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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3864/2024 riservata in decisione all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pettorino Stefano (c.f. ) presso il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Ischia, alla Via Venanzio Marone, n. 6; Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Abbate CP_1 C.F._3
Gianluca (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4 quest'ultimo sito in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 33; Pec:
Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia pubblicata il 20.8.2024, in materia di: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: come da note conclusionali e di trattazione scritta depositate in atti
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con ordinanza ex art. 702 bis cpc pubblicata il 20.8.2024 e comunicata alle parti in pari data, il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, accoglieva la domanda proposta da nei confronti di , di risarcimento CP_1 Parte_1 del danno da illegittima occupazione dell'appartamento sito in IO (Na) alla
Piazza delle Scuole , 36, e, per l'effetto, condannava il resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 8.400,00, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese processuali liquidate in euro 1.696,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
1.2. A fondamento della domanda il ricorrente aveva premesso che con precedente ordinanza ex art. 702 bis cpc, passata in giudicato, il tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia, a definizione del giudizio iscritto al N. R.G. 506/17 instaurato da Parte_1
, aveva dichiarato la nullità del contratto di locazione relativo all'appartamento
[...] posto al Piano 2°, composto di n. 4 vani utili, con estremi catastali identificati da folio 7, particella 60 e subalterno 14, sito in IO, alla Piazza delle Scuole n. 36, intercorso tra esso istante (locatore) e il (conduttore) per mancata registrazione e Pt_1
condannato esso alla restituzione della somma di € 10.350,00 quali canoni CP_1 indebitamente riscossi in forza del contratto nullo per il periodo di durata del rapporto, conclusosi il 15 luglio 2017.
Sulla base di tale premessa, il con ricorso ex art. 702 bis cpc, aveva chiesto dichiarare CP_1 illegittima l'occupazione da parte del del prefato immobile a far data dal 25 Pt_1
novembre 2015 a tutto il 15 luglio 2017 e sentire condannare il resistente a pagargli la somma di € 10.350,00 o quella reputata equa, a titolo di indennità di occupazione, con conseguentemente compensazione integrale delle somme di cui, in caso di accoglimento del ricorso, esso istante si fosse trovato ad essere creditore nei confronti del Sig. Pt_1
rispetto a quelle da quest'ultimo vantate nei confronti di esso ricorrente in forza della precedente ordinanza ex art. 702 bis cpc definitiva.
1.3. Il tribunale, nell'accogliere il ricorso del in via preliminare affermava CP_1
l'ammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. scelto dal predetto sull'assunto che la domanda aveva ad oggetto l'occupazione senza titolo di un bene immobile, occupazione che andava introdotta, istruita e decisa secondo il rito ordinario e che rendeva, quindi, ammissibile anche il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.
Nel merito, riteneva che la documentazione allegata confermasse quanto dedotto dal ricorrente in merito all'occupazione sine titulo del bene oggetto di causa (cfr. contratto di locazione, sebbene non registrato, del 12.11.2015) da parte del resistente, che nulla aveva opposto né dimostrato in merito alla sussistenza di valido titolo legittimante detta occupazione;
affermava, altresì, che l'occupazione si era conclusa in data 15.7.2017, così come dichiarato dal D'ND nel proprio atto difensivo ed accertato dal medesimo
Tribunale nell'ordinanza definitoria del giudizio recante n. R.G. 506/17; stabiliva che il risarcimento doveva ricomprendere l'intero arco temporale in cui si era perpetrata l'illecita occupazione (cioè dal novembre 2015 sino al rilascio nel luglio 2017); quantificava il danno in via equitativa, in complessivi euro 8.400,00 (euro 420,00 mensili per 20 mensilità dal novembre 2015 al luglio 2017), cifra calcolata sulla base di una serie di parametri (luogo in cui si trovava il bene, tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione, possibilità di locare il bene ad un canone di mercato per i fini consentiti dalla legge), su cui andavano calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2. Avverso l'ordinanza pubblicata il 20.8.2024, non notificata e comunicata in pari data alle parti, ha proposto appello con ricorso depositato il 10.9.2024, Parte_1
notificato al in data 7.10.2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, CP_1 affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo mezzo, rubricato “Violazione di legge per erronea valutazione della procedibilità della domanda – mancato esperimento della mediazione obbligatoria” lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sufficiente il Pt_1
ricorso all'istituto della negoziazione assistita in luogo della mediazione obbligatoria, in quanto quest'ultima, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, è obbligatoriamente richiesta dalla legge in determinate materie, tra cui quella locatizia e quella dei diritti reali.
Nel caso di specie, sostiene che sarebbe indubbio trattarsi di domanda attinente alla materia delle locazioni in quanto, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, tra le parti esisteva un contratto di locazione, sebbene nullo ex lege.
Di conseguenza, la domanda ex adverso doveva essere rigettata per improcedibilità ex lege della stessa.
2.2. Con il secondo motivo, intitolato “Violazione di legge per carente/inesistente accertamento dell'inammissibilità della domanda relativamente alla determinazione dell'indennità risarcitoria per occupazione sine titulo”, l'appellante deduce che, in tema di indennità risarcitoria per occupazione di un immobile, così come chiarito dalla giurisprudenza più recente, il danno non è in re ipsa, in quanto, se così fosse, si snaturerebbe la funzione, attribuita dal legislatore, al sistema della responsabilità civile, di ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato. Essa si trasformerebbe in uno strumento punitivo (funzione tipica del sistema penale) volto a sanzionare un comportamento lesivo, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno.
Ne consegue che il proprietario-danneggiato deve dimostrare di aver ricevuto un danno dalla descritta situazione, per vedersi riconosciuta un'adeguata indennità di occupazione. Il proprietario, infatti, potrebbe decide di mettere a frutto un proprio immobile;
per questo è necessario, al fine dell'ottenimento di una indennità, dimostrare il danno subito che potrebbe derivare dall'impossibilità di locare l'immobile, da spese aggiuntive sostenute o da decisioni come la vendita forzata.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria andava rigettata, in quanto il non aveva CP_1 fornito alcuna prova del danno subito per l'occupazione sine titulo in questione.
2.3 Con il terzo mezzo, intestato “Violazione ed erronea applicazione dell'art 2043 cc”
l'appellante assume che l'azione di risarcimento danni per occupazione sine titulo proposta dal ex art. 2043 c.c., sarebbe inammissibile ed infondata per mancanza del fatto CP_1 illecito, della antigiuridicità della condotta di occupazione, e l'unica azione astrattamente esperibile sarebbe stata quella prevista dall'art. 2041 c.c. che, però, nel caso in esame, non era stata proposta.
2.4. Con la quarta ragione, si lamenta “violazione degli artt. 1421 e ss. e 2909 cc e ss.” per non aver il primo giudice rilevato d'ufficio la preclusione all'esame della domanda proposta dal con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (poi accolta con l'appellata ordinanza), costituta CP_1
da precedente giudicato tra le medesime parti, giusta ordinanza del 26/11/2018, emessa dal
Tribunale di Napoli – Sez. Ischia e passata in giudicato per mancata impugnazione.
2.5 Con il quinto motivo, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1223,
1226 e 1227 co. 1 c.c.”, l'appellante protesta l'erronea liquidazione dei danni da asserita occupazione illegittima determinata anche dalla condotta dolosa/colposa del locatore CP_1
che non aveva registrato il contratto di locazione scritto, in violazione dell'art 13
L.431/1998.
2.6. Sulla base di tali ragioni, il ha chiesto, in riforma della gravata ordinanza, Pt_1 rigettarsi la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo proposta dal e CP_1
condannarsi quest'ultimo alle spese del doppio grado
3. Si è costituito in giudizio che ha chiesto la conferma dell'ordinanza CP_1 impugnata, vinte le spese.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Con ordinanza di questa Corte del 31.1.2025 è stato disposto il mutamento di rito sul rilievo che la causa, erroneamente introdotta in appello con ricorso, andava trattata con rito ordinario, come in primo grado, e fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc , sottoponendo alle parti la questione, rilevata d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 702 quater cpc, da verificarsi avendo riguardo alla data di notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, con termine alle parti per il deposito di note difensive fino a cinque giorni prima dell'udienza stessa.
6. Indi la causa, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione). OSSERVATO
IN DIRITTO
L'impugnazione è inammissibile per tardiva proposizione dell'appello.
Giova premettere che l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 ( Cass. Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020).
L'appello disciplinato dall'art. 702 quater cpc deve essere, dunque, introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame nel caso- come quello in esame- di avvenuta comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite, rileva la data della notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito ( cfr Cass. Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023 ).
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, non notificata,
è stata comunicata alle parti il 20.8.2024 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 7.10.2024.
Ne deriva che non risulta rispettato il termine di gg. 30 prescritto dall'art. 702 quater cpc per l'impugnazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 cpc decorrente dalla comunicazione della stessa (in difetto di notificazione)
L'introduzione del gravame con ricorso, poi, non può giustificarsi neanche a voler considerare il motivo d'appello con cui il ribadisce l'inammissibilità del rito Pt_1 sommario con cui è stato celebrato il primo grado, perché a suo dire si tratterebbe di domanda in materia di locazione da trattare con il relativo rito speciale, incompatibile con il ricorso ex art. 702 bis cpc.
Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale doglianza, il principio che regola le impugnazioni è quello della ultrattività del rito e dell'apparenza, secondo cui la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme e ai termini del rito seguito in primo grado, in coerenza e specificazione di quello più generale per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice.
Nel caso in esame, risulta dall'ordinanza impugnata ed è incontroverso tra le parti che la causa è stata trattata in primo grado con il rito sommario di cognizione (ex artt. 702 bis e ss)
e secondo tale rito è stata pure emessa l'ordinanza, pubblicata il 20.8.2024, non notificata e comunicata in pari data;
inoltre il primo giudice, nel rigettare l'eccezione del resistente, ha espressamente affermato che la domanda proposta dal andava qualificata come azione CP_1
di risarcimento danni per occupazione sine titulo, esulante dalla materia delle locazioni, e come tale soggetta al rito ordinario, con piena ammissibilità, quindi, del rito sommario.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto - trattandosi di controversia che è stata trattata, sin dal primo grado, secondo il rito sommario di cognizione- l'appello continua ad essere disciplinato dalle relative disposizioni , con conseguente applicazione del termine di trenta giorni ex art. 702 quater cpc, dalla comunicazione dell'ordinanza ( 20.8.2024) per la notifica dell'impugnazione che, invece, è intervenuta oltre detto termine in data 7.10.2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Poiché la questione della tardività dell'appello, rilevata d'ufficio, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti e parte appellante, con le note difensive depositate il 23.3.2025 e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 2.4.2025 , senza prendere posizione sull'argomento, ha insistito nei motivi di gravame, il regime delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza, che ricorre anche quando l'impugnazione si conclude con una pronuncia in rito.
Tanto comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi minimi di cui al DM 55/14 e succ. mod. (considerata la questione solo in rito e , per il resto, la ripetitività delle difese svolte), tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
52001,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Si dà atto che, trattandosi di appello dichiarato inammissibile, riguardante un giudizio introdotto in data successiva al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ( introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228 del 24 dicembre 2012) per il sorgere dell'obbligo, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli- Parte_1 sezione distaccata di Ischia pubblicata il 20.8.2024, così definitivamente provvede:
1- Dichiara l'inammissibilità dell'appello per tardività;
2- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- Dà atto, attesa l'inammissibilità dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Napoli, li 2 aprile 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3864/2024 riservata in decisione all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pettorino Stefano (c.f. ) presso il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Ischia, alla Via Venanzio Marone, n. 6; Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Abbate CP_1 C.F._3
Gianluca (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4 quest'ultimo sito in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 33; Pec:
Email_2
APPELLATO Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia pubblicata il 20.8.2024, in materia di: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: come da note conclusionali e di trattazione scritta depositate in atti
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con ordinanza ex art. 702 bis cpc pubblicata il 20.8.2024 e comunicata alle parti in pari data, il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, accoglieva la domanda proposta da nei confronti di , di risarcimento CP_1 Parte_1 del danno da illegittima occupazione dell'appartamento sito in IO (Na) alla
Piazza delle Scuole , 36, e, per l'effetto, condannava il resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 8.400,00, oltre interessi al tasso legale, nonché delle spese processuali liquidate in euro 1.696,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
1.2. A fondamento della domanda il ricorrente aveva premesso che con precedente ordinanza ex art. 702 bis cpc, passata in giudicato, il tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia, a definizione del giudizio iscritto al N. R.G. 506/17 instaurato da Parte_1
, aveva dichiarato la nullità del contratto di locazione relativo all'appartamento
[...] posto al Piano 2°, composto di n. 4 vani utili, con estremi catastali identificati da folio 7, particella 60 e subalterno 14, sito in IO, alla Piazza delle Scuole n. 36, intercorso tra esso istante (locatore) e il (conduttore) per mancata registrazione e Pt_1
condannato esso alla restituzione della somma di € 10.350,00 quali canoni CP_1 indebitamente riscossi in forza del contratto nullo per il periodo di durata del rapporto, conclusosi il 15 luglio 2017.
Sulla base di tale premessa, il con ricorso ex art. 702 bis cpc, aveva chiesto dichiarare CP_1 illegittima l'occupazione da parte del del prefato immobile a far data dal 25 Pt_1
novembre 2015 a tutto il 15 luglio 2017 e sentire condannare il resistente a pagargli la somma di € 10.350,00 o quella reputata equa, a titolo di indennità di occupazione, con conseguentemente compensazione integrale delle somme di cui, in caso di accoglimento del ricorso, esso istante si fosse trovato ad essere creditore nei confronti del Sig. Pt_1
rispetto a quelle da quest'ultimo vantate nei confronti di esso ricorrente in forza della precedente ordinanza ex art. 702 bis cpc definitiva.
1.3. Il tribunale, nell'accogliere il ricorso del in via preliminare affermava CP_1
l'ammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. scelto dal predetto sull'assunto che la domanda aveva ad oggetto l'occupazione senza titolo di un bene immobile, occupazione che andava introdotta, istruita e decisa secondo il rito ordinario e che rendeva, quindi, ammissibile anche il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.
Nel merito, riteneva che la documentazione allegata confermasse quanto dedotto dal ricorrente in merito all'occupazione sine titulo del bene oggetto di causa (cfr. contratto di locazione, sebbene non registrato, del 12.11.2015) da parte del resistente, che nulla aveva opposto né dimostrato in merito alla sussistenza di valido titolo legittimante detta occupazione;
affermava, altresì, che l'occupazione si era conclusa in data 15.7.2017, così come dichiarato dal D'ND nel proprio atto difensivo ed accertato dal medesimo
Tribunale nell'ordinanza definitoria del giudizio recante n. R.G. 506/17; stabiliva che il risarcimento doveva ricomprendere l'intero arco temporale in cui si era perpetrata l'illecita occupazione (cioè dal novembre 2015 sino al rilascio nel luglio 2017); quantificava il danno in via equitativa, in complessivi euro 8.400,00 (euro 420,00 mensili per 20 mensilità dal novembre 2015 al luglio 2017), cifra calcolata sulla base di una serie di parametri (luogo in cui si trovava il bene, tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione, possibilità di locare il bene ad un canone di mercato per i fini consentiti dalla legge), su cui andavano calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2. Avverso l'ordinanza pubblicata il 20.8.2024, non notificata e comunicata in pari data alle parti, ha proposto appello con ricorso depositato il 10.9.2024, Parte_1
notificato al in data 7.10.2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, CP_1 affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo mezzo, rubricato “Violazione di legge per erronea valutazione della procedibilità della domanda – mancato esperimento della mediazione obbligatoria” lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sufficiente il Pt_1
ricorso all'istituto della negoziazione assistita in luogo della mediazione obbligatoria, in quanto quest'ultima, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, è obbligatoriamente richiesta dalla legge in determinate materie, tra cui quella locatizia e quella dei diritti reali.
Nel caso di specie, sostiene che sarebbe indubbio trattarsi di domanda attinente alla materia delle locazioni in quanto, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, tra le parti esisteva un contratto di locazione, sebbene nullo ex lege.
Di conseguenza, la domanda ex adverso doveva essere rigettata per improcedibilità ex lege della stessa.
2.2. Con il secondo motivo, intitolato “Violazione di legge per carente/inesistente accertamento dell'inammissibilità della domanda relativamente alla determinazione dell'indennità risarcitoria per occupazione sine titulo”, l'appellante deduce che, in tema di indennità risarcitoria per occupazione di un immobile, così come chiarito dalla giurisprudenza più recente, il danno non è in re ipsa, in quanto, se così fosse, si snaturerebbe la funzione, attribuita dal legislatore, al sistema della responsabilità civile, di ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato. Essa si trasformerebbe in uno strumento punitivo (funzione tipica del sistema penale) volto a sanzionare un comportamento lesivo, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno.
Ne consegue che il proprietario-danneggiato deve dimostrare di aver ricevuto un danno dalla descritta situazione, per vedersi riconosciuta un'adeguata indennità di occupazione. Il proprietario, infatti, potrebbe decide di mettere a frutto un proprio immobile;
per questo è necessario, al fine dell'ottenimento di una indennità, dimostrare il danno subito che potrebbe derivare dall'impossibilità di locare l'immobile, da spese aggiuntive sostenute o da decisioni come la vendita forzata.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria andava rigettata, in quanto il non aveva CP_1 fornito alcuna prova del danno subito per l'occupazione sine titulo in questione.
2.3 Con il terzo mezzo, intestato “Violazione ed erronea applicazione dell'art 2043 cc”
l'appellante assume che l'azione di risarcimento danni per occupazione sine titulo proposta dal ex art. 2043 c.c., sarebbe inammissibile ed infondata per mancanza del fatto CP_1 illecito, della antigiuridicità della condotta di occupazione, e l'unica azione astrattamente esperibile sarebbe stata quella prevista dall'art. 2041 c.c. che, però, nel caso in esame, non era stata proposta.
2.4. Con la quarta ragione, si lamenta “violazione degli artt. 1421 e ss. e 2909 cc e ss.” per non aver il primo giudice rilevato d'ufficio la preclusione all'esame della domanda proposta dal con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (poi accolta con l'appellata ordinanza), costituta CP_1
da precedente giudicato tra le medesime parti, giusta ordinanza del 26/11/2018, emessa dal
Tribunale di Napoli – Sez. Ischia e passata in giudicato per mancata impugnazione.
2.5 Con il quinto motivo, rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1223,
1226 e 1227 co. 1 c.c.”, l'appellante protesta l'erronea liquidazione dei danni da asserita occupazione illegittima determinata anche dalla condotta dolosa/colposa del locatore CP_1
che non aveva registrato il contratto di locazione scritto, in violazione dell'art 13
L.431/1998.
2.6. Sulla base di tali ragioni, il ha chiesto, in riforma della gravata ordinanza, Pt_1 rigettarsi la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo proposta dal e CP_1
condannarsi quest'ultimo alle spese del doppio grado
3. Si è costituito in giudizio che ha chiesto la conferma dell'ordinanza CP_1 impugnata, vinte le spese.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Con ordinanza di questa Corte del 31.1.2025 è stato disposto il mutamento di rito sul rilievo che la causa, erroneamente introdotta in appello con ricorso, andava trattata con rito ordinario, come in primo grado, e fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc , sottoponendo alle parti la questione, rilevata d'ufficio, della tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 702 quater cpc, da verificarsi avendo riguardo alla data di notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, con termine alle parti per il deposito di note difensive fino a cinque giorni prima dell'udienza stessa.
6. Indi la causa, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione). OSSERVATO
IN DIRITTO
L'impugnazione è inammissibile per tardiva proposizione dell'appello.
Giova premettere che l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 ( Cass. Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020).
L'appello disciplinato dall'art. 702 quater cpc deve essere, dunque, introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame nel caso- come quello in esame- di avvenuta comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite, rileva la data della notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito ( cfr Cass. Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023 ).
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, non notificata,
è stata comunicata alle parti il 20.8.2024 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 7.10.2024.
Ne deriva che non risulta rispettato il termine di gg. 30 prescritto dall'art. 702 quater cpc per l'impugnazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 cpc decorrente dalla comunicazione della stessa (in difetto di notificazione)
L'introduzione del gravame con ricorso, poi, non può giustificarsi neanche a voler considerare il motivo d'appello con cui il ribadisce l'inammissibilità del rito Pt_1 sommario con cui è stato celebrato il primo grado, perché a suo dire si tratterebbe di domanda in materia di locazione da trattare con il relativo rito speciale, incompatibile con il ricorso ex art. 702 bis cpc.
Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale doglianza, il principio che regola le impugnazioni è quello della ultrattività del rito e dell'apparenza, secondo cui la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme e ai termini del rito seguito in primo grado, in coerenza e specificazione di quello più generale per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice.
Nel caso in esame, risulta dall'ordinanza impugnata ed è incontroverso tra le parti che la causa è stata trattata in primo grado con il rito sommario di cognizione (ex artt. 702 bis e ss)
e secondo tale rito è stata pure emessa l'ordinanza, pubblicata il 20.8.2024, non notificata e comunicata in pari data;
inoltre il primo giudice, nel rigettare l'eccezione del resistente, ha espressamente affermato che la domanda proposta dal andava qualificata come azione CP_1
di risarcimento danni per occupazione sine titulo, esulante dalla materia delle locazioni, e come tale soggetta al rito ordinario, con piena ammissibilità, quindi, del rito sommario.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto - trattandosi di controversia che è stata trattata, sin dal primo grado, secondo il rito sommario di cognizione- l'appello continua ad essere disciplinato dalle relative disposizioni , con conseguente applicazione del termine di trenta giorni ex art. 702 quater cpc, dalla comunicazione dell'ordinanza ( 20.8.2024) per la notifica dell'impugnazione che, invece, è intervenuta oltre detto termine in data 7.10.2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Poiché la questione della tardività dell'appello, rilevata d'ufficio, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti e parte appellante, con le note difensive depositate il 23.3.2025 e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 2.4.2025 , senza prendere posizione sull'argomento, ha insistito nei motivi di gravame, il regime delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza, che ricorre anche quando l'impugnazione si conclude con una pronuncia in rito.
Tanto comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi minimi di cui al DM 55/14 e succ. mod. (considerata la questione solo in rito e , per il resto, la ripetitività delle difese svolte), tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
52001,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Si dà atto che, trattandosi di appello dichiarato inammissibile, riguardante un giudizio introdotto in data successiva al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ( introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228 del 24 dicembre 2012) per il sorgere dell'obbligo, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli- Parte_1 sezione distaccata di Ischia pubblicata il 20.8.2024, così definitivamente provvede:
1- Dichiara l'inammissibilità dell'appello per tardività;
2- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- Dà atto, attesa l'inammissibilità dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002.
Così deciso in Napoli, li 2 aprile 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello