, in quanto il marito si opponeva, affermando di non ritenerlo necessario [la circostanza è significativa: integrando grave violazione dei doveri di solidarietà nel matrimonio, non solo perché implica, ancora una volta, un atteggiamento padronale, da parte del marito;
ma anche perché quest'ultimo, nelle proprie difese, insiste ripetutamente sulle difficoltà psicologiche, patite in passato dalla moglie, anche in conseguenza di lutti familiari e dell'allontanamento dalla propria famiglia di origine;
onde avrebbe il convenuto semmai dovuto assumere un atteggiamento pienamente supportivo di un percorso, volto al recupero di serenità ed equilibrio, nella coniuge].
Anche la detta dott.ssa Per 3 riporta (in un quadro che si fa decisamente coerente sul punto) circa il metus reverentialis, che la donna manifestava dinanzi a lei, rispetto alla idea di dovere sottostare alle
"prescrizioni" del marito.
Di tenore analogo sono le dichiarazioni rese dai sigg.ri Testimone_1 e Parte 4 che, a partire dalla estate 2022, presso il proprio Agriturismo, davano impiego alla attrice.
E ne constatavano il significativo livello di sofferenza fisica e trascuratezza materiale - la ricorrente non era neppure in condizioni di usare una automobile per recarsi al lavoro, il che appare coerente alle dichiarazioni, sopra riportate, del personale , quanto alle imposizioni del marito, anche su detto punto
- avendo inoltre il Tes_1 riferito su uno specifico episodio, nel quale l'odierno convenuto si recava presso l'Agriturismo, assumeva un atteggiamento minaccioso e violento, dettato ragionevolmente dalla possessività verso la moglie (non avendola trovata in loco).
Di lì a poco l'intervento dei Carabinieri avrebbe dato principio ad un procedimento ex art. 403 cc, con la collocazione della madre e dei figli presso una Comunità protetta.
Quanto alle paure, manifestate dalla attrice, di esser spiata - cui si è accennato - le stesse erano d'altro canto giustificate: si osserva aver il marito sinanche prodotto qui in giudizio videoregistrazioni, acquisite nella casa familiare, all'insaputa della moglie, ciò che, ancora una volta, perfeziona ulteriore atto di prepotenza e controllo, nell'ambito del delineato quadro di gestione "padronale" del menage familiare.
Tutto quanto riferito sembra decisamente idoneo a fondare la domanda di addebito - cfr., su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. n. 22294 del 2024, quanto al rilievo delle violenze cd morali, nella determinazione dell'addebito, su un piano analogo agli atti di violenza fisica (dei quali, nel caso in esame, non vi è invece riscontro).
Parte convenuta pare invero aver instaurato, nel menage familiare, un modus operandi, volto a sminuire, su base regolare, il valore della moglie, conculcarne le libertà, impedirne una normale vita sociale e lavorativa.
Come evincibile dal narrato degli operatori dei servizi, detto approccio appariva ontologico al modello familiare pensato dal marito, sin dall'arrivo in Italia, e certamente la reiterazione di detti modelli di comportamento, per anni, vale ad integrare causa scatenante della frattura tra i coniugi.
In detto quadro, si osserva infine, non sembra neppure casuale che i Servizi, che oggi proseguono la presa in carico delle parti e dei minori, abbiano da ultimo riportato un miglioramento della attitudine e dell'umore della moglie, una volta liberata dal detto giogo.
L'azione specularmente svolta dalla difesa convenuta, in punto addebito, va invece rigettata.
Ritiene il marito esser stato oggetto di tradimento, e deduce sul punto le seguenti circostanze (e capi di prova):
"1) La moglie ha tradito il marito più volte con un cittadino macedone, tal Per 4, in allora di 38 anni.
2) Un rapporto sessuale tra i due è avvenuto all'interno di una macchina parcheggiata nell'officina dell'uomo, mentre il figlio più piccolo della signora Parte_1 veniva lasciato fuori a giocare, esposto ai pericoli del luogo.
3) La moglie denunciò falsamente il marito in quanto intendeva che egli finisse in carcere e lei potesse continuare la relazione con l'amante."
Le allegazioni sono palesemente generiche, neppure temporalmente inquadrate, e nulla è allegato, quanto al necessario requisito, del nesso causale, tra la presunta violazione, e la fine della affectio coniugalis.
[solo ad abundantiam, si osserva che, dato tutto quanto sopra premesso, una meramente ipotetica, e non provata, relazione extraconiugale della ricorrente costituirebbe, al più, effetto di un quadro familiare già compromesso, e non causa dello stesso].
Per ciò che attiene alle ulteriori questioni controverse, in particolare in riferimento alle condizioni di affido, di miglior interesse per la prole,
ritiene il collegio che debba esser acquisito un contributo specialistico, attraverso CTU, viste le criticità emerse in corso di causa quanto alle dinamiche familiari.
Con separata ordinanza verrà dunque:
a) Disposta la nomina di CTU;
b) Richiesta alla Procura della Repubblica in sede copia degli atti (ove ostensibili) di tutti i procedimenti accesi avverso le parti;
c) Richiesta al Tribunale Minorenni del Piemonte copia degli atti del procedimento sub 2120 del 2022, soltanto parzialmente qui prodotti.
Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale
NON definitivamente pronunziando,
Dichiara la separazione giudiziale tra le parti,
con addebito al convenuto;
rigetta la domanda di addebito formulata da quest'ultimo;
Dispone la remissione della causa in istruttoria, per i seguenti incombenti, come da separata ordinanza:
a) Nomina di CTU;
b) Richiesta alla Procura della Repubblica in sede di copia degli atti (ove ostensibili) di tutti i procedimenti accesi avverso le parti;
c) Richiesta al Tribunale Minorenni del Piemonte copia degli atti del procedimento sub 2120 del
2022, soltanto parzialmente qui prodotti.
Spese al definitivo.
Asti, camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il giudice relatore estensore dott. Pasquale Perfetti