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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
(continua da verbale del 19.3.2025) Il Giudice, dott.ssa Patrizia Baici, al termine della discussione in assenza delle parti pronuncia la seguente
R.G.L. 478 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocato Cinzia Ramella
C.F. Email_1 C.F._1
), e presso il suo studio in Novara, B.do La Marmora n. 15,
[...]
elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente in Crescentino, via Tournon n. 33, P.IVA P.IVA_1
( ) Email_2
- resistente contumace –
Oggetto: Pagamento retribuzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2014, il signor conveniva in Parte_2 giudizio avanti al Tribunale di Vercelli– Sezione Lavoro, il proprio datore di lavoro, esponendo:
- di aver lavorato come barista dal 10.8.2013 al 10.11.2013 presso l'esercizio Art and Food di corrente in Borgosesia Controparte_2
dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e dal venerdì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 24,00 , oltre straordinari;
- di aver concordato con il una paga netta di € 7,50 all'ora CP_2
mediante voucher;
- di aver ricevuto il pagamento delle ore di lavoro effettuate durante i mesi di agosto e settembre e di non aver ricevuto il pagamento delle ore lavorate nei mesi di ottobre e novembre;
- di aver ricevuto per un complessivo monte ore di 506,25 (per € 3.796,88
) la somma di € 2.673,76 e di dover ancora percepire la differenza pari ad
€ 1.123,12 per 149,75 ore.
Per l'effetto, domandava di condannare parte convenuta al pagamento della somme dettagliatamente specificate a pagina 3 del ricorso come da dettaglio allegato al doc. 2, oltre il versamento dei contributi previsti dalla legge, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace.
Ammessi ed escussi i testi indicati dal ricorrente, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
§§§
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2 Tutte le circostanze dedotte in ricorso (sussistenza del rapporto in capo alla società resistente, mansioni, retribuzione, ore di lavoro), hanno trovato conferma sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sia dal dettaglio dei giorni e ore lavorate indicate nelle buste paga emesse, sia dal comportamento del legale rappresentante della che Controparte_1
omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato a contestare le circostanze capitolare dal ricorrente;
atteggiamento che si ritiene rilevante al fine del decidere.
Le deduzioni del ricorrente, pertanto, devono ritenersi provate sia per l'attività svolta direttamente per presso i cantieri in Vercelli CP_1
presso il Condominio Girasole, in Crescentino presso un negozio di parrucchiera, confermata dal teste (cfr. Dep. teste, ud. Testimone_1
23.1.2025) e dal teste (ud. 23.1.2025), sia per essere il signor Tes_2
il datore di lavoro del ricorrente. Per_1
Il teste , ha confermato di aver visto direttamente il dare Tes_1 Per_1
indicazioni di lavoro al ricorrente e che fu lo stesso ricorrente a presentare il quale suo datore di lavoro e di aver dato incarico alla ditta del Per_1
per la sistemazione dei coppi presso la sua Cascina Costa. Per_1
Il teste amministratore di condomini, ha riferito di aver dato Tes_3
incarichi alla ditta di cui il è legale Controparte_1 Per_1
rappresentante, e di aver visto il utilizzare la piattaforma in uso Parte_1
alla presso il Cantiere del Condominio il Girasole in CP_1
Vercelli.
Parte ricorrente ha quantificato quanto dovuto per l'attività lavorativa di manovale svolta fin dall'assunzione in data 9/2/2022 a favore della ditta presso i vari cantieri nel seguente modo: Controparte_1
-dicembre 2022 € 1.361,90= lordi, corrispondenti a € 1.025,00= netti;
- gennaio 2023 € 778,60= lordi, corrispondenti a € 573,00= netti;
- febbraio 2023 € 1.423,83= lordi, corrispondenti ad € 74,10= netti, di cui €
1.176,54= per TFR.
In assenza di contestazione alcuna e vista la documentazione tutta allegata, non rimane che condannare parte resistente al pagamento della
3 somma di € 3.564,33 lordi (pari ad € 1.672,10 netti), oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società resistente va condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuta e Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di 3.564,33 lordi (pari ad € 1.672,10 netti), a titolo di retribuzione e spettanze di fine rapporto, oltre interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. in favore del ricorrente.
Vercelli, 19.3.2025
il Giudice del Lavoro dott.ssa Patrizia BAICI
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