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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia NO Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 303/2023 promossa da
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Viano (PEC: , Email_1
presso la quale sono tutti elettivamente domiciliati in Chivasso (To), Via Lungo Piazza d'Armi
n. 7.
APPELLANTI
Contro
C.F. e C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Manni (PEC: CodiceFiscale_5
rdineavvocatitorino), presso il quale sono elettivamente domiciliati, in Email_2
Torino, Via Palmieri 57.
APPELLATI e appellanti in via incidentale
E
1 C.F. , e C.F. CP_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Aldo COLOSIMO (PEC: C.F._7
, presso il quale sono elettivamente domiciliati, in Email_3
Torino, Via Susa n. 31
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 20/01/2023
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
In via principale nel merito in accoglimento della domanda riconvenzionale interposta in primo grado, e per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n. 53 / 2023, resa dal Tribunale Civile di
Ivrea, nella persona del Dott. Alessandro Petronzi, pubblicata in data 20.01.2023 e notificata in data 01.20.2023, che ha statuito sulla domanda riconvenzionale interposta dai SI.ri ; Parte_1
Previo l'integrale rifacimento della condotta interrata presente a spese e cura dei SI.ri
, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione di Parte_1
una servitù coattiva a favore del fondo in proprietà ai SI.ri tesa a consentire il Parte_1
passaggio e lo scarico delle acque fognarie provenienti dal detto fondo attraverso il fondo di proprietà ; il tutto, per il tramite del già esistente tracciato di cui alla ben nota tubatura CP_1
interrata che, a sua volta, al termine della propria corsa, va a collegarsi alla tubazione della fognatura comunale sita in Via Delle Ville;
il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di tutti gli atti del presente giudizio;
Conseguentemente e, per l'effetto, facoltizzare gli odierni appellanti SI.ri alla Parte_1
prosecuzione dell'utilizzo della tubazione fognaria così come scaturente all'esito degli interventi di rifacimento della stessa, con l'ulteriore conseguenza di ordinare al conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento di costituzione di diritto reale ai sensi di legge;
In via istruttoria
- Accogliere, in quanto ammissibili e rilevanti, tutti i documenti già versati in atti;
- Per la sola ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio non dovesse ritenere già bastevole, ai fini dell'accoglimento dell'appello interposto dai fratelli ai danni della sentenza di primo Parte_1
2 grado, il materiale già presente in atti e scaturente dai precedenti accertamenti peritali demandati al C.T.U. Ing. sia in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e sia in sede Per_1
del giudizio ordinario di primo grado, ammettere e disporre C.T.U. percipiente sui luoghi di causa finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di costituzione di servitù coattiva di scarico delle acque nere, con accertamento che, nel rispetto dei presupposti di legge e dei diritti del fondo servente e del fondo dominante, l'unico percorso possibile e più conveniente per tutti sia quello esistente, soprattutto allorquando la condotta dovesse, come già espresso dai fratelli , essere sottoposta ad un rifacimento ex novo Parte_1
della medesima anche in forza dell'azione esecutiva già interposta dagli appellati , da CP_1
eseguirsi nel rispetto dell'arte e della tecnica e provvedendo, in ultimo, l'eventuale nominando
C.T.U. a statuire la misura dell'eventuale indennità che dovesse essere di spettanza ai SI.ri
; CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, oneri fiscali, rimborso forfetario nella misura del 15 %, spese di C.T.U. e C.T.P. sia del presente grado che del precedente grado di giudizio;
Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio con eventuali domande nuove che dovessero essere interposte ai danni degli odierni appellanti SI.ri . Parte_1
Per la parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
contrariis rejectis;
- dichiarare inammissibile il doc. 12 prodotto dagli appellanti nel presente giudizio di appello;
- dichiarare inammissibili, e comunque respingere, le istanze istruttorie (prova per testimoni e
C.T.U.) formulate per la prima volta dagli appellanti nel presente giudizio di appello;
- dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto da , Parte_3
e avverso la sentenza 20.01.2023, n. 53 del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Ivrea;
- in accoglimento dell'appello incidentale formulato da ed a Controparte_1 [...]
, ed in parziale riforma della sentenza 20.01.2023, n. 53 del Tribunale di Ivrea: (I) CP_2
porre interamente a carico di , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro e, come disposto dal Tribunale di Ivrea, in solido con la ed il NO CP_5
3 per la metà, le spese della c.t.u. acquisita nel giudizio di primo grado;
e (II) porre interamente a carico di , Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_6
e le spese della c.t.u. disposta nel procedimento di a.t.p. n. 3753/2016
[...] CP_3
R.G. Tribunale di Ivrea;
- in accoglimento dell'appello incidentale formulato da ed a Controparte_1 [...]
, ed in parziale riforma della sentenza 20.01.2023, n. 53 del Tribunale di Ivrea, CP_2
dichiarare tenuti e condannare , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
e a rifondere a ed a Controparte_6 CP_3 Controparte_1 [...]
: (I) la metà della spesa (contributo unificato e bollo) da essi sostenuta per l'iscrizione CP_2
a ruolo del giudizio di primo grado rubricato al n. 652/2019 R.G. Tribunale di Ivrea, ammontante ad € 272,50; (II) le spese di iscrizione a ruolo (€ 286,00) e le spese legali del procedimento di a.t.p. n. 3753/2016 R.G. Tribunale di Ivrea;
(III) le spese sostenute per le prestazioni del proprio consulente di parte nel procedimento di a.t.p. n. 3753/2016 R.G.
Tribunale di Ivrea, ammontanti ad € 1.268,80; (IV) le spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 28 D. Lgs. 28/2010, ammontanti ad € 741,04;
- dichiarare tenuti e condannare , e in solido tra loro, a Pt_3 Pt_1 Parte_2
rifondere agli appellati le spese del presente giudizio, maggiorate del 30% per la redazione degli atti in forma ipertestuale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al C.P.A. ed all'IVA
Per le parti appellate e CP_3 Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
nulla opponendo all'ammissione delle produzioni ed istanze istruttorie di parte appellante;
dare atto che essi appellati nulla oppongono all'accoglimento dell'appello principale proposto dai signori;
Parte_1
rigettare l'appello incidentale proposto dai signori , siccome inammissibile e CP_1
comunque infondato;
anche ai sensi dell'art. 343 c. 2 c.p.c., in parziale riforma della sentenza di primo grado unicamente nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite e peritali, ai sensi dell'art. 92
4 c. 2 c.p.c. voglia compensare integralmente o in percentuale maggiore del 50% liquidata dal
Giudice di prime cure;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine e per effetto del dispiegato appello incidentale, con compensazione totale o nella percentuale maggiore del 50% ritenuta di giustizia ad esito del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e , Controparte_1 Controparte_2
titolari di diritti reali sugli immobili siti in Brozolo, composti da alloggi ad uso civile abitazione con circostante terreno, confinante con gli immobili ad uso civile abitazione, di proprietà dei convenuti e dei convenuti , chiedevano, in via principale, Parte_1 CP_7
l'accertamento della nullità della scrittura privata del 30.04.2006, in forza della quale il dante causa degli attori aveva contrattualmente concesso a favore dei convenuti la costituzione di una servitù di scarico fognario di acque nere, gravante sulla parte degli immobili attorei adibiti a giardino ed in favore degli immobili di proprietà dei convenuti, previa realizzazione di una condotta fognaria, idonea a consentire lo scarico delle acque nere nella fognatura pubblica, transitando nel sottosuolo del giardino di proprietà attorea.
Gli attori lamentavano la manifestazione, nel corso del 2015, lungo il confine tra le proprietà
ed , di perdite e ristagni d'acqua maleodoranti, in assenza di qualsiasi CP_1 Parte_1
attività di manutenzione straordinaria, espressamente prevista nella scrittura privata del
30.04.2006 a carico dei beneficiari della servitù, necessaria ad eliminare le problematiche accertate.
La proprietà documentava di avere già instaurato un procedimento ai sensi dell'art. CP_1
696 bis c.p.c. (r.g. 3753/2016), culminato con il deposito della perizia del CTU incaricato, Ing.
la quale aveva appurato la presenza di talune criticità, più precisamente in quattro Per_1
punti, in cui la tubazione della fognatura presentava deformazioni interne, probabilmente a causa di radici e/o non corretta posa delle tubazioni stesse.
Gli attori chiedevano pertanto accertarsi la nullità della scrittura privata del 30.06.2006, costitutiva della servitù di scarico di acque nere, sia per l'assenza di causa del contratto, non essendo previsto alcun corrispettivo per il peso prediale imposto al proprio fondo, sia per la omessa specifica individuazione dei fondi interessati dalla servitù, non puntualmente
5 individuati in contratto. In subordine, gli stessi chiedevano accertarsi la scadenza del contratto alla data del 31.12.2024, ovvero in subordine alla data del 30.04.2025, o in ulteriore subordine alla data del 31.12.2025, con rimozione della condotta fognaria alla scadenza accertanda, ripristino dello stato dei luoghi ed eliminazione delle criticità riscontrate nel corso del procedimento per ATP.
I instavano altresì per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per il CP_1 mancato utilizzo dell'acqua del pozzo esistente all'interno della loro proprietà, ai fini dell'irrigazione del giardino e dell'orto circostanti il proprio fabbricato, per ogni anno di mancato utilizzo dal 2015 in poi.
Si costituivano i convenuti , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Parte_1
domanda di accertamento della nullità, perché non preceduta da rituale mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010, non essendovi piena sovrapposizione e simmetria tra le domande presentate in sede di mediazione e quelle poi formulate nel corso del successivo giudizio;
nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande azionate dagli attori, evidenziando che, in caso di declaratoria di nullità del contratto del 30.04.2006, vi sarebbe stata la reviviscenza del contratto precedentemente stipulato in data 20.05.1986, costitutivo di una servitù di scarico fognario sul medesimo tracciato e sine die; in via riconvenzionale chiedevano l'accertamento di servitù coattiva di scarico di acque nere, per il tramite del tracciato fognario già insistente sul fondo di proprietà attorea.
I convenuti NO e si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, CP_4
eccependone parimenti, in via preliminare, la improcedibilità per la carente simmetria tra le domande preannunciate in mediazione e quelle formulate nel processo, con riferimento alla eccepita nullità del contratto del 30.04.2006 ed all'accertamento del termine finale di efficacia.
La causa era istruita con l'acquisizione della relazione di a.t.p. oggetto del procedimento n.
3753/2016 R.G. e di una nuova c.t.u., con successiva integrazione.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale e precisate le conclusioni, con sentenza del 20.01.2023, n. 53, il Tribunale di Ivrea: (a) accertava e dichiarava “che il diritto dei convenuti di mantenere all'interno della proprietà degli attori la conduttura fognaria attualmente esistente si estinguerà il 31.12.2025, e conseguentemente” condannava “i convenuti a rimuovere, a tale scadenza, la condotta fognaria ed a ridurre nel pristino stato il terreno da essa occupato”; (b) condannava “i convenuti alla immediata esecuzione delle opere
6 di manutenzione straordinaria indicate nella C.T.U. di cui alle pagg. 11-14 della CTU del
14.07.2021”; (c) rigettava le altre domande degli attori, l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti sul presupposto di una pretesa differenza tra l'oggetto del procedimento di mediazione e l'oggetto del giudizio, e la domanda riconvenzionale formulata dagli;
(d) e compensava per metà le spese di lite e di c.t.u., condannando i Parte_1
convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori la residua metà, liquidata in € 4.875,00 oltre accessori, e ponendo metà delle spese di c.t.u. a carico dei convenuti.”.
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023 gli proponevano appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza impugnando le sole statuizioni di rigetto delle loro domande riconvenzionali e chiedendo una nuova regolamentazione delle spese in caso di accoglimento di tale domanda.
e si costituivano, contestando integralmente il contenuto Controparte_2 Controparte_1 in fatto ed in diritto dell'atto di citazione in appello, domandando la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del medesimo. In via incidentale proponevano appello con riferimento alle statuizioni sulle spese, in base alle quali non era stato disposto il rimborso in loro favore di metà del contributo unificato e delle spese di cancelleria;
non erano state poste integralmente a carico dei convenuti Allegranza le spese della CTU svolta in primo grado solo per istruire la loro domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di scarico;
non erano state liquidate le spese di ATP, sia del CTU che del difensore e di iscrizione a ruolo, né quelle relative alla mediazione obbligatoria esperita dai . CP_1
e si costituivano in giudizio chiedendo l'accoglimento CP_3 Controparte_4 dell'appello principale proposto dagli , il rigetto di quello incidentale proposto dai Parte_1
e, ai sensi dell'art. 343 c. 2 c.p.c. chiedevano in via incidentale l'integrale CP_1
compensazione delle spese o una diversa ripartizione rispetto a quella statuita in primo grado.
All'udienza del 05.07.23 la Corte formulava alle parti una proposta di tipo transattivo, consistente nella costituzione di servitù coattiva a fronte di corrispettivo, la cui entità avrebbe dovuto essere valutata dalle parti, che non veniva accettata.
All'udienza del 26.03.25 le parti appellanti precisavano le conclusioni come da foglio di precisazione depositato telematicamente, mentre le parti appellate richiamavano quelle di cui alle rispettive comparse di costituzione e risposta e la causa veniva rimessa a decisione, con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Ivrea ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione derivante da presunta dissimmetria della domanda, risultando comunque sufficientemente enucleato il quadro dei fatti controversi ed essendo improntata la procedura di mediazione al principio di massima deformalizzazione.
Il giudice di prime cure ha, quindi, dichiarato infondata la domanda di nullità della scrittura privata del 30.04.2006 per carenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto, ritenendo che anche, in mancanza di un corrispettivo, si configurasse un atto gratuito pienamente lecito e che il contratto fosse chiaro nella determinazione del diritto, essendo ben individuate ubicazione e posizione dei fondi coinvolti, come da planimetria allegata.
E' stata invece ritenuta fondata la domanda formulata dagli attori di rimozione dell'impianto fognario, a cura e spese dei convenuti, alla data di scadenza del contratto, individuata a fine
2025 dal momento che nel contratto si affermava chiaramente che la sua efficacia si sarebbe estesa sino al 2025 e, facendo applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., ed in particolare del principio secondo cui il contratto va interpretato secondo la clausola generale della buona fede (art. 1366 c.c.), ovvero del principio di conservazione degli effetti del contratto (art. 1367 c.c.), non si poteva che individuare nella fine dell'anno solare la scadenza dello stesso.
Parimenti è stata accolta la domanda attorea di rifacimento della fognatura, quale attività di manutenzione straordinaria indicata nella CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, in modo da risolvere le criticità ivi evidenziate.
La domanda di risarcimento danni è stata, invece, respinta, in quanto il fondo, a seguito delle verifiche di cui alle operazioni peritali svolte in sede di ATP, non è risultato inquinato per effetto dello sversamento delle acque nere. Infatti, come chiarito in CTU, il temuto inquinamento dell'acqua poteva avere eziologia diversa ed essa era risultata comunque idonea alla finalità irrigua.
La domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti , di costituzione coattiva della Parte_1
servitù di scarico, è stata a sua volta rigettata, stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1033, 2° comma, c.c., che rende esenti i giardini dall'obbligo di dare passaggio alle acque, in assenza di interclusione assoluta del fondo. Gli accertamenti tecnici svolti hanno, infatti, consentito di appurare che il fondo dei convenuti non era assolutamente intercluso, come
8 richiede la giurisprudenza per gravare un giardino di una servitù coattiva di scarico, avendo il
CTU individuato altre ipotesi di tracciato alternativo tecnicamente percorribili, per quanto maggiormente onerose, uno dei quali (il percorso B) addirittura passante interamente sui fondi di proprietà dei convenuti stessi.
A fronte della reciproca soccombenza di alcune domande e dell'accoglimento di due domande attoree, le spese di lite e di CTU venivano compensate per la metà e poste, per la differenza, a carico solidale delle parti convenute.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti premettono di essere stati disponibili, fin dalla fase del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., a rifare integralmente la conduttura esistente e ad accettare due delle quattro soluzioni proposte dal C.T.U., in sede di ATP, in tema di possibili percorsi alternativi.
Gli stessi hanno, quindi, sollevato, seppur attraverso una dissertazione unica, una serie di censure, volte ad ottenere, in sostanza, l'accoglimento della domanda riconvenzionale interposta in primo grado di costituzione di servitù coattiva a favore del proprio fondo, onde consentire il passaggio e lo scarico delle acque fognarie, con prosecuzione dell'utilizzo della tubazione scaturente dagli interventi di rifacimento della fognatura stessa e trascrizione dell'emanando provvedimento di costituzione di diritto reale.
Primo motivo
L'appellante, evidenziata l'esclusione, operata dallo stesso CTU nel procedimento ordinario, dei percorsi B e D per complicanze tecniche ed economiche, lamenta in primo luogo che il giudicante del primo grado, ai fini della reiezione della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di una servitù di scarico delle acque nere, abbia posto come fondamento la previsione di cui all'art. 1033 c.c., laddove la domanda avanzata dai SI.ri era Parte_1
stata dedotta in forza della previsione di cui all'art. 1043 c.c., avente presupposti totalmente differenti.
L'art. 1043 c.c. sarebbe a sua volta coordinato con l'art. 1037 c.c, tale per cui non sarebbe necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile, ma sarebbe sufficiente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c., e cioè la convenienza e il minore pregiudizio per il fondo servente del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate. Accertati tali presupposti, il giudice del primo grado avrebbe avuto l'onere di attenersi al criterio del c.d. minimo mezzo,
9 per il quale non può essere analizzata solo ed esclusivamente la posizione del fondo servente, dovendosi analizzare anche la maggior convenienza per il fondo dominante, il quale, a sua volta, non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio e/o dispendio. In relazione al percorso sub lettera “B” di cui alla bozza resa in occasione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sarebbe stato infatti lo stesso C.T.U. ad escluderne la bontà, visto che il detto percorso, al netto dei costi, avrebbe imposto l'utilizzo di pompe idrauliche per poter portare i liquami fino ai pozzetti comunali senza, comunque, garanzia di successo.
Parimenti escludibile sarebbe stato il profilato percorso C, avente sempre costi esorbitanti e incidente sul fondo di un soggetto terzo, non parte in causa.
In conclusione, gli appellanti instano per la riforma della sentenza oggi impugnata nei termini afferenti la costituzione di una servitù coattiva di scarico fognario sul fondo dei SI.ri
, utilizzando il tracciato già esistente, previo l'integrale ed ex novo rifacimento della CP_1
condotta oggi già presente ed interrata all'interno del terreno dei , statuendo anche CP_1
circa l'eventuale indennità dovuta.
Secondo motivo
Gli appellanti eccepiscono altresì, attraverso argomentazioni di per sé suscettibili di integrare un secondo motivo di impugnazione, che, nonostante il magistrato abbia accertato la durata a tempo del diritto all'utilizzo della condotta da parte dei SI.ri (fissando la data di Parte_1
scadenza in quella del 31.12.2025), abbia poi, in aderenza all'unica domanda accolta degli attori, onerato le parti convenute di porre in essere, immediatamente, gli interventi di manutenzione straordinaria indicati dal C.T.U.
Poiché gli interventi di manutenzione straordinaria consisterebbero infatti nell'integrale rifacimento della condotta interrata in corrispondenza della proprietà , l'approccio del CP_1
giudice del primo grado sarebbe teso solo ed esclusivamente alla proliferazione dei contenziosi ed agli aumenti smodati delle spese in capo alle parti, anche a seguito di sue errate valutazioni, commesse durante tutto l'arco del primo giudizio.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì censurata per “omessa pronuncia in punto non necessaria dimostrazione dei requisiti per la costituzione della servitù coattiva”.
Nello specifico, la sentenza di primo grado avrebbe omesso di dare conto, risultando del tutto carente sia in punto pronuncia che in punto susseguente motivazione, in merito all'eccezione sollevata da parte degli , laddove questi ultimi, dando contezza dell'avvenuto allaccio Parte_1
alla rete fognaria comunale della conduttura in questione, avrebbero invocato l'insegnamento
10 della Corte di Appello di Brescia del 01.04.2009, per il quale, data tale situazione in fatto, il soggetto che agisce per ottenere la costituzione coattiva di una servitù di scarico, non sarebbe tenuto a dare dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legge.
Quarto motivo
Gli appellanti svolgono, infine, alcune considerazioni in punto indennità, la quale non sarebbe quantificabile ai sensi dell'art. 1038 in caso di condotta interrata che non pregiudica l'utilizzo dei fondo da parte dei proprietari, rilevando, comunque, la disponibilità, da parte dei SI.ri
, a riconoscere una eventuale indennità a favore dei proprietari del fondo servente, Parte_1
quantificata nella misura di legge, nel caso di eventuale accoglimento della loro domanda di costituzione coattiva di servitù.
Al riguardo essi chiedono in particolare l'ammissione di un documento nuovo formatosi successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie, ossia la lettera del 27.02.2023, con cui il Geom. all'esito delle risultanze della sentenza di primo grado, comunica di CP_8
essersi rivolto alla SI.ra , proprietaria della particella n. 130. Quest'ultima Controparte_9
sarebbe stata contattata per sondare la possibilità che la stessa concedesse ai SIg.ri Parte_1
la facoltà di poter installare, a proprie spese, una condotta analoga a quella oggi interrata nel terreno dei SI.ri . Il tutto, a fronte del riconoscimento di una indennità, ma la SI.ra CP_1
avrebbe eccepito un tenace rifiuto, dichiarando di essere ben disponibile ad attendere un CP_3
eventuale giudizio civile.
3) La difesa di CP_1
Le parti appellate, già attori in primo grado, e Controparte_1 Controparte_2 sostengono la corretta applicazione, da parte del Tribunale di Ivrea, dell'art.1043 c.c., rispetto al quale, in tema di servitù di scarico coattivo delle acque “nere”, cioè provenienti dagli impianti e dai servizi igienico-sanitari degli edifici, si applicherebbero le “disposizioni contenute negli articoli precedenti”, tra le quali anche quelle contenute nell'art. 1033, comma 2, c.c., che, come quelle contenute nell'art. 1037 c.c., sarebbero “compatibili con il diverso contenuto della servitù” di acquedotto coattivo. L'esigenza di tutelare gli interessi del proprietario di un fondo destinato a soddisfare le primarie esigenze di tipo abitativo, soddisfatta dall'art. 1033, comma
2, c.c., sarebbe infatti assai maggiore nella fattispecie dello scarico coattivo.
Come avrebbe correttamente affermato il Tribunale, per potere costituire una servitù di scarico coattivo in un giardino, non è sufficiente che il fondo preteso dominante sia intercluso, ma è necessario un requisito ulteriore, e cioè che esso sia intercluso in modo assoluto, vale a dire che
11 la situazione di interclusione non sia eliminabile se non costituendo la servitù nel giardino.
Nella fattispecie sarebbero emersi, già in sede di ATP, ben quattro tracciati alternativi, di cui quello sulla particella 130, non di proprietà degli appellati, sarebbe il più conveniente e meno pregiudizievole per entrambi i fondi, dominante e servente.
Ad ogni modo, avendo gli appellanti affermato di accettare, a pag. 9 dell'atto di appello, il
“percorso alternativo B” di cui relazione di a.t.p., si avrebbe conseguente cessazione della materia del contendere.
Il motivo di impugnazione in virtù del quale gli appellanti non sarebbero tenuti a fornire la prova della sussistenza dei requisiti di legge sarebbe palesemente inammissibile, nonché fondato unicamente su ignota massima giurisprudenziale.
Gli appellati propongono infine appello incidentale sulle spese del giudizio di primo CP_1
grado, avendo il Tribunale comunque accolto le domande attoree ed essendo stata la CTU disposta esclusivamente ai fini della decisione sulla domanda riconvenzionale formulata dagli
, a sua volta respinta. Essi domandano pertanto che ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in Parte_1
parziale riforma della sentenza appellata, sia disposto in loro favore il rimborso di metà del contributo unificato e delle spese di cancelleria;
siano integralmente poste a carico dei convenuti Allegranza le spese della CTU svolta in primo grado, in quanto finalizzata unicamente a istruire la loro domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di scarico, nonché quelle del loro CTP;
siano liquidate in loro favore le spese di ATP, sia del CTU
e del difensore che di iscrizione a ruolo, nonché quelle relative alla mediazione obbligatoria da loro esperita.
4) La difesa di e CP_3 CP_4
Tali parti appellate ribadiscono di avere interesse ex art. 100 c.p.c. ad aderire alla domanda formulata dai signori , tesa ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva di Parte_1
passaggio della tubazione ex art. 1043 cod. civ., ove si consideri che la tubazione di scarico delle acque impure provenienti dalla loro proprietà passa attraverso la proprietà degli stessi sig.ri per poi congiungersi con la tubazione interrata di questi ultimi che transita Parte_1
sotto il terreno di proprietà . CP_1
Ciò posto, essi aderiscono ai motivi di gravame proposti da , mentre, in relazione Parte_1 all'appello incidentale sulle spese proposto da , ne chiedono il rigetto e, ai sensi CP_1 dell'art. 343 c. 2 c.p.c., chiedono la riformulazione della condanna alle spese, ritenendo la sentenza impugnata ingiusta, illogica e carente di motivazione proprio in punto aggravio anche
12 a loro carico della metà delle spese di lite e peritali, sebbene essi siano da ritenersi soccombenti unicamente con riguardo alla domanda di condanna all'esecuzione delle opere di manutenzione della condotta di scarico in oggetto.
NO e richiedono, pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di CP_4
compensare le spese di lite e peritali integralmente o in percentuale maggiore del 50% liquidata dal Giudice di prime cure;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
5) I motivi della decisione
Appare utile premettere che gli unici appellanti sono i fratelli e che gli stessi Parte_1 hanno impugnato la sentenza, come espressamente indicato in varie parti dell'atto introduttivo, solo per ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di scarico delle acque nere attraverso il medesimo tracciato oggi in uso, previo integrale rifacimento della condotta interrata presente a spese e cura degli stessi appellanti, pur contestando nell'ambito del secondo motivo di appello anche la statuizione di primo grado in merito alla condanna all'immediato rifacimento della condotta disposta nei loro confronti in solido con gli altri convenuti, sigg. . CP_10
5.1. Con il primo motivo di appello le parti appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile alla servitù coattiva di scarico il disposto dell'art. 1033 c. 2 c.c., che impedisce la costituzione del diritto reale qualora la stessa debba ricadere su case nonché su cortili, giardini e aie ad esse attinenti, dal momento che la servitù di scarico di cui all'art. 1043 c.c. avrebbe presupposti diversi dalla servitù di acquedotto di cui all'art. 1033 c.c. e sarebbe soggetta solo alle condizioni indicate nell'art. 1037 c.c., come riportato dalla giurisprudenza citata (v. atto di appello pag. 22 e seg.).
Tale ricostruzione della normativa non può essere condivisa, in quanto, con orientamento costante e risalente, la Suprema Corte ha ritenuto il richiamo alle norme precedenti contenuto nell'art. 1043 c.c. come riferito a tutte le norme che dispongono sulla servitù di acquedotto, in quanto compatibili.
In materia di deflusso delle acque il legislatore parte dalla constatazione di fatto che le stesse hanno, in natura, un decorso dal fondo a monte a quello a valle ed in tale ottica deve essere letto sia l'art. 913 c.c. che le norme di cui agli artt. 1033 e seg. c.c., dalle quali, infatti, si evince che l'interclusione del fondo non è tra i requisiti per la costituzione coattiva delle servitù di acquedotto e scarico, valendo in materia il principio del minimo mezzo correttamente
13 evidenziato dagli appellanti.
Per la Suprema Corte “I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per
l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria - sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio” (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/05/2003 - Rv. 563027 – 01).
Tuttavia, l'interclusione assoluta del fondo acquista di nuovo valore, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nel caso in cui l'acquedotto o lo scarico debba passare in corrispondenza di case o loro pertinenze privilegiate, quali cortili, giardini o aie, e solo quando venga in rilievo la costituzione coattiva della servitù, non essendovi questo limite in caso di costituzione volontaria del diritto reale.
La domanda riconvenzionale è stata, quindi, rigettata partendo dal presupposto che il passaggio sul fondo dei rientrasse nell'esenzione di cui all'art. 1033 c.c. e che il fondo CP_1
degli non si trovasse in una condizione di interclusione assoluta non Parte_1
altrimenti eliminabile. Per escludere la sussistenza di una interclusione assoluta non altrimenti eliminabile è stata disposta sia la CTU che la successiva integrazione.
Infatti, sebbene la presenza di più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura non costituisca presupposto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei fondi di possibile passaggio, l'esame dei percorsi alternativi è necessaria per valutare la sussistenza delle condizioni per l'asservimento al peso reale richiesto del terreno indicato dall'attore (v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6562 del 31/03/2015 - Rv. 634795 – 01, nella quale si è affermato che Nella controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei
14 confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, tra le quali che la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente
e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.).
Nel caso in esame sono stati individuati quattro diversi percorsi alternativi fin dalla consulenza svolta nell'ambito dell'ATP del 2017, di questi:
- il percorso A dell'ATP è stato successivamente escluso, in quanto medio tempore i sigg.
hanno acquistato il terreno interessato dallo stesso, trasformandolo in CP_1 giardino con piscina e frutteto, come tale assoggettato ai medesimi vincoli di cui all'art. 1033 c.c. del percorso attualmente in uso;
- il percorso D era stato esaminato solo in quanto suggerito dal CT di parte dei sigg.
, senza svilupparlo per problemi tecnici che ne sconsigliavano la CP_1
realizzazione;
- i percorsi B e C sono stati esaminati anche nelle successive fasi del giudizio di merito.
Per tutti e quattro i percorsi, nonché per quello esistente, nell'ATP sono stati quantificati i costi di realizzazione o di rifacimento (per quello esistente).
Con la CTU svolta nel giudizio di primo grado lo stesso consulente ha escluso la fattibilità tecnica e l'opportunità economica del percorso B - il quale era l'unico che necessitava dell'utilizzo di pompe idriche per superare un punto di contropendenza e prevedeva costi di realizzazione decisamente maggiori - ha escluso l'opportunità del percorso A - visto il cambio di destinazione d'uso intervenuto ed i maggiori costi di realizzazione che la presenza dei nuovi manufatti (piscina) determinavano - ha aggiornato la quantificazione dei costi di realizzazione dei percorsi ESISTENTE e C, ovvero quello passante come il percorso A sul nuovo terreno di proprietà , ma sul confine opposto, a margine del frutteto. CP_1
Con l'integrazione di CTU sono stati valutati i percorsi alternativi passanti su terreni di soggetti terzi e quantificati i relativi costi di realizzazione, individuando i percorsi “gemelli” rispetto al percorso esistente (percorso E -130) ed al percorso C (percorso E- 360) passanti rispettivamente sulle particelle 130 e 360.
Nella sentenza di primo grado è stata esclusa l'interclusione assoluta non altrimenti eliminabile del fondo degli , la cui sussistenza avrebbe permesso il passaggio della Parte_1
condotta sul fondo 345 dei sigg. pacificamente adibito a giardino, rilevando CP_1
15 l'esistenza di percorsi alternativi in aderenza alle risultanze della CTU ed in particolare del percorso B addirittura passante interamente su fondi di proprietà dei convenuti stessi (v. sentenza pag. 22).
Tali risultanze non possono essere condivise.
Il percorso B, infatti, oltre ad essere tecnicamente ed economicamente non consigliato, passa pacificamente nel giardino della proprietà , che non può essere Parte_4
considerata unitariamente con la parte : si tratta di due nuclei familiari Parte_1
differenti, che hanno agito in autonomia nel presente giudizio e che hanno avuto in comune solo la posizione di convenuti nel giudizio di primo grado.
Nemmeno l'adesione della difesa alle richieste della difesa Parte_4
, unica ad aver tempestivamente presentato domanda riconvenzionale volta Parte_1
alla costituzione coattiva della servitù di scarico, può essere valorizzata a tal fine, in quanto, sebbene attualmente le loro posizioni nei confronti dei possano essere CP_1
sovrapponibili, essendo la condotta esistente stata costruita a beneficio di entrambe le unità immobiliari, gli stessi non sono obbligati, al pari dei , a consentire al futuro CP_1
passaggio di una condotta di scarico altrui nel loro giardino.
Né elementi di contrario avviso possono essere desunti dal contenuto dei verbali di udienza del
30.03.2022 e 15.06.2022 in cui si dà atto del tentativo di soluzione transattiva della controversia valutando la fattibilità tecnica della soluzione B da parte di entrambe le parti convenute, in quanto proprio l'esito negativo dello stesso, visti i plurimi problemi tecnici che la realizzazione di tale percorso comporta, senza certezza di funzionamento del complessivo impianto, portano a ritenere incerto il futuro consenso degli appellati alla realizzazione di Parte_4
tale percorso.
Inoltre, occorre considerare che le difficoltà tecniche riscontrare avevano portato il CTU ad escludere tale percorso tra le realistiche alternative allo scarico esistente già nella sua relazione di febbraio 2021, né sono stati individuati altri percorsi alternativi sul quel versante, anche passanti su fondi terzi, nell'ambito dell'integrazione di dicembre 2021.
Il percorso B, pertanto, non può essere considerato una valida alternativa per l'escludere
l'assoluta interclusione non altrimenti eliminabile del fondo degli ALLEGRANZA.
Occorre, pertanto, rivalutare i percorsi alternativi individuati dal CTU rispetto a quello esistente per verificare se gli stessi, al pari di quello esistente, rientrino nell'esenzione di cui all'art. 1033
c. 2 c.c.
Come, infatti, ben precisato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'analoga norma
16 prevista per le servitù coattive di passaggio (art. 1051 u.c. c.c.), l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, in analogia con l'art. 1033 c. 2 c.c., opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. L'esenzione non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili (v. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 - Rv. 654341 – 02, Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 10944 del 23/04/2024 - Rv. 670981 - 01).
Non vi è dubbio che i percorsi alternativi passanti sulle particelle 130 e 359 siano assoggettati allo stesso regime di quello esistente, passando per giardini (130) o al limitare di un terreno utilizzato come giardino con piscina e frutteto (359).
Occorre, infatti, considerare che con il termine “case” devono essere ricompresi tutti gli edifici, anche se non destinati ad abitazione, e con la parola “giardino” tutti i terreni attinenti alla casa, come quelli adibiti alla coltivazione di fiori a scopo ornamentale o a produzione di frutta per la casa, con esclusione dei parchi e terreni adibiti a produzione di frutta a scopo commerciale.
Rimane da esaminare la natura del terreno di passaggio sul fondo 360.
Il CTU nella integrazione di dicembre 2021 non spende molte parole, limitandosi a dire che
l'attraversamento della particella 359 e 360 non comporta alcuna differenza, né per caratteristiche del terreno né per destinazioni d'uso […] solo, come si può notare dalla foto precedente, il percorso sulla particella 360 andrebbe ad interferire con un albero che si trova
a circa 1,2 metri dal confine (v. pag. 13 relazione CTU 16.12.2021).
Quindi anche questo terreno è a servizio dell'abitazione limitrofa, come confermato dalla fotografia a pag. 12 della relazione CTU 16.12. 2021, e, quindi, ricade nelle medesime limitazioni dei precedenti.
Non vi sono, pertanto, percorsi alternativi utilmente sfruttabili che non abbiano le caratteristiche proprie del tracciato esistente: si ricade nell'ipotesi dell'interclusione assoluta non altrimenti eliminabile.
Occorre, quindi, verificare se il percorso esistente, sul quale gli chiedono la Parte_1
costituzione della servitù coattiva, soddisfi il criterio del minor pregiudizio per il fondo servente
e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.
17 Partendo dalla prospettiva del fondo servente, il CTU ha esaminato due percorsi che corrono sulla loro proprietà, quello esistente e quello al confine tra la particella 359 e 360 (percorso C), già escludendosi il percorso che dividerebbe in due la particella 359 (percorso A) e che dovrebbe passare sotto la piscina di nuova costruzione, con lavori che creerebbero sicuramente maggior disagio per il fondo servente.
Si ritiene che il percorso attuale costituisca l'alternativa di minor pregiudizio per il fondo servente, in quanto il suo totale rifacimento già richiesto in sede esecutiva come parte delle statuizioni di primo grado passate in giudicato, in caso di scelta del percorso C, costringerebbe il fondo servente a subire a breve distanza di tempo importanti scavi in due parti del proprio giardino.
Il tracciato esistente costituisce, infine, l'alternativa di maggior convenienza, anche economica, per il fondo dominante, nonostante il maggior valore dell'indennità calcolata dal CTU, visti i minori costi di rifacimento rispetto a quelli necessari per la realizzazione del percorso C.
Il rifacimento integrale della condotta esistente, già disposto con la sentenza di primo grado, costituisce idonea precauzione atta ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia ai sensi dell'art. 1043 c. 2 c.c. trattandosi di scarico di acque impure.
Vi sono quindi tutti i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di scarico richiesta dagli appellanti.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Resta da quantificare l'indennità dovuta ai proprietari del fondo servente.
5.2 Sul punto gli appellanti hanno proposto il quarto motivo di appello, sostenendo l'inapplicabilità nel caso specifico dell'art. 1038 c.c. trattandosi di condotta sotterranea e quindi contestando la quantificazione effettuata dal CTU.
Tuttavia, si ritiene congrua la quantificazione operata dal CTU in euro 3.600,00, cui aggiungere l'ulteriore spesa di euro 2881,00 per il rifacimento della rete conseguente al suo arretramento di almeno due metri, ritenuto opportuno per consentire l'accesso al suolo oggetto di servitù da parte dei proprietari del fondo dominante ed anche per prevenire o almeno limitare le conseguenze di futuri percolamenti, così per complessivi euro 6.481,00.
Infatti, proprio l'arretramento del muro di confine con la costituzione di una striscia di facile accesso per i proprietari del fondo dominante, ma con conseguente limitazione di utilizzo da parte di quelli del fondo servente, rende congrua la quantificazione della disposta indennità, nonostante la servitù coattiva si attui attraverso una condotta sotterranea, proprio in aderenza ai dettami della giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti (Cass. Civ.
18 Sez.1 - , Ordinanza n. 16495 del 19/06/2019, Rv. 654275 – 01, che ricollega l'applicazione dell'art. 1038 c. 1 c.c. alle ipotesi di servitù di acquedotto e di scarico coattivo in cui la parte perde la disponibilità della parte di terreno necessaria alla realizzazione dell'opera).
Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
5.3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza sollevati dagli appellanti, fermo il rigetto del quarto motivo, come sopra esplicitato.
5.4. L'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti, imponendo il rinnovo totale della statuizione in punto di regolamentazione delle spese processuali, implica l'assorbimento dell'esame dell'appello incidentale svolto dagli appellati e CP_1
, vertenti appunto sul capo delle spese di lite. Parte_4
6) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Gli appellanti , convenuti in primo grado, hanno visto riconosciuta la loro Parte_1
domanda riconvenzionale.
Gli appellati , convenuti in primo grado, avevano fin dal primo grado Parte_4
aderito alle richieste degli . Parte_1
Gli appellati , attori in primo grado, avevano già ottenuto l'accoglimento di due CP_1
su quattro delle domande proposte.
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.), ivi compresa, quanto al primo grado, la fase dell'accertamento tecnico preventivo.
Avuto riguardo alle spese delle consulenze tecniche d'ufficio (ovvero quella svolta in ATP, quella svolta in primo grado e la sua integrazione), si ritiene opportuno che le relative spese siano poste a carico delle parti in egual misura, essendo state chieste da tutte le parti nel corso del giudizio ed essendo necessarie per l'accertamento delle reciproche pretese domande, con compensazione integrale delle spese dei rispettivi CTP.
19 Analogamente devono essere poste a carico delle parti in egual misura le spese per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, quantificate per l'intero in euro 741,04, e di iscrizione a ruolo sia dell'ATP, quantificate per l'intero in euro 286,00, che dei due gradi di giudizio, quantificate per l'intero in euro 1090,00 (545,00 per gli attori + € 545 per la riconvenzionale) per il primo grado ed in euro 1.132,50 (€ 777,00 per appello principale + €
355,50 per appello incidentale) per il secondo grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 53/2023 del
Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 20/01/2023; accoglie l'appello proposto e per l'effetto costituisce una servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c. a favore del fondo dominante di proprietà di nato a Parte_1
Chivasso (To), il 25.01.1959, C.F.: nato a C.F._1 Parte_2
Chivasso (To), il 28.12.1960, C.F.: , e nata C.F._2 Parte_3
a Chivasso (To), il 07.06.1964, C.F.: , sito in Brozolo (TO), Via Piai n. C.F._3
15, censito al catasto fabbricati, foglio 5, mappale 137, 348, 349 e 350, a carico del fondo servente di proprietà di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, e nato a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_2 [...]
, sito in Brozolo (TO), Via delle Ville n. 6, censito al catasto fabbricati, C.F._5 foglio 5, mappale 345, sul tracciato esistente, previa corresponsione dell'indennità quantificata in euro 6.481,00; conferma per il resto la sentenza impugnata;
pone a carico delle parti in parti uguali le spese di CTU come liquidate all'esito dell'ATP e del giudizio di primo grado, nonché le spese per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, quantificate per l'intero in euro 741,04, e di iscrizione a ruolo sia dell'ATP, quantificate per l'intero in euro 286,00, che dei due gradi di giudizio, quantificate per l'intero in euro 1.090,00 per il primo grado ed in euro 1.132,50 per il secondo grado;
20 compensa integralmente tra le parti le restanti spese di lite e dei rispettivi CTP;
dà atto che ai sensi degli artt. 2651, 2643 n. 4 c.c. la presente sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia NO
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia NO Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 303/2023 promossa da
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Viano (PEC: , Email_1
presso la quale sono tutti elettivamente domiciliati in Chivasso (To), Via Lungo Piazza d'Armi
n. 7.
APPELLANTI
Contro
C.F. e C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Manni (PEC: CodiceFiscale_5
rdineavvocatitorino), presso il quale sono elettivamente domiciliati, in Email_2
Torino, Via Palmieri 57.
APPELLATI e appellanti in via incidentale
E
1 C.F. , e C.F. CP_3 CodiceFiscale_6 Controparte_4 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Aldo COLOSIMO (PEC: C.F._7
, presso il quale sono elettivamente domiciliati, in Email_3
Torino, Via Susa n. 31
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 20/01/2023
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
In via principale nel merito in accoglimento della domanda riconvenzionale interposta in primo grado, e per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n. 53 / 2023, resa dal Tribunale Civile di
Ivrea, nella persona del Dott. Alessandro Petronzi, pubblicata in data 20.01.2023 e notificata in data 01.20.2023, che ha statuito sulla domanda riconvenzionale interposta dai SI.ri ; Parte_1
Previo l'integrale rifacimento della condotta interrata presente a spese e cura dei SI.ri
, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione di Parte_1
una servitù coattiva a favore del fondo in proprietà ai SI.ri tesa a consentire il Parte_1
passaggio e lo scarico delle acque fognarie provenienti dal detto fondo attraverso il fondo di proprietà ; il tutto, per il tramite del già esistente tracciato di cui alla ben nota tubatura CP_1
interrata che, a sua volta, al termine della propria corsa, va a collegarsi alla tubazione della fognatura comunale sita in Via Delle Ville;
il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di tutti gli atti del presente giudizio;
Conseguentemente e, per l'effetto, facoltizzare gli odierni appellanti SI.ri alla Parte_1
prosecuzione dell'utilizzo della tubazione fognaria così come scaturente all'esito degli interventi di rifacimento della stessa, con l'ulteriore conseguenza di ordinare al conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento di costituzione di diritto reale ai sensi di legge;
In via istruttoria
- Accogliere, in quanto ammissibili e rilevanti, tutti i documenti già versati in atti;
- Per la sola ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio non dovesse ritenere già bastevole, ai fini dell'accoglimento dell'appello interposto dai fratelli ai danni della sentenza di primo Parte_1
2 grado, il materiale già presente in atti e scaturente dai precedenti accertamenti peritali demandati al C.T.U. Ing. sia in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e sia in sede Per_1
del giudizio ordinario di primo grado, ammettere e disporre C.T.U. percipiente sui luoghi di causa finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di costituzione di servitù coattiva di scarico delle acque nere, con accertamento che, nel rispetto dei presupposti di legge e dei diritti del fondo servente e del fondo dominante, l'unico percorso possibile e più conveniente per tutti sia quello esistente, soprattutto allorquando la condotta dovesse, come già espresso dai fratelli , essere sottoposta ad un rifacimento ex novo Parte_1
della medesima anche in forza dell'azione esecutiva già interposta dagli appellati , da CP_1
eseguirsi nel rispetto dell'arte e della tecnica e provvedendo, in ultimo, l'eventuale nominando
C.T.U. a statuire la misura dell'eventuale indennità che dovesse essere di spettanza ai SI.ri
; CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, oneri fiscali, rimborso forfetario nella misura del 15 %, spese di C.T.U. e C.T.P. sia del presente grado che del precedente grado di giudizio;
Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio con eventuali domande nuove che dovessero essere interposte ai danni degli odierni appellanti SI.ri . Parte_1
Per la parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
contrariis rejectis;
- dichiarare inammissibile il doc. 12 prodotto dagli appellanti nel presente giudizio di appello;
- dichiarare inammissibili, e comunque respingere, le istanze istruttorie (prova per testimoni e
C.T.U.) formulate per la prima volta dagli appellanti nel presente giudizio di appello;
- dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto da , Parte_3
e avverso la sentenza 20.01.2023, n. 53 del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Ivrea;
- in accoglimento dell'appello incidentale formulato da ed a Controparte_1 [...]
, ed in parziale riforma della sentenza 20.01.2023, n. 53 del Tribunale di Ivrea: (I) CP_2
porre interamente a carico di , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro e, come disposto dal Tribunale di Ivrea, in solido con la ed il NO CP_5
3 per la metà, le spese della c.t.u. acquisita nel giudizio di primo grado;
e (II) porre interamente a carico di , Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_6
e le spese della c.t.u. disposta nel procedimento di a.t.p. n. 3753/2016
[...] CP_3
R.G. Tribunale di Ivrea;
- in accoglimento dell'appello incidentale formulato da ed a Controparte_1 [...]
, ed in parziale riforma della sentenza 20.01.2023, n. 53 del Tribunale di Ivrea, CP_2
dichiarare tenuti e condannare , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
e a rifondere a ed a Controparte_6 CP_3 Controparte_1 [...]
: (I) la metà della spesa (contributo unificato e bollo) da essi sostenuta per l'iscrizione CP_2
a ruolo del giudizio di primo grado rubricato al n. 652/2019 R.G. Tribunale di Ivrea, ammontante ad € 272,50; (II) le spese di iscrizione a ruolo (€ 286,00) e le spese legali del procedimento di a.t.p. n. 3753/2016 R.G. Tribunale di Ivrea;
(III) le spese sostenute per le prestazioni del proprio consulente di parte nel procedimento di a.t.p. n. 3753/2016 R.G.
Tribunale di Ivrea, ammontanti ad € 1.268,80; (IV) le spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 28 D. Lgs. 28/2010, ammontanti ad € 741,04;
- dichiarare tenuti e condannare , e in solido tra loro, a Pt_3 Pt_1 Parte_2
rifondere agli appellati le spese del presente giudizio, maggiorate del 30% per la redazione degli atti in forma ipertestuale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al C.P.A. ed all'IVA
Per le parti appellate e CP_3 Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
nulla opponendo all'ammissione delle produzioni ed istanze istruttorie di parte appellante;
dare atto che essi appellati nulla oppongono all'accoglimento dell'appello principale proposto dai signori;
Parte_1
rigettare l'appello incidentale proposto dai signori , siccome inammissibile e CP_1
comunque infondato;
anche ai sensi dell'art. 343 c. 2 c.p.c., in parziale riforma della sentenza di primo grado unicamente nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite e peritali, ai sensi dell'art. 92
4 c. 2 c.p.c. voglia compensare integralmente o in percentuale maggiore del 50% liquidata dal
Giudice di prime cure;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine e per effetto del dispiegato appello incidentale, con compensazione totale o nella percentuale maggiore del 50% ritenuta di giustizia ad esito del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e , Controparte_1 Controparte_2
titolari di diritti reali sugli immobili siti in Brozolo, composti da alloggi ad uso civile abitazione con circostante terreno, confinante con gli immobili ad uso civile abitazione, di proprietà dei convenuti e dei convenuti , chiedevano, in via principale, Parte_1 CP_7
l'accertamento della nullità della scrittura privata del 30.04.2006, in forza della quale il dante causa degli attori aveva contrattualmente concesso a favore dei convenuti la costituzione di una servitù di scarico fognario di acque nere, gravante sulla parte degli immobili attorei adibiti a giardino ed in favore degli immobili di proprietà dei convenuti, previa realizzazione di una condotta fognaria, idonea a consentire lo scarico delle acque nere nella fognatura pubblica, transitando nel sottosuolo del giardino di proprietà attorea.
Gli attori lamentavano la manifestazione, nel corso del 2015, lungo il confine tra le proprietà
ed , di perdite e ristagni d'acqua maleodoranti, in assenza di qualsiasi CP_1 Parte_1
attività di manutenzione straordinaria, espressamente prevista nella scrittura privata del
30.04.2006 a carico dei beneficiari della servitù, necessaria ad eliminare le problematiche accertate.
La proprietà documentava di avere già instaurato un procedimento ai sensi dell'art. CP_1
696 bis c.p.c. (r.g. 3753/2016), culminato con il deposito della perizia del CTU incaricato, Ing.
la quale aveva appurato la presenza di talune criticità, più precisamente in quattro Per_1
punti, in cui la tubazione della fognatura presentava deformazioni interne, probabilmente a causa di radici e/o non corretta posa delle tubazioni stesse.
Gli attori chiedevano pertanto accertarsi la nullità della scrittura privata del 30.06.2006, costitutiva della servitù di scarico di acque nere, sia per l'assenza di causa del contratto, non essendo previsto alcun corrispettivo per il peso prediale imposto al proprio fondo, sia per la omessa specifica individuazione dei fondi interessati dalla servitù, non puntualmente
5 individuati in contratto. In subordine, gli stessi chiedevano accertarsi la scadenza del contratto alla data del 31.12.2024, ovvero in subordine alla data del 30.04.2025, o in ulteriore subordine alla data del 31.12.2025, con rimozione della condotta fognaria alla scadenza accertanda, ripristino dello stato dei luoghi ed eliminazione delle criticità riscontrate nel corso del procedimento per ATP.
I instavano altresì per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per il CP_1 mancato utilizzo dell'acqua del pozzo esistente all'interno della loro proprietà, ai fini dell'irrigazione del giardino e dell'orto circostanti il proprio fabbricato, per ogni anno di mancato utilizzo dal 2015 in poi.
Si costituivano i convenuti , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Parte_1
domanda di accertamento della nullità, perché non preceduta da rituale mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010, non essendovi piena sovrapposizione e simmetria tra le domande presentate in sede di mediazione e quelle poi formulate nel corso del successivo giudizio;
nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande azionate dagli attori, evidenziando che, in caso di declaratoria di nullità del contratto del 30.04.2006, vi sarebbe stata la reviviscenza del contratto precedentemente stipulato in data 20.05.1986, costitutivo di una servitù di scarico fognario sul medesimo tracciato e sine die; in via riconvenzionale chiedevano l'accertamento di servitù coattiva di scarico di acque nere, per il tramite del tracciato fognario già insistente sul fondo di proprietà attorea.
I convenuti NO e si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, CP_4
eccependone parimenti, in via preliminare, la improcedibilità per la carente simmetria tra le domande preannunciate in mediazione e quelle formulate nel processo, con riferimento alla eccepita nullità del contratto del 30.04.2006 ed all'accertamento del termine finale di efficacia.
La causa era istruita con l'acquisizione della relazione di a.t.p. oggetto del procedimento n.
3753/2016 R.G. e di una nuova c.t.u., con successiva integrazione.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale e precisate le conclusioni, con sentenza del 20.01.2023, n. 53, il Tribunale di Ivrea: (a) accertava e dichiarava “che il diritto dei convenuti di mantenere all'interno della proprietà degli attori la conduttura fognaria attualmente esistente si estinguerà il 31.12.2025, e conseguentemente” condannava “i convenuti a rimuovere, a tale scadenza, la condotta fognaria ed a ridurre nel pristino stato il terreno da essa occupato”; (b) condannava “i convenuti alla immediata esecuzione delle opere
6 di manutenzione straordinaria indicate nella C.T.U. di cui alle pagg. 11-14 della CTU del
14.07.2021”; (c) rigettava le altre domande degli attori, l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti sul presupposto di una pretesa differenza tra l'oggetto del procedimento di mediazione e l'oggetto del giudizio, e la domanda riconvenzionale formulata dagli;
(d) e compensava per metà le spese di lite e di c.t.u., condannando i Parte_1
convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori la residua metà, liquidata in € 4.875,00 oltre accessori, e ponendo metà delle spese di c.t.u. a carico dei convenuti.”.
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023 gli proponevano appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza impugnando le sole statuizioni di rigetto delle loro domande riconvenzionali e chiedendo una nuova regolamentazione delle spese in caso di accoglimento di tale domanda.
e si costituivano, contestando integralmente il contenuto Controparte_2 Controparte_1 in fatto ed in diritto dell'atto di citazione in appello, domandando la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del medesimo. In via incidentale proponevano appello con riferimento alle statuizioni sulle spese, in base alle quali non era stato disposto il rimborso in loro favore di metà del contributo unificato e delle spese di cancelleria;
non erano state poste integralmente a carico dei convenuti Allegranza le spese della CTU svolta in primo grado solo per istruire la loro domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di scarico;
non erano state liquidate le spese di ATP, sia del CTU che del difensore e di iscrizione a ruolo, né quelle relative alla mediazione obbligatoria esperita dai . CP_1
e si costituivano in giudizio chiedendo l'accoglimento CP_3 Controparte_4 dell'appello principale proposto dagli , il rigetto di quello incidentale proposto dai Parte_1
e, ai sensi dell'art. 343 c. 2 c.p.c. chiedevano in via incidentale l'integrale CP_1
compensazione delle spese o una diversa ripartizione rispetto a quella statuita in primo grado.
All'udienza del 05.07.23 la Corte formulava alle parti una proposta di tipo transattivo, consistente nella costituzione di servitù coattiva a fronte di corrispettivo, la cui entità avrebbe dovuto essere valutata dalle parti, che non veniva accettata.
All'udienza del 26.03.25 le parti appellanti precisavano le conclusioni come da foglio di precisazione depositato telematicamente, mentre le parti appellate richiamavano quelle di cui alle rispettive comparse di costituzione e risposta e la causa veniva rimessa a decisione, con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Ivrea ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione derivante da presunta dissimmetria della domanda, risultando comunque sufficientemente enucleato il quadro dei fatti controversi ed essendo improntata la procedura di mediazione al principio di massima deformalizzazione.
Il giudice di prime cure ha, quindi, dichiarato infondata la domanda di nullità della scrittura privata del 30.04.2006 per carenza di causa e indeterminatezza dell'oggetto, ritenendo che anche, in mancanza di un corrispettivo, si configurasse un atto gratuito pienamente lecito e che il contratto fosse chiaro nella determinazione del diritto, essendo ben individuate ubicazione e posizione dei fondi coinvolti, come da planimetria allegata.
E' stata invece ritenuta fondata la domanda formulata dagli attori di rimozione dell'impianto fognario, a cura e spese dei convenuti, alla data di scadenza del contratto, individuata a fine
2025 dal momento che nel contratto si affermava chiaramente che la sua efficacia si sarebbe estesa sino al 2025 e, facendo applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., ed in particolare del principio secondo cui il contratto va interpretato secondo la clausola generale della buona fede (art. 1366 c.c.), ovvero del principio di conservazione degli effetti del contratto (art. 1367 c.c.), non si poteva che individuare nella fine dell'anno solare la scadenza dello stesso.
Parimenti è stata accolta la domanda attorea di rifacimento della fognatura, quale attività di manutenzione straordinaria indicata nella CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, in modo da risolvere le criticità ivi evidenziate.
La domanda di risarcimento danni è stata, invece, respinta, in quanto il fondo, a seguito delle verifiche di cui alle operazioni peritali svolte in sede di ATP, non è risultato inquinato per effetto dello sversamento delle acque nere. Infatti, come chiarito in CTU, il temuto inquinamento dell'acqua poteva avere eziologia diversa ed essa era risultata comunque idonea alla finalità irrigua.
La domanda riconvenzionale, formulata dai convenuti , di costituzione coattiva della Parte_1
servitù di scarico, è stata a sua volta rigettata, stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1033, 2° comma, c.c., che rende esenti i giardini dall'obbligo di dare passaggio alle acque, in assenza di interclusione assoluta del fondo. Gli accertamenti tecnici svolti hanno, infatti, consentito di appurare che il fondo dei convenuti non era assolutamente intercluso, come
8 richiede la giurisprudenza per gravare un giardino di una servitù coattiva di scarico, avendo il
CTU individuato altre ipotesi di tracciato alternativo tecnicamente percorribili, per quanto maggiormente onerose, uno dei quali (il percorso B) addirittura passante interamente sui fondi di proprietà dei convenuti stessi.
A fronte della reciproca soccombenza di alcune domande e dell'accoglimento di due domande attoree, le spese di lite e di CTU venivano compensate per la metà e poste, per la differenza, a carico solidale delle parti convenute.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti premettono di essere stati disponibili, fin dalla fase del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., a rifare integralmente la conduttura esistente e ad accettare due delle quattro soluzioni proposte dal C.T.U., in sede di ATP, in tema di possibili percorsi alternativi.
Gli stessi hanno, quindi, sollevato, seppur attraverso una dissertazione unica, una serie di censure, volte ad ottenere, in sostanza, l'accoglimento della domanda riconvenzionale interposta in primo grado di costituzione di servitù coattiva a favore del proprio fondo, onde consentire il passaggio e lo scarico delle acque fognarie, con prosecuzione dell'utilizzo della tubazione scaturente dagli interventi di rifacimento della fognatura stessa e trascrizione dell'emanando provvedimento di costituzione di diritto reale.
Primo motivo
L'appellante, evidenziata l'esclusione, operata dallo stesso CTU nel procedimento ordinario, dei percorsi B e D per complicanze tecniche ed economiche, lamenta in primo luogo che il giudicante del primo grado, ai fini della reiezione della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di una servitù di scarico delle acque nere, abbia posto come fondamento la previsione di cui all'art. 1033 c.c., laddove la domanda avanzata dai SI.ri era Parte_1
stata dedotta in forza della previsione di cui all'art. 1043 c.c., avente presupposti totalmente differenti.
L'art. 1043 c.c. sarebbe a sua volta coordinato con l'art. 1037 c.c, tale per cui non sarebbe necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile, ma sarebbe sufficiente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c., e cioè la convenienza e il minore pregiudizio per il fondo servente del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate. Accertati tali presupposti, il giudice del primo grado avrebbe avuto l'onere di attenersi al criterio del c.d. minimo mezzo,
9 per il quale non può essere analizzata solo ed esclusivamente la posizione del fondo servente, dovendosi analizzare anche la maggior convenienza per il fondo dominante, il quale, a sua volta, non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio e/o dispendio. In relazione al percorso sub lettera “B” di cui alla bozza resa in occasione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sarebbe stato infatti lo stesso C.T.U. ad escluderne la bontà, visto che il detto percorso, al netto dei costi, avrebbe imposto l'utilizzo di pompe idrauliche per poter portare i liquami fino ai pozzetti comunali senza, comunque, garanzia di successo.
Parimenti escludibile sarebbe stato il profilato percorso C, avente sempre costi esorbitanti e incidente sul fondo di un soggetto terzo, non parte in causa.
In conclusione, gli appellanti instano per la riforma della sentenza oggi impugnata nei termini afferenti la costituzione di una servitù coattiva di scarico fognario sul fondo dei SI.ri
, utilizzando il tracciato già esistente, previo l'integrale ed ex novo rifacimento della CP_1
condotta oggi già presente ed interrata all'interno del terreno dei , statuendo anche CP_1
circa l'eventuale indennità dovuta.
Secondo motivo
Gli appellanti eccepiscono altresì, attraverso argomentazioni di per sé suscettibili di integrare un secondo motivo di impugnazione, che, nonostante il magistrato abbia accertato la durata a tempo del diritto all'utilizzo della condotta da parte dei SI.ri (fissando la data di Parte_1
scadenza in quella del 31.12.2025), abbia poi, in aderenza all'unica domanda accolta degli attori, onerato le parti convenute di porre in essere, immediatamente, gli interventi di manutenzione straordinaria indicati dal C.T.U.
Poiché gli interventi di manutenzione straordinaria consisterebbero infatti nell'integrale rifacimento della condotta interrata in corrispondenza della proprietà , l'approccio del CP_1
giudice del primo grado sarebbe teso solo ed esclusivamente alla proliferazione dei contenziosi ed agli aumenti smodati delle spese in capo alle parti, anche a seguito di sue errate valutazioni, commesse durante tutto l'arco del primo giudizio.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì censurata per “omessa pronuncia in punto non necessaria dimostrazione dei requisiti per la costituzione della servitù coattiva”.
Nello specifico, la sentenza di primo grado avrebbe omesso di dare conto, risultando del tutto carente sia in punto pronuncia che in punto susseguente motivazione, in merito all'eccezione sollevata da parte degli , laddove questi ultimi, dando contezza dell'avvenuto allaccio Parte_1
alla rete fognaria comunale della conduttura in questione, avrebbero invocato l'insegnamento
10 della Corte di Appello di Brescia del 01.04.2009, per il quale, data tale situazione in fatto, il soggetto che agisce per ottenere la costituzione coattiva di una servitù di scarico, non sarebbe tenuto a dare dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legge.
Quarto motivo
Gli appellanti svolgono, infine, alcune considerazioni in punto indennità, la quale non sarebbe quantificabile ai sensi dell'art. 1038 in caso di condotta interrata che non pregiudica l'utilizzo dei fondo da parte dei proprietari, rilevando, comunque, la disponibilità, da parte dei SI.ri
, a riconoscere una eventuale indennità a favore dei proprietari del fondo servente, Parte_1
quantificata nella misura di legge, nel caso di eventuale accoglimento della loro domanda di costituzione coattiva di servitù.
Al riguardo essi chiedono in particolare l'ammissione di un documento nuovo formatosi successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie, ossia la lettera del 27.02.2023, con cui il Geom. all'esito delle risultanze della sentenza di primo grado, comunica di CP_8
essersi rivolto alla SI.ra , proprietaria della particella n. 130. Quest'ultima Controparte_9
sarebbe stata contattata per sondare la possibilità che la stessa concedesse ai SIg.ri Parte_1
la facoltà di poter installare, a proprie spese, una condotta analoga a quella oggi interrata nel terreno dei SI.ri . Il tutto, a fronte del riconoscimento di una indennità, ma la SI.ra CP_1
avrebbe eccepito un tenace rifiuto, dichiarando di essere ben disponibile ad attendere un CP_3
eventuale giudizio civile.
3) La difesa di CP_1
Le parti appellate, già attori in primo grado, e Controparte_1 Controparte_2 sostengono la corretta applicazione, da parte del Tribunale di Ivrea, dell'art.1043 c.c., rispetto al quale, in tema di servitù di scarico coattivo delle acque “nere”, cioè provenienti dagli impianti e dai servizi igienico-sanitari degli edifici, si applicherebbero le “disposizioni contenute negli articoli precedenti”, tra le quali anche quelle contenute nell'art. 1033, comma 2, c.c., che, come quelle contenute nell'art. 1037 c.c., sarebbero “compatibili con il diverso contenuto della servitù” di acquedotto coattivo. L'esigenza di tutelare gli interessi del proprietario di un fondo destinato a soddisfare le primarie esigenze di tipo abitativo, soddisfatta dall'art. 1033, comma
2, c.c., sarebbe infatti assai maggiore nella fattispecie dello scarico coattivo.
Come avrebbe correttamente affermato il Tribunale, per potere costituire una servitù di scarico coattivo in un giardino, non è sufficiente che il fondo preteso dominante sia intercluso, ma è necessario un requisito ulteriore, e cioè che esso sia intercluso in modo assoluto, vale a dire che
11 la situazione di interclusione non sia eliminabile se non costituendo la servitù nel giardino.
Nella fattispecie sarebbero emersi, già in sede di ATP, ben quattro tracciati alternativi, di cui quello sulla particella 130, non di proprietà degli appellati, sarebbe il più conveniente e meno pregiudizievole per entrambi i fondi, dominante e servente.
Ad ogni modo, avendo gli appellanti affermato di accettare, a pag. 9 dell'atto di appello, il
“percorso alternativo B” di cui relazione di a.t.p., si avrebbe conseguente cessazione della materia del contendere.
Il motivo di impugnazione in virtù del quale gli appellanti non sarebbero tenuti a fornire la prova della sussistenza dei requisiti di legge sarebbe palesemente inammissibile, nonché fondato unicamente su ignota massima giurisprudenziale.
Gli appellati propongono infine appello incidentale sulle spese del giudizio di primo CP_1
grado, avendo il Tribunale comunque accolto le domande attoree ed essendo stata la CTU disposta esclusivamente ai fini della decisione sulla domanda riconvenzionale formulata dagli
, a sua volta respinta. Essi domandano pertanto che ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in Parte_1
parziale riforma della sentenza appellata, sia disposto in loro favore il rimborso di metà del contributo unificato e delle spese di cancelleria;
siano integralmente poste a carico dei convenuti Allegranza le spese della CTU svolta in primo grado, in quanto finalizzata unicamente a istruire la loro domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di scarico, nonché quelle del loro CTP;
siano liquidate in loro favore le spese di ATP, sia del CTU
e del difensore che di iscrizione a ruolo, nonché quelle relative alla mediazione obbligatoria da loro esperita.
4) La difesa di e CP_3 CP_4
Tali parti appellate ribadiscono di avere interesse ex art. 100 c.p.c. ad aderire alla domanda formulata dai signori , tesa ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva di Parte_1
passaggio della tubazione ex art. 1043 cod. civ., ove si consideri che la tubazione di scarico delle acque impure provenienti dalla loro proprietà passa attraverso la proprietà degli stessi sig.ri per poi congiungersi con la tubazione interrata di questi ultimi che transita Parte_1
sotto il terreno di proprietà . CP_1
Ciò posto, essi aderiscono ai motivi di gravame proposti da , mentre, in relazione Parte_1 all'appello incidentale sulle spese proposto da , ne chiedono il rigetto e, ai sensi CP_1 dell'art. 343 c. 2 c.p.c., chiedono la riformulazione della condanna alle spese, ritenendo la sentenza impugnata ingiusta, illogica e carente di motivazione proprio in punto aggravio anche
12 a loro carico della metà delle spese di lite e peritali, sebbene essi siano da ritenersi soccombenti unicamente con riguardo alla domanda di condanna all'esecuzione delle opere di manutenzione della condotta di scarico in oggetto.
NO e richiedono, pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di CP_4
compensare le spese di lite e peritali integralmente o in percentuale maggiore del 50% liquidata dal Giudice di prime cure;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
5) I motivi della decisione
Appare utile premettere che gli unici appellanti sono i fratelli e che gli stessi Parte_1 hanno impugnato la sentenza, come espressamente indicato in varie parti dell'atto introduttivo, solo per ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di scarico delle acque nere attraverso il medesimo tracciato oggi in uso, previo integrale rifacimento della condotta interrata presente a spese e cura degli stessi appellanti, pur contestando nell'ambito del secondo motivo di appello anche la statuizione di primo grado in merito alla condanna all'immediato rifacimento della condotta disposta nei loro confronti in solido con gli altri convenuti, sigg. . CP_10
5.1. Con il primo motivo di appello le parti appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile alla servitù coattiva di scarico il disposto dell'art. 1033 c. 2 c.c., che impedisce la costituzione del diritto reale qualora la stessa debba ricadere su case nonché su cortili, giardini e aie ad esse attinenti, dal momento che la servitù di scarico di cui all'art. 1043 c.c. avrebbe presupposti diversi dalla servitù di acquedotto di cui all'art. 1033 c.c. e sarebbe soggetta solo alle condizioni indicate nell'art. 1037 c.c., come riportato dalla giurisprudenza citata (v. atto di appello pag. 22 e seg.).
Tale ricostruzione della normativa non può essere condivisa, in quanto, con orientamento costante e risalente, la Suprema Corte ha ritenuto il richiamo alle norme precedenti contenuto nell'art. 1043 c.c. come riferito a tutte le norme che dispongono sulla servitù di acquedotto, in quanto compatibili.
In materia di deflusso delle acque il legislatore parte dalla constatazione di fatto che le stesse hanno, in natura, un decorso dal fondo a monte a quello a valle ed in tale ottica deve essere letto sia l'art. 913 c.c. che le norme di cui agli artt. 1033 e seg. c.c., dalle quali, infatti, si evince che l'interclusione del fondo non è tra i requisiti per la costituzione coattiva delle servitù di acquedotto e scarico, valendo in materia il principio del minimo mezzo correttamente
13 evidenziato dagli appellanti.
Per la Suprema Corte “I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per
l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria - sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio” (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/05/2003 - Rv. 563027 – 01).
Tuttavia, l'interclusione assoluta del fondo acquista di nuovo valore, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nel caso in cui l'acquedotto o lo scarico debba passare in corrispondenza di case o loro pertinenze privilegiate, quali cortili, giardini o aie, e solo quando venga in rilievo la costituzione coattiva della servitù, non essendovi questo limite in caso di costituzione volontaria del diritto reale.
La domanda riconvenzionale è stata, quindi, rigettata partendo dal presupposto che il passaggio sul fondo dei rientrasse nell'esenzione di cui all'art. 1033 c.c. e che il fondo CP_1
degli non si trovasse in una condizione di interclusione assoluta non Parte_1
altrimenti eliminabile. Per escludere la sussistenza di una interclusione assoluta non altrimenti eliminabile è stata disposta sia la CTU che la successiva integrazione.
Infatti, sebbene la presenza di più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura non costituisca presupposto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei fondi di possibile passaggio, l'esame dei percorsi alternativi è necessaria per valutare la sussistenza delle condizioni per l'asservimento al peso reale richiesto del terreno indicato dall'attore (v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6562 del 31/03/2015 - Rv. 634795 – 01, nella quale si è affermato che Nella controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei
14 confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, tra le quali che la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente
e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.).
Nel caso in esame sono stati individuati quattro diversi percorsi alternativi fin dalla consulenza svolta nell'ambito dell'ATP del 2017, di questi:
- il percorso A dell'ATP è stato successivamente escluso, in quanto medio tempore i sigg.
hanno acquistato il terreno interessato dallo stesso, trasformandolo in CP_1 giardino con piscina e frutteto, come tale assoggettato ai medesimi vincoli di cui all'art. 1033 c.c. del percorso attualmente in uso;
- il percorso D era stato esaminato solo in quanto suggerito dal CT di parte dei sigg.
, senza svilupparlo per problemi tecnici che ne sconsigliavano la CP_1
realizzazione;
- i percorsi B e C sono stati esaminati anche nelle successive fasi del giudizio di merito.
Per tutti e quattro i percorsi, nonché per quello esistente, nell'ATP sono stati quantificati i costi di realizzazione o di rifacimento (per quello esistente).
Con la CTU svolta nel giudizio di primo grado lo stesso consulente ha escluso la fattibilità tecnica e l'opportunità economica del percorso B - il quale era l'unico che necessitava dell'utilizzo di pompe idriche per superare un punto di contropendenza e prevedeva costi di realizzazione decisamente maggiori - ha escluso l'opportunità del percorso A - visto il cambio di destinazione d'uso intervenuto ed i maggiori costi di realizzazione che la presenza dei nuovi manufatti (piscina) determinavano - ha aggiornato la quantificazione dei costi di realizzazione dei percorsi ESISTENTE e C, ovvero quello passante come il percorso A sul nuovo terreno di proprietà , ma sul confine opposto, a margine del frutteto. CP_1
Con l'integrazione di CTU sono stati valutati i percorsi alternativi passanti su terreni di soggetti terzi e quantificati i relativi costi di realizzazione, individuando i percorsi “gemelli” rispetto al percorso esistente (percorso E -130) ed al percorso C (percorso E- 360) passanti rispettivamente sulle particelle 130 e 360.
Nella sentenza di primo grado è stata esclusa l'interclusione assoluta non altrimenti eliminabile del fondo degli , la cui sussistenza avrebbe permesso il passaggio della Parte_1
condotta sul fondo 345 dei sigg. pacificamente adibito a giardino, rilevando CP_1
15 l'esistenza di percorsi alternativi in aderenza alle risultanze della CTU ed in particolare del percorso B addirittura passante interamente su fondi di proprietà dei convenuti stessi (v. sentenza pag. 22).
Tali risultanze non possono essere condivise.
Il percorso B, infatti, oltre ad essere tecnicamente ed economicamente non consigliato, passa pacificamente nel giardino della proprietà , che non può essere Parte_4
considerata unitariamente con la parte : si tratta di due nuclei familiari Parte_1
differenti, che hanno agito in autonomia nel presente giudizio e che hanno avuto in comune solo la posizione di convenuti nel giudizio di primo grado.
Nemmeno l'adesione della difesa alle richieste della difesa Parte_4
, unica ad aver tempestivamente presentato domanda riconvenzionale volta Parte_1
alla costituzione coattiva della servitù di scarico, può essere valorizzata a tal fine, in quanto, sebbene attualmente le loro posizioni nei confronti dei possano essere CP_1
sovrapponibili, essendo la condotta esistente stata costruita a beneficio di entrambe le unità immobiliari, gli stessi non sono obbligati, al pari dei , a consentire al futuro CP_1
passaggio di una condotta di scarico altrui nel loro giardino.
Né elementi di contrario avviso possono essere desunti dal contenuto dei verbali di udienza del
30.03.2022 e 15.06.2022 in cui si dà atto del tentativo di soluzione transattiva della controversia valutando la fattibilità tecnica della soluzione B da parte di entrambe le parti convenute, in quanto proprio l'esito negativo dello stesso, visti i plurimi problemi tecnici che la realizzazione di tale percorso comporta, senza certezza di funzionamento del complessivo impianto, portano a ritenere incerto il futuro consenso degli appellati alla realizzazione di Parte_4
tale percorso.
Inoltre, occorre considerare che le difficoltà tecniche riscontrare avevano portato il CTU ad escludere tale percorso tra le realistiche alternative allo scarico esistente già nella sua relazione di febbraio 2021, né sono stati individuati altri percorsi alternativi sul quel versante, anche passanti su fondi terzi, nell'ambito dell'integrazione di dicembre 2021.
Il percorso B, pertanto, non può essere considerato una valida alternativa per l'escludere
l'assoluta interclusione non altrimenti eliminabile del fondo degli ALLEGRANZA.
Occorre, pertanto, rivalutare i percorsi alternativi individuati dal CTU rispetto a quello esistente per verificare se gli stessi, al pari di quello esistente, rientrino nell'esenzione di cui all'art. 1033
c. 2 c.c.
Come, infatti, ben precisato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'analoga norma
16 prevista per le servitù coattive di passaggio (art. 1051 u.c. c.c.), l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, in analogia con l'art. 1033 c. 2 c.c., opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. L'esenzione non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili (v. Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 - Rv. 654341 – 02, Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 10944 del 23/04/2024 - Rv. 670981 - 01).
Non vi è dubbio che i percorsi alternativi passanti sulle particelle 130 e 359 siano assoggettati allo stesso regime di quello esistente, passando per giardini (130) o al limitare di un terreno utilizzato come giardino con piscina e frutteto (359).
Occorre, infatti, considerare che con il termine “case” devono essere ricompresi tutti gli edifici, anche se non destinati ad abitazione, e con la parola “giardino” tutti i terreni attinenti alla casa, come quelli adibiti alla coltivazione di fiori a scopo ornamentale o a produzione di frutta per la casa, con esclusione dei parchi e terreni adibiti a produzione di frutta a scopo commerciale.
Rimane da esaminare la natura del terreno di passaggio sul fondo 360.
Il CTU nella integrazione di dicembre 2021 non spende molte parole, limitandosi a dire che
l'attraversamento della particella 359 e 360 non comporta alcuna differenza, né per caratteristiche del terreno né per destinazioni d'uso […] solo, come si può notare dalla foto precedente, il percorso sulla particella 360 andrebbe ad interferire con un albero che si trova
a circa 1,2 metri dal confine (v. pag. 13 relazione CTU 16.12.2021).
Quindi anche questo terreno è a servizio dell'abitazione limitrofa, come confermato dalla fotografia a pag. 12 della relazione CTU 16.12. 2021, e, quindi, ricade nelle medesime limitazioni dei precedenti.
Non vi sono, pertanto, percorsi alternativi utilmente sfruttabili che non abbiano le caratteristiche proprie del tracciato esistente: si ricade nell'ipotesi dell'interclusione assoluta non altrimenti eliminabile.
Occorre, quindi, verificare se il percorso esistente, sul quale gli chiedono la Parte_1
costituzione della servitù coattiva, soddisfi il criterio del minor pregiudizio per il fondo servente
e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.
17 Partendo dalla prospettiva del fondo servente, il CTU ha esaminato due percorsi che corrono sulla loro proprietà, quello esistente e quello al confine tra la particella 359 e 360 (percorso C), già escludendosi il percorso che dividerebbe in due la particella 359 (percorso A) e che dovrebbe passare sotto la piscina di nuova costruzione, con lavori che creerebbero sicuramente maggior disagio per il fondo servente.
Si ritiene che il percorso attuale costituisca l'alternativa di minor pregiudizio per il fondo servente, in quanto il suo totale rifacimento già richiesto in sede esecutiva come parte delle statuizioni di primo grado passate in giudicato, in caso di scelta del percorso C, costringerebbe il fondo servente a subire a breve distanza di tempo importanti scavi in due parti del proprio giardino.
Il tracciato esistente costituisce, infine, l'alternativa di maggior convenienza, anche economica, per il fondo dominante, nonostante il maggior valore dell'indennità calcolata dal CTU, visti i minori costi di rifacimento rispetto a quelli necessari per la realizzazione del percorso C.
Il rifacimento integrale della condotta esistente, già disposto con la sentenza di primo grado, costituisce idonea precauzione atta ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia ai sensi dell'art. 1043 c. 2 c.c. trattandosi di scarico di acque impure.
Vi sono quindi tutti i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di scarico richiesta dagli appellanti.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Resta da quantificare l'indennità dovuta ai proprietari del fondo servente.
5.2 Sul punto gli appellanti hanno proposto il quarto motivo di appello, sostenendo l'inapplicabilità nel caso specifico dell'art. 1038 c.c. trattandosi di condotta sotterranea e quindi contestando la quantificazione effettuata dal CTU.
Tuttavia, si ritiene congrua la quantificazione operata dal CTU in euro 3.600,00, cui aggiungere l'ulteriore spesa di euro 2881,00 per il rifacimento della rete conseguente al suo arretramento di almeno due metri, ritenuto opportuno per consentire l'accesso al suolo oggetto di servitù da parte dei proprietari del fondo dominante ed anche per prevenire o almeno limitare le conseguenze di futuri percolamenti, così per complessivi euro 6.481,00.
Infatti, proprio l'arretramento del muro di confine con la costituzione di una striscia di facile accesso per i proprietari del fondo dominante, ma con conseguente limitazione di utilizzo da parte di quelli del fondo servente, rende congrua la quantificazione della disposta indennità, nonostante la servitù coattiva si attui attraverso una condotta sotterranea, proprio in aderenza ai dettami della giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti (Cass. Civ.
18 Sez.1 - , Ordinanza n. 16495 del 19/06/2019, Rv. 654275 – 01, che ricollega l'applicazione dell'art. 1038 c. 1 c.c. alle ipotesi di servitù di acquedotto e di scarico coattivo in cui la parte perde la disponibilità della parte di terreno necessaria alla realizzazione dell'opera).
Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
5.3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza sollevati dagli appellanti, fermo il rigetto del quarto motivo, come sopra esplicitato.
5.4. L'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti, imponendo il rinnovo totale della statuizione in punto di regolamentazione delle spese processuali, implica l'assorbimento dell'esame dell'appello incidentale svolto dagli appellati e CP_1
, vertenti appunto sul capo delle spese di lite. Parte_4
6) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Gli appellanti , convenuti in primo grado, hanno visto riconosciuta la loro Parte_1
domanda riconvenzionale.
Gli appellati , convenuti in primo grado, avevano fin dal primo grado Parte_4
aderito alle richieste degli . Parte_1
Gli appellati , attori in primo grado, avevano già ottenuto l'accoglimento di due CP_1
su quattro delle domande proposte.
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.), ivi compresa, quanto al primo grado, la fase dell'accertamento tecnico preventivo.
Avuto riguardo alle spese delle consulenze tecniche d'ufficio (ovvero quella svolta in ATP, quella svolta in primo grado e la sua integrazione), si ritiene opportuno che le relative spese siano poste a carico delle parti in egual misura, essendo state chieste da tutte le parti nel corso del giudizio ed essendo necessarie per l'accertamento delle reciproche pretese domande, con compensazione integrale delle spese dei rispettivi CTP.
19 Analogamente devono essere poste a carico delle parti in egual misura le spese per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, quantificate per l'intero in euro 741,04, e di iscrizione a ruolo sia dell'ATP, quantificate per l'intero in euro 286,00, che dei due gradi di giudizio, quantificate per l'intero in euro 1090,00 (545,00 per gli attori + € 545 per la riconvenzionale) per il primo grado ed in euro 1.132,50 (€ 777,00 per appello principale + €
355,50 per appello incidentale) per il secondo grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 53/2023 del
Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 20/01/2023; accoglie l'appello proposto e per l'effetto costituisce una servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c. a favore del fondo dominante di proprietà di nato a Parte_1
Chivasso (To), il 25.01.1959, C.F.: nato a C.F._1 Parte_2
Chivasso (To), il 28.12.1960, C.F.: , e nata C.F._2 Parte_3
a Chivasso (To), il 07.06.1964, C.F.: , sito in Brozolo (TO), Via Piai n. C.F._3
15, censito al catasto fabbricati, foglio 5, mappale 137, 348, 349 e 350, a carico del fondo servente di proprietà di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, e nato a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_2 [...]
, sito in Brozolo (TO), Via delle Ville n. 6, censito al catasto fabbricati, C.F._5 foglio 5, mappale 345, sul tracciato esistente, previa corresponsione dell'indennità quantificata in euro 6.481,00; conferma per il resto la sentenza impugnata;
pone a carico delle parti in parti uguali le spese di CTU come liquidate all'esito dell'ATP e del giudizio di primo grado, nonché le spese per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, quantificate per l'intero in euro 741,04, e di iscrizione a ruolo sia dell'ATP, quantificate per l'intero in euro 286,00, che dei due gradi di giudizio, quantificate per l'intero in euro 1.090,00 per il primo grado ed in euro 1.132,50 per il secondo grado;
20 compensa integralmente tra le parti le restanti spese di lite e dei rispettivi CTP;
dà atto che ai sensi degli artt. 2651, 2643 n. 4 c.c. la presente sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia NO
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