Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Prima sezione civile
.......................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3317 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv.to Stanislao De Liguori, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla via G.
Mazzini n.18, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
Bagnulo n. 133 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Sant'Agnello, C.F._2 alla Via A. Balsamo n. 35, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Caputo, che lo rappresenta e difende in giudizio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024, i procuratori delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto in corso di giudizio, debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori per autentica;
entrambe le parti, inoltre, dichiaravano di rinunciare alle reciproche domande di addebito e di accettare vicendevolmente le predette rinunce, e chiedevano che la causa fosse riservata in decisione senza termini con recepimento degli accordi.
Il PM concludeva in data 21.10.2024, esprimendo parere favorevole alla ratifica degli accordi raggiunti dai coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2021 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Sant'Agnello in data 10.09.2016 con e che Controparte_1 dalla loro unione erano nati tre figli, (nata a [...] il [...]), Persona_1 oggi maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, (nato Persona_2
a Vico Equense il 28.04.2012) e (nato a [...] il [...]), Persona_3 questi ultimi ancora minorenni, assumeva che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa della condotta del , il quale mostrava un atteggiamento aggressivo e CP_1 possessivo nei confronti della moglie, si disinteressava completamente della cura e dell'educazione dei figli, interamente demandata alla madre, ed inoltre nei periodi di imbarco, intratteneva relazioni extraconiugali con altre donne, approfittando della lontananza da casa.
In particolare, la ricorrente deduceva che la coppia, conosciutasi in giovane età, aveva il primo figlio quando entrambe le parti erano ancora in età adolescenziale e per tale ragione, pur rimendo insieme, decidevano di non convivere;
che successivamente a causa della condotta possessiva e gelosa del , si verificavano incomprensioni tali da CP_1 determinare un allontamento ed una temporanea rottura della relazione e che, tuttavia, anche per il bene della figlia , tale frattura veniva superata tanto da dar luogo alla Per_1 nascita di altri due figli;
che dopo la nascita del secondo figlio le parti decidevano di convivere ed infine, dopo la nascita del terzo figlio, anche incentivate dalle rispettive famiglie, convolavano a nozze;
che però la convivenza e l'unione coniugale, di certo non scelta dai coniugi, si rivelava ben presto infelice atteso che il resistente, oltre ad atteggiamenti aggressivi e possessivi, iniziava a mostrare anche un crescente disinteresse nei confronti del neocostituito nucleo familiare;
che tale atteggiamento insospettiva la che, a seguito di accesso al telefono in uso al marito, scopriva chat e video dalle Pt_1 quali apprendeva di relazioni extraconiugale intrattenute dal durante il periodo di CP_1 navigazione, approfittando della lontananza dalla famiglia;
che a seguito di tale scoperta, il rapporto fra i coniugi si incrinava irreversibilmente tanto da far maturare nella la Pt_1 consapevolezza di dover chiedere la separazione dal marito;
che il disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della moglie si riverberava anche nel rapporto con i figli, la cui educazione e crescita il aveva demandato esclusivamente alla madre, CP_1 impossibilitata per tale ragione anche a cercarsi un'occupazione lavorativa e raggiungere una propria indipendenza economica;
che, inoltre, i minori erano stati spettatori anche degli atteggiamenti aggressivi del nei confronti della moglie ed in particolare, il CP_1 figlio nel luglio del 2020 assisteva ad un atto di aggressione perpetrato dal Per_3 resistente in danno della ed, a fronte delle rimostranze del piccolo, il Pt_1 CP_1 reagiva con un atteggiamento iracondo anche nei confronti di quest'ultimo; che il CP_1 svolgeva la professione di marittimo sulle navi da crociera alle dipendenza della MSC, con un guadagno di circa € 4000.00 mensili, mentre la impegnata nell'educazione e CP_1 crescita dei figli, era priva di occupazione e di reddito. In ragione di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito, con addebito a quest'ultimo; disporsi l'affido condiviso dei tre figli, all'epoca tutti ancora minori, con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo complessivo di € 2.000,00, di cui € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie, ed € 1500,00 quale concorso al mantenimento dei tre figli all'epoca tutti minori ( € 500,00 per ciascuno dei figli), oltre al 100% delle spese straordinarie. Con condanna al pagamento delle spese e compensi di lite e con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della violazione dei doveri coniugali da parte del coniuge.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 12.11.2021, CP_1
, il quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma chiedeva
[...] pronunciarsi l'addebito della rottura dell'unione coniugale alla moglie, opponendosi altresì alle richieste economiche della . A tal fine il resistente contestava l'avversa
Pt_1 rappresentazione delle vicende relative alla vita coniugale, negando di aver tenuto condotte aggressive e violente nei confronti della moglie e di aver violato il dovere di fedeltà coniugale;
che, viceversa, la causa della rottura dell'unione coniugale andava individuata nella condotta della la quale era stata scoperta dalla suocera unitamente
Pt_1 al nuovo compagno presso la casa coniugale, mentre i figli della coppia si trovavano presso latri parenti;
che infatti la si disinteressava della cura ed educazione dei figli,
Pt_1 tanto che la figlia veniva bocciata nell'anno scolastico 2020/2021, senza che la Per_1 madre si avvedesse del mancanza di impegno della figlia, pur seguendo la stessa, all'epoca, le lezioni in dad, dalla propria abitazione;
che, inoltre, la era solita lasciare
Pt_1
i figli presso parenti vari anche per il pernottamento, pur non essendovi necessità né di lavoro né di salute e ciò al solo scopo di poter liberamente svolgere la propria vita ed incontrarsi con il nuovo compagno, anteponendo tale interesse a quello dei figli;
che, viceversa, il si era sempre sacrificato per il benessere della famiglia, dapprima CP_1 svolgendo lavori saltuari per poi decidere di imbarcarsi al fine di garantire ai propri cari una maggiore stabilità economica;
che anche nei confronti dei figli il resistente si era sempre mostrato attento e disponibile, accudendoli e stando con loro tutto il giorno durante i periodi di sbarco e tenendosi in contatto quotidiano con gli stessi mediante videochiamate durante i periodi di imbarco, premurandosi altresì di coinvolgere i propri familiari nella gestione dei ragazzi al fine anche di aiutare e coadiuvare la madre;
che il , CP_1 dipendente della società MSC, percepiva una retribuzione media annuale di circa 1600,00 euro mensili, essendo imbarcato per soli sei mesi all'anno con uno stipendio di circa 3.000,00 euro ed essendo inoltre gravato del pagamento mensile di € 354,00 circa per il rimborso di un mutuo contratto con la Banca Intesa;
che, viceversa, non rispondeva al vero che la fosse priva di occupazione, lavorando alle dipendenze di un panificio e Pt_1 potendo godere della casa coniugale concessa in comodato dal padre del con CP_1 contratto avente scadenza nel 2024, mentre il resistente era gravato dei costi connessi alla ricerca di un nuovo alloggio. Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi Parte_2 la separazione della moglie con addebito a quest'ultima; disporsi l'affido condiviso dei tre figli, all'epoca tutti minori, con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale fino a che il proprietario non ne avesse chiesto la liberazione per cessazione del rapporto di comodato;
porsi a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 ( pari ad € 200,00 per ciascuno dei figli), nonchè la somma di € 500,00 mensili quale contributo al pagamento del canone di locazione per una nuova abitazione a decorrere dal momento in cui la casa coniugale verrà rilasciata, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza nulla prevedere a titolo di mantenimento del coniuge, in quanto economicamente indipendente e percettrice di reddito;
regolamentarsi il diritto di visita paterno, nei periodi di sbarco del
Cuccaro, nonché prevedersi almeno un giorno di visita dei minori da parte dei nonni paterni. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Fissata l'udienza presidenziale il giorno 22.12.2021 ( poi rinviata alla successiva udienza del 25.05.2022 per impedimento a comparire del ), comparsi i coniugi e CP_1 sentiti personalmente gli stessi, il presidente autorizzava le parti a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei tre figli della coppia, allora ancora tutti minorenni, ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentava il diritto di visita paterno nei periodi di sbarco, prevedendo altresì il diritto di visita dei nonni paterni in ragione di un giorno a settimana;
poneva a carico del CP_1 un assegno mensile di € 850,00 a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza nulla prevedere – allo stato – a titolo di mantenimento del coniuge rimettendo ogni determinazione sul punto all'esito della compiuta istruttoria a compiersi da parte del giudice istruttore. Considerate le criticità rappresentate da entrambe le parti nella gestione dei figli minori, inoltre, il Presidente disponeva accertamenti dei Servizi Sociali sul nucleo familiare e sui rapporti fra genitori e figli.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, acquisita relazione socio ambientale dai
Servizi Sociali di Piano di Sorrento, concessi i termini di cui all'art 183, comma Vi c.p.c. ed espletata attività istruttoria mediante escussione dei testi ammessi, all'udienza del 12 febbraio 2024 il giudice istruttore proponeva alle parti, al fine di addivenire ad una decisione concordata delle condizioni della pronuncia di separazione, la conferma dei provvedimenti presidenziali relativi all'affido, collocazione e regime di visite dei minori, con assegnazione della casa coniugale alla e previsione di un assegno di € 900,00 a Pt_1 carico del per il mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2024, le parti dichiaravano di aderire alla proposta di regolamentazione formulata dal giudice e chiedevano trattenersi la causa in decisione per il recepimento degli accordi raggiunti;
il giudice istruttore con ordinanza depositata in data 2.04.2024 rilevato che gli accordi non erano stati sottoscritti dai coniugi e che non vi era rinuncia espressa alle reciproche domande di addebito, tanto non potendosi ritenere sulla scorta della sola condotta processuale delle parti, invitava le stesse a chiarire se intendessero espressamente rinunciare alle reciproche domande di addebito ed a sottoscrivere gli accordi raggiunti;
quindi con note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2024 le parti ribadivano la volontà di pervenire ad una sentenza di separazione in conformità agli accordi dalle stesse sottoscritte, espressamente rinunciando alle rispettive domande di addebito ed accettando vicendevolmente le rinunce effettuate. Il giudice istruttore, con ordinanza del 22.04.2024, rilevato tuttavia che gli accordi erano stati sottoscritti dla con firma autenticata dal comandante della nave sulla quale lo stesso si trovava CP_1 impegnato in navigazione e che, tuttavia, la detta sottoscrizione non poteva ritenersi validamente autenticata in considerazione del fatto che il comandante della nave, pur avendo a determinati fini espressamente indicati dalla legge funzioni di pubblico ufficiale, non ha potere di autentica degli atti a firma del personale di bordo (ciò a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, neppure vi era la prova della identità e funzione del soggetto che aveva provveduto all'autentica), rinviava nuovamente alla successiva udienza del 26 settembre 2024, non potendosi allo stato ritener che le condizioni concordate dalle parti fossero state sottoscritte validamente dal e ciò, in particolare, per la rinuncia CP_1 all'addebito che deve provenire espressamente dalla parte. Quindi con note di trattazione scritta in sostituzione di tale udienza, le parti allegavano nuovamente gli accordi, debitamente sottoscritti dalle parti e dai relativi difensori per autentica, di cui chiedevano il recepimento in sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il giudice istruttore, preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 29.09.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pm per il relativo parere.
Il Pm concludeva in senso favorevole alla pronuncia di separazione con recepimento degli accordi raggiunti dalle parti come da parere del 21.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo e della memoria difensiva del resistente, dalle accuse di infedeltà reciprocamente mosse dalle parti, dal contegno processuale dei coniugi e dall'indifferenza degli stessi verso ogni tentativo di conciliazione. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, queste ultime sono state oggetto di espressa rinuncia e di reciproca accettazione di tali rinunce, di talchè alcuna pronuncia il collegio deve rendere al riguardo.
In ordine ai provvedimenti di carattere personale e patrimoniale adottabili con la pronuncia di separazione, poi, ritiene il Collegio che ben possano essere precipiti gli accordi raggiunti dalle parti in corso di lite con note depositate rispettivamente in data
12.04.2024 la ricorrente ed in data 1.07.2024 il resistente, siccome conformi a norme imperative.
Alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali in atti, infatti, non sono emersi né elementi di pregiudizio per i figli della coppia, che appaiono sereni e ben inseriti nel contesto di riferimento, né criticità nel rapporto genitoriale tale da suggerire una deroga al regime dell'affido condiviso o limitazioni del diritto di visita.
Va osservato, tuttavia, che in tale accordo le parti si riportavano al regime di affido, collocazione e visite stabilito dal Presidente nell'ordinanza del 25.05.2022 e che, tuttavia, nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne;
le relative previsioni devono essere Per_1 stralciate, stante la loro sopravvenuta superfluità. Va altresì dato atto che parte resistente ha chiesto, “preferibilmente” disporsi il versamento diretto dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia , direttamente nella mani di quest'ultima; la predetta Per_1 richiesta, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Invero “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, la
Suprema Corte ha di recente affermato che il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore” (Cass. ord. n.
34100/2021). La Cassazione, in modo uniforme, ha più volte ribadito che accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (vd. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007;
Cass. 4188/2006; 8007/2005). Di conseguenza, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento (Cass. sez. I, ordinanza 09/07/2018 n° 18008).
Ebbene, nel caso di specie, nell'assenza di tale domanda da parte della figlia , la Per_1 richiesta di versamento diretto avanzata dal resistente deve essere rigettata.
Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti in ragione degli accordi raggiunti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 11.06.2021 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e PP;
Parte_1 CP_1
B) dispone l'affido condiviso dei due figli minori della coppia, e , con Per_2 Per_3 collocazione presso la madre;
C) la casa coniugale sita in Piano di Sorrento, alla via Bagnulo n. 133, resta assegnata alla sig.ra che vi vivrà unitamente ai figli , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, e , questi ultimi ancora minori;
Per_2 Per_3
D) dispone che , nei periodi in cui non è imbarcato, avrà con sé i figli Controparte_1 minori, quando vorrà, previo accordo con la moglie e in ogni caso, almeno:
- una settimana per tre pomeriggi a scelta (che in caso di disaccordo si indicano nel lunedì-mercoledì e venerdi) dall'uscita di scuola alle ore 21,30 (dopo cena) e la settimana successiva due pomeriggi a scelta (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) nonché dalle ore 10,00 (o dall'uscita di scuola) del sabato alle ore 21,30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- sempre ad anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali;
- per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
E) Dispone altresì che nei periodi di imbarco del i minori trascorrano con i nonni CP_1 paterni almeno un pomeriggio a settimana;
F) Pone a carico di ed a favore di un assegno mensile Controparte_1 Parte_1 di € 900,00 - da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici istat – a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori e della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ( da intendersi nella Per_1 misura di € 300,00 per ciascun figlio).Detta somma sarà annualmente aggiornata secondo indici ISTAST sul costo della vita a decorrere dal mese di dicembre 2025;
G) tutte le spese straordinarie, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione dei figli ed attività ad esse complementari, nonchè le attività sportive che i figli decideranno di svolgere e/o quelle che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascuno dei coniugi;
H) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Sant'Agnello di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 130 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Sant'Agnello dell'anno 2016);
I) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano